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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1421/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.6.2024.
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANZI MARTINA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Speri della Chiesa Jemoli n. 10, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. AURIEMMA GIUSEPPE, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
23.9.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 15.1.2025)
“
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. il padre può vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto tra i genitori, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina riportandola a scuola, nonché a settimane alterne nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 riportandola a casa della madre;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal
30.12 al 6.1;
3. il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno
15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal rateo del mese di gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
gli assegni familiari svizzeri saranno percepiti dalla madre quale genitore collocatario mentre eventuale AUU sarà ripartito al 50% tra i genitori come per legge;
4. spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 ha chiesto di regolamentare l'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (24.11.2016) e, in Persona_1
particolare, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia a sè madre con collocamento presso l'abitazione materna, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre a rivalutazione in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di regolamentare le frequentazioni della figlia con il padre.
pagina 2 di 4 Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso Parte_2 dedotto, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare le freqeuntazioni con la figlia, nonché di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposto un rinvio onde consentire la comparizione personale delle parti funzionale ad un tentativo di composizione bonaria della controversia, all'udienza del 15.1.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe.
Gli accordi raggiunti dalle parti non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità ed a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 3 di 4 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.6.2024.
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANZI MARTINA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Speri della Chiesa Jemoli n. 10, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. AURIEMMA GIUSEPPE, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
23.9.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 15.1.2025)
“
1. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. il padre può vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto tra i genitori, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina riportandola a scuola, nonché a settimane alterne nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 riportandola a casa della madre;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal
30.12 al 6.1;
3. il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno
15 (quindici) di ciascun mese con decorrenza dal rateo del mese di gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
gli assegni familiari svizzeri saranno percepiti dalla madre quale genitore collocatario mentre eventuale AUU sarà ripartito al 50% tra i genitori come per legge;
4. spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 ha chiesto di regolamentare l'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (24.11.2016) e, in Persona_1
particolare, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia a sè madre con collocamento presso l'abitazione materna, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre a rivalutazione in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di regolamentare le frequentazioni della figlia con il padre.
pagina 2 di 4 Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso Parte_2 dedotto, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare le freqeuntazioni con la figlia, nonché di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposto un rinvio onde consentire la comparizione personale delle parti funzionale ad un tentativo di composizione bonaria della controversia, all'udienza del 15.1.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe.
Gli accordi raggiunti dalle parti non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità ed a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 3 di 4 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4