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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4023/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Molinaro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 21.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale deducendo che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o
1 dalla diversa da accertarsi e la condanna dell' al pagamento di quanto CP_2 dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 07.05.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata risulta soddisfatto, sia pure da epoca successiva da quella indicata da parte ricorrente. Pe Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. Per_2 vedi elaborato depositato il 12.04.2025) ha accertato che le patologie da cui è affetta parte ricorrente comportano una invalidità al 100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza il costante aiuto di terzi;
secondo il consulente detto quadro clinico può farsi risalire alla data del
08.03.2025, epoca della visita peritale.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva all'introduzione del presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dall'08.03.2025, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18; compensa le spese della procedura e pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4023/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Molinaro Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 21.10.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale deducendo che l'ausiliare non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui era affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o
1 dalla diversa da accertarsi e la condanna dell' al pagamento di quanto CP_2 dovuto a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 07.05.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata risulta soddisfatto, sia pure da epoca successiva da quella indicata da parte ricorrente. Pe Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. Per_2 vedi elaborato depositato il 12.04.2025) ha accertato che le patologie da cui è affetta parte ricorrente comportano una invalidità al 100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza il costante aiuto di terzi;
secondo il consulente detto quadro clinico può farsi risalire alla data del
08.03.2025, epoca della visita peritale.
Alcuna pronuncia deve essere resa in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione esulando questa dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva all'introduzione del presente giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dall'08.03.2025, dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18; compensa le spese della procedura e pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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