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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 733 e 750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promosse
DA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv Giovanni Vitale del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Avvocato in Salerno Corso DI n. 16 (SA)
c.f. residente in [...] C.F._2 SA Pagliano n. 30, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Saverio Orlando e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla Via Bartolo Longo n. 333
APPELLANTI
, c.f. residente in [...] Corso CP_1 C.F._3
DI n. 115 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vitagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli Via dei Fiorentini 21
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_3 C.F._4
28/11/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Orlando e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Bartolo Longo n. 333
APPELLANTI INCIDENTALI CONTRO
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fenizia Marini del foro di Ascoli Piceno
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 376/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 7 giugno 2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di per Controparte_2
l'intervenuto fallimento della società debitrice DA srl;
nel contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla società opposta, condannava ex art. 2043 c.c. i terzi chiamati , , e Parte_1 CP_1 Parte_2
, in solido tra loro, a risarcire alla la complessiva somma Parte_3 Controparte_2 di euro 2031.958,11 oltre interessi dal giorno di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;
la maturazione dell'ingente credito era causalmente riconducibile alle condotte del , in qualità di amministratore di facciata della DA, dal Pt_3
amministratore di fatto della DA, dal e dalla che, Pt_1 CP_1 Parte_2 con le rispettive omissioni ed azioni, connotate dall'evidente fine di porre in essere artifizi e raggiri, avevano ingenerato nella un affidamento in ordine Controparte_2 alla solvibilità della DA facendo leva sul decennale rapporto che le società riconducibili al avevano intrattenuto con la , approfittando Pt_1 CP_2 dell'affidamento che la aveva riposto nella serietà del e dei suoi CP_2 Pt_1 collaboratori, inducendola così a effettuare ingenti forniture alla DA e cagionandole un danno pari alle somme portate alle fatture rimaste impagate.
Segnatamente il giudice di prime cure pag. 2/13 riteneva provato documentalmente il credito azionato in monitorio dalla CP_2
: l'opposta aveva infatti depositato gli ordini del materiale acquistato dalla
[...]
DA (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione), provato la consegna del materiale mediante la produzione in giudizio dei DDT (cfr. doc. 29 allegato all'atto di citazione) depositati in originale recanti la sottoscrizione apposta dall'addetto della DA, depositato il contratto di affitto di porzione di opificio industriale (cfr. doc. 9 fascicolo parte opposta) e il contratto di vendita con riserva di proprietà del macchinario necessario alla produzione dei cartoni porta-pizza (cfr. doc. 10 fascicolo parte opposta);
riteneva infondata l'eccezione di pagamento della somma di euro 916.000,00 in quanto nessuna validità probatoria aveva l'atto di quietanza prodotto dall'opponente, in quanto, ad esito di giudizio di verificazione della sottoscrizione, la firma apposta dal legale rappresentante della era risultata apocrifa, ed in quanto le Controparte_2 deposizioni testimoniali erano inattendibili;
riteneva che dall'aprile 2014 al febbraio del 2015 il in qualità di amministratore Pt_3 formale della società DA, il in qualità di amministratore di fatto della Pt_1
DA, il e la avessero ingenerato nella un CP_1 Parte_2 Controparte_2 affidamento in ordine alla solvibilità della DA – inducendola in errore – e cagionandole un danno pari alle somme portate alle fatture rimaste impagate;
riteneva che l' era stata indotta dal socio della a Controparte_2 Pt_1 CP_3 sua vota socia unica della (società che erano clienti della ondulato dal CP_4 CP_2
2005, essendo locataria di una porzione di opificio industriale della CP_4 CP_2
e acquirente, con riserva di proprietà, di un macchinario idoneo alla produzione delle scatole porta-pizza. ), nell'ambito di uno dei consueti ordini effettuati via mail della materia prima, a fatturare alla nuova società DA RL a socio unico (cfr. doc. 11 fascicolo parte opposta);
sulla base di deposizioni testimoniali riteneva che , formalmente CP_1 amministratore e socio della società società costituita nel 2010 dai soci CP_5
e e la moglie e socia del , CP_1 Pt_1 Parte_1 Parte_4
pag. 3/13 avessero creato un complesso sistema di società, tutte facenti capo agli stessi soggetti, per indurre l' a fornire materia prima alla DA;
rilevava che la Controparte_2
DA provvedeva a fatturare i cartoni -pizza prodotti alla società CP_5 fittizia, con sede in una località inesistente, che non onorava le predette fatture;
riteneva che DA fosse stata costituita al solo scopo di schermare la responsabilità di costoro nei confronti della creditrice;
Controparte_2
riteneva che fosse mero prestanome della DA, prestatosi a Parte_3 coprire i ruoli gestori effettivamente svolti dal , dal e dalla CP_1 Per_1 Parte_2
condannava il il e la ex art. 2043 c.c. per avere con il Pt_1 CP_1 Parte_2 proprio comportamento, concorso attivamente nella causazione del danno alla CP_2
;
[...]
condannava il ex art. 2935 c.c. per non aver vigilato sulla gestione della propria Pt_3 società e per non aver impedito che altri – attraverso lo schermo societario – arrecassero danni a terzi e, nello specifico, alla . Controparte_2
e , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 distinti atti di appello prospettando i motivi di seguito indicati;
si CP_6 costituiva chiedendo il rigetto dei gravami;
le cause, iscritte ai nn. 733 e 750 del ruolo civile anno 2022, venivano riunite e trattenute in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni
Con il primo motivo d'appello principale, gli appellanti e Per_1 Parte_2 sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il coinvolgimento di nella gestione della DA;
contestano l'affermazione del giudice di Parte_2 prime cure secondo cui la DA fosse gestita di fatto dal , dal e CP_1 Pt_1 dalla in quanto priva di riscontri documentali;
sminuiscono la valenza Parte_2 probatoria delle deposizioni resa da , , di cui contestano Testimone_1 Testimone_2
l'attendibilità sulla base delle sole narrazioni, in quanto no sufficientemente dettagliate.
pag. 4/13 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la sentenza ha ricostruito la vicenda intercorsa fra le parti in termini di illecito civile: la condanna risarcitoria, limitata al danno patrimoniale, si basa sull'apprezzamento, da parte del giudice di prime cure, di artifici e raggiri posti in essere da , i quali avrebbero indotto ad Parte_5 Controparte_2 accettare, come cliente e controparte contrattuale, una nuova società -la DA - intestata a terzi, ingenerando invece la convinzione che anche tale nuova società fosse la loro, così sottraendosi alle conseguenza di una futura insolvenza della detta società.
Insolvenza che del resto risultava “costruita a tavolino” dagli appellati, atteso che il cartone fornito dalla , lavorato nei locali affidati dalla Controparte_2 Controparte_2 con un macchinario venduto dalla , veniva trasformato in cartoni-pizza Controparte_2 venduti da DA ad un'altra loro società, la che non pagava. CP_5
Va infatti rimarcato che l'originaria partner commerciale della era una Controparte_2 società di persone, la cui è succeduta la sempre di proprietà dei CP_3 CP_4 coniugi – e che i rapporti di affari con dette società erano strutturati Per_1 Parte_2
e di lunga data. Il business di tali società veniva poi trasferito alla DA, che rapidamente entrava in stato di insolvenza in quanto società di proprietà CP_5 di e ed acquirente dei cartoni-pizza ad essa venduti da DA, CP_1 Per_1 non provvedeva al pagamento delle fatture.
Non si tratta quindi di riconoscere anche alla la qualifica Parte_2 di amministratore di fatto della DA, ai fini dell'azione ex art. 2934 c.c., ma di provare che la stessa, in concorso con il coniuge ed il , abbia indotto Per_1 CP_1 in errore l'amministratore della convincendolo ad avere rapporti Controparte_2 contrattuali con la DA, perché erroneamente ritenuta società amministrata dal al pari dell'ex partner commerciale con ciò violando il principio del Per_1 CP_4 neminem laedere.
Orbene, la risulta socia della e della entrambe Parte_2 CP_3 CP_4 società a ristretta base azionaria, sicchè anche questa circostanza costituisce elemento presuntivo particolarmente significativo: come socia di una piccola compagine, la pag. 5/13 era sicuramente a conoscenza della circostanza della costituzione di una Parte_2 nuova società – la DA- affidata ad un prestanome e gestita invece dal marito società cui veniva conferito l'intero business delle proprie società, ossia il Per_1 principale fornitore di materia prima ( ), il contratto di locazione, i Controparte_2 dipendenti;
l'errata convinzione che DA fosse gestita dai precedenti partner commerciali è stata indubbiamente confermata e rafforzata dalla condotta della la quale si è autorevolmente rapportata con dipendenti, anche della Parte_2
, e professionisti, tanto da ingenerare in essi la piena convinzione di Controparte_2 conferire con persona che, al di là della effettiva natura del ruolo svolto, sicuramente costituiva un punto di riferimento nell'ambito della DA, elemento di continuità tra la precedente gestione sotto la ragione sociale la nuova. CP_4
La prova testimoniale raccolta ha fatto emergere che la ha continuato ad Parte_2 occuparsi della contabilità, della gestione del magazzino di Napoli;
il teste ha Tes_1 riferito che per il pagamento in nero degli straordinari effettuati sotto DA, il chiedeva alla “delucidazioni sulle ore”: sicchè va osservato che solo CP_1 Parte_2 una figura chiave e portatrice di un interesse economico personale può risultare coinvolta in condotte – la tenuta di una contabilità in nero per provvedere al pagamento in nero degli straordinari - comportanti quantomeno evasione contributiva.
La si occupava inoltre della gestione del personale (la teste Parte_2 Tes_2 consulente del lavoro, ha riferito che si rapportava telefonicamente con la;
il Parte_2 teste ha riferito che il affermava di essere socio anche della Tes_1 CP_1
la teste ha riferito che DA era società riconducibile ed essi Parte_2 Tes_2
e alla Parte_2
Quanto alla attendibilità dei testi, va ricordato che è ex dipendente Testimone_1 della prima e della DA, che è consulente del lavoro, CP_4 Testimone_2 professionista incaricata di gestire il passaggio dei dipendenti dalla alla CP_4
DA; l'esistenza di rapporti lavorativi e professionali particolarmente qualificati avuti da detti testi con gli appellanti rende particolarmente credibile quanto da loro riferito.
pag. 6/13 La loro attendibilità è poi confermata anche da altre deposizioni testimoniali, non efficacemente contrastate nell'atto di appello: anche il teste commercialista Tes_3 della (e della , sentito all'udienza del 5 novembre 2021, confermava CP_2 CP_4 che, a seguito del passaggio tra e DA, nei rapporti commerciali con la CP_4
non era cambiato nulla, e che i referenti erano rimasti sempre i medesimi;
del CP_2 medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste addetto al commerciale Testimone_4 della , il quale ha riferito che “ , si presentò ai Controparte_2 CP_1 referenti commerciali dell' nonché agli stessi dipendenti della Controparte_2
e della PIZZONDA SRL, quale socio dei coniugi Pt_6 [...]
” Parte_4
Sempre nel medesimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure per non avere motivato circa l'esistenza del nesso di causalità fra l'illecito ed il danno.
Il motivo è infondato.
Nell'ambito della responsabilità civile, per far sorgere in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n.
12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale, non vi è una precisa disposizione nel codice civile;
la Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui pag. 7/13 agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili. La valutazione sulle conseguenze normali del fatto deve essere condotta in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, dovendosi applicare la regola del più probabile che non.
Alla luce dei principi appena enunciate, risulta evidente la correttezza del giudice di prime cure che ha individuato una condotta reputata contra ius, ha individuato il danno patrimoniale costituito dal mancato pagamento della merce fornita, ha ragionato, quanto al nesso causale, applicando i principi della conditio sine qua non nonché il criterio della causalità adeguata, osservando che senza le condotte tenute dagli appellati, che lo hanno rassicurato sull'esistenza di una sorta di continuità imprenditoriale fra le società precedenti partner commerciali e la nuova società DA, il legale rappresentante della non sarebbe stato indotto ad effettuare forniture così importati ad Controparte_2 una società priva di reputazione commerciale perché di nuova costituzione, se non perché era stata efficacemente ingenerata la convinzione del coinvolgimento dei precedenti clienti, e ciò secondo l'id quod plerumque accidit (v. pg. 7 e 12 sentenza gravata); ha accertato anche la causalità giuridica, perché il danno ricollegato alla indicata condotta è stato ricollegato all'omesso pagamento della merce fornita.
Col secondo motivo di gravame principale – comune al primo motivo di appello incidentale - si deduce l'errata quantificazione del danno, parificato all'importo delle fatture impagate;
assumono che non vi è prova della consegna della merce alla
DA, in quanto la sottoscrizione dei DDT non è stata effettuata da un addetto della DA, ma della tale , il quale, in sede di CP_5 Testimone_5 deposizione testimoniale, ha dichiarato che era l 'unico addetto al carico dei fogli grezzi ed al trasporto presso i macchinari ivi ubicati per la trasformazione in prodotto finito, e che provvedeva a siglare i relativi DDT;
ricordano di avere disconosciuto una pag. 8/13 serie di DDT, per un importo totale di €. 981.127, 17, proprio perché non siglate dal detto dipendente della lamentano inoltre che il giudice di prime cure non ha CP_5 preso in debita considerazione le conclusioni rassegnate dal CTU sul documento contestato dal avendo il CTU comunque riconosciuto come appartenenti al Pt_7 le somme annotate sicchè la corrispondente prova testimoniale confermerebbe Pt_7 la circostanza che il avrebbe in diverse occasioni versato, in contanti, nelle mani Pt_3 del la somma di € 910.000,00. Pt_7
Il motivo è infondato.
Irrilevante che la consegna del materiale sia stata effettuata nelle mani di un operaio dipendente della e non della ordinante DA, in quanto trattasi di CP_5 società comunque appartenente al ed al quel che conta, si ribadisce, CP_1 Per_1
è la circostanza che gli indicati soggetti inducevano ad effettuare Controparte_2 forniture di materiale che veniva lavorato nella porzione di opificio locato alla
DA.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione dei DDT diversi da quelli siglati dal dipendente , il motivo di gravame non è sufficientemente specifico, perché Testimone_5 non aggredisce la sentenza di prime cure che, sul punto ha ritenuto il disconoscimento effettuato in citazione come generico. In effetti dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per negare la consegna del materiale l'opponente DA si è limitata a disconoscere fatture e DDT, prodotte in fotocopia, chiedendo il deposito degli originali;
il deposito degli originali risulta essere stato effettuato, come si legge nella sentenza gravata a pg. 6, con la citazione per chiamata di terzo depositaato il 23.03.2017, quale allegato n. 29 (126 DDT in originale); a seguito di tale deposito, non risulta essere stata effettuata, nel primo atto difensivo successivo, rituale disconoscimento delle sottoscrizioni dell'addetto alla ricezione della merce, che pertanto devono intendersi come autentiche.
Va infatti ricordato che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce è libera, nel senso che pag. 9/13 essa può essere fornita con ogni mezzo: in particolare, nel caso in cui siano state rilasciate bolle di consegna, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta laddove i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata disconosciuta.
Irrilevante quanto si legge nella CTU, e segnatamente che “La risposta al quarto quesito è la seguente: solamente le manoscritture, contenenti anche dati numerici, presenti in fotocopia sul documento in verifica appartengono alla mano di CP_7
nulla si può dire sui ripassi in esse presenti.”: da quanto si legge nella
[...] relazione peritale, le manoscritture riferite al sono in fotocopia, sicchè questa Pt_7
Corte territoriale dubita degli accertamenti effettuati dal CTU, atteso che come è noto, la perizia grafologica eseguita su una copia fotostatica del documento non può ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui le indagini grafologiche normalmente si estrinsecano.
Priva di pregio la invocata prova del pagamento delle fatture mediante testimoni per l'ingente importo di euro 910,000,00 in contanti consegnati direttamente al legale rappresentante dell' ; sul punto il giudice di prime cure ha ritenuto le Controparte_2 testimonianze insufficienti, perché da esse non era possibile dedurre le somme consegnate ed il titolo del pagamento, con statuizione che va confermata perché non efficacemente aggredita nel motivo di gravame. Alla luce dell'art. 2721 c.c., norma che, pure essendo stata derogata dal giudice di prime cure, orienta l'interpretazione degli accadimenti riferiti dai testi, va valutata la qualità delle parti e la natura del contratto, sicchè è francamente impensabile che i pagamenti fra due società di capitali in relazione a fatture emesse e registrate sui libri contabili siano effettuati mediante la consegna di una “borsa piena di soldi”.
Con il terzo motivo di gravame (comune al secondo motivo di gravame degli appellanti incidentali e ), gli appellanti principali e lamentano il CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_2 mancato rilievo d'ufficio del concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. dal parte pag. 10/13 del giudice di prime cure;
argomentano che il responsabile del settore acquisti, vendite, commerciale della , abbia, con la sua negligenza, concorso nella Controparte_2 causazione dell'evento dannoso, non avendo interrotto le forniture al momento del primo mancato pagamento;
chiedono pertanto la riduzione dell'importo della condanna.
Il motivo è infondato.
Va chiarito che il primo comma dell'art. 1227 c.c., di cui si lamenta l'omesso rilievo d'ufficio, riguarda la condotta del danneggiato che abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno- evento: nel caso di specie gli appellanti lamentano che non abbia Controparte_2 interrotto le forniture a partire dal momento del mancato pagamento della prima fattura.
Orbene, ricordato che il rilievo d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex primo comma postula che risultino tempestivamente prospettati, nel rispetto delle preclusioni processuali, gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023; Cass. n. 4770/2023) va osservato che nel caso di specie l'allegazione fattuale, ossia l'omessa interruzione delle forniture, risulta sollevata solo col gravame.
Va poi aggiunto che l'allegazione difensiva va in realtà inquadrata nell'alveo del comma 2 dell'art. 1227 c.c., imputandosi ad di non avere interrotto le Controparte_2 forniture: va quindi ricordato che il contegno del stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass.
n. 23734/2009): eccezione che nel caso specifico non risulta formulata con l'atto di costituzione degli appellanti in primo grado, a seguito della chiamata di terzo.
In punto di fatto va poi osservato che l'arco temporale in cui i mancati pagamenti si sono verificati è ridotto, in quanto le fatture emesse da vanno dal Controparte_2 maggio 2014 al 23.12.2014, e da esse emerge che i pagamenti erano generalmente pag. 11/13 differiti a 150 giorni, sicchè il primo insoluto si è verificato nell'ottobre 2014; la
DA ha abbandonato la porzione di opificio in locazione i primi di gennaio 2015, deliberando la messa in liquidazione;
sicchè non può imputarsi all'addetto al settore commerciale di non avere immediatamente percepito lo stato di insolvenza della
DA e di non avere bloccato le forniture.
Infine col proprio terzo motivo di gravame gli appellanti incidentali e CP_1 Pt_3 censurano la sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto esistente una società di fatto tra , e Pt_3 Pt_1 CP_1 Parte_2
Il motivo è privo di pregio, atteso che la tematica della società di fatto e della responsabilità degli amministratori è totalmente estranea alla ricostruzione effettuata nella sentenza, avendo il giudice di prime cure ricostruito la vicenda in termini di responsabilità civile extracontrattuale e di concorso di persone nella commissione dell'illecito civile e nella causazione del danno.
Entrambi gli appelli sono pertanto infondati.
Inammissibili i motivi spesi dal nuovo difensore della nella comparsa Parte_2 conclusionale, in tema di inammissibilità della domanda riconvenzionale della società opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché eccentrici rispetto a quelli sollevati dalla citazione in appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti promossi da e e Parte_8 Parte_2 CP_1 Parte_3 avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
- rigetta gli appelli e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , e Parte_8 Parte_2 CP_1 Parte_3 in solido al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.643,00 + € 5.607,00 + €
pag. 12/13 16.033,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 733 e 750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promosse
DA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv Giovanni Vitale del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Avvocato in Salerno Corso DI n. 16 (SA)
c.f. residente in [...] C.F._2 SA Pagliano n. 30, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Saverio Orlando e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla Via Bartolo Longo n. 333
APPELLANTI
, c.f. residente in [...] Corso CP_1 C.F._3
DI n. 115 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vitagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli Via dei Fiorentini 21
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_3 C.F._4
28/11/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Orlando e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Bartolo Longo n. 333
APPELLANTI INCIDENTALI CONTRO
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fenizia Marini del foro di Ascoli Piceno
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 376/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 7 giugno 2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di per Controparte_2
l'intervenuto fallimento della società debitrice DA srl;
nel contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla società opposta, condannava ex art. 2043 c.c. i terzi chiamati , , e Parte_1 CP_1 Parte_2
, in solido tra loro, a risarcire alla la complessiva somma Parte_3 Controparte_2 di euro 2031.958,11 oltre interessi dal giorno di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;
la maturazione dell'ingente credito era causalmente riconducibile alle condotte del , in qualità di amministratore di facciata della DA, dal Pt_3
amministratore di fatto della DA, dal e dalla che, Pt_1 CP_1 Parte_2 con le rispettive omissioni ed azioni, connotate dall'evidente fine di porre in essere artifizi e raggiri, avevano ingenerato nella un affidamento in ordine Controparte_2 alla solvibilità della DA facendo leva sul decennale rapporto che le società riconducibili al avevano intrattenuto con la , approfittando Pt_1 CP_2 dell'affidamento che la aveva riposto nella serietà del e dei suoi CP_2 Pt_1 collaboratori, inducendola così a effettuare ingenti forniture alla DA e cagionandole un danno pari alle somme portate alle fatture rimaste impagate.
Segnatamente il giudice di prime cure pag. 2/13 riteneva provato documentalmente il credito azionato in monitorio dalla CP_2
: l'opposta aveva infatti depositato gli ordini del materiale acquistato dalla
[...]
DA (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione), provato la consegna del materiale mediante la produzione in giudizio dei DDT (cfr. doc. 29 allegato all'atto di citazione) depositati in originale recanti la sottoscrizione apposta dall'addetto della DA, depositato il contratto di affitto di porzione di opificio industriale (cfr. doc. 9 fascicolo parte opposta) e il contratto di vendita con riserva di proprietà del macchinario necessario alla produzione dei cartoni porta-pizza (cfr. doc. 10 fascicolo parte opposta);
riteneva infondata l'eccezione di pagamento della somma di euro 916.000,00 in quanto nessuna validità probatoria aveva l'atto di quietanza prodotto dall'opponente, in quanto, ad esito di giudizio di verificazione della sottoscrizione, la firma apposta dal legale rappresentante della era risultata apocrifa, ed in quanto le Controparte_2 deposizioni testimoniali erano inattendibili;
riteneva che dall'aprile 2014 al febbraio del 2015 il in qualità di amministratore Pt_3 formale della società DA, il in qualità di amministratore di fatto della Pt_1
DA, il e la avessero ingenerato nella un CP_1 Parte_2 Controparte_2 affidamento in ordine alla solvibilità della DA – inducendola in errore – e cagionandole un danno pari alle somme portate alle fatture rimaste impagate;
riteneva che l' era stata indotta dal socio della a Controparte_2 Pt_1 CP_3 sua vota socia unica della (società che erano clienti della ondulato dal CP_4 CP_2
2005, essendo locataria di una porzione di opificio industriale della CP_4 CP_2
e acquirente, con riserva di proprietà, di un macchinario idoneo alla produzione delle scatole porta-pizza. ), nell'ambito di uno dei consueti ordini effettuati via mail della materia prima, a fatturare alla nuova società DA RL a socio unico (cfr. doc. 11 fascicolo parte opposta);
sulla base di deposizioni testimoniali riteneva che , formalmente CP_1 amministratore e socio della società società costituita nel 2010 dai soci CP_5
e e la moglie e socia del , CP_1 Pt_1 Parte_1 Parte_4
pag. 3/13 avessero creato un complesso sistema di società, tutte facenti capo agli stessi soggetti, per indurre l' a fornire materia prima alla DA;
rilevava che la Controparte_2
DA provvedeva a fatturare i cartoni -pizza prodotti alla società CP_5 fittizia, con sede in una località inesistente, che non onorava le predette fatture;
riteneva che DA fosse stata costituita al solo scopo di schermare la responsabilità di costoro nei confronti della creditrice;
Controparte_2
riteneva che fosse mero prestanome della DA, prestatosi a Parte_3 coprire i ruoli gestori effettivamente svolti dal , dal e dalla CP_1 Per_1 Parte_2
condannava il il e la ex art. 2043 c.c. per avere con il Pt_1 CP_1 Parte_2 proprio comportamento, concorso attivamente nella causazione del danno alla CP_2
;
[...]
condannava il ex art. 2935 c.c. per non aver vigilato sulla gestione della propria Pt_3 società e per non aver impedito che altri – attraverso lo schermo societario – arrecassero danni a terzi e, nello specifico, alla . Controparte_2
e , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 distinti atti di appello prospettando i motivi di seguito indicati;
si CP_6 costituiva chiedendo il rigetto dei gravami;
le cause, iscritte ai nn. 733 e 750 del ruolo civile anno 2022, venivano riunite e trattenute in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni
Con il primo motivo d'appello principale, gli appellanti e Per_1 Parte_2 sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il coinvolgimento di nella gestione della DA;
contestano l'affermazione del giudice di Parte_2 prime cure secondo cui la DA fosse gestita di fatto dal , dal e CP_1 Pt_1 dalla in quanto priva di riscontri documentali;
sminuiscono la valenza Parte_2 probatoria delle deposizioni resa da , , di cui contestano Testimone_1 Testimone_2
l'attendibilità sulla base delle sole narrazioni, in quanto no sufficientemente dettagliate.
pag. 4/13 Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la sentenza ha ricostruito la vicenda intercorsa fra le parti in termini di illecito civile: la condanna risarcitoria, limitata al danno patrimoniale, si basa sull'apprezzamento, da parte del giudice di prime cure, di artifici e raggiri posti in essere da , i quali avrebbero indotto ad Parte_5 Controparte_2 accettare, come cliente e controparte contrattuale, una nuova società -la DA - intestata a terzi, ingenerando invece la convinzione che anche tale nuova società fosse la loro, così sottraendosi alle conseguenza di una futura insolvenza della detta società.
Insolvenza che del resto risultava “costruita a tavolino” dagli appellati, atteso che il cartone fornito dalla , lavorato nei locali affidati dalla Controparte_2 Controparte_2 con un macchinario venduto dalla , veniva trasformato in cartoni-pizza Controparte_2 venduti da DA ad un'altra loro società, la che non pagava. CP_5
Va infatti rimarcato che l'originaria partner commerciale della era una Controparte_2 società di persone, la cui è succeduta la sempre di proprietà dei CP_3 CP_4 coniugi – e che i rapporti di affari con dette società erano strutturati Per_1 Parte_2
e di lunga data. Il business di tali società veniva poi trasferito alla DA, che rapidamente entrava in stato di insolvenza in quanto società di proprietà CP_5 di e ed acquirente dei cartoni-pizza ad essa venduti da DA, CP_1 Per_1 non provvedeva al pagamento delle fatture.
Non si tratta quindi di riconoscere anche alla la qualifica Parte_2 di amministratore di fatto della DA, ai fini dell'azione ex art. 2934 c.c., ma di provare che la stessa, in concorso con il coniuge ed il , abbia indotto Per_1 CP_1 in errore l'amministratore della convincendolo ad avere rapporti Controparte_2 contrattuali con la DA, perché erroneamente ritenuta società amministrata dal al pari dell'ex partner commerciale con ciò violando il principio del Per_1 CP_4 neminem laedere.
Orbene, la risulta socia della e della entrambe Parte_2 CP_3 CP_4 società a ristretta base azionaria, sicchè anche questa circostanza costituisce elemento presuntivo particolarmente significativo: come socia di una piccola compagine, la pag. 5/13 era sicuramente a conoscenza della circostanza della costituzione di una Parte_2 nuova società – la DA- affidata ad un prestanome e gestita invece dal marito società cui veniva conferito l'intero business delle proprie società, ossia il Per_1 principale fornitore di materia prima ( ), il contratto di locazione, i Controparte_2 dipendenti;
l'errata convinzione che DA fosse gestita dai precedenti partner commerciali è stata indubbiamente confermata e rafforzata dalla condotta della la quale si è autorevolmente rapportata con dipendenti, anche della Parte_2
, e professionisti, tanto da ingenerare in essi la piena convinzione di Controparte_2 conferire con persona che, al di là della effettiva natura del ruolo svolto, sicuramente costituiva un punto di riferimento nell'ambito della DA, elemento di continuità tra la precedente gestione sotto la ragione sociale la nuova. CP_4
La prova testimoniale raccolta ha fatto emergere che la ha continuato ad Parte_2 occuparsi della contabilità, della gestione del magazzino di Napoli;
il teste ha Tes_1 riferito che per il pagamento in nero degli straordinari effettuati sotto DA, il chiedeva alla “delucidazioni sulle ore”: sicchè va osservato che solo CP_1 Parte_2 una figura chiave e portatrice di un interesse economico personale può risultare coinvolta in condotte – la tenuta di una contabilità in nero per provvedere al pagamento in nero degli straordinari - comportanti quantomeno evasione contributiva.
La si occupava inoltre della gestione del personale (la teste Parte_2 Tes_2 consulente del lavoro, ha riferito che si rapportava telefonicamente con la;
il Parte_2 teste ha riferito che il affermava di essere socio anche della Tes_1 CP_1
la teste ha riferito che DA era società riconducibile ed essi Parte_2 Tes_2
e alla Parte_2
Quanto alla attendibilità dei testi, va ricordato che è ex dipendente Testimone_1 della prima e della DA, che è consulente del lavoro, CP_4 Testimone_2 professionista incaricata di gestire il passaggio dei dipendenti dalla alla CP_4
DA; l'esistenza di rapporti lavorativi e professionali particolarmente qualificati avuti da detti testi con gli appellanti rende particolarmente credibile quanto da loro riferito.
pag. 6/13 La loro attendibilità è poi confermata anche da altre deposizioni testimoniali, non efficacemente contrastate nell'atto di appello: anche il teste commercialista Tes_3 della (e della , sentito all'udienza del 5 novembre 2021, confermava CP_2 CP_4 che, a seguito del passaggio tra e DA, nei rapporti commerciali con la CP_4
non era cambiato nulla, e che i referenti erano rimasti sempre i medesimi;
del CP_2 medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste addetto al commerciale Testimone_4 della , il quale ha riferito che “ , si presentò ai Controparte_2 CP_1 referenti commerciali dell' nonché agli stessi dipendenti della Controparte_2
e della PIZZONDA SRL, quale socio dei coniugi Pt_6 [...]
” Parte_4
Sempre nel medesimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure per non avere motivato circa l'esistenza del nesso di causalità fra l'illecito ed il danno.
Il motivo è infondato.
Nell'ambito della responsabilità civile, per far sorgere in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n.
12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale, non vi è una precisa disposizione nel codice civile;
la Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui pag. 7/13 agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili. La valutazione sulle conseguenze normali del fatto deve essere condotta in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, dovendosi applicare la regola del più probabile che non.
Alla luce dei principi appena enunciate, risulta evidente la correttezza del giudice di prime cure che ha individuato una condotta reputata contra ius, ha individuato il danno patrimoniale costituito dal mancato pagamento della merce fornita, ha ragionato, quanto al nesso causale, applicando i principi della conditio sine qua non nonché il criterio della causalità adeguata, osservando che senza le condotte tenute dagli appellati, che lo hanno rassicurato sull'esistenza di una sorta di continuità imprenditoriale fra le società precedenti partner commerciali e la nuova società DA, il legale rappresentante della non sarebbe stato indotto ad effettuare forniture così importati ad Controparte_2 una società priva di reputazione commerciale perché di nuova costituzione, se non perché era stata efficacemente ingenerata la convinzione del coinvolgimento dei precedenti clienti, e ciò secondo l'id quod plerumque accidit (v. pg. 7 e 12 sentenza gravata); ha accertato anche la causalità giuridica, perché il danno ricollegato alla indicata condotta è stato ricollegato all'omesso pagamento della merce fornita.
Col secondo motivo di gravame principale – comune al primo motivo di appello incidentale - si deduce l'errata quantificazione del danno, parificato all'importo delle fatture impagate;
assumono che non vi è prova della consegna della merce alla
DA, in quanto la sottoscrizione dei DDT non è stata effettuata da un addetto della DA, ma della tale , il quale, in sede di CP_5 Testimone_5 deposizione testimoniale, ha dichiarato che era l 'unico addetto al carico dei fogli grezzi ed al trasporto presso i macchinari ivi ubicati per la trasformazione in prodotto finito, e che provvedeva a siglare i relativi DDT;
ricordano di avere disconosciuto una pag. 8/13 serie di DDT, per un importo totale di €. 981.127, 17, proprio perché non siglate dal detto dipendente della lamentano inoltre che il giudice di prime cure non ha CP_5 preso in debita considerazione le conclusioni rassegnate dal CTU sul documento contestato dal avendo il CTU comunque riconosciuto come appartenenti al Pt_7 le somme annotate sicchè la corrispondente prova testimoniale confermerebbe Pt_7 la circostanza che il avrebbe in diverse occasioni versato, in contanti, nelle mani Pt_3 del la somma di € 910.000,00. Pt_7
Il motivo è infondato.
Irrilevante che la consegna del materiale sia stata effettuata nelle mani di un operaio dipendente della e non della ordinante DA, in quanto trattasi di CP_5 società comunque appartenente al ed al quel che conta, si ribadisce, CP_1 Per_1
è la circostanza che gli indicati soggetti inducevano ad effettuare Controparte_2 forniture di materiale che veniva lavorato nella porzione di opificio locato alla
DA.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione dei DDT diversi da quelli siglati dal dipendente , il motivo di gravame non è sufficientemente specifico, perché Testimone_5 non aggredisce la sentenza di prime cure che, sul punto ha ritenuto il disconoscimento effettuato in citazione come generico. In effetti dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per negare la consegna del materiale l'opponente DA si è limitata a disconoscere fatture e DDT, prodotte in fotocopia, chiedendo il deposito degli originali;
il deposito degli originali risulta essere stato effettuato, come si legge nella sentenza gravata a pg. 6, con la citazione per chiamata di terzo depositaato il 23.03.2017, quale allegato n. 29 (126 DDT in originale); a seguito di tale deposito, non risulta essere stata effettuata, nel primo atto difensivo successivo, rituale disconoscimento delle sottoscrizioni dell'addetto alla ricezione della merce, che pertanto devono intendersi come autentiche.
Va infatti ricordato che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce è libera, nel senso che pag. 9/13 essa può essere fornita con ogni mezzo: in particolare, nel caso in cui siano state rilasciate bolle di consegna, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta laddove i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata disconosciuta.
Irrilevante quanto si legge nella CTU, e segnatamente che “La risposta al quarto quesito è la seguente: solamente le manoscritture, contenenti anche dati numerici, presenti in fotocopia sul documento in verifica appartengono alla mano di CP_7
nulla si può dire sui ripassi in esse presenti.”: da quanto si legge nella
[...] relazione peritale, le manoscritture riferite al sono in fotocopia, sicchè questa Pt_7
Corte territoriale dubita degli accertamenti effettuati dal CTU, atteso che come è noto, la perizia grafologica eseguita su una copia fotostatica del documento non può ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui le indagini grafologiche normalmente si estrinsecano.
Priva di pregio la invocata prova del pagamento delle fatture mediante testimoni per l'ingente importo di euro 910,000,00 in contanti consegnati direttamente al legale rappresentante dell' ; sul punto il giudice di prime cure ha ritenuto le Controparte_2 testimonianze insufficienti, perché da esse non era possibile dedurre le somme consegnate ed il titolo del pagamento, con statuizione che va confermata perché non efficacemente aggredita nel motivo di gravame. Alla luce dell'art. 2721 c.c., norma che, pure essendo stata derogata dal giudice di prime cure, orienta l'interpretazione degli accadimenti riferiti dai testi, va valutata la qualità delle parti e la natura del contratto, sicchè è francamente impensabile che i pagamenti fra due società di capitali in relazione a fatture emesse e registrate sui libri contabili siano effettuati mediante la consegna di una “borsa piena di soldi”.
Con il terzo motivo di gravame (comune al secondo motivo di gravame degli appellanti incidentali e ), gli appellanti principali e lamentano il CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_2 mancato rilievo d'ufficio del concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. dal parte pag. 10/13 del giudice di prime cure;
argomentano che il responsabile del settore acquisti, vendite, commerciale della , abbia, con la sua negligenza, concorso nella Controparte_2 causazione dell'evento dannoso, non avendo interrotto le forniture al momento del primo mancato pagamento;
chiedono pertanto la riduzione dell'importo della condanna.
Il motivo è infondato.
Va chiarito che il primo comma dell'art. 1227 c.c., di cui si lamenta l'omesso rilievo d'ufficio, riguarda la condotta del danneggiato che abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno- evento: nel caso di specie gli appellanti lamentano che non abbia Controparte_2 interrotto le forniture a partire dal momento del mancato pagamento della prima fattura.
Orbene, ricordato che il rilievo d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex primo comma postula che risultino tempestivamente prospettati, nel rispetto delle preclusioni processuali, gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023; Cass. n. 4770/2023) va osservato che nel caso di specie l'allegazione fattuale, ossia l'omessa interruzione delle forniture, risulta sollevata solo col gravame.
Va poi aggiunto che l'allegazione difensiva va in realtà inquadrata nell'alveo del comma 2 dell'art. 1227 c.c., imputandosi ad di non avere interrotto le Controparte_2 forniture: va quindi ricordato che il contegno del stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass.
n. 23734/2009): eccezione che nel caso specifico non risulta formulata con l'atto di costituzione degli appellanti in primo grado, a seguito della chiamata di terzo.
In punto di fatto va poi osservato che l'arco temporale in cui i mancati pagamenti si sono verificati è ridotto, in quanto le fatture emesse da vanno dal Controparte_2 maggio 2014 al 23.12.2014, e da esse emerge che i pagamenti erano generalmente pag. 11/13 differiti a 150 giorni, sicchè il primo insoluto si è verificato nell'ottobre 2014; la
DA ha abbandonato la porzione di opificio in locazione i primi di gennaio 2015, deliberando la messa in liquidazione;
sicchè non può imputarsi all'addetto al settore commerciale di non avere immediatamente percepito lo stato di insolvenza della
DA e di non avere bloccato le forniture.
Infine col proprio terzo motivo di gravame gli appellanti incidentali e CP_1 Pt_3 censurano la sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto esistente una società di fatto tra , e Pt_3 Pt_1 CP_1 Parte_2
Il motivo è privo di pregio, atteso che la tematica della società di fatto e della responsabilità degli amministratori è totalmente estranea alla ricostruzione effettuata nella sentenza, avendo il giudice di prime cure ricostruito la vicenda in termini di responsabilità civile extracontrattuale e di concorso di persone nella commissione dell'illecito civile e nella causazione del danno.
Entrambi gli appelli sono pertanto infondati.
Inammissibili i motivi spesi dal nuovo difensore della nella comparsa Parte_2 conclusionale, in tema di inammissibilità della domanda riconvenzionale della società opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché eccentrici rispetto a quelli sollevati dalla citazione in appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti promossi da e e Parte_8 Parte_2 CP_1 Parte_3 avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
- rigetta gli appelli e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , e Parte_8 Parte_2 CP_1 Parte_3 in solido al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.643,00 + € 5.607,00 + €
pag. 12/13 16.033,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 13/13