Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1091 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, con l'Avv. MANERA MONICA, che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in calce al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. di Persona_1
Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati a Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell'Istituto
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 919/23 del Tribunale Lavoro di Castrovillari, accogliere le seguenti conclusioni: I) accertare e dichiarare che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, la sig.ra ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1
, con sede in Cassano Ionio (CS) alla c/da , per un Controparte_2 Parte_2 numero di 102 giornate annue. Per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente a risultare nuovamente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Spezzano Albanese per gli anni suddetti e per le 102 giornate annue dichiarate, con ogni
FATTO E DIRITTO
§1
ER , con ricorso depositato il 12 aprile 2017 presso la cancelleria del Parte_1 CP_ Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha agito nei confronti dell' per vedere accertato il proprio diritto ad iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta , con sede in Cassano allo Ionio, c.da , Controparte_2 Parte_2 CP_ per 102 giornate annue;
per la condanna dell' alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza negli anni indicati;
per l'accertamento del proprio diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione percepita per le annualità disconosciute.
§2
Il Tribunale, espletata la prova per testi, ha rigettato il ricorso, con compensazione delle CP_ spese di lite ex art. 152 disp att cpc, perché: <L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro con sulla base di due verbali ispettivi su cui parte ricorrente non Controparte_2 ha preso specifica posizione e da cui, invece, emergono specifici elementi che inducono fondatamente a dubitare circa l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in CP_ giudizio. L ha effettuato, in un primo tempo, per come riportato nella memoria di costituzione, un'indagine del 8.11.2011 nei confronti dell'azienda agricola CP_2
, da cui risulta la non regolarità del rapporto di lavoro della ricorrente ed ha
[...] avviato procedimento amministrativo volto alla cancellazione della stessa ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza. Il rilievo mosso dagli ispettori è che l'azienda agricola, presso cui la ricorrente ha svolto attività lavorativa, ha dichiarato un numero di giornate lavorative di molto superiore a quelle necessarie alle ditte committenti per lo svolgimento dell'attività agricola. Conseguentemente gli ispettori hanno provveduto a ridurre i numeri di giornate da riconoscere a ciascun lavoratore. Dall'esame dell'attività svolta dalla ditta, emerge che l'azienda ha avuto la disponibilità di terreni, negli anni in questione;
tuttavia, l'attività si è concentrata nella produzione di pomodori da industria, tanto è vero che dall'esame della contabilità dell'impresa, non emerge né la vendita di prodotti diversi dal pomodoro, né l'acquisto di sementi o altro materiale necessario alla coltivazione di ortaggi. Conseguentemente, gli
Pag. 2 di 7 ispettori hanno proceduto a effettuare il conteggio delle giornate effettivamente lavorate, sulla base delle necessità della coltivazione dei pomodori;
sono inoltre state annullate totalmente le giornate relative all'anno 2010, anno per il quale non è stata dimostrata una reale attività di impresa. Inoltre, dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti CP_ è emerso: a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da all' una Controparte_2 sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta CP_ con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni CP_2 ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola Controparte_2 abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente CP_ inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 CP_ accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal quali titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni CP_2 CP_ denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del , risultavano CP_2 essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i CP_2 medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di che in Controparte_2 relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di CP_ denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte ricorrente, è sufficiente rilevare che gli stessi, oltre ad aver reso informazioni prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. A ciò va aggiunto che i testi nulla di preciso hanno riferito, per le ragioni sopra esposte, circa il numero di giornate in agricoltura che la ricorrente aveva svolto alle dipendenze di . Controparte_2
Pag. 3 di 7 §3
La sentenza è gravata d'appello da , che contesta sia la valutazione del Parte_1 verbale ispettivo che delle deposizioni testimoniali, quale operata dal Tribunale.
Quanto al primo, evidenzia che dall'ispezione è comunque emerso che la ditta emetteva fattura per la vendita dei prodotti agricoli, ciò che sconfessa la conclusione dell'antieconomicità dell'attività dell'azienda cui sono pervenuti i funzionari di vigilanza.
Quanto al secondo, che dei due testimoni, svolgeva le mansioni di custode Pt_3 della ditta e il suo rapporto di lavoro non è stato disconosciuto;
il sig. ha CP_3 CP_ espressamente negato di avere instaurato un giudizio analogo nei confronti dell' CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
L'appello non si presta ad esser accolto.
CP_ Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi anagrafici Parte_1 dei braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Pag. 4 di 7 Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio diritto Pt_1 alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti CP_ dall' con la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del CP_ 21 novembre 2016, allegato del fascicolo di primo grado dell' .
§4.1
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui dati fattuali riportati nella motivazione gravata ed enucleati al § 2, cui si rinvia.
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra sono da reputare inattendibili;
Pt_1 invero, nell'atto introduttivo ella ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze di
, presso terreni siti in Cassano, contrada , e Corigliano Controparte_2 Parte_2
Calabro, contrada Scavolino, presso cui si recava con il furgone aziendale, da lunedì a sabato da 6 a 13.50 nei mesi da giugno a settembre e dalle 7 alle 15 negli altri mesi, svolgendo mansioni consistenti in piantagione e zappatura dell'erbetta, raccolta manichette (tubicini neri che servono per irrigare), preparazione del terreno per piantagione e raccolta del pomodoro, trapianto e raccolta del cavolfiore e delle rape, semina delle fave, raccolta degli agrumi, nei seguenti periodi: da aprile a settembre del 2006 e del 2007, da maggio ad ottobre del 2008, del 2010, del 2011 e del 2012, da giugno ad ottobre del 2009, da aprile ad ottobre del 2016.
Rispetto a tali allegazioni, i testi sono risultati incoerenti perché il sig. ha Pt_3 riferito che la ricorrente ha lavorato per circa dieci anni presso , dal Controparte_2
2005 al 2015 – in contraddizione con le allegazioni attoree – e, sulle mansioni, le ha confermate, ammettendo però di non poter essere più preciso perché egli non si recava presso i terreni dove lavoravano i braccianti;
analogamente il sig. (la cui CP_3
Pag. 5 di 7 deposizione si riporta sub § 4.2), sia perché ha indicato il 2013 come anno in cui hanno lavorato insieme presso (mentre nell'atto introduttivo la sig.ra Controparte_2 Pt_1 ha affermato che il proprio datore di lavoro, in quell'anno, è stato altro soggetto, tant'è che non ha chiede, rispetto a questo, l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli), sia perché ha riferito che hanno lavorato da maggio a dicembre, mentre la ricorrente ha sostenuto che nel 2012 ha svolto attività lavorativa da maggio a ottobre.
§4.2
Deposizione del teste <conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1 insieme da maggio a dicembre degli anni 2012 e 2013. Raccoglievamo pomodori, zappavamo, buttavamo il concime, mettevamo gli impianti antigocciolanti per i pomodori, fino a metà settembre. Poi ci dedicavamo alla coltivazione e raccolta dei cavolfiori. Lavoravamo dalle 7,00 alle 16,00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato. Ci diceva cosa fare il titolare , che ci pagava ogni quindici giorni Controparte_2 in contanti, ci dava le buste paga. Andavamo al lavoro ognuno con il proprio mezzo. Lavoravamo nell'azienda di a Cassano in c.da Prainetta. Io non ho cause
contro
CP_2 CP_
-
§4.3
Né appare decisiva l'argomentazione dell'appellante circa la valutazione delle risultanze dell'accertamento ispettivo, con particolare riferimento alle fatture di vendita, trattandosi di deduzione generica, perché non si dice, per ciascun anno, quale sarebbe stato l'ammontare del fatturato, tale da vincere il dato contabile dell'antieconomicità dell'attività quale evidenziato agli ispettori e valorizzato dal giudicante, desunto, in pratica, dall'ammontare complessivo delle retribuzioni pagate per tutti i dipendenti assunti ogni anno.
§5
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la conferma della gravata sentenza e il rigetto dell'appello.
Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, allegata al ricorso in appello (all. III) e richiamata nello stesso, comporta l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
Invero, la materia dell'indebito assistenziale/previdenziale rientra tra quelle per cui vale la possibilità di esonero ex art. 152 cit., perché all'accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, consegue il mantenimento della prestazione, che, dunque, non è conseguenza indiretta dell'accertamento, ma effetto diretto della pronuncia, da cui pertanto discenderà il conseguimento della prestazione di cui l'ente previdenziale aveva chiesto in sede amministrativa la restituzione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 14 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 919/23, resa in data 23 maggio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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