Art. 5.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:
a) di lire centoventimila per i casi di inabilita' permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;
b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilita' permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;
c) di lire centottantamila per i casi di invalidita' permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.
Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione e' fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:
1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;
2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;
3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:
a) di lire centoventimila per i casi di inabilita' permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;
b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilita' permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;
c) di lire centottantamila per i casi di invalidita' permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.
Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione e' fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:
1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;
2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;
3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.