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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/07/2021, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00930/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2020, proposto da
-OMISSIS- in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle del Paradiso, San Polo 720;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;
per l'annullamento
della comunicazione del -OMISSIS-; -OMISSIS-, -OMISSIS-";
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto di essere stata proprietaria, sino all’anno 2010, di una vasta area sita nel -OMISSIS-, che in seguito vendeva alla società -OMISSIS-: alcuni anni dopo emergeva la presenza di -OMISSIS-, per cui il Comune resistente adottava ordinanza di -OMISSIS-, provvedimento che veniva in seguito annullato in sede giurisdizionale.
Sulla scorta di tali premesse la società ricorrente, che è stata medio tempore assoggettata ad amministrazione straordinaria, ha impugnato gli atti in epigrafe e, in particolare, l’ordinanza con cui il Comune le ha ordinato lo -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta che essendosi aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l’ente resistente avrebbe rivolto il provvedimento nei confronti di un soggetto diverso dall’eventuale responsabile dell’-OMISSIS-: ed infatti il soggetto in amministrazione straordinaria sarebbe terzo rispetto alla società insolvente, e dunque estraneo ai fatti posti a fondamento della contestazione;
2) il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo per violazione di legge e vizio di incompetenza in quanto il potere di ordinare la -OMISSIS-spetterebbe alla Provincia;
3) infine, il provvedimento sarebbe affetto di eccesso di potere per vizio dell’istruttoria, in quanto non sarebbe stata considerata l’estraneità della società ricorrente ai fatti causativi dell’-OMISSIS-.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
Si è costituita, altresì, la società -OMISSIS-, a sua volta chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale in data -OMISSIS-, la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente è stata parzialmente accolta
All’udienza in data 23.06.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina la società -OMISSIS-ha impugnato l’ordinanza con cui il -OMISSIS- ha ordinato alla ricorrente lo -OMISSIS-dei terreni in -OMISSIS- del territorio comunale, in proprietà della -OMISSIS-fino all’anno 2010.
Con il primo e il terzo motivo di impugnazione, esaminabili congiuntamente, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza gravata nella parte in cui avrebbe ordinato alla deducente di dar corso alle attività di -OMISSIS-rinvenuti sul sito, a dispetto della estraneità della -OMISSIS-all’attività di -OMISSIS-.
Il Collegio ritiene, sul punto, che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto già sinteticamente osservato in sede cautelare.
Giova premettere che dalla documentazione versata in atti emerge che in data -OMISSIS-le aree interessate dal provvedimento in contestazione venivano -OMISSIS- in forza di decreto -OMISSIS-( cfr . doc. 3 della produzione della controinteressata); dal verbale redatto dall’ARPAV emerge che in tale occasione venivano rinvenuti -OMISSIS-e si evidenziava il superamento dei valori C.S.C. previsti in relazione a diversi parametri dal D.Lgs. 152/2006 ( cfr . doc. 4 della produzione della controinteressata).
Dalla richiesta di archiviazione del -OMISSIS-emerge ancora che le condotte di abusivo sversamento dei rifiuti e di realizzazione di discarica non autorizzata sono state poste in essere prevalentemente fino all’anno 2008 ( cfr . doc. 5 della ricorrente).
Dal complesso degli elementi in precedenza evidenziati, emerge che l’attività di -OMISSIS- presa in considerazione nel provvedimento impugnato si è verificata in epoca anteriore all’alienazione del fondo alla -OMISSIS-, allorquando proprietaria era la società -OMISSIS-: si tratta, del resto, di circostanze fattuali nemmeno contestate dalla ricorrente.
Quest’ultima, invece, assume che, in ragione dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società nell’anno 2015, il destinatario del provvedimento gravato sarebbe un soggetto diverso dall’autore dell’-OMISSIS-, al quale dunque non potrebbero esserne imputati gli effetti né addossato lo svolgimento delle attività di ripristino dello status quo ante .
Si tratta di un’argomentazione non condivisibile.
Come questo TAR ha già avuto modo di affermare: “ Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo il difetto di legittimazione passiva del Commissario straordinario: evidenziano, al riguardo, di essere state ammesse alla procedura concorsuale dell’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. n. 270 del 1999) e richiamano l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale si esclude che il curatore fallimentare possa essere destinatario di ordinanze sindacali dirette alla -OMISSIS-.
L’assunto non persuade e va disatteso.
E’ opinione del Collegio che, nel caso di specie, il Commissario straordinario possa essere destinatario dell’impugnata ordinanza sindacale in quanto:
- il Commissario straordinario “ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura” (art 40 del d.lgs. n. 270 del 1999);
- la giurisprudenza formatasi con riferimento alla posizione del curatore fallimentare non può essere automaticamente traslata al Commissario straordinario, attese le diverse finalità delle procedure concorsuali poste a raffronto. E invero, a differenza del fallimento che ha finalità meramente liquidatorie e conduce alla disgregazione del complesso aziendale, l’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese commerciali insolventi ha finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali (art. 1 d.lgs. n. 270 del 1999). Le grandi imprese commerciali dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria solo qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi tramite la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (art 27 d..lgs. n. 270 del 1999). La procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è alternativa al fallimento: la sua apertura presuppone che sussistano comprovate possibilità di risanamento e che non debba essere dichiarato fallimento (art. 30 d..lgs.n. 270 del 1999);
- la giurisprudenza incline a escludere che il curatore fallimentare possa essere destinatario di ordini di -OMISSIS- e di -OMISSIS- si è, per lo più, formata con riferimento a fattispecie in cui l’-OMISSIS- era derivato dall'attività produttiva della società poi sottoposta a procedura concorsuale (-OMISSIS-, etc.). In questo senso, ad avviso della Sezione, devono essere intese le ricorrenti massime giurisprudenziali (ex multis Consiglio di Stato,Sez. V, n. 3274 del 30.06.2014) in cui si afferma che il curatore fallimentare non subentra nelle responsabilità ambientali derivanti dalla gestione pregressa e non è chiamato all'adempimento di obblighi che siano originariamente sorti in capo all'imprenditore (successivamente dichiarato fallito), neppure se concernano rapporti pendenti all'inizio della procedura concorsuale, o obblighi non adempiuti a causa dell'inizio della procedura concorsuale, ancorché scadenti successivamente alla dichiarazione di fallimento” .
Il Collegio ritiene di dover condividere le argomentazioni appena riportate, volte a rimarcare le ragioni per cui le riflessioni svolte da una parte della giurisprudenza in riferimento alla posizione della curatela fallimentare rispetto agli obblighi di smaltimento derivanti da un’attività di -OMISSIS- posta in essere dalla società in seguito sottoposta a procedura concorsuale, non sono estensibili al diverso caso dell’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Viepiù tali conclusioni debbono essere confermate all’esito della pronuncia della sentenza nr. 3/2021 dell’Adunanza Plenaria, che è stata chiamata a chiarire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152-2006: la Plenaria ha concluso nel senso della sussistenza della legittimazione passiva del curatore rispetto all’ordine di -OMISSIS-.
La Plenaria ha, in proposito, affermato: “ Ritiene l’Adunanza che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione.
Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti).
Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento ”.
Dunque (ferma restando la già evidenziata non esatta sovrapponibilità della fattispecie del fallimento a quella dell’amministrazione straordinaria) la pronuncia, sulla scorta di argomentazioni del tutto condivisibili, afferma il trasferimento in capo al curatore fallimentare degli adempimenti di cui era onerato il soggetto fallito responsabile dell’-OMISSIS-, con ciò segnando il superamento dell’orientamento, invocato dalla ricorrente, che per il curatore escludeva la predicabilità di ogni obbligo di ripristino ambientale.
2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’illegittimità del provvedimento per vizio di incompetenza nella parte in cui con esso il Comune ha ordinato alla ricorrente di procedere alla bonifica del sito inquinato: come noto, ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, la competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica spetta alla Provincia e non al Comune (in termini: Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 13/05/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 13/05/2011), n.318, in cui si richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 22499.
Il ricorso merita, dunque, accoglimento in parte de qua , con conseguente annullamento del provvedimento 1275 prot. n. 7647 del 10.07.2020 nella parte in cui con esso si pongono a carico della ricorrente la bonifica del sito e le attività ad essa prodromiche.
3. Conclusivamente, il ricorso merita parziale accoglimento nei termini in precedenza specificati.
Quanto al regolamento delle spese di lite, l’accoglimento del gravame in misura solo parziale ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del -OMISSIS- n. 1275 prot. n. 7647 del 10.07.2020, nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO