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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1331/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2460/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5874 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2403/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.2.2021, depositato, in data 17.9.2021, presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, oggi Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento, meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 19.975,00 per IMU, anno d'imposta 2017, eccependone l'omessa indicazione dei versamenti già eseguiti, il vizio di motivazione per omessa indicazione degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta - doppia imposizione, nonché, quanto alle sanzioni applicate la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/97.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19 settembre 2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. Certamente pregiudiziale è la questione, rilevabile d'ufficio, relativa alla tempestività del ricorso. L'art. 21, n.1, del D.Legs. 546/92 così recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, onere che risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. La ricorrente nel proporre il ricorso ha indicato come data di notificazione dell'atto impugnato il 20.12.2020. Ora, dagli atti prodotti in giudizio e dal loro esame non è possibile rilevare con certezza che la data di consegna dell'atto sia quella indicata nel ricorso. Ora, poiché ex actis non è possibile rilevare la tempestività del ricorso, ovvero che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, va dichiarata la sua inammissibilità.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento in data 20.12.2020 così come evidenziato nel ricorso di prime cure.
Tale prova inconfutabile, tuttavia, può essere fornita esclusivamente mediante la relata di notifica dell'avviso di accertamento, documento che, trovandosi in esclusivo possesso del notificante, non può essere fornita dalla parte privata. Se il notificante non appone timbro e firma con indicazione della data di consegna, al ricevente non può essere contestata alcuna responsabilità che riguardi la mancata dimostrazione della data di ricevimento.
Appare evidente dalla lettura dell'avviso di accertamento che talune particelle (Dati_Cat._1) sono prese in considerazione sia quale terreno agricolo, sia come terreno edificabile. Le dette particelle sono evidenziate come Area (ai numeri 14-15-16 dell'elenco evidenziato nell'accertamento) e sono tassati anche come terreni agricoli (ai numeri 3-6-10 dell'elenco di cui all'accertamento.
Inoltre, esistono taluni immobili i cui metri quadrati pari a “valore assente”, comportano comunque la sussistenza di un debito d'imposta.
La particella Num._1, questa viene tassata come terreno agricolo, quindi viene riportata la rendita (€ 30,85) il valore (€ 5.205,93) l'aliquota (7,60) e l'importo delle rate ma manca l'estensione del terreno ovvero la porzione dell'area che sia rimasta agricola.
Si rileva che mancando la specificazione dell'estensione è impossibile per il contribuente eseguire qualsivoglia calcolo idoneo a difendersi dalla pretesa pubblica. Con riferimento al foglio 13, particella nr. 39, viene tassata come terreno agricolo, quindi viene riportata la rendita (€ 44,07) il valore (€ 7.436,81) l'aliquota
(7,60) e l'importo delle rate. Anche in questo caso manca l'estensione del terreno ovvero la porzione dell'area che sia agricola. Volgendo l'attenzione alle aree fabbricabili, invece, si solleva l'eccezione relativa all'assoluto vizio di motivazione in quanto la delibera n. 36/2011 con la quale l'ente avrebbe determinato il valore delle aree edificabili non è stata emessa per l'anno 2017 ma ben sei anni prima e comunque la stessa non è in alcun modo reperibile. Ne deriva che l'atto è carente di tutti i requisiti utili e necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle somme richieste nonché per comprendere come la somma intimata sia stata determinata. Inoltre, un'area edificabile è soggetta a IMU sulla base del peculiare valore di mercato al primo gennaio dell'anno di imposizione e tale valore non solo non è stato determinato per l'anno 2017 (ma appunto sei anni prima) ma, altresì, non esiste alcun atto del Comune di Fiumefreddo che estenda le eventuali precedenti determinazioni, anche per le annualità successive. Il terreno della sig. ra Ric._1 è parte di un più ampio comparto composto da una pluralità di terreni di proprietà di diversi soggetti. Il piano regolatore del Comune prevede, per la zona esaminata, la realizzazione di opere di urbanizzazione dal costo estremamente ingente, che il Comune non ha mai iniziato a realizzare, che nessuno dei comproprietari è in grado di sostenere e che, comunque, necessitano di preventive autorizzazioni a tutt'oggi non esistenti.
Ne deriva che il valore al metro quadrato non può essere quello fissato dal Comune nell'avviso di accertamento in quanto il valore accertato corrisponde al valore delle aree pronte per l'edificazione o, comunque, di aree che abbiano già ottenuto il permesso a costruire. Circostanza, ancora oggi non verificatasi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 18
Ottobre 2023 con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è fondato nella parte in cui contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado.
Invero, la decisione impugnata ha fatto discendere l'inammissibilità dalla ritenuta incertezza circa la data di notifica dell'avviso di accertamento. Tuttavia, nel processo tributario, l'accertamento della tempestività dell'impugnazione non può tradursi in un automatismo sfavorevole alla parte ricorrente quando: la parte abbia allegato una specifica data di notifica/ricezione dell'atto impugnato;
la documentazione attestante il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (quale avviso di ricevimento o relata completa, secondo le modalità concretamente utilizzate) sia, in via ordinaria, nella disponibilità del soggetto notificante o comunque dell'ente impositore, che ha attivato il procedimento notificatorio. Nel caso di specie, la contribuente ha indicato la data di ricezione dell'atto e ha rappresentato l'oggettiva difficoltà di produrre un documento (relata/attestazione completa della consegna) che, per le modalità della notificazione, non rimane normalmente nella disponibilità del destinatario. Tali circostanze, in assenza di elementi contrari in atti e considerata la mancata costituzione dell'ente, non consentono di sostenere, con sufficiente certezza, una tardività dell'impugnazione tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità. Ne consegue che il ricorso introduttivo deve ritenersi ammissibile, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
Riformata la pronuncia di inammissibilità, la controversia va decisa nel merito. Nel merito, tuttavia, l'appello
è infondato e va rigettato, per le ragioni che seguono.
La contribuente deduce di avere versato l'IMU per l'anno 2017 e di avere prodotto n.2 quietanze (mod. F23).
Tale doglianza, tuttavia, non risulta idoneamente dimostrata in termini di riferibilità, imputazione e capienza dei versamenti rispetto alle specifiche poste oggetto di accertamento, non essendo stati forniti: un prospetto di riconciliazione che colleghi codici tributo, anno di riferimento, importi, immobili/particelle e quota dovuta;
un confronto puntuale tra quanto versato e quanto richiesto, con evidenza dell'eventuale residuo. In mancanza di tale dimostrazione analitica, la censura resta allo stato assertiva e non consente di ritenere infondata la ripresa.
La contribuente lamenta che l'avviso non consentirebbe di comprendere i criteri di determinazione dell'imposta e richiama, tra l'altro, l'omessa indicazione di parametri valutativi. Il Collegio osserva che, ai fini della validità dell'avviso di accertamento in materia IMU, la motivazione deve rendere conoscibili al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto, la contribuente ha dimostrato di avere compreso la pretesa, avendo articolato censure puntuali (qualificazione dei beni, asserite duplicazioni, contestazione dei valori, richiamo a delibere), circostanza che depone per la sostanziale idoneità dell'atto a rendere intellegibile il fondamento della ripresa.
Le doglianze relative all'incompletezza di taluni dati (es. estensione/metri quadri “assenti” o duplicazioni) avrebbero richiesto: una specifica ricostruzione tecnica (tabella particelle, rigo per rigo, con indicazione di dove si collocherebbe la duplicazione e quale effetto aritmetico avrebbe sul dovuto); la produzione di documentazione catastale e/o di supporto tecnico (estratti mappa, visure, atti urbanistici, eventuali frazionamenti) che rendesse oggettivamente verificabili le deduzioni. In difetto, il Collegio non dispone di elementi sufficienti per ritenere provato il dedotto vizio sostanziale della pretesa.
La contribuente contesta la valorizzazione delle aree come edificabili e, comunque, i valori utilizzati dal
Comune, richiamando la delibera comunale n.36/2011 e sostenendo che l'area non sarebbe concretamente edificabile per assenza di urbanizzazioni e per l'onerosità delle opere. Il Collegio rileva che: ai fini IMU, la qualificazione edificatoria dell'area discende dalla disciplina urbanistica vigente;
la determinazione del valore venale può certamente essere oggetto di contestazione, ma grava sul contribuente l'onere di allegare e dimostrare elementi concreti e specifici (stima, comparabili, vincoli, indici, costi di urbanizzazione, stato delle opere) idonei a ridimensionare la base imponibile. Nel caso di specie, non risultano depositate perizia estimativa, comparazioni di mercato, documentazione urbanistica e tecnica completa (zona omogenea, indici, vincoli, stato delle urbanizzazioni, incidenza dei costi) tali da consentire al Collegio di pervenire a una determinazione alternativa attendibile del valore venale al 1° gennaio 2017 o di ritenere l'accertamento erroneo sul punto. Le considerazioni sull'assenza di urbanizzazioni e sulla difficoltà edificatoria, pur astrattamente rilevanti, rimangono non suffragate da un apparato probatorio tecnico adeguato e, quindi, non possono condurre all'annullamento dell'atto.
Quanto alle sanzioni, la parte appellante ne contesta l'applicazione in ragione dell'assenza di colpevolezza e della carenza motivazionale. Sul punto, il Collegio osserva che, in materia di IMU, le sanzioni si connettono all'omesso/insufficiente versamento e presuppongono la violazione dell'obbligazione tributaria;
l'esclusione per assenza di colpevolezza richiede specifica allegazione di elementi idonei a dimostrare l'errore scusabile o l'obiettiva incertezza della norma applicata al caso concreto. Nel caso in esame, non risultano dedotti e provati elementi individualizzanti (es. affidamenti incolpevoli, prassi o atti dell'ente che abbiano ingenerato errore, obiettiva impossibilità di determinazione), tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Ne consegue il rigetto anche di tale motivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla censura sulla tempestività, mentre l'appello va rigettato nel merito, non essendo emersi vizi dell'avviso di accertamento IMU idonei a determinarne l'annullamento
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello limitatamente alla questione di tempestività del ricorso;
Rigetta nel merito l'appello e conferma, per l'effetto, la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2460/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5874 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2403/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.2.2021, depositato, in data 17.9.2021, presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, oggi Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento, meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 19.975,00 per IMU, anno d'imposta 2017, eccependone l'omessa indicazione dei versamenti già eseguiti, il vizio di motivazione per omessa indicazione degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta - doppia imposizione, nonché, quanto alle sanzioni applicate la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/97.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19 settembre 2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. Certamente pregiudiziale è la questione, rilevabile d'ufficio, relativa alla tempestività del ricorso. L'art. 21, n.1, del D.Legs. 546/92 così recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, onere che risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. La ricorrente nel proporre il ricorso ha indicato come data di notificazione dell'atto impugnato il 20.12.2020. Ora, dagli atti prodotti in giudizio e dal loro esame non è possibile rilevare con certezza che la data di consegna dell'atto sia quella indicata nel ricorso. Ora, poiché ex actis non è possibile rilevare la tempestività del ricorso, ovvero che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, va dichiarata la sua inammissibilità.
Nulla per le spese di giudizio stante la mancata costituzione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 20 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
La Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento in data 20.12.2020 così come evidenziato nel ricorso di prime cure.
Tale prova inconfutabile, tuttavia, può essere fornita esclusivamente mediante la relata di notifica dell'avviso di accertamento, documento che, trovandosi in esclusivo possesso del notificante, non può essere fornita dalla parte privata. Se il notificante non appone timbro e firma con indicazione della data di consegna, al ricevente non può essere contestata alcuna responsabilità che riguardi la mancata dimostrazione della data di ricevimento.
Appare evidente dalla lettura dell'avviso di accertamento che talune particelle (Dati_Cat._1) sono prese in considerazione sia quale terreno agricolo, sia come terreno edificabile. Le dette particelle sono evidenziate come Area (ai numeri 14-15-16 dell'elenco evidenziato nell'accertamento) e sono tassati anche come terreni agricoli (ai numeri 3-6-10 dell'elenco di cui all'accertamento.
Inoltre, esistono taluni immobili i cui metri quadrati pari a “valore assente”, comportano comunque la sussistenza di un debito d'imposta.
La particella Num._1, questa viene tassata come terreno agricolo, quindi viene riportata la rendita (€ 30,85) il valore (€ 5.205,93) l'aliquota (7,60) e l'importo delle rate ma manca l'estensione del terreno ovvero la porzione dell'area che sia rimasta agricola.
Si rileva che mancando la specificazione dell'estensione è impossibile per il contribuente eseguire qualsivoglia calcolo idoneo a difendersi dalla pretesa pubblica. Con riferimento al foglio 13, particella nr. 39, viene tassata come terreno agricolo, quindi viene riportata la rendita (€ 44,07) il valore (€ 7.436,81) l'aliquota
(7,60) e l'importo delle rate. Anche in questo caso manca l'estensione del terreno ovvero la porzione dell'area che sia agricola. Volgendo l'attenzione alle aree fabbricabili, invece, si solleva l'eccezione relativa all'assoluto vizio di motivazione in quanto la delibera n. 36/2011 con la quale l'ente avrebbe determinato il valore delle aree edificabili non è stata emessa per l'anno 2017 ma ben sei anni prima e comunque la stessa non è in alcun modo reperibile. Ne deriva che l'atto è carente di tutti i requisiti utili e necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle somme richieste nonché per comprendere come la somma intimata sia stata determinata. Inoltre, un'area edificabile è soggetta a IMU sulla base del peculiare valore di mercato al primo gennaio dell'anno di imposizione e tale valore non solo non è stato determinato per l'anno 2017 (ma appunto sei anni prima) ma, altresì, non esiste alcun atto del Comune di Fiumefreddo che estenda le eventuali precedenti determinazioni, anche per le annualità successive. Il terreno della sig. ra Ric._1 è parte di un più ampio comparto composto da una pluralità di terreni di proprietà di diversi soggetti. Il piano regolatore del Comune prevede, per la zona esaminata, la realizzazione di opere di urbanizzazione dal costo estremamente ingente, che il Comune non ha mai iniziato a realizzare, che nessuno dei comproprietari è in grado di sostenere e che, comunque, necessitano di preventive autorizzazioni a tutt'oggi non esistenti.
Ne deriva che il valore al metro quadrato non può essere quello fissato dal Comune nell'avviso di accertamento in quanto il valore accertato corrisponde al valore delle aree pronte per l'edificazione o, comunque, di aree che abbiano già ottenuto il permesso a costruire. Circostanza, ancora oggi non verificatasi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6385/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 18
Ottobre 2023 con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 20 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 19 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è fondato nella parte in cui contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado.
Invero, la decisione impugnata ha fatto discendere l'inammissibilità dalla ritenuta incertezza circa la data di notifica dell'avviso di accertamento. Tuttavia, nel processo tributario, l'accertamento della tempestività dell'impugnazione non può tradursi in un automatismo sfavorevole alla parte ricorrente quando: la parte abbia allegato una specifica data di notifica/ricezione dell'atto impugnato;
la documentazione attestante il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (quale avviso di ricevimento o relata completa, secondo le modalità concretamente utilizzate) sia, in via ordinaria, nella disponibilità del soggetto notificante o comunque dell'ente impositore, che ha attivato il procedimento notificatorio. Nel caso di specie, la contribuente ha indicato la data di ricezione dell'atto e ha rappresentato l'oggettiva difficoltà di produrre un documento (relata/attestazione completa della consegna) che, per le modalità della notificazione, non rimane normalmente nella disponibilità del destinatario. Tali circostanze, in assenza di elementi contrari in atti e considerata la mancata costituzione dell'ente, non consentono di sostenere, con sufficiente certezza, una tardività dell'impugnazione tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità. Ne consegue che il ricorso introduttivo deve ritenersi ammissibile, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
Riformata la pronuncia di inammissibilità, la controversia va decisa nel merito. Nel merito, tuttavia, l'appello
è infondato e va rigettato, per le ragioni che seguono.
La contribuente deduce di avere versato l'IMU per l'anno 2017 e di avere prodotto n.2 quietanze (mod. F23).
Tale doglianza, tuttavia, non risulta idoneamente dimostrata in termini di riferibilità, imputazione e capienza dei versamenti rispetto alle specifiche poste oggetto di accertamento, non essendo stati forniti: un prospetto di riconciliazione che colleghi codici tributo, anno di riferimento, importi, immobili/particelle e quota dovuta;
un confronto puntuale tra quanto versato e quanto richiesto, con evidenza dell'eventuale residuo. In mancanza di tale dimostrazione analitica, la censura resta allo stato assertiva e non consente di ritenere infondata la ripresa.
La contribuente lamenta che l'avviso non consentirebbe di comprendere i criteri di determinazione dell'imposta e richiama, tra l'altro, l'omessa indicazione di parametri valutativi. Il Collegio osserva che, ai fini della validità dell'avviso di accertamento in materia IMU, la motivazione deve rendere conoscibili al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto, la contribuente ha dimostrato di avere compreso la pretesa, avendo articolato censure puntuali (qualificazione dei beni, asserite duplicazioni, contestazione dei valori, richiamo a delibere), circostanza che depone per la sostanziale idoneità dell'atto a rendere intellegibile il fondamento della ripresa.
Le doglianze relative all'incompletezza di taluni dati (es. estensione/metri quadri “assenti” o duplicazioni) avrebbero richiesto: una specifica ricostruzione tecnica (tabella particelle, rigo per rigo, con indicazione di dove si collocherebbe la duplicazione e quale effetto aritmetico avrebbe sul dovuto); la produzione di documentazione catastale e/o di supporto tecnico (estratti mappa, visure, atti urbanistici, eventuali frazionamenti) che rendesse oggettivamente verificabili le deduzioni. In difetto, il Collegio non dispone di elementi sufficienti per ritenere provato il dedotto vizio sostanziale della pretesa.
La contribuente contesta la valorizzazione delle aree come edificabili e, comunque, i valori utilizzati dal
Comune, richiamando la delibera comunale n.36/2011 e sostenendo che l'area non sarebbe concretamente edificabile per assenza di urbanizzazioni e per l'onerosità delle opere. Il Collegio rileva che: ai fini IMU, la qualificazione edificatoria dell'area discende dalla disciplina urbanistica vigente;
la determinazione del valore venale può certamente essere oggetto di contestazione, ma grava sul contribuente l'onere di allegare e dimostrare elementi concreti e specifici (stima, comparabili, vincoli, indici, costi di urbanizzazione, stato delle opere) idonei a ridimensionare la base imponibile. Nel caso di specie, non risultano depositate perizia estimativa, comparazioni di mercato, documentazione urbanistica e tecnica completa (zona omogenea, indici, vincoli, stato delle urbanizzazioni, incidenza dei costi) tali da consentire al Collegio di pervenire a una determinazione alternativa attendibile del valore venale al 1° gennaio 2017 o di ritenere l'accertamento erroneo sul punto. Le considerazioni sull'assenza di urbanizzazioni e sulla difficoltà edificatoria, pur astrattamente rilevanti, rimangono non suffragate da un apparato probatorio tecnico adeguato e, quindi, non possono condurre all'annullamento dell'atto.
Quanto alle sanzioni, la parte appellante ne contesta l'applicazione in ragione dell'assenza di colpevolezza e della carenza motivazionale. Sul punto, il Collegio osserva che, in materia di IMU, le sanzioni si connettono all'omesso/insufficiente versamento e presuppongono la violazione dell'obbligazione tributaria;
l'esclusione per assenza di colpevolezza richiede specifica allegazione di elementi idonei a dimostrare l'errore scusabile o l'obiettiva incertezza della norma applicata al caso concreto. Nel caso in esame, non risultano dedotti e provati elementi individualizzanti (es. affidamenti incolpevoli, prassi o atti dell'ente che abbiano ingenerato errore, obiettiva impossibilità di determinazione), tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Ne consegue il rigetto anche di tale motivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla censura sulla tempestività, mentre l'appello va rigettato nel merito, non essendo emersi vizi dell'avviso di accertamento IMU idonei a determinarne l'annullamento
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello limitatamente alla questione di tempestività del ricorso;
Rigetta nel merito l'appello e conferma, per l'effetto, la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)