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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 02/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n.1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. EA AN, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1415/2024 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello De Vito ed elettivamente ARte_1 P.IVA_1 pre izzo di posta elettronica del predetto difensore
Email_1
-attrice opponente- CONTRO AR (p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Calandrini e Controparte_1 P.IVA_3
eletti iliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Cagli, via Flaminia n.151
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente ex art.127 ter c.p.c. in sede di udienza del 18.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n.446/2024 ARte_1 del 12.08.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1161/2024, richiesto ed ottenuto da
[...] per il mancato pagamento del saldo residuo della fattura n.29 del 04.10.2023 em CP_1 riferimento al contratto di fornitura del 20.03.2023. Alla base dell'opposizione la deduceva in ARte_1 via preliminare un vizio della procura alle liti posta alla base del ricorso unitamente all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Perugia e/o di Viterbo e, nel merito, rilevava la mancata completa esecuzione della fornitura e denunciava ritardi e vizi nei confronti della parte di fornitura già eseguita;
svolgeva inoltre domanda riconvenzionale di riconoscimento della legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento della opposta dichiarata in data 27.03.2024, con condanna al pagamento dei danni. Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutte le avverse eccezioni Controparte_1 preliminari, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Esaminate le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., questo Tribunale riteneva opportuno analizzare e decidere l'eccezione di incompetenza territoriale e conseguentemente rinviava la causa all'udienza del 18.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. in ordine alla predetta eccezione preliminare. All'udienza del 18.09.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ex art.127 ter c.p.c., il giudicante tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma.
***** L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente nei confronti dell'adito Tribunale di Spoleto deve ritenersi fondata. Innanzitutto la competenza di questo Tribunale non si giustifica alla luce dell'art.9 del contratto 20.03.2023 pacificamente intercorso tra le parti. Sul punto infatti se da un lato l'esame della formulazione della clausola negoziale in questione esclude sicuramente di rinvenire in essa -nei confronti del Tribunale di Perugia- la designazione di un foro esclusivo dall'altro rende evidente che la volontà delle parti ha previsto contrattualmente con essa la designazione di un foro aggiuntivo e facoltativo. Si consideri infatti che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo” (Cass.Civ.n.10236 del 18.04.2025). A prescindere quindi dalla valutazione della necessità o non necessità della doppia sottoscrizione della clausola “de quo”, rimane il dato di fatto che in ogni caso la volontà contrattuale delle parti, nell'avere indicato quale foro facoltativo quello del Tribunale di Perugia, non consente di legittimare l'azione monitoria dinanzi al diverso Tribunale di Spoleto. Ciò posto, parte opponente ha inoltre correttamente e condivisibilmente contestato la competenza dell'adito Tribunale anche sotto il profilo degli altri fori concorrenti. Innanzitutto ha rilevato che secondo il foro generale del convenuto il Tribunale competente sarebbe ARte quello di Viterbo, tenuto conto che la risulta avere sede legale in via Friuli in Viterbo. In ordine poi alla individuazione del competente ex art.20 c.p.c. parte opponente non solo ha dichiarato che l'obbligazione dedotta in giudizio non era sorta nel territorio del Tribunale di Spoleto -e sul punto nessuna diversa deduzione ha allegato parte opposta- ma ha anche evidenziato che il luogo ove doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio -pagamento della somma richiesta in via monitoria- ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di Perugia, tenuto conto che la società opposta risulta avere sede in MB (e quindi appunto Tribunale di Perugia) e che la banca indicata in fattura per il pagamento era la , filiale di TT di AS (circostanza non Controparte_2 contestata sotto nessun profilo da parte opposta). Sul punto peraltro è principio consolidato quello in base al quale “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex articolo 1182, comma 3, del cc, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” (Cass.Civ.n.23099 del 28.07.2023; Cass.Civ.n.4792 del 23.02.2021). Alla luce pertanto delle considerazioni sopra esposte ritiene il giudicante di dovere condividere l'eccezione sollevata da parte opponente e quindi di dover dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, risultando competente il Tribunale di Perugia e per l'effetto di dover dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso. Le spese di lite, tenuto conto dell'assenza di adesione ex art.38 c.p.c., secondo comma, da parte della società opposta all'eccezione di incompetenza (Cass.Civ.n.21300 del 30.07.2024), seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opponente avverso ARte_1 la parte opposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 -dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n.446/2024 del 12.08.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1161/2024 e di cui è causa, essendo competente il Tribunale di Perugia e, per l'effetto, dichiara nullo il predetto decreto ingiuntivo;
-dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, assegnando alle parti il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Tribunale;
-condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente;
spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f., iva e c.i. come per legge. Spoleto, 02.10.2025
EA AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. EA AN, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1415/2024 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello De Vito ed elettivamente ARte_1 P.IVA_1 pre izzo di posta elettronica del predetto difensore
Email_1
-attrice opponente- CONTRO AR (p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Calandrini e Controparte_1 P.IVA_3
eletti iliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Cagli, via Flaminia n.151
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente ex art.127 ter c.p.c. in sede di udienza del 18.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n.446/2024 ARte_1 del 12.08.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1161/2024, richiesto ed ottenuto da
[...] per il mancato pagamento del saldo residuo della fattura n.29 del 04.10.2023 em CP_1 riferimento al contratto di fornitura del 20.03.2023. Alla base dell'opposizione la deduceva in ARte_1 via preliminare un vizio della procura alle liti posta alla base del ricorso unitamente all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Perugia e/o di Viterbo e, nel merito, rilevava la mancata completa esecuzione della fornitura e denunciava ritardi e vizi nei confronti della parte di fornitura già eseguita;
svolgeva inoltre domanda riconvenzionale di riconoscimento della legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento della opposta dichiarata in data 27.03.2024, con condanna al pagamento dei danni. Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutte le avverse eccezioni Controparte_1 preliminari, ribadendo la fondatezza della pretesa monitoria e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Esaminate le memorie integrative ex art.171 ter c.p.c., questo Tribunale riteneva opportuno analizzare e decidere l'eccezione di incompetenza territoriale e conseguentemente rinviava la causa all'udienza del 18.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. in ordine alla predetta eccezione preliminare. All'udienza del 18.09.2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ex art.127 ter c.p.c., il giudicante tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma.
***** L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente nei confronti dell'adito Tribunale di Spoleto deve ritenersi fondata. Innanzitutto la competenza di questo Tribunale non si giustifica alla luce dell'art.9 del contratto 20.03.2023 pacificamente intercorso tra le parti. Sul punto infatti se da un lato l'esame della formulazione della clausola negoziale in questione esclude sicuramente di rinvenire in essa -nei confronti del Tribunale di Perugia- la designazione di un foro esclusivo dall'altro rende evidente che la volontà delle parti ha previsto contrattualmente con essa la designazione di un foro aggiuntivo e facoltativo. Si consideri infatti che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo” (Cass.Civ.n.10236 del 18.04.2025). A prescindere quindi dalla valutazione della necessità o non necessità della doppia sottoscrizione della clausola “de quo”, rimane il dato di fatto che in ogni caso la volontà contrattuale delle parti, nell'avere indicato quale foro facoltativo quello del Tribunale di Perugia, non consente di legittimare l'azione monitoria dinanzi al diverso Tribunale di Spoleto. Ciò posto, parte opponente ha inoltre correttamente e condivisibilmente contestato la competenza dell'adito Tribunale anche sotto il profilo degli altri fori concorrenti. Innanzitutto ha rilevato che secondo il foro generale del convenuto il Tribunale competente sarebbe ARte quello di Viterbo, tenuto conto che la risulta avere sede legale in via Friuli in Viterbo. In ordine poi alla individuazione del competente ex art.20 c.p.c. parte opponente non solo ha dichiarato che l'obbligazione dedotta in giudizio non era sorta nel territorio del Tribunale di Spoleto -e sul punto nessuna diversa deduzione ha allegato parte opposta- ma ha anche evidenziato che il luogo ove doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio -pagamento della somma richiesta in via monitoria- ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di Perugia, tenuto conto che la società opposta risulta avere sede in MB (e quindi appunto Tribunale di Perugia) e che la banca indicata in fattura per il pagamento era la , filiale di TT di AS (circostanza non Controparte_2 contestata sotto nessun profilo da parte opposta). Sul punto peraltro è principio consolidato quello in base al quale “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex articolo 1182, comma 3, del cc, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” (Cass.Civ.n.23099 del 28.07.2023; Cass.Civ.n.4792 del 23.02.2021). Alla luce pertanto delle considerazioni sopra esposte ritiene il giudicante di dovere condividere l'eccezione sollevata da parte opponente e quindi di dover dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, risultando competente il Tribunale di Perugia e per l'effetto di dover dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso. Le spese di lite, tenuto conto dell'assenza di adesione ex art.38 c.p.c., secondo comma, da parte della società opposta all'eccezione di incompetenza (Cass.Civ.n.21300 del 30.07.2024), seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opponente avverso ARte_1 la parte opposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 -dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n.446/2024 del 12.08.2024 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1161/2024 e di cui è causa, essendo competente il Tribunale di Perugia e, per l'effetto, dichiara nullo il predetto decreto ingiuntivo;
-dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, assegnando alle parti il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Tribunale;
-condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente;
spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f., iva e c.i. come per legge. Spoleto, 02.10.2025
EA AN