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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3233/2023 promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Stefano Paglierani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.06.2023
ATTORE contro
(C.F.: ) in persona del suo procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(giusta procura conferitagli con atto in data 14.07.2021 a rogito notaio
[...] Persona_1 di Milano, repertorio n. 6745, raccolta n. 4737), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio
[...]
Panzavuota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 08.11.2023
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari - ripetizione indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: precisate all'udienza del 28.03.2025:
- per parte attrice riportandosi a quelle riportate nelle note conclusive, di seguito trascritte:
1 “In via preliminare il sottoscritto difensore insiste affinché – revocata l'ordinanza emessa in data 03/02/2025 - la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione della CTU contabile richiesta in atti da parte attrice, con il quesito dalla stessa formu-lato in atto di citazione nonché nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.2
.
- Nella denegata ipotesi di reiezione della superiore istanza, il sottoscritto difensore insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1, come di seguito trascritte integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito:
- con riferimento al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, Rep. 74381, Racc. 21191, per atti
Dott. Notaio in Rimini, successivamente modificato il 18.03.2009, accertare e dichiarare che Persona_2 la banca mutuante non ha specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, in un contesto di piano di ammortamento alla francese, non dandone adeguata comunicazione al mutuatario;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con conseguente ricalcolo degli stessi secondo quanto disposto all'art. 117 TUB, con capitalizzazione semplice e condanna di essa
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_1 dell'importo di € 114.635,56, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda CTU;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso BO preso
a riferimento nel contratto di mutuo per cui è causa, ed in ogni caso la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'BO così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e rilievo dal 29 settembre 2005 al 30 settembre
2009, così come accertato e affermato nella decisione del 04.12.2013 relativa al caso AT.39914 della Antitrust della C.E., pubblicata in data 07.12.2016;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità, ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali, disporre il ricalcolo degli interessi con totale espunzione dei tassi applicati per il periodo 23.11.2006 – 30.09.2009 o, in via subordinata, con applicazione del solo spread contrattualmente pattuito o, in via di ulteriore subordine, con sostituzione degli stessi alla stregua di quanto disposto dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e con condanna a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione, in favore del sig. dell'importo di € 50.912,09, o di quella Parte_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda CTU;
- in via ancor più gradata, rideterminare ex art. 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso BO dal
23.11.2006 al 30.09.2009 e, per l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi con riferimento a tale periodo di tempo, nelle modalità indicate al capo precedente;
conseguentemente, condannare in persona del Controparte_1
2 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, a favore del sig. dell'importo di € Pt_1 Parte_1
50.912,09, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà a seguito di espletanda C.T.U.;
- con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha dichiarato in contratto un Indicatore Sintetico di Costo inferiore (9,670%) rispetto a quello concretamente applicato (9,712%) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, a favore del sig. dell'importo di € 1.854,40, o di quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che emergerà a seguito di espletanda C.T.U.;
- accertare e dichiarare che la banca mutuante non ha specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, in un contesto di piano di ammortamento alla francese, non dandone adeguata comunicazione al mutuatario;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con conseguente ricalcolo degli stessi secondo quanto disposto all'art. 117 TUB, con capitalizzazione semplice e condanna di essa
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_1 dell'importo di € 1.854,40, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda
CTU;
- con riferimento al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 intestato al sig. ed ai Parte_1 contratti ad esso collegati, accertare e dichiarare che la poi oggi Controparte_3 Controparte_4
ha applicato commissioni ed oneri nulli per indeterminatezza;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare essa alla restituzione, a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.035,44, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda
CTU;
- accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla commissione disponibilità fondi e alla commissione di istruttoria veloce, anche denominata penale di sconfino, applicate dalla banca convenuta, con conseguente condanna a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, a favore del sig. degli importi versati a tale titolo, con depurazione degli effetti Parte_1 prodotti dalla capitalizzazione delle somme illegittimamente addebitate sul conto, sino al termine del rapporto;
- accertare e dichiarare che la allora poi oggi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in modo peggiorativo per l'attore in violazione delle
[...] disposizioni contrattuali e dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità di tali variazioni in peius, con rideterminazione degli importi relativi agli interessi debitori al tasso concordato in sede contrattuale o, qualora detto tasso venga dichiarato nullo per indeterminatezza, al tasso indicato dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.); con condanna a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1
3 pro tempore, alla restituzione, a favore del sig. delle somme indebitamente percepite, nella Parte_1 misura che risulterà dovuta in corso di causa;
- qualora il rapporto per cui è causa risulti ancora in essere tra le parti, disporre il ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti;
- rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
- per parte convenuta riportandosi alle memorie istruttorie e, quindi, alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito contrariis rejectis e per le motivazioni di cui in parte motiva:
Nel merito
Rigettare qualsivoglia domanda attorea, perché inammissibile, nulla, improcedibile, prescritta, infondata e/o indimostrata, in fatto e/o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, di rito e/o di merito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di contestare asserite anomalie bancarie rilevate in ordine Controparte_5
a tre rapporti intercorsi con la poi oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
e ha chiesto la restituzione di somme che sarebbero state indebitamente corrisposte a Controparte_1 vario titolo.
La si è regolarmente costituita in giudizio, anche ai sensi e per gli Controparte_5 effetti di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., per contestare la pretesa attorea eccependone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
L'attore ha allegato di aver intrattenuto e di intrattenere tuttora diversi rapporti con quella che un tempo era oggi . Controparte_3 Controparte_1
Precisamente con tale istituto di credito ha acceso un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, repertorio numero 74381, raccolta numero 21191, a rogito notaio
, (cfr. doc. 1 citazione) le cui condizioni sono state oggetto di modifica in data Persona_2
18.03.2009 (cfr. doc. 2 citazione); un finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018
(cfr. doc. 3 citazione) e un rapporto di conto corrente affidato n. 10653.
L'introduzione del presente giudizio è stata preceduta da tre perizie econometriche redatte dal consulente di parte sulla base della documentazione in possesso dell'attore (una per ogni
4 tipologia di rapporto) che avrebbero rilevato la presenza di numerose anomalie in ciascuno di detti rapporti.
La difesa di parte attrice ha sollevato diverse censure e ha avanzato una pluralità di domande articolate anche in modo subordinato.
Quanto al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, successivamente modificato il 18.03.2009, la difesa di parte attrice ha contestato la mancata specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) e l'applicazione di un tasso di interesse nullo poiché oggetto di manipolazione e quindi indeterminato.
Con riferimento specifico alla mancata indicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi, in particolare, ha dedotto che:
- non sarebbe sufficiente indicare che un mutuo sia un mutuo con tasso di ammortamento alla francese ma sarebbe necessario anche indicare se il calcolo degli interessi avvenga mediante la formula semplice o quella composta. La capitalizzazione composta violerebbe gli articoli 821, 1175,
1194,1195, 1282, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e l'art. 117 T.U.B. “… la banca convenuta non ha concordato con l'attore il sistema di capitalizzazione degli interessi, che poteva essere sia semplice sia composta, con la conseguenza che il Tasso Annuo Nominale, in ragione della capitalizzazione composta degli interessi applicata all'ammortamento alla francese, subisce un'implementazione esponenziale rispetto all'effetto della capitalizzazione semplice. Tale importante meccanismo è stato completamente occultato al mutuatario. Conseguentemente, la clausola relativa al calcolo degli interessi risulta nulla per indeterminatezza. Sarà, dunque, necessario procedere alla restituzione di tutti gli interessi versati alla banca a tale titolo, al netto di quanto calcolato alla stregua dell'art. 117
TUB, mediante il sistema di capitalizzazione semplice”;
- detta eccezione non potrebbe ritenersi superata a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 15130 del 2024 in quanto non applicabile a fattispecie diverse da quella che ha formato oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte. Il principio espresso dalle sezioni unite, infatti, non sarebbe applicabile ad un mutuo a tasso variabile al quale non sia allegato un piano di ammortamento e comunque non è applicabile ai rapporti dedotti nel presente giudizio. La previsione di un meccanismo di capitalizzazione per la determinazione delle rate deve essere esplicitata in contratto e deve formare oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Dal fatto che la capitalizzazione degli interessi è proprio ciò che contraddistingue il regime composto, ne deriva l'applicazione - e quindi la violazione - nel caso di specie, dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 che impone, per tutti i contratti di erogazione del credito, non soltanto l'indicazione, nel testo negoziale “del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto della capitalizzazione” ma anche che la clausola con cui si concorda e pattuisce la capitalizzazione medesima sia “specificamente” approvata dal cliente;
questa eccezione,
5 tradotta in termini monetari, comporterebbe un diritto di ripetizione in capo all'attore per €
114.635,56.
In via subordinata, con riferimento all'eccepita indeterminatezza del tasso BO e alla conseguente nullità dell'BO con riferimento al periodo “incriminato” (dal 29.09.2005 al
30.05.2008 e, asseritamente, con effetti sino al 30.06.2009) in quanto oggetto di manipolazione, ha dedotto che:
- il mutuo è stato stipulato in data 23.11.2006, vale a dire nel periodo in cui è stato accertato dalla
Commissione europea che vi è stata una manipolazione della rilevazione dei valori BO da parte di svariati istituti di credito, al fine di aggiustare detti valori sulla base di particolari esigenze degli istituti medesimi, ciò in violazione dell'art. 101 T.F.U.E. con conseguente nullità delle relative clausole in quanto risultato dell'intesa anticoncorrenziale;
- la manipolazione è stata accertata con decisione del 04.12.2013 nel procedimento AT.39914 in cui la ha potuto appurare l'esistenza, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 e con effetti sino al CP_6
30.06.2009, di “accordi e/o azioni concertate […] con l'oggetto di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d'interesse dei derivati dell'euro […] connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro ('EURIBOR')”;
“… risulta di natura documentale il fatto che la banca convenuta abbia applicato al mutuatario, a partire dal
31.10.2008, tassi di interesse convenzionali costruiti proprio in virtù di tali tassi manipolati”;
- la Commissione europea ha affermato che “I fatti descritti nella sezione 4 dimostrano che CP_7 CP_8
Cont
, e hanno partecipato in un illecito continuato in violazione dell'art. 101 del Trattato e
[...] Controparte_9 dell'art. 53 dell'Accordo EEA. La condotta criminosa constava nel suo complesso in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto la pregiudicazione del normale processo per la determinazione dei prezzi nel settore EIRD”;
- l'allora non risulta aver preso parte al “cartello” accertato dalla Controparte_3
Commissione europea;
- in ragione di ciò l'attore mutuatario, anche alla stregua di quanto disposto dal d. lgs. vo 19.01.2017
n. 3, non ha chiesto il risarcimento del danno da comportamento anticoncorrenziale ma la ripetizione di quanto versato nel periodo incriminato, stante la dedotta nullità della clausola contrattuale che farebbe riferimento al tasso BO manipolato per la costruzione del tasso di interesse convenzionale;
- l'accertata manipolazione avrebbe prodotto riflessi non solo nei confronti degli istituti di credito che hanno preso parte all'intesa ma anche nei confronti di quelli non coinvolti direttamente.
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. La banca avrebbe concluso un contratto basandosi su una distorsione del
6 mercato della quale avrebbe approfittato, seppur indirettamente. Stando alla più recente giurisprudenza e sulla base di un revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, la produzione documentale del provvedimento della Commissione europea (cfr. doc. 7 attore) sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta manipolazione dei valori BO. L'art. 16 Regolamento CE n. 1/2003 prevede che: “Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo
81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una CP_6 decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”. Le decisioni della Commissione europea sono quindi vincolanti. Indi per cui, la decisione della Commissione europea sarebbe prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione. L'art. 101 T.F.U.E. è disposizione di ordine pubblico vincolante per gli Stati dell'Unione Europea (vedasi Direttiva 26.11.2014/104/UE) che trova riscontro nel diritto italiano all'art. 2 della L. 10.10.1990 n. 287;
- dalla dedotta natura di prova privilegiata della decisione della Commissione europea parte attrice ne fa discendere la nullità della clausola che richiami tali valori per la costruzione del tasso da applicare ad un mutuatario per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., oltre che la nullità della stessa per essere il risultato della violazione del divieto degli accordi e delle intese di cui all'art. 2 L. 287/1990, all'art. 101 T.F.U.E. e all'art. 53 E.E.A., tutte norme imperative la cui violazione darebbe luogo a nullità delle pattuizioni con esse contrastanti;
- la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi comporterebbe l'applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'BO.
Tasso BO da sostituirsi con il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi degli articoli 1346 e
1284, terzo comma, c.c., e non già con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di inosservanza del comma 4: “… trattandosi di una totale nullità delle aliquote costruite nel periodo in esame, nessuna sostituzione potrà essere effettuata con tassi legali o tassi
BOT, alla stregua di quanto indicato dall'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto la nullità in questione non deriva da una clausola che non rispetti la normativa di legge, violando quindi il disposto dell'art. 117 T.U.B., ma, piuttosto, costituisca diretta ed esplicita violazione di norma imperativa di legge e di ordine pubblico, rappresentata dagli artt.
7 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”. E ciò, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte;
- nelle conclusioni dell'atto di citazione, così come ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha, tuttavia, espressamente invocato l'applicazione dell'art. 117 T.U.B. al fine di porre rimedio alla lamentata indeterminatezza del tasso di interesse;
- in via ulteriormente subordinata ha chiesto rideterminarsi il tasso BO ex art. 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, in relazione al periodo dal 23.11.2006 al 30.09.2009.
Tale eccezione, tradotta in termini monetari, comporterebbe un diritto di ripetizione in capo all'attore per € 50.912,09.
Quanto al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018, sempre con piano di ammortamento alla francese, erogato per un importo di € 10.000 con un tasso di interesse fisso pari a 8,290%, ha eccepito:
- che l'I.S.C. indicato in contratto sarebbe inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.
T.A.E.G./I.S.C. inserito in contratto 9,670%, T.A.E.G./I.S.C. realmente applicato 9,712%, con conseguente nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 125-bis, comma 7, d. lgs.
385/1993 e con richiesta di sostituzione del T.A.E.G. contrattuale con i saggi B.O.T. indicati dall'art. 117 d. lgs. 385/1993;
- mancata specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi in un piano di ammortamento alla francese, anche in questo caso la banca non avrebbe indicato la natura semplice o composta del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi. “Sarà, dunque, necessario procedere alla restituzione di tutti gli interessi versati alla banca a tale titolo, al netto di quanto calcolato alla stregua dell'art. 117 TUB, mediante il sistema di capitalizzazione semplice”.
Sulla base delle stesse argomentazioni di cui sopra, tali doglianze determinerebbero il diritto alla ripetizione di un importo pari a € 1.854,40.
Quanto al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 sarebbe emersa un'indebita applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di commissioni e oneri indeterminati e di commissioni di istruttoria veloce (anche denominate penale di sconfino) con una conseguente possibile ripetizione di somme indebitamente versate per un importo stimato in complessivi €
1.035,44.
8 L'attore ha inoltre lamentato che nel corso del rapporto sarebbero intervenute plurime variazioni in peius non comunicate al medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 T.U.B. nella sua formulazione tempo per tempo vigente. Tali modifiche unilaterali sarebbero, quindi, nulle, con conseguente applicazione del tasso previsto dalle clausole contrattuali o, se nullo per indeterminatezza, con applicazione dei tassi di cui all'art. 117 T.U.B. e diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca nella misura che risulterà dovuta in corso di causa.
2. Parte convenuta, dopo aver premesso che il credito per cui è causa ha formato oggetto di cessione pro-soluto a favore della nell'ambito di operazione di cessione di crediti in CP_11 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (contratto del 16.06.2022 con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25.06.2022) ha contestato la fondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto e in sintesi, ha eccepito quanto segue.
2.1. In merito all'indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di mutuo ha precisato che lo stesso indica, tra l'altro, il T.A.E.G./I.S.C., il metodo di ammortamento (alla francese), le modalità di calcolo di tale ammortamento sulla somma totale del mutuo, l'importo della rata, dettagliata rappresentazione delle modalità e dei parametri di variazione del tasso e del conseguente calcolo delle rate. Già la presenza di tali elementi impedirebbe la configurabilità di ipotesi di indeterminatezza. A tal proposito ha aggiunto che il consulente di parte, sulla base di tali dati è stato in grado di elaborare un piano di ammortamento, segno evidente che non sussisterebbe alcuna indeterminatezza delle condizioni pattuite che, al contrario, consentirebbero pacificamente di determinare il piano di ammortamento e di quantificare puntualmente l'ammontare degli interessi dovuti per ciascuna rata sulla sorte.
L'avversa tesi poggerebbe sul presupposto errato e indimostrato che l'ammortamento alla francese possa essere espresso alternativamente in regime semplice o composto mentre sarebbe vero il contrario: il piano di ammortamento alla francese può esprimere la rata costante solo in regime finanziario dell'interesse composto, poiché, diversamente, non sarebbe univoco e/o finanziariamente corretto.
A parità di condizioni, in regime finanziario dell'interesse composto può esserci uno e un solo piano di ammortamento, sviluppato sulla base di criteri oggettivi e invariabili (debito residuo e
TAN) mentre in regime finanziario dell'interesse semplice possono essere sviluppati due piani di ammortamento alla francese ciascuno dei quali è “viziato” - a monte - da una scelta discrezionale dell'estensore (attualizzazione iniziale o finale del monte interessi). Perciò, ognuno di tali piani non è univoco (l'unico possibile) e non è sviluppato sulla base di criteri oggettivi e invariabili (tale non è il fattore di attualizzazione). Una qualunque operazione finanziaria che preveda lo scambio di valori
9 monetari in epoche diverse deve necessariamente rispettare la condizione di equità finanziaria e ciò accade quando la prestazione (capitale) e il valore attuale della controprestazione (montante) sono in costante equilibrio.
Se il piano è sviluppato in regime finanziario dell'interesse composto, tale equivalenza sarebbe “automaticamente” garantita lungo tutto l'arco del rapporto grazie alla scindibilità delle scadenze di capitale e interessi: dati capitale, T.A.N. e durata, l'unica rata (costante) che consente l'azzeramento di capitale e interessi con il pagamento all'ultima scadenza è quella prevista in contratto, necessariamente espressa in regime finanziario composto, per cui l'approvazione del piano comporta l'approvazione della formula attuariale ad esso sottesa.
Viceversa, laddove il piano sia sviluppato in regime finanziario dell'interesse semplice (ossia quando la incamera gli interessi maturati solo sul capitale scaduto) sussisterebbe il rispetto CP_3 della condizione di equità iniziale (il capitale è uguale al valore attuale del montante) ma non sempre quella di equità funzionale (il debito residuo a qualunque scadenza può non essere uguale al valore attuale delle rate a scadere) mentre quella finale (che realizza la chiusura del piano con il pagamento dell'ultima rata) spesso è realizzata attraverso artifici contabili (ad esempio calcolo gli interessi non sul debito residuo ma sulla quota capitale in scadenza).
La conferma che non sia necessaria alcuna ulteriore specifica pattuizione si trarrebbe dalla disciplina Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(aggiornamento settembre 2017) dalla quale “non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale. Ne deriva che tali informazioni non possano essere ricondotti tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così Bankitalia) che devono essere resi noti ex lege al cliente”.
Il piano sviluppato in regime composto, lungi dall'essere uno strumento di prevaricazione ai danni del cliente, sarebbe strumento di tutela del mutuatario contro scelte discrezionali del mutuante ed è presidio della regolarità finanziaria dell'operazione, poiché garantisce la costante equivalenza finanziaria tra prestazione e valore attuale della controprestazione: all'inizio, durante tutto il corso del rapporto e fino alla scadenza dell'ultima rata.
Né il mutuatario potrebbe dolersi di non essersi avveduto delle condizioni di mutuo, poiché il costo effettivo del finanziamento è frutto di un'operazione matematica: una volta raggiunto l'accordo su capitale, tasso, rimborso mediante un numero predefinito di rate e periodicità delle stesse (elementi tutti espressamente indicati in contratto) sarebbe possibile risalire al costo effettivo attraverso una semplice operazione algebrica alla portata dell'uomo di “ordinaria diligenza”.
10 E anche laddove richiedesse una diligenza qualificata, ciò sarebbe comunque irrilevante poiché, ai fini della determinabilità del tasso “non rileva la difficoltà del calcolo … né la perizia richiesta per la sua esecuzione” ma solo la sua determinazione sulla base di criteri oggettivi che non lascino alcun margine di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.
In ogni caso nessuna indeterminatezza del tasso e dell'oggetto del contratto sarebbe ravvisabile anche per il semplice motivo che i contratti indicano anche il T.A.E.G./I.S.C., che esprime il costo complessivo del finanziamento e che, dunque, include anche il T.A.E.
La giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale al piano di ammortamento.
Le modalità di sviluppo del piano di ammortamento (in regime semplice o composto) sarebbero espressione dell'autonomia negoziale demandata alle parti e “non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio”.
Ne consegue l'insussistenza di qualunque profilo di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, poiché il piano di ammortamento alla francese ingenererebbe “soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” come emerge anche dall'esame delle conclusioni cui giunge sul punto la giurisprudenza di merito.
Il sistema di ammortamento alla francese non comporterebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse né l'applicazione di un tasso superiore a quello pattuito in contratto, in quanto, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discenderebbe matematicamente dagli elementi contrattuali.
2.2. In merito alla nullità del tasso di interesse per manipolazione dell'BO parte convenuta ha premesso, quale rilievo da considerarsi preliminare e assorbente, che il tasso BO è stato applicato solo dopo il 31.10.2008 mentre, per stessa ammissione di parte attrice, gli accertamenti della Commissione europea hanno riguardato il periodo che va dal 29.09.2005 al
30.05.2008 anche se poi ha aggiunto “e con effetti sino al 30.06.2009” ;“senza peraltro spiegare quali siano gli
“effetti sino al 30.06.2009”, posto che le “intese” sanzionate sono tutte cessate entro il 30/05/2008”. Ha eccepito, quindi, il difetto ad agire in capo a parte attrice.
Nel merito della questione, parte convenuta ha specificato che l'BO non è un tasso fissato dalle banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata dei tassi applicati nelle operazioni interbancarie da un gruppo
11 consistente delle più rilevanti banche europee e anche l'Italia ha disposto la sostituzione del vecchio parametro di riferimento domestico (il Ribor) con il nuovo parametro BO.
La giurisprudenza della Corte di cassazione sarebbe costante nell'ammettere la validità della determinazione del tasso d'interesse per relationem, alla sola condizione che “il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati”.
La banca convenuta è estranea alla manipolazione;
non sarebbe possibile quindi invocare nei suoi confronti l'automatica estensione di effetti prodottisi a seguito di accertamenti che hanno riguardato terzi soggetti, tanto più che tale automatismo non opererebbe neanche per i contratti a valle emessi dalle stesse imprese che hanno dato luogo all'intesa incriminata.
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla autorità antitrust ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, infatti, non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali manterrebbero la loro validità e potrebbero dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti dovendo il soggetto onerato dare prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa e il contratto a valle.
Andrebbe quindi esclusa la nullità del rapporto bancario ex art. 117, comma 6, T.U.B., non implicando la previsione del richiamo all'BO né l'indeterminatezza della clausola, né la sua nullità. L'BO, infatti, costituirebbe un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta.
La parte, che ha corrisposto l'eventuale maggior tasso, non potrebbe fare altro che, da un lato, rispettare il contratto sottoscritto e pagare gli interessi nella misura concordata, dall'altro lato far valere le proprie ragioni risarcitorie nei confronti dell'effettivo responsabile della condotta illecita
(cioè l'intesa concorrenziale vietata) come prevede l'art. 33, comma 2, L. 287/1990, ove la relativa azione non sia prescritta e nel caso di specie (anche se nessuna domanda risarcitoria è stata avanzata) lo sarebbe in quanto l'accertamento dell'illecito risale al 2013.
2.3. In merito al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018 e all'asserita errata specificazione dell'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) parte convenuta ha eccepito l'infondatezza rilevando come il T.A.E.G. applicato è pari a 9,6334% e quindi è inferiore al 9,670% indicato in contratto e utilizzando tutti i dati previsti in contratto si ottiene un T.A.E.G. pari a
9,6546%. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna violazione dell'art. 125-bis T.U.B., il che porta ad escludere il ricalcolo degli interessi.
12 Per ciò che attiene alla asserita indeterminatezza del tasso di interesse parte convenuta ha richiamato le stesse argomentazioni spese in ordine all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di mutuo e ha aggiunto che, peraltro, l'allegato piano di ammortamento, da un lato, eliminerebbe qualsiasi incertezza e, dall'altro, costituirebbe clausola negoziale accettata dal mutuatario, con conseguente approvazione della formula attuariale ad esso sottesa.
Deve escludersi, quindi, qualunque indeterminatezza perché il piano d'ammortamento riporta analiticamente tutti gli elementi idonei a calcolare la determinazione della quota interesse di ciascuna rata, così da eliminare qualsiasi “effetto sorpresa” a discapito del mutuatario.
2.4. In relazione al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 - nel ribadire anche l'infondatezza delle censure rivolte a tale ulteriore rapporto - ha dedotto che il contratto di conto corrente del 23.08.2006 e di apertura di credito del 07.02.2007 conterrebbero l'esatta e puntuale pattuizione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, ivi compresa la regolamentazione dello ius variandi contenuta nell'art. 16 (cfr. docc. 3 e 4 convenuta) e ha prodotto le proposte di modifica unilaterale del 21.05.2009 per l'introduzione della commissione per messa a disposizione dei fondi
(C.D.F., cfr. doc. 5 convenuta) e del 05.07.2012 per l'introduzione della commissione di istruttoria veloce contenuta nell'estratto di conto corrente del 29.06.2012 (C.I.V., cfr. doc. 6 convenuta) tutte regolarmente ricevute dal cliente unitamente alla documentazione di sintesi sulla trasparenza bancaria.
Quanto poi alle specifiche contestazioni formulate da controparte a pag. 30 e ss. dell'atto di citazione se ne evidenziato l'erroneità in quanto esse hanno riguardo a tassi debitori inferiori a quelli convenuti con l'apertura di credito 07.02.2007 (entro fido 6,000%, fuori fido 8,000%) ragione per cui, non trattandosi di variazioni peggiorative, non sarebbe statta necessaria alcuna preventiva comunicazione.
3. Richiamate le difese delle parti, in sintesi, parte attrice ha eccepito, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario per non essere stato specificato il regime di capitalizzazione degli stessi, se semplice ovvero composto, chiedendone il ricalcolo secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B., con capitalizzazione semplice e condanna di al pagamento di € 114.635,56 o della Controparte_5 diversa somma, maggiore o minore, che fosse risultata dovuta a seguito di espletanda CTU.
In via subordinata ha eccepito l'indeterminatezza del tasso BO contemplato nel contratto di mutuo e, in ogni caso, la nullità, erroneità e iniquità della quotazione BO così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e rilievo dal 29.09.2005 al 30.09.2009 per effetto della decisione della Commissione europea del 07.12.2016.
13 Tali censure sono state affidate alla consulenza econometrica di parte depositata con i documenti nn. 4, 5 e 6 e relativi allegati che, come noto, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 23.11.2022 ord. n. 34450; Cass. 30.11.2020 n. 27297; Cass. 27.12.2018, ord. n.
33503; conformi Cass. 22.04.2009 n. 9551; Cass. 19.05.1997 n. 4437 e Cass. 28.07.1989 n. 3527).
Nella specie, le condizioni economiche praticate al contratto di finanziamento sono espressamente indicate nello stesso e nei rispettivi allegati.
L'attore ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. e che non vi sarebbe stato un accordo espresso in merito al regime di capitalizzazione, ritenuto, invece, necessario.
Sebbene negli scritti difensivi di parte attrice non si faccia riferimento alcuno al fenomeno dell'anatocismo, come osservato dalla difesa di parte convenuta, di anatocismo si parla, invece, nelle allegate consulenze econometriche.
Per tale ragione appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da
14 nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto delle rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il piano di CP_12 ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi
(computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente.
In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n. 429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.
La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282;
Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334; Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017;
Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di
Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
15 Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n. 15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché
l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
16 La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
Nel caso di specie il mutuo è a tasso variabile, contiene l'espressa indicazione che trattasi di mutuo con ammortamento così detto alla francese, anche se allo stesso non è allegato un piano di ammortamento;
agli atti vi è solo il piano di ammortamento per come rielaborato dal consulente di parte in base alle condizioni contrattuali (cfr. all. 4A al doc. 4 di cui all'atto di citazione).
All'indomani della sentenza delle Sezioni Unite che aveva espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato chiamato ad esercitare lo scrutinio, si era aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non fosse allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di Ancona, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario avrà piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso, valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
17 La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo periodicit composizione delle rate rimborso con la loro ripartizione per quote capitale interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo iniziale, sottoscritto il 23.11.2006 e modificato il 18.03.2009 con relativi allegati
“A” e “B” rispettivamente “documento di sintesi” e “norme generali” (cfr. doc. 1) contengono, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 2 del contratto di mutuo rubricato “Termini e modalità di rimborso” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario, che al riguardo espressamente si impegna, entro 240 mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, mediante: - n. 40 rate semestrali posticipate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata
18 secondo il metodo di ammortamento alla “francese”. Al tasso di interesse iniziale, pattuito nel successivo articolo, ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento “alla francese”, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta attualmente a Euro 21.092,02…”.
Il successivo art. 3 rubricato “Tasso d'interesse” prevede che: “Sull'intera somma capitale matureranno interessi il cui tasso viene qui pattuito nella misura del 4,55% annuo nominale, soggetta a variazione secondo le modalità di seguito riportate. In particolare, la misura del tasso verrà rideterminata, ad ogni data di revisione, nella misura di 1,150 punti percentuali in più della media aritmetica, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori, del parametro sotto indicato. Il tasso di interesse indicato nel contratto sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: l'1 gennaio e l'1 luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare, l'1 aprile e l'1ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di stipula del presente contratto. In tali date di revisione il tasso di interesse verrà rideterminato in base alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri del tasso BO a sei mesi (360) relativa al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno;
l'attuale valore del predetto parametro è pari al 3,55%. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità delle rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti comprensive di quota capitale crescente e di quote di interessi decrescenti, fermo restando l'importo relativo alla quota di rimborso della eventuale assicurazione infortuni”.
L'art. 5 allegato “B” al contratto di mutuo rubricato “Calcolo degli interessi e variazioni del piano di ammortamento” prevede che: “Nel rapporto di mutuo disciplinato dal presente contratto il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. La Banca e il Mutuatario potranno concordare variazioni del piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo”.
L'art. 6 rubricato “Modifica delle condizioni economiche” prevede che: “… Nel caso in cui il tasso e le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. BO), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri;
queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Mutuatario nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente”.
A seguito della modifica del contratto di mutuo del 18.03.2009, all'art. 1 è stato previsto che:
“Il piano di ammortamento con decorrenza 24 novembre 2008 viene riformulato in modo che il rimborso del debito residuo complessivo di Euro 517.165,23 (cinquecentodiciassettemilacentosessantacinque virgola 23) avvenga mediante
n. 56 rate semestrali comprensive di capitale e interessi, a partire dalla prima scadenza del 23 maggio 2009 e fino al
23 novembre 2036”.
19 In particolare, nel mutuo è stato chiaramente indicato il tasso d'interesse nominale fisso del
4,55% soggetto a variazione secondo le modalità riportate nel contratto stesso che sono quelle sopra esplicitate.
Deve - peraltro - escludersi qualsiasi profilo d'indeterminatezza anche per quanto riguarda le date di revisione alle quali si applica un tasso variabile che è stato ancorato all'indice dell'Euro
Interbank Offered Rate - BO - a 6 mesi (360) relativo al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno con indicazione del valore del parametro alla data della sottoscrizione e pari al 3,55%.
Pertanto, il tasso di interesse nominale è stato legato ad un parametro di determinazione prestabilito, individuabile e verificabile sulla base di dati oggettivi. Il contratto di mutuo specifica anche il divisore con riferimento all'anno commerciale (in base a 360 giorni e non a 365). si Pt_2 deve escludere anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (cfr. Cass. Sez. II, ord. 25.07.2024 n. 20801).
Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul T.A.N. e sul T.A.E.G., ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.
Va quindi disatteso il primo motivo di censura sollevato da parte attrice rispetto al contratto di mutuo
4. A identica conclusione deve giungersi anche per il secondo e subordinato profilo di censura evidenziato, quello relativo alla nullità del richiamo all'BO che a sua volta si articola in una duplice argomentazione: indeterminatezza e manipolazione del tasso comportante violazione delle norme in materia di concorrenza.
Sul punto non si ignora che la questione si è posta, continua a porsi e si appalesa di estrema attualità anche in ragione del fatto che sulla stessa sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni
Unite della Cassazione a seguito dell'ordinanza interlocutoria della prima sezione del 18.06.2024 n.
19900 pubblicata il 19.07.2024 con la quale si è ravvisata l'opportunità di rimettere la questione alla prima presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite venendo in rilievo una questione di interpretazione di regole di diritto per le quali si profila l'esigenza di un orientamento uniforme.
La questione è stata discussa dinanzi al supremo consesso a Sezioni Unite in data 18.02.2025.
Il pubblico ministero ha chiesto rigettarsi il ricorso. Con conclusioni del 19.01.2025, la procura
20 generale della Corte di cassazione ha chiesto che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla vicenda della invalidità dei contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato all'BO, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'BO nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso BO nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel frattempo, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari, nell'ambito di giudizio civile pendente dinanzi alla stessa, con ordinanza del 24.01.2025, questione pregiudiziale ex art. 267
T.F.U.E. alla Corte di Giustizia UE «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n.
287/90 …) accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'BO oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza».
In ragione di ciò le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria del 15 marzo 2025 n. 6943, hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti.
Nonostante ciò, si ritiene di non disporre la remissione in istruttoria del presente contenzioso, sebbene richiesta da parte attrice in sede di comparsa conclusionale (anche se solo con riferimento alla pendenza della questione dinanzi alle Sezioni Unite e non anche invocando l'ancor più recente rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea), sia in quanto la fattispecie attualmente sub iudice presenta delle peculiarità che consentono comunque di decidere sul punto a prescindere da quello che sarà l'esito dei giudizi dinanzi alla suprema corte italiana e dinanzi alla
C.G.U.E., sia perché, nel merito, si ritiene di non poter prestare adesione all'orientamento espresso dalla terza sezione della Corte di cassazione con sentenza 13.12.2023 n. 34889 e con sentenza
03.05.2024 n. 12007, nonostante le puntualizzazioni nella stessa contenute, ma di condividere, invece, e quindi far proprie, le perplessità espresse dalla menzionata ordinanza 19900/2024 e le argomentazioni nella stessa contenute e le conclusioni motivate della procura generale dinanzi alle
Sezioni Unite, che nel prosieguo si espongono (punto 6.1).
5. Ciò premesso, si è già detto della completezza del contenuto del contratto di mutuo.
Tale completezza, insuscettibile di comportare indeterminatezza ex art. 1346 c.c. ed ex art. 117 T.U.B., non è inficiata - e quindi non viene meno - per effetto del richiamo, operato per relationem, al tasso BO.
21 Le clausole contrattuali sopra richiamate riportano con esattezza i criteri di determinazione del tasso di interessi, in maniera univoca, senza lasciare margini di scelta discrezionale.
La tecnicità del sistema di rilevazione a cui il contratto rinvia per la determinazione del tasso di interesse non incide sulla loro sufficiente determinabilità.
L'BO è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente dal 04.01.1999 (data di nascita dell'euro) che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Esso viene determinato dalla European IN ON (così detta EBF, oggi denominata European Money Markets Institute, così detta EMMI) come media dei tassi di deposito interbancario, tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'eurozona.
Tali rilevazioni, inoltre, fanno riferimento ad un parametro esterno e ben individuato, qual è
l'BO 3 mesi, il quale può essere verificato in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, anche in via telematica, il che esclude ogni possibile indeterminatezza e/o discrezionalità per la banca nella fase esecutiva del rapporto contrattuale (Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 25205 del
2014; Cass. n. 28663 del 2013 e Cass. n. 7627 del 1997).
Il tasso BO costituisce, infatti, un indice economico comunemente utilizzato nella comunità economico-finanziaria e nella prassi degli affari, che rispecchia il valore del denaro in un determinato momento, sottratto all'influenza dei singoli operatori e ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa non specialistica.
Può dunque affermarsi la legittimità della citata clausola di rinvio al tasso BO per la determinazione del tasso di interesse, essendo l'ammontare dello stesso frutto di calcoli aritmetici eseguiti sulla base di parametri obiettivi, la cui rilevazione non lascia spazio a scelte discrezionali dell'istituto di credito. Il tasso di interesse, pertanto, può essere convenuto anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato, qual è quello BO (cfr. Cass. n.
24153/2017; Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 7627 del 1997 e Cass. n. 3968 del 2014, che in motivazione, in materia di tasso BO, ha affermato: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”; cfr. sul punto anche precedenti di questo tribunale nonché, fra gli altri, Corte appello
22 Napoli, 27.11.2020, n. 4067; trib. Roma, e multis, 16.12.2020, n. 18037; trib. Roma 29.10.2020, n.
16982; trib. Roma 14.09.2020, n. 12265; trib. Napoli n. 4578 del 2020; trib. Bergamo 28.03.2018, n.
765; trib. Bergamo 31.10.2018, n. 2257; trib. Sondrio 30.05.2016, n. 249; trib. Salerno 21.05.2017, in Controparte_1 ex sito internet www.expartecreditoris.it e in . CP_14
Pertanto, non sussiste il dedotto profilo di indeterminatezza.
6. Le eccezioni di parte attrice hanno poi riguardato la presunta nullità della clausola determinativa del tasso di interesse mediante riferimento all'equivalente mensile del parametro
BO per contrarietà alla normativa antitrust e, in particolare, all'art. 2 della legge n. 287/1990 (che, come noto, vieta, comminandone la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti”, tra l'altro “nel “fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”).
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (infatti, è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi tra i tassi ricevuti) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'BO è calcolabile solamente ove partecipino alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un'associazione di banche, questa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, che sono estranei al rapporto contrattuale e, quindi, in ogni caso, si devono intendere come eterodeterminati per entrambe le parti.
In questo quadro, l'ipotesi di manipolazione dell'indice BO, in virtù di un accordo di cartello fra le maggiori banche europee non inciderebbe né sulla determinatezza, né, tantomeno, sulla validità della clausola, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo e alla sfera di controllo delle parti.
Del resto, l'BO, anche se certamente agganciato a determinazioni assunte da un complesso di istituti di credito, prevede un coinvolgimento talmente ampio di banche e con finalità tanto divergenti dalla mera erogazione dei mutui da doversi escludere, in difetto di una serie di argomentazioni di segno opposto - del tutto omesse nel caso di specie - un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto di credito. L'indicizzazione all'BO del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si deve, più correttamente, profilare alla stregua di un mero criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari.
La Commissione europea con la decisione del 4.12.2013 citata da parte attrice ha accertato che l'illecito delle banche è consistito nell'avere “a volte, comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing
23 invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'BO” e che queste “preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizione”.
Ciò significa che la condotta delle banche contestata dalla Commissione non ha riguardato un costante e sistematico incremento dei prezzi, ma più semplicemente il fatto che tale condotta era finalizzata a ridurre il costo del denaro che la banca avrebbe dovuto pagare oppure ad aumentare il prezzo del denaro che la banca avrebbe dovuto ricevere a seconda della posizione della singola banca nei rapporti con le altre banche.
L'alterazione della concorrenza, tuttavia, non può affermarsi in modo automatico e acritico con riferimento agli utenti finali (tra cui rientra l'attore) i quali in tutti i casi di fissazione dell'indice
BO ad un livello più basso avrebbero tratto un vantaggio in termini di riduzione del tasso di interesse finale applicato nel singolo contratto di mutuo.
In tali giudizi evidentemente il tribunale non può limitarsi a prendere atto acriticamente della decisione della Commissione e, una volta accertata l'esistenza del richiamo all'BO nel contratto di mutuo impugnato dichiararne la nullità, dovendo accertare, sulla base delle allegazioni dell'attore l'esistenza di una condotta integrante un'intesa da cui far discendere la nullità (trib. Napoli, sez. imprese del 4.12.2020, n. 8340).
Come detto, l'accertamento della Commissione europea si riferisce ad una condotta illecita perpetrata nel periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008. Per stessa ammissione della difesa attorea, l'istituto di credito mutuatario avrebbe applicato i tassi di interessi convenzionali costruiti sulla base dei tassi manipolati a partire dal 31.10.2008 (cfr. penultimo capoverso pag. 8 atto di citazione). Ciò significa che, ferma restando, per le già esplicitate ragioni e per quanto ancora si dirà,
l'adesione di questo tribunale a quella parte della giurisprudenza che nega efficacia di prova privilegiata alle richiamate decisioni della Commissione europea, giammai parte attrice potrebbe invocare tale valenza in quanto l'asserita applicazione dell'indice BO manipolato è addirittura relativa ad un periodo successivo rispetto a quello che ha formato oggetto di accertamento e pertanto non ricade nel “cono d'ombra” dello stesso.
L'efficacia privilegiata, laddove sussistente, sarebbe riferita esclusivamente al periodo interessato dall'accertamento e non ad epoca antecedente e successiva. Al di fuori di detto arco temporale, gli effetti dell'intesa illecita potrebbero essere applicati solo assolvendo a un rigoroso onere della prova e cioè alle condizioni indicate da Cass. S.U. 41994/2021, pronuncia questa che - a differenza di quanto argomentato da parte attrice - depone in senso contrario alle allegazioni attoree.
E, infatti, anche per la vicenda anticoncorrenziale che ha interessato le fideiussioni omnibus, per gli anni successivi al 2006 (in quel caso l'arco temporale interessato dall'accertamento riguardava gli
24 anni 2003-2005) non può essere invocato l'accertamento del 2005; spetta, infatti, a chi agisce in giudizio dimostrare l'esistenza di un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Né può attribuirsi rilievo (che per altro riguarderebbe un periodo temporale estremamente circoscritto e quindi che sarebbe tale da determinare, qualora fosse fondata, una notevole riduzione del quantum della pretesa del all'affermazione di parte per la quale l'accertamento operato Pt_1 dalla Commissione, sebbene riferito al periodo 29.09.2005 - 30.05.2008, produrrebbe “effetti sino al
30.06.2009” (vedasi inizio pag. 8 atto di citazione). Tale affermazione, infatti, è stata contestata dalla convenuta ed è rimasta alla stregua di una mera allegazione sfornita della benché minima argomentazione atta a fornire prova effettiva di detta circostanza.
Resta il fatto che parte attrice non ha in alcun modo allegato l'incidenza di tali condotte in merito all'asserito aumento del costo del danaro che si sarebbe determinato nel caso di specie per effetto della richiamata intesa.
Ne discende l'infondatezza della doglianza e l'assenza di presupposti fattuali, prima ancora che giuridici, per l'accoglimento della relativa domanda.
6.1. Chiarito che non vi è, per ragioni temporali, spazio alcuno per l'attore per avanzare pretese restitutorie invocando la vicenda relativa alla manipolazione dell'indice BO, va detto altresì che, anche in caso di coincidenza temporale non vi sarebbero stati comunque gli estremi per la ripetizione di alcunché.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda che ha interessato l'BO e della non incidenza della stessa sul contratto di mutuo per cui è causa, occorre muovere dall'esame della decisione della Commissione europea in ordine alla manipolazione del tasso BO, per verificare se i contratti di mutuo che facciano riferimento, per determinare la misura degli interessi, a tale indice si possano effettivamente considerare quali contratti “a valle” dell'intesa (o della pratica) restrittiva della concorrenza.
Richiamato quanto detto in merito all'BO (genesi, definizione, natura e funzione) si passano ad esaminare le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 della Commissione europea la quale ha stabilito che, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008, alcune banche hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E., avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'BO (Euro Interbank
Offered Rate) e/o all' (Euro Over-Night Index Average) (E.I.R.D.). CP_15
25 In particolare, la Commissione europea ha accertato che l'intesa ha ristretto la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si sono trovati nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'BO sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'BO in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso. L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa, che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
“E.I.R.D.” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “E.I.R.D.” che sono derivati finanziari.
In altre parole, la Commissione ha accertato e sanzionato «un reiterato scambio di informazioni tra banche, nell'ambito di rapporti in genere bilaterali, ma assunti da ciascun cartellista nella consapevolezza dell'esistenza di una rete analoga di rapporti bilaterali tra altri cartellisti e che riguardavano ora (i) le reciproche esigenze di fissazione di un certo livello dell'BO - al fine di ottimizzare, a determinate scadenze, il risultato delle posizioni detenute in relazione al portafoglio complessivo dei derivati - per poi cercare di farle recepire in sede di meccanismo di definizione del medesimo, ora (ii) più in generale di informazioni utili a rendere trasparenti e prevedibili i prezzi di negoziazione dei derivati su tassi, i così detti EIRD, rispetto ai quali le banche cartelliste operavano tutte anche come market maker».
L'oggetto dell'intesa non è stata, dunque, la manipolazione dell'BO in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli E.I.R.D., dove appunto tutte le banche cartelliste operavano quali market maker e poi di ottimizzare i profitti a determinate scadenze tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati.
Inoltre, come esposto nella stessa decisione della Commissione europea, secondo la varietà delle posizioni assunte, in operazioni di credito e/o derivati su tassi «una banca può avere un interesse per un fixing BO elevato (quando riceve un importo calcolato in base all'BO) basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all'BO) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni)» (decisione Commissione, punto 5 della motivazione;
sul punto, si veda anche trib. Torino,
29.01.2024).
In definitiva - come pure è stato efficacemente affermato in giurisprudenza (cfr. cit. trib.
Torino, 29.01.2024) - l'intesa accertata dalla Commissione ha riguardato «l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati» ed è stata specificatamente orientata «ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, giacché influenzando, con un comportamento manipolativo, il processo di fixing dell'BO, le banche cartelliste hanno spostato a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi».
26 Manca, quindi, un nesso di consequenzialità tra l'intesa e i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'BO come parametro di riferimento.
Alla luce di una corretta lettura delle decisioni della Commissione europea, le pratiche collusive sanzionate non sono state in alcun modo dirette a favorire le banche nell'erogazione dei mutui a tasso variabile.
Stando così le cose, appare davvero un salto logico ritenere che i contratti di mutuo - che facciano riferimento al tasso BO per la determinazione degli interessi corrispettivi - costituiscano contratti “a valle” dell'intesa o della pratica restrittiva: i mutui ipotecari non si presentano, infatti, in alcun modo in collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte. Se si muove dalla correttezza di tale impostazione ne consegue l'impossibilità di predicare una nullità parziale dei contratti di finanziamento e, quindi, una sostituzione automatica della clausola determinativa degli interessi con i soli interessi legali (cfr. ancora, sul punto, trib. Milano, sez. VI civile, sent. 21.02.2024 emessa in esito al procedimento civile R.G. n. 14564 del 2023).
Secondo tale pronuncia, se si tiene presente la natura dell'intesa accertata dalla Commissione, che ha riguardato l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati e poi più specificamente orientata ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, spostando a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi, emerge con chiarezza come non ci sia un nesso di consequenzialità tra l'intesa e i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'BO come parametro di riferimento, neppure rispetto alle imprese che hanno realizzato il cartello.
In questa prospettiva, dunque, contrariamente a quanto vorrebbe parte attrice, deve essere offerta un'interpretazione restrittiva della conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite del 2021
(Cass., S.U., 30.12.2021, n. 41994) allorquando hanno avvertito, correttamente, che il contratto a valle “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne gli effetti”.
Un contratto potrà dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone, quanto meno, che il contratto a valle si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anti-competitiva.
Il che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, ha avuto ad oggetto la manipolazione del tasso BO nell'ambito dei contratti derivati, mentre il contratto a valle è costituito dal contratto di mutuo stipulato da un istituto di credito, per altro estraneo all'intesa sanzionata per pacifica affermazione di entrambe le parti del giudizio.
27 Come evidenziato anche nella giurisprudenza di merito, il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro BO non è dunque in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata”.
In tale contesto, del resto, la sostituzione dei tassi di interesse convenuti con quelli inferiori ex art. 1284 c.c. ovvero ex art. 117 T.U.B., si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio per il mutuatario e in un altrettanto ingiustificato pregiudizio ai danni del mutuante, potenzialmente vittima dell'illecito anticoncorrenziale, esattamente al pari dei mutuatari (così, Corte Appello Firenze, sezione seconda civile impresa, sent. n. 720 del 15.04.2024, secondo la quale al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro BO (circostanza che nella fattispecie non ricorre in base alle decisioni della commissione) il tasso sostitutivo dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria” secondo il criterio normativo del
“sovrapprezzo” e cioè “la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza”).
Un'ulteriore considerazione è poi svolta nell'ordinanza interlocutoria di rimessione n. 19900 del 2024. Si afferma, infatti, che l'BO non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, con la conseguenza che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice BO, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione.
In una clausola che stabilisca il saggio degli interessi rapportandolo all'andamento di un determinato parametro, il requisito della determinatezza è pienamente soddisfatto nel momento in cui è oggettivamente determinato il parametro di riferimento, a prescindere da ogni considerazione di quale sia il suo concreto valore: l'esigenza della determinatezza del tasso è soddisfatta dalla univocità del riferimento all'BO quale indice per il calcolo degli interessi dovuti;
determinatezza che non può essere messa in discussione da un eventuale successivo accertamento che il valore che quel parametro di volta in volta esprime non costituisce sempre il “vero” prezzo del denaro sul mercato interbancario secondo la legge della domanda e dell'offerta, a causa di una condotta di manipolazione del suo processo formativo.
L'BO è un indice del mercato ma non è il tasso di interesse del contratto.
Si vuol dire che le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'BO, plausibilmente ignota al mutuatario e - non di
28 rado - forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie si ha che - anche a prescindere dal riferimento temporale - non vi è margine alcuno per una rideterminazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo a suo tempo acceso da e quindi la domanda di Pt_1 ripetizione di somme che sarebbero state corrisposte a titolo di indebito oggettivo non può essere accolta.
7. Ciò detto con riferimento al contratto di mutuo, si passano ora ad analizzare le censure relative agli ulteriori due rapporti intrattenuti con la convenuta.
7.1. In ordine al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018 parte attrice ha lamentato che il S.C. indicato in contratto sarebbe inferiore rispetto a quello CP_16 effettivamente applicato. Il valore indicato in contratto corrisponde a 9,670% mentre quello realmente applicato al mutuatario, calcolato in base agli oneri e alle spese presenti in contratto, sarebbe pari a 9,712%.
In ragione di ciò sussisterebbero gli estremi per affermare che si configura un'ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. con conseguente applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del d. lgs. n. 385/1993 ai sensi del quale “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art.
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Ciò è stato affermato da parte attrice sulla base del calcolo effettuato nella consulenza di parte (parte attrice si è limitata a scrivere “Secondo quanto analizzato dal Dott. ) limitandosi ad Per_3 allegare che: “la banca convenuta ha inserito, all'interno del contratto di mutuo, il TAEG/ISC del 9,670%, mentre quello realmente applicato al mutuatario è pari al 9,712%”.
Esaminando la consulenza allegata, il calcolo dal quale dovrebbe evincersi tale discrasia è contenuto alle pagine 5 e 6 della stessa. Se non che, tale allegato contiene una formula di matematica finanziaria estremamente complessa riportata senza sussumere in essa i valori di riferimento che si
29 assumono utilizzati per il calcolo stesso. Da ciò consegue che il calcolo effettuato per giungere all'importo di un T.A.E.G./I.S.C. asseritamente difforme rispetto a quello effettivamente applicato non può dirsi sufficientemente e concretamente esplicitato e le allegazioni della difesa di parte attrice sono rimaste sul punto estremamente generiche.
Non sussiste un obbligo del giudice di colmare le lacune presenti negli scritti difensivi delle parti sulla base dell'analisi della documentazione allegata, tanto più nel caso in cui il riferimento alla stessa è formulato in atti in modo generico e senza richiamare e/o riportare nel corpo degli stessi le informazioni essenziali idonee a provare ciò che con gli allegati documenti si vorrebbe dimostrare.
Si aggiunga che parte convenuta ha contestato gli importi deducendo un errore di calcolo nel conteggio di parte attrice. Secondo il diverso conteggio di parte convenuta (sebbene anche questo non esplicitato) utilizzando gli stessi dati indicati a pagina 3 della consulenza attorea il T.A.E.G. effettivo sarebbe pari a 9,6334% e quindi addirittura inferiore al 9,670% indicato in contratto;
utilizzando, invece, tutti i dati previsti dal contratto e includendo, quindi, anche l'importo di € 1,11 per l'invio di comunicazioni, il T.A.E.G. sarebbe pari al 9,6546% che è comunque inferiore al valore indicato in contratto, con la conseguenza che verrebbe meno ogni interesse di contestazione in capo a parte attrice, trattandosi addirittura di importo alla medesima più favorevole.
Alla contestazione sollevata sul punto da parte convenuta non è seguita alcuna delucidazione ulteriore di parte attrice che si è limitata a riaffermare le percentuali inizialmente indicate continuando a rimanere inerte rispetto all'esplicitazione dei conteggi effettuati. Di qui l'impossibilità di accedere, sulla base delle superiori premesse, ad una C.T.U. sul punto che si rivelerebbe meramente esplorativa.
Ne discende che la relativa domanda è generica e non provata.
Deve pertanto escludersi il ricalcolo degli interessi, in quanto parte attrice, che ne aveva l'onere, non ha fornito la prova di una violazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.
7.2. Sempre rispetto al finanziamento chirografario in questione (id est contratto di credito al consumo) parte attrice ha eccepito anche e nuovamente (come già per il contratto di mutuo) la mancata indicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi e ne ha quindi chiesto il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Premesso che tale contratto è dotato di un piano di ammortamento, anch'esso strutturato secondo le modalità tipiche dell'ammortamento alla francese, anche tale domanda deve essere rigettata per le stesse motivazioni esplicitate con riferimento all'analoga censura già sollevata anche per il contratto di mutuo che ivi si richiamano nella loro interezza.
30 Si aggiunga, ad abundantiam, che anche rispetto a tale censura non è dato comprendere quale sia il percorso seguito per addivenire alla determinazione del quantum della pretesa restitutoria apoditticamente avanzata e indicata dal consulente di parte in € 1.854,00. Così testualmente parte attrice a pagina 29 dell'atto introduttivo: “A fronte di entrambe le violazioni sopra descritte, il Dott. Per_3 individua somme ripetibili pari a € 1.854,40 (doc. 5)”.
Anche tale ulteriore censura va quindi rigettata.
8. Venendo infine al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 avente un'incidenza complessiva sull'economia della domanda di € 1.035,44, la domanda relativa alla restituzione di somme per asserita indebita applicazione di commissioni e oneri indeterminati e di commissioni di istruttoria veloce, anche denominate penali di sconfino, si appalesa generica, non provata oltre che formulata in via ipotetica e non ulteriormente specificata in corso di giudizio neanche in seguito alla asserita produzione della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B.
Con riferimento alla consulenza di parte valga quanto sopra.
In merito alla presunta violazione dell'art. 118 T.U.B. e cioè alle numerose variazioni in peius che sarebbero state unilateralmente apportate dall'istituto di credito in costanza di rapporto senza essere precedute dalla prevista comunicazione di legge, l'assunto secondo il quale l'attore non avrebbe mai ricevuto le comunicazioni inerenti alle proposte di modifica può dirsi smentito dalla documentazione in atti.
A tal proposito, parte attrice ha prodotto, in allegato alla consulenza econometrica di parte e contraddistinti con l'identificativo alfanumerico 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G e 6H, gli estratti conti relativi agli anni 2009 (secondo trimestre), 2010 (secondo, terzo e quarto trimestre), 2011 (primo, terzo e quarto trimestre) 2012 (primo e quarto trimestre), 2013 (secondo e quarto trimestre), 2014
(intero periodo) e 2021 (primo trimestre) e gli estratti conti alla data del 30.06.2009, del 30.06.2010 e del 30.06.2011 (rispettivamente identificati come documenti nn. 21 - documento già contenuto nel più ampio 6B - 22 - documento già contenuto nel più ampio 6C - e 23 - documento già contenuto nel più ampio 6C -).
Parte convenuta ha prodotto tutti gli estratti conti e le comunicazioni inviate al cliente dal
2010 al 2021 allegando per ogni anno una cartella in formato “zip” contenente al suo interno la documentazione annuale identificata con stringa alfanumerica (di seguito richiamata con il numero iniziale che contraddistingue la singola stringa).
Dall'esame incrociato dei documenti prodotti si evince che la difesa del nel Pt_1 produrre gli estratti conti, si è limitata a fornire solo alcune pagine di cui si componeva il documento completo inviato dall'istituto di credito al cliente. Il dato emerge di per sé già dal semplice esame
31 della documentazione attorea. Questo perché i singoli documenti, in calce agli stessi, oltre a recare il numero di pagina, contengono anche l'indicazione del numero totale delle pagine di cui consta complessivamente il documento. Tale dato trova poi conferma andando ad esaminare il corrispondente documento prodotto da parte convenuta che, invece, ha versato in atti la copia integrale dei documenti.
Muovendo dagli estratti attenzionati da parte attrice - e che sono stati presi come esempio (“a mero titolo di esempio”) per la dimostrazione dei propri assunti - che sono quelli che si riferiscono alle date del 30.06.2009, del 30.06.2010 e del 30.09.2011 e dai quali emergerebbero, di volta in volta, tassi debitori via via in aumento dei quali si chiede dichiararsi la nullità per non essere stati preceduti dalle comunicazioni ex art. 118 T.U.B., l'esito dell'esame incrociato è il seguente.
A dimostrazione del proprio assunto, parte attrice ha prodotto il documento 21 che corrisponde al conto scalare del 30.06.2009 che consta di tre sole pagine enumerate come pagina 5 di
12, pagina 6 di 12 e pagina 7 di 12.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2009, il documento con numero iniziale 6 che si compone di 12 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.06.2009 e consta di un elenco movimenti (pagine 1, 2 e 3), un foglio bianco (pagina 4), il conto scalare al 30.06.2009 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagine 5, 6 e 7), comunicazioni relative alla trasparenza dei servizi bancari e finanziari e documento di sintesi 04/2009 (pagine 8, 9, 10, 11 e 12, che parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto, vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c.).
Le pagine 5, 6 e 7 del documento appena esaminato corrispondono esattamente a quelle di cui al documento 21 di parte attrice.
Parte attrice ha prodotto il documento 22 che corrisponde al conto scalare del 30.06.2010 che consta di una sola pagina enumerata come pagina 4 di 12.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2010, il documento con numero iniziale 5 che si compone di 12 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.06.2010 e consta di un elenco movimenti (pagine 1, 2 e 3), il conto scalare al 30.06.2010 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagina 4), proposta di modifica unilaterale del 30.06.2010 ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (pagine 5, 6 e 7), informazioni relative all'adeguamento delle procedure interbancarie per effetto del d. lgs. 27.01.2010 n. 11 di recepimento della direttiva 2007/64/CE
(PSD) (pagine 9 e 10) e altre comunicazioni non di interesse in questa sede (pagine 11 e 12).
Parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto le pagine da 5 a 10 (vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
32 La pagina 4 del documento appena esaminato corrisponde esattamente a quella di cui al documento 22 di parte attrice.
Parte attrice ha prodotto il documento 23 che corrisponde al conto scalare del 30.09.2011 che consta di una sola pagina enumerata come pagina 3 di 8.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2011, il documento con numero iniziale 5 che si compone di 8 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.09.2011 e consta di un elenco movimenti (pagine 1 e 2), il conto scalare al 30.09.2009 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagina 3), comunicazioni al cliente aventi ad oggetto il così detto decreto sviluppo, d. l. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12.07.2011, n. 106 e privacy: trattamento dei dati per finalità amministrativo-contabili (pagina 4) comunicazioni relative ai servizi di pagamento - d. lgs. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE (PSD) - proposta di modifica del contratto (pagine 5 e 6), comunicazioni riferite al servizio di “RID finanziario”
(pagina 7) e altre comunicazioni non di interesse in questa sede (pagina 8).
Parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto le pagine da 5, 6 e 7 (vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
La pagina 3 del documento appena esaminato corrisponde esattamente a quella di cui al documento 23 di parte attrice.
La compiuta analisi dimostra che gli estratti conti che sono stati inviati dalla banca al cliente contenevano anche le proposte di modifica unilaterale da comunicarsi per iscritto ex art. 118 T.U.B.
In ragione di ciò, nel momento in cui il cliente è stato in grado di produrre gli estratti conti (il che dimostra come tali estratti conti gli siano stati recapitati) il medesimo non può negare di aver ricevuto anche le proposte di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Per altro si deve evidenziare la contrarietà a buona fede del comportamento consistito nell'aver prodotto solo alcune pagine dei documenti contenenti gli estratti conti e precisamente quelle ritenute di interesse negando, contestualmente, di aver ricevuto ulteriori comunicazioni e segnatamente quelle relative alle proposte di modifica che invece risultano compiegate nello stesso unico documento.
Sulla scorta di quanto evidenziato e delle inequivoche emergenze documentali, la contestazione specifica contenuta a pagina 2 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice e riferita ad ogni singolo documento bancario allegato da parte convenuta, si appalesa irrilevante anche e soprattutto proprio in relazione alle pagine 8, 9, 10, 11 e 12 del documento 1/2009 della convenuta (documento di sintesi 4/2009 del 30.06.2009); alle pagine 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del documento
5/2010 della convenuta (proposta di modifica unilaterale del 30.06.2010) e alle pagine 5, 6 e 7 del documento 5/2021 della convenuta (comunicazione del 30.09.2011).
33 In primo luogo, infatti, parte attrice è stata in grado di produrre i conti scalari al 30.06.2009, al 30.06.2010 e al 30.09.2011 sin dall'atto di citazione (iscritto a ruolo in data 20.06.2023) ed era già in possesso degli stessi nell'aprile del 2023 data alla quale risale la redazione della consulenza di parte.
Ciò significa che non può essere venuta a conoscenza del contenuto di tali documenti solo a seguito della produzione effettuata da parte convenuta in sede di costituzione nel presente giudizio.
In secondo luogo, la comunicazione PEC del 15.06.2023 inviata all'istituto di credito convenuto ex art. 119 T.U.B. (cfr. doc. 20 citazione) conteneva la richiesta degli estratti conto e degli scalari riferiti al conto corrente n. 10653 relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e
2023, senza menzionare i periodi precedenti.
Ciò significa che almeno per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2021 parte attrice era in possesso della documentazione completa e quindi anche delle comunicazioni relative alle modifiche contrattuali unilaterali ex art. 118 T.U.B., tanto più che può dirsi dimostrato che le stesse erano accluse in un unico documento che comprendeva anche gli scalari, gli estratti conti e ogni altra comunicazione.
In terzo luogo, non vi è piena corrispondenza tra i documenti menzionati nella PEC del
15.06.2023 e quelli asseritamente mancanti indicati nella consulenza di parte e cioè “gli estratti conto relativi ai seguenti trimestri: “I, III, IV trim. 2009, I trim. 2010, II trim. 2011, II, III trim. 2012, I, II, III trim.
2013, II trim. 2014, I, II, III, IV trim. 2015, I-II-III-IV trim. 2016-2017-2018-2019-2020, II-III-IV trim.
2021”.
In quarto luogo, argomento dirimente, contrariamente a quanto allegato da parte attrice ma solo e per la prima volta nelle note conclusive nelle quali si legge che “Parte della documentazione originariamente mancante, in relazione al c/c affidato n. 10653, è stata acquisita agli atti solo a seguito di ingiunzione promossa nei confronti della banca, finalizzata appunto all'acquisizione di quanto non consegnato da quest'ultima, nonostante la regolare e tempestiva presentazione di istanza ex art. 119 T.U.B.”, non vi è prova che sia stata presentata altra istanza ex art. 119 T.U.B. prima di quella di cui alla PEC del 15.07.2023.
Quanto sopra è sufficiente quanto meno a far presumere che la banca abbia inviato sempre, senza soluzione di continuità, le dovute comunicazioni di legge al correntista nel corso del rapporto.
Nel caso di specie non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dell'art. 118 T.U.B., non ricorrono pertanto i presupposti per procedersi ad una rideterminazione degli importi relativi agli interessi debitori come da tasso inizialmente concordato in sede contrattuale. La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
9. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
34 Parte attrice, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 e s.m.i., parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum, come richiesto in nota spese
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.06.2023; Controparte_1
2) condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida, come in parte motiva, in complessivi € 14.103 per compensi professionali, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 aprile 2025.
La giudice
Willelma Monterotti
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3233/2023 promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Stefano Paglierani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.06.2023
ATTORE contro
(C.F.: ) in persona del suo procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(giusta procura conferitagli con atto in data 14.07.2021 a rogito notaio
[...] Persona_1 di Milano, repertorio n. 6745, raccolta n. 4737), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio
[...]
Panzavuota ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato legale, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 08.11.2023
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari - ripetizione indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: precisate all'udienza del 28.03.2025:
- per parte attrice riportandosi a quelle riportate nelle note conclusive, di seguito trascritte:
1 “In via preliminare il sottoscritto difensore insiste affinché – revocata l'ordinanza emessa in data 03/02/2025 - la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione della CTU contabile richiesta in atti da parte attrice, con il quesito dalla stessa formu-lato in atto di citazione nonché nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.2
.
- Nella denegata ipotesi di reiezione della superiore istanza, il sottoscritto difensore insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1, come di seguito trascritte integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito:
- con riferimento al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, Rep. 74381, Racc. 21191, per atti
Dott. Notaio in Rimini, successivamente modificato il 18.03.2009, accertare e dichiarare che Persona_2 la banca mutuante non ha specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, in un contesto di piano di ammortamento alla francese, non dandone adeguata comunicazione al mutuatario;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con conseguente ricalcolo degli stessi secondo quanto disposto all'art. 117 TUB, con capitalizzazione semplice e condanna di essa
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_1 dell'importo di € 114.635,56, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda CTU;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso BO preso
a riferimento nel contratto di mutuo per cui è causa, ed in ogni caso la nullità, erroneità ed iniquità della quotazione dell'BO così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e rilievo dal 29 settembre 2005 al 30 settembre
2009, così come accertato e affermato nella decisione del 04.12.2013 relativa al caso AT.39914 della Antitrust della C.E., pubblicata in data 07.12.2016;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità, ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali, disporre il ricalcolo degli interessi con totale espunzione dei tassi applicati per il periodo 23.11.2006 – 30.09.2009 o, in via subordinata, con applicazione del solo spread contrattualmente pattuito o, in via di ulteriore subordine, con sostituzione degli stessi alla stregua di quanto disposto dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e con condanna a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione, in favore del sig. dell'importo di € 50.912,09, o di quella Parte_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda CTU;
- in via ancor più gradata, rideterminare ex art. 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso BO dal
23.11.2006 al 30.09.2009 e, per l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi con riferimento a tale periodo di tempo, nelle modalità indicate al capo precedente;
conseguentemente, condannare in persona del Controparte_1
2 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, a favore del sig. dell'importo di € Pt_1 Parte_1
50.912,09, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà a seguito di espletanda C.T.U.;
- con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha dichiarato in contratto un Indicatore Sintetico di Costo inferiore (9,670%) rispetto a quello concretamente applicato (9,712%) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, a favore del sig. dell'importo di € 1.854,40, o di quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che emergerà a seguito di espletanda C.T.U.;
- accertare e dichiarare che la banca mutuante non ha specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, in un contesto di piano di ammortamento alla francese, non dandone adeguata comunicazione al mutuatario;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con conseguente ricalcolo degli stessi secondo quanto disposto all'art. 117 TUB, con capitalizzazione semplice e condanna di essa
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_1 dell'importo di € 1.854,40, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda
CTU;
- con riferimento al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 intestato al sig. ed ai Parte_1 contratti ad esso collegati, accertare e dichiarare che la poi oggi Controparte_3 Controparte_4
ha applicato commissioni ed oneri nulli per indeterminatezza;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare essa alla restituzione, a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.035,44, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di espletanda
CTU;
- accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla commissione disponibilità fondi e alla commissione di istruttoria veloce, anche denominata penale di sconfino, applicate dalla banca convenuta, con conseguente condanna a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, a favore del sig. degli importi versati a tale titolo, con depurazione degli effetti Parte_1 prodotti dalla capitalizzazione delle somme illegittimamente addebitate sul conto, sino al termine del rapporto;
- accertare e dichiarare che la allora poi oggi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in modo peggiorativo per l'attore in violazione delle
[...] disposizioni contrattuali e dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità di tali variazioni in peius, con rideterminazione degli importi relativi agli interessi debitori al tasso concordato in sede contrattuale o, qualora detto tasso venga dichiarato nullo per indeterminatezza, al tasso indicato dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.); con condanna a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1
3 pro tempore, alla restituzione, a favore del sig. delle somme indebitamente percepite, nella Parte_1 misura che risulterà dovuta in corso di causa;
- qualora il rapporto per cui è causa risulti ancora in essere tra le parti, disporre il ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti;
- rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
- per parte convenuta riportandosi alle memorie istruttorie e, quindi, alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito contrariis rejectis e per le motivazioni di cui in parte motiva:
Nel merito
Rigettare qualsivoglia domanda attorea, perché inammissibile, nulla, improcedibile, prescritta, infondata e/o indimostrata, in fatto e/o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, di rito e/o di merito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di contestare asserite anomalie bancarie rilevate in ordine Controparte_5
a tre rapporti intercorsi con la poi oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
e ha chiesto la restituzione di somme che sarebbero state indebitamente corrisposte a Controparte_1 vario titolo.
La si è regolarmente costituita in giudizio, anche ai sensi e per gli Controparte_5 effetti di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., per contestare la pretesa attorea eccependone l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
L'attore ha allegato di aver intrattenuto e di intrattenere tuttora diversi rapporti con quella che un tempo era oggi . Controparte_3 Controparte_1
Precisamente con tale istituto di credito ha acceso un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, repertorio numero 74381, raccolta numero 21191, a rogito notaio
, (cfr. doc. 1 citazione) le cui condizioni sono state oggetto di modifica in data Persona_2
18.03.2009 (cfr. doc. 2 citazione); un finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018
(cfr. doc. 3 citazione) e un rapporto di conto corrente affidato n. 10653.
L'introduzione del presente giudizio è stata preceduta da tre perizie econometriche redatte dal consulente di parte sulla base della documentazione in possesso dell'attore (una per ogni
4 tipologia di rapporto) che avrebbero rilevato la presenza di numerose anomalie in ciascuno di detti rapporti.
La difesa di parte attrice ha sollevato diverse censure e ha avanzato una pluralità di domande articolate anche in modo subordinato.
Quanto al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 23.11.2006, successivamente modificato il 18.03.2009, la difesa di parte attrice ha contestato la mancata specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) e l'applicazione di un tasso di interesse nullo poiché oggetto di manipolazione e quindi indeterminato.
Con riferimento specifico alla mancata indicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi, in particolare, ha dedotto che:
- non sarebbe sufficiente indicare che un mutuo sia un mutuo con tasso di ammortamento alla francese ma sarebbe necessario anche indicare se il calcolo degli interessi avvenga mediante la formula semplice o quella composta. La capitalizzazione composta violerebbe gli articoli 821, 1175,
1194,1195, 1282, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e l'art. 117 T.U.B. “… la banca convenuta non ha concordato con l'attore il sistema di capitalizzazione degli interessi, che poteva essere sia semplice sia composta, con la conseguenza che il Tasso Annuo Nominale, in ragione della capitalizzazione composta degli interessi applicata all'ammortamento alla francese, subisce un'implementazione esponenziale rispetto all'effetto della capitalizzazione semplice. Tale importante meccanismo è stato completamente occultato al mutuatario. Conseguentemente, la clausola relativa al calcolo degli interessi risulta nulla per indeterminatezza. Sarà, dunque, necessario procedere alla restituzione di tutti gli interessi versati alla banca a tale titolo, al netto di quanto calcolato alla stregua dell'art. 117
TUB, mediante il sistema di capitalizzazione semplice”;
- detta eccezione non potrebbe ritenersi superata a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 15130 del 2024 in quanto non applicabile a fattispecie diverse da quella che ha formato oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte. Il principio espresso dalle sezioni unite, infatti, non sarebbe applicabile ad un mutuo a tasso variabile al quale non sia allegato un piano di ammortamento e comunque non è applicabile ai rapporti dedotti nel presente giudizio. La previsione di un meccanismo di capitalizzazione per la determinazione delle rate deve essere esplicitata in contratto e deve formare oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Dal fatto che la capitalizzazione degli interessi è proprio ciò che contraddistingue il regime composto, ne deriva l'applicazione - e quindi la violazione - nel caso di specie, dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 che impone, per tutti i contratti di erogazione del credito, non soltanto l'indicazione, nel testo negoziale “del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto della capitalizzazione” ma anche che la clausola con cui si concorda e pattuisce la capitalizzazione medesima sia “specificamente” approvata dal cliente;
questa eccezione,
5 tradotta in termini monetari, comporterebbe un diritto di ripetizione in capo all'attore per €
114.635,56.
In via subordinata, con riferimento all'eccepita indeterminatezza del tasso BO e alla conseguente nullità dell'BO con riferimento al periodo “incriminato” (dal 29.09.2005 al
30.05.2008 e, asseritamente, con effetti sino al 30.06.2009) in quanto oggetto di manipolazione, ha dedotto che:
- il mutuo è stato stipulato in data 23.11.2006, vale a dire nel periodo in cui è stato accertato dalla
Commissione europea che vi è stata una manipolazione della rilevazione dei valori BO da parte di svariati istituti di credito, al fine di aggiustare detti valori sulla base di particolari esigenze degli istituti medesimi, ciò in violazione dell'art. 101 T.F.U.E. con conseguente nullità delle relative clausole in quanto risultato dell'intesa anticoncorrenziale;
- la manipolazione è stata accertata con decisione del 04.12.2013 nel procedimento AT.39914 in cui la ha potuto appurare l'esistenza, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 e con effetti sino al CP_6
30.06.2009, di “accordi e/o azioni concertate […] con l'oggetto di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d'interesse dei derivati dell'euro […] connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro ('EURIBOR')”;
“… risulta di natura documentale il fatto che la banca convenuta abbia applicato al mutuatario, a partire dal
31.10.2008, tassi di interesse convenzionali costruiti proprio in virtù di tali tassi manipolati”;
- la Commissione europea ha affermato che “I fatti descritti nella sezione 4 dimostrano che CP_7 CP_8
Cont
, e hanno partecipato in un illecito continuato in violazione dell'art. 101 del Trattato e
[...] Controparte_9 dell'art. 53 dell'Accordo EEA. La condotta criminosa constava nel suo complesso in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto la pregiudicazione del normale processo per la determinazione dei prezzi nel settore EIRD”;
- l'allora non risulta aver preso parte al “cartello” accertato dalla Controparte_3
Commissione europea;
- in ragione di ciò l'attore mutuatario, anche alla stregua di quanto disposto dal d. lgs. vo 19.01.2017
n. 3, non ha chiesto il risarcimento del danno da comportamento anticoncorrenziale ma la ripetizione di quanto versato nel periodo incriminato, stante la dedotta nullità della clausola contrattuale che farebbe riferimento al tasso BO manipolato per la costruzione del tasso di interesse convenzionale;
- l'accertata manipolazione avrebbe prodotto riflessi non solo nei confronti degli istituti di credito che hanno preso parte all'intesa ma anche nei confronti di quelli non coinvolti direttamente.
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. La banca avrebbe concluso un contratto basandosi su una distorsione del
6 mercato della quale avrebbe approfittato, seppur indirettamente. Stando alla più recente giurisprudenza e sulla base di un revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, la produzione documentale del provvedimento della Commissione europea (cfr. doc. 7 attore) sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta manipolazione dei valori BO. L'art. 16 Regolamento CE n. 1/2003 prevede che: “Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo
81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una CP_6 decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”. Le decisioni della Commissione europea sono quindi vincolanti. Indi per cui, la decisione della Commissione europea sarebbe prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione. L'art. 101 T.F.U.E. è disposizione di ordine pubblico vincolante per gli Stati dell'Unione Europea (vedasi Direttiva 26.11.2014/104/UE) che trova riscontro nel diritto italiano all'art. 2 della L. 10.10.1990 n. 287;
- dalla dedotta natura di prova privilegiata della decisione della Commissione europea parte attrice ne fa discendere la nullità della clausola che richiami tali valori per la costruzione del tasso da applicare ad un mutuatario per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., oltre che la nullità della stessa per essere il risultato della violazione del divieto degli accordi e delle intese di cui all'art. 2 L. 287/1990, all'art. 101 T.F.U.E. e all'art. 53 E.E.A., tutte norme imperative la cui violazione darebbe luogo a nullità delle pattuizioni con esse contrastanti;
- la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi comporterebbe l'applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'BO.
Tasso BO da sostituirsi con il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi degli articoli 1346 e
1284, terzo comma, c.c., e non già con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di inosservanza del comma 4: “… trattandosi di una totale nullità delle aliquote costruite nel periodo in esame, nessuna sostituzione potrà essere effettuata con tassi legali o tassi
BOT, alla stregua di quanto indicato dall'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto la nullità in questione non deriva da una clausola che non rispetti la normativa di legge, violando quindi il disposto dell'art. 117 T.U.B., ma, piuttosto, costituisca diretta ed esplicita violazione di norma imperativa di legge e di ordine pubblico, rappresentata dagli artt.
7 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”. E ciò, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte;
- nelle conclusioni dell'atto di citazione, così come ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha, tuttavia, espressamente invocato l'applicazione dell'art. 117 T.U.B. al fine di porre rimedio alla lamentata indeterminatezza del tasso di interesse;
- in via ulteriormente subordinata ha chiesto rideterminarsi il tasso BO ex art. 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, in relazione al periodo dal 23.11.2006 al 30.09.2009.
Tale eccezione, tradotta in termini monetari, comporterebbe un diritto di ripetizione in capo all'attore per € 50.912,09.
Quanto al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018, sempre con piano di ammortamento alla francese, erogato per un importo di € 10.000 con un tasso di interesse fisso pari a 8,290%, ha eccepito:
- che l'I.S.C. indicato in contratto sarebbe inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.
T.A.E.G./I.S.C. inserito in contratto 9,670%, T.A.E.G./I.S.C. realmente applicato 9,712%, con conseguente nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 125-bis, comma 7, d. lgs.
385/1993 e con richiesta di sostituzione del T.A.E.G. contrattuale con i saggi B.O.T. indicati dall'art. 117 d. lgs. 385/1993;
- mancata specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi in un piano di ammortamento alla francese, anche in questo caso la banca non avrebbe indicato la natura semplice o composta del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi. “Sarà, dunque, necessario procedere alla restituzione di tutti gli interessi versati alla banca a tale titolo, al netto di quanto calcolato alla stregua dell'art. 117 TUB, mediante il sistema di capitalizzazione semplice”.
Sulla base delle stesse argomentazioni di cui sopra, tali doglianze determinerebbero il diritto alla ripetizione di un importo pari a € 1.854,40.
Quanto al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 sarebbe emersa un'indebita applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di commissioni e oneri indeterminati e di commissioni di istruttoria veloce (anche denominate penale di sconfino) con una conseguente possibile ripetizione di somme indebitamente versate per un importo stimato in complessivi €
1.035,44.
8 L'attore ha inoltre lamentato che nel corso del rapporto sarebbero intervenute plurime variazioni in peius non comunicate al medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 T.U.B. nella sua formulazione tempo per tempo vigente. Tali modifiche unilaterali sarebbero, quindi, nulle, con conseguente applicazione del tasso previsto dalle clausole contrattuali o, se nullo per indeterminatezza, con applicazione dei tassi di cui all'art. 117 T.U.B. e diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca nella misura che risulterà dovuta in corso di causa.
2. Parte convenuta, dopo aver premesso che il credito per cui è causa ha formato oggetto di cessione pro-soluto a favore della nell'ambito di operazione di cessione di crediti in CP_11 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (contratto del 16.06.2022 con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25.06.2022) ha contestato la fondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto e in sintesi, ha eccepito quanto segue.
2.1. In merito all'indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di mutuo ha precisato che lo stesso indica, tra l'altro, il T.A.E.G./I.S.C., il metodo di ammortamento (alla francese), le modalità di calcolo di tale ammortamento sulla somma totale del mutuo, l'importo della rata, dettagliata rappresentazione delle modalità e dei parametri di variazione del tasso e del conseguente calcolo delle rate. Già la presenza di tali elementi impedirebbe la configurabilità di ipotesi di indeterminatezza. A tal proposito ha aggiunto che il consulente di parte, sulla base di tali dati è stato in grado di elaborare un piano di ammortamento, segno evidente che non sussisterebbe alcuna indeterminatezza delle condizioni pattuite che, al contrario, consentirebbero pacificamente di determinare il piano di ammortamento e di quantificare puntualmente l'ammontare degli interessi dovuti per ciascuna rata sulla sorte.
L'avversa tesi poggerebbe sul presupposto errato e indimostrato che l'ammortamento alla francese possa essere espresso alternativamente in regime semplice o composto mentre sarebbe vero il contrario: il piano di ammortamento alla francese può esprimere la rata costante solo in regime finanziario dell'interesse composto, poiché, diversamente, non sarebbe univoco e/o finanziariamente corretto.
A parità di condizioni, in regime finanziario dell'interesse composto può esserci uno e un solo piano di ammortamento, sviluppato sulla base di criteri oggettivi e invariabili (debito residuo e
TAN) mentre in regime finanziario dell'interesse semplice possono essere sviluppati due piani di ammortamento alla francese ciascuno dei quali è “viziato” - a monte - da una scelta discrezionale dell'estensore (attualizzazione iniziale o finale del monte interessi). Perciò, ognuno di tali piani non è univoco (l'unico possibile) e non è sviluppato sulla base di criteri oggettivi e invariabili (tale non è il fattore di attualizzazione). Una qualunque operazione finanziaria che preveda lo scambio di valori
9 monetari in epoche diverse deve necessariamente rispettare la condizione di equità finanziaria e ciò accade quando la prestazione (capitale) e il valore attuale della controprestazione (montante) sono in costante equilibrio.
Se il piano è sviluppato in regime finanziario dell'interesse composto, tale equivalenza sarebbe “automaticamente” garantita lungo tutto l'arco del rapporto grazie alla scindibilità delle scadenze di capitale e interessi: dati capitale, T.A.N. e durata, l'unica rata (costante) che consente l'azzeramento di capitale e interessi con il pagamento all'ultima scadenza è quella prevista in contratto, necessariamente espressa in regime finanziario composto, per cui l'approvazione del piano comporta l'approvazione della formula attuariale ad esso sottesa.
Viceversa, laddove il piano sia sviluppato in regime finanziario dell'interesse semplice (ossia quando la incamera gli interessi maturati solo sul capitale scaduto) sussisterebbe il rispetto CP_3 della condizione di equità iniziale (il capitale è uguale al valore attuale del montante) ma non sempre quella di equità funzionale (il debito residuo a qualunque scadenza può non essere uguale al valore attuale delle rate a scadere) mentre quella finale (che realizza la chiusura del piano con il pagamento dell'ultima rata) spesso è realizzata attraverso artifici contabili (ad esempio calcolo gli interessi non sul debito residuo ma sulla quota capitale in scadenza).
La conferma che non sia necessaria alcuna ulteriore specifica pattuizione si trarrebbe dalla disciplina Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(aggiornamento settembre 2017) dalla quale “non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale. Ne deriva che tali informazioni non possano essere ricondotti tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così Bankitalia) che devono essere resi noti ex lege al cliente”.
Il piano sviluppato in regime composto, lungi dall'essere uno strumento di prevaricazione ai danni del cliente, sarebbe strumento di tutela del mutuatario contro scelte discrezionali del mutuante ed è presidio della regolarità finanziaria dell'operazione, poiché garantisce la costante equivalenza finanziaria tra prestazione e valore attuale della controprestazione: all'inizio, durante tutto il corso del rapporto e fino alla scadenza dell'ultima rata.
Né il mutuatario potrebbe dolersi di non essersi avveduto delle condizioni di mutuo, poiché il costo effettivo del finanziamento è frutto di un'operazione matematica: una volta raggiunto l'accordo su capitale, tasso, rimborso mediante un numero predefinito di rate e periodicità delle stesse (elementi tutti espressamente indicati in contratto) sarebbe possibile risalire al costo effettivo attraverso una semplice operazione algebrica alla portata dell'uomo di “ordinaria diligenza”.
10 E anche laddove richiedesse una diligenza qualificata, ciò sarebbe comunque irrilevante poiché, ai fini della determinabilità del tasso “non rileva la difficoltà del calcolo … né la perizia richiesta per la sua esecuzione” ma solo la sua determinazione sulla base di criteri oggettivi che non lascino alcun margine di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.
In ogni caso nessuna indeterminatezza del tasso e dell'oggetto del contratto sarebbe ravvisabile anche per il semplice motivo che i contratti indicano anche il T.A.E.G./I.S.C., che esprime il costo complessivo del finanziamento e che, dunque, include anche il T.A.E.
La giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale al piano di ammortamento.
Le modalità di sviluppo del piano di ammortamento (in regime semplice o composto) sarebbero espressione dell'autonomia negoziale demandata alle parti e “non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio”.
Ne consegue l'insussistenza di qualunque profilo di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, poiché il piano di ammortamento alla francese ingenererebbe “soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” come emerge anche dall'esame delle conclusioni cui giunge sul punto la giurisprudenza di merito.
Il sistema di ammortamento alla francese non comporterebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse né l'applicazione di un tasso superiore a quello pattuito in contratto, in quanto, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discenderebbe matematicamente dagli elementi contrattuali.
2.2. In merito alla nullità del tasso di interesse per manipolazione dell'BO parte convenuta ha premesso, quale rilievo da considerarsi preliminare e assorbente, che il tasso BO è stato applicato solo dopo il 31.10.2008 mentre, per stessa ammissione di parte attrice, gli accertamenti della Commissione europea hanno riguardato il periodo che va dal 29.09.2005 al
30.05.2008 anche se poi ha aggiunto “e con effetti sino al 30.06.2009” ;“senza peraltro spiegare quali siano gli
“effetti sino al 30.06.2009”, posto che le “intese” sanzionate sono tutte cessate entro il 30/05/2008”. Ha eccepito, quindi, il difetto ad agire in capo a parte attrice.
Nel merito della questione, parte convenuta ha specificato che l'BO non è un tasso fissato dalle banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata dei tassi applicati nelle operazioni interbancarie da un gruppo
11 consistente delle più rilevanti banche europee e anche l'Italia ha disposto la sostituzione del vecchio parametro di riferimento domestico (il Ribor) con il nuovo parametro BO.
La giurisprudenza della Corte di cassazione sarebbe costante nell'ammettere la validità della determinazione del tasso d'interesse per relationem, alla sola condizione che “il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati”.
La banca convenuta è estranea alla manipolazione;
non sarebbe possibile quindi invocare nei suoi confronti l'automatica estensione di effetti prodottisi a seguito di accertamenti che hanno riguardato terzi soggetti, tanto più che tale automatismo non opererebbe neanche per i contratti a valle emessi dalle stesse imprese che hanno dato luogo all'intesa incriminata.
Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla autorità antitrust ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, infatti, non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali manterrebbero la loro validità e potrebbero dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti dovendo il soggetto onerato dare prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa e il contratto a valle.
Andrebbe quindi esclusa la nullità del rapporto bancario ex art. 117, comma 6, T.U.B., non implicando la previsione del richiamo all'BO né l'indeterminatezza della clausola, né la sua nullità. L'BO, infatti, costituirebbe un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta.
La parte, che ha corrisposto l'eventuale maggior tasso, non potrebbe fare altro che, da un lato, rispettare il contratto sottoscritto e pagare gli interessi nella misura concordata, dall'altro lato far valere le proprie ragioni risarcitorie nei confronti dell'effettivo responsabile della condotta illecita
(cioè l'intesa concorrenziale vietata) come prevede l'art. 33, comma 2, L. 287/1990, ove la relativa azione non sia prescritta e nel caso di specie (anche se nessuna domanda risarcitoria è stata avanzata) lo sarebbe in quanto l'accertamento dell'illecito risale al 2013.
2.3. In merito al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018 e all'asserita errata specificazione dell'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) parte convenuta ha eccepito l'infondatezza rilevando come il T.A.E.G. applicato è pari a 9,6334% e quindi è inferiore al 9,670% indicato in contratto e utilizzando tutti i dati previsti in contratto si ottiene un T.A.E.G. pari a
9,6546%. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna violazione dell'art. 125-bis T.U.B., il che porta ad escludere il ricalcolo degli interessi.
12 Per ciò che attiene alla asserita indeterminatezza del tasso di interesse parte convenuta ha richiamato le stesse argomentazioni spese in ordine all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse del contratto di mutuo e ha aggiunto che, peraltro, l'allegato piano di ammortamento, da un lato, eliminerebbe qualsiasi incertezza e, dall'altro, costituirebbe clausola negoziale accettata dal mutuatario, con conseguente approvazione della formula attuariale ad esso sottesa.
Deve escludersi, quindi, qualunque indeterminatezza perché il piano d'ammortamento riporta analiticamente tutti gli elementi idonei a calcolare la determinazione della quota interesse di ciascuna rata, così da eliminare qualsiasi “effetto sorpresa” a discapito del mutuatario.
2.4. In relazione al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 - nel ribadire anche l'infondatezza delle censure rivolte a tale ulteriore rapporto - ha dedotto che il contratto di conto corrente del 23.08.2006 e di apertura di credito del 07.02.2007 conterrebbero l'esatta e puntuale pattuizione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, ivi compresa la regolamentazione dello ius variandi contenuta nell'art. 16 (cfr. docc. 3 e 4 convenuta) e ha prodotto le proposte di modifica unilaterale del 21.05.2009 per l'introduzione della commissione per messa a disposizione dei fondi
(C.D.F., cfr. doc. 5 convenuta) e del 05.07.2012 per l'introduzione della commissione di istruttoria veloce contenuta nell'estratto di conto corrente del 29.06.2012 (C.I.V., cfr. doc. 6 convenuta) tutte regolarmente ricevute dal cliente unitamente alla documentazione di sintesi sulla trasparenza bancaria.
Quanto poi alle specifiche contestazioni formulate da controparte a pag. 30 e ss. dell'atto di citazione se ne evidenziato l'erroneità in quanto esse hanno riguardo a tassi debitori inferiori a quelli convenuti con l'apertura di credito 07.02.2007 (entro fido 6,000%, fuori fido 8,000%) ragione per cui, non trattandosi di variazioni peggiorative, non sarebbe statta necessaria alcuna preventiva comunicazione.
3. Richiamate le difese delle parti, in sintesi, parte attrice ha eccepito, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario per non essere stato specificato il regime di capitalizzazione degli stessi, se semplice ovvero composto, chiedendone il ricalcolo secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B., con capitalizzazione semplice e condanna di al pagamento di € 114.635,56 o della Controparte_5 diversa somma, maggiore o minore, che fosse risultata dovuta a seguito di espletanda CTU.
In via subordinata ha eccepito l'indeterminatezza del tasso BO contemplato nel contratto di mutuo e, in ogni caso, la nullità, erroneità e iniquità della quotazione BO così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e rilievo dal 29.09.2005 al 30.09.2009 per effetto della decisione della Commissione europea del 07.12.2016.
13 Tali censure sono state affidate alla consulenza econometrica di parte depositata con i documenti nn. 4, 5 e 6 e relativi allegati che, come noto, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 23.11.2022 ord. n. 34450; Cass. 30.11.2020 n. 27297; Cass. 27.12.2018, ord. n.
33503; conformi Cass. 22.04.2009 n. 9551; Cass. 19.05.1997 n. 4437 e Cass. 28.07.1989 n. 3527).
Nella specie, le condizioni economiche praticate al contratto di finanziamento sono espressamente indicate nello stesso e nei rispettivi allegati.
L'attore ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. e che non vi sarebbe stato un accordo espresso in merito al regime di capitalizzazione, ritenuto, invece, necessario.
Sebbene negli scritti difensivi di parte attrice non si faccia riferimento alcuno al fenomeno dell'anatocismo, come osservato dalla difesa di parte convenuta, di anatocismo si parla, invece, nelle allegate consulenze econometriche.
Per tale ragione appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da
14 nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto delle rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il piano di CP_12 ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi
(computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente.
In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n. 429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.
La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282;
Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334; Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017;
Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di
Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
15 Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n. 15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché
l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
16 La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
Nel caso di specie il mutuo è a tasso variabile, contiene l'espressa indicazione che trattasi di mutuo con ammortamento così detto alla francese, anche se allo stesso non è allegato un piano di ammortamento;
agli atti vi è solo il piano di ammortamento per come rielaborato dal consulente di parte in base alle condizioni contrattuali (cfr. all. 4A al doc. 4 di cui all'atto di citazione).
All'indomani della sentenza delle Sezioni Unite che aveva espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato chiamato ad esercitare lo scrutinio, si era aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non fosse allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di Ancona, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario avrà piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso, valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
17 La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo periodicit composizione delle rate rimborso con la loro ripartizione per quote capitale interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo iniziale, sottoscritto il 23.11.2006 e modificato il 18.03.2009 con relativi allegati
“A” e “B” rispettivamente “documento di sintesi” e “norme generali” (cfr. doc. 1) contengono, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 2 del contratto di mutuo rubricato “Termini e modalità di rimborso” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario, che al riguardo espressamente si impegna, entro 240 mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, mediante: - n. 40 rate semestrali posticipate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata
18 secondo il metodo di ammortamento alla “francese”. Al tasso di interesse iniziale, pattuito nel successivo articolo, ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento “alla francese”, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta attualmente a Euro 21.092,02…”.
Il successivo art. 3 rubricato “Tasso d'interesse” prevede che: “Sull'intera somma capitale matureranno interessi il cui tasso viene qui pattuito nella misura del 4,55% annuo nominale, soggetta a variazione secondo le modalità di seguito riportate. In particolare, la misura del tasso verrà rideterminata, ad ogni data di revisione, nella misura di 1,150 punti percentuali in più della media aritmetica, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori, del parametro sotto indicato. Il tasso di interesse indicato nel contratto sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: l'1 gennaio e l'1 luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare, l'1 aprile e l'1ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di stipula del presente contratto. In tali date di revisione il tasso di interesse verrà rideterminato in base alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri del tasso BO a sei mesi (360) relativa al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno;
l'attuale valore del predetto parametro è pari al 3,55%. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità delle rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti comprensive di quota capitale crescente e di quote di interessi decrescenti, fermo restando l'importo relativo alla quota di rimborso della eventuale assicurazione infortuni”.
L'art. 5 allegato “B” al contratto di mutuo rubricato “Calcolo degli interessi e variazioni del piano di ammortamento” prevede che: “Nel rapporto di mutuo disciplinato dal presente contratto il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. La Banca e il Mutuatario potranno concordare variazioni del piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo”.
L'art. 6 rubricato “Modifica delle condizioni economiche” prevede che: “… Nel caso in cui il tasso e le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. BO), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri;
queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Mutuatario nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente”.
A seguito della modifica del contratto di mutuo del 18.03.2009, all'art. 1 è stato previsto che:
“Il piano di ammortamento con decorrenza 24 novembre 2008 viene riformulato in modo che il rimborso del debito residuo complessivo di Euro 517.165,23 (cinquecentodiciassettemilacentosessantacinque virgola 23) avvenga mediante
n. 56 rate semestrali comprensive di capitale e interessi, a partire dalla prima scadenza del 23 maggio 2009 e fino al
23 novembre 2036”.
19 In particolare, nel mutuo è stato chiaramente indicato il tasso d'interesse nominale fisso del
4,55% soggetto a variazione secondo le modalità riportate nel contratto stesso che sono quelle sopra esplicitate.
Deve - peraltro - escludersi qualsiasi profilo d'indeterminatezza anche per quanto riguarda le date di revisione alle quali si applica un tasso variabile che è stato ancorato all'indice dell'Euro
Interbank Offered Rate - BO - a 6 mesi (360) relativo al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno con indicazione del valore del parametro alla data della sottoscrizione e pari al 3,55%.
Pertanto, il tasso di interesse nominale è stato legato ad un parametro di determinazione prestabilito, individuabile e verificabile sulla base di dati oggettivi. Il contratto di mutuo specifica anche il divisore con riferimento all'anno commerciale (in base a 360 giorni e non a 365). si Pt_2 deve escludere anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (cfr. Cass. Sez. II, ord. 25.07.2024 n. 20801).
Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul T.A.N. e sul T.A.E.G., ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.
Va quindi disatteso il primo motivo di censura sollevato da parte attrice rispetto al contratto di mutuo
4. A identica conclusione deve giungersi anche per il secondo e subordinato profilo di censura evidenziato, quello relativo alla nullità del richiamo all'BO che a sua volta si articola in una duplice argomentazione: indeterminatezza e manipolazione del tasso comportante violazione delle norme in materia di concorrenza.
Sul punto non si ignora che la questione si è posta, continua a porsi e si appalesa di estrema attualità anche in ragione del fatto che sulla stessa sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni
Unite della Cassazione a seguito dell'ordinanza interlocutoria della prima sezione del 18.06.2024 n.
19900 pubblicata il 19.07.2024 con la quale si è ravvisata l'opportunità di rimettere la questione alla prima presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite venendo in rilievo una questione di interpretazione di regole di diritto per le quali si profila l'esigenza di un orientamento uniforme.
La questione è stata discussa dinanzi al supremo consesso a Sezioni Unite in data 18.02.2025.
Il pubblico ministero ha chiesto rigettarsi il ricorso. Con conclusioni del 19.01.2025, la procura
20 generale della Corte di cassazione ha chiesto che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla vicenda della invalidità dei contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato all'BO, affermino il seguente principio di diritto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'BO nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso BO nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel frattempo, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari, nell'ambito di giudizio civile pendente dinanzi alla stessa, con ordinanza del 24.01.2025, questione pregiudiziale ex art. 267
T.F.U.E. alla Corte di Giustizia UE «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n.
287/90 …) accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'BO oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza».
In ragione di ciò le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria del 15 marzo 2025 n. 6943, hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti.
Nonostante ciò, si ritiene di non disporre la remissione in istruttoria del presente contenzioso, sebbene richiesta da parte attrice in sede di comparsa conclusionale (anche se solo con riferimento alla pendenza della questione dinanzi alle Sezioni Unite e non anche invocando l'ancor più recente rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea), sia in quanto la fattispecie attualmente sub iudice presenta delle peculiarità che consentono comunque di decidere sul punto a prescindere da quello che sarà l'esito dei giudizi dinanzi alla suprema corte italiana e dinanzi alla
C.G.U.E., sia perché, nel merito, si ritiene di non poter prestare adesione all'orientamento espresso dalla terza sezione della Corte di cassazione con sentenza 13.12.2023 n. 34889 e con sentenza
03.05.2024 n. 12007, nonostante le puntualizzazioni nella stessa contenute, ma di condividere, invece, e quindi far proprie, le perplessità espresse dalla menzionata ordinanza 19900/2024 e le argomentazioni nella stessa contenute e le conclusioni motivate della procura generale dinanzi alle
Sezioni Unite, che nel prosieguo si espongono (punto 6.1).
5. Ciò premesso, si è già detto della completezza del contenuto del contratto di mutuo.
Tale completezza, insuscettibile di comportare indeterminatezza ex art. 1346 c.c. ed ex art. 117 T.U.B., non è inficiata - e quindi non viene meno - per effetto del richiamo, operato per relationem, al tasso BO.
21 Le clausole contrattuali sopra richiamate riportano con esattezza i criteri di determinazione del tasso di interessi, in maniera univoca, senza lasciare margini di scelta discrezionale.
La tecnicità del sistema di rilevazione a cui il contratto rinvia per la determinazione del tasso di interesse non incide sulla loro sufficiente determinabilità.
L'BO è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente dal 04.01.1999 (data di nascita dell'euro) che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Esso viene determinato dalla European IN ON (così detta EBF, oggi denominata European Money Markets Institute, così detta EMMI) come media dei tassi di deposito interbancario, tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'eurozona.
Tali rilevazioni, inoltre, fanno riferimento ad un parametro esterno e ben individuato, qual è
l'BO 3 mesi, il quale può essere verificato in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, anche in via telematica, il che esclude ogni possibile indeterminatezza e/o discrezionalità per la banca nella fase esecutiva del rapporto contrattuale (Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 25205 del
2014; Cass. n. 28663 del 2013 e Cass. n. 7627 del 1997).
Il tasso BO costituisce, infatti, un indice economico comunemente utilizzato nella comunità economico-finanziaria e nella prassi degli affari, che rispecchia il valore del denaro in un determinato momento, sottratto all'influenza dei singoli operatori e ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa non specialistica.
Può dunque affermarsi la legittimità della citata clausola di rinvio al tasso BO per la determinazione del tasso di interesse, essendo l'ammontare dello stesso frutto di calcoli aritmetici eseguiti sulla base di parametri obiettivi, la cui rilevazione non lascia spazio a scelte discrezionali dell'istituto di credito. Il tasso di interesse, pertanto, può essere convenuto anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato, qual è quello BO (cfr. Cass. n.
24153/2017; Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 7627 del 1997 e Cass. n. 3968 del 2014, che in motivazione, in materia di tasso BO, ha affermato: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”; cfr. sul punto anche precedenti di questo tribunale nonché, fra gli altri, Corte appello
22 Napoli, 27.11.2020, n. 4067; trib. Roma, e multis, 16.12.2020, n. 18037; trib. Roma 29.10.2020, n.
16982; trib. Roma 14.09.2020, n. 12265; trib. Napoli n. 4578 del 2020; trib. Bergamo 28.03.2018, n.
765; trib. Bergamo 31.10.2018, n. 2257; trib. Sondrio 30.05.2016, n. 249; trib. Salerno 21.05.2017, in Controparte_1 ex sito internet www.expartecreditoris.it e in . CP_14
Pertanto, non sussiste il dedotto profilo di indeterminatezza.
6. Le eccezioni di parte attrice hanno poi riguardato la presunta nullità della clausola determinativa del tasso di interesse mediante riferimento all'equivalente mensile del parametro
BO per contrarietà alla normativa antitrust e, in particolare, all'art. 2 della legge n. 287/1990 (che, come noto, vieta, comminandone la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti”, tra l'altro “nel “fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”).
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (infatti, è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi tra i tassi ricevuti) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'BO è calcolabile solamente ove partecipino alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un'associazione di banche, questa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, che sono estranei al rapporto contrattuale e, quindi, in ogni caso, si devono intendere come eterodeterminati per entrambe le parti.
In questo quadro, l'ipotesi di manipolazione dell'indice BO, in virtù di un accordo di cartello fra le maggiori banche europee non inciderebbe né sulla determinatezza, né, tantomeno, sulla validità della clausola, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo e alla sfera di controllo delle parti.
Del resto, l'BO, anche se certamente agganciato a determinazioni assunte da un complesso di istituti di credito, prevede un coinvolgimento talmente ampio di banche e con finalità tanto divergenti dalla mera erogazione dei mutui da doversi escludere, in difetto di una serie di argomentazioni di segno opposto - del tutto omesse nel caso di specie - un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto di credito. L'indicizzazione all'BO del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si deve, più correttamente, profilare alla stregua di un mero criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari.
La Commissione europea con la decisione del 4.12.2013 citata da parte attrice ha accertato che l'illecito delle banche è consistito nell'avere “a volte, comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing
23 invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'BO” e che queste “preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizione”.
Ciò significa che la condotta delle banche contestata dalla Commissione non ha riguardato un costante e sistematico incremento dei prezzi, ma più semplicemente il fatto che tale condotta era finalizzata a ridurre il costo del denaro che la banca avrebbe dovuto pagare oppure ad aumentare il prezzo del denaro che la banca avrebbe dovuto ricevere a seconda della posizione della singola banca nei rapporti con le altre banche.
L'alterazione della concorrenza, tuttavia, non può affermarsi in modo automatico e acritico con riferimento agli utenti finali (tra cui rientra l'attore) i quali in tutti i casi di fissazione dell'indice
BO ad un livello più basso avrebbero tratto un vantaggio in termini di riduzione del tasso di interesse finale applicato nel singolo contratto di mutuo.
In tali giudizi evidentemente il tribunale non può limitarsi a prendere atto acriticamente della decisione della Commissione e, una volta accertata l'esistenza del richiamo all'BO nel contratto di mutuo impugnato dichiararne la nullità, dovendo accertare, sulla base delle allegazioni dell'attore l'esistenza di una condotta integrante un'intesa da cui far discendere la nullità (trib. Napoli, sez. imprese del 4.12.2020, n. 8340).
Come detto, l'accertamento della Commissione europea si riferisce ad una condotta illecita perpetrata nel periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008. Per stessa ammissione della difesa attorea, l'istituto di credito mutuatario avrebbe applicato i tassi di interessi convenzionali costruiti sulla base dei tassi manipolati a partire dal 31.10.2008 (cfr. penultimo capoverso pag. 8 atto di citazione). Ciò significa che, ferma restando, per le già esplicitate ragioni e per quanto ancora si dirà,
l'adesione di questo tribunale a quella parte della giurisprudenza che nega efficacia di prova privilegiata alle richiamate decisioni della Commissione europea, giammai parte attrice potrebbe invocare tale valenza in quanto l'asserita applicazione dell'indice BO manipolato è addirittura relativa ad un periodo successivo rispetto a quello che ha formato oggetto di accertamento e pertanto non ricade nel “cono d'ombra” dello stesso.
L'efficacia privilegiata, laddove sussistente, sarebbe riferita esclusivamente al periodo interessato dall'accertamento e non ad epoca antecedente e successiva. Al di fuori di detto arco temporale, gli effetti dell'intesa illecita potrebbero essere applicati solo assolvendo a un rigoroso onere della prova e cioè alle condizioni indicate da Cass. S.U. 41994/2021, pronuncia questa che - a differenza di quanto argomentato da parte attrice - depone in senso contrario alle allegazioni attoree.
E, infatti, anche per la vicenda anticoncorrenziale che ha interessato le fideiussioni omnibus, per gli anni successivi al 2006 (in quel caso l'arco temporale interessato dall'accertamento riguardava gli
24 anni 2003-2005) non può essere invocato l'accertamento del 2005; spetta, infatti, a chi agisce in giudizio dimostrare l'esistenza di un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Né può attribuirsi rilievo (che per altro riguarderebbe un periodo temporale estremamente circoscritto e quindi che sarebbe tale da determinare, qualora fosse fondata, una notevole riduzione del quantum della pretesa del all'affermazione di parte per la quale l'accertamento operato Pt_1 dalla Commissione, sebbene riferito al periodo 29.09.2005 - 30.05.2008, produrrebbe “effetti sino al
30.06.2009” (vedasi inizio pag. 8 atto di citazione). Tale affermazione, infatti, è stata contestata dalla convenuta ed è rimasta alla stregua di una mera allegazione sfornita della benché minima argomentazione atta a fornire prova effettiva di detta circostanza.
Resta il fatto che parte attrice non ha in alcun modo allegato l'incidenza di tali condotte in merito all'asserito aumento del costo del danaro che si sarebbe determinato nel caso di specie per effetto della richiamata intesa.
Ne discende l'infondatezza della doglianza e l'assenza di presupposti fattuali, prima ancora che giuridici, per l'accoglimento della relativa domanda.
6.1. Chiarito che non vi è, per ragioni temporali, spazio alcuno per l'attore per avanzare pretese restitutorie invocando la vicenda relativa alla manipolazione dell'indice BO, va detto altresì che, anche in caso di coincidenza temporale non vi sarebbero stati comunque gli estremi per la ripetizione di alcunché.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda che ha interessato l'BO e della non incidenza della stessa sul contratto di mutuo per cui è causa, occorre muovere dall'esame della decisione della Commissione europea in ordine alla manipolazione del tasso BO, per verificare se i contratti di mutuo che facciano riferimento, per determinare la misura degli interessi, a tale indice si possano effettivamente considerare quali contratti “a valle” dell'intesa (o della pratica) restrittiva della concorrenza.
Richiamato quanto detto in merito all'BO (genesi, definizione, natura e funzione) si passano ad esaminare le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 della Commissione europea la quale ha stabilito che, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008, alcune banche hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E., avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'BO (Euro Interbank
Offered Rate) e/o all' (Euro Over-Night Index Average) (E.I.R.D.). CP_15
25 In particolare, la Commissione europea ha accertato che l'intesa ha ristretto la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si sono trovati nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'BO sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'BO in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso. L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa, che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli
“E.I.R.D.” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli “E.I.R.D.” che sono derivati finanziari.
In altre parole, la Commissione ha accertato e sanzionato «un reiterato scambio di informazioni tra banche, nell'ambito di rapporti in genere bilaterali, ma assunti da ciascun cartellista nella consapevolezza dell'esistenza di una rete analoga di rapporti bilaterali tra altri cartellisti e che riguardavano ora (i) le reciproche esigenze di fissazione di un certo livello dell'BO - al fine di ottimizzare, a determinate scadenze, il risultato delle posizioni detenute in relazione al portafoglio complessivo dei derivati - per poi cercare di farle recepire in sede di meccanismo di definizione del medesimo, ora (ii) più in generale di informazioni utili a rendere trasparenti e prevedibili i prezzi di negoziazione dei derivati su tassi, i così detti EIRD, rispetto ai quali le banche cartelliste operavano tutte anche come market maker».
L'oggetto dell'intesa non è stata, dunque, la manipolazione dell'BO in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli E.I.R.D., dove appunto tutte le banche cartelliste operavano quali market maker e poi di ottimizzare i profitti a determinate scadenze tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati.
Inoltre, come esposto nella stessa decisione della Commissione europea, secondo la varietà delle posizioni assunte, in operazioni di credito e/o derivati su tassi «una banca può avere un interesse per un fixing BO elevato (quando riceve un importo calcolato in base all'BO) basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all'BO) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni)» (decisione Commissione, punto 5 della motivazione;
sul punto, si veda anche trib. Torino,
29.01.2024).
In definitiva - come pure è stato efficacemente affermato in giurisprudenza (cfr. cit. trib.
Torino, 29.01.2024) - l'intesa accertata dalla Commissione ha riguardato «l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati» ed è stata specificatamente orientata «ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, giacché influenzando, con un comportamento manipolativo, il processo di fixing dell'BO, le banche cartelliste hanno spostato a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi».
26 Manca, quindi, un nesso di consequenzialità tra l'intesa e i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'BO come parametro di riferimento.
Alla luce di una corretta lettura delle decisioni della Commissione europea, le pratiche collusive sanzionate non sono state in alcun modo dirette a favorire le banche nell'erogazione dei mutui a tasso variabile.
Stando così le cose, appare davvero un salto logico ritenere che i contratti di mutuo - che facciano riferimento al tasso BO per la determinazione degli interessi corrispettivi - costituiscano contratti “a valle” dell'intesa o della pratica restrittiva: i mutui ipotecari non si presentano, infatti, in alcun modo in collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte. Se si muove dalla correttezza di tale impostazione ne consegue l'impossibilità di predicare una nullità parziale dei contratti di finanziamento e, quindi, una sostituzione automatica della clausola determinativa degli interessi con i soli interessi legali (cfr. ancora, sul punto, trib. Milano, sez. VI civile, sent. 21.02.2024 emessa in esito al procedimento civile R.G. n. 14564 del 2023).
Secondo tale pronuncia, se si tiene presente la natura dell'intesa accertata dalla Commissione, che ha riguardato l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati e poi più specificamente orientata ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, spostando a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi, emerge con chiarezza come non ci sia un nesso di consequenzialità tra l'intesa e i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'BO come parametro di riferimento, neppure rispetto alle imprese che hanno realizzato il cartello.
In questa prospettiva, dunque, contrariamente a quanto vorrebbe parte attrice, deve essere offerta un'interpretazione restrittiva della conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite del 2021
(Cass., S.U., 30.12.2021, n. 41994) allorquando hanno avvertito, correttamente, che il contratto a valle “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne gli effetti”.
Un contratto potrà dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone, quanto meno, che il contratto a valle si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anti-competitiva.
Il che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, ha avuto ad oggetto la manipolazione del tasso BO nell'ambito dei contratti derivati, mentre il contratto a valle è costituito dal contratto di mutuo stipulato da un istituto di credito, per altro estraneo all'intesa sanzionata per pacifica affermazione di entrambe le parti del giudizio.
27 Come evidenziato anche nella giurisprudenza di merito, il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro BO non è dunque in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata”.
In tale contesto, del resto, la sostituzione dei tassi di interesse convenuti con quelli inferiori ex art. 1284 c.c. ovvero ex art. 117 T.U.B., si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio per il mutuatario e in un altrettanto ingiustificato pregiudizio ai danni del mutuante, potenzialmente vittima dell'illecito anticoncorrenziale, esattamente al pari dei mutuatari (così, Corte Appello Firenze, sezione seconda civile impresa, sent. n. 720 del 15.04.2024, secondo la quale al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro BO (circostanza che nella fattispecie non ricorre in base alle decisioni della commissione) il tasso sostitutivo dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla “interferenza manipolatoria” secondo il criterio normativo del
“sovrapprezzo” e cioè “la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza”).
Un'ulteriore considerazione è poi svolta nell'ordinanza interlocutoria di rimessione n. 19900 del 2024. Si afferma, infatti, che l'BO non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, con la conseguenza che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice BO, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione.
In una clausola che stabilisca il saggio degli interessi rapportandolo all'andamento di un determinato parametro, il requisito della determinatezza è pienamente soddisfatto nel momento in cui è oggettivamente determinato il parametro di riferimento, a prescindere da ogni considerazione di quale sia il suo concreto valore: l'esigenza della determinatezza del tasso è soddisfatta dalla univocità del riferimento all'BO quale indice per il calcolo degli interessi dovuti;
determinatezza che non può essere messa in discussione da un eventuale successivo accertamento che il valore che quel parametro di volta in volta esprime non costituisce sempre il “vero” prezzo del denaro sul mercato interbancario secondo la legge della domanda e dell'offerta, a causa di una condotta di manipolazione del suo processo formativo.
L'BO è un indice del mercato ma non è il tasso di interesse del contratto.
Si vuol dire che le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'BO, plausibilmente ignota al mutuatario e - non di
28 rado - forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie si ha che - anche a prescindere dal riferimento temporale - non vi è margine alcuno per una rideterminazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo a suo tempo acceso da e quindi la domanda di Pt_1 ripetizione di somme che sarebbero state corrisposte a titolo di indebito oggettivo non può essere accolta.
7. Ciò detto con riferimento al contratto di mutuo, si passano ora ad analizzare le censure relative agli ulteriori due rapporti intrattenuti con la convenuta.
7.1. In ordine al finanziamento chirografario n. 004/01192141 del 13.03.2018 parte attrice ha lamentato che il S.C. indicato in contratto sarebbe inferiore rispetto a quello CP_16 effettivamente applicato. Il valore indicato in contratto corrisponde a 9,670% mentre quello realmente applicato al mutuatario, calcolato in base agli oneri e alle spese presenti in contratto, sarebbe pari a 9,712%.
In ragione di ciò sussisterebbero gli estremi per affermare che si configura un'ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. con conseguente applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del d. lgs. n. 385/1993 ai sensi del quale “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art.
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Ciò è stato affermato da parte attrice sulla base del calcolo effettuato nella consulenza di parte (parte attrice si è limitata a scrivere “Secondo quanto analizzato dal Dott. ) limitandosi ad Per_3 allegare che: “la banca convenuta ha inserito, all'interno del contratto di mutuo, il TAEG/ISC del 9,670%, mentre quello realmente applicato al mutuatario è pari al 9,712%”.
Esaminando la consulenza allegata, il calcolo dal quale dovrebbe evincersi tale discrasia è contenuto alle pagine 5 e 6 della stessa. Se non che, tale allegato contiene una formula di matematica finanziaria estremamente complessa riportata senza sussumere in essa i valori di riferimento che si
29 assumono utilizzati per il calcolo stesso. Da ciò consegue che il calcolo effettuato per giungere all'importo di un T.A.E.G./I.S.C. asseritamente difforme rispetto a quello effettivamente applicato non può dirsi sufficientemente e concretamente esplicitato e le allegazioni della difesa di parte attrice sono rimaste sul punto estremamente generiche.
Non sussiste un obbligo del giudice di colmare le lacune presenti negli scritti difensivi delle parti sulla base dell'analisi della documentazione allegata, tanto più nel caso in cui il riferimento alla stessa è formulato in atti in modo generico e senza richiamare e/o riportare nel corpo degli stessi le informazioni essenziali idonee a provare ciò che con gli allegati documenti si vorrebbe dimostrare.
Si aggiunga che parte convenuta ha contestato gli importi deducendo un errore di calcolo nel conteggio di parte attrice. Secondo il diverso conteggio di parte convenuta (sebbene anche questo non esplicitato) utilizzando gli stessi dati indicati a pagina 3 della consulenza attorea il T.A.E.G. effettivo sarebbe pari a 9,6334% e quindi addirittura inferiore al 9,670% indicato in contratto;
utilizzando, invece, tutti i dati previsti dal contratto e includendo, quindi, anche l'importo di € 1,11 per l'invio di comunicazioni, il T.A.E.G. sarebbe pari al 9,6546% che è comunque inferiore al valore indicato in contratto, con la conseguenza che verrebbe meno ogni interesse di contestazione in capo a parte attrice, trattandosi addirittura di importo alla medesima più favorevole.
Alla contestazione sollevata sul punto da parte convenuta non è seguita alcuna delucidazione ulteriore di parte attrice che si è limitata a riaffermare le percentuali inizialmente indicate continuando a rimanere inerte rispetto all'esplicitazione dei conteggi effettuati. Di qui l'impossibilità di accedere, sulla base delle superiori premesse, ad una C.T.U. sul punto che si rivelerebbe meramente esplorativa.
Ne discende che la relativa domanda è generica e non provata.
Deve pertanto escludersi il ricalcolo degli interessi, in quanto parte attrice, che ne aveva l'onere, non ha fornito la prova di una violazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.
7.2. Sempre rispetto al finanziamento chirografario in questione (id est contratto di credito al consumo) parte attrice ha eccepito anche e nuovamente (come già per il contratto di mutuo) la mancata indicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi e ne ha quindi chiesto il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Premesso che tale contratto è dotato di un piano di ammortamento, anch'esso strutturato secondo le modalità tipiche dell'ammortamento alla francese, anche tale domanda deve essere rigettata per le stesse motivazioni esplicitate con riferimento all'analoga censura già sollevata anche per il contratto di mutuo che ivi si richiamano nella loro interezza.
30 Si aggiunga, ad abundantiam, che anche rispetto a tale censura non è dato comprendere quale sia il percorso seguito per addivenire alla determinazione del quantum della pretesa restitutoria apoditticamente avanzata e indicata dal consulente di parte in € 1.854,00. Così testualmente parte attrice a pagina 29 dell'atto introduttivo: “A fronte di entrambe le violazioni sopra descritte, il Dott. Per_3 individua somme ripetibili pari a € 1.854,40 (doc. 5)”.
Anche tale ulteriore censura va quindi rigettata.
8. Venendo infine al rapporto di conto corrente affidato n. 10653 avente un'incidenza complessiva sull'economia della domanda di € 1.035,44, la domanda relativa alla restituzione di somme per asserita indebita applicazione di commissioni e oneri indeterminati e di commissioni di istruttoria veloce, anche denominate penali di sconfino, si appalesa generica, non provata oltre che formulata in via ipotetica e non ulteriormente specificata in corso di giudizio neanche in seguito alla asserita produzione della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B.
Con riferimento alla consulenza di parte valga quanto sopra.
In merito alla presunta violazione dell'art. 118 T.U.B. e cioè alle numerose variazioni in peius che sarebbero state unilateralmente apportate dall'istituto di credito in costanza di rapporto senza essere precedute dalla prevista comunicazione di legge, l'assunto secondo il quale l'attore non avrebbe mai ricevuto le comunicazioni inerenti alle proposte di modifica può dirsi smentito dalla documentazione in atti.
A tal proposito, parte attrice ha prodotto, in allegato alla consulenza econometrica di parte e contraddistinti con l'identificativo alfanumerico 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G e 6H, gli estratti conti relativi agli anni 2009 (secondo trimestre), 2010 (secondo, terzo e quarto trimestre), 2011 (primo, terzo e quarto trimestre) 2012 (primo e quarto trimestre), 2013 (secondo e quarto trimestre), 2014
(intero periodo) e 2021 (primo trimestre) e gli estratti conti alla data del 30.06.2009, del 30.06.2010 e del 30.06.2011 (rispettivamente identificati come documenti nn. 21 - documento già contenuto nel più ampio 6B - 22 - documento già contenuto nel più ampio 6C - e 23 - documento già contenuto nel più ampio 6C -).
Parte convenuta ha prodotto tutti gli estratti conti e le comunicazioni inviate al cliente dal
2010 al 2021 allegando per ogni anno una cartella in formato “zip” contenente al suo interno la documentazione annuale identificata con stringa alfanumerica (di seguito richiamata con il numero iniziale che contraddistingue la singola stringa).
Dall'esame incrociato dei documenti prodotti si evince che la difesa del nel Pt_1 produrre gli estratti conti, si è limitata a fornire solo alcune pagine di cui si componeva il documento completo inviato dall'istituto di credito al cliente. Il dato emerge di per sé già dal semplice esame
31 della documentazione attorea. Questo perché i singoli documenti, in calce agli stessi, oltre a recare il numero di pagina, contengono anche l'indicazione del numero totale delle pagine di cui consta complessivamente il documento. Tale dato trova poi conferma andando ad esaminare il corrispondente documento prodotto da parte convenuta che, invece, ha versato in atti la copia integrale dei documenti.
Muovendo dagli estratti attenzionati da parte attrice - e che sono stati presi come esempio (“a mero titolo di esempio”) per la dimostrazione dei propri assunti - che sono quelli che si riferiscono alle date del 30.06.2009, del 30.06.2010 e del 30.09.2011 e dai quali emergerebbero, di volta in volta, tassi debitori via via in aumento dei quali si chiede dichiararsi la nullità per non essere stati preceduti dalle comunicazioni ex art. 118 T.U.B., l'esito dell'esame incrociato è il seguente.
A dimostrazione del proprio assunto, parte attrice ha prodotto il documento 21 che corrisponde al conto scalare del 30.06.2009 che consta di tre sole pagine enumerate come pagina 5 di
12, pagina 6 di 12 e pagina 7 di 12.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2009, il documento con numero iniziale 6 che si compone di 12 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.06.2009 e consta di un elenco movimenti (pagine 1, 2 e 3), un foglio bianco (pagina 4), il conto scalare al 30.06.2009 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagine 5, 6 e 7), comunicazioni relative alla trasparenza dei servizi bancari e finanziari e documento di sintesi 04/2009 (pagine 8, 9, 10, 11 e 12, che parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto, vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c.).
Le pagine 5, 6 e 7 del documento appena esaminato corrispondono esattamente a quelle di cui al documento 21 di parte attrice.
Parte attrice ha prodotto il documento 22 che corrisponde al conto scalare del 30.06.2010 che consta di una sola pagina enumerata come pagina 4 di 12.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2010, il documento con numero iniziale 5 che si compone di 12 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.06.2010 e consta di un elenco movimenti (pagine 1, 2 e 3), il conto scalare al 30.06.2010 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagina 4), proposta di modifica unilaterale del 30.06.2010 ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (pagine 5, 6 e 7), informazioni relative all'adeguamento delle procedure interbancarie per effetto del d. lgs. 27.01.2010 n. 11 di recepimento della direttiva 2007/64/CE
(PSD) (pagine 9 e 10) e altre comunicazioni non di interesse in questa sede (pagine 11 e 12).
Parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto le pagine da 5 a 10 (vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
32 La pagina 4 del documento appena esaminato corrisponde esattamente a quella di cui al documento 22 di parte attrice.
Parte attrice ha prodotto il documento 23 che corrisponde al conto scalare del 30.09.2011 che consta di una sola pagina enumerata come pagina 3 di 8.
Parte convenuta ha prodotto, nella cartella relativa all'anno 2011, il documento con numero iniziale 5 che si compone di 8 pagine, si intitola estratto di conto corrente al 30.09.2011 e consta di un elenco movimenti (pagine 1 e 2), il conto scalare al 30.09.2009 contenente elementi per il conteggio delle competenze (pagina 3), comunicazioni al cliente aventi ad oggetto il così detto decreto sviluppo, d. l. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12.07.2011, n. 106 e privacy: trattamento dei dati per finalità amministrativo-contabili (pagina 4) comunicazioni relative ai servizi di pagamento - d. lgs. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE (PSD) - proposta di modifica del contratto (pagine 5 e 6), comunicazioni riferite al servizio di “RID finanziario”
(pagina 7) e altre comunicazioni non di interesse in questa sede (pagina 8).
Parte attrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto le pagine da 5, 6 e 7 (vedasi anche prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
La pagina 3 del documento appena esaminato corrisponde esattamente a quella di cui al documento 23 di parte attrice.
La compiuta analisi dimostra che gli estratti conti che sono stati inviati dalla banca al cliente contenevano anche le proposte di modifica unilaterale da comunicarsi per iscritto ex art. 118 T.U.B.
In ragione di ciò, nel momento in cui il cliente è stato in grado di produrre gli estratti conti (il che dimostra come tali estratti conti gli siano stati recapitati) il medesimo non può negare di aver ricevuto anche le proposte di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Per altro si deve evidenziare la contrarietà a buona fede del comportamento consistito nell'aver prodotto solo alcune pagine dei documenti contenenti gli estratti conti e precisamente quelle ritenute di interesse negando, contestualmente, di aver ricevuto ulteriori comunicazioni e segnatamente quelle relative alle proposte di modifica che invece risultano compiegate nello stesso unico documento.
Sulla scorta di quanto evidenziato e delle inequivoche emergenze documentali, la contestazione specifica contenuta a pagina 2 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice e riferita ad ogni singolo documento bancario allegato da parte convenuta, si appalesa irrilevante anche e soprattutto proprio in relazione alle pagine 8, 9, 10, 11 e 12 del documento 1/2009 della convenuta (documento di sintesi 4/2009 del 30.06.2009); alle pagine 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del documento
5/2010 della convenuta (proposta di modifica unilaterale del 30.06.2010) e alle pagine 5, 6 e 7 del documento 5/2021 della convenuta (comunicazione del 30.09.2011).
33 In primo luogo, infatti, parte attrice è stata in grado di produrre i conti scalari al 30.06.2009, al 30.06.2010 e al 30.09.2011 sin dall'atto di citazione (iscritto a ruolo in data 20.06.2023) ed era già in possesso degli stessi nell'aprile del 2023 data alla quale risale la redazione della consulenza di parte.
Ciò significa che non può essere venuta a conoscenza del contenuto di tali documenti solo a seguito della produzione effettuata da parte convenuta in sede di costituzione nel presente giudizio.
In secondo luogo, la comunicazione PEC del 15.06.2023 inviata all'istituto di credito convenuto ex art. 119 T.U.B. (cfr. doc. 20 citazione) conteneva la richiesta degli estratti conto e degli scalari riferiti al conto corrente n. 10653 relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e
2023, senza menzionare i periodi precedenti.
Ciò significa che almeno per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2021 parte attrice era in possesso della documentazione completa e quindi anche delle comunicazioni relative alle modifiche contrattuali unilaterali ex art. 118 T.U.B., tanto più che può dirsi dimostrato che le stesse erano accluse in un unico documento che comprendeva anche gli scalari, gli estratti conti e ogni altra comunicazione.
In terzo luogo, non vi è piena corrispondenza tra i documenti menzionati nella PEC del
15.06.2023 e quelli asseritamente mancanti indicati nella consulenza di parte e cioè “gli estratti conto relativi ai seguenti trimestri: “I, III, IV trim. 2009, I trim. 2010, II trim. 2011, II, III trim. 2012, I, II, III trim.
2013, II trim. 2014, I, II, III, IV trim. 2015, I-II-III-IV trim. 2016-2017-2018-2019-2020, II-III-IV trim.
2021”.
In quarto luogo, argomento dirimente, contrariamente a quanto allegato da parte attrice ma solo e per la prima volta nelle note conclusive nelle quali si legge che “Parte della documentazione originariamente mancante, in relazione al c/c affidato n. 10653, è stata acquisita agli atti solo a seguito di ingiunzione promossa nei confronti della banca, finalizzata appunto all'acquisizione di quanto non consegnato da quest'ultima, nonostante la regolare e tempestiva presentazione di istanza ex art. 119 T.U.B.”, non vi è prova che sia stata presentata altra istanza ex art. 119 T.U.B. prima di quella di cui alla PEC del 15.07.2023.
Quanto sopra è sufficiente quanto meno a far presumere che la banca abbia inviato sempre, senza soluzione di continuità, le dovute comunicazioni di legge al correntista nel corso del rapporto.
Nel caso di specie non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dell'art. 118 T.U.B., non ricorrono pertanto i presupposti per procedersi ad una rideterminazione degli importi relativi agli interessi debitori come da tasso inizialmente concordato in sede contrattuale. La relativa domanda deve quindi essere rigettata.
9. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
34 Parte attrice, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in applicazione del d. m. n. 55 del 2014 e s.m.i., parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum, come richiesto in nota spese
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.06.2023; Controparte_1
2) condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida, come in parte motiva, in complessivi € 14.103 per compensi professionali, oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione e successive occorrende.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 22 aprile 2025.
La giudice
Willelma Monterotti
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