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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 16903/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Casalino n. 13.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: Nel merito Accertato il venire meno del rapporto fiduciario tra il professionista Dott. e la società Pt_1 (ora fallita) come argomentato in atti, dichiarare la risoluzione del rapporto Controparte_1 fiduciario intercorso tra le parti;
disporsi ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a titolo gratuito delle quote di proprietà del socio unico dott. pari al 100% capitale sociale della società Parte_1 Controparte_1
con sede in Milano, via Ponchielli Amilcare 5, pec cf
[...] Email_1
, del valore corrente nominale di 100.000 euro, in favore della società in P.IVA_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Milano via ec cf ora con sede in Milano, via Email_2 P.IVA_2 Controparte_1 Stresa 16, cf in persona del curatore, dott. , cf P.IVA_2 Persona_1 C.F._1 con studio , via Zanella Giacomo Email_3
Email_4 Disporsi la modifica dell'atto costitutivo della società con sede in Milano, Controparte_1 via Ponchielli Amilcare 5, pec cf in conseguenza Email_5 P.IVA_1 dell'acquisizione da parte della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Milano, via Stresa 16, pec cf ora Email_2 P.IVA_2 [...] con sede in Milano, via Stresa 16, cf , in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_3 dott. , cf con studio in Milano, via Zanella Giacomo 63, Persona_1 C.F._1
pec dell'intera partecipazione sociale Email_3 Email_6 della stessa. Ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente dell'emanando provvedimento previa modifica dell'atto costitutivo della società con sede in Milano, via Controparte_1 Ponchielli Amilcare 5, pec . Email_1 Spese di lite rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree.
In data 29 aprile 2022 (di seguito ”) citava in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(di seguito ”) e (di seguito ) domandando di: CP_1 Controparte_1 CP_1
i. accertare l'esistenza tra ed di un valido contratto fiduciario, in virtù del quale Pt_1 CP_1
aveva ceduto gratuitamente il 100% delle quote di Pre.Vi. di sua proprietà a , il CP_1 Pt_1
2 quale si era impegnato a trasferire tali quote a titolo gratuito a persona fisica o giuridica indicata dalla stessa;
CP_1
ii. accertare e dichiarare il venir meno di detto rapporto fiduciario tra ed e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, dichiararne la risoluzione;
iii. disporre ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a titolo gratuito delle quote di di
CP_1 proprietà del socio unico - pari al 100% del capitale sociale di del valore Pt_1 CP_1 corrente nominale di 100.000,00 euro - in favore di o altra società o persona fisica da
CP_1 quest'ultima indicata;
iv. disporre ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo di in conseguenza
CP_1 dell'acquisizione del suo intero capitale sociale da parte di o di soggetto terzo da
CP_1 questa indicato;
v. ordinare l'iscrizione dell'emanando provvedimento nel competente Registro delle Imprese.
In particolare, parte attrice deduceva a fondamento delle proprie pretese:
- di aver instaurato un rapporto fiduciario con la società , quale suo commercialista. In
CP_1 ragione di tale contratto fiduciario, la fiduciante aveva ceduto gratuitamente il 100%
CP_1 delle quote della società di sua proprietà al fiduciario , il quale si era impegnato a
CP_1 Pt_1 trasferirle a titolo gratuito a persona fisica o giuridica indicata da . Segnatamente,
CP_1 secondo la clausola n. 8 del contratto preliminare sottoscritto in data 20 giugno 2017 (di seguito, rispettivamente, “Clausola n. 8” e “Contratto preliminare”, doc. 1 att.), risulta: si Pt_1 impegna a far trasferire, entro i due giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della presente scrittura, a persona fisica o giuridica indicata da e senza nulla pretendere le Controparte_1 quote costituenti l'intero capitale sociale di (c.f. ). Controparte_1 P.IVA_4
Al momento della cessione:
a) Detta società dovrà risultare proprietaria dei beni immobili di Laigueglia e Pavia di Udine acquistati nell'anno 2007, privi di qualsiasi gravame ad eccezione dell'ipoteca, una per ciascuno, a garanzia dei mutui fondiari a suo tempo concessi da CA TE e non dovrà avere altri debiti ad eccezione dei due mutui fondiari sopra citati;
b) L'amministratore di detta società dovrà presentare le proprie dimissioni dalla carica”;
- di non aver potuto trasferire le quote di Pre.Vi. al fiduciante o a persona fisica o giuridica da questi 3 indicata. Infatti, a seguito dei continui rifiuti di di indicare una società a cui intestare le CP_1 quote di convocava avanti al notaio per il giorno 21 marzo 2019. Non di meno, CP_1 CP_1
disattendeva l'appuntamento (doc. 3 att.). Parimenti, anche le nuove convocazioni in CP_1 data 8 aprile 2022 e 11 aprile 2022 andavano deserte (doc. 5 att.);
- di essere impossibilitato a conoscere la situazione finanziaria-contabile di il cui legale CP_1 rappresentante era stato nominato su indicazione di (doc. 4 att.), in Persona_2 CP_1 quanto la stessa non provvedeva né al deposito dei bilanci di esercizio né all'ordinaria tenuta della contabilità.
In data 21 novembre 2022 l'attore depositava la sentenza n. 301/2022 dichiarativa di fallimento della società emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2022 e chiedeva l'interruzione del CP_1 giudizio.
All'udienza del 22 novembre 2022 nessuno compariva per le parti convenute e il Giudice, in accoglimento dell'istanza attorea e vista la sentenza dichiarativa del fallimento di , CP_1 dichiarava interrotto il processo.
In data 31 gennaio 2023 l'attore depositava ricorso per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c. nei confronti del (di seguito il ” o Controparte_1 CP_1 CP_1
”) e di chiedendo di proseguire il giudizio - con le medesime domande - con l'invito al
[...] CP_1
e a di costituirsi. CP_1 CP_1
All'udienza del 30 maggio 2023 il Giudice dichiarava la contumacia di entrambe le parti convenute e, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni, disponendone ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione mediante deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
In data 14 marzo 2024 parte attrice precisava le conclusioni, come sopra riportate, con note di trattazione scritta e fogli di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19 marzo 2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
4 In data 10 maggio 2024 l'attore, nei termini assegnati, depositava la sola comparsa conclusionale.
Il Collegio, con ordinanza del 26 giugno 2024, rilevato che, all'esito dell'interruzione del processo per l'avvenuto fallimento di e della riassunzione dello stesso su ricorso di parte attrice, non CP_1 risultavano allegati da quest'ultima le pec di accettazione e consegna della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione (nota di deposito del
29 maggio 2023 att.), rimetteva la causa sul ruolo, assegnando a parte attrice termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione unitamente all'ordinanza di rimessione in istruttoria al . Controparte_1
In data 4 luglio 2024 l'attore, nel rispetto del termine assegnato, depositava pec di accettazione e consegna della notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo nei confronti del (nota di deposito del 4 luglio 2024 att.). Controparte_1
All'udienza del 19 novembre 2024 l'attore insisteva nelle domande come formulate, rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali, talché il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, tutte le domande formulate da parte attrice sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Pt_1
Le pretese azionate dall'attore muovono dalla dedotta riconducibilità della Clausola n. 8 del Contratto preliminare all'istituto del negozio fiduciario. Secondo la prospettazione attorea, infatti, mediante tale clausola il fiduciario avrebbe riconosciuto la piena titolarità in capo al fiduciante Pt_1 CP_1 del 100% del capitale sociale di a lui solo fiduciariamente intestato, e si sarebbe impegnato a CP_1 trasferire a titolo gratuito tali quote entro due giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso contratto preliminare in questione a persona fisica o giuridica indicata dal fiduciante . CP_1
Come noto, nel negozio fiduciario, quale negozio atipico che trova il proprio fondamento nell'art. 1322 c.c., concorrono due negozi strutturalmente collegati, di cui uno a carattere reale ed efficace nei
5 confronti dei terzi, per effetto del quale il fiduciario acquista dal fiduciante la piena proprietà dei beni oggetto di trasferimento;
ed uno a carattere obbligatorio ed inter partes, mediante il quale il fiduciario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante nell'interesse proprio o di un terzo beneficiario in tema di gestione, amministrazione e disposizione dei beni trasferiti e, successivamente,
a ritrasferire i beni al fiduciante o a terze persone (c.d. fiducia romanistica).
Pertanto, caratteristica del contratto fiduciario è la produzione combinata di effetti reali a favore del fiduciario e di effetti obbligatori a favore del fiduciante, con la precisazione che l'effetto obbligatorio limita l'effetto reale.
Con riferimento alla materia societaria, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che “l'intestazione fiduciaria di (titoli azionari o) quote integra un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale
l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote, ma, in virtù di un rapporto interno con
l'interponente, di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a retrocedere i titoli a quest'ultimo al verificarsi di una situazione determinante il venire meno della causa fiduciae (tra le altre, Cass. 27 novembre 1999, n. 13261; Cass. 23 giugno 1998, n.
6246; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10768; Cass. 29 novembre 1983, n. 7152)” (1).
Dunque, sono elementi essenziali e imprescindibili del negozio fiduciario: i) il trasferimento di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario;
ii) l'obbligo del fiduciario di rispettare le prescrizioni impartite dal fiduciante;
iii) l'obbligo del fiduciario di ritrasferire i beni ricevuti al fiduciante nei termini stabiliti o su richiesta.
Quanto alla prova dell'intestazione fiduciaria dei beni oggetto del trasferimento, posto che il contratto fiduciario è valido ed efficace senza requisiti di forma (2), secondo l'orientamento costante della giurisprudenza l'intestazione fiduciaria di quote sociali è dimostrabile con ogni mezzo, ivi compresa l'assunzione di prove orali (3).
Occorre soffermarsi sul contenuto del Contratto preliminare, dal quale si evince quanto segue. - Il Contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di un'unità nel costruendo compendio immobiliare di via Antonio Vannucci n. 9 in Milano (di seguito: l'Immobile) ed è stato sottoscritto il 20 giugno 2017 da , dalla madre TT FI SN Parte_1 in persona dell'amministratore di sostegno (promissari acquirenti), Parte_2 CP_1
(debitore) e Mata s.p.a. (promittente venditore).
- In premessa si dà atto che: > in data 10 novembre 2008 e la madre, in Parte_1 qualità di promissari acquirenti, avevano sottoscritto con la società in Controparte_2 qualità di promittente venditore, un preliminare per l'acquisto dell' Immobile. Contestualmente i corrispondevano al promittente venditore la somma di Pt_1 Controparte_2
100.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
> in data 6 luglio 2012 la società
[...] cedeva l'intero compendio immobiliare in fase di costruzione alla società Controparte_2
; > successivamente, in data non specificata, cedeva il compendio immobiliare CP_1 CP_1 alla società Mata s.p.a. unitamente ai contratti preliminari di compravendita già stipulati.
- Alla data della sottoscrizione del Contratto preliminare in questione (20 giugno 2017) risultava che la costruzione del compendio immobiliare non era ancora stata ultimata (circa 90% dei lavori già eseguiti) e che i , quali promittenti acquirenti, avevano effettuato ulteriori pagamenti Pt_1 sino alla somma complessiva di 540.000,00 euro.
- Quanto al prezzo dell'unità immobiliare, le parti convenivano la somma di 840.000,00 euro, di cui 540.000,00 euro già corrisposti (altresì qualificati come caparra penitenziale) e 300.000,00 euro da corrispondere al momento del rogito. Talché, con riferimento al primo importo, il
Contratto preliminare aveva valenza di “riconoscimento di debito a favore dei promissari acquirenti da parte del promittente venditore ai sensi dell'art. 2730 c.c., debito a sua volta sorto in capo a ed in un secondo momento accollato a Mata” (doc. 1 att., pag. 3). CP_1
In conclusione, il Contratto preliminare è volto a definire i rapporti tra promittenti acquirenti ed i successivi promittenti venditori in una situazione di potenziale contenzioso tra le parti, dato il consistente ritardo nella costruzione del compendio immobiliare in questione e l'ingente importo già corrisposto dai . Pt_1
7 In questo contesto contrattuale si inserisce la già citata Clausola n. 8, sulla quale l'attore fonda le sue domande ed in particolare la prova dell'esistenza di un contratto fiduciario in essere tra lui stesso ed
. CP_1
Ciò premesso, deve escludersi che la Clausola n. 8 del Contratto preliminare possa essere ricondotta alla figura del negozio fiduciario.
Invero, essa Clausola prevede solo che “si impegna a far trasferire”, entro due giorni Pt_1 lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto preliminare, “a persona fisica o giuridica indicata da
e senza nulla pretendere le quote costituenti l'intero capitale sociale di Controparte_1 [...]
. Controparte_1
Tuttavia, manca la prova dell'iniziale trasferimento fiduciario del 100% delle quote di da CP_1
a . In altri termini, non vi è la prova che le quote di siano state trasferite CP_1 Pt_1 CP_1 fiduciariamente da a e che, dunque, proprio quest'ultima sia il fiduciante. CP_1 Pt_1
Non solo, ma neppure è provato il presupposto logico di tale trasferimento fiduciario, ossia che sia mai stata titolare delle quote di Non sussiste invero in atti evidenza alcuna in CP_1 CP_1 merito alla titolarità in capo ad dell'intero capitale sociale di CP_1 CP_1
Dalla prodotta Visura ordinaria di (doc. 6 att.) è possibile stabilire solo che dal 2 ottobre 2015 CP_1 socio unico è , senza poter ricostruire la compagine societaria antecedente. Pt_1
Quanto ad , dalla Visura ordinaria (doc. 7 att.) risulta che al 3 gennaio 2018 unico socio è CP_1
Italiana Gestione Fondiario s.r.l. e che, in precedenza, dal 28 luglio 2017 socio unico era CP_1
Quest'ultimo aspetto rende ancora più opachi i rapporti tra e poiché dopo il
CP_1 CP_1 presunto - e non provato - contratto fiduciario, per l'esistenza del quale necessariamente
CP_1 avrebbe dovuto detenere il 100% delle quote di risulta invece (Visura in atti doc. 7 att.) che
CP_1 dal 28 luglio 2017 era invece a detenere il 100% delle quote della .
CP_1 CP_1
In conclusione, non risulta in alcun modo provato il primo elemento essenziale di ogni contratto fiduciario, ossia che il fiduciante ) sia stato titolare del bene fiduciato (le quote di e CP_1 CP_1
l'abbia trasferito al fiduciario ). Pt_1
Ciò posto, non è possibile nemmeno affermare che sia il fiduciante del presunto negozio CP_1
8 fiduciario avente ad oggetto le quote di CP_1
8 non restituisce affatto un quadro Parte_3 indiziario coerente con la prospettazione di parte attrice. Risultano distonici in tal senso: -
l'inserimento della Clausola n. 8 in un contratto preliminare avente tutt'altro oggetto;
- la mancanza di ogni spiegazione al riguardo;
- la documentata posizione di Pre.Vi quale controllante di e CP_1 non il contrario;
- la circostanza che la stessa Clausola n. 8 non pone alcun obbligo in capo ad di ricevere le quote di Pre.Vi; - il brevissimo termine contrattualmente previsto e CP_1 platealmente disatteso per procurare il trasferimento delle quote di Pre.Vi non già ad ma a CP_1 persona fisica o giuridica indicata da . CP_1
Alla stregua delle superiori considerazioni le domande tutte formulate da parte attrice risultano infondate e devono esser rigettate.
3. Le spese processuali
Il regime delle spese di lite è regolato dal principio di soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c.
Tuttavia, come consolidato in giurisprudenza, le spese di lite non possono essere liquidate a favore delle parti vittoriose rimaste contumaci. Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”
(Cass. Sez. III, ord. 7361/2023; Cass. Sez. III, ord. 1617/2018; Cass. Sez. II, sent. 17432/2011).
Pertanto non possono essere liquidate le spese di lite del presente giudizio in favore di parti convenute CP_ contumaci e Controparte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione
9 collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA tutte le domande formulate da parte attrice nei Parte_1 CP_ confronti di parti convenute e Controparte_1 Controparte_4
Spese irripetibili.
Milano, 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore Angelo Mambriani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) Cass. Sez. I, sent. n. 14375 del 16.11.2001; cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 17785 del 8.9.2015. 2 ) Ad abundantiam si sottolinea che neppure l'intestazione fiduciaria di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U., sent. n. 6459 del 6.3.2020). 3 ) Cass. Sez. I, sent. n. 28875 del 27.12.2011. 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 16903/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Casalino n. 13.
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: Nel merito Accertato il venire meno del rapporto fiduciario tra il professionista Dott. e la società Pt_1 (ora fallita) come argomentato in atti, dichiarare la risoluzione del rapporto Controparte_1 fiduciario intercorso tra le parti;
disporsi ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a titolo gratuito delle quote di proprietà del socio unico dott. pari al 100% capitale sociale della società Parte_1 Controparte_1
con sede in Milano, via Ponchielli Amilcare 5, pec cf
[...] Email_1
, del valore corrente nominale di 100.000 euro, in favore della società in P.IVA_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Milano via ec cf ora con sede in Milano, via Email_2 P.IVA_2 Controparte_1 Stresa 16, cf in persona del curatore, dott. , cf P.IVA_2 Persona_1 C.F._1 con studio , via Zanella Giacomo Email_3
Email_4 Disporsi la modifica dell'atto costitutivo della società con sede in Milano, Controparte_1 via Ponchielli Amilcare 5, pec cf in conseguenza Email_5 P.IVA_1 dell'acquisizione da parte della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Milano, via Stresa 16, pec cf ora Email_2 P.IVA_2 [...] con sede in Milano, via Stresa 16, cf , in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_3 dott. , cf con studio in Milano, via Zanella Giacomo 63, Persona_1 C.F._1
pec dell'intera partecipazione sociale Email_3 Email_6 della stessa. Ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente dell'emanando provvedimento previa modifica dell'atto costitutivo della società con sede in Milano, via Controparte_1 Ponchielli Amilcare 5, pec . Email_1 Spese di lite rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree.
In data 29 aprile 2022 (di seguito ”) citava in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(di seguito ”) e (di seguito ) domandando di: CP_1 Controparte_1 CP_1
i. accertare l'esistenza tra ed di un valido contratto fiduciario, in virtù del quale Pt_1 CP_1
aveva ceduto gratuitamente il 100% delle quote di Pre.Vi. di sua proprietà a , il CP_1 Pt_1
2 quale si era impegnato a trasferire tali quote a titolo gratuito a persona fisica o giuridica indicata dalla stessa;
CP_1
ii. accertare e dichiarare il venir meno di detto rapporto fiduciario tra ed e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, dichiararne la risoluzione;
iii. disporre ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a titolo gratuito delle quote di di
CP_1 proprietà del socio unico - pari al 100% del capitale sociale di del valore Pt_1 CP_1 corrente nominale di 100.000,00 euro - in favore di o altra società o persona fisica da
CP_1 quest'ultima indicata;
iv. disporre ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo di in conseguenza
CP_1 dell'acquisizione del suo intero capitale sociale da parte di o di soggetto terzo da
CP_1 questa indicato;
v. ordinare l'iscrizione dell'emanando provvedimento nel competente Registro delle Imprese.
In particolare, parte attrice deduceva a fondamento delle proprie pretese:
- di aver instaurato un rapporto fiduciario con la società , quale suo commercialista. In
CP_1 ragione di tale contratto fiduciario, la fiduciante aveva ceduto gratuitamente il 100%
CP_1 delle quote della società di sua proprietà al fiduciario , il quale si era impegnato a
CP_1 Pt_1 trasferirle a titolo gratuito a persona fisica o giuridica indicata da . Segnatamente,
CP_1 secondo la clausola n. 8 del contratto preliminare sottoscritto in data 20 giugno 2017 (di seguito, rispettivamente, “Clausola n. 8” e “Contratto preliminare”, doc. 1 att.), risulta: si Pt_1 impegna a far trasferire, entro i due giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della presente scrittura, a persona fisica o giuridica indicata da e senza nulla pretendere le Controparte_1 quote costituenti l'intero capitale sociale di (c.f. ). Controparte_1 P.IVA_4
Al momento della cessione:
a) Detta società dovrà risultare proprietaria dei beni immobili di Laigueglia e Pavia di Udine acquistati nell'anno 2007, privi di qualsiasi gravame ad eccezione dell'ipoteca, una per ciascuno, a garanzia dei mutui fondiari a suo tempo concessi da CA TE e non dovrà avere altri debiti ad eccezione dei due mutui fondiari sopra citati;
b) L'amministratore di detta società dovrà presentare le proprie dimissioni dalla carica”;
- di non aver potuto trasferire le quote di Pre.Vi. al fiduciante o a persona fisica o giuridica da questi 3 indicata. Infatti, a seguito dei continui rifiuti di di indicare una società a cui intestare le CP_1 quote di convocava avanti al notaio per il giorno 21 marzo 2019. Non di meno, CP_1 CP_1
disattendeva l'appuntamento (doc. 3 att.). Parimenti, anche le nuove convocazioni in CP_1 data 8 aprile 2022 e 11 aprile 2022 andavano deserte (doc. 5 att.);
- di essere impossibilitato a conoscere la situazione finanziaria-contabile di il cui legale CP_1 rappresentante era stato nominato su indicazione di (doc. 4 att.), in Persona_2 CP_1 quanto la stessa non provvedeva né al deposito dei bilanci di esercizio né all'ordinaria tenuta della contabilità.
In data 21 novembre 2022 l'attore depositava la sentenza n. 301/2022 dichiarativa di fallimento della società emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2022 e chiedeva l'interruzione del CP_1 giudizio.
All'udienza del 22 novembre 2022 nessuno compariva per le parti convenute e il Giudice, in accoglimento dell'istanza attorea e vista la sentenza dichiarativa del fallimento di , CP_1 dichiarava interrotto il processo.
In data 31 gennaio 2023 l'attore depositava ricorso per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c. nei confronti del (di seguito il ” o Controparte_1 CP_1 CP_1
”) e di chiedendo di proseguire il giudizio - con le medesime domande - con l'invito al
[...] CP_1
e a di costituirsi. CP_1 CP_1
All'udienza del 30 maggio 2023 il Giudice dichiarava la contumacia di entrambe le parti convenute e, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni, disponendone ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione mediante deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
In data 14 marzo 2024 parte attrice precisava le conclusioni, come sopra riportate, con note di trattazione scritta e fogli di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19 marzo 2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
4 In data 10 maggio 2024 l'attore, nei termini assegnati, depositava la sola comparsa conclusionale.
Il Collegio, con ordinanza del 26 giugno 2024, rilevato che, all'esito dell'interruzione del processo per l'avvenuto fallimento di e della riassunzione dello stesso su ricorso di parte attrice, non CP_1 risultavano allegati da quest'ultima le pec di accettazione e consegna della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione (nota di deposito del
29 maggio 2023 att.), rimetteva la causa sul ruolo, assegnando a parte attrice termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione unitamente all'ordinanza di rimessione in istruttoria al . Controparte_1
In data 4 luglio 2024 l'attore, nel rispetto del termine assegnato, depositava pec di accettazione e consegna della notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo nei confronti del (nota di deposito del 4 luglio 2024 att.). Controparte_1
All'udienza del 19 novembre 2024 l'attore insisteva nelle domande come formulate, rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali, talché il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, tutte le domande formulate da parte attrice sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Pt_1
Le pretese azionate dall'attore muovono dalla dedotta riconducibilità della Clausola n. 8 del Contratto preliminare all'istituto del negozio fiduciario. Secondo la prospettazione attorea, infatti, mediante tale clausola il fiduciario avrebbe riconosciuto la piena titolarità in capo al fiduciante Pt_1 CP_1 del 100% del capitale sociale di a lui solo fiduciariamente intestato, e si sarebbe impegnato a CP_1 trasferire a titolo gratuito tali quote entro due giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso contratto preliminare in questione a persona fisica o giuridica indicata dal fiduciante . CP_1
Come noto, nel negozio fiduciario, quale negozio atipico che trova il proprio fondamento nell'art. 1322 c.c., concorrono due negozi strutturalmente collegati, di cui uno a carattere reale ed efficace nei
5 confronti dei terzi, per effetto del quale il fiduciario acquista dal fiduciante la piena proprietà dei beni oggetto di trasferimento;
ed uno a carattere obbligatorio ed inter partes, mediante il quale il fiduciario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante nell'interesse proprio o di un terzo beneficiario in tema di gestione, amministrazione e disposizione dei beni trasferiti e, successivamente,
a ritrasferire i beni al fiduciante o a terze persone (c.d. fiducia romanistica).
Pertanto, caratteristica del contratto fiduciario è la produzione combinata di effetti reali a favore del fiduciario e di effetti obbligatori a favore del fiduciante, con la precisazione che l'effetto obbligatorio limita l'effetto reale.
Con riferimento alla materia societaria, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che “l'intestazione fiduciaria di (titoli azionari o) quote integra un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale
l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote, ma, in virtù di un rapporto interno con
l'interponente, di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a retrocedere i titoli a quest'ultimo al verificarsi di una situazione determinante il venire meno della causa fiduciae (tra le altre, Cass. 27 novembre 1999, n. 13261; Cass. 23 giugno 1998, n.
6246; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10768; Cass. 29 novembre 1983, n. 7152)” (1).
Dunque, sono elementi essenziali e imprescindibili del negozio fiduciario: i) il trasferimento di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario;
ii) l'obbligo del fiduciario di rispettare le prescrizioni impartite dal fiduciante;
iii) l'obbligo del fiduciario di ritrasferire i beni ricevuti al fiduciante nei termini stabiliti o su richiesta.
Quanto alla prova dell'intestazione fiduciaria dei beni oggetto del trasferimento, posto che il contratto fiduciario è valido ed efficace senza requisiti di forma (2), secondo l'orientamento costante della giurisprudenza l'intestazione fiduciaria di quote sociali è dimostrabile con ogni mezzo, ivi compresa l'assunzione di prove orali (3).
Occorre soffermarsi sul contenuto del Contratto preliminare, dal quale si evince quanto segue. - Il Contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di un'unità nel costruendo compendio immobiliare di via Antonio Vannucci n. 9 in Milano (di seguito: l'Immobile) ed è stato sottoscritto il 20 giugno 2017 da , dalla madre TT FI SN Parte_1 in persona dell'amministratore di sostegno (promissari acquirenti), Parte_2 CP_1
(debitore) e Mata s.p.a. (promittente venditore).
- In premessa si dà atto che: > in data 10 novembre 2008 e la madre, in Parte_1 qualità di promissari acquirenti, avevano sottoscritto con la società in Controparte_2 qualità di promittente venditore, un preliminare per l'acquisto dell' Immobile. Contestualmente i corrispondevano al promittente venditore la somma di Pt_1 Controparte_2
100.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
> in data 6 luglio 2012 la società
[...] cedeva l'intero compendio immobiliare in fase di costruzione alla società Controparte_2
; > successivamente, in data non specificata, cedeva il compendio immobiliare CP_1 CP_1 alla società Mata s.p.a. unitamente ai contratti preliminari di compravendita già stipulati.
- Alla data della sottoscrizione del Contratto preliminare in questione (20 giugno 2017) risultava che la costruzione del compendio immobiliare non era ancora stata ultimata (circa 90% dei lavori già eseguiti) e che i , quali promittenti acquirenti, avevano effettuato ulteriori pagamenti Pt_1 sino alla somma complessiva di 540.000,00 euro.
- Quanto al prezzo dell'unità immobiliare, le parti convenivano la somma di 840.000,00 euro, di cui 540.000,00 euro già corrisposti (altresì qualificati come caparra penitenziale) e 300.000,00 euro da corrispondere al momento del rogito. Talché, con riferimento al primo importo, il
Contratto preliminare aveva valenza di “riconoscimento di debito a favore dei promissari acquirenti da parte del promittente venditore ai sensi dell'art. 2730 c.c., debito a sua volta sorto in capo a ed in un secondo momento accollato a Mata” (doc. 1 att., pag. 3). CP_1
In conclusione, il Contratto preliminare è volto a definire i rapporti tra promittenti acquirenti ed i successivi promittenti venditori in una situazione di potenziale contenzioso tra le parti, dato il consistente ritardo nella costruzione del compendio immobiliare in questione e l'ingente importo già corrisposto dai . Pt_1
7 In questo contesto contrattuale si inserisce la già citata Clausola n. 8, sulla quale l'attore fonda le sue domande ed in particolare la prova dell'esistenza di un contratto fiduciario in essere tra lui stesso ed
. CP_1
Ciò premesso, deve escludersi che la Clausola n. 8 del Contratto preliminare possa essere ricondotta alla figura del negozio fiduciario.
Invero, essa Clausola prevede solo che “si impegna a far trasferire”, entro due giorni Pt_1 lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto preliminare, “a persona fisica o giuridica indicata da
e senza nulla pretendere le quote costituenti l'intero capitale sociale di Controparte_1 [...]
. Controparte_1
Tuttavia, manca la prova dell'iniziale trasferimento fiduciario del 100% delle quote di da CP_1
a . In altri termini, non vi è la prova che le quote di siano state trasferite CP_1 Pt_1 CP_1 fiduciariamente da a e che, dunque, proprio quest'ultima sia il fiduciante. CP_1 Pt_1
Non solo, ma neppure è provato il presupposto logico di tale trasferimento fiduciario, ossia che sia mai stata titolare delle quote di Non sussiste invero in atti evidenza alcuna in CP_1 CP_1 merito alla titolarità in capo ad dell'intero capitale sociale di CP_1 CP_1
Dalla prodotta Visura ordinaria di (doc. 6 att.) è possibile stabilire solo che dal 2 ottobre 2015 CP_1 socio unico è , senza poter ricostruire la compagine societaria antecedente. Pt_1
Quanto ad , dalla Visura ordinaria (doc. 7 att.) risulta che al 3 gennaio 2018 unico socio è CP_1
Italiana Gestione Fondiario s.r.l. e che, in precedenza, dal 28 luglio 2017 socio unico era CP_1
Quest'ultimo aspetto rende ancora più opachi i rapporti tra e poiché dopo il
CP_1 CP_1 presunto - e non provato - contratto fiduciario, per l'esistenza del quale necessariamente
CP_1 avrebbe dovuto detenere il 100% delle quote di risulta invece (Visura in atti doc. 7 att.) che
CP_1 dal 28 luglio 2017 era invece a detenere il 100% delle quote della .
CP_1 CP_1
In conclusione, non risulta in alcun modo provato il primo elemento essenziale di ogni contratto fiduciario, ossia che il fiduciante ) sia stato titolare del bene fiduciato (le quote di e CP_1 CP_1
l'abbia trasferito al fiduciario ). Pt_1
Ciò posto, non è possibile nemmeno affermare che sia il fiduciante del presunto negozio CP_1
8 fiduciario avente ad oggetto le quote di CP_1
8 non restituisce affatto un quadro Parte_3 indiziario coerente con la prospettazione di parte attrice. Risultano distonici in tal senso: -
l'inserimento della Clausola n. 8 in un contratto preliminare avente tutt'altro oggetto;
- la mancanza di ogni spiegazione al riguardo;
- la documentata posizione di Pre.Vi quale controllante di e CP_1 non il contrario;
- la circostanza che la stessa Clausola n. 8 non pone alcun obbligo in capo ad di ricevere le quote di Pre.Vi; - il brevissimo termine contrattualmente previsto e CP_1 platealmente disatteso per procurare il trasferimento delle quote di Pre.Vi non già ad ma a CP_1 persona fisica o giuridica indicata da . CP_1
Alla stregua delle superiori considerazioni le domande tutte formulate da parte attrice risultano infondate e devono esser rigettate.
3. Le spese processuali
Il regime delle spese di lite è regolato dal principio di soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c.
Tuttavia, come consolidato in giurisprudenza, le spese di lite non possono essere liquidate a favore delle parti vittoriose rimaste contumaci. Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”
(Cass. Sez. III, ord. 7361/2023; Cass. Sez. III, ord. 1617/2018; Cass. Sez. II, sent. 17432/2011).
Pertanto non possono essere liquidate le spese di lite del presente giudizio in favore di parti convenute CP_ contumaci e Controparte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione
9 collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA tutte le domande formulate da parte attrice nei Parte_1 CP_ confronti di parti convenute e Controparte_1 Controparte_4
Spese irripetibili.
Milano, 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore Angelo Mambriani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) Cass. Sez. I, sent. n. 14375 del 16.11.2001; cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 17785 del 8.9.2015. 2 ) Ad abundantiam si sottolinea che neppure l'intestazione fiduciaria di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. S.U., sent. n. 6459 del 6.3.2020). 3 ) Cass. Sez. I, sent. n. 28875 del 27.12.2011. 6