Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8599 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12676/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12676 del 2024, proposto da
CO CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 46148 del 18.11.2024, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da parte ricorrente; - ove occorrer possa, del parere n. AOODGINTCO n. 7286 del 13 maggio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui risulta lesivo della posizione di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
e la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo che sia rispettoso dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. CO UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 10 gennaio 2022).
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mero stile.
Con ordinanza cautelare n. 876 del 7 febbraio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
All’esito dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 è stata emanata ordinanza collegiale istruttoria (n. 957/2025) per l’acquisizione di tutti gli atti concernenti la domanda di riconoscimento.
Con deposito del 4 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adempiuto al suddetto incombente istruttorio, chiedendo altresì al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 9), il ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 8 luglio 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
CO UR, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CO UR | ER RE |
IL SEGRETARIO