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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 promossa da:
(C.F.: ), Emai_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Longano (C.F.: ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Via San Pietro All'Orto n. 10, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
(C.F.: , in persona Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Amministratore di Sostegno Sig.ra (C.F.: Controparte_2 [...]
), in forza di Decreto di Nomina di Amministratore di Sostegno e relativo C.F._4 giuramento emesso dal Tribunale di Lodi, Giudice Tutelare Dott. Aranci in data 05.12.2023 (RGVG n. 2660/2023), rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Aricò (C.F.: C.F._5
) ed elettivamente domiciliato in Pavia, Via Pusterla n. 14, presso lo studio del
[...] difensore;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 10.09.2024, la Sig.ra ha chiesto l'affidamento condiviso Parte_2 ad entrambi i genitori della figlia con collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne, un contributo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre della somma mensile di Euro 450,00 rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Lodi. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituito il Sig.
[...]
chiedendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia con CP_1 Per_1 collocamento presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo a proprio carico al mantenimento della figlia pari ad Euro 250,00, nonché la corresponsione del 100% dell'assegno unico a favore della madre, pari ad Euro 130,00 mensili;
il contributo del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lodi. All'esito della prima udienza il Giudice relatore, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha così statuito:
“1- dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione abitativa presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione e prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti nel corso dell'udienza del 10.12.2024;
2 - dispone in via provvisoria che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a ciascun genitore in ragione del 50%;
3- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale”.
Successivamente, all'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno chiesto di ratificare i provvedimenti provvisori a titolo definitivo a spese compensate, chiedendo pertanto che la causa venga trattenuta in decisione. Con ordinanza del 22.7.2025 il Presidente relatore ha disposto l'acquisizione dell'autorizzazione del G.T. con riguardo al sig. , CP_1 autorizzazione depositata in data 31.7.2025. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1- dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione abitativa presso la madre;
pagina 2 di 4 2- dispone la regolamentazione delle visite paterne secondo la calendarizzazione concordate tra le parti in occasione dell'udienza del 10.12.2024, pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvo diverso accordo tra le parti: 1) Sino al 2.6.2025:
a. A fine settimana alternati, il sabato e la domenica, senza pernotto, dalle ore 09:30 alle ore 19:30, con prelevamento dalla casa materna e riaccompagnamento presso la stessa;
b. Tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30 e, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre, anche la sera del giovedì, sempre dall'uscita di scuola alle ore 19:30, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
c. Festività secondo il criterio dell'alternanza: in particolare per la Pasqua 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre;
Per_1
2) A decorrere dal 03.06.2025:
a. A fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 09:30 sino alla domenica sera alle ore 19:30, dopo cena, con prelevamento e riaccompagnamento da e presso la casa materna;
b. Tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30 e, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre, anche la sera del giovedì, sempre dall'uscita di scuola alle ore 19:30, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna c. metà delle vacanze natalizie, dalle ore 10:00 del giorno di inizio delle festività scolastiche al 31.12 alle ore 10:00 o dal 31.12 alle ore 10:00 al riaccompagnamento a scuola al termine delle festività scolastiche. Per garantire la possibilità al minore di trascorrere ogni anno almeno un giorno di Natale con entrambi i genitori, disporre che il 24.12 di ogni anno sia trascorso con il genitore che non avrà di competenza il giorno 25.12 (pernotto del 24/12 con riaccompagnamento il 25/12 alle ore 10.00). Analogamente, alternativamente, trascorrerà con ciascun Per_1 genitore le vacanze pasquali.
d. per quanto concerne le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.
e. i “ponti” festivi previsti dal calendario scolastico verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza e con accorpamento dei fine settimana contigui;
inoltre, il Collegio prende atto della disponibilità della parte resistente a consentire le videochiamate della madre quando la minore si trova presso il padre alle ore 17,00;
3 - dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% pagina 3 di 4 delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a ciascun genitore in ragione del 50%;
4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
5- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'1 agosto 2025
Il presidente dott. Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 promossa da:
(C.F.: ), Emai_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Longano (C.F.: ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Via San Pietro All'Orto n. 10, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
(C.F.: , in persona Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Amministratore di Sostegno Sig.ra (C.F.: Controparte_2 [...]
), in forza di Decreto di Nomina di Amministratore di Sostegno e relativo C.F._4 giuramento emesso dal Tribunale di Lodi, Giudice Tutelare Dott. Aranci in data 05.12.2023 (RGVG n. 2660/2023), rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Aricò (C.F.: C.F._5
) ed elettivamente domiciliato in Pavia, Via Pusterla n. 14, presso lo studio del
[...] difensore;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 10.09.2024, la Sig.ra ha chiesto l'affidamento condiviso Parte_2 ad entrambi i genitori della figlia con collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne, un contributo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre della somma mensile di Euro 450,00 rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Lodi. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituito il Sig.
[...]
chiedendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia con CP_1 Per_1 collocamento presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo a proprio carico al mantenimento della figlia pari ad Euro 250,00, nonché la corresponsione del 100% dell'assegno unico a favore della madre, pari ad Euro 130,00 mensili;
il contributo del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lodi. All'esito della prima udienza il Giudice relatore, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha così statuito:
“1- dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione abitativa presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione e prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti nel corso dell'udienza del 10.12.2024;
2 - dispone in via provvisoria che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a ciascun genitore in ragione del 50%;
3- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale”.
Successivamente, all'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno chiesto di ratificare i provvedimenti provvisori a titolo definitivo a spese compensate, chiedendo pertanto che la causa venga trattenuta in decisione. Con ordinanza del 22.7.2025 il Presidente relatore ha disposto l'acquisizione dell'autorizzazione del G.T. con riguardo al sig. , CP_1 autorizzazione depositata in data 31.7.2025. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1- dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocazione abitativa presso la madre;
pagina 2 di 4 2- dispone la regolamentazione delle visite paterne secondo la calendarizzazione concordate tra le parti in occasione dell'udienza del 10.12.2024, pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvo diverso accordo tra le parti: 1) Sino al 2.6.2025:
a. A fine settimana alternati, il sabato e la domenica, senza pernotto, dalle ore 09:30 alle ore 19:30, con prelevamento dalla casa materna e riaccompagnamento presso la stessa;
b. Tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30 e, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre, anche la sera del giovedì, sempre dall'uscita di scuola alle ore 19:30, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
c. Festività secondo il criterio dell'alternanza: in particolare per la Pasqua 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre;
Per_1
2) A decorrere dal 03.06.2025:
a. A fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 09:30 sino alla domenica sera alle ore 19:30, dopo cena, con prelevamento e riaccompagnamento da e presso la casa materna;
b. Tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30 e, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre, anche la sera del giovedì, sempre dall'uscita di scuola alle ore 19:30, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna c. metà delle vacanze natalizie, dalle ore 10:00 del giorno di inizio delle festività scolastiche al 31.12 alle ore 10:00 o dal 31.12 alle ore 10:00 al riaccompagnamento a scuola al termine delle festività scolastiche. Per garantire la possibilità al minore di trascorrere ogni anno almeno un giorno di Natale con entrambi i genitori, disporre che il 24.12 di ogni anno sia trascorso con il genitore che non avrà di competenza il giorno 25.12 (pernotto del 24/12 con riaccompagnamento il 25/12 alle ore 10.00). Analogamente, alternativamente, trascorrerà con ciascun Per_1 genitore le vacanze pasquali.
d. per quanto concerne le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.
e. i “ponti” festivi previsti dal calendario scolastico verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza e con accorpamento dei fine settimana contigui;
inoltre, il Collegio prende atto della disponibilità della parte resistente a consentire le videochiamate della madre quando la minore si trova presso il padre alle ore 17,00;
3 - dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% pagina 3 di 4 delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico a ciascun genitore in ragione del 50%;
4- invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
5- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'1 agosto 2025
Il presidente dott. Ada Cappello
pagina 4 di 4