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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4758/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4758/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”, riservato per la decisione in data 05.11.2025;
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
AN EZ n. 5, ed elettivamente domiciliato in Maruggio (Ta) alla Via Virgilio n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Erminio Marsella (C.F.: ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo;
A T T O R E -
E
nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
n.12/A, elettivamente domiciliata in Sava (Ta) al Corso Vittorio Emanuele nn. 116/118 presso e nello studio dell'avv. Gaila Maria Di Maggio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta e di costituzione;
- C O N V E N U T A -
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il tribunale di Taranto Parte_1 per ottenere la dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo di mediazione di usucapione intercorso tra il medesimo e la defunta madre , nonché il Persona_1 trasferimento in suo favore dei beni immobili oggetto dell'accordo citato, convenendo in giudizio la sorella sig.ra in qualità di erede legittimaria, per una sua eventuale opposizione. Parte_2
Segnatamente, l'attore rilevava di aver instaurato il procedimento di mediazione civile, dinanzi alla 1 n. 4758/2024 R.G.
Camera Risoluzione Controversie, con sede in Manduria (Ta), nei confronti della sig.ra Per_1
che, in data 17.11.2023, in Manduria, presso la sede secondaria di C.R.C. Camera
[...]
Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta RR, la parte istante precisa che: “ detti immobili risultavano attualmente intestati formalmente ancora alla Sig.ra
, ma in verità sono stati da lui occupati e posseduti e di avere maturato l'usucapione Persona_1 della proprietà dei fabbricati, e che tale usucapione è maturata a seguito del possesso del diritto protratto per oltre un ventennio, esclusivo, continuo, pubblico ed ininterrotto, esercitato uti dominus e non clandestino – sopportando anche i costi della manutenzione e delle migliorie, tale da escludere un'analoga possibilità di godimento da parte del formale intestatario, senza peraltro che la parte invitata e/o terzi abbiano mai contestato tale possesso esclusivo né direttamente né indirettamente;
che, dal canto suo, la sig.ra riconosceva che “sugli immobili in Persona_1 questione i sig. ha esercitato da tempo immemorabile, stante l'avverarsi delle Parte_1 condizioni di legge ex artt 1158 e segg. Cod civ, il diritto di proprietà esclusiva e con l'esclusione di qualsiasi altro soggetto, avendo maturato l'usucapione ultraventennale della proprietà dei fabbricati in questione formalmente intestati a , eventuali suoi danti causa e/o Persona_1 aventi causa, senza che alcuno abbia mai contestato alcunché in ordine al diritto di proprietà”; che, il conciliatore, con verbale redatto in data 17.11.2023, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiarava chiusa la procedura di mediazione con positivo e procedeva a far sottoscrivere il verbale di riconoscimento dell'avvenuto usucapione a favore dell'odierno attore (allegato 1 al ricorso); che si impegnava assieme alla sig.ra a comparire dinanzi al Notaio di Persona_1 fiducia dell' attore per procedere alla trascrizione dell'accordo e per la conseguente voltura degli immobili, oggetto della procedura di mediazione, nei confronti dello stesso attore;
che tuttavia tale formalità non è più avvenuta per l'aggravarsi delle condizioni fisiche della sig.ra e del suo Per_1 successivo decesso avvenuto il 19.02.2024, così come attestato dall'estratto di morte (allegato 2 al ricorso ). Conclusivamente rappresentava di aver convenuto in giudizio la sola sig.ra Pt_2
tenuto conto dell'assenza di altri eredi legittimi della sig.ra pertanto rassegnava
[...] Per_1 pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinto il contrario, così provvedere: A) accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta
RR, dal sig. e la sig.ra ; B) per lo effetto, dichiarare che la Parte_1 Persona_1 predetta scrittura riconosce l'usucapione, a favore dell' attore, sugli immobili oggetto di causa , che qui di seguito si descrivono: - immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Viale Piceno nn. 2,4,6, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 49, p.lla 6401, sub 4; - immobile sito nel Comune di
2 n. 4758/2024 R.G.
Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8 (ex Piazza Ruggero il Normanno), riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 147, p.lla 62, sub 1, cat. A/3, consistenza 6 vani;
- immobile sito nel Comune di
Manduria (TA), Piazza S. Angelo, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 62, sub 2, cat.
C/6, 12 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8/A, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 64, sub 11, cat. C/1, 53 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8/B, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 64, sub 12, cat. C/1, 52 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria
(TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 431, consistenza 46 are e 70 centiare;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 413, consistenza 36 are e 95 centiare;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), riportato in
Catasto Terreni al foglio 83, p.lla 415, consistenza 20 are;
- immobile sito nel Comune di Manduria
(TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 394, consistenza 21 are e 49 centiare;
C)
Conseguentemente, emettere Sentenza di trasferimento degli immobili sopradescritti che produca gli effetti dell'atto pubblico definitivo e non concluso in favore dell' attore stesso. D) Condannare, la convenuta, in caso di opposizione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con ordinanza del 06.01.2025 il P.I. dichiarava la contumacia della convenuta e fissava l'udienza di comparizione per il giorno 13.03.2025.
Con comparsa di risposta e di costituzione depositata in data 29.01.2025 la sig.ra Parte_2 si costituiva nel presente giudizio, rilevando di aver rinunciato, unitamente ai due figli CP_1
e , all'eredità della de cuius con atto pubblico per
[...] Controparte_2 Persona_1
Notar Dottor del 19.12.2024 registrato a Taranto il 20.12.2024 al n. 20430 serie Persona_2
1T Rep.n.17.233 Racc.n.13.939; affermava pertanto la sua carenza di interesse e volontà a formulare opposizione all'acquisizione di titolarità in favore dell'attore dei beni immobili oggetto dell'accordo di usucapione in questione.
Per completezza, la convenuta rilevava che la domanda non era stata preceduta da comunicazione alcuna né dalla mediazione, non potendo la mediazione svolta tra l'attore e la defunta Per_1 spiegare i propri effetti nei confronti della perché è parte non invitata né Parte_2 intervenuta, ovvero soggetto terzo mancando le relative trascrizioni.
Infine, dopo aver ricostruito la disciplina vigente in materia di accordi di mediazione che accertano l'usucapione, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e rigettata ogni domanda avversa e formulata contro la signora 1) Prendere atto della rinuncia da parte della medesima signora Parte_2 Pt_2
e da parte dei di lei figli, all'eredità di , madre della signora
[...] Persona_1 Parte_2
3 n. 4758/2024 R.G.
a mezzo Atto Pubblico del 19/12/2024 per Notar Dottor , Rep.n.17.233 e Persona_2
Racc.n.13.939, registrato a Taranto il 20/12/2024 al n.20430 serie 1T, ed emettere e/o adottare ogni provvedimento ritenuto conseguente e opportuno. 2) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e compensi di lite in favore della signora ”. Parte_2
A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 13.03.2025, con ordinanza del 17.03.2025 il P.I. invitava l'attore a documentare l'esistenza di eventuali altri eredi della sig.ra Persona_1 nonché eventuali creditori ipotecari attraverso la produzione di visure catastale e ipotecaria, ai fini della verifica della integrità del contraddittorio;
ritenuto, inoltre, che l'accertamento della autenticità della sottoscrizione deve essere conseguita a mezzo perizia grafologica, disponeva CTU nominando il dott. Persona_3
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 20.05.2025 il CTU dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito;
il P.I. poneva al CTU il seguente quesito: Verifichi il CTU, acquisiti gli opportuni scritti di comparazione di sicura provenienza della Sig.ra , acquisite Persona_1 dalle parti o pressi Uffici pubblici, la riferibilità alla stessa della sottoscrizione apposta al verbale di conciliazione della procedura di mediazione n. 2218/2023 all'udienza odierna depositata in originale dal difensore dell'attore, che viene consegnata dal Giudice al CTU.
All'udienza del 09.10.2025, il P.I., letto e applicato l'art. 189 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni entro il 20.10.2025, assegnando termine per il deposito di comparse conclusionali entro il 30.10.2025; assegnava altresì termine sino al 5.11.2025 per il deposito di note scritte da intendersi sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Alla scadenza di detto termine la causa veniva riservata per essere decisa.
2. L'OGGETTO DELLA DOMANDA
L'odierna domanda è volta all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo di mediazione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria presso la sede secondaria di
C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato dott.ssa Concetta
RR, dall'attore, , e dalla defunta con il quale è stata Parte_1 Persona_1 riconosciuta come accertata l'intervenuta usucapione ventennale in favore del primo di una serie di immobili di proprietà della seconda, al fine di ottenere la trascrizione dell'accordo medesimo, con conseguente opponibilità ai terzi del diritto di proprietà acquisito dall'attore.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione esperita deve inquadrarsi nell'ambito dell'art. 216, comma 2, c.p.c., che consente di proporre l'istanza di verificazione della scrittura privata in via principale se la parte dimostra di averne interesse.
La domanda di verificazione in via principale rappresenta, dunque, una ipotesi di azione di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni
4 n. 4758/2024 R.G.
azione. Esso dovrà consistere nella possibilità di servirsi della scrittura come prova in altri giudizi o come titolo per la trascrizione o iscrizione in registri immobiliari, che prevedono il procedimento di verificazione come forma di autenticazione giudiziale della scrittura privata.
La disposizione in esame deve inoltre essere coordinata con l'art. 2657 c.c., il quale espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L'art. 2657 c.c., infatti, stabilisce che il titolo può tassativamente essere trascritto qualora si tratti di titolo giudiziario, atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Con riguardo alle scritture private, occorre rammentare che anche in caso di mancata autenticazione delle sottoscrizioni, qualora vi sia accertamento giudiziale, la scrittura privata può essere autenticata.
Quanto all'accordo di mediazione accertativo dell'intervenuta usucapione, non residua alcun dubbio in ordine alla sua ammissibilità né in ordine alla sua trascrivibilità, quest'ultima espressamente prevista dall'art. 2643 n. 12 bis c.c..
A ciò, tuttavia, deve aggiungersi che ai sensi dell'art.11, comma 3, d. lgs. 28/2010, se le parti
"concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Conseguentemente, dal momento che le sottoscrizioni apposte all'accordo in esame non risultano autenticate e che ex art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010, è necessaria l'autenticazione ad opera di un soggetto diverso dal mediatore anche ove l'accordo sia raggiunto in sede di mediazione, nel caso di specie l'attore ha indubbiamente interesse a chiedere l'accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione della scrittura (accordo accertativo dell'usucapione in sede di mediazione) da lui stipulata con la defunta madre, in data 17.11.2023, avente ad oggetto Persona_1
l'accertamento dell'usucapione in suo favore degli immobili ivi indicati, al fine di ottenere l'indicato accertamento di autenticità per procedere alla trascrizione dell'atto, anche al fine di renderlo opponibile ai terzi.
Quanto alla integrità del contraddittorio, in primo luogo si rileva che l'attore ha prodotto il certificato di famiglia e i certificati di morte degli eredi della sig.ra ivi indicati, nonché le Per_1 visure catastali e ipocatastali riferibili agli immobili oggetto di accordo di mediazione, dalle quali emerge che non vi sono creditori ipotecari.
Pertanto, unico soggetto legittimato ad opporsi all'odierna domanda è la convenuta Pt_2
la quale, costituitasi in giudizio, ha affermato di aver rinunciato unitamente ai suoi due figli
[...] all'eredità della di lei madre, , non opponendosi al chiesto accertamento. Persona_1
5 n. 4758/2024 R.G.
Non si ritiene, peraltro, che una siffatta domanda debba essere preceduta dalla mediazione obbligatoria, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 5 D.lgs. n.28/2010.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Tanto premesso in punto di ammissibilità della domanda, venendo al merito della controversia, per l'accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione si è proceduto a mezzo di perizia grafologica;
segnatamente, il CTU nominato, dott. ha affermato che la sottoscrizione apposta Per_3 al verbale di conciliazione della procedura di mediazione n. 2218/2023 è certamente riferibile a
. Persona_1
Va dunque dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
[...]
dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta RR, Controparte_3 dalla sig.ra poiché giudizialmente accertata;
analoghe considerazioni devono Persona_1 essere svolte con riferimento alla sottoscrizione apposta dal sig. in calce alla Parte_1 scrittura di cui si discute, poiché direttamente riconosciuta dall'interessato anche con l'instaurazione del presente giudizio.
Per l'effetto, l'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023 concluso in sede di mediazione deve ritenersi trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 bis c.c. e dell'art.11, comma 3, d. lgs. 28/2010 quale scrittura privata autenticata che prevede l'usucapione acquisitiva in favore dell'attore degli immobili ivi indicati. Parte_1
4. LE SPESE.
Ricorrono giustificati motivi, atteso il contegno processuale e i rapporti tra le parti, per pronunciare l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Parte_2
1) ACCERTA e DICHIARA che la sottoscrizione apposta in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
[...] srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta Controparte_3
RR, è autentica e proviene dalla sig.ra e, per l'effetto: Persona_1
2) ACCERTA e DICHIARA l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato,
6 n. 4758/2024 R.G.
dott.ssa Concetta RR, dal sig. e dalla sig.ra , in Parte_1 Persona_1 quanto giudizialmente accertata;
3) Spese compensate.
Taranto, 14.11.2025.
Il P.I. (dott.ssa S. D'Errico)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4758/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”, riservato per la decisione in data 05.11.2025;
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
AN EZ n. 5, ed elettivamente domiciliato in Maruggio (Ta) alla Via Virgilio n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Erminio Marsella (C.F.: ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo;
A T T O R E -
E
nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
n.12/A, elettivamente domiciliata in Sava (Ta) al Corso Vittorio Emanuele nn. 116/118 presso e nello studio dell'avv. Gaila Maria Di Maggio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta e di costituzione;
- C O N V E N U T A -
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il tribunale di Taranto Parte_1 per ottenere la dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo di mediazione di usucapione intercorso tra il medesimo e la defunta madre , nonché il Persona_1 trasferimento in suo favore dei beni immobili oggetto dell'accordo citato, convenendo in giudizio la sorella sig.ra in qualità di erede legittimaria, per una sua eventuale opposizione. Parte_2
Segnatamente, l'attore rilevava di aver instaurato il procedimento di mediazione civile, dinanzi alla 1 n. 4758/2024 R.G.
Camera Risoluzione Controversie, con sede in Manduria (Ta), nei confronti della sig.ra Per_1
che, in data 17.11.2023, in Manduria, presso la sede secondaria di C.R.C. Camera
[...]
Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta RR, la parte istante precisa che: “ detti immobili risultavano attualmente intestati formalmente ancora alla Sig.ra
, ma in verità sono stati da lui occupati e posseduti e di avere maturato l'usucapione Persona_1 della proprietà dei fabbricati, e che tale usucapione è maturata a seguito del possesso del diritto protratto per oltre un ventennio, esclusivo, continuo, pubblico ed ininterrotto, esercitato uti dominus e non clandestino – sopportando anche i costi della manutenzione e delle migliorie, tale da escludere un'analoga possibilità di godimento da parte del formale intestatario, senza peraltro che la parte invitata e/o terzi abbiano mai contestato tale possesso esclusivo né direttamente né indirettamente;
che, dal canto suo, la sig.ra riconosceva che “sugli immobili in Persona_1 questione i sig. ha esercitato da tempo immemorabile, stante l'avverarsi delle Parte_1 condizioni di legge ex artt 1158 e segg. Cod civ, il diritto di proprietà esclusiva e con l'esclusione di qualsiasi altro soggetto, avendo maturato l'usucapione ultraventennale della proprietà dei fabbricati in questione formalmente intestati a , eventuali suoi danti causa e/o Persona_1 aventi causa, senza che alcuno abbia mai contestato alcunché in ordine al diritto di proprietà”; che, il conciliatore, con verbale redatto in data 17.11.2023, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiarava chiusa la procedura di mediazione con positivo e procedeva a far sottoscrivere il verbale di riconoscimento dell'avvenuto usucapione a favore dell'odierno attore (allegato 1 al ricorso); che si impegnava assieme alla sig.ra a comparire dinanzi al Notaio di Persona_1 fiducia dell' attore per procedere alla trascrizione dell'accordo e per la conseguente voltura degli immobili, oggetto della procedura di mediazione, nei confronti dello stesso attore;
che tuttavia tale formalità non è più avvenuta per l'aggravarsi delle condizioni fisiche della sig.ra e del suo Per_1 successivo decesso avvenuto il 19.02.2024, così come attestato dall'estratto di morte (allegato 2 al ricorso ). Conclusivamente rappresentava di aver convenuto in giudizio la sola sig.ra Pt_2
tenuto conto dell'assenza di altri eredi legittimi della sig.ra pertanto rassegnava
[...] Per_1 pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinto il contrario, così provvedere: A) accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta
RR, dal sig. e la sig.ra ; B) per lo effetto, dichiarare che la Parte_1 Persona_1 predetta scrittura riconosce l'usucapione, a favore dell' attore, sugli immobili oggetto di causa , che qui di seguito si descrivono: - immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Viale Piceno nn. 2,4,6, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 49, p.lla 6401, sub 4; - immobile sito nel Comune di
2 n. 4758/2024 R.G.
Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8 (ex Piazza Ruggero il Normanno), riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 147, p.lla 62, sub 1, cat. A/3, consistenza 6 vani;
- immobile sito nel Comune di
Manduria (TA), Piazza S. Angelo, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 62, sub 2, cat.
C/6, 12 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8/A, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 64, sub 11, cat. C/1, 53 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), Piazza S. Angelo n. 8/B, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 147, p.lla 64, sub 12, cat. C/1, 52 metri quadri;
- immobile sito nel Comune di Manduria
(TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 431, consistenza 46 are e 70 centiare;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 413, consistenza 36 are e 95 centiare;
- immobile sito nel Comune di Manduria (TA), riportato in
Catasto Terreni al foglio 83, p.lla 415, consistenza 20 are;
- immobile sito nel Comune di Manduria
(TA), riportato in Catasto Terreni al foglio 59, p.lla 394, consistenza 21 are e 49 centiare;
C)
Conseguentemente, emettere Sentenza di trasferimento degli immobili sopradescritti che produca gli effetti dell'atto pubblico definitivo e non concluso in favore dell' attore stesso. D) Condannare, la convenuta, in caso di opposizione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con ordinanza del 06.01.2025 il P.I. dichiarava la contumacia della convenuta e fissava l'udienza di comparizione per il giorno 13.03.2025.
Con comparsa di risposta e di costituzione depositata in data 29.01.2025 la sig.ra Parte_2 si costituiva nel presente giudizio, rilevando di aver rinunciato, unitamente ai due figli CP_1
e , all'eredità della de cuius con atto pubblico per
[...] Controparte_2 Persona_1
Notar Dottor del 19.12.2024 registrato a Taranto il 20.12.2024 al n. 20430 serie Persona_2
1T Rep.n.17.233 Racc.n.13.939; affermava pertanto la sua carenza di interesse e volontà a formulare opposizione all'acquisizione di titolarità in favore dell'attore dei beni immobili oggetto dell'accordo di usucapione in questione.
Per completezza, la convenuta rilevava che la domanda non era stata preceduta da comunicazione alcuna né dalla mediazione, non potendo la mediazione svolta tra l'attore e la defunta Per_1 spiegare i propri effetti nei confronti della perché è parte non invitata né Parte_2 intervenuta, ovvero soggetto terzo mancando le relative trascrizioni.
Infine, dopo aver ricostruito la disciplina vigente in materia di accordi di mediazione che accertano l'usucapione, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e rigettata ogni domanda avversa e formulata contro la signora 1) Prendere atto della rinuncia da parte della medesima signora Parte_2 Pt_2
e da parte dei di lei figli, all'eredità di , madre della signora
[...] Persona_1 Parte_2
3 n. 4758/2024 R.G.
a mezzo Atto Pubblico del 19/12/2024 per Notar Dottor , Rep.n.17.233 e Persona_2
Racc.n.13.939, registrato a Taranto il 20/12/2024 al n.20430 serie 1T, ed emettere e/o adottare ogni provvedimento ritenuto conseguente e opportuno. 2) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e compensi di lite in favore della signora ”. Parte_2
A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 13.03.2025, con ordinanza del 17.03.2025 il P.I. invitava l'attore a documentare l'esistenza di eventuali altri eredi della sig.ra Persona_1 nonché eventuali creditori ipotecari attraverso la produzione di visure catastale e ipotecaria, ai fini della verifica della integrità del contraddittorio;
ritenuto, inoltre, che l'accertamento della autenticità della sottoscrizione deve essere conseguita a mezzo perizia grafologica, disponeva CTU nominando il dott. Persona_3
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 20.05.2025 il CTU dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito;
il P.I. poneva al CTU il seguente quesito: Verifichi il CTU, acquisiti gli opportuni scritti di comparazione di sicura provenienza della Sig.ra , acquisite Persona_1 dalle parti o pressi Uffici pubblici, la riferibilità alla stessa della sottoscrizione apposta al verbale di conciliazione della procedura di mediazione n. 2218/2023 all'udienza odierna depositata in originale dal difensore dell'attore, che viene consegnata dal Giudice al CTU.
All'udienza del 09.10.2025, il P.I., letto e applicato l'art. 189 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni entro il 20.10.2025, assegnando termine per il deposito di comparse conclusionali entro il 30.10.2025; assegnava altresì termine sino al 5.11.2025 per il deposito di note scritte da intendersi sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Alla scadenza di detto termine la causa veniva riservata per essere decisa.
2. L'OGGETTO DELLA DOMANDA
L'odierna domanda è volta all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo di mediazione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria presso la sede secondaria di
C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato dott.ssa Concetta
RR, dall'attore, , e dalla defunta con il quale è stata Parte_1 Persona_1 riconosciuta come accertata l'intervenuta usucapione ventennale in favore del primo di una serie di immobili di proprietà della seconda, al fine di ottenere la trascrizione dell'accordo medesimo, con conseguente opponibilità ai terzi del diritto di proprietà acquisito dall'attore.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, l'azione esperita deve inquadrarsi nell'ambito dell'art. 216, comma 2, c.p.c., che consente di proporre l'istanza di verificazione della scrittura privata in via principale se la parte dimostra di averne interesse.
La domanda di verificazione in via principale rappresenta, dunque, una ipotesi di azione di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni
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azione. Esso dovrà consistere nella possibilità di servirsi della scrittura come prova in altri giudizi o come titolo per la trascrizione o iscrizione in registri immobiliari, che prevedono il procedimento di verificazione come forma di autenticazione giudiziale della scrittura privata.
La disposizione in esame deve inoltre essere coordinata con l'art. 2657 c.c., il quale espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L'art. 2657 c.c., infatti, stabilisce che il titolo può tassativamente essere trascritto qualora si tratti di titolo giudiziario, atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Con riguardo alle scritture private, occorre rammentare che anche in caso di mancata autenticazione delle sottoscrizioni, qualora vi sia accertamento giudiziale, la scrittura privata può essere autenticata.
Quanto all'accordo di mediazione accertativo dell'intervenuta usucapione, non residua alcun dubbio in ordine alla sua ammissibilità né in ordine alla sua trascrivibilità, quest'ultima espressamente prevista dall'art. 2643 n. 12 bis c.c..
A ciò, tuttavia, deve aggiungersi che ai sensi dell'art.11, comma 3, d. lgs. 28/2010, se le parti
"concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Conseguentemente, dal momento che le sottoscrizioni apposte all'accordo in esame non risultano autenticate e che ex art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010, è necessaria l'autenticazione ad opera di un soggetto diverso dal mediatore anche ove l'accordo sia raggiunto in sede di mediazione, nel caso di specie l'attore ha indubbiamente interesse a chiedere l'accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione della scrittura (accordo accertativo dell'usucapione in sede di mediazione) da lui stipulata con la defunta madre, in data 17.11.2023, avente ad oggetto Persona_1
l'accertamento dell'usucapione in suo favore degli immobili ivi indicati, al fine di ottenere l'indicato accertamento di autenticità per procedere alla trascrizione dell'atto, anche al fine di renderlo opponibile ai terzi.
Quanto alla integrità del contraddittorio, in primo luogo si rileva che l'attore ha prodotto il certificato di famiglia e i certificati di morte degli eredi della sig.ra ivi indicati, nonché le Per_1 visure catastali e ipocatastali riferibili agli immobili oggetto di accordo di mediazione, dalle quali emerge che non vi sono creditori ipotecari.
Pertanto, unico soggetto legittimato ad opporsi all'odierna domanda è la convenuta Pt_2
la quale, costituitasi in giudizio, ha affermato di aver rinunciato unitamente ai suoi due figli
[...] all'eredità della di lei madre, , non opponendosi al chiesto accertamento. Persona_1
5 n. 4758/2024 R.G.
Non si ritiene, peraltro, che una siffatta domanda debba essere preceduta dalla mediazione obbligatoria, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 5 D.lgs. n.28/2010.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Tanto premesso in punto di ammissibilità della domanda, venendo al merito della controversia, per l'accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione si è proceduto a mezzo di perizia grafologica;
segnatamente, il CTU nominato, dott. ha affermato che la sottoscrizione apposta Per_3 al verbale di conciliazione della procedura di mediazione n. 2218/2023 è certamente riferibile a
. Persona_1
Va dunque dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
[...]
dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta RR, Controparte_3 dalla sig.ra poiché giudizialmente accertata;
analoghe considerazioni devono Persona_1 essere svolte con riferimento alla sottoscrizione apposta dal sig. in calce alla Parte_1 scrittura di cui si discute, poiché direttamente riconosciuta dall'interessato anche con l'instaurazione del presente giudizio.
Per l'effetto, l'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023 concluso in sede di mediazione deve ritenersi trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 bis c.c. e dell'art.11, comma 3, d. lgs. 28/2010 quale scrittura privata autenticata che prevede l'usucapione acquisitiva in favore dell'attore degli immobili ivi indicati. Parte_1
4. LE SPESE.
Ricorrono giustificati motivi, atteso il contegno processuale e i rapporti tra le parti, per pronunciare l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Parte_2
1) ACCERTA e DICHIARA che la sottoscrizione apposta in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di
[...] srl, dinanzi al conciliatore nominato, dott.ssa Concetta Controparte_3
RR, è autentica e proviene dalla sig.ra e, per l'effetto: Persona_1
2) ACCERTA e DICHIARA l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo accertativo dell'usucapione del 17.11.2023, sottoscritto in Manduria, presso la sede secondaria di C.R.C. Camera Risoluzione Controversie srl, dinanzi al conciliatore nominato,
6 n. 4758/2024 R.G.
dott.ssa Concetta RR, dal sig. e dalla sig.ra , in Parte_1 Persona_1 quanto giudizialmente accertata;
3) Spese compensate.
Taranto, 14.11.2025.
Il P.I. (dott.ssa S. D'Errico)
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