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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 10307/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 25.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Antonella Ferraro
RICORRENTE ADOTTANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
contumace
RESISTENTE ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 -voglia il Tribunale dichiarare l'adozione della sig.ra nata il [...] Controparte_1
a Tulua Valle (Colombia), residente a [...]27 (C.F.
) da parte di nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_1
); C.F._2
-disporre che l'adottata assuma il cognome anteponendolo al proprio. Pt_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-visto il ricorso depositato il 25.9.2024 con cui ha chiesto di poter adottare Parte_1
con la quale si è instaurato un rapporto strettissimo, di natura filiale, Controparte_1 atteso che egli ha contratto matrimonio con la nonna dell'adottanda, signora;
Persona_1
-visto l'art. 291 cod.civ. e ritenuta la sussistenza delle condizioni ivi prescritte, consistenti soprattutto nei limiti di età;
-acquisito il consenso da parte dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della madre dell'adottanda e della moglie dell'adottante, non essendo previsto anche l'assenso del padre biologico dell'adottanda in quanto non l'ha mai riconosciuta;
-visto il parere favorevole del P.M.;
-considerata l'esistenza di tutti i requisiti di legge e ritenuto che l'adozione conviene all'adottanda, sotto ogni profilo, nascendo dall'esigenza di consolidare i legami affettivi e filiali già esistenti con l'adottante;
-ritenuto, dunque, che non vi sono motivi né patrimoniali, né morali e relazionali che sconsiglino l'adozione;
-visti gli artt. 312 e 313 cod.civ. e 437 bis 22 c.p.c.
-letto l'art. 299 cod.civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione della sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_1
Valle (Colombia), residente a [...]27 (C.F.
) da parte di nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_1
); C.F._2
-dispone che l'adottata assuma il cognome anteponendolo al proprio, sicché il suo nome Pt_1 sarà ; Persona_2
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod.civ.;
- nulla per le spese.
2 Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 27.1.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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