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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2013/2024, promossa da:
, in forza di procura depositata nel fascicolo Parte_1
telematico, dall'avv. Francesco Visciotto, elettivamente domiciliata presso il suo studio Via Innocenzo Frugoni, n. 11/6
-ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, dell' , CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo
Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_3
[...]
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto. La ricorrente sostiene di avere svolto, attraverso una serie di contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente
– nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio CP_1
contestando nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il CP_1
riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate da parte ricorrente per decorso del termine quinquennale;
tale eccezione risulta fondata limitatamente agli importi dovuti in relazione all'anno scolastico 2018/2019.
A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal nei confronti della ricorrente, deve osservarsi che la ricorrente ha depositato atto di diffida recante data 02/02/2023, senza documentare con la ricevuta di avvenuta consegna l'effettiva ricezione dell'atto. La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
È in primo luogo pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co.
121 ss. legge n. 107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
“dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e
la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa
pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità
previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Infatti, alla data della domanda giudiziale, la ricorrente aveva già intrapreso la “supplenza”, conferita al 30.6.2024 e, proprio alla luce delle difese del , con cui si nega il diritto alla “prestazione” dei lavoratori titolari di contratti a termine (se non per supplenza su organico di diritto), non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a tale a.s.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico;
per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024;
per l'effetto condanna il all'accredito alla ricorrente della somma complessiva di € 2500,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo;
Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate CP_2
in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, oltre rimborso C.U, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario,
Genova 05/06/2025 IL GIUDICE
Alessandro Barenghi