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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 25/09/2025 nella causa n. 2382/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto liquidazione compensi CTU ex art. 170 TUSG” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE GIOVANNI GIOVANNANGELO
-ricorrente- e
(C.F./P.IVA: Controparte_1 C.F._2
- contumace- nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._3
- contumace - Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
, premesso che […] aveva (con atto notificato il 31.7.2020), Pt_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino -RG 3107/2020- il CP_3
, per sentir accertato il nesso causale delle infiltrazioni Controparte_2 prodottesi all'interno del locale sottoscala in proprietà comune oltre quelle riscontratesi nel proprio appartamento. Con ordinanza 13.05.2022 il Tribunale affidava l'incarico all'architetto [...] In data 15.6.2024 il CTU Controparte_1 depositava l'elaborato peritale con allegati e l'istanza di liquidazione, con parcella calcolata “a tempo” (art 2 l 319/80 aggiornata al DM 30.05.2002) collocandovi le seguenti voci nella specifica delle spese e competenze dovute [...] Dette somme venivano integralmente recepite dal Tribunale il quale con Decreto del 12.7.24 provvedeva a liquidarle per i medesimi importi di cui A) € 352,45 per spese vive B)
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€ 2.182,58 per compensi […] proponeva opposizione, nei confronti dell'arch. DE e , avverso il Controparte_1 Controparte_2 suddetto decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020, per i seguenti motivi: […] I) Nullità del decreto di liquidazione. Ora e considerandosi che la CTU in esame riguarda la materia dell'impiantistica per cui espressamente disciplinata all'art. 11 D.M. Giustizia del
30/05/2002 “materia di costruzioni edilizie… impianti di servizi generali... opere idrauliche... Fognature…”, - che nel valore da Questi attribuito dell'impiantistica, di
€ 7.085,31 risiede l'erronea applicazione del “criterio a vacazione”, essendo applicabile la SPECIFICA TARIFFA riportata all'art 11 (pag. 6) del DM 30.5.2002 di cui in seguito. [...] -che, tenendo conto degli onorari al massimo non avrebbe potuto parcellizzare una somma superiore ad € 859,76, pertanto del tutto incongrua la somma di € € 2.182,58; -che non risultando motivata a beneficio del residuale computo (a vacazione) la disapplicazione dei criteri di calcolo della parcella ai sensi art. 11 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, determina la illegittimità del decreto di liquidazione. L'Opponente richiede che, previa revoca, la liquidazione dei compensi si conformi al compenso tabellato di cui sopra. II)
Manifesta sproporzione. Per zelo e nella denegata ipotesi di rigetto si eccepisce che anche sul , il criterio a vacazione risulta affetto da gravi CP_4 incongruenze, enucleandosi (dal momento di accettazione dell'incarico del
22.6.2023 ed il deposito intervenuta al netto della proroghe il 15.6.2024) un numero di 267 vacazioni decisamente sproporzionato rispetto alla datazioni e documentazione in atti. Ora e nell'incidentale rilievo che ogni vacazione riguardi il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;
- che la prima vacazione è la prima in assoluto dell'incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro;
- che l'importo delle vacazioni è stabilito dall'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 secondo la norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319/1980, prevede per la prima vacazione un compenso di € 14,68 e per la successive vacazioni – corrispondenti ad un tempo di 2 ore cadauna un compenso di € 8,15. Si osserva che se rapportate al tempo il numero delle 267 vacazioni conteggiate equivale all'incirca, a 247 giorni di lavoro, ovvero circa 8 mesi suddivisi in 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana escluse sabati e domeniche e le festività!!! In tal contesto emerge a sufficienza che, al netto di seriali istanze di proroga (distoniche tra loro) il CTU almeno per come prevedevano i quesiti, non ha svolto alcun rilievo e/o saggio per l'accertamento del nesso di causalità con il danno da infiltrazioni.
Per cui approdando, in luogo dei saggi e dei rilievi, ad un verdetto teoretico perché di stampo valutativo, colloca vacazioni inconcludenti se rapportati ai soli 2 accessi programmatici della durata di 1 ora cadauno. B.1) Le singole voci. Valga osservare che la “spia” di cotanta approssimazione si ritrae da una indebita duplicazione di
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voci assimilate riscontrabile ai punti 2) e 6) della CTU. – (punto 2), Studio dei fascicoli relativi alle produzioni di parte;
Vacaz. n. 35 x € 8,15 € 285,25; – (punto 6)
Ricostruzione/Sintesi dei fascicoli e degli eventi in ordine cronologico e descrizione dei fatti in relazione all'intera documentazione dei fascicoli di parte;
Vacaz. n. 30 x
€ 8,15 € 244,50 [...] Con riguardo al – (punto 3) ove indica: N. 2 Sopralluoghi presso
i luoghi di causa del 03/07/2023 e del 26/10/2024 (Allegato “C1, C2”); Vacaz. n. 5 x
€ 8,15 € 40,75 Si osserva come può vincersi dai verbali allegati alla perizia il CT ha effettuato due soli sopralluoghi: - il sopralluogo del 3.7.2023 è durato solo un 1 ora, orario di apertura del verbale “ore 13.00” orario di chiusura “ore 14.00” - il sopralluogo del 26.10.2024 è durato solo un 1 ora orario di apertura “ore 16.00” orario di chiusura “ore 17.00”. Ingiustificata, rispetto al dato documentale di ore 2 la richiesta di 5 vacazioni perché equivalente a ore 2 x 5 = ore 10? Con riguardo al –
(punto 5) Realizzazione della Premessa Dei Cenni Storici e Geografici;
Vacaz. n. 25 x
€ 8,15 € 203,75” della parcella??? La liquidazione presuppone una prestazione non
è annoverata da alcun quesito d'incarico ed è un'attività ultronea che proponendo aspetti storiografici non ha alcun rilievo nella controversia E ricorrendo una mera parafrasi d'informazioni riprese dal sito del Comune di OL nemmeno giustificano il monte orario di 25 vacazioni (2 ore x25 = 50 ore, ovvero giorni 6,25 di lavoro). Con riguardo al – (punto 7) Risposte ai quesiti posti dall'Onorevole
Giudice per lo svolgimento dell'Incarico; La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 407,50 corrispondente a 100 ore lavorative Vacaz. n. 50 x € 8,15
(2 ore x 50 = 100 ore). Orbene al netto dell'importo liquidato, resta singolare la circostanza che ad onta del corrispondente periodo (circa 12,5 giorni di lavoro), la richiesta di liquidazione si sovrapponga alle medesime attività di cui ai punti 2 e 6 da cui nel merito attinge le relative risposte. Con riguardo al – (punto 8) Redazione del Rilievo Fotografico (Allegato “F”); La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 163,00€ corrispondente a n. 20 Vacaz. (2 x 20= 40 ore di lavoro), x
€ 8,15. Orbene trattasi di un monte di 40 ore (5 giorni lavorativi) che in equivalenza alla estrazione di un 1 pdf riguardante 26 fotografie ritratte durante 2 ore complessive (a tanto assommano la durata degli accessi) rivela la sua intrinseca ridondanza. Con riguardo al – (punto 9) Redazione dei Computi Metrici e dello studio dell'analisi dei Prezzi Inserite all'interno della Perizia (Allegato “D”); La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 448,25 corrispondente Vacaz.
n. 55 (2 ore x 55= 110 ore, circa 5 giorni di lavoro) x € 8,15 La voce è inesigibile. Ed infatti il difetto di rilievi per cui delle misurazioni dello stato dei luoghi rende teoretico l'abbinamento di un monte pari a circa 5 giorni di lavoro. Del resto equiparare un monte di 110 ore lavorative ad un'attività che richiede esclusivamente l'inserimento telematico dei voci e misure, non è supportato da alcuna evidenza numerica oltre che scientifica. Tanto più che il computo metrico allegato alla perizia riporta circa 7 voci di lavorazioni a realizzarsi di importo
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inferiore a € 10.000.00 non richiede tale dispendiosità di tempo. - In merito al punto 10) Impaginazione e Redazione della intera Consulenza Tecnica d'Ufficio comprese le risposte alle osservazioni dei due c.t.p.; Vacaz. n. 40 x € 8,15 € 326,00”, anche questa voce viene contestata, in quanto è una duplicazione delle voci 5,6,7,8
e 9 della parcella. L'impaginazione e la redazione dell'intera consulenza è avvenuta in circa 40 vacazioni (2 ore x 40 = 80 ore di lavoro), circa 10 giorni di lavoro, tale punto contrasta inevitabilmente con le altre voci su indicate, da considerarsi anche la modestia dell'incarico e l'incompiutezza visto che alcuna accertamento è stato effettuato dal predetto CTU. IN ORDINE ALLE SPESE RIMBORSUALI. Infine in merito alle spese dalla attuale misura liquidate di € 352,45 devono essere decurtate perché prive di giustificativi di spesa ricevute fiscali e fatture le seguenti voci: “copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00. “n. 2
Trasferte per Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del 26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00 il rimborso delle spese di viaggio del CTU, Ed infatti ai sensi dell'art. 55, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.” … in mancanza di specifica autorizzazione del magistrato in relazione all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, non spettato all'ausiliario, infatti il consulente può chiedere unicamente il rimborso del biglietto di prima classe sui servizi di linea. Ne segue che l'importo delle rimborsuali documentate si decrementa ad € 252,45. In conclusione la presente azione viene proposta al giudice dell'opposizione al fine di valutare l'impegno profuso e la completezza della relazione depositata dal CTU
[...]
quali criteri di valutazione della diligenza professionale che prescindono CP_1 dalla validità dell'elaborato e dall'utilità del ricorso alla consulenza, dovendo stabilire se l'opera svolta dall'ausiliare fosse rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale (Cass. 20098/2023; Cass. 36396/2021; Cass.
7294/2013). […]. Per l'effetto, il medesimo opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
[…] 1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4836/2024 del
12/07/2024 RG n. 3107/2020 reso dalla dottoressa AD ex art. 5 D.Lgs. n.
150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) In via principale, nel merito, revocare l'importo liquidato di € 2182.58 per compensi, oltre IVA e cassa come per legge, ed € 352,45 per le spese 3) liquidare il compenso del CTU nella misura di Euro € 859,76 disciplinata all'art 11 DM. D. Min. Giustizia del 30/05/2002 per compenso ed € 252,45 per spese - oltre oneri di legge 4) In subordine nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ritenuta di giustizia;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. […]. 5 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, ARCH. , nonché di Controparte_1 [...]
(v. ordinanza del 21/05/2025), ammessa e prodotta la CP_2 documentazione, la causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera del ricorrente. II. Diritto Sul merito Parzialmente fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Preliminarmente giova mettere in evidenza come il decreto di liquidazione opposto rechi il seguente tenore: DECRETO Di liquidazione del compenso al c.t.u. dr. letta l'istanza di liquidazione del compenso;
pqm
ritenuto Controparte_1 congruo l'onorario richiesto di € 2.182,58 oltre le spese documentate per € 352,45;
LIQUIDA In complessivi € 2182.58 per compensi, oltre IVA e cassa come per legge, ed € 352,45 per le spese, a favore di disponendo che esso Controparte_1 resti, provvisoriamente, a carico di entrambe le parti in egual misura ed in solido, detratto l'eventuale acconto corrisposto (v. Decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 comunicato il 12 luglio 2024). Altrettanto preliminarmente preme osservare come il medesimo sia stato reso a fronte di un'istanza di liquidazione dal seguente tenore: A) SPESE Copie Fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00 N. 2 Trasferte per
Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del
26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00 Ricevuta DI MA per il sopralluogo del 26/10/2023, autorizzata dal Giudice Allegato “F”. € 244,00
Ricevuta della Raccomandata A/R del 20/12/2023, autorizzata dal Giudice Allegato
“F”. € 8,45 TOTALE SPESE A) € 352,45 … B) ONORARIO il C.T.U. ha ritenuto di procedere alla determinazione dell'onorario a vacazione, e cioè in funzione dell'unità di tempo, che meglio rispecchia il reale impegno profuso unitamente al lavoro svolto considerando il tempo effettivo e strettamente necessario per ogni singola voce riportata. ONORARIO A VACAZIONE SECONDO TARIFFA DECRETO MIN.
GIUSTIZIA DEL 30/05/2002. (Prima Vacazione di € 14,68, Seconda Vacazione e successive di € 8,15) 1) Giuramento incarico;
Vacaz. n. 1 x € 14,68 € 14,68 2) Studio dei fascicoli relativi alle produzioni di parte;
Vacaz. n. 35 x € 8,15 € 285,25 3) N. 2
Sopralluoghi presso i luoghi di causa del 03/07/2023 e del 26/10/2023 (Allegato
“C1, C2”); Vacaz. n. 5 x € 8,15 € 40,75 4) Corrispondenza con le parti in causa e con il Giudice, (Allegato “A e B”); Vacaz. n. 4 x € 8,15 € 32,60 5) Realizzazione della
Premessa Dei Cenni Storici e Geografici;
Vacaz. n. 25 x € 8,15 € 203,75 6)
Ricostruzione/Sintesi dei fascicoli e degli eventi in ordine cronologico e descrizione dei fatti in relazione all'intera documentazione dei fascicoli di parte;
Vacaz. n. 30 x
6 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
€ 8,15 € 244,50 7) Risposte ai quesiti posti dall'Onorevole Giudice per lo svolgimento dell'Incarico; Vacaz. n. 50 x € 8,15 € 407,50 8) Redazione del Rilievo
Fotografico (Allegato “F”); Vacaz. n. 20 x € 8,15 € 163,00 9) Redazione dei Computi
Metrici e dello studio dell'analisi dei Prezzi Inserite all'interno della Perizia
(Allegato “D”); Vacaz. n. 55 x € 8,15 € 448,25 10) Impaginazione e Redazione della intera Consulenza Tecnica d'Ufficio comprese le risposte alle osservazioni dei due c.t.p.; Vacaz. n. 40 x € 8,15 € 326,00 11) Deposito telematico e cartaceo della
Consulenza Tecnica di Ufficio;
Vacaz. n.2 x € 8,15 € 16,30 TOTALE ONORARIO B) €
2.182,58 …RIEPILOGO A) SPESE € 352,45 B) ONORARIO € 2.182,58 TOT. SPESE E
ONORARIO (A + B) € 2.535,03 (v. istanza di liquidazione di cui in atti). L'incarico conferito, per converso, aveva ad oggetto i seguenti ed articolati quesiti: “Esaminati gli atti di causa, sentite le parti e i loro eventuali ctp, tenuto conto se ritenuto utile della relazione svolta in sede di mediazione, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine che riterrà necessaria, 1) descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi per cui è causa, provvedendo a trarne documentazione fotografica;
2) accerti la sussistenza o meno degli inconvenienti
(fenomeni dannosi) dedotti in lite determinandone, in caso affermativo, la natura,
l'entità, le loro cause, avuto in particolare riguardo alle ipotesi causali alternative dedotte dalla parte convenuta, nonché i soggetti cui sono rapportabili, con specificazione delle relative percentuali di incidenza nel determinismo del danno;
3) indichi quali sono gli interventi necessari da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati (cause e danni che ne sono conseguiti) e ne quantifichi il costo in termini monetari attuali mediante apposito computo metrico;
4) dica quant'altro utile ai fini di causa.” (v. ordinanza del 24/04/2023). Ciò detto, da confermarsi, in difformità da quanto sostenuto in opposizione, appare l'utilizzo del criterio delle vacazioni, avendo le operazioni demandate carattere promiscuo ed articolato, non univocamente riconducibile ai parametri tabellari normativamente previsti, ivi compresi quello indicato dall'opponente (art. 11: Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili), a ben vedere comunque inidoneo a ricomprendere altresì le pur demandate attività aventi ad oggetto: la sussistenza o meno degli inconvenienti (fenomeni dannosi) dedotti in lite;
l'individuazione della relativa natura, entità, e cause, ivi compreso il concorso di eventuali fattori;
nonché l'indicazione degli interventi necessari all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati (cause e danni che ne sono conseguiti) e la quantificazione del costo mediante apposito computo metrico (v. quesiti in atti), con tutto ciò che ne
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consegue in punto di non agevole, o comunque giustificata, estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. Per quanto riguarda poi il numero delle vacazioni effettivamente riconosciute (pari 267, come indicate nell'istanza di liquidazione), del tutto rispondente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, ancora una volta in difformità da quanto sostenuto dall'opponente, appare il decreto nella parte in cui ha ritenuto “congruo” (v. testualmente decreto in atti) l'importo all'uopo richiesto dall'ausiliare, avendo la Suprema Corte da ultimo affermato che la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato (Cass. 5990/2020), con tutto ciò che ne consegue in punto di non dirimenza delle “strette” operazioni di calcolo operate dall'opponente al fine di destituire la legittimità delle statuizioni di cui al provvedimento impugnato. A ben guardare, del resto, anche ai fini di una compiuta valutazione in questa sede dell'attività concretamente espletata, l'importo corrispondente alle (n. 267) vacazioni richieste, risulterebbe ad oggi pari ad € 3.919,56, e dunque di gran lunga inferiore a quello effettivamente riconosciuto, e qui confermato, nel decreto opposto. Quanto infine alle contestazioni circa le seguenti spese: copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00, effettivamente le medesime risultano prive di titoli giustificativi, mentre per quelle concernenti n. 2 Trasferte per Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del
26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00, giova precisare come, in difformità da quanto sostenuto dall'opponente, il verbale di conferimento incarico rechi altresì la seguente dizione, rilevante ai sensi del citato art. 55 TUSG: Su richiesta del CTU autorizza lo stesso A) ad utilizzare il mezzo proprio (v. verbale del 22/06/2023). Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, potrà riformarsi il decreto opposto nella sola parte in cui riconosce l'importo di cui alla voce copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00 perché effettivamente priva di titoli giustificativi, dovendo, seppure per le motivazioni sin qui esposte, comunque confermarne il residuo contenuto, con il conseguente assorbimento e/o rigetto di ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o in ogni caso rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle di intervenuta sostituzione del medesimo CTU.
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Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, è altrettanto vero che compete in via esclusiva al giudice di merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal C.T.U., idonea a determinare l'insussistenza del diritto al compenso di quest'ultimo, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui nell'ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., secondo la disciplina recata dal D.P.R. 115/2002, art. 170, non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Ord. C. Cass. civ. 25/09/2018, n. 22725). Sulle spese L'accoglimento in misura minima, se non del tutto trascurabile, dell'opposizione proposta, connotata dalla mancata costituzione in giudizio di entrambe le controparti convenute, costituiscono circostanze eccezionali idonee ad una compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto n. cronol. Parte_1
4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 nei confronti di arch. , nonché di , Controparte_1 Controparte_2 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione, così come proposta e, per l'effetto, riforma il decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 comunicato il 12 luglio 2024 nella sola parte in cui riconosce l'importo di cui alla voce copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00, confermandone, seppure per ragioni di cui in parte motiva, il residuo contenuto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 25/09/2025 nella causa n. 2382/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto liquidazione compensi CTU ex art. 170 TUSG” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE GIOVANNI GIOVANNANGELO
-ricorrente- e
(C.F./P.IVA: Controparte_1 C.F._2
- contumace- nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._3
- contumace - Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
, premesso che […] aveva (con atto notificato il 31.7.2020), Pt_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino -RG 3107/2020- il CP_3
, per sentir accertato il nesso causale delle infiltrazioni Controparte_2 prodottesi all'interno del locale sottoscala in proprietà comune oltre quelle riscontratesi nel proprio appartamento. Con ordinanza 13.05.2022 il Tribunale affidava l'incarico all'architetto [...] In data 15.6.2024 il CTU Controparte_1 depositava l'elaborato peritale con allegati e l'istanza di liquidazione, con parcella calcolata “a tempo” (art 2 l 319/80 aggiornata al DM 30.05.2002) collocandovi le seguenti voci nella specifica delle spese e competenze dovute [...] Dette somme venivano integralmente recepite dal Tribunale il quale con Decreto del 12.7.24 provvedeva a liquidarle per i medesimi importi di cui A) € 352,45 per spese vive B)
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€ 2.182,58 per compensi […] proponeva opposizione, nei confronti dell'arch. DE e , avverso il Controparte_1 Controparte_2 suddetto decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020, per i seguenti motivi: […] I) Nullità del decreto di liquidazione. Ora e considerandosi che la CTU in esame riguarda la materia dell'impiantistica per cui espressamente disciplinata all'art. 11 D.M. Giustizia del
30/05/2002 “materia di costruzioni edilizie… impianti di servizi generali... opere idrauliche... Fognature…”, - che nel valore da Questi attribuito dell'impiantistica, di
€ 7.085,31 risiede l'erronea applicazione del “criterio a vacazione”, essendo applicabile la SPECIFICA TARIFFA riportata all'art 11 (pag. 6) del DM 30.5.2002 di cui in seguito. [...] -che, tenendo conto degli onorari al massimo non avrebbe potuto parcellizzare una somma superiore ad € 859,76, pertanto del tutto incongrua la somma di € € 2.182,58; -che non risultando motivata a beneficio del residuale computo (a vacazione) la disapplicazione dei criteri di calcolo della parcella ai sensi art. 11 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, determina la illegittimità del decreto di liquidazione. L'Opponente richiede che, previa revoca, la liquidazione dei compensi si conformi al compenso tabellato di cui sopra. II)
Manifesta sproporzione. Per zelo e nella denegata ipotesi di rigetto si eccepisce che anche sul , il criterio a vacazione risulta affetto da gravi CP_4 incongruenze, enucleandosi (dal momento di accettazione dell'incarico del
22.6.2023 ed il deposito intervenuta al netto della proroghe il 15.6.2024) un numero di 267 vacazioni decisamente sproporzionato rispetto alla datazioni e documentazione in atti. Ora e nell'incidentale rilievo che ogni vacazione riguardi il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;
- che la prima vacazione è la prima in assoluto dell'incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro;
- che l'importo delle vacazioni è stabilito dall'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 secondo la norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319/1980, prevede per la prima vacazione un compenso di € 14,68 e per la successive vacazioni – corrispondenti ad un tempo di 2 ore cadauna un compenso di € 8,15. Si osserva che se rapportate al tempo il numero delle 267 vacazioni conteggiate equivale all'incirca, a 247 giorni di lavoro, ovvero circa 8 mesi suddivisi in 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana escluse sabati e domeniche e le festività!!! In tal contesto emerge a sufficienza che, al netto di seriali istanze di proroga (distoniche tra loro) il CTU almeno per come prevedevano i quesiti, non ha svolto alcun rilievo e/o saggio per l'accertamento del nesso di causalità con il danno da infiltrazioni.
Per cui approdando, in luogo dei saggi e dei rilievi, ad un verdetto teoretico perché di stampo valutativo, colloca vacazioni inconcludenti se rapportati ai soli 2 accessi programmatici della durata di 1 ora cadauno. B.1) Le singole voci. Valga osservare che la “spia” di cotanta approssimazione si ritrae da una indebita duplicazione di
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voci assimilate riscontrabile ai punti 2) e 6) della CTU. – (punto 2), Studio dei fascicoli relativi alle produzioni di parte;
Vacaz. n. 35 x € 8,15 € 285,25; – (punto 6)
Ricostruzione/Sintesi dei fascicoli e degli eventi in ordine cronologico e descrizione dei fatti in relazione all'intera documentazione dei fascicoli di parte;
Vacaz. n. 30 x
€ 8,15 € 244,50 [...] Con riguardo al – (punto 3) ove indica: N. 2 Sopralluoghi presso
i luoghi di causa del 03/07/2023 e del 26/10/2024 (Allegato “C1, C2”); Vacaz. n. 5 x
€ 8,15 € 40,75 Si osserva come può vincersi dai verbali allegati alla perizia il CT ha effettuato due soli sopralluoghi: - il sopralluogo del 3.7.2023 è durato solo un 1 ora, orario di apertura del verbale “ore 13.00” orario di chiusura “ore 14.00” - il sopralluogo del 26.10.2024 è durato solo un 1 ora orario di apertura “ore 16.00” orario di chiusura “ore 17.00”. Ingiustificata, rispetto al dato documentale di ore 2 la richiesta di 5 vacazioni perché equivalente a ore 2 x 5 = ore 10? Con riguardo al –
(punto 5) Realizzazione della Premessa Dei Cenni Storici e Geografici;
Vacaz. n. 25 x
€ 8,15 € 203,75” della parcella??? La liquidazione presuppone una prestazione non
è annoverata da alcun quesito d'incarico ed è un'attività ultronea che proponendo aspetti storiografici non ha alcun rilievo nella controversia E ricorrendo una mera parafrasi d'informazioni riprese dal sito del Comune di OL nemmeno giustificano il monte orario di 25 vacazioni (2 ore x25 = 50 ore, ovvero giorni 6,25 di lavoro). Con riguardo al – (punto 7) Risposte ai quesiti posti dall'Onorevole
Giudice per lo svolgimento dell'Incarico; La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 407,50 corrispondente a 100 ore lavorative Vacaz. n. 50 x € 8,15
(2 ore x 50 = 100 ore). Orbene al netto dell'importo liquidato, resta singolare la circostanza che ad onta del corrispondente periodo (circa 12,5 giorni di lavoro), la richiesta di liquidazione si sovrapponga alle medesime attività di cui ai punti 2 e 6 da cui nel merito attinge le relative risposte. Con riguardo al – (punto 8) Redazione del Rilievo Fotografico (Allegato “F”); La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 163,00€ corrispondente a n. 20 Vacaz. (2 x 20= 40 ore di lavoro), x
€ 8,15. Orbene trattasi di un monte di 40 ore (5 giorni lavorativi) che in equivalenza alla estrazione di un 1 pdf riguardante 26 fotografie ritratte durante 2 ore complessive (a tanto assommano la durata degli accessi) rivela la sua intrinseca ridondanza. Con riguardo al – (punto 9) Redazione dei Computi Metrici e dello studio dell'analisi dei Prezzi Inserite all'interno della Perizia (Allegato “D”); La liquidazione recepisce un prospetto liquidazione di € 448,25 corrispondente Vacaz.
n. 55 (2 ore x 55= 110 ore, circa 5 giorni di lavoro) x € 8,15 La voce è inesigibile. Ed infatti il difetto di rilievi per cui delle misurazioni dello stato dei luoghi rende teoretico l'abbinamento di un monte pari a circa 5 giorni di lavoro. Del resto equiparare un monte di 110 ore lavorative ad un'attività che richiede esclusivamente l'inserimento telematico dei voci e misure, non è supportato da alcuna evidenza numerica oltre che scientifica. Tanto più che il computo metrico allegato alla perizia riporta circa 7 voci di lavorazioni a realizzarsi di importo
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inferiore a € 10.000.00 non richiede tale dispendiosità di tempo. - In merito al punto 10) Impaginazione e Redazione della intera Consulenza Tecnica d'Ufficio comprese le risposte alle osservazioni dei due c.t.p.; Vacaz. n. 40 x € 8,15 € 326,00”, anche questa voce viene contestata, in quanto è una duplicazione delle voci 5,6,7,8
e 9 della parcella. L'impaginazione e la redazione dell'intera consulenza è avvenuta in circa 40 vacazioni (2 ore x 40 = 80 ore di lavoro), circa 10 giorni di lavoro, tale punto contrasta inevitabilmente con le altre voci su indicate, da considerarsi anche la modestia dell'incarico e l'incompiutezza visto che alcuna accertamento è stato effettuato dal predetto CTU. IN ORDINE ALLE SPESE RIMBORSUALI. Infine in merito alle spese dalla attuale misura liquidate di € 352,45 devono essere decurtate perché prive di giustificativi di spesa ricevute fiscali e fatture le seguenti voci: “copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00. “n. 2
Trasferte per Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del 26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00 il rimborso delle spese di viaggio del CTU, Ed infatti ai sensi dell'art. 55, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.” … in mancanza di specifica autorizzazione del magistrato in relazione all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, non spettato all'ausiliario, infatti il consulente può chiedere unicamente il rimborso del biglietto di prima classe sui servizi di linea. Ne segue che l'importo delle rimborsuali documentate si decrementa ad € 252,45. In conclusione la presente azione viene proposta al giudice dell'opposizione al fine di valutare l'impegno profuso e la completezza della relazione depositata dal CTU
[...]
quali criteri di valutazione della diligenza professionale che prescindono CP_1 dalla validità dell'elaborato e dall'utilità del ricorso alla consulenza, dovendo stabilire se l'opera svolta dall'ausiliare fosse rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale (Cass. 20098/2023; Cass. 36396/2021; Cass.
7294/2013). […]. Per l'effetto, il medesimo opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
[…] 1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4836/2024 del
12/07/2024 RG n. 3107/2020 reso dalla dottoressa AD ex art. 5 D.Lgs. n.
150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
2) In via principale, nel merito, revocare l'importo liquidato di € 2182.58 per compensi, oltre IVA e cassa come per legge, ed € 352,45 per le spese 3) liquidare il compenso del CTU nella misura di Euro € 859,76 disciplinata all'art 11 DM. D. Min. Giustizia del 30/05/2002 per compenso ed € 252,45 per spese - oltre oneri di legge 4) In subordine nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ritenuta di giustizia;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. […]. 5 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, ARCH. , nonché di Controparte_1 [...]
(v. ordinanza del 21/05/2025), ammessa e prodotta la CP_2 documentazione, la causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera del ricorrente. II. Diritto Sul merito Parzialmente fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Preliminarmente giova mettere in evidenza come il decreto di liquidazione opposto rechi il seguente tenore: DECRETO Di liquidazione del compenso al c.t.u. dr. letta l'istanza di liquidazione del compenso;
pqm
ritenuto Controparte_1 congruo l'onorario richiesto di € 2.182,58 oltre le spese documentate per € 352,45;
LIQUIDA In complessivi € 2182.58 per compensi, oltre IVA e cassa come per legge, ed € 352,45 per le spese, a favore di disponendo che esso Controparte_1 resti, provvisoriamente, a carico di entrambe le parti in egual misura ed in solido, detratto l'eventuale acconto corrisposto (v. Decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 comunicato il 12 luglio 2024). Altrettanto preliminarmente preme osservare come il medesimo sia stato reso a fronte di un'istanza di liquidazione dal seguente tenore: A) SPESE Copie Fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00 N. 2 Trasferte per
Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del
26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00 Ricevuta DI MA per il sopralluogo del 26/10/2023, autorizzata dal Giudice Allegato “F”. € 244,00
Ricevuta della Raccomandata A/R del 20/12/2023, autorizzata dal Giudice Allegato
“F”. € 8,45 TOTALE SPESE A) € 352,45 … B) ONORARIO il C.T.U. ha ritenuto di procedere alla determinazione dell'onorario a vacazione, e cioè in funzione dell'unità di tempo, che meglio rispecchia il reale impegno profuso unitamente al lavoro svolto considerando il tempo effettivo e strettamente necessario per ogni singola voce riportata. ONORARIO A VACAZIONE SECONDO TARIFFA DECRETO MIN.
GIUSTIZIA DEL 30/05/2002. (Prima Vacazione di € 14,68, Seconda Vacazione e successive di € 8,15) 1) Giuramento incarico;
Vacaz. n. 1 x € 14,68 € 14,68 2) Studio dei fascicoli relativi alle produzioni di parte;
Vacaz. n. 35 x € 8,15 € 285,25 3) N. 2
Sopralluoghi presso i luoghi di causa del 03/07/2023 e del 26/10/2023 (Allegato
“C1, C2”); Vacaz. n. 5 x € 8,15 € 40,75 4) Corrispondenza con le parti in causa e con il Giudice, (Allegato “A e B”); Vacaz. n. 4 x € 8,15 € 32,60 5) Realizzazione della
Premessa Dei Cenni Storici e Geografici;
Vacaz. n. 25 x € 8,15 € 203,75 6)
Ricostruzione/Sintesi dei fascicoli e degli eventi in ordine cronologico e descrizione dei fatti in relazione all'intera documentazione dei fascicoli di parte;
Vacaz. n. 30 x
6 Tribunale di Avellino n. 2382/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
€ 8,15 € 244,50 7) Risposte ai quesiti posti dall'Onorevole Giudice per lo svolgimento dell'Incarico; Vacaz. n. 50 x € 8,15 € 407,50 8) Redazione del Rilievo
Fotografico (Allegato “F”); Vacaz. n. 20 x € 8,15 € 163,00 9) Redazione dei Computi
Metrici e dello studio dell'analisi dei Prezzi Inserite all'interno della Perizia
(Allegato “D”); Vacaz. n. 55 x € 8,15 € 448,25 10) Impaginazione e Redazione della intera Consulenza Tecnica d'Ufficio comprese le risposte alle osservazioni dei due c.t.p.; Vacaz. n. 40 x € 8,15 € 326,00 11) Deposito telematico e cartaceo della
Consulenza Tecnica di Ufficio;
Vacaz. n.2 x € 8,15 € 16,30 TOTALE ONORARIO B) €
2.182,58 …RIEPILOGO A) SPESE € 352,45 B) ONORARIO € 2.182,58 TOT. SPESE E
ONORARIO (A + B) € 2.535,03 (v. istanza di liquidazione di cui in atti). L'incarico conferito, per converso, aveva ad oggetto i seguenti ed articolati quesiti: “Esaminati gli atti di causa, sentite le parti e i loro eventuali ctp, tenuto conto se ritenuto utile della relazione svolta in sede di mediazione, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine che riterrà necessaria, 1) descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi per cui è causa, provvedendo a trarne documentazione fotografica;
2) accerti la sussistenza o meno degli inconvenienti
(fenomeni dannosi) dedotti in lite determinandone, in caso affermativo, la natura,
l'entità, le loro cause, avuto in particolare riguardo alle ipotesi causali alternative dedotte dalla parte convenuta, nonché i soggetti cui sono rapportabili, con specificazione delle relative percentuali di incidenza nel determinismo del danno;
3) indichi quali sono gli interventi necessari da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati (cause e danni che ne sono conseguiti) e ne quantifichi il costo in termini monetari attuali mediante apposito computo metrico;
4) dica quant'altro utile ai fini di causa.” (v. ordinanza del 24/04/2023). Ciò detto, da confermarsi, in difformità da quanto sostenuto in opposizione, appare l'utilizzo del criterio delle vacazioni, avendo le operazioni demandate carattere promiscuo ed articolato, non univocamente riconducibile ai parametri tabellari normativamente previsti, ivi compresi quello indicato dall'opponente (art. 11: Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili), a ben vedere comunque inidoneo a ricomprendere altresì le pur demandate attività aventi ad oggetto: la sussistenza o meno degli inconvenienti (fenomeni dannosi) dedotti in lite;
l'individuazione della relativa natura, entità, e cause, ivi compreso il concorso di eventuali fattori;
nonché l'indicazione degli interventi necessari all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati (cause e danni che ne sono conseguiti) e la quantificazione del costo mediante apposito computo metrico (v. quesiti in atti), con tutto ciò che ne
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consegue in punto di non agevole, o comunque giustificata, estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. Per quanto riguarda poi il numero delle vacazioni effettivamente riconosciute (pari 267, come indicate nell'istanza di liquidazione), del tutto rispondente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, ancora una volta in difformità da quanto sostenuto dall'opponente, appare il decreto nella parte in cui ha ritenuto “congruo” (v. testualmente decreto in atti) l'importo all'uopo richiesto dall'ausiliare, avendo la Suprema Corte da ultimo affermato che la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato (Cass. 5990/2020), con tutto ciò che ne consegue in punto di non dirimenza delle “strette” operazioni di calcolo operate dall'opponente al fine di destituire la legittimità delle statuizioni di cui al provvedimento impugnato. A ben guardare, del resto, anche ai fini di una compiuta valutazione in questa sede dell'attività concretamente espletata, l'importo corrispondente alle (n. 267) vacazioni richieste, risulterebbe ad oggi pari ad € 3.919,56, e dunque di gran lunga inferiore a quello effettivamente riconosciuto, e qui confermato, nel decreto opposto. Quanto infine alle contestazioni circa le seguenti spese: copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00, effettivamente le medesime risultano prive di titoli giustificativi, mentre per quelle concernenti n. 2 Trasferte per Sopralluoghi, con auto propria presso OL (Av) del 03/07/2023, e del
26/10/2023, per spese carburante, etc. € 50,00, giova precisare come, in difformità da quanto sostenuto dall'opponente, il verbale di conferimento incarico rechi altresì la seguente dizione, rilevante ai sensi del citato art. 55 TUSG: Su richiesta del CTU autorizza lo stesso A) ad utilizzare il mezzo proprio (v. verbale del 22/06/2023). Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, potrà riformarsi il decreto opposto nella sola parte in cui riconosce l'importo di cui alla voce copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00 perché effettivamente priva di titoli giustificativi, dovendo, seppure per le motivazioni sin qui esposte, comunque confermarne il residuo contenuto, con il conseguente assorbimento e/o rigetto di ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o in ogni caso rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle di intervenuta sostituzione del medesimo CTU.
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Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, è altrettanto vero che compete in via esclusiva al giudice di merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal C.T.U., idonea a determinare l'insussistenza del diritto al compenso di quest'ultimo, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui nell'ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., secondo la disciplina recata dal D.P.R. 115/2002, art. 170, non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Ord. C. Cass. civ. 25/09/2018, n. 22725). Sulle spese L'accoglimento in misura minima, se non del tutto trascurabile, dell'opposizione proposta, connotata dalla mancata costituzione in giudizio di entrambe le controparti convenute, costituiscono circostanze eccezionali idonee ad una compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto n. cronol. Parte_1
4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 nei confronti di arch. , nonché di , Controparte_1 Controparte_2 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione, così come proposta e, per l'effetto, riforma il decreto n. cronol. 4836/2024 del 12.07.2024 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino, Giudice Dott.ssa AD nell'ambito del giudizio R.G. n. 3107/2020 comunicato il 12 luglio 2024 nella sola parte in cui riconosce l'importo di cui alla voce copie fotostatiche, scansioni e materiale da cancelleria: € 50,00, confermandone, seppure per ragioni di cui in parte motiva, il residuo contenuto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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