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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 861 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Rosaria Broso
appellanti
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/15 dai funzionari Tiziana Meligrana, Rosaria Leuzzi e Vincenzo Parrello
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) A seguito di accesso ispettivo eseguito il 20.8.10, ore 21,30, presso l'Hotel Residence Duomo di Tropea, gestito dalla militari della Guardia di Finanza di Tropea Parte_2 rinvenivano, intento a svolgere mansioni di portiere, tale che, sentito dai militari Persona_1 operanti, dichiarava di aver cominciato a lavorare alle dipendenze della citata società sin dal 10.8.10, ma di non essere stato formalmente assunto.
2) A seguito di ciò, l' di adottava l'ordinanza n° Controparte_1 CP_1 130/12 con cui ingiungeva a , quale trasgressore, e alla società medesima, quale Parte_2 obbligata in solido, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 6.295,00 per le violazioni, riferite alla irregolare assunzione del RA, degli artt. 3 DL n° 12 del 2002; 4 bis, comma 2, D. Lgs. n° 181 del 2000 e 9 bis, comma 2, Legge 608/96.
3) Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione in data 27.11.12 in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della denunciando infondatezza degli addebiti, Parte_2 atteso che la comunicazione di assunzione del RA era stata tempestivamente comunicata al Centro per l'Impiego e consegnata al dipendente in data 9.8.10, nonché regolarmente registrata nel registro unico aziendale. Con il ricorso, infine, è stata denunciata omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto priva di riferimenti alle difese svolte nel corso del procedimento amministrativo.
Par 4) Nella resistenza dell' di , il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione con CP_1 le seguenti motivazioni:
“In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., e sono determinate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e secondo la regolamentazione, operante in relazione all' di cui all'art. 152 bis Pt_3 disp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
5) Avverso tale sentenza hanno proposto appello , in proprio, e già Parte_2 Parte_1 [...]
denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, non Parte_2 contenendo essa alcuna ricostruzione dei fatti di causa e dei motivi del ricorso di primo grado e alcun esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado comprovante la palese infondatezza delle violazioni. In particolare, nel caso di specie il tribunale aveva del tutto omesso di valutare la documentazione allegata al ricorso da cui emergeva che, contrariamente a quanto riferito dal dipendente ai militari operanti, la sua assunzione era stata tempestivamente Persona_1 comunicata con deposito del modello Uniurg in data 9.8.10 presso il Centro per l'Impiego di
[...]
(documento 3). Su tale modello risultava il timbro del suddetto ufficio pubblico, completo CP_1 di numero di protocollo e data di deposito, sicché trattavasi di documento facente fede fino a querela di falso idoneo a comprovare la tempestività della comunicazione di assunzione. Del pari, il tribunale aveva ignorato il documento n° 4 costituito dal contratto di assunzione del dipendente R_
, da questi sottoscritto il 9.8.10. Infine, il tribunale aveva omesso di valutare il documento 5
[...] allegato al ricorso introduttivo, costituito da un estratto del registro unico della Parte_2 comprovante l'avvenuta registrazione dell'assunzione nelle scritture sociali.
Par 6) L' di si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) È vero che, come dedotto dagli appellanti, la sentenza impugnata è caratterizzata da una motivazione apparente, essendosi il tribunale del tutto disinteressato della documentazione prodotta unitamente al ricorso in opposizione e delle specifiche questioni sottese alla ordinanza ingiunzione opposta per come prospettate dalle parti.
9) Ciò, tuttavia, non può condurre all'accoglimento dell'appello, dal momento che il dispositivo di rigetto dell'opposizione adottato dal tribunale deve essere comunque confermato.
10) Gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal dipendente Persona_1 ai militari operanti nella serata del 20.08.10, ovvero che il rapporto di lavoro iniziato il 10.8.10 non era stato regolarmente instaurato, la sua assunzione era stata regolarmente comunicata al Centro per l'Impiego il 9.8.10 (doc. 3), che il aveva ricevuto copia del contratto di lavoro in pari data R_ (doc. 4) e che la sua assunzione era stata tempestivamente annotata nelle scritture sociali obbligatorie (doc. 5).
11) Senonché, la documentazione prodotta dagli appellanti a sostegno delle loro ragioni non è idonea a contrastare le dichiarazioni rese dal dipendente in data 20.8.10, dal momento che essa è priva di data certa circa gli adempimenti che l'azienda asserisce di aver svolto tempestivamente.
12) Quanto al documento 3), costituito da una comunicazione di assunzione urgente (modello Uniurg), asseritamente depositata presso il Centro per l'Impiego di il 9.8.10, si rileva CP_1 che essa contiene solo un numero di protocollo e la data del 9.8.10, ma nessuna sottoscrizione da parte di un dipendente del citato ufficio pubblico, sicché il documento risulta del tutto inidoneo ad attestare il concreto deposito della comunicazione di assunzione e che ciò sarebbe avvenuto il 9.8.10.
13) Tanto sulla base della costante giurisprudenza, anche amministrativa, secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna di un documento presso un ente pubblico necessita della sottoscrizione del funzionario ricevente, in mancanza della quale la mera presenza di un timbro di protocollo non è di per sé idonea a dar prova della avvenuta consegna presso una pubblica amministrazione di un determinato documento (Consiglio di Stato n° 6679/11; Cass. n° 8982/02; Cass. 22576/04).
14) La conseguenza è che dagli atti di causa risulta che l'unica comunicazione di assunzione del avente data certa è quella che la inviò telematicamente al Centro per l'Impiego R_ Parte_2 in data 24.8.10, ore 19,24, evidentemente tardiva rispetto all'assunzione del lavoratore, che gli appellanti non negano essere avvenuta sin dal 10.8.10, ma anche rispetto alla data del 20.8.10, in cui il dipendente venne rinvenuto intento a svolgere mansioni di portiere dai militari operanti.
15) Sul punto occorre solo aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il timbro recante data e numero di protocollo apposto sulla comunicazione urgente di assunzione non può, in assenza di sottoscrizione ad opera del pubblico ufficiale ricevente, essere considerato un documento proveniente da un pubblico ufficiale, sicché non esso non è assolutamente idoneo a far fede fino a querela di falso dell'avvenuto deposito del documento.
16) Analoghe considerazioni valgono quanto alla lettera di assunzione recante data 9.8.10 e una sottoscrizione asseritamente riferibile al lavoratore . Trattasi di scrittura privata del Persona_1 tutto priva di data certa, dal momento che gli appellanti non hanno nemmeno chiesto di sentire in giudizio il lavoratore al fine di confermare che la sottoscrizione era la sua e che la dichiarazione di assunzione gli era stata effettivamente consegnata il 9.8.10. Inoltre, trattandosi di documento asseritamente sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, l' non poteva Controparte_1 prendere posizione sullo stesso, mentre erano i ricorrenti a dover fornire prova della data certa del documento medesimo. Ciò che, come detto, non è avvenuto.
17) Infine, ad identiche conclusioni deve pervenirsi quanto al documento n° 5), che nella prospettiva dei ricorrenti consisterebbe in un estratto del registro unico aziendale. Non solo dal documento non emerge alcun elemento che tale documento sia stato formato il 9.8.10 o, comunque, anteriormente all'assunzione del 10.8.10, ma dallo stesso risulta che la sua trasmissione all'Inail è avvenuta solo in data 31.8.10, ore 11,06, dunque del tutto tardivamente rispetto all'assunzione del 10.8.10. Ne consegue che anche in tal caso non vi è alcuna prova che l'assunzione del lavoratore fosse stata registrata nelle scritture obbligatorie anteriormente o contestualmente all'assunzione stessa.
18) Sebbene non riproposta in grado di appello, è destituita di fondamento l'ulteriore doglianza riferita ad un difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Dalla relativa lettura emerge chiaramente che l'amministrazione ha tenuto conto degli scritti difensivi prodotti dai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, ritenendoli però insufficienti a smentire gli accertamenti della Guardia di Finanza. Ne consegue che deve farsi applicazione del costante orientamento di legittimità (tra gli altri, Cass. 16316/20) secondo cui: L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente. 19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della riduzione prevista dall'art. 9 D. Lgs. n° 149 del 2015.
21) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 288/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.200,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 861 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Rosaria Broso
appellanti
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/15 dai funzionari Tiziana Meligrana, Rosaria Leuzzi e Vincenzo Parrello
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) A seguito di accesso ispettivo eseguito il 20.8.10, ore 21,30, presso l'Hotel Residence Duomo di Tropea, gestito dalla militari della Guardia di Finanza di Tropea Parte_2 rinvenivano, intento a svolgere mansioni di portiere, tale che, sentito dai militari Persona_1 operanti, dichiarava di aver cominciato a lavorare alle dipendenze della citata società sin dal 10.8.10, ma di non essere stato formalmente assunto.
2) A seguito di ciò, l' di adottava l'ordinanza n° Controparte_1 CP_1 130/12 con cui ingiungeva a , quale trasgressore, e alla società medesima, quale Parte_2 obbligata in solido, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 6.295,00 per le violazioni, riferite alla irregolare assunzione del RA, degli artt. 3 DL n° 12 del 2002; 4 bis, comma 2, D. Lgs. n° 181 del 2000 e 9 bis, comma 2, Legge 608/96.
3) Avverso l'ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione in data 27.11.12 in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante della denunciando infondatezza degli addebiti, Parte_2 atteso che la comunicazione di assunzione del RA era stata tempestivamente comunicata al Centro per l'Impiego e consegnata al dipendente in data 9.8.10, nonché regolarmente registrata nel registro unico aziendale. Con il ricorso, infine, è stata denunciata omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto priva di riferimenti alle difese svolte nel corso del procedimento amministrativo.
Par 4) Nella resistenza dell' di , il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione con CP_1 le seguenti motivazioni:
“In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., e sono determinate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e secondo la regolamentazione, operante in relazione all' di cui all'art. 152 bis Pt_3 disp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
5) Avverso tale sentenza hanno proposto appello , in proprio, e già Parte_2 Parte_1 [...]
denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, non Parte_2 contenendo essa alcuna ricostruzione dei fatti di causa e dei motivi del ricorso di primo grado e alcun esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado comprovante la palese infondatezza delle violazioni. In particolare, nel caso di specie il tribunale aveva del tutto omesso di valutare la documentazione allegata al ricorso da cui emergeva che, contrariamente a quanto riferito dal dipendente ai militari operanti, la sua assunzione era stata tempestivamente Persona_1 comunicata con deposito del modello Uniurg in data 9.8.10 presso il Centro per l'Impiego di
[...]
(documento 3). Su tale modello risultava il timbro del suddetto ufficio pubblico, completo CP_1 di numero di protocollo e data di deposito, sicché trattavasi di documento facente fede fino a querela di falso idoneo a comprovare la tempestività della comunicazione di assunzione. Del pari, il tribunale aveva ignorato il documento n° 4 costituito dal contratto di assunzione del dipendente R_
, da questi sottoscritto il 9.8.10. Infine, il tribunale aveva omesso di valutare il documento 5
[...] allegato al ricorso introduttivo, costituito da un estratto del registro unico della Parte_2 comprovante l'avvenuta registrazione dell'assunzione nelle scritture sociali.
Par 6) L' di si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) È vero che, come dedotto dagli appellanti, la sentenza impugnata è caratterizzata da una motivazione apparente, essendosi il tribunale del tutto disinteressato della documentazione prodotta unitamente al ricorso in opposizione e delle specifiche questioni sottese alla ordinanza ingiunzione opposta per come prospettate dalle parti.
9) Ciò, tuttavia, non può condurre all'accoglimento dell'appello, dal momento che il dispositivo di rigetto dell'opposizione adottato dal tribunale deve essere comunque confermato.
10) Gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal dipendente Persona_1 ai militari operanti nella serata del 20.08.10, ovvero che il rapporto di lavoro iniziato il 10.8.10 non era stato regolarmente instaurato, la sua assunzione era stata regolarmente comunicata al Centro per l'Impiego il 9.8.10 (doc. 3), che il aveva ricevuto copia del contratto di lavoro in pari data R_ (doc. 4) e che la sua assunzione era stata tempestivamente annotata nelle scritture sociali obbligatorie (doc. 5).
11) Senonché, la documentazione prodotta dagli appellanti a sostegno delle loro ragioni non è idonea a contrastare le dichiarazioni rese dal dipendente in data 20.8.10, dal momento che essa è priva di data certa circa gli adempimenti che l'azienda asserisce di aver svolto tempestivamente.
12) Quanto al documento 3), costituito da una comunicazione di assunzione urgente (modello Uniurg), asseritamente depositata presso il Centro per l'Impiego di il 9.8.10, si rileva CP_1 che essa contiene solo un numero di protocollo e la data del 9.8.10, ma nessuna sottoscrizione da parte di un dipendente del citato ufficio pubblico, sicché il documento risulta del tutto inidoneo ad attestare il concreto deposito della comunicazione di assunzione e che ciò sarebbe avvenuto il 9.8.10.
13) Tanto sulla base della costante giurisprudenza, anche amministrativa, secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna di un documento presso un ente pubblico necessita della sottoscrizione del funzionario ricevente, in mancanza della quale la mera presenza di un timbro di protocollo non è di per sé idonea a dar prova della avvenuta consegna presso una pubblica amministrazione di un determinato documento (Consiglio di Stato n° 6679/11; Cass. n° 8982/02; Cass. 22576/04).
14) La conseguenza è che dagli atti di causa risulta che l'unica comunicazione di assunzione del avente data certa è quella che la inviò telematicamente al Centro per l'Impiego R_ Parte_2 in data 24.8.10, ore 19,24, evidentemente tardiva rispetto all'assunzione del lavoratore, che gli appellanti non negano essere avvenuta sin dal 10.8.10, ma anche rispetto alla data del 20.8.10, in cui il dipendente venne rinvenuto intento a svolgere mansioni di portiere dai militari operanti.
15) Sul punto occorre solo aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il timbro recante data e numero di protocollo apposto sulla comunicazione urgente di assunzione non può, in assenza di sottoscrizione ad opera del pubblico ufficiale ricevente, essere considerato un documento proveniente da un pubblico ufficiale, sicché non esso non è assolutamente idoneo a far fede fino a querela di falso dell'avvenuto deposito del documento.
16) Analoghe considerazioni valgono quanto alla lettera di assunzione recante data 9.8.10 e una sottoscrizione asseritamente riferibile al lavoratore . Trattasi di scrittura privata del Persona_1 tutto priva di data certa, dal momento che gli appellanti non hanno nemmeno chiesto di sentire in giudizio il lavoratore al fine di confermare che la sottoscrizione era la sua e che la dichiarazione di assunzione gli era stata effettivamente consegnata il 9.8.10. Inoltre, trattandosi di documento asseritamente sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, l' non poteva Controparte_1 prendere posizione sullo stesso, mentre erano i ricorrenti a dover fornire prova della data certa del documento medesimo. Ciò che, come detto, non è avvenuto.
17) Infine, ad identiche conclusioni deve pervenirsi quanto al documento n° 5), che nella prospettiva dei ricorrenti consisterebbe in un estratto del registro unico aziendale. Non solo dal documento non emerge alcun elemento che tale documento sia stato formato il 9.8.10 o, comunque, anteriormente all'assunzione del 10.8.10, ma dallo stesso risulta che la sua trasmissione all'Inail è avvenuta solo in data 31.8.10, ore 11,06, dunque del tutto tardivamente rispetto all'assunzione del 10.8.10. Ne consegue che anche in tal caso non vi è alcuna prova che l'assunzione del lavoratore fosse stata registrata nelle scritture obbligatorie anteriormente o contestualmente all'assunzione stessa.
18) Sebbene non riproposta in grado di appello, è destituita di fondamento l'ulteriore doglianza riferita ad un difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Dalla relativa lettura emerge chiaramente che l'amministrazione ha tenuto conto degli scritti difensivi prodotti dai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, ritenendoli però insufficienti a smentire gli accertamenti della Guardia di Finanza. Ne consegue che deve farsi applicazione del costante orientamento di legittimità (tra gli altri, Cass. 16316/20) secondo cui: L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente. 19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della riduzione prevista dall'art. 9 D. Lgs. n° 149 del 2015.
21) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 288/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.200,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale