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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1416/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
(C.F.: nata il [...] a [...] E_ C.F._1
EN EL RO (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]di Lama (AP), Contrada Cese n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Scalella EL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10.03.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: “disporre l'affido condiviso EL figlio nato dall'unione dei SI.ri e , il bambino vivrà con E_ CP_1
la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Colli EL RO (AP) in Via Vallicella
n. 2 con possibilità EL padre di vedere il proprio figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattino dalle 9:30 alla domenica sera dopo la cena fino alle ore 21:00 nel periodo invernale e nel periodo Estivo dal sabato mattina dalle 9:30 alla domenica sera dopo cena fino alle ore 22:00. L'orario EL sabato mattina sarà modificabile in base alle eIGenze lavorative EL padre. Settimanalmente il padre vedrà il figlio tutti i martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle eIGenze lavorative di entrambi. Le festività natalizie (Natale e Capodanno) saranno festeggiate da con il padre nei Per_1
pomeriggi EL giorno di festa dalle ore 16 alle ore 20 così come il giorno di Pasqua ovvero con modalità ed orari da concordarsi anno per anno. Nei mesi estivi il bambino frequenterà il padre così come nei mesi invernali con possibilità EL SI. di CP_1
vederlo per una settimana anche consecutiva da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
le parti concordano che nei weekend in cui dovesse Per_1
pernottare dal papà e questi avesse impegni serali con gli altri due figli possa essere ricondotto, previa comunicazione, presso la casa materna dalla IG.ra che sin Pt_1
da ora acconsente;
disporre a carico EL padre l'obbligo di corrispondere ad Pt_2
un mantenimento mensile pari ad Euro 200,00 rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese con Assegno unico interamente percepito dalla IG.ra ; porre a carico E_
EL SI. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per la CP_1
corretta crescita EL minore secondo il protocollo adottato dai Tribunali ELle Marche che si allega;
con compensazione ELle spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 sulla premessa che: E_
- dal 2021 al giugno 2024 intratteneva con il una stabile relazione amorosa CP_1
dalla quale in data 26.07.2022 nasceva il minore (C.F.: Parte_2
); C.F._3
- il minore veniva, alla nascita, riconosciuto dal SI. di cui assumeva, CP_1
appunto, il cognome;
- dal giugno 2024 i rapporti tra i genitori EL minore si deterioravano divenendo impossibile la prosecuzione ELla relazione e la convivenza e il SI. lasciava la CP_1
casa nella quale viveva con la IG.ra e di proprietà ELla stessa e si trasferiva Pt_1
nell'attuale residenza in Contrada Cese n. 8 a Castel di Lama (AP);
- oggi il lavorava con partita iva come libero professionista;
CP_1
- il resistente non si occupava EL figlio dal punto di vista economico in modo Per_1
costante dal momento ELl'allontanamento, pur potendo vederlo ogni qualvolta lo desiderasse, poiché la IG.ra compatibilmente con le necessità EL bambino, e Pt_1
con gli impegni scolastici EL medesimo (asilo), aveva sempre permesso e mai ostacolato la frequentazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di disciplinare, contrariis reiectis,
l'affidamento EL figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto EL 20.10.2024, il Presidente EL Tribunale deIGnava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava l'udienza EL 10.04.2025 per la prima comparizione ELle parti innanzi al medesimo. In data 11.02.2025 le parti depositavano istanza con la quale chiedevano la trasformazione EL rito da contenzioso in congiunto, chiedendo altresì di anticipare l'udienza di prima comparizione e di disporne la trattazione cartolare.
In data 13.02.2025 il G.I., rilevato che le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, fissava, per la comparizione virtuale ELle parti, l'udienza EL 04.03.2025, all'esito ELla quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare gli interessi EL figlio minore.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1416/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso EL figlio nato dall'unione dei SI.ri e E_
, il bambino vivrà con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in CP_1
Colli EL RO (AP) in via Vallicella n. 2 con possibilità EL padre di vedere il proprio figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattino dalle 9:30 alla domenica sera dopo la cena fino alle ore 21:00 nel periodo invernale e nel periodo estivo dal sabato mattina dalle 9:30 alla domenica sera dopo cena fino alle ore 22:00. L'orario EL sabato mattina sarà modificabile in base alle eIGenze lavorative EL padre.
Settimanalmente il padre vedrà il figlio tutti i martedì e giovedì dalle 18:30 alle
21:00. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle eIGenze lavorative di entrambi. Le festività natalizie (Natale e Capodanno) saranno festeggiate da con il padre nei pomeriggi EL giorno di festa dalle Per_1
ore 16:00 alle ore 20:00 così come il giorno di Pasqua ovvero con modalità ed orari da concordarsi anno per anno. Nei mesi estivi il bambino frequenterà il padre così come nei mesi invernali con possibilità EL SI. di vederlo per una settimana CP_1
anche consecutiva da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno. Le parti concordano che nei weekend in cui dovesse pernottare dal papà e Per_1
questi avesse impegni serali con gli altri due figli possa essere ricondotto, previa comunicazione, presso la casa materna dalla IG.ra che sin da ora Pt_1
acconsente.
- pone a carico EL padre l'obbligo di corrispondere a un Parte_2
mantenimento mensile pari ad € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, con Assegno unico interamente percepito dalla IG.ra ; E_
- pone a carico EL SI. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi CP_1
necessarie per la corretta crescita EL minore secondo il protocollo adottato dai
Tribunali ELle Marche;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio EL 14/4/.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1416/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
(C.F.: nata il [...] a [...] E_ C.F._1
EN EL RO (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Poli EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]di Lama (AP), Contrada Cese n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Scalella EL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 10.03.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: “disporre l'affido condiviso EL figlio nato dall'unione dei SI.ri e , il bambino vivrà con E_ CP_1
la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Colli EL RO (AP) in Via Vallicella
n. 2 con possibilità EL padre di vedere il proprio figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattino dalle 9:30 alla domenica sera dopo la cena fino alle ore 21:00 nel periodo invernale e nel periodo Estivo dal sabato mattina dalle 9:30 alla domenica sera dopo cena fino alle ore 22:00. L'orario EL sabato mattina sarà modificabile in base alle eIGenze lavorative EL padre. Settimanalmente il padre vedrà il figlio tutti i martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle eIGenze lavorative di entrambi. Le festività natalizie (Natale e Capodanno) saranno festeggiate da con il padre nei Per_1
pomeriggi EL giorno di festa dalle ore 16 alle ore 20 così come il giorno di Pasqua ovvero con modalità ed orari da concordarsi anno per anno. Nei mesi estivi il bambino frequenterà il padre così come nei mesi invernali con possibilità EL SI. di CP_1
vederlo per una settimana anche consecutiva da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
le parti concordano che nei weekend in cui dovesse Per_1
pernottare dal papà e questi avesse impegni serali con gli altri due figli possa essere ricondotto, previa comunicazione, presso la casa materna dalla IG.ra che sin Pt_1
da ora acconsente;
disporre a carico EL padre l'obbligo di corrispondere ad Pt_2
un mantenimento mensile pari ad Euro 200,00 rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese con Assegno unico interamente percepito dalla IG.ra ; porre a carico E_
EL SI. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per la CP_1
corretta crescita EL minore secondo il protocollo adottato dai Tribunali ELle Marche che si allega;
con compensazione ELle spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 sulla premessa che: E_
- dal 2021 al giugno 2024 intratteneva con il una stabile relazione amorosa CP_1
dalla quale in data 26.07.2022 nasceva il minore (C.F.: Parte_2
); C.F._3
- il minore veniva, alla nascita, riconosciuto dal SI. di cui assumeva, CP_1
appunto, il cognome;
- dal giugno 2024 i rapporti tra i genitori EL minore si deterioravano divenendo impossibile la prosecuzione ELla relazione e la convivenza e il SI. lasciava la CP_1
casa nella quale viveva con la IG.ra e di proprietà ELla stessa e si trasferiva Pt_1
nell'attuale residenza in Contrada Cese n. 8 a Castel di Lama (AP);
- oggi il lavorava con partita iva come libero professionista;
CP_1
- il resistente non si occupava EL figlio dal punto di vista economico in modo Per_1
costante dal momento ELl'allontanamento, pur potendo vederlo ogni qualvolta lo desiderasse, poiché la IG.ra compatibilmente con le necessità EL bambino, e Pt_1
con gli impegni scolastici EL medesimo (asilo), aveva sempre permesso e mai ostacolato la frequentazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di disciplinare, contrariis reiectis,
l'affidamento EL figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto EL 20.10.2024, il Presidente EL Tribunale deIGnava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava l'udienza EL 10.04.2025 per la prima comparizione ELle parti innanzi al medesimo. In data 11.02.2025 le parti depositavano istanza con la quale chiedevano la trasformazione EL rito da contenzioso in congiunto, chiedendo altresì di anticipare l'udienza di prima comparizione e di disporne la trattazione cartolare.
In data 13.02.2025 il G.I., rilevato che le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, fissava, per la comparizione virtuale ELle parti, l'udienza EL 04.03.2025, all'esito ELla quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare gli interessi EL figlio minore.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1416/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso EL figlio nato dall'unione dei SI.ri e E_
, il bambino vivrà con la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in CP_1
Colli EL RO (AP) in via Vallicella n. 2 con possibilità EL padre di vedere il proprio figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattino dalle 9:30 alla domenica sera dopo la cena fino alle ore 21:00 nel periodo invernale e nel periodo estivo dal sabato mattina dalle 9:30 alla domenica sera dopo cena fino alle ore 22:00. L'orario EL sabato mattina sarà modificabile in base alle eIGenze lavorative EL padre.
Settimanalmente il padre vedrà il figlio tutti i martedì e giovedì dalle 18:30 alle
21:00. Orari e giorni potranno, comunque, essere concordati dalle parti in relazione alle eIGenze lavorative di entrambi. Le festività natalizie (Natale e Capodanno) saranno festeggiate da con il padre nei pomeriggi EL giorno di festa dalle Per_1
ore 16:00 alle ore 20:00 così come il giorno di Pasqua ovvero con modalità ed orari da concordarsi anno per anno. Nei mesi estivi il bambino frequenterà il padre così come nei mesi invernali con possibilità EL SI. di vederlo per una settimana CP_1
anche consecutiva da concordarsi con la madre entro il 15 maggio di ogni anno. Le parti concordano che nei weekend in cui dovesse pernottare dal papà e Per_1
questi avesse impegni serali con gli altri due figli possa essere ricondotto, previa comunicazione, presso la casa materna dalla IG.ra che sin da ora Pt_1
acconsente.
- pone a carico EL padre l'obbligo di corrispondere a un Parte_2
mantenimento mensile pari ad € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, con Assegno unico interamente percepito dalla IG.ra ; E_
- pone a carico EL SI. il 50% spese straordinarie che dovessero ritenersi CP_1
necessarie per la corretta crescita EL minore secondo il protocollo adottato dai
Tribunali ELle Marche;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio EL 14/4/.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi