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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2022
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 349/2022
Il giorno 08/01/2025 innanzi al Giudice designato, Dott. Mirko Intravaia, viene chiamata la causa iscritta al n. R.G. 349/2022;
Il Giudice
rilevato che è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori;
rilevato che le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione scritta contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, ritualmente depositate;
P.Q.M.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2022 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Filippo del Mela (ME), via Pier Santi Mattarella n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Giunta e
Francesco Giunta, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Catania, via Francesco Crispi n. 247; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Gitto e Alberto
Giaconia giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1
con la a far data dal 20.10.1994, il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
611072.57 (ex conto 3104.71).
Deduceva, con riferimento al rapporto di conto corrente in esame, che l'istituto di credito si fosse reso responsabile di molteplici violazioni di legge, cui conseguivano addebiti illegittimi pari, alla data del 30 settembre 2020, ad €. 54.314,50, contestando in particolare: l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta su interessi e competenze per violazione degli artt. 1283 e 1419 c.c.;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1325, 1346 e pagina 2 di 15 N. R.G. 349/2022
1418 c.c.; l'illegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di corrispettivo su accordato e degli addebiti intervenuti a titolo di corrispettivo su accordato.
Chiedeva, quindi, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative al conto corrente per cui è causa e, previa rideterminazione del saldo contabile attraverso rettifica dei “saldi del rapporto di conto corrente oggetto di contestazione così come risultanti dalla eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di competenze non dovute”, oltre alla condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni subiti nella misura di € 17.391,95, pari maggiore onerosità gli interessi maturati in relazione al rapporto di finanziamento chirografario n. 09658-
0994128700 – di importo pari ad € 82.000,00 – posto che gli addebiti illegittimi avrebbero inciso sulla consistenza dell'importo oggetto di finanziamento.
Costituendosi in giudizio, la rilevava in via preliminare la Controparte_1
prescrizione del diritto di ripetizione avanzato da parte attrice rispetto alle rimesse solutorie compiute dall'attore nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Quanto al merito, la convenuta contestava le domande di parte attrice, in ordine alle quali chiedeva il rigetto, insistendo nella validità dei contratti di conto corrente nonché nella legittimità degli interessi e degli oneri ad essi applicati.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 16.01.2024 veniva disposta C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato: “con riferimento al conto corrente n. 611072.57 (già 3104.71): A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio;
2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;
3) specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
4) per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere); 5) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri: (a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) se ad agire è il correntista:
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dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
ii) se ad agire
è la banca: nessun ricalcolo;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, rispondendo ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
6) per i rapporti in cui risulti mancante la documentazione contrattuale, sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione, ovvero sino al momento in cui sia intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni applicabili;
7) invece, per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale, risponda ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
B. Anatocismo. Nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, mantenga la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, qualora questa risulti oggetto di clausola contrattuale scritta e qualora sia stata applicata la medesima periodicità. In caso contrario: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
- e, altresì, qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB;
- e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia CP_1
adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di pagina 4 di 15 N. R.G. 349/2022
entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_1 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014, ricalcoli il CTU
l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016.
Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente CP_1 autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. C. Commissione di
Massimo Scoperto: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. E. Conteggio Finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli CP_1
interessi creditori al tasso convenzionale. F. Prescrizione. Tenuto conto del principio affermato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, secondo cui –al fine della proposizione della eccezione di prescrizione- non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie: 1) individui, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo), considerando che detto accertamento deve necessariamente pagina 5 di 15 N. R.G. 349/2022
tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU.
24418/10); 2) individuate le rimesse solutorie, il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
3) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti.…”.
Il CTU incaricato, dott. prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_1
19.01.2024, depositava la relazione tecnica finale in data 15.06.2024.
All'udienza dell'08.01.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, la domanda svolta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1
pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ed invero, prima di procedere all'esame del rapporto di conto corrente n. 611072.57 (ex conto
3104.71), va rilevato che la più condivisibile giurisprudenza di legittimità non preclude la possibilità di esaminare nel merito le domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito nel caso in cui il correntista non produca tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del conto corrente, potendo procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti assumendo a tal fine come valori iniziali quelli indicati nel primo estratto conto prodotto dalla correntista.
Con un recente pronunciamento, del resto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio;
nella seconda ipotesi, che qui interessa (trattandosi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca che si è limitata a resistere in giudizio) (…) in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà
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assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio” (v. Cass. Civ., Sez. VI, 4.2.2020, n. 2435).
Alla luce di quanto esposto finora, l'eventuale ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti va effettuato assumendo come valori iniziali quelli indicati nel primo estratto conto prodotto dal correntista, avendo il CTU accertato “che la ricostruzione svolta ha consentito di far emergere la mancata produzione della seguente documentazione: - estratti conto, comprensivi di riassunti scalari e prospetti di liquidazione competenze, dall'apertura del conto al 30 giugno 1996; - estratto conto, comprensivo di riassunto scalare e prospetto di liquidazione competenze, dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996; - documentazione inerente alla data delle ultime 7 operazioni dell'estratto conto del 4° trimestre 1997 (si veda, al riguardo, pagina 14 del Doc. 2 parte I prodotto da parte attrice, dove emerge che la lista movimenti di quel particolare trimestre non è integra); - estratto conto, comprensivo di riassunto scalare e prospetto di liquidazione competenze, dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998. Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione delle indicazioni contenute nel quesito disposto dal Giudice, si è provveduto ad effettuare l'attività di riconteggio utilizzando quale periodo iniziale quello relativo al 1° trimestre 1999 (corrispondente all'estratto conto più risalente in relazione al quale non è necessario alcuna operazione di raccordo)” (v. pag. 8 della relazione tecnica).
Segnatamente, quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che con l'art. 25 del D.
Lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art. 120 T.U.B., così ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, comma 2, T.U.B.). Com'è noto, il CICR, con delibera del 09.02.2000, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari potesse trovare applicazione purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) ed a condizione che la stessa fosse oggetto di specifica pattuizione contrattuale, specificamente approvata per iscritto.
Orbene, nel caso di specie, dalla relazione peritale a firma del CTU dott. da Persona_1
ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, è emerso che: “in risposta al quesito di cui al numero 1), si rileva, in primo luogo, che si è provveduto ad eliminare gli effetti prodotti dalla capitalizzazione degli interessi intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 giugno 2000. In aggiunta a quanto sopra, in considerazione 1) del fatto che il primo contratto stipulato successivamente al 30 giugno 2000 è la pagina 7 di 15 N. R.G. 349/2022
Lettera contratto di credito del 20 giugno 2006 e 2) della conseguente inesistenza di una clausola contrattuale scritta legittimante la capitalizzazione degli interessi debitori, si è provveduto ad eliminare la capitalizzazione degli interessi debitori applicata fino al 1° trimestre 2006: ciò in quanto, in relazione al periodo compreso tra il 1° luglio 2000 ed il 31 marzo 2006, risulta non soddisfatto il requisito della specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica richiesto dall'art. 7, comma 3, della Delibera CICR del 09 febbraio 2000. In risposta al quesito di cui al numero 2), si rileva in via preliminare che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2000 ed il 31 dicembre 2013 sono stati sottoscritti n. 4 contratti di linee di credito, e precisamente a) il contratto di concessione di linee di credito del 20 giugno 2006, b) il contratto di concessione di linee di credito del 20 luglio 2007, c) il contratto di concessione di linee di credito del 21 febbraio 2012 e d) il contratto di concessione di linee di credito del 24 ottobre 2013. Con riferimento ai summenzionati contratti, si rileva;
- che il contratto di concessione di linee di credito del 20 giugno 2006 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 1) non contiene una specifica approvazione per iscritto di una clausola legittimante la capitalizzazione degli interessi;
- che il medesimo contratto di concessione di linee di credito del 20 giugno 2006 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 1) non contiene l'indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenente conto degli effetti della capitalizzazione;
- che il contratto di concessione di linee di credito del 20 luglio
2007 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 2) non contiene una specifica approvazione per iscritto di una clausola legittimante la capitalizzazione degli interessi;
- che il medesimo contratto di concessione di linee di credito del 20 luglio 2007 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 2) non contiene l'indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenente conto degli effetti della capitalizzazione. - che il contratto di concessione di linee di credito del 21 febbraio 2012 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagine da 3 a 5) non contiene l'indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenente conto degli effetti della capitalizzazione (…)
Per questi motivi
, si è provveduto ad eliminare la capitalizzazione degli interessi debitori nel periodo compreso tra il 1° aprile 2006 ed il 30 settembre 2013, ovvero per periodo disciplinato 1) dal contratto di concessione di linee di credito del
20 giugno 2006, 2) dal contratto di concessione di linee di credito del 20 luglio 2007 e 3) dal contratto di concessione di linee di credito del 21 febbraio 2012: ciò in quanto la capitalizzazione degli interessi debitori nel periodo in questione è intervenuta in violazione della disciplina di cui all'art. 120 T.U.B. e dell'art. 6, secondo e terzo periodo, della Delibera CICR 09 febbraio 2000. In risposta al quesito di cui al numero 3), si rileva in primo luogo che, coerentemente con il quesito posto, si è provveduto ad pagina 8 di 15 N. R.G. 349/2022
eliminare la capitalizzazione applicata dal 1° gennaio 2014 al 02 agosto 2016. Per quanto riguarda i periodi successivi al 02 agosto 2016, si rileva che la coerentemente con la disciplina risultante CP_1 dall'art. 4, comma 4, della Delibera CICR 03 agosto 2016, ha provveduto ad addebitare gli interessi in data corrispondente al 1° marzo dell'anno successivo alla maturazione degli interessi medesimi:
per questi motivi
, non si è provveduto ad eliminare gli effetti prodotti dalla capitalizzazione degli interessi debitori per i periodi successivi al 02 agosto 2016” (v. pagg.
8-10 della relazione tecnica).
Conseguentemente, in risposta al quesito demandato, il professionista nominato ha accertato che, in conseguenza della capitalizzazione degli interessi debitori nei periodi sopra individuati risultano applicate competenze illegittime pari ad €. 36.836,10 (cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
In via ulteriore, quanto alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che la meritevolezza dell'interesse perseguito attraverso la pattuizione della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dallo stesso legislatore del 2011 con l'introduzione dell'art. 117 bis TUB., ove la commissione è espressamente prevista come costo aggiuntivo rispetto agli interessi debitori. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che “la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati” (v. Cass. n. 4518/2014), nonché l'ABF,
Coll. Napoli, n. 804 del 12 febbraio 2013, secondo cui “la cms rappresenta il corrispettivo dovuto alla banca per compensarla dei maggiori costi che essa deve sostenere per soddisfare i picchi di utilizzo della disponibilità da parte del cliente, ovvero per soddisfare quelle richieste di utilizzo che fuoriescono dalle previsioni medie di utilizzo della disponibilità da parte della clientela complessivamente intesa ed in funzione delle quali la banca esegue l'immobilizzazione della propria liquidità in favore dei clienti affidati”.
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto ed ulteriori commissioni oggetto delle censure attoree, il CTU ha acclarato che: “i contratti sottoscritti dalle parti sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (…) si caratterizzano per la previsione di pattuizioni della CMS limitate alla mera indicazione dei tassi percentuali e, pertanto, per l'assenza di indicazione delle basi di computo della commissione medesima: alla luce di questo dato, è da ritenersi che le pattuizioni contrattuali non contengano criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate. In aggiunta a quanto sopra, si rileva che dalla documentazione esaminata (si vedano Doc. 2 parte I, Doc. 2 parte II e Doc. 2 parte III – pagine da 1 a 88) emerge che le CMS sono state applicate sull'importo utilizzato. In considerazione di quanto sopra, ed altresì in virtù del contenuto del quesito sottoposto allo scrivente CTU, si è pertanto provveduto ad eliminare gli pagina 9 di 15 N. R.G. 349/2022
effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di somme applicate a titolo di CMS. In risposta al quesito di cui al numero 2), si rileva in primo luogo che il primo contratto ad aver previsto e disciplinato le modalità di addebito della commissione sostitutiva delle CMS (ovvero il corrispettivo su accordato) è il contratto di concessione di linee di credito del 21 febbraio 2012:
per questi motivi
, poiché il contratto in questione e quelli successivi contengono una disciplina puntuale delle modalità di computo del corrispettivo su accordato, per i periodi successivi al 21 febbraio 2012 non si è provveduto ad espungere le somme applicate a tale titolo. Con riferimento ai periodi compresi tra il 2° trimestre 2009 ed il 4° trimestre 2011, si rileva che l'Istituto di Credito ha introdotto, in sostituzione della CMS, un nuovo onere denominato “corrispettivo su accordato”. (…) In relazione a quanto sopra, si segnala che non risulta prodotta in atti alcuna documentazione idonea a soddisfare il requisito previsto dall'art. 118 del Testo Unico Bancario: per questo motivo, si è pertanto provveduto ad eliminare gli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di somme applicate a titolo di corrispettivo su accordato nel periodo compreso tra il 2° trimestre 2009 ed il 4° trimestre 2011. In risposta al quesito di cui al numero 3), si rileva in primo luogo che nel 4° trimestre 2012 e nel 1° trimestre 2013 hanno trovato applicazione addebiti a titolo di “commissione istruttoria veloce”. In aggiunta al summenzionato dato, si rileva pertanto che l'addebito di dette somme è intervenuta nella vigenza della disciplina contrattuale risultante dal contratto di concessione di linee di credito del 21 febbraio 2012 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagine da 3 a 5).
Al riguardo, si rileva che dal summenzionato contratto e/o dalla ulteriore documentazione prodotta non emerge la pattuizione ovvero l'adeguamento di clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo
117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR: per questo motivo, si è provveduto ad eliminare gli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di somme applicate a titolo di commissione istruttoria veloce.” (v. pagg. 11 e 12 della relazione tecnica).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi l'illegittimità dell'applicazione delle suddette commissioni, posto che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nel contratto di conto corrente la mancata predeterminazione delle condizioni di applicazione della commissione di massimo scoperto comporta la nullità di tale voce debitoria per indeterminatezza sulle specifiche modalità di quantificazione. E difatti, per la pattuizione di ogni competenza che si aggiunga al corrispettivo del prestito, per sua natura a titolo oneroso, è richiesta, in generale, la forma scritta a pena di nullità, ex art. 117, comma 4, TUB.
Consegue, dunque, “che il saldo rettificato del corrente ordinario n. 611072.57 a seguito dell'eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito di somme a titolo di CMS, di corrispettivo su pagina 10 di 15 N. R.G. 349/2022
accordato (fino al 4° trimestre 2011) e di commissione di istruttoria veloce – in luogo del saldo
(debitore per Euro 1.169,19) risultante dagli estratti conto alla data del 31 dicembre 2021 – risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 42.358,92: l'emersione di detto saldo creditore discende dal fatto che l'eliminazione degli effetti prodotti dalla applicazione e capitalizzazione delle suddette commissioni ha condotto all'emersione di competenze illegittime ammontanti ad Euro 43.528,11” (v. pag. 12 della relazione tecnica).
Quanto, infine, alla rielaborazione del saldo debitorio, occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito con riguardo alla domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice deve ritenersi parzialmente fondata, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
“solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'“accipiens””(v. Cass. S.U. n.
24418/2010). Secondo il superiore insegnamento delle Sezioni Unite, dall'unitarietà e indivisibilità del contratto di conto corrente discende che i saldi degli estratti conto rappresentano delle mere annotazioni contabili, non qualificabili come pagamento in senso tecnico, ossia come spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Ne consegue che soltanto alla chiusura del conto - ovvero in presenza rimesse non ripristinatorie della provvista perchè extrafido o in assenza di contratto affidato - può configurarsi un pagamento vero e proprio, ripetibile attraverso l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c..
Ciò posto, nell'odierna fattispecie il conto corrente in contestazione risulta ancora in essere, sicché il
CTU, correttamente individuato, quale atto interruttivo della prescrizione, il reclamo formulato a mezzo pec dal in data 09.02.2021 (cfr. Doc. 9 e Doc. 10 alla memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), ha “provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie intervenute sino al 09 febbraio 2011 (decennio antecedente rispetto al reclamo indicato). Tanto precisato, si è ulteriormente provveduto alla individuazione degli affidamenti operanti in relazione al pagina 11 di 15 N. R.G. 349/2022
rapporto di conto corrente oggetto di analisi: la suddetta verifica, coerentemente con quanto previsto al quesito di cui al numero 3), è stata svolta tenendo conto esclusivamente dei contratti. All'esito di questa verifica, è emersa l'operatività dei seguenti affidamenti: - Euro 20.000,00 dal 20 giugno 2006 al 19 luglio 2007, risultante dal contratto di concessione di linee di credito del 20 giugno 2006
(documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 1); - Euro 25.000,00 dal
20 luglio 2007 al 09 febbraio 2011, risultante dal contratto di concessione di linee di credito del 20 luglio 2007 (documentazione prodotta da parte convenuta quale proprio Doc. 5 – pagina 2).
Successivamente, al fine di dare risposta al quesito di cui al numero 1), si è provveduto ad individuare le rimesse solutorie intervenute, operando detta verifica sul “saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca”. (…) Successivamente, in risposta al quesito di cui al numero
2), si è provveduto alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato. All'esito di questa verifica, è emerso (si vedano Allegato 6 ed Allegato 7, laddove i versamenti solutori che hanno costituito pagamento di competenze illegittime sono evidenziati in rosso) che l'indebito prescritto ammonta ad Euro 12.185.21”.
Alla luce di quanto sopra, possono dunque accogliersi le conclusioni indicate nella relazione peritale, pienamente condivisibili attesa la completezza e la esattezza dei rilievi, secondo le quali il corretto saldo creditorio alla data del 31.12.2021 sarebbe pari ad € 33.216,01, con la conseguenza che la
[...]
avrebbe annotato in proprio favore un credito non dovuto, per Controparte_1
illegittima applicazione di commissioni e periodizzazioni trimestrali, di € 46.570,41, dovendosi a tal proposito avere riguardo all'importo dell'indebito prescritto pari ad € 12.185.21 (cfr. pag. 20 della relazione tecnica, ove il CTU ha evidenziato che “L'emersione del suddetto dato, in particolare, deriva: - dal fatto che le competenze illegittime emerse a seguito della risposta ai quesiti posti dal
Giudice ammontino ad Euro 46.570,41; - dal fatto che l'indebito prescritto emerso a seguito della verifica disposta dal Giudice ammonti ad Euro 12.185.21; - dal fatto che la differenza le competenze illegittime emerse a seguito della risposta ai quesiti posti dal Giudice e l'indebito prescritto emerso a seguito della verifica disposta dal Giudice ammonti ad Euro 34.385,20; - dal fatto che la differenza tra le competenze non prescritte (Euro 34.385,20) emerse a seguito delle verifiche svolte ed il saldo debitore da estratto conto (Euro 1.169,19) alla data del 31 dicembre 2021 ammonti per l'appunto ad
Euro 33.216,01”.
pagina 12 di 15 N. R.G. 349/2022
Infine, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria articolata da parte attrice in relazione ai maggiori costi, a titolo di interesse, maturati a seguito della stipula del contratto di finanziamento n. 09658-
0994128700 del 15.12.2020 (cfr. all. 5 all'atto di citazione). Ed invero, come dedotto dal Parte_1
l'applicazione di competenze illegittime da parte dell'istituto di credito, nella misura accertata in corso di istruttoria, non può che refluire sulla determinazione dell'ammontare del predetto finanziamento.
Può, difatti, presumersi che a fronte di una maggiore disponibilità di capitale al momento della stipula, il correntista sarebbe stato indotto a sottoscrivere un contratto di finanziamento di importo sensibilmente inferiore, non incorrendo di tal guisa nei maggiori oneri assunti dall'attore a titolo di interessi sul maggiore importo
Al riguardo, preso atto dell'assenza di contestazione tra le parti l'intervenuta stipula del finanziamento, prive di pregio paiono le difese della , secondo cui il “non ha Controparte_1 Parte_1
documentato i pagamenti delle rate e non ha dimostrato, pertanto, di aver effettivamente subìto il danno relativo agli interessi che la a suo dire, avrebbe addebitato su quella frazione del CP_1 finanziamento destinata a ripianare una passività illegittima”. Ed invero, il danno patrimoniale lamentato dall'attore non consegue all'effettivo esborso delle rate secondo il piano di ammortamento, bensì dai soli effetti obbligatori scaturiti dalla stipula del contratto di finanziamento, attraverso il quale il si è obbligato a corrispondere interessi complessivi per € 26.253,59, a fronte di un Parte_1 capitale erogato di € 82.000,00.
Ciò posto, dalla relazione peritale integrativa demandata al consulente tecnico con ordinanza del
16.10.2024 - finalizzata all'accertamento dei costi del finanziamento a seguito della decurtazione, dal capitale, delle competenze illegittime applicate dall'istituto di credito alla data della stipula
(15.12.2020) – sono emerse: “- Competenze illegittime da e/c rilevate alla data di stipula del contratto di finanziamento: Euro 42.045,50 - Competenze prescritte rilevate alla data di stipula del contratto di finanziamento: Euro 12.185,21 - Importo da decurtare rispetto al capitale finanziato con il contratto oggetto di analisi: Euro 29.860,29 - Capitale finanziato netto risultante dalla decurtazione: Euro
52.139,71” (v. pag. 4 della relazione integrativa del 09.12.2024). Segnatamente, sulla scorta delle indagini espletate, è emerso che “che il costo del finanziamento in termini di interessi derivante dallo sviluppo dell'ipotesi 1 per l'intera durata del rapporto con spread pari allo 0,00% nelle rate aventi scadenza successiva rispetto alla data di svolgimento della presente indagine sarebbe pari ad Euro
19.619,97 (v. pag. 7 della relazione integrativa cit.).
Sul punto, deve precisarsi che va assegnato rilievo alla prima ipotesi ricostruttiva di cui all'elaborato peritale, atteso che, come specificato dal CTU, “tra le ipotesi di ricalcolo contenute nella Relazione
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depositata in data 15 giugno 2024, la ricostruzione pienamente aderente alle indicazioni contenute nell'Ordinanza del 16 gennaio 2024 è quella risultante dagli Allegati 5, 6 e 7 della Relazione medesima” (v. pag. della relazione tecnica).
Sulla scorta di quanto acclarato all'esito delle indagini peritali, deve ritenersi che a seguito dell'applicazione di competenze illegittime, il abbia subito un danno pari ad € 6.633,62, Parte_1
pari alla differenza tra gli interessi pattuiti con il contratto di finanziamento n. 09658-0994128700, pari ad € 26.253,59 – sì come indicati nel piano di ammortamento – ed il costo del finanziamento in termini di interessi (€ 19.619,97) individuando quale capitale finanziato l'importo di € 52.139,71, quest'ultimo determinato a seguito della decurtazione alla differenza tra il capitale in concreto erogato (€ 82.000,00)
e l'ammontare delle competenze illegittime non prescritte alla data della stipula (€ 29.860,29).
In definitiva, in accoglimento delle domande attoree, accertata la parziale invalidità delle clausole accessorie al contratto di conto corrente n. 611072.57, il saldo dare/avere tra le parti in relazione a detto rapporto, per come accertato all'esito della disposta CTU, va rideterminato – alla data del 31.12.2021 - in € 33.216,01, in favore del correntista.
In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata, la va Controparte_1 altresì condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 6.633,62. Parte_1
Trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari (cfr. pagg. 20-21 dell'atto di citazione).
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno poste – in forza delle superiori ragioni - in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico, dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 349/2022, in accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, così dispone:
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- accerta che alla data del 31.12.2021 il saldo creditorio in favore di nei Parte_1
confronti della con riferimento al conto corrente n. Controparte_1
611072.57 è pari ad € 33.216,01;
- condanna la al pagamento in favore dell'odierno attore, Controparte_1
del risarcimento del danno patrimoniale, determinato in € 6.633,62, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 7.309,00, di cui € 809,00 per
[...]
esborsi, € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.01.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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