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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI MO Presidente
Alice Croci Giudice
HE OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pietro CUPIDO Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2 Elena LARINI e dell'Avv. Elena BENEDETTI RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (verbale di udienza del 17.9.2025):
“1) Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che insieme Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con residenza esclusiva presso la madre signora
[...]
. Pt_1
2) Per le questioni di ordinaria amministrazione le decisioni nell'interesse del figlio saranno prese dal genitore presso il quale si troverà il bambino in quel momento. 3) La Signora rimarrà ad abitare con il figlio nella casa familiare sita Parte_1 Persona_1 in Viareggio (LU), Via dei Lecci n. 159, censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 37, mappale 364, sub 1, cat. A/3, classe 4, vani 9, rendita € 1.006,32, al giusto conto dell'intestatario, , nato a [...] il [...], codice fiscale: CP_1 C.F._3
casa dove abita attualmente, prendendo atto che il nonno paterno, Avv. niente
[...] CP_1 oppone al riguardo, consentendo pertanto tale collocazione abitativa a titolo di comodato, con rinuncia da parte del figlio, ai diritti che gli derivano dal contratto di Controparte_1 comodato stipulato con il padre e con godimento dell'intero immobile, eccezion fatta per il locale
“Sagrestia” che rimarrà nella disponibilità del proprietario, ma che ad esso potrà accedere solo con congruo preavviso, anche verbale, alla comodataria.
4) Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e comunque lo terrà con sé, a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 fino alla domenica sera o al lunedì mattina.
5) Il padre terrà altresì il figlio due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta dalle parti.
6) Quanto alle festività, da intendersi come intera giornata con pernottamento e con alternanza Per_ da un anno all'altro delle giornate di seguito indicate, trascorrerà il Natale con la madre, la Vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre, Ultimo dell'Anno con la madre e il Primo dell'Anno con il padre, l'Epifania con il padre, il Sabato Santo ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, la Pasqua con la madre, il Ferragosto con la madre.
7) Il padre, signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00 auro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a decorrere dal mese di ottobre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate come da Protocollo in vigore presso l'Ufficio, nonché al 50% della mensa scolastica;
il padre, inoltre, si farà carico di tutte le utenze dell'abitazione di residenza del figlio.
8) Qualora, per qualsiasi ragione, l'abitazione oggi goduta in comodato dal minore Persona_1
e dalla signora , dovesse rientrare nella disponibilità del proprietario, il signor Parte_1 [...] dovrà corrispondere alla signora al fine di garantire un'adeguata Controparte_1 Parte_1
Per_ soluzione abitativa al figlio , l'importo necessario per pagare i canoni di locazione di un immobile analogo a quello oggi occupato, fermo restando l'obbligo di pagare anche le utenze domestiche.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
10) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.5.2024 presso l'intestato Tribunale e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con Pt_1 Controparte_1 dall'unione con il quale è nato il figlio (22.2.2021), ha chiesto la regolamentazione Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso del minore con collocazione esclusiva presso la madre nella casa familiare;
- diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana, il sabato o la domenica, e previsione di un calendario delle frequentazioni padre/figlio durante le festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo;
- assegnazione della casa familiare sita Viareggio -LU-, di Via dei Lecci n. 159 alla ricorrente;
- contributo al mantenimento del minore, a carico del padre, determinato nella misura di euro 2.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 17.6.2024 ai sensi dell'art. 473 bis-15 c.p.c, Controparte_1 ha domandato, previo accertamento dell'effettiva residenza del minore, di essere autorizzato a procedere all'iscrizione del figlio nel registro della popolazione residente nel Comune di Viareggio e disporre conseguentemente la frequentazione da parte del minore della Scuola dell'Infanzia “A.
Morganti” di via Giulio Cesare in Viareggio.
Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, è stata fissata l'udienza del
23.7.2024 a norma dell'art. 473 bis.38 c.p.c., in relazione al conflitto genitoriale insorto tra i genitori circa la questione della residenza del minore e dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia.
Le parti, comparse personalmente all'udienza, hanno raggiunto un accordo sulle questioni controverse, recepito dal Tribunale.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 6.9.2024, il resistente si è costituito nel giudizio di merito chiedendo: - l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito in Viareggio via dei Lecci n. 159, da concedersi alla ricorrente a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del nonno paterno del minore, al fine di garantire il diritto d'abitazione del nipote;
- diritto di visita e frequentazione secondo il calendario indicato, con possibilità di concordare un calendario provvisorio che consentisse una crescente permanenza del minore con il padre fino al raggiungimento dell'assetto definitivo delineato;
- mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con impegno del padre a continuare a provvedere per intero alle spese relative alle utenze dell'abitazione, concessa in comodato alla madre;
- ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e impegno della nonna paterna al pagamento delle spese per le lezioni di musica;
- attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre. All'udienza del 9.10.2014, davanti al Giudice relatore, sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, le stesse raggiunto un accordo in punto di collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, da attuare in via temporanea e urgente.
Nella successiva data del 17.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
HE OI NI MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI MO Presidente
Alice Croci Giudice
HE OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pietro CUPIDO Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2 Elena LARINI e dell'Avv. Elena BENEDETTI RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (verbale di udienza del 17.9.2025):
“1) Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che insieme Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, con residenza esclusiva presso la madre signora
[...]
. Pt_1
2) Per le questioni di ordinaria amministrazione le decisioni nell'interesse del figlio saranno prese dal genitore presso il quale si troverà il bambino in quel momento. 3) La Signora rimarrà ad abitare con il figlio nella casa familiare sita Parte_1 Persona_1 in Viareggio (LU), Via dei Lecci n. 159, censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 37, mappale 364, sub 1, cat. A/3, classe 4, vani 9, rendita € 1.006,32, al giusto conto dell'intestatario, , nato a [...] il [...], codice fiscale: CP_1 C.F._3
casa dove abita attualmente, prendendo atto che il nonno paterno, Avv. niente
[...] CP_1 oppone al riguardo, consentendo pertanto tale collocazione abitativa a titolo di comodato, con rinuncia da parte del figlio, ai diritti che gli derivano dal contratto di Controparte_1 comodato stipulato con il padre e con godimento dell'intero immobile, eccezion fatta per il locale
“Sagrestia” che rimarrà nella disponibilità del proprietario, ma che ad esso potrà accedere solo con congruo preavviso, anche verbale, alla comodataria.
4) Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e comunque lo terrà con sé, a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 fino alla domenica sera o al lunedì mattina.
5) Il padre terrà altresì il figlio due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta dalle parti.
6) Quanto alle festività, da intendersi come intera giornata con pernottamento e con alternanza Per_ da un anno all'altro delle giornate di seguito indicate, trascorrerà il Natale con la madre, la Vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre, Ultimo dell'Anno con la madre e il Primo dell'Anno con il padre, l'Epifania con il padre, il Sabato Santo ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, la Pasqua con la madre, il Ferragosto con la madre.
7) Il padre, signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00 auro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a decorrere dal mese di ottobre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate come da Protocollo in vigore presso l'Ufficio, nonché al 50% della mensa scolastica;
il padre, inoltre, si farà carico di tutte le utenze dell'abitazione di residenza del figlio.
8) Qualora, per qualsiasi ragione, l'abitazione oggi goduta in comodato dal minore Persona_1
e dalla signora , dovesse rientrare nella disponibilità del proprietario, il signor Parte_1 [...] dovrà corrispondere alla signora al fine di garantire un'adeguata Controparte_1 Parte_1
Per_ soluzione abitativa al figlio , l'importo necessario per pagare i canoni di locazione di un immobile analogo a quello oggi occupato, fermo restando l'obbligo di pagare anche le utenze domestiche.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
10) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.5.2024 presso l'intestato Tribunale e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con Pt_1 Controparte_1 dall'unione con il quale è nato il figlio (22.2.2021), ha chiesto la regolamentazione Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso del minore con collocazione esclusiva presso la madre nella casa familiare;
- diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana, il sabato o la domenica, e previsione di un calendario delle frequentazioni padre/figlio durante le festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo;
- assegnazione della casa familiare sita Viareggio -LU-, di Via dei Lecci n. 159 alla ricorrente;
- contributo al mantenimento del minore, a carico del padre, determinato nella misura di euro 2.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 17.6.2024 ai sensi dell'art. 473 bis-15 c.p.c, Controparte_1 ha domandato, previo accertamento dell'effettiva residenza del minore, di essere autorizzato a procedere all'iscrizione del figlio nel registro della popolazione residente nel Comune di Viareggio e disporre conseguentemente la frequentazione da parte del minore della Scuola dell'Infanzia “A.
Morganti” di via Giulio Cesare in Viareggio.
Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, è stata fissata l'udienza del
23.7.2024 a norma dell'art. 473 bis.38 c.p.c., in relazione al conflitto genitoriale insorto tra i genitori circa la questione della residenza del minore e dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia.
Le parti, comparse personalmente all'udienza, hanno raggiunto un accordo sulle questioni controverse, recepito dal Tribunale.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 6.9.2024, il resistente si è costituito nel giudizio di merito chiedendo: - l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito in Viareggio via dei Lecci n. 159, da concedersi alla ricorrente a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del nonno paterno del minore, al fine di garantire il diritto d'abitazione del nipote;
- diritto di visita e frequentazione secondo il calendario indicato, con possibilità di concordare un calendario provvisorio che consentisse una crescente permanenza del minore con il padre fino al raggiungimento dell'assetto definitivo delineato;
- mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con impegno del padre a continuare a provvedere per intero alle spese relative alle utenze dell'abitazione, concessa in comodato alla madre;
- ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e impegno della nonna paterna al pagamento delle spese per le lezioni di musica;
- attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre. All'udienza del 9.10.2014, davanti al Giudice relatore, sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, le stesse raggiunto un accordo in punto di collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, da attuare in via temporanea e urgente.
Nella successiva data del 17.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
HE OI NI MO