Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/05/2021, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00570/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesz dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento di data 10 dicembre 2020 e notificato in data14 gennaio 2021 con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, ricerca lavoro Emersione 2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la domanda, dalla medesima presentata, di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo - ricerca lavoro Emersione 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L n. 34/2020.
Il suddetto provvedimento risulta motivato sulla considerazione che la richiedente non ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31.10.2019 in uno dei settori indicati dal D.L. n. 34/2020 (agricoltura/allevamento e zootecnica/pesca e acquacoltura o attività connesse/assistenza alla persona o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).
La ricorrente, premesso di essere stata assunta per il periodo richiesto dal D.L. n. 34/2020 quale cernitore di prodotti ortofrutticoli dalla ditta -OMISSIS-, ha formulato le seguenti censure: - difetto di istruttoria, in quanto non sarebbe stata valutata la fattispecie lavorativa sotto il profilo sostanziale, ma solo con riferimento al dato formale del codice ATECO attribuito alla ditta, senza alcun approfondimento sulla tipologia del lavoro, connesso all’attività agricola, effettivamente prestato; - difetto di motivazione, che non sarebbe supportata da deduzioni, verifiche, approfondimenti ulteriori, richiesti all’interessata o disposti d’ufficio, al fine di verificare concretamente la tipologia dell’attività svolta.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 28 aprile 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che il comma 2 dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 7), per quanto qui rileva, dispone che “ (…) i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019 (…) ”; il successivo comma 3 stabilisce che “ Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ”.
Il D.M. 27 maggio 2020 –recante “ modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro ” – specifica i settori di attività ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, elencando le specifiche attività nell’Allegato 1.
Ebbene, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che dalla documentazione prodotta –e, in particolare, dai modelli Unilav acquisti in sede di istruttoria – è emerso, in relazione al settore di attività, il codice Ateco n. 52.24.40 – “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, codice e attività non ricompresi nei settori di attività indicati dall’Allegato 1 al D.M. 27 magio 2020.
Negli stessi modelli Unilav, inoltre, alla sezione 4, risulta espressamente la dicitura “ Lavoro in agricoltura: NO ”.
Alla luce di quanto indicato nella suddetta documentazione, le censure di parte ricorrente non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Invero, l’attività lavorativa svolta dalla ricorrente non è risultata compresa in quelle di cui alla disciplina normativa sopra ricordata, con conseguente inammissibilità della domanda.
L’Amministrazione, infatti, nell’adozione del provvedimento, è vincolata alla risultanze documentali relativamente al settore di attività posta in essere, né, per ovvie ragioni, è possibile ritenere sussistente un obbligo, a carico dell’Amministrazione medesima, diretto ad accertare se effettivamente l’attività posta in essere dall’interessato corrisponda a quella indicata nella relativa documentazione, ovvero si tratti di attività diversa da quella risultante dagli atti.
In definitiva, per tali ragioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di causa, giusta la particolarità in fatto della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO