TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/03/2026, n. 5583
TAR
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
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Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Indeterminatezza e genericità dell'ordinanza di demolizione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza descriva compiutamente le opere abusive (superfetazioni, volumi in aggetto destinati a bagni pensili) e le ragioni della loro abusività, facendo riferimento a norme urbanistiche specifiche e a documentazione fotografica. L'accertamento dall'esterno è considerato sufficiente data la visibilità degli abusi.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'ingiunzione di demolizione

    Il Tribunale ha ritenuto non provato che i bagni pensili siano stati costruiti nel 1921 e che siano stati realizzati successivamente al corpo di fabbrica. Anche se graficizzati nelle mappe catastali del 1940, devono essere demoliti ai sensi dell'art. 34 del PPCS del 1993. Le variazioni di destinazione d'uso e frazionamento sono contestate sulla base di visure catastali, senza prova del titolo edilizio legittimante.

  • Rigettato
    Decadenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico

    Il Tribunale ha affermato che le prescrizioni urbanistiche dei piani particolareggiati, come l'art. 34, rimangono vincolanti a tempo indeterminato fino all'approvazione di un nuovo piano, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale. La distinzione tra 'superfetazioni' e 'volumi impropri' è irrilevante ai fini della demolizione.

  • Inammissibile
    Applicabilità del Regolamento Edilizio del 1927 e del 1998

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tali censure per difetto di interesse, poiché l'ordinanza è già motivata dall'art. 34 del PPCS. In ogni caso, ha ritenuto che le norme edilizie, anche quelle del 1927, giustifichino le misure repressive reali e che l'art. 60 del Regolamento del 1998 non sia esclusivamente igienico-sanitario.

  • Inammissibile
    Impugnabilità del verbale di accertamento di inottemperanza

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il verbale di accertamento di inottemperanza non è un atto autonomamente impugnabile, essendo un atto endoprocedimentale che accerta lo stato dei luoghi in vista di un provvedimento amministrativo successivo.

  • Rigettato
    Riproposizione delle doglianze del ricorso introduttivo

    Il Tribunale ha rigettato questo motivo di ricorso poiché il rigetto del ricorso introduttivo comporta di riflesso il rigetto delle doglianze riproposte con i motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/03/2026, n. 5583
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5583
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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