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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2147 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sara Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi in ordine alle condizioni della separazione dei coniugi.
* * *
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 ha presentato domande cumulate Parte_1 di separazione giudiziale e di divorzio (scioglimento del matrimonio) da con il quale ha CP_1 contratto matrimonio a Parma il 29 settembre 2016, formulando ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento dei figli minorenni e la loro Persona_1 Per_2 collocazione, le frequentazioni con il genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare, nonché le contribuzioni economiche destinate al mantenimento di sé medesima e della prole.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, di avere subìto nel corso del matrimonio i comportamenti aggressivi e minacciosi del marito e di avere scoperto da ultimo (nel febbraio 2024) l'esistenza di una relazione extraconiugale del medesimo convenuto.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e comunicati gli atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 473 bis.42 comma 5 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 3 dicembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, era sentita personalmente la quale Parte_1 escludeva possibilità conciliative.
Fallita pertanto l'ipotesi di conciliazione, erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il seguente 4 dicembre 2024.
Il Tribunale pubblicava in seguito (il 27 dicembre 2024) sentenza non definitiva (n. 1570/2024) dichiarativa della separazione giudiziale dei coniugi.
Il procedimento era istruito mediante l'acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro sulle condizioni reddituali e lavorative di CP_1
[...
, oltre che con una relazione proveniente dai competenti Servizi Sociali sulla situazione familiare delle parti e dei figli minorenni.
All'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente ha concluso nei termini di cui in epigrafe rinunciando ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre ribadire che questo Tribunale, con la suddetta sentenza non definitiva n. 1570/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente, va anzitutto presa in disamina quella volta all'addebito della separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, ha Parte_1 attribuito al coniuge una molteplice violazione dei doveri coniugali per avere egli reiterato in proprio pregiudizio, successivamente alla riappacificazione che aveva determinato l'estinzione di un primo procedimento di separazione personale instaurato nell'anno 2021, atteggiamenti aggressivi e minacciosi, oltre ad avere instaurato una relazione extraconiugale (scoperta nel febbraio 2024).
La domanda in oggetto è infondata e merita reiezione.
Tale giudizio si impone inevitabilmente in quanto la stessa ricorrente non ha provato in alcun modo, né offerto di provare le circostanze poste a sostegno della sua prospettazione difensiva.
Rimarcato che, tra i procedimenti penali instaurati nei confronti del convenuto, l'unico effettivamente concluso ad oggi è stato definito con decreto di archiviazione, non si ignora, d'altra parte, che ha ammesso al cospetto dei Servizi Sociali di avere tradito la moglie e di CP_1 essersi pentito.
Tale affermazione confessoria, tuttavia, è estremamente generica e, per quanto più conta, del tutto priva di riferimenti temporali;
ne consegue pertanto l'impossibilità, in particolare, di desumere la prova che le infedeltà del medesimo convenuto possano essere state concretamente causa della crisi coniugale manifestatasi tra il febbraio e il marzo 2024. Con riferimento, poi, alle domande riguardanti l'affidamento dei figli minorenni delle parti ( e , la loro collocazione preferenziale, il godimento della casa familiare e le Persona_1 Per_2 frequentazioni con il genitore non collocatario, possono confermarsi in questa sede le determinazioni già assunte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 30 maggio 2025 (che ha validato la congruità dell'affidamento materno dei due minorenni) si evince infatti che la madre Parte_1 gestisce i bambini in rapporto di netta prevalenza rispetto al padre , impegnato in CP_1 attività lavorativa di trasfertista.
E' peraltro emerso che la ricorrente ha saputo garantire ai figli una congrua sistemazione abitativa e li segue con risultati soddisfacenti nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché nei bisogni di cura (in particolare , certificato ex L. n. 104/92). Persona_1
Con riferimento alle frequentazioni paterne, per altro verso, conviene precisare che il calendario di visite indicato nell'ordinanza del 3-4 dicembre 2024, da riproporre in questa sede, potrà avere effettiva attuazione nel momento in cui il convenuto disporrà di una abitazione autonoma, essendosi al contrario relazionato che, allo stato, egli è solito rincasare di volta in volta dal lavoro alloggiando temporaneamente nella casa familiare.
In relazione al tema delle contribuzioni economiche invocate da per il Parte_1 mantenimento suo proprio e della prole, nel corso del procedimento è stato posto obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile CP_1 pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (e ciò anche in ragione dell'attribuzione alla ricorrente, affidataria dei minori, del diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli), mentre è stata disattesa temporaneamente la domanda proposta ex art. 156 c.c.
Con la suddetta ordinanza del 3-4 dicembre 2024, segnatamente, si è così argomentato in relazione alle sostanze delle parti: “…La ricorrente , che è rimasta priva di Parte_1 occupazione lavorativa dal dicembre 2021, ha esposto di avere reperito dal recente mese di luglio 2024 un lavoro part-time, con mansioni di collaboratrice familiare, in esecuzione del quale beneficia di retribuzioni medie pari ad Euro 670-700 al mese.
Ella non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati e le sue irrisorie disponibilità liquide di conto corrente bancario attestano l'effettivo pagamento dei suddetti canoni di locazione, nonché, almeno fino al marzo 2024, la percezione dell'assegno unico universale per i figli, nella misura di Euro 420 circa al mese, che, tuttavia, l'interessata ha dichiarato di non conseguire provvisoriamente da qualche tempo a causa di un procedimento in atto per il rinnovo del suo permesso di soggiorno a nuove condizioni.
Ella, nondimeno, ha affermato di poter fare uso del conto corrente cointestato con il marito…e alimentato con le retribuzioni a quest'ultimo corrisposte.
Non sono invece del tutto completi gli elementi riguardanti la posizione economica di il CP_1 quale, dai dati riportati ai fini del calcolo ISEE, ha avuto un reddito annuo massimo nell'ultimo biennio pari ad Euro 9.408 lordi e, rispetto al quale, è stato documentato un contratto di assunzione a tempo determinato (con decorrenza dal 3 maggio 2024 al 2 novembre 2024) per una retribuzione lorda mensile pari ad Euro 1.618,77…”.
I dati istruttori sopravvenuti non hanno evidenziato significative novità rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale degli interessati provvisoriamente ricostruita nei termini che precedono.
Quanto a , invero, la relazione dei Servizi Sociali ha confermato che le parti Parte_1 hanno un conto cointestato alimentato con le retribuzioni del convenuto e dal quale la ricorrente preleva circa Euro 500,00 al mese per le spese di comune interesse, mentre, per quanto altrimenti allegato dalla difesa di quest'ultima, è emerso che i ratei di assegno unico universale per i figli sono corrisposti dall'Ente previdenziale a il quale provvede poi a girarli in favore della CP_1 moglie.
In relazione alla situazione dello stesso convenuto, d'altra parte, l'istruttoria officiosa ha disvelato una sua reiterata e continua assunzione a tempo determinato fino al corrente anno (con ultimo datore di lavoro risultante dagli atti Steel Project Inox s.r.l.) e la percezione, quanto all'anno d'imposta 2023, di redditi da lavoro netti pari complessivamente ad Euro 14.203,58 (Euro 1.183,63 al mese per dodici mensilità).
Alla stregua di siffatte risultanze possono pertanto ribadirsi argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
In particolare, in considerazione delle risorse economiche delle parti così come meglio ricostruite, valutate le esigenze dei minori, specie in ragione della loro età, e della circostanza per cui essi vivono tuttora esclusivamente presso la madre, si ritiene congruo porre a carico di , fin CP_1 dall'introduzione del procedimento (9 luglio 2024) e detratto quanto già versato ad analogo titolo, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando mensilmente Persona_1 Per_2 alla madre un contributo pari ad Euro 450,00, soggetto a rivalutazione annuale Parte_1 secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
In quanto genitore affidatario dei minori, ancora, la stessa continuerà a Parte_1 beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Va rigettata, per altro verso, la domanda proposta dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 156 comma 1 c.c.
A tale riguardo, invero, conviene ribadire che, in virtù della richiamata disposizione, il giudice, quando pronuncia la separazione, può stabilire, a vantaggio del coniuge al quale essa non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri – ossia, secondo la preferibile interpretazione dello stesso art. 156 comma 1 c.c., redditi in grado di consentire la protrazione di un tenore di vita analogo al precedente – il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
Quanto al caso di specie, invero, oltre a non essere stata dedotta alcuna specifica circostanza in relazione al pregresso tenore di vita coniugale, gli elementi emersi escludono recisamente la possibilità di ravvisare una condizione di squilibrio economico tra le parti in grado di lasciar ipoteticamente individuare nella ricorrente il coniuge debole meritevole della tutela creditoria in oggetto.
Se, infine, la liquidazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio, si precisa che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente e preso atto della sentenza non definitiva di separazione n. 1570/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024:
1) affida i minorenni (nato il [...]) e (nato il 18 Persona_3 Persona_4 agosto 2021) alla madre la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, l'apertura di rapporti di conto postale o bancario nell'interesse dei minori, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che i suddetti minorenni abbiano residenza e collocazione presso la madre alla quale attribuisce il godimento della casa familiare;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra genitori, il padre, allorquando disporrà di autonoma abitazione, terrà i figli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica alle 21,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dalle rispettive scuole alle ore 21,00;
4) a decorrere dal 9 luglio 2024, e detratto quanto già versato ad analogo titolo, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla CP_1 Persona_1 Per_2 madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo pari ad Euro 450,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a Parte_1
;
[...]
6) rigetta le domande formulate da parte ricorrente intese all'altrui addebito della separazione e alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
7) spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2147 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Sara Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi in ordine alle condizioni della separazione dei coniugi.
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Con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 ha presentato domande cumulate Parte_1 di separazione giudiziale e di divorzio (scioglimento del matrimonio) da con il quale ha CP_1 contratto matrimonio a Parma il 29 settembre 2016, formulando ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento dei figli minorenni e la loro Persona_1 Per_2 collocazione, le frequentazioni con il genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare, nonché le contribuzioni economiche destinate al mantenimento di sé medesima e della prole.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato, in particolare, di avere subìto nel corso del matrimonio i comportamenti aggressivi e minacciosi del marito e di avere scoperto da ultimo (nel febbraio 2024) l'esistenza di una relazione extraconiugale del medesimo convenuto.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e comunicati gli atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 473 bis.42 comma 5 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 3 dicembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, era sentita personalmente la quale Parte_1 escludeva possibilità conciliative.
Fallita pertanto l'ipotesi di conciliazione, erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il seguente 4 dicembre 2024.
Il Tribunale pubblicava in seguito (il 27 dicembre 2024) sentenza non definitiva (n. 1570/2024) dichiarativa della separazione giudiziale dei coniugi.
Il procedimento era istruito mediante l'acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro sulle condizioni reddituali e lavorative di CP_1
[...
, oltre che con una relazione proveniente dai competenti Servizi Sociali sulla situazione familiare delle parti e dei figli minorenni.
All'udienza del 24 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente ha concluso nei termini di cui in epigrafe rinunciando ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre ribadire che questo Tribunale, con la suddetta sentenza non definitiva n. 1570/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente, va anzitutto presa in disamina quella volta all'addebito della separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, ha Parte_1 attribuito al coniuge una molteplice violazione dei doveri coniugali per avere egli reiterato in proprio pregiudizio, successivamente alla riappacificazione che aveva determinato l'estinzione di un primo procedimento di separazione personale instaurato nell'anno 2021, atteggiamenti aggressivi e minacciosi, oltre ad avere instaurato una relazione extraconiugale (scoperta nel febbraio 2024).
La domanda in oggetto è infondata e merita reiezione.
Tale giudizio si impone inevitabilmente in quanto la stessa ricorrente non ha provato in alcun modo, né offerto di provare le circostanze poste a sostegno della sua prospettazione difensiva.
Rimarcato che, tra i procedimenti penali instaurati nei confronti del convenuto, l'unico effettivamente concluso ad oggi è stato definito con decreto di archiviazione, non si ignora, d'altra parte, che ha ammesso al cospetto dei Servizi Sociali di avere tradito la moglie e di CP_1 essersi pentito.
Tale affermazione confessoria, tuttavia, è estremamente generica e, per quanto più conta, del tutto priva di riferimenti temporali;
ne consegue pertanto l'impossibilità, in particolare, di desumere la prova che le infedeltà del medesimo convenuto possano essere state concretamente causa della crisi coniugale manifestatasi tra il febbraio e il marzo 2024. Con riferimento, poi, alle domande riguardanti l'affidamento dei figli minorenni delle parti ( e , la loro collocazione preferenziale, il godimento della casa familiare e le Persona_1 Per_2 frequentazioni con il genitore non collocatario, possono confermarsi in questa sede le determinazioni già assunte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 30 maggio 2025 (che ha validato la congruità dell'affidamento materno dei due minorenni) si evince infatti che la madre Parte_1 gestisce i bambini in rapporto di netta prevalenza rispetto al padre , impegnato in CP_1 attività lavorativa di trasfertista.
E' peraltro emerso che la ricorrente ha saputo garantire ai figli una congrua sistemazione abitativa e li segue con risultati soddisfacenti nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché nei bisogni di cura (in particolare , certificato ex L. n. 104/92). Persona_1
Con riferimento alle frequentazioni paterne, per altro verso, conviene precisare che il calendario di visite indicato nell'ordinanza del 3-4 dicembre 2024, da riproporre in questa sede, potrà avere effettiva attuazione nel momento in cui il convenuto disporrà di una abitazione autonoma, essendosi al contrario relazionato che, allo stato, egli è solito rincasare di volta in volta dal lavoro alloggiando temporaneamente nella casa familiare.
In relazione al tema delle contribuzioni economiche invocate da per il Parte_1 mantenimento suo proprio e della prole, nel corso del procedimento è stato posto obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile CP_1 pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (e ciò anche in ragione dell'attribuzione alla ricorrente, affidataria dei minori, del diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli), mentre è stata disattesa temporaneamente la domanda proposta ex art. 156 c.c.
Con la suddetta ordinanza del 3-4 dicembre 2024, segnatamente, si è così argomentato in relazione alle sostanze delle parti: “…La ricorrente , che è rimasta priva di Parte_1 occupazione lavorativa dal dicembre 2021, ha esposto di avere reperito dal recente mese di luglio 2024 un lavoro part-time, con mansioni di collaboratrice familiare, in esecuzione del quale beneficia di retribuzioni medie pari ad Euro 670-700 al mese.
Ella non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati e le sue irrisorie disponibilità liquide di conto corrente bancario attestano l'effettivo pagamento dei suddetti canoni di locazione, nonché, almeno fino al marzo 2024, la percezione dell'assegno unico universale per i figli, nella misura di Euro 420 circa al mese, che, tuttavia, l'interessata ha dichiarato di non conseguire provvisoriamente da qualche tempo a causa di un procedimento in atto per il rinnovo del suo permesso di soggiorno a nuove condizioni.
Ella, nondimeno, ha affermato di poter fare uso del conto corrente cointestato con il marito…e alimentato con le retribuzioni a quest'ultimo corrisposte.
Non sono invece del tutto completi gli elementi riguardanti la posizione economica di il CP_1 quale, dai dati riportati ai fini del calcolo ISEE, ha avuto un reddito annuo massimo nell'ultimo biennio pari ad Euro 9.408 lordi e, rispetto al quale, è stato documentato un contratto di assunzione a tempo determinato (con decorrenza dal 3 maggio 2024 al 2 novembre 2024) per una retribuzione lorda mensile pari ad Euro 1.618,77…”.
I dati istruttori sopravvenuti non hanno evidenziato significative novità rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale degli interessati provvisoriamente ricostruita nei termini che precedono.
Quanto a , invero, la relazione dei Servizi Sociali ha confermato che le parti Parte_1 hanno un conto cointestato alimentato con le retribuzioni del convenuto e dal quale la ricorrente preleva circa Euro 500,00 al mese per le spese di comune interesse, mentre, per quanto altrimenti allegato dalla difesa di quest'ultima, è emerso che i ratei di assegno unico universale per i figli sono corrisposti dall'Ente previdenziale a il quale provvede poi a girarli in favore della CP_1 moglie.
In relazione alla situazione dello stesso convenuto, d'altra parte, l'istruttoria officiosa ha disvelato una sua reiterata e continua assunzione a tempo determinato fino al corrente anno (con ultimo datore di lavoro risultante dagli atti Steel Project Inox s.r.l.) e la percezione, quanto all'anno d'imposta 2023, di redditi da lavoro netti pari complessivamente ad Euro 14.203,58 (Euro 1.183,63 al mese per dodici mensilità).
Alla stregua di siffatte risultanze possono pertanto ribadirsi argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
In particolare, in considerazione delle risorse economiche delle parti così come meglio ricostruite, valutate le esigenze dei minori, specie in ragione della loro età, e della circostanza per cui essi vivono tuttora esclusivamente presso la madre, si ritiene congruo porre a carico di , fin CP_1 dall'introduzione del procedimento (9 luglio 2024) e detratto quanto già versato ad analogo titolo, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando mensilmente Persona_1 Per_2 alla madre un contributo pari ad Euro 450,00, soggetto a rivalutazione annuale Parte_1 secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
In quanto genitore affidatario dei minori, ancora, la stessa continuerà a Parte_1 beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Va rigettata, per altro verso, la domanda proposta dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 156 comma 1 c.c.
A tale riguardo, invero, conviene ribadire che, in virtù della richiamata disposizione, il giudice, quando pronuncia la separazione, può stabilire, a vantaggio del coniuge al quale essa non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri – ossia, secondo la preferibile interpretazione dello stesso art. 156 comma 1 c.c., redditi in grado di consentire la protrazione di un tenore di vita analogo al precedente – il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
Quanto al caso di specie, invero, oltre a non essere stata dedotta alcuna specifica circostanza in relazione al pregresso tenore di vita coniugale, gli elementi emersi escludono recisamente la possibilità di ravvisare una condizione di squilibrio economico tra le parti in grado di lasciar ipoteticamente individuare nella ricorrente il coniuge debole meritevole della tutela creditoria in oggetto.
Se, infine, la liquidazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio, si precisa che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente e preso atto della sentenza non definitiva di separazione n. 1570/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024:
1) affida i minorenni (nato il [...]) e (nato il 18 Persona_3 Persona_4 agosto 2021) alla madre la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, l'apertura di rapporti di conto postale o bancario nell'interesse dei minori, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che i suddetti minorenni abbiano residenza e collocazione presso la madre alla quale attribuisce il godimento della casa familiare;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra genitori, il padre, allorquando disporrà di autonoma abitazione, terrà i figli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica alle 21,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dalle rispettive scuole alle ore 21,00;
4) a decorrere dal 9 luglio 2024, e detratto quanto già versato ad analogo titolo, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla CP_1 Persona_1 Per_2 madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo pari ad Euro 450,00, Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a Parte_1
;
[...]
6) rigetta le domande formulate da parte ricorrente intese all'altrui addebito della separazione e alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
7) spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto