Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3598/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BONOMINI Parte_1 C.F._1
MONICA ed elettivamente domiciliato in C.SO ITALIA N. 23 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
WIELANDER INGO ed elettivamente domiciliati in VIA GOETHE. 7 MERANO presso il difensore;
- parte convenuta -
in punto: Regolamento di confini - usucapione causa trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“La procuratrice di , premesso, Parte_1
-che tra le parti e in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore signora è intervenuta una transazione notarile Controparte_1 stragiudiziale nell'ambito della quale le parti hanno dichiarato e riconosciuto “che ogni controversia fra le stesse insorta e/o insorgenda con riguardo alla definizione degli esatti confini tra la p.f. 1860/2 in P.T. 837 II e la p.ed. 663 in P.T. 1086 tutte in C.C. ON, è definitivamente composta dichiarando di nulla più avere a pretendere gli uni dagli altri” rinunciando reciprocamente agli atti e alla relativa azione;
pagina 1 di 7
- in via istruttoria: voglia il Tribunale adito rimettere la causa in istruttoria affinché venga rinnovata la CTU con sostituzione del consulente per le ragioni già esplicitate in atti che si richiamano;
- nel merito: accertare e dichiarare l'esatto confine tra la p.f. 1860/2 C.C. e le ppp.ff. Per_1
1860/11, 1860/17 e 1860/18 e per l'effetto ordinare la restituzione all'attore delle porzioni di terreno che risulteranno indebitamente incluse nei fondi dei convenuti in conseguenza dell'accertamento medesimo, previa rettifica dei tipi di frazionamento 99/2017 e 205/2019,
- respingere le domande avversarie ivi compresa le domanda risp. eccezioni riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e diritto in ogni caso:
- con vittoria in favore dell'attore delle competenze professionali e spese di causa, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di Legge, e delle spese successive occorrende;
- con vittoria in favore della società attrice delle competenze professionali relative alle documentate attività professionali finalizzate alla trattazione e mediazione stragiudiziale della vertenza, sempre oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di Legge.” per i convenuti e : Controparte_1 CP_2
“Il procuratore dei convenuti dichiara, per quanto riguarda la posizione della propria assistita
[...]
Controparte_3
- di non essere stato coinvolto nelle trattative stragiudiziali che hanno portato alla stipula della transazione dimessa da controparte;
- di non avere ricevuto specifiche richieste dalla propria assistita per quanto riguarda la prosecuzione del presente procedimento;
- che i propri onorari e competenze non sono stati saldati dalla Controparte_3
nonostante ripetute richieste;
- che la transazione contiene un'esplicita rinuncia agli atti del presente giudizio, ma non contiene pattuizioni sulle spese di lite;
- che quindi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 CPC il rinunciante deve rimborsare le spese di lite alle controparti;
- che, comunque, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense nel caso specifico vige la responsabilità solidale tra le parti per il pagamento del compenso professionale all'avvocato. Ciò premesso il procuratore dei convenuti precisa le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale – contrariis reiectis – procedere all'accertamento del confine tra la p.f. 1860/2
C.C. ON dell'attore da una parte e la p.ed. 663 C.C. ON (ex pp.ff. 1860/17 e 1860/18) pagina 2 di 7 della convenuta e la p.ed. 653 C.C. (ex p.f. 1860/11) Controparte_3 Per_1 del convenuto dall'altra parte, e pertanto: in via principale: CP_2
accertare e dichiarare il confine naturale in concomitanza del muro della pista dei birilli con tettoia esistente sulla p.f. 1860/2 C.C. così come descritta nell'allegato 5 della consulenza tecnica Per_1
d'ufficio dd. 15.04.2024 del CTU Geom. Walter Theil;
in via subordinata, quale domanda risp. eccezione di usucapione, accertare e dichiarare che i convenuti sono proprietari per l'intervenuta usucapione in loro favore di quella parte della p.f. 1860/2
C.C. che si dovesse estendere oltre il muro della pista dei birilli con tettoia esistente sulla Per_1 particella stessa, così come descritta nell'allegato 5 della consulenza tecnica d'ufficio dd. 15.04.2024 del CTU Geom. Walter Theil;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il confine tra la p.f. 1860/2 C.C. ON
[... dell'attore da una parte e la p.ed. 663 C.C. (ex pp.ff. 1860/17 e 1860/18) della convenuta Per_1
e la p.ed. 653 C.C. (ex p.f. 1860/11) del convenuto Controparte_3 Per_1
dall'altra parte, come definito dal CTU Geom. Walter Theil nell'allegato 5 della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio dd. 15.04.2024, ossia dal collegamento dei punti F-G-H della stessa planimetria, allegato 5 alla perizia;
in via ulteriormente subordinata: qualora dovesse essere accertata un'effettiva occupazione di una parte della p.f. 1860/2 C.C. ON di proprietà dell'attore con le costruzioni dei convenuti, attribuire ai convenuti ai sensi dell'art. 938 c.c. la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, stabilendo l'indennità da pagare al proprietario. in ogni caso: rigettare le domande avversarie di restituzione di porzioni di terreno indebitamente incluse nei fondi dei convenuti;
per quanto riguarda la riguarda la posizione della propria assistita Controparte_3
per l'ipotesi di dichiarazione della cessata materia del contendere o declaratoria di estinzione
[...]
del procedimento rispetto al confine tra la p.f. 1860/2 con la p.ed. 663 C.C. ON, condannare l'attore al pagamento del compenso professionale ai convenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306
CPC e, comunque, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale, con esplicita domanda di distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell'art. 93 CPC. in ogni caso: con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute per CTU e CTP, con esplicita domanda di distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell'art. 93 CPC.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
pagina 3 di 7 1. Con atto di citazione dd. 25/10/2022 titolare della p.f. 1860/2 in P.T. 837/II Parte_1 [...]
conveniva in giudizio titolare delle confinanti pp.ff. Pt_2 Controparte_1
1860/17 e 1860/18 in P.T. 1086/II C.C. oggi corrispondenti alla p.ed. 663 in P.T. 1086/II Per_1
C.C. ON, e , titolare della confinante p.f. 1860/11 in P.T. 1097/II C.C. ON, CP_2
oggi corrispondente alla p.ed. 653 in P.T. 1097/II C.C. esercitando azione di regolamento Per_1
dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c..
Con Con comparsa dd. 8/2/2023 si costituivano i convenuti A e Controparte_3 CP_2
domandando a loro volta di accertare e dichiarare il confine naturale secondo costoro in concomitanza del muro di pista dei birilli con tettoia esistente sulla p.f. 1860/2 C.C. e proponendo altresì in Per_1
via riconvenzionale domanda di usucapione di quella parte della p.f. 1860/2 C.C. che si Per_1
dovesse estendere oltre il muro della pista dei birilli con tettoia esistente sulla particella stessa.
All'esito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. venivano assunti i testi all'udienza del
13/11/2023 ed all'udienza del 18/12/2023. Era inoltre assegnato al Geom. Walter Theil incarico di consulente tecnico d'ufficio al fine di indagare il confine tra i fondi oggetto di causa.
All'esito di plurime richieste di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio e di rinvio per trattative pendenti veniva depositata in data 6/2/2025 la transazione intercorsa tra le sole parti Parte_1
ed CP_3 Controparte_3
All'udienza del 27/3/2025 venivano precisate le conclusioni come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. In merito al rapporto tra l'attore e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
valga quanto segue.
[...]
Con atto di transazione in forma notarile dd. 31 ottobre 2024 “rinuncia-va, nei Parte_1
A , che accetta-va, agli atti del Controparte_3 Controparte_3
giudizio pendente avanti al Tribunale di Bolzano sub R.G. 3598/2022 e all'azione relativa, dichiarando di rinunciare altresì ad ogni e qualsiasi azione nei confronti della Società
[...]
volta a contestare la legittimità, consistenza ed estensione della p.ed. 663 in P.T. Controparte_1
1086 II C.C. come ad oggi esistente al Libro Fondiario e all'Ufficio del Catasto” e Per_1
“richiede-va la cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N. 2076/2022 a Foglio A2 della p.ed. 663 in P.T. 1086 II C.C. ON”, il tutto a fronte del pagamento di una somma di denaro.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III - 21/02/2003, n. 2647), laddove come nel caso di specie la transazione incida sul diritto sostanziale oggetto del giudizio (estensione della p.ed.
663 in P.T. 1086 II C.C. in particolare in relazione all'individuazione del confine con la p.f. Per_1 pagina 4 di 7 1860/2 in P.T. 837/II C.C. si realizza cessazione della materia del contendere. In ogni caso, Per_1
come statuito dalla Corte, a fronte della rinuncia agli atti del giudizio, “se la rinuncia sia motivata con l'intervenuta transazione, si deve fare luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere senza bisogno che la rinuncia sia accettata” in sede processuale.
In merito al rapporto tra l'attore e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando oramai stabilito il
[...]
confine tra la p.ed. 663 in P.T. 1086 II C.C. e la p.f. 1860/2 in P.T. 837/II C.C. Per_1 Per_1
“come ad oggi esistente al Libro Fondiario e all'Ufficio del Catasto”.
3. In merito alle spese va dato atto che sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e la parte convenuta Parte_1
Invero le parti, in sede di rogito dd. 31 ottobre 2024 (atto di Controparte_3
transazione sopra citato), in conseguenza delle reciproche concessioni, hanno dichiarato “di nulla più avere a pretendere gli uni dagli altri”, con ciò esprimendo la rinuncia a far valere la richiesta di rifusione delle spese di lite nel presente giudizio, ivi comprese le eventuali spese anticipate per il compenso del CTU, e quindi manifestando la volontà di sottrarre al giudice la valutazione secondo soccombenza, sia pure virtuale, con stabilizzazione dell'anticipazione di spesa, anche in relazione al compenso del CTU come liquidato (“se la compensazione è stata esplicitamente riferita alla volontà delle parti di sottrarre al giudice proprio la valutazione secondo soccombenza, sia pure virtuale - come accaduto nella fattispecie - dalla pronuncia derivano effetti equivalenti alla stabilizzazione dell'anticipazione (Cass. Sez. 6 - 3, n. 21209 del 20/10/2015)”, Cassazione civile sez. II - 14/07/2023,
n. 20266).
4. La decisione di compensazione delle spese di lite esclude che in questa sede il procuratore della convenuta possa richiedere la distrazione delle spese in suo favore ai Controparte_1 sensi dell'art. 93 c.p.c., ferma restando la facoltà di far valere in separato giudizio, laddove ne ricorressero i presupposti, la responsabilità solidale delle parti prevista dall'art. 13, comma VIII, legge
31 dicembre 2012, n. 247 (“Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” – così Cassazione civile sez. II - 29/08/1992, n. 9994, “Nessuno dei predetti motivi può essere accolto. Non il primo, in quanto la corte di appello ha correttamente statuito sul punto, osservando che se non si verifica il presupposto della condanna alle spese a favore del cliente non si può configurare una controversia (attuale e concreta) sulla distrazione, nè si può pagina 5 di 7 riconoscere qualità di parte al difensore (che parte non è in relazione alle altre questioni dibattute nel processo). Va al riguardo precisato che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore acquista la qualità di parte ai limitati effetti della domanda stessa, diventando creditore diretto della somma a cui la controparte è condannata, se la domanda è accolta, e potendo impugnare in proprio la sentenza, se la domanda non è accolta, sempre che la sentenza contenga la condanna della controparte al rimborso. Invero, come questa corte ha più volte affermato, il provvedimento di distrazione delle spese previsto dall'art. 93 c.p.c. ha una sua autonomia processuale rispetto a quanto forma oggetto di giudizio e, sia positivo che negativo, attribuisce al difensore la qualità di parte con la legittimazione ad impugnare direttamente e personalmente l'omessa pronunzia sulla relativa istanza (v. sent. 17 novembre 1979 n. 5988, 8 agosto 1979 n. 4634). La corte di appello ha a ragione osservato che nel caso di specie non vi era stata condanna alle spese a favore dei clienti dell'Avv. nè vi era Pt_3
stata liquidazione delle spese a favore degli stessi, e non poteva esserci, avendo le parti concordato, come prevede l'art. 306, ult. comma, c.p.c., la totale compensazione delle spese. Tale accordo, secondo il motivato apprezzamento della predetta corte, non era certo precluso dalla domanda di distrazione, che non incide sul potere dispositivo delle parti, tenuto conto che, finché non sia intervenuta pronuncia di condanna alle spese o liquidazione delle spese, il difensore, che ha avanzato la domanda di distrazione, ha solo veste di adiectus solutionis causa (cfr., in tali sensi, Cass. 19 novembre 1985 n. 5695; 22 ottobre 1981 n. 5557)”).
5. Va quindi pronunciata sentenza definitiva parziale nei termini sopra esposti, rendendosi necessaria la prosecuzione dell'istruttoria come da separata ordinanza in ordine alla causa pendente tra Parte_1
e , causa da separare rispetto a quella così decisa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19
[...] CP_2
aprile 2021, n. 10242, “ogni sentenza, che definisca integralmente la pendenza delle controversie che concernano uno dei litisconsorti facoltativi attivi o passivi, od anche uno degli intervenienti o uno dei chiamati in causa, dovrà considerarsi sentenza definitiva e contenere, perciò, la pronuncia sulle spese e, per quanto possibile, un'espressa statuizione di separazione delle restanti cause relative solo agli altri litisconsorti facoltativi”).
Pare infatti che, all'esito dell'intervenuta conciliazione in punto estensione della p.ed. 663 in P.T. 1086
II C.C. / individuazione del confine con la p.f. 1860/2 in P.T. 837/II C.C. Per_1 Per_1
l'elaborato grafico allegato 5 alla relazione di CTU non sia più idoneo allo scopo dell'eventuale pubblicità immobiliare, laddove, all'esito del giudizio, dovessero condividersi le conclusioni del consulente. Difatti, l'allegato 5, con i punti di riferimento ivi indicati, pare prendere in considerazione non soltanto il confine tra la p.f. 1860/2 in P.T. 837/II C.C. e la p.ed. 653 in P.T. 1097/II Per_1
C.C. tuttora controverso, ma anche il confine tra la p.f. 1860/2 in P.T. 837/II C.C. Per_1 Per_1
pagina 6 di 7 e la p.ed. 663 in P.T. 1086/II C.C. oramai oggetto dell'atto di transazione sopra più volte Per_1
richiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel rapporto tra e Parte_1
Controparte_1
- dispone la separazione della causa così decisa da quella inerente il rapporto tra e Parte_1
; CP_2
- dispone la rimessione in istruttoria della causa tra e come da separata Parte_1 CP_2
ordinanza.
Così deciso in Bolzano, il 21/5/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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