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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 746/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
TI RG ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. MORINI Controparte_1
SILVIA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 la sig.ra a convenuto in Pt_1
giudizio la innanzi al Tribunale di Tivoli, Sez. Controparte_2
Lav., chiedendo di voler così provvedere: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel livello 4° del
CCNL Terziario-Confcommercio; 2) conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.936,01 a titolo di differenze retributive, per i titoli di cui in premessa ed al conteggio analitico,tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto per un lavoratore inquadrato nel 4° livello del Terziario Confcommercio ovvero della differente somma ritenuta di giustizia;
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.,dal ma-turare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze di lite oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ”.
A fondamento delle predette domande ha, in sintesi, dedotto: di essere stata alle dipendenze della società resistente dal 4.12.2017 al 9.08.2019,presso l'ipermercato
Conad sito in Tivoli alla Via Nazionale Tiburtina 126 (salvo un breve periodo di distacco presso Aliante srl), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive proroghe, in ultimo trasformato a tempo indeterminato e pieno, e con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Confcommercio;
di essere stata assunta per svolgere mansioni di “cassiera”; che, in base a quanto stabilito nell'art. 100 del ccnl applicato, avrebbe dovuto esserle attribuito il livello 4° nel quale
è espressamente previsto siano inquadrati i lavoratori che svolgano mansioni di cassiere;
di non aver percepito l'esatta retribuzione contrattualmente dovuta;
di essere dunque, creditrice, della complessiva somma di euro 5.936,01, come da conteggio analitico e dalle tabelle retributive allegate al ricorso.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto contestando il livello di inquadramento preteso ed i conteggi.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testimoni di entrambe le parti.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Ora si è visto che la parte ricorrente afferma di avere svolto dall'assunzione mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella in cui era formalmente inquadrato.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP ROMA n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ora, i livelli su cui condurre la comparazione di cui sopra sono il IV ed il V.
Il livello di appartenenza il 5 include “nel 5° livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite” e tra i molteplici profili professionali si trova l'aiutante commesso che permarrà in tale livello per 18 mesi per poi transitare automaticamente al superiore 4° livello quale commesso alla vendita al pubblico. Nel 4 livello sono inquadrati “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: cassiere comune;
commesso alla vendita al pubblico;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita”.
Nel contratto di assunzione della ricorrente è riportata la mansione di cassiera.
A ciò si aggiunge che l'istruttoria espletata ha evidenziato coma la ricorrente si occupasse non solo propriamente della cassa, ma anche di coordinare come responsabile l'attività delle altre cassiere.
In particolare, il teste di parte ricorrente ha Testimone_1
dichiarato: “Ho lavorato per la resistente dal novembre 2018 a inizio 2021; ero addetta alle casse e poi dopo qualche mese ho preso la responsabilità del reparto no food continuando al bisogno a fare casse ho aiutato anche il box per ordini, fatture ecc.
Lavoravo tutto il giorno anche più di otto ore. Ho avuto cause contro la convenuta che sono concluse. Ho lavorato con la ricorrente dall'inizio fino a che lei è andata via. E' stata lei a formarmi per quattro o cinque mesi quando sono entrata perché arrivavo da esperienza di lavoro in banca. Era responsabile delle casse;
caricava e scaricava le casse automatiche, stava principalmente al box casse per gestire il conteggio dei buoni pasto a chiusura cassa, ci riforniva degli spiccioli se finivano in cassa. La ricorrente saltuariamente stava anche al box informazioni. ADR Le casse sono casse automatiche: hanno un macchinario dove si inseriscono i soldi autonomamente da parte del cliente se sono monete. Se sono banconote vengono date alla cassiera. Quando si paga con la carta di credito mi pare che il pagamento fosse da parte del cliente mentre il buono pasto viene dato alla cassiera che inserisce manualmente l'importo e il codice. La cassa a chiusura dava un report di quanto incassato con contanti e bancomat e poi il pagamento dei buoni pasto venivano conteggiati dalla responsabile perché non risultavano dal report della .” Pt_2
ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente da dicembre 2017 Parte_3
ad aprile 2018. Facevo cassa. Avevo un orario variabile ma la mattina e ogni tanto il pomeriggio. Ho lavorato con la ricorrente che era la responsabile casse e stava al box tutto il periodo in cui sono stata li;
c'era al box;
poi c'erano e Per_1 Per_2 Tes_1
alla cassa e scaffali, che era in cassa. La ricorrente era sempre li quando Per_3 Per_4
io arrivavo e stava li quando andavo via. Aveva le chiavi della cassaforte, gestiva noi cassieri nel senso che gestiva le problematiche di cassa;
se avevamo un problema ci rivolgevamo a lei. Stava anche al box informazioni all'ingresso.Aveva anche un box alle casse, aveva una cassa a questo box ma non veniva utilizzata. Quindi stava li al box o al box informazioni. Non ho mai visto la ricorrente fare attività di cassa. Non ho cause contro la società” .
Anche il testimone di parte resistente ha confermato le Testimone_2
mansioni di cassa e responsabile delle casse dichiarando: “Lavoro per la resistente dal
2017 e sono cassiera con turni sia di mattino che di pomeriggio. La ricorrente si occupava del box che si trova vicino alla barriera casse;
dava i regali ai clienti, faceva le tessere. Qualche volta stava in cassa. La cassa è automatica;
fa tutti i tipi di pagamento con bancomat, carta e buoni pasto.Il cliente appoggia la tessera sul pos e fa il pagamento;
il cartaceo me lo danno e io lo sparo con lo scanner. A chiusura cassa tramite una funzione di cassa dichiariamo quanti sono stati acquisiti e le consegnavamo alla responsabile, la ricorrente, insieme alla chiusura casse. Non ricordo se la ricorrente sia mai intervenuta per guasti cassa ecc. Controllava come figura di controllo;
le chiusure le davamo a lei era il punto di riferimento non so poi a chi o dove le portasse.
sta ad altro box e non si occupa delle casse. Adr Se il cliente paga in contanti Per_1
inserisce i contanti nella casse automatiche monete e banconote, se per le banconote hanno difficoltà le inserisco io. Adr la cassa ha diverse funzioni se io le chiedo quanti pagamenti sono fatti con i buoni pasto me lo dice ma prima devo inserire il numero dei buoni e poi la cassa dà lo scontrino.Adr La ricorrente era responsabile di cassa. Adr stava in cassa quando serviva e se c'era più gente;
il weekend potrei dire un paio di ore”.
Infine, la teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro da Testimone_3
dicembre 2017 per la resistente sono addetta al box informazioni. Sono part time a trenta ore. Ho lavorato con la ricorrente che stava al box con me;
non sempre capitavamo insieme avevamo anche turni diversi. Avevamo le stesse mansioni. Al box ci occupiamo di assistenza ai clienti, informazioni su carte Conad, Fidelity, consegna regali, annunci se serviva qualcuno in un reparto ecc.La ricorrente a volte ha fatto assistenza alle casse come me se c'era una necessità di una sostituzione al volo. Intendo che stavamo in cassa magari il tempo della sostituzione o in caso di necessità.Ci sono due box uno con una cassa automatica che viene usata di rado come cassa veloce e uno senza casse.Io stavo di più al box all'ingresso e la ricorrente stava un po' di più al box di fronte alle casse. (…)”.
Le dichiarazioni appaiono univoche nell'individuare le mansioni della ricorrente.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel giudizio si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita. La datrice di lavoro ha contestato la correttezza dei conteggi con riferimento al numero di ferie non godute;
l'eccezione è stata accolta dalla parte ricorrente che ha riformulato il conteggio in modo corretto.
Non appare fondata, invece, l'eccezione circa l'utilizzo della contabilizzazione oraria atteso che non si ravvisa alcun contrasto con il ccnl di riferimento Parte_4
che prevede una retribuzione mensilizzata.
Spetta, quindi, la somma di € 4.027,44 per le voci di cui al ricorso.
La società datrice di lavoro, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accerta l'espletamento di mansioni di cui al livello 4 del ccnl Commercio per la durata del contratto e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.027,44 oltre accessori di legge;
2. condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte ricorrente dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre IVA e CPA come per legge
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
ER OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 746/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
TI RG ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. MORINI Controparte_1
SILVIA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 la sig.ra a convenuto in Pt_1
giudizio la innanzi al Tribunale di Tivoli, Sez. Controparte_2
Lav., chiedendo di voler così provvedere: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel livello 4° del
CCNL Terziario-Confcommercio; 2) conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.936,01 a titolo di differenze retributive, per i titoli di cui in premessa ed al conteggio analitico,tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto per un lavoratore inquadrato nel 4° livello del Terziario Confcommercio ovvero della differente somma ritenuta di giustizia;
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.,dal ma-turare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze di lite oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. ”.
A fondamento delle predette domande ha, in sintesi, dedotto: di essere stata alle dipendenze della società resistente dal 4.12.2017 al 9.08.2019,presso l'ipermercato
Conad sito in Tivoli alla Via Nazionale Tiburtina 126 (salvo un breve periodo di distacco presso Aliante srl), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e successive proroghe, in ultimo trasformato a tempo indeterminato e pieno, e con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario Confcommercio;
di essere stata assunta per svolgere mansioni di “cassiera”; che, in base a quanto stabilito nell'art. 100 del ccnl applicato, avrebbe dovuto esserle attribuito il livello 4° nel quale
è espressamente previsto siano inquadrati i lavoratori che svolgano mansioni di cassiere;
di non aver percepito l'esatta retribuzione contrattualmente dovuta;
di essere dunque, creditrice, della complessiva somma di euro 5.936,01, come da conteggio analitico e dalle tabelle retributive allegate al ricorso.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto contestando il livello di inquadramento preteso ed i conteggi.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testimoni di entrambe le parti.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Ora si è visto che la parte ricorrente afferma di avere svolto dall'assunzione mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella in cui era formalmente inquadrato.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP ROMA n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ora, i livelli su cui condurre la comparazione di cui sopra sono il IV ed il V.
Il livello di appartenenza il 5 include “nel 5° livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite” e tra i molteplici profili professionali si trova l'aiutante commesso che permarrà in tale livello per 18 mesi per poi transitare automaticamente al superiore 4° livello quale commesso alla vendita al pubblico. Nel 4 livello sono inquadrati “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: cassiere comune;
commesso alla vendita al pubblico;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita”.
Nel contratto di assunzione della ricorrente è riportata la mansione di cassiera.
A ciò si aggiunge che l'istruttoria espletata ha evidenziato coma la ricorrente si occupasse non solo propriamente della cassa, ma anche di coordinare come responsabile l'attività delle altre cassiere.
In particolare, il teste di parte ricorrente ha Testimone_1
dichiarato: “Ho lavorato per la resistente dal novembre 2018 a inizio 2021; ero addetta alle casse e poi dopo qualche mese ho preso la responsabilità del reparto no food continuando al bisogno a fare casse ho aiutato anche il box per ordini, fatture ecc.
Lavoravo tutto il giorno anche più di otto ore. Ho avuto cause contro la convenuta che sono concluse. Ho lavorato con la ricorrente dall'inizio fino a che lei è andata via. E' stata lei a formarmi per quattro o cinque mesi quando sono entrata perché arrivavo da esperienza di lavoro in banca. Era responsabile delle casse;
caricava e scaricava le casse automatiche, stava principalmente al box casse per gestire il conteggio dei buoni pasto a chiusura cassa, ci riforniva degli spiccioli se finivano in cassa. La ricorrente saltuariamente stava anche al box informazioni. ADR Le casse sono casse automatiche: hanno un macchinario dove si inseriscono i soldi autonomamente da parte del cliente se sono monete. Se sono banconote vengono date alla cassiera. Quando si paga con la carta di credito mi pare che il pagamento fosse da parte del cliente mentre il buono pasto viene dato alla cassiera che inserisce manualmente l'importo e il codice. La cassa a chiusura dava un report di quanto incassato con contanti e bancomat e poi il pagamento dei buoni pasto venivano conteggiati dalla responsabile perché non risultavano dal report della .” Pt_2
ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente da dicembre 2017 Parte_3
ad aprile 2018. Facevo cassa. Avevo un orario variabile ma la mattina e ogni tanto il pomeriggio. Ho lavorato con la ricorrente che era la responsabile casse e stava al box tutto il periodo in cui sono stata li;
c'era al box;
poi c'erano e Per_1 Per_2 Tes_1
alla cassa e scaffali, che era in cassa. La ricorrente era sempre li quando Per_3 Per_4
io arrivavo e stava li quando andavo via. Aveva le chiavi della cassaforte, gestiva noi cassieri nel senso che gestiva le problematiche di cassa;
se avevamo un problema ci rivolgevamo a lei. Stava anche al box informazioni all'ingresso.Aveva anche un box alle casse, aveva una cassa a questo box ma non veniva utilizzata. Quindi stava li al box o al box informazioni. Non ho mai visto la ricorrente fare attività di cassa. Non ho cause contro la società” .
Anche il testimone di parte resistente ha confermato le Testimone_2
mansioni di cassa e responsabile delle casse dichiarando: “Lavoro per la resistente dal
2017 e sono cassiera con turni sia di mattino che di pomeriggio. La ricorrente si occupava del box che si trova vicino alla barriera casse;
dava i regali ai clienti, faceva le tessere. Qualche volta stava in cassa. La cassa è automatica;
fa tutti i tipi di pagamento con bancomat, carta e buoni pasto.Il cliente appoggia la tessera sul pos e fa il pagamento;
il cartaceo me lo danno e io lo sparo con lo scanner. A chiusura cassa tramite una funzione di cassa dichiariamo quanti sono stati acquisiti e le consegnavamo alla responsabile, la ricorrente, insieme alla chiusura casse. Non ricordo se la ricorrente sia mai intervenuta per guasti cassa ecc. Controllava come figura di controllo;
le chiusure le davamo a lei era il punto di riferimento non so poi a chi o dove le portasse.
sta ad altro box e non si occupa delle casse. Adr Se il cliente paga in contanti Per_1
inserisce i contanti nella casse automatiche monete e banconote, se per le banconote hanno difficoltà le inserisco io. Adr la cassa ha diverse funzioni se io le chiedo quanti pagamenti sono fatti con i buoni pasto me lo dice ma prima devo inserire il numero dei buoni e poi la cassa dà lo scontrino.Adr La ricorrente era responsabile di cassa. Adr stava in cassa quando serviva e se c'era più gente;
il weekend potrei dire un paio di ore”.
Infine, la teste di parte resistente ha dichiarato: “Lavoro da Testimone_3
dicembre 2017 per la resistente sono addetta al box informazioni. Sono part time a trenta ore. Ho lavorato con la ricorrente che stava al box con me;
non sempre capitavamo insieme avevamo anche turni diversi. Avevamo le stesse mansioni. Al box ci occupiamo di assistenza ai clienti, informazioni su carte Conad, Fidelity, consegna regali, annunci se serviva qualcuno in un reparto ecc.La ricorrente a volte ha fatto assistenza alle casse come me se c'era una necessità di una sostituzione al volo. Intendo che stavamo in cassa magari il tempo della sostituzione o in caso di necessità.Ci sono due box uno con una cassa automatica che viene usata di rado come cassa veloce e uno senza casse.Io stavo di più al box all'ingresso e la ricorrente stava un po' di più al box di fronte alle casse. (…)”.
Le dichiarazioni appaiono univoche nell'individuare le mansioni della ricorrente.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel giudizio si osserva come qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, egli abbia l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incomba sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, dunque, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita. La datrice di lavoro ha contestato la correttezza dei conteggi con riferimento al numero di ferie non godute;
l'eccezione è stata accolta dalla parte ricorrente che ha riformulato il conteggio in modo corretto.
Non appare fondata, invece, l'eccezione circa l'utilizzo della contabilizzazione oraria atteso che non si ravvisa alcun contrasto con il ccnl di riferimento Parte_4
che prevede una retribuzione mensilizzata.
Spetta, quindi, la somma di € 4.027,44 per le voci di cui al ricorso.
La società datrice di lavoro, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. accerta l'espletamento di mansioni di cui al livello 4 del ccnl Commercio per la durata del contratto e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.027,44 oltre accessori di legge;
2. condanna la società convenuta al rimborso in favore della parte ricorrente dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre IVA e CPA come per legge
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
ER OT