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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
50
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1289/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Morandi, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 943/2021 pubblicata il
22.11.2021
FATTO E DIRITTO
CP_ 1. Con ricorso depositato in data 11.11.2020, esponeva che, in data 22.10.2019, l' le Parte_1
aveva comunicato la rideterminazione della pensione in godimento (categoria VR) a decorrere dal
1°.1.2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017, che aveva comportato la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, e, quindi, un indebito pari ad €
422,51, relativo al periodo da agosto 2017 a novembre 2019; di avere proposto, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo in data 23.1.2020, senza esito alcuno.
1 Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di indebito per mancato superamento dei limiti di reddito annui, individuali e del coniuge, previsti dalla legge per usufruire dell'integrazione al minimo e della maggiorazione sociale, e, comunque, per avere percepito in buona fede l'assegno, senza mai avere posto in essere alcuna condotta dolosa o colposa che potesse CP_ avere indotto l' a corrisponderle le somme ritenute in eccesso.
Ciò premesso, così concludeva: “in via principale:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione CP_ formulata dall' in data 22.10.2019 in quanto infondata in fatto e diritto, illegittima e non dovuta per i motivi su esposti ed in particolare per genericità, manifesta infondatezza nonché per difetto dei presupposti;
di conseguenza:
CP_
2) condannare l' in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, al ripristino delle prestazioni assistenziali (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) nella misura liquidata sino al mese di luglio 2017 precedente al provvedimento di rideterminazione degli importi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
CP_
3) condannare l' in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute e trattenende.
… con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. CP_ In data 22.4.2021, si costituiva tardivamente in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere provveduto al ripristino delle prestazioni accessorie e all'estinzione del debito, e la compensazione delle spese di lite, in quanto il provvedimento di indebito era stato originato da un errore di inserimento dei dati nel sistema, commesso dalla stessa pensionata.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, non avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, accoglieva il ricorso, dichiarava
CP_ l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019; compensava le spese di lite.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Parte_1
giudice ha dichiarato compensate le spese di lite in violazione di quanto disposto dagli artt. 91 e 92
c.p.c., non sussistendo i presupposti di legge né i gravi ed eccezionali motivi individuati dalla Corte
Costituzionale per la compensazione delle spese di lite.
2 CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “condannare l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado ed a ripristinare il pagamento della maggiorazione sociale da gennaio 2019, fermo il resto”, con vittoria delle spese di lite del grado, da distrarsi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, evidenziando che il giudice di primo grado ha correttamente compensato le spese di lite, valorizzando il fatto che l'indebito è stato causato da un errore della pensionata nell'inserimento dei dati nel sistema, e che l' ha prontamente provveduto al ripristino della prestazione, a seguito della domanda CP_2 avanzata dalla in data 29.1.2021. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di Pt_1
CP_ condanna dell' al pagamento della maggiorazione relativa all'anno 2019, trattandosi di nuova domanda.
2. L'appello è infondato. CP_ La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuta il 22.12.2020; l' ha provveduto al ripristino delle prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo e maggiorazioni sociali) e all'estinzione del debito, con provvedimento di riliquidazione del
15.2.2021, a seguito della domanda di ricostituzione avanzata dalla in data 29.1.2021, quindi Pt_1
successivamente alla data di notifica del ricorso.
CP_ Dalla relazione allegata alla memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado (all. 2) si ricava quanto segue: “La situazione debitoria di cui si tratta è la risultanza di una trasmissione dei redditi nell'utilizzo del PIN del titolare della pensione in oggetto indicato (vedi allegati).
L'inserimento "RINUNCIA" a dichiarare i redditi per prestazioni accessorie (come le maggiorazioni sociali), ha comportato l'incompatibilità al riconoscimento delle stesse dando luogo al debito di cui si tratta. L'invio telematico dei soli redditi, senza domanda di ricostituzione, va direttamente sulla pensione che viene appunto aggiornata con una ricostituzione generalizzata
CP_ (Batch), azionata in via automatica dal sistema di controllo annuale dell' Qui si è creato il debito, leggendo "RINUNCIA". Come detto, il termine "rinuncia" è incompatibile con la tipologia della pensione di cui si tratta. In seguito, con domanda di ricostituzione del 29/01/2021 pervenuta presso i nostri Uffici, è stata effettuata l'elaborazione dei redditi dichiarati dall' interessata e CP_ asseverati con accertamento al Punto Fisco, sito dell'Agenzia delle Entrate a disposizione dell dando luogo al ripristino delle prestazioni accessorie suddette e comportando un credito che va ampiamente a sanare e ad annullare il debito in questione.
Pertanto, facendo luogo a compensazione, l'importo residuo a favore del Titolare sarà validato con la prima rata utile e il debito estinto”.
3 L'art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un
4 rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
2.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio - discostandosi dalla sentenza impugnata solo con riferimento alla motivazione - che nel caso di specie sussistano le gravi ed eccezionali ragioni che consentono di compensare le spese del giudizio di primo grado, rappresentate dal fatto che l'instaurazione del
5 CP_ giudizio è riconducibile ad un comportamento della parte che ha indotto l' a commettere un errore incolpevole. CP_ Ed infatti, come emerge dalla relazione depositata nel giudizio di primo grado, l'inserimento da parte dell'odierna appellante, nella procedura telematica, della dicitura “rinuncia” a dichiarare i redditi per le prestazioni accessorie, ha comportato il mancato riconoscimento delle stesse, per incompatibilità, e ha dato luogo al debito oggetto del giudizio. Solo nel momento in cui la ha Pt_1
CP_ presentato la domanda di ricostituzione della pensione, in data 29.1.2021, l' ha potuto elaborare i dati reddituali dichiarati dall'interessata ed ha ripristinato le prestazioni accessorie.
3. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda di ripristino del pagamento della maggiorazione sociale a decorrere da gennaio 2019.
Con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha chiesto di dichiarare l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019, CP_ di condannare l' al ripristino delle prestazioni assistenziali (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) nella misura liquidata sino al mese di luglio 2017 precedente al provvedimento di rideterminazione degli importi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
di CP_ condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute.
Nelle note di trattazione scritta, depositate nel giudizio di primo grado, la ha evidenziato di Pt_1
avere ottenuto la maggiorazione sociale fino a dicembre 2018, ed ha insistito nelle richieste di annullamento dell'indebito e di riliquidazione della pensione maggiorata con corresponsione degli arretrati.
CP_ Il giudice di primo grado, pur dando atto che l' con la comunicazione di riliquidazione della pensione datata 15.1.2021, aveva estinto il debito per compensazione ma non aveva corrisposto la maggiorazione da gennaio 2019, ha esclusivamente dichiarato l'insussistenza dell'indebito e CP_ l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019, omettendo, quindi, di pronunciarsi sulla domanda, avanzata dalla di condanna al ripristino della Pt_1
maggiorazione sociale.
Ebbene, il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, il giudizio di appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
(novum judiciumu), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata
(revisioprioris instantiae) (Cass. Sez. Un. n. 3033/2013, in senso conforme Cass. Sez. Un. n.
28498/2005, n. 11799/2017).
6 Ne consegue che poiché il giudizio di appello mira ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 c.p.c., ovvero dell'art. 329 c.p.c., di modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunziarlo con l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto ad opinare diversamente, e proprio in relazione al caso in esame, la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado ad un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno
(Cass. n. 10406/2018).
Nel caso di specie, il vizio di omessa pronuncia non ha costituito oggetto di appello.
4. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve in proposito aggiungersi che, pacificamente, l'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 26738/2019).
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- dichiara le spese di lite del grado irripetibili;
7 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 8.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1289/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Morandi, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 943/2021 pubblicata il
22.11.2021
FATTO E DIRITTO
CP_ 1. Con ricorso depositato in data 11.11.2020, esponeva che, in data 22.10.2019, l' le Parte_1
aveva comunicato la rideterminazione della pensione in godimento (categoria VR) a decorrere dal
1°.1.2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017, che aveva comportato la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001, e, quindi, un indebito pari ad €
422,51, relativo al periodo da agosto 2017 a novembre 2019; di avere proposto, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo in data 23.1.2020, senza esito alcuno.
1 Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di indebito per mancato superamento dei limiti di reddito annui, individuali e del coniuge, previsti dalla legge per usufruire dell'integrazione al minimo e della maggiorazione sociale, e, comunque, per avere percepito in buona fede l'assegno, senza mai avere posto in essere alcuna condotta dolosa o colposa che potesse CP_ avere indotto l' a corrisponderle le somme ritenute in eccesso.
Ciò premesso, così concludeva: “in via principale:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione CP_ formulata dall' in data 22.10.2019 in quanto infondata in fatto e diritto, illegittima e non dovuta per i motivi su esposti ed in particolare per genericità, manifesta infondatezza nonché per difetto dei presupposti;
di conseguenza:
CP_
2) condannare l' in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, al ripristino delle prestazioni assistenziali (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) nella misura liquidata sino al mese di luglio 2017 precedente al provvedimento di rideterminazione degli importi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
CP_
3) condannare l' in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute e trattenende.
… con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. CP_ In data 22.4.2021, si costituiva tardivamente in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere provveduto al ripristino delle prestazioni accessorie e all'estinzione del debito, e la compensazione delle spese di lite, in quanto il provvedimento di indebito era stato originato da un errore di inserimento dei dati nel sistema, commesso dalla stessa pensionata.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, non avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, accoglieva il ricorso, dichiarava
CP_ l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019; compensava le spese di lite.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Parte_1
giudice ha dichiarato compensate le spese di lite in violazione di quanto disposto dagli artt. 91 e 92
c.p.c., non sussistendo i presupposti di legge né i gravi ed eccezionali motivi individuati dalla Corte
Costituzionale per la compensazione delle spese di lite.
2 CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “condannare l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado ed a ripristinare il pagamento della maggiorazione sociale da gennaio 2019, fermo il resto”, con vittoria delle spese di lite del grado, da distrarsi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, evidenziando che il giudice di primo grado ha correttamente compensato le spese di lite, valorizzando il fatto che l'indebito è stato causato da un errore della pensionata nell'inserimento dei dati nel sistema, e che l' ha prontamente provveduto al ripristino della prestazione, a seguito della domanda CP_2 avanzata dalla in data 29.1.2021. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di Pt_1
CP_ condanna dell' al pagamento della maggiorazione relativa all'anno 2019, trattandosi di nuova domanda.
2. L'appello è infondato. CP_ La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuta il 22.12.2020; l' ha provveduto al ripristino delle prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo e maggiorazioni sociali) e all'estinzione del debito, con provvedimento di riliquidazione del
15.2.2021, a seguito della domanda di ricostituzione avanzata dalla in data 29.1.2021, quindi Pt_1
successivamente alla data di notifica del ricorso.
CP_ Dalla relazione allegata alla memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado (all. 2) si ricava quanto segue: “La situazione debitoria di cui si tratta è la risultanza di una trasmissione dei redditi nell'utilizzo del PIN del titolare della pensione in oggetto indicato (vedi allegati).
L'inserimento "RINUNCIA" a dichiarare i redditi per prestazioni accessorie (come le maggiorazioni sociali), ha comportato l'incompatibilità al riconoscimento delle stesse dando luogo al debito di cui si tratta. L'invio telematico dei soli redditi, senza domanda di ricostituzione, va direttamente sulla pensione che viene appunto aggiornata con una ricostituzione generalizzata
CP_ (Batch), azionata in via automatica dal sistema di controllo annuale dell' Qui si è creato il debito, leggendo "RINUNCIA". Come detto, il termine "rinuncia" è incompatibile con la tipologia della pensione di cui si tratta. In seguito, con domanda di ricostituzione del 29/01/2021 pervenuta presso i nostri Uffici, è stata effettuata l'elaborazione dei redditi dichiarati dall' interessata e CP_ asseverati con accertamento al Punto Fisco, sito dell'Agenzia delle Entrate a disposizione dell dando luogo al ripristino delle prestazioni accessorie suddette e comportando un credito che va ampiamente a sanare e ad annullare il debito in questione.
Pertanto, facendo luogo a compensazione, l'importo residuo a favore del Titolare sarà validato con la prima rata utile e il debito estinto”.
3 L'art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un
4 rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
2.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio - discostandosi dalla sentenza impugnata solo con riferimento alla motivazione - che nel caso di specie sussistano le gravi ed eccezionali ragioni che consentono di compensare le spese del giudizio di primo grado, rappresentate dal fatto che l'instaurazione del
5 CP_ giudizio è riconducibile ad un comportamento della parte che ha indotto l' a commettere un errore incolpevole. CP_ Ed infatti, come emerge dalla relazione depositata nel giudizio di primo grado, l'inserimento da parte dell'odierna appellante, nella procedura telematica, della dicitura “rinuncia” a dichiarare i redditi per le prestazioni accessorie, ha comportato il mancato riconoscimento delle stesse, per incompatibilità, e ha dato luogo al debito oggetto del giudizio. Solo nel momento in cui la ha Pt_1
CP_ presentato la domanda di ricostituzione della pensione, in data 29.1.2021, l' ha potuto elaborare i dati reddituali dichiarati dall'interessata ed ha ripristinato le prestazioni accessorie.
3. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda di ripristino del pagamento della maggiorazione sociale a decorrere da gennaio 2019.
Con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha chiesto di dichiarare l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019, CP_ di condannare l' al ripristino delle prestazioni assistenziali (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) nella misura liquidata sino al mese di luglio 2017 precedente al provvedimento di rideterminazione degli importi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
di CP_ condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute.
Nelle note di trattazione scritta, depositate nel giudizio di primo grado, la ha evidenziato di Pt_1
avere ottenuto la maggiorazione sociale fino a dicembre 2018, ed ha insistito nelle richieste di annullamento dell'indebito e di riliquidazione della pensione maggiorata con corresponsione degli arretrati.
CP_ Il giudice di primo grado, pur dando atto che l' con la comunicazione di riliquidazione della pensione datata 15.1.2021, aveva estinto il debito per compensazione ma non aveva corrisposto la maggiorazione da gennaio 2019, ha esclusivamente dichiarato l'insussistenza dell'indebito e CP_ l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 22.10.2019, omettendo, quindi, di pronunciarsi sulla domanda, avanzata dalla di condanna al ripristino della Pt_1
maggiorazione sociale.
Ebbene, il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, il giudizio di appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
(novum judiciumu), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata
(revisioprioris instantiae) (Cass. Sez. Un. n. 3033/2013, in senso conforme Cass. Sez. Un. n.
28498/2005, n. 11799/2017).
6 Ne consegue che poiché il giudizio di appello mira ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 c.p.c., ovvero dell'art. 329 c.p.c., di modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunziarlo con l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto ad opinare diversamente, e proprio in relazione al caso in esame, la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado ad un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno
(Cass. n. 10406/2018).
Nel caso di specie, il vizio di omessa pronuncia non ha costituito oggetto di appello.
4. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve in proposito aggiungersi che, pacificamente, l'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 26738/2019).
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- dichiara le spese di lite del grado irripetibili;
7 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 8.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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