Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1022/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 270/24, discussa all'udienza collegiale del 27.3.2025 e promossa
DA
( c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRUCCIO CENTONZE (c.f. ;) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in MONZA, VIA GAMABCORTA PASSERINI 6, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO MINEO (c.f. ed ALFONSINO C.F._3
IMPARATO ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “-previa riforma della sentenza quivi impugnata, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di ottenere Parte_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei CP_1 crediti da lavoro inerenti gli ultimi tre mese del rapporto di lavoro nella misura pari, rispettivamente, alla somma lorda di € 7.403,16, a titolo di TFR e alla somma lorda di € 6.611,87 a titolo di crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro per un ammontare lordo complessivo pari ad
€ 14.015,03 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia e, per
1
[...]
, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia Controparte_2
L.297/82, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della sig.ra la somma lorda di € Parte_1
7.403,16, a titolo di TFR e la somma lorda di € 6.611,87 a titolo di crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro per un ammontare lordo complessivo pari ad € 14.015,03, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi - anche ex art. 1284, comma IV, c.c. - e rivalutazione monetaria come per legge, dalla domanda amministrativa del 30.09.2020 al saldo.
Con rifusione dei compensi professionali relativi al procedimento di primo grado e a quello di secondo grado e condannando , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a restituire gli importi pagati dalla ricorrente a titolo di spese legali.
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi che questa Corte confermi nel merito la sentenza impugnata, compensi le spese legali relative al procedimento di primo grado e al procedimento di secondo grado e condanni , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra
gli importi già versati a titolo di spese legali.” Pt_1
PER L'APPELLATO:” IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello avverso e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui l'appello avverso sia ritenuto fondato, dichiarare la prescrizione del diritto per crediti diversi dal TFR e comunque riconoscere il diritto azionato da controparte per crediti diversi dal TFR nei limiti di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale.
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha respinto la domanda di , la quale era finalizzata ad ottenere dal Fondo di Garanzia Parte_1 istituito presso l' ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, il pagamento della CP_1 somma di €. 7.403,16, a titolo di TFR. La ricorrente aveva dedotto di essere stata assunta da ST SR come assistente sanitaria e che il rapporto era proseguito alle dipendenze dei
2 vari cessionari dell'azienda e, da ultimo, di AY snc di Montironi
sino a che veniva licenziata per g.m.o. in data 17.6.2013. CP_3
Il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato la parte datoriale al pagamento del TFR;
la lavoratrice aveva quindi proceduto esecutivamente, tuttavia il pignoramento aveva avuto esito negativo per la cessazione dell'attività della debitrice e, in data 23.2.2016, la aveva depositato istanza di fallimento, la quale veniva respinta Pt_1 per insoggettabilità a fallimento del titolare sig. Montironi.
In data 28.11.17 la lavoratrice aveva depositato istanza per ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il pagamento di €. 7.403,16 a CP_1 titolo di tfr e di €. 6.611,87 a titolo di retribuzioni.
Con provvedimento del 14.6.18 l' “riscontrava” che non era stato CP_1 esperito il pignoramento presso ogni socio e che, altresì, mancava l'accertamento di eventuali beni immobili in capo ai medesimi, nonché di beni mobili sociali.
In data 21.3.19 la lavoratrice promuoveva pignoramento mobiliare contro i soci, il quale aveva esito negativo e, il 30.9.20, spiegava nuova istanza all' allegando la documentazione relativa all'esecuzione. CP_1
Con provvedimento del 18.1.21, l' respingeva la domanda di CP_1 intervento del Fondo essendo intervenuta la decadenza dal diritto per effetto della reiezione della precedente domanda del 2017.
Con ricorso depositato il 27.4.2022 la lavoratrice introduceva il giudizio impugnatorio avverso il provvedimento di rigetto del 18.1.21.
A fondamento della decisione, il primo giudice accoglieva l'eccezione di decadenza rilevando che il provvedimento conclusivo relativo alla prima domanda non era stato impugnato ed era stato erroneamente qualificato dalla ricorrente come di mero riscontro o come richiesta di integrazione e, pertanto, assumeva che, ai sensi dell'art. 47 comma 3 DPR 639 del 1970, l'ente aveva legittimamente respinto la domanda: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3 Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (b), l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il primo giudice riteneva l'infondatezza del rilievo di parte ricorrente secondo cui le domande non corredate della documentazione prescritta dalla legge si considerano come non presentate e, al proposito, affermava che “la domanda del 2017 non può considerarsi come mai proposta, in quanto è stata esaminata nel merito ed esplicitamente rigettata dall' , CP_1 la quale ha rilevato che “manca il pignoramento mobiliare presso la residenza di ogni socio e l'accertamento eventuale titolarita' beni immobili”.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 27.9.2024, ha interposto appello lamentando l'insussistenza della Parte_1 decadenza in relazione alla domanda del 2017; per l'appellante il diritto sostanziale di credito del lavoratore nei confronti dell' sorge CP_1 solamente al ricorrere dei presupposti divisati dalla legge, come l'insolvenza o il pignoramento, sì che ove il diritto non sia insorto non può nemmeno decadere. L'appellante ha ancora sostenuto che le domande di intervento del non corredate da documenti dovevano ritenersi per CP_4 non proposte e, inoltre, che la condotta dell'ente integrava la violazione della buona fede del cittadino, posto che in virtù del cd soccorso istruttorio l'ente deve prontamente attivarsi affinchè il cittadino consegua il bene rivendicato e, nel caso di specie, aveva meramente rilevato l'assenza di documenti, salvo strumentalizzare la situazione a favore della decadenza.
Si è costituito l' il quale ha chiesto la conferma della decisione CP_1 impugnata.
All'udienza del 27.3.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei principi regolatori della fattispecie e che abbia correttamente individuato la natura del provvedimento reso all'esito della disamina della domanda di intervento del del 28.11.17. CP_4
Dal tenore letterale di detto provvedimento di rigetto del 14.6.18 ben si evincono conclusive valutazioni di merito poste a definizione dell'iter
4 procedimentale e, difatti, esso reca la seguente motivazione del diniego :
“MANCA IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO LA RESIDENZA DI OGNI SOCIO E L'ACCERTAMENTO EVENTUALE TITOLARITA' BENI IMMOBILI IN CAPO AGLI STESSI - MANCA ACCERTAMENTO NEGATIVO DI TITOLARITA' BENI IMMOBILI ANCHE IN CAPO ALLA SOCIETA”; per di più, a chiaro segno della natura decisionale, lo stesso provvedimento indica anche il termine per l'esperimento della domanda presso il Comitato Provinciale e quello per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la dizione del provvedimento di rigetto del 14.6.18 fosse chiara e che escludesse la possibilità che detto provvedimento fosse inteso quale richiesta di integrazione documentale o di mero riscontro.
Tanto acclarato, il Collegio ritiene che l'intervenuta maturazione della decadenza relativamente alla domanda del 2017 costituisca impedimento alla riproposizione della medesima domanda e, a conforto di tanto, richiama la decisione della S.C. n. 21039/18, cui intende dare seguito:
“ritiene il Collegio, in continuità con i precedenti questa Corte di Cassazione nn. 23184 del 2017, 22992 del 2017, 1999 del 2015 e 2648 del 2014, che si debba accogliere il ricorso;
infatti, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove sì ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;
Cass., Sez. U, n. 12718 del 2009, ha statuito che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato);
in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, citato art. 47, in plurime decisioni questa Corte ha affermato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la 5 rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (v., fra le ultime oltre quelle su richiamate, Cass. sez. sesta - L 22 dicembre 2016, n.26760 e i numerosi precedenti ivi richiamati)”. Alla luce delle argomentazioni che precedono non residuano margini per l'accoglimento del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 270/24 del Tribunale di Monza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali. Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 26.10.2023. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
6