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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/11/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO
definitiva nella causa iscritta al n. 144/2024 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
MANSIONI
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia
[...] SUPERIORI
VE e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Aosta, via Torino 7
_________________ giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente contro
in persona dell'Avv. Francesco Spadafora nella Controparte_1 sua qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 3 dicembre 2018 per atto del notaio di Roma CP_2
(rep. n. 8759 racc. n. 2993), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pietro ICHINO ed
Evangelista BASILE del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in
Milano, giusta procura a margine allegata telematicamente alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Mansioni superiori
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di funzionario e dell'inquadramento al livello A quadro A dal 1/07/2018 o dalla data ritenuta di giustizia e per l'effetto ex art. 2103 c.c. e Cont per le causali di cui sopra dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la al pagamento della complessiva somma di euro 46.452,85 o di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa, respingere il ricorso promosso dall'odierno Ricorrente, Cont mandando assolta la a ogni pretesa.
1 In ogni caso, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 4.6.2024,
evocava in giudizio la al fine di veder Parte_1 Controparte_1 dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della qualifica di funzionario ed all'inquadramento nel livello A quadro A del CCNL applicato a far data dal 1.7.2008 o dall'altra meglio vista e ritenuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma lorda di euro 46.452,85, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver svolto, fin dal giorno successivo al pensionamento del sig. Per_1 Cont mansioni di funzionario responsabile della produzione della sede i Aosta, oltre che di coordinatore, maturando differenze retributive pari all'importo sopra indicato.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la società, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi svolto in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè era fissata udienza di discussione, al cui esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
***
E', invero, necessario verificare -con onere probatorio a carico del dipendente- se le mansioni in concreto svolte possano in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore.
In punto diritto, costituisce, ormai, ius receptum (vds. ex multis, Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 8589 del 28/04/2015) il principio per cui “il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”.
Dovendosi, dunque, applicare tali consolidati principi al caso di specie, si riportano le seguenti declaratorie previste dal CCNL Rai applicabile:
2 Livello II:
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione – Aiuto regista – Annunciatore – Direttore di Produzione – Geometra – Grafico operatore-animatore – Montatore – Operatore di ripresa – Scenografo – Tecnico – Tecnico della produzione – Tecnico ICT”.
Livello 1 quadro B:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione (Coordinatore) – Annunciatore –
Direttore di Produzione – Impiegato – Montatore – Operatore di ripresa (Direttore
Fotografia) – Ottimizzatore-Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo –
Tecnico – Tecnico della Produzione – Tecnico ICT”
Livello 1 quadro A:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società. Profili esemplificativi: – Funzionario – Programmista-regista”.
Primo formidabile riscontro alle tesi attoree in ordine allo svolgimento di mansioni tipiche del “Funzionario” è dato da alcuni documenti RAI assolutamente significativi.
Così, con nota del 26.11.2020 a firma del Direttore dell delle Parte_2 sedi Estere (vds, doc. 10 ricorrente), viene testualmente indicato che “in Parte_3 applicazione di quanto previsto dalle disposizioni aziendali vigenti, con la presente si delega il Sig. , Responsabile della Produzione della Sede Regionale della Parte_1
Valle d'Aosta, a sottoscrivere RDA aventi ad oggetto fabbisogni inerenti all'esercizio dell'attività aziendale rientranti nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'unità organizzativa di diretta competenza, per un importo massimo di 15.000 euro. Il limite di importo indicato nella presente delega si intende riferito ad ogni singolo atto”.
3 La Direzione centrale della società, quindi, in epoca assolutamente non sospetta aveva già indicato l'ing. come Responsabile della fondamentale unità organizzativa (per Pt_1 usare la locuzione del CCNL) della Produzione, recependo, evidentemente, le indicazioni provenienti dalla Sede Regionale di Aosta.
Anche nello scambio di mail dell'autunno 2023 (vds. doc. 13 ricorrente) con Tes_1
addetta alla Segreteria di Direzione - Ufficio del Personale – Scritture della Sede
[...]
Regionale per la Valle d'Aosta l'attore viene chiaramente indicato come “funzionario della produzione”.
Ancora più chiara è la mail del 5.2.2020 (vds. doc. 28 ricorrente) in cui sempre la medesima , testualmente scrive in epoca assolutamente precedente Testimone_1 all'instaurazione di qualsivoglia contenzioso: “Ti giro la mail completa ricevuta dal er il passaggio al sistema RAI PER ME e con le prime indicazioni. Parte_4
Per i Responsabili di Livello 1 (e tu lo sei) è prevista, in quella settimana, la formazione di
4 ore”.
E' documentalmente provato, quindi, che da un lato l'ing. abbia partecipato -in Pt_1 assenza di contrarie indicazioni- ad un corso di formazione per Responsabili di Livello 1 e che, d'altro canto, abbia provveduto, quantomeno nell'anno 2023 (vds. pag. finali del doc.
28 ricorrente) ad apporre le autorizzazioni previste per i medesimi Responsabili di Livello
1 dal sistema RAI PER ME.
Davvero fondamentale, poi, è la mail del 17.2.2023 a firma di Testimone_2
Responsabile Gestione Risorse del Coordinamento Sedi Regionali ed Estere della Rai di
Roma che, a fronte di alcune di alcune doglianze attoree, così risponde testualmente:
“Questa situazione dovrebbe essere ben chiara all'ing. il cui nominativo è stato a Pt_1 suo tempo sostenuto dall'ing. , e da noi della Direzione centrale condiviso, Tes_3 per il ruolo funzionariale quale capo della locale Produzione, che 'interessato ha di fatto assunto in attesa di una formalizzazione che purtroppo ha tardato ad essere accordata
(davvero non per nostra cattiva volontà) sia a lui che a molti altri suoi colleghi che si sono trovati in analoga posizione.
Nelle more, si è consentito che questi cosiddetti "facenti funzione" continuassero a svolgere qualche turno per evitargli perdite economiche, dato che non potevano avere gli incrementi retributivi derivanti dalla promozione {si poteva solo riconoscere, infatti,
l'indennità prevista per la reperibilità assegnata per il ruolo svolto).
Non appena si sono verificate le condizioni per definire le posizioni dei "facenti funzione", si è ovviamente ricordato alle Direzioni delle Sedi interessate che non sarebbe stato più ammesso un orario, articolato su turni.
4 Nello stesso tempo, le strutture centrali si sono attivate per contattare l'ing. , così Pt_1 come è stato fatto con i suoi colleghi, agli indirizzi conosciuti in AZ (inclusa la sua mail personale, che lui stesso ha fornito in diverse comunicazioni, una in particolare riguardante un problema di ferie a maggio dello scorso anno in uno scambio in cui ci siamo proprio lei e io) per agevolare una rapida conclusione.
Mi pare che sia stata una cortesia nei confronti dell'ing. cercare di raggiungerlo per Pt_1 informarlo della possibilità di giungere finalmente ad una positiva formalizzazione del suo percorso, anche se era in ferie.
Se, invece, il tentativo sia stato considerato come azione di disturbo, me ne dolgo, ma come avrà potuto rilevare, nessuno ha più insistito con l'interessato.
A questo punto le chiedo io di sapere come sia orientato l'ing. ovvero se sia Pt_1 interessato effettivamente a formalizzare l'investitura come capo della Produzione locale, con quello che ne consegue in termini economici e di orario, ovvero se preferisca mantenere l'attuale inquadramento di coordinatore tecnico, livello 1, Quadro B, con orario da turnista.
Comunicherò l'intendimento alla Direzione Risorse Umane per il seguito di competenza”.
Insomma, non solo una collega della sede di Aosta (sig.ra ), bensì anche due Tes_1 differenti Dirigenti dell'Ufficio “Coordinamento delle sedi Regionali ed Estere” (Direttori nel 2020 e nel 2023) davano per pacifico lo svolgimento delle mansioni CP_3 Tes_2 superiori indicate in atto introduttivo.
Certo, in astratto questi documenti potrebbero non rappresentare correttamente l'attività effettivamente svolta dall'ing. per cui è stato ritenuto necessario procedere Pt_1 nell'istruttoria orale.
A tal proposito, nella scheda di valutazione depositata sub 8 da parte ricorrente, viene espressamente indicato che l'attore “risponde direttamente al Direttore di Sede e coordina le attività della Produzione”.
E' pur vero che detta scheda risulta priva di sottoscrizione, ma l'ing. , Tes_3 all'udienza del 25.3.2025 ha confermato, da un lato, lo svolgimento delle mansioni ivi indicate e, dall'altro, ha confermato le tesi attoree in punto inquadramento.
A detta, infatti, dell'ing. -Direttore della sede di Aosta dal 2011 fino al Tes_3
31.1.2025 e quindi soggetto particolarmente qualificato e privo di qualsivoglia interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, in quanto pensionato dal febbraio
2025, nonché teste comune indicato da entrambe le parti- “…. Per quanto concerne il tutoraggio, io mi ricordo che formalmente era incaricato il sig. il sig, poi, Per_2 Per_2 si appoggiava a vari colleghi tecnici, penso che il ricorrente abbia coadiuvato di fatto il sig. in questa attività di tutoraggio, anche se non riesco ad entrare nel dettaglio. Il Per_2
5 tutoraggio è una attività propria di un quadro A per prassi aziendale.… Per quanto concerne le mansioni svolte dal ricorrente come coordinatore dopo il pensionamento del
, esse concernevano la predisposizione del personale e dei mezzi necessari per Per_1 la produzione dei singoli servizi televisivi;
per fare un esempio, se era previsto intervistare una persona, il coordinatore doveva organizzare l'uscita del personale e dei mezzi necessari per realizzare il pezzo nei tempi e nei modi concordati.
A.D.R.: Il coordinatore, quindi, organizzava nel dettaglio i suoi collaboratori per un determinato servizio di produzione, ma a sua volta era “coordinato” dal responsabile del settore di produzione, che doveva ottimizzare le risorse tecniche ed umane, in modo da far funzionare il settore, coordinando, ad esempio la produzione con i turni di servizio del personale e la disponibilità di mezzi tecnici.
A.D.R.: IL ricorrente, quando era in servizio, oltre a svolgere le mansioni tipiche del coordinatore, mi aiutava nel “coordinare i coordinatori”, in pratica mi aiutava in queste mansioni di responsabile, dal punto di vista tecnico. Tanto per farmi capire, in occasione di eventi di un certo rilievo, il ricorrente mi aiutava nell'organizzare la copertura del servizio di produzione, ma poi ero io formalmente che davo indicazioni a tutti i miei collaboratori e sempre io mi interfacciavo, se necessario con gli organismi esterni. In altre parole, il ricorrente seguiva le necessità di questi servizi, poi io con le procure “coprivo” formalmente questa attività… Per quanto concerne l'organizzazione delle ferie, trattandosi di materia collegata alla realizzazione dell'attività tecnica, era gestita dal ricorrente, io ho sempre firmato gli orari di lavoro. Era una attività che incideva sull'attività di tutti i coordinatori e del settore, per cui era tipica del Responsabile, almeno è questa è una mia valutazione..”. Cont Insomma, a detta del Direttore -per lunghi anni- della Sede Regionale l'attore svolgeva quelle mansioni di “coordinatore dei coordinatori” che senza dubbio sono tipiche di un soggetto inquadrato nel Livello 1 quadro A.
La deposizione del teste , peraltro, non può certo ritenersi una voce fuori dal Tes_3 coro.
Così, per la teste -impiegata addetta alla Sezione Produzione della sede Testimone_4 Cont di Aosta- “…Il ricorrente inizialmente ha svolto un periodo di affiancamento con i collegi e prima di svolgere le mansioni di coordinatore;
il coordinatore era Per_3 Per_4 subordinato al responsabile di produzione.
A.D.R.: nel 2019 il ricorrente è diventato formalmente coordinatore;
in pratica alla mattina svolgeva mansioni da coordinatore, poi seguiva la messa in onda del telegiornale regionale delle 14.30 ed infine nel pomeriggio svolgeva mansioni da responsabile del
Settore Produzione, programmando il lavoro futuro anche a mesi di distanza.
6 A.D.R.: Anche le altre testate potevano chiedere personale in prestito per cui il ricorrente doveva gestire le risorse, anche tenuto conto dei servizi richiesti dalla Rai nazionale. La giornata lavorativa del ricorrente era “eterna”.
A.D.R.: IL coordinatore si occupava in concreto della realizzazione del singolo pezzo, accontentando le richieste della redazione e la programmazione. Per quanto concerne le mansioni da responsabile, ho già detto che il ricorrente si occupava della gestione del personale, ad esempio ferie e permessi dovevano essere richiesti a lui. Teneva i contati con enti esterni, ad esempio Corecons per i “programmi dell'accesso”.
Si occupava degli acquisti per le necessità del settore, di autorizzare gli straordinari, anche dal punto di vista dei costi;
ovviamente era il Direttore che firmava, in quanto autorizzato. C'era anche il settore “programmi”, fino a quando c'è stato il responsabile, dott. era lui che firmava direttamente e poi il tutto passava al Direttore per Testimone_5 la verifica, da quando non è più in servizio Caveri, ci pensa direttamente il direttore.
A.D.R.: Il ricorrente aveva ricevuto una delega per gli acquisti da Roma, poi il Direttore firmava tutto.
A.D.R.: Tutto il personale veniva indicato nelle mail, anch'io venivo inserita per conoscenza;
il ricorrente era sempre indicato come “referente della produzione”, che in pratica era un sinonimo del termine “responsabile della produzione”.
Si occupava di rendicontare l'utilizzo degli apparati di trasmissione;
faceva il CP_4 report per Roma dei turni dei colleghi del settore;
formalmente era il tutor dei Per_2 nuovi assunti, ma in realtà di fatto era il ricorrente che organizzava tutto il percorso formativo di 3 anni di questi neo assunti;
alla fine era il ricorrente che compilava la scheda di valutazione di questi neo assunti, scheda che poi finiva sul tavolo del direttore”.
Si tratta di affermazioni che, per usare un termine in uso nel settore penale, riscontrano pienamente quelle del Direttore, confermando in pieno le tesi attoree.
Del resto, la circostanza che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dovessero giustificare un inquadramento superiore dello stesso viene altresì confermata dalla testimonianza dell'ing. -funzionario addetto alla produzione TV fino al 20.6.2018 Per_1 ed inquadrato proprio al Livello 1 quadro A-, che così descrive la propria attività: “… Come responsabile io mi occupavo di indicare all'ufficio tecnico gli acquisti di beni che servivano per l'attività aziendale del mio settore;
coordinavo, altresì, il personale;
ad esempio, se dovevamo coadiuvare i giornalisti in una diretta in una determinata località, dovevo effettuare un sopralluogo, verificare le necessità di personale e poi organizzare personale e mezzi, è un esempio. Ero poi, io, che autorizzavo le ferie ed i permessi, in modo da garantire l'attività aziendale. Nell'ultimo periodo, prima del pensionamento, erano addetti
7 alla Sezione Produzione (che coordinavo) circa 20 tecnici e 3 specializzati di ripresa, oltre ad una impiegata in segreteria.
A.D.R.: Il mio superiore gerarchico era il Direttore di sede;
i coordinatori del servizio erano miei collaboratori subordinati gerarchicamente, in pratica si occupavano di coordinare colleghi tecnici addetti ad un particolare turno, ma non avevano mansioni di coordinamento generale che avevo io.”
Come è facile rilevare, si tratta di mansioni perfettamente sovrapponibili a quelle indicate in atto introduttivo e confermate dall'istruttoria orale.
Definitiva conferma alle tesi attoree, infine, è data dalla deposizione dei testi Tes_6
. Tes_7
Per il primo “… Le mie mansioni da coordinatore erano diverse da quelle del ricorrente, poiché io mi occupavo della programmazione della singola giornata, ma la supervisione settimanale e mensile ce l'aveva l'ing. in accordo con . In pratica, per Pt_1 Tes_3 la produzione i superiori gerarchici stanno a Roma e il ricorrente si interfacciava con loro direttamente, evidentemente in accordo con . Ovviamente, su decisioni più Tes_3 rilevanti interveniva anche , ma per il resto era il ricorrente che Tes_3 supervisionava e gestiva il settore.
A.D.R.: Il ricorrente doveva avere a disposizione anche un cellulare aziendale, mi capitava di contattarlo su questo cellulare, ce lo avevano i funzionari, ma non i coordinatori….Se ero in servizio io, potevo coprire il turno da coordinatore, così il ricorrente lavorava in un turno centrale, dalle 8.25 alle 17.00 e poteva dedicarsi all'attività di funzionario… Dopo il pensionamento del sig. , quantomeno dal 2019, l'ing. Per_1 ha iniziato a svolgere queste mansioni da funzionario in “orario centrale”, Pt_1 compatibilmente con l'attività di coordinatore.
A.D.R.: Poteva capitare, ripeto, che il ricorrente iniziasse a lavorare alla mattina presto alle 6.00 e poi si trattenesse al lavoro anche nel pomeriggio.
A.D.R.: Per tornare alle mansioni, il ricorrente svolgeva quelle di coordinatore tecnico, in pratica si occupava, per il suo turno, della realizzazione dei programmi coordinando mezzi e personale.
A.D.R.: Come funzionario, svolgeva la pianificazione settimanale e mensile della produzione, sulla base delle richieste dei vari settori, coordinando anche la manutenzione dei macchinari;
non sono a conoscenza di chi firmasse le richieste di manutenzione, sostituzione o smaltimento, Sempre per riferire di attività ulteriori svolte dal ricorrente rispetto ad un coordinatore, come ero io, l'ing. predisponeva il piano ferie, noi ci Pt_1 interfacciavamo con lui, poi non so dire se questo piano ferie dovesse essere vistato o
8 comunque “validato” dall'ing. ; quando l'ing. ci dava l'ok, le ferie erano Tes_3 Pt_1 confermate, altro non so precisare.
A.D.R.: Il ricorrente, inoltre, teneva i contatti con altre sedi per personale in “prestito” ovvero per scambi di macchinari, noi coordinatori al massimo potevamo ricevere la richiesta da altra sede, ma poi la gestione passava all'ing. Pt_1
A.D.R.: Per tornare a permessi e ferie, io mi ricordo che le richieste, inserite a sistema, erano “validate” dal ricorrente, almeno quando era in servizio;
ripeto, non so dire se per la validazione fosse richiesta una qualche conferma dall'ing. , io vedevo solo la Tes_3 validazione Pt_1
A.D.R.: Analogo discorso vale per gli straordinari, si strisciava un badge in entrata ed uscita, se si superava l'orario di lavoro ci doveva essere la validazione del funzionario ed anche in questo caso io vedevo la validazione dell'ing. Ripeto, non so dire se l'ing. Pt_1
desse una sorta di approvazione o visto a queste richieste, posso dire solo Tes_3 quello che vedevo a sistema. ma posso dire che dal punto di vista tecnico le valutazioni ed i contatti li teneva il ricorrente…”.
Parimenti, a detta del sig. “… Il sig. era responsabile della produzione, Tes_7 Per_1 con qualifica di funzionario;
quando è andato in pensione, nel 2018, formalmente l'interim
è stato preso dal direttore di sede, ing. ; in concreto, però, la gestione della Tes_3 produzione è stata presa dall'ing. .Il funzionario ha delle responsabilità diverse Pt_5 rispetto al coordinatore, in pratica, per fare un esempio, il coordinatore è come se fosse in fabbrica il “capo turno” e il funzionario il “capo reparto”; in pratica il funzionario coordina vari coordinatori, che hanno la responsabilità della produzione del singolo turno;
il funzionario, poi, sovraintende la produzione a livello settimanale e non giornaliero, insomma più a lungo termine.
A.D..: Il funzionario, poi, può validare permessi, ferie, straordinari ed anche maggiorazioni speciali previste dal CCNL, mentre il coordinatore non lo può fare;
forse per il piano ferie è prevista una sorta di ulteriore valutazione del direttore, comunque a programma si vede solo la validazione del funzionario.
A.D.R.: Io lo posso dire perché ho svolto mansioni sia di funzionario, sia di coordinatore…
Questo ruolo di funzionario del ricorrente era stato sostanzialmente riconosciuto dal anche all'esterno; mi ricordo in una occasione, quando c'è stata la Tes_3 presentazione del direttore o vicedirettore nazionale della testata giornalistica regionale,
RO TT, che ha presentato il ricorrente come responsabile della Tes_3 produzione. Doveva trattarsi fine 2019 o inizio 2020, poco prima del Covid.
A.D.R.: Come coordinatore ho svolto qualche periodo di formazione ad Persona_5 che ha svolto mansioni di coordinatore dopo il 2018, nei primi mesi del 2019; di recente,
9 nel periodo del mio passaggio da coordinatore a funzionario, ho formato due nuovi coordinatori.
A.D.R.: La formazione del ricorrente per il passaggio a coordinatore è stata seguita dai 2 coordinatori anziani e e dopo da me;
anche eve aver collaborato. Per_3 Per_4 CP_5
A.D.R.: Questa formazione è stata impartita a partire dalla primavera 2018.
A.D.R: Io ora da funzionario ho il cellulare aziendale, da coordinatore non ce l'avevo; non mi risulta che i coordinatori avessero un cellulare aziendale, il ricorrente, invece, ce l'aveva.
A.D.R.: Il funzionario svolge dei turni bisettimanali relativi alla sicurezza della sede, nel senso che se suona qualche allarme o c'è qualche emergenza viene chiamato;
il ricorrente faceva questi turni, io li faccio da quando sono funzionario…Il ricorrente, comunque, quando svolgeva mansioni di funzionario operava anche sui turni da coordinatore, svolgeva le 2 mansioni;
solo nell'ultimo periodo non ha più svolto le mansioni da coordinatore”.
Davvero in poche occasioni la prova dello svolgimento di mansioni superiori è stata così evidente.
Né a differenti conclusioni si può giungere in forza della lettura suggerita dalla società al documento 13 di controparte.
Il senso delle mail -vieppiù polemiche- trasmesse dall'allora dipendente all'Ufficio
Personale è senz'altro quello di non voler perdere la retribuzione di “turnista” (quale coordinatore Livello quadro 1 B effettivamente riconosciuto) in assenza di un formale inquadramento al livello 1 A (quale funzionario de facto, con aumento della retribuzione, ma perdita dell'indennità di turno): solo così può, infatti, spiegarsi la frase “la mia pratica di Cont riconoscimento del quadro A (Funzionario) è al Legale per vertenza;
quindi, come non può decidere più nulla in merito, credo non possa nemmeno discriminarmi CP_6 sulla "limitazione" dei turni, essendo ancora un livello 1 quadro B (Coordinatore), facente o non facente funzione che sia” di cui al messaggio di posta elettronica inviato il
26.1.2023 dall'ing. alla sopra citata collega . Pt_1 Tes_1
Solo partendo, allora, da questo innegabile presupposto, possono comprendersi compiutamente le successive mail.
Non sembra, invece, possibile accogliere le pretese attoree in ordine allo svolgimento di mansioni di coordinatore in periodo antecedente al formale conferimento, poiché tutti i testi escussi hanno sostanzialmente sostenuto che il ricorrente abbia svolto solo un affiancamento con colleghi più anziani, senza autonomamente determinarsi, riferendo di un “doppio salto” in carriera, con passaggio dal livello di “tecnico della produzione” a quello di “funzionario e coordinatore” in un unico momento.
10 Ciò detto in punto svolgimento mansioni superiori di funzionario, deve, ora essere individuato il dies a quo.
Tenuto conto del fatto che, pacificamente, l'onere della prova è a capo dell'attore, ritiene il giudicante che, prudenzialmente, esso può essere individuato, sulla scorta delle dichiarazioni del teste comune , nel periodo immediatamente successivo al Tes_3 riconoscimento quadro B (1.12.2019) per cui a far data dal 1.1.2020.
In tal senso, peraltro, è anche la deposizione della sig.ra , che parimenti Testimone_4 colloca lo svolgimento di mansioni superiori di funzionario immediatamente dopo la formale nomina a coordinatore: secondo la testimone, infatti, “nel 2019 il ricorrente è diventato formalmente coordinatore;
in pratica alla mattina svolgeva mansioni da coordinatore, poi seguiva la messa in onda del telegiornale regionale delle 14.30 ed infine nel pomeriggio svolgeva mansioni da responsabile del Settore Produzione, programmando il lavoro futuro anche a mesi di distanza”.
Non resta, allora, che precisare il quantum della pretesa attorea.
In primis, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa della resistente, ritiene il giudicante che non possano esser detratto dal dovuto le maggiorazioni riservate al personale turnista e percepite dall'ing. Pt_1
Ed invero deve esser tenuto in debito conto il fatto che, come reiteratamente sostenuto dai testi e , il ricorrente svolgeva contemporaneamente mansioni di Tes_6 Tes_7 coordinatore e funzionario (vds. teste , secondo cui “il ricorrente, comunque, Tes_7 quando svolgeva mansioni di funzionario operava anche sui turni da coordinatore, svolgeva le 2 mansioni”), per cui non sembra corretto applicare nel senso proposto dalla società.
Condivisibile, invece, è la tesi della convenuta -anche per la mancanza di specifiche contestazioni dell'onerato- in ordine alla quantificazione del premio di produzione per il periodo successivo all'1.1.2020, pari ad euro 605,25 lordi, per le mensilità di aprile 2020,
2021 e 2022, anziché in euro 627,65 per ciascuna di dette mensilità, per cui il conteggio attoreo deve essere ridotto di euro 67,20 (euro 22,40 di differenza moltiplicata per 3 mesi).
Detto importo deve essere sottratto alla somma capitale dovuta per differenze retributive a far data dal 1.1.2020 fino alla cessazione del rapporto, pari ad euro 14.109,64 lordi, come da conteggio attoreo non specificatamente contestato in parte qua (euro 4.141,87 per l'anno 2020, euro 3.693,77 per l'anno 2021, euro 3.234,47 per l'anno 2022 ed euro
3.039,53 per l'anno 2023), cui, però, vanno aggiunti euro 314,87 lordi per C. RAI P.I.
(anche questi non specificatamente contestati, euro 84,15 per ciascuno degli anni 2020 e
2021, euro 87,08 per l'anno 2022 ed euro 86,49 per l'anno 2023) per complessivi euro
11 14.384,31 lordi, oltre alla relativa incidenza sul TFR (euro 258,78 lordi per l'anno 2020, euro 217,64 lordi per l'anno 2021, euro 212,15 lordi per l'anno 2022 ed euro 220,08 lordi per l'anno 2023): a tali importi, poi, andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento, seppure con le precisazioni di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti -alla luce della condotta processuale della società, che si è ostinata a non aderire alla proposta conciliativa attorea, comportante un esborso ben minore di quello di cui alla presente sentenza- e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai parametri ministeriali medi dello scaglione di riferimento e per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di funzionario e dell'inquadramento non dal livello A quadro A dal 1.1.2020
e per l'effetto,
B) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 14.384,31 lordi Irpef a titolo di differenze retributive, nonché euro
908,65 lordi Irpef a titolo di incidenze TFR, oltre la relativa contribuzione ed interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
C) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 da , che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta, il 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
12
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO
definitiva nella causa iscritta al n. 144/2024 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
MANSIONI
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia
[...] SUPERIORI
VE e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Aosta, via Torino 7
_________________ giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente contro
in persona dell'Avv. Francesco Spadafora nella Controparte_1 sua qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 3 dicembre 2018 per atto del notaio di Roma CP_2
(rep. n. 8759 racc. n. 2993), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Pietro ICHINO ed
Evangelista BASILE del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in
Milano, giusta procura a margine allegata telematicamente alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Mansioni superiori
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di funzionario e dell'inquadramento al livello A quadro A dal 1/07/2018 o dalla data ritenuta di giustizia e per l'effetto ex art. 2103 c.c. e Cont per le causali di cui sopra dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la al pagamento della complessiva somma di euro 46.452,85 o di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa, respingere il ricorso promosso dall'odierno Ricorrente, Cont mandando assolta la a ogni pretesa.
1 In ogni caso, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 4.6.2024,
evocava in giudizio la al fine di veder Parte_1 Controparte_1 dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della qualifica di funzionario ed all'inquadramento nel livello A quadro A del CCNL applicato a far data dal 1.7.2008 o dall'altra meglio vista e ritenuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma lorda di euro 46.452,85, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver svolto, fin dal giorno successivo al pensionamento del sig. Per_1 Cont mansioni di funzionario responsabile della produzione della sede i Aosta, oltre che di coordinatore, maturando differenze retributive pari all'importo sopra indicato.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la società, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi svolto in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè era fissata udienza di discussione, al cui esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
***
E', invero, necessario verificare -con onere probatorio a carico del dipendente- se le mansioni in concreto svolte possano in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore.
In punto diritto, costituisce, ormai, ius receptum (vds. ex multis, Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 8589 del 28/04/2015) il principio per cui “il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”.
Dovendosi, dunque, applicare tali consolidati principi al caso di specie, si riportano le seguenti declaratorie previste dal CCNL Rai applicabile:
2 Livello II:
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione – Aiuto regista – Annunciatore – Direttore di Produzione – Geometra – Grafico operatore-animatore – Montatore – Operatore di ripresa – Scenografo – Tecnico – Tecnico della produzione – Tecnico ICT”.
Livello 1 quadro B:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi: – Addetto post-produzione (Coordinatore) – Annunciatore –
Direttore di Produzione – Impiegato – Montatore – Operatore di ripresa (Direttore
Fotografia) – Ottimizzatore-Coordinatore TV – Programmista-regista – Scenografo –
Tecnico – Tecnico della Produzione – Tecnico ICT”
Livello 1 quadro A:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società. Profili esemplificativi: – Funzionario – Programmista-regista”.
Primo formidabile riscontro alle tesi attoree in ordine allo svolgimento di mansioni tipiche del “Funzionario” è dato da alcuni documenti RAI assolutamente significativi.
Così, con nota del 26.11.2020 a firma del Direttore dell delle Parte_2 sedi Estere (vds, doc. 10 ricorrente), viene testualmente indicato che “in Parte_3 applicazione di quanto previsto dalle disposizioni aziendali vigenti, con la presente si delega il Sig. , Responsabile della Produzione della Sede Regionale della Parte_1
Valle d'Aosta, a sottoscrivere RDA aventi ad oggetto fabbisogni inerenti all'esercizio dell'attività aziendale rientranti nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'unità organizzativa di diretta competenza, per un importo massimo di 15.000 euro. Il limite di importo indicato nella presente delega si intende riferito ad ogni singolo atto”.
3 La Direzione centrale della società, quindi, in epoca assolutamente non sospetta aveva già indicato l'ing. come Responsabile della fondamentale unità organizzativa (per Pt_1 usare la locuzione del CCNL) della Produzione, recependo, evidentemente, le indicazioni provenienti dalla Sede Regionale di Aosta.
Anche nello scambio di mail dell'autunno 2023 (vds. doc. 13 ricorrente) con Tes_1
addetta alla Segreteria di Direzione - Ufficio del Personale – Scritture della Sede
[...]
Regionale per la Valle d'Aosta l'attore viene chiaramente indicato come “funzionario della produzione”.
Ancora più chiara è la mail del 5.2.2020 (vds. doc. 28 ricorrente) in cui sempre la medesima , testualmente scrive in epoca assolutamente precedente Testimone_1 all'instaurazione di qualsivoglia contenzioso: “Ti giro la mail completa ricevuta dal er il passaggio al sistema RAI PER ME e con le prime indicazioni. Parte_4
Per i Responsabili di Livello 1 (e tu lo sei) è prevista, in quella settimana, la formazione di
4 ore”.
E' documentalmente provato, quindi, che da un lato l'ing. abbia partecipato -in Pt_1 assenza di contrarie indicazioni- ad un corso di formazione per Responsabili di Livello 1 e che, d'altro canto, abbia provveduto, quantomeno nell'anno 2023 (vds. pag. finali del doc.
28 ricorrente) ad apporre le autorizzazioni previste per i medesimi Responsabili di Livello
1 dal sistema RAI PER ME.
Davvero fondamentale, poi, è la mail del 17.2.2023 a firma di Testimone_2
Responsabile Gestione Risorse del Coordinamento Sedi Regionali ed Estere della Rai di
Roma che, a fronte di alcune di alcune doglianze attoree, così risponde testualmente:
“Questa situazione dovrebbe essere ben chiara all'ing. il cui nominativo è stato a Pt_1 suo tempo sostenuto dall'ing. , e da noi della Direzione centrale condiviso, Tes_3 per il ruolo funzionariale quale capo della locale Produzione, che 'interessato ha di fatto assunto in attesa di una formalizzazione che purtroppo ha tardato ad essere accordata
(davvero non per nostra cattiva volontà) sia a lui che a molti altri suoi colleghi che si sono trovati in analoga posizione.
Nelle more, si è consentito che questi cosiddetti "facenti funzione" continuassero a svolgere qualche turno per evitargli perdite economiche, dato che non potevano avere gli incrementi retributivi derivanti dalla promozione {si poteva solo riconoscere, infatti,
l'indennità prevista per la reperibilità assegnata per il ruolo svolto).
Non appena si sono verificate le condizioni per definire le posizioni dei "facenti funzione", si è ovviamente ricordato alle Direzioni delle Sedi interessate che non sarebbe stato più ammesso un orario, articolato su turni.
4 Nello stesso tempo, le strutture centrali si sono attivate per contattare l'ing. , così Pt_1 come è stato fatto con i suoi colleghi, agli indirizzi conosciuti in AZ (inclusa la sua mail personale, che lui stesso ha fornito in diverse comunicazioni, una in particolare riguardante un problema di ferie a maggio dello scorso anno in uno scambio in cui ci siamo proprio lei e io) per agevolare una rapida conclusione.
Mi pare che sia stata una cortesia nei confronti dell'ing. cercare di raggiungerlo per Pt_1 informarlo della possibilità di giungere finalmente ad una positiva formalizzazione del suo percorso, anche se era in ferie.
Se, invece, il tentativo sia stato considerato come azione di disturbo, me ne dolgo, ma come avrà potuto rilevare, nessuno ha più insistito con l'interessato.
A questo punto le chiedo io di sapere come sia orientato l'ing. ovvero se sia Pt_1 interessato effettivamente a formalizzare l'investitura come capo della Produzione locale, con quello che ne consegue in termini economici e di orario, ovvero se preferisca mantenere l'attuale inquadramento di coordinatore tecnico, livello 1, Quadro B, con orario da turnista.
Comunicherò l'intendimento alla Direzione Risorse Umane per il seguito di competenza”.
Insomma, non solo una collega della sede di Aosta (sig.ra ), bensì anche due Tes_1 differenti Dirigenti dell'Ufficio “Coordinamento delle sedi Regionali ed Estere” (Direttori nel 2020 e nel 2023) davano per pacifico lo svolgimento delle mansioni CP_3 Tes_2 superiori indicate in atto introduttivo.
Certo, in astratto questi documenti potrebbero non rappresentare correttamente l'attività effettivamente svolta dall'ing. per cui è stato ritenuto necessario procedere Pt_1 nell'istruttoria orale.
A tal proposito, nella scheda di valutazione depositata sub 8 da parte ricorrente, viene espressamente indicato che l'attore “risponde direttamente al Direttore di Sede e coordina le attività della Produzione”.
E' pur vero che detta scheda risulta priva di sottoscrizione, ma l'ing. , Tes_3 all'udienza del 25.3.2025 ha confermato, da un lato, lo svolgimento delle mansioni ivi indicate e, dall'altro, ha confermato le tesi attoree in punto inquadramento.
A detta, infatti, dell'ing. -Direttore della sede di Aosta dal 2011 fino al Tes_3
31.1.2025 e quindi soggetto particolarmente qualificato e privo di qualsivoglia interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, in quanto pensionato dal febbraio
2025, nonché teste comune indicato da entrambe le parti- “…. Per quanto concerne il tutoraggio, io mi ricordo che formalmente era incaricato il sig. il sig, poi, Per_2 Per_2 si appoggiava a vari colleghi tecnici, penso che il ricorrente abbia coadiuvato di fatto il sig. in questa attività di tutoraggio, anche se non riesco ad entrare nel dettaglio. Il Per_2
5 tutoraggio è una attività propria di un quadro A per prassi aziendale.… Per quanto concerne le mansioni svolte dal ricorrente come coordinatore dopo il pensionamento del
, esse concernevano la predisposizione del personale e dei mezzi necessari per Per_1 la produzione dei singoli servizi televisivi;
per fare un esempio, se era previsto intervistare una persona, il coordinatore doveva organizzare l'uscita del personale e dei mezzi necessari per realizzare il pezzo nei tempi e nei modi concordati.
A.D.R.: Il coordinatore, quindi, organizzava nel dettaglio i suoi collaboratori per un determinato servizio di produzione, ma a sua volta era “coordinato” dal responsabile del settore di produzione, che doveva ottimizzare le risorse tecniche ed umane, in modo da far funzionare il settore, coordinando, ad esempio la produzione con i turni di servizio del personale e la disponibilità di mezzi tecnici.
A.D.R.: IL ricorrente, quando era in servizio, oltre a svolgere le mansioni tipiche del coordinatore, mi aiutava nel “coordinare i coordinatori”, in pratica mi aiutava in queste mansioni di responsabile, dal punto di vista tecnico. Tanto per farmi capire, in occasione di eventi di un certo rilievo, il ricorrente mi aiutava nell'organizzare la copertura del servizio di produzione, ma poi ero io formalmente che davo indicazioni a tutti i miei collaboratori e sempre io mi interfacciavo, se necessario con gli organismi esterni. In altre parole, il ricorrente seguiva le necessità di questi servizi, poi io con le procure “coprivo” formalmente questa attività… Per quanto concerne l'organizzazione delle ferie, trattandosi di materia collegata alla realizzazione dell'attività tecnica, era gestita dal ricorrente, io ho sempre firmato gli orari di lavoro. Era una attività che incideva sull'attività di tutti i coordinatori e del settore, per cui era tipica del Responsabile, almeno è questa è una mia valutazione..”. Cont Insomma, a detta del Direttore -per lunghi anni- della Sede Regionale l'attore svolgeva quelle mansioni di “coordinatore dei coordinatori” che senza dubbio sono tipiche di un soggetto inquadrato nel Livello 1 quadro A.
La deposizione del teste , peraltro, non può certo ritenersi una voce fuori dal Tes_3 coro.
Così, per la teste -impiegata addetta alla Sezione Produzione della sede Testimone_4 Cont di Aosta- “…Il ricorrente inizialmente ha svolto un periodo di affiancamento con i collegi e prima di svolgere le mansioni di coordinatore;
il coordinatore era Per_3 Per_4 subordinato al responsabile di produzione.
A.D.R.: nel 2019 il ricorrente è diventato formalmente coordinatore;
in pratica alla mattina svolgeva mansioni da coordinatore, poi seguiva la messa in onda del telegiornale regionale delle 14.30 ed infine nel pomeriggio svolgeva mansioni da responsabile del
Settore Produzione, programmando il lavoro futuro anche a mesi di distanza.
6 A.D.R.: Anche le altre testate potevano chiedere personale in prestito per cui il ricorrente doveva gestire le risorse, anche tenuto conto dei servizi richiesti dalla Rai nazionale. La giornata lavorativa del ricorrente era “eterna”.
A.D.R.: IL coordinatore si occupava in concreto della realizzazione del singolo pezzo, accontentando le richieste della redazione e la programmazione. Per quanto concerne le mansioni da responsabile, ho già detto che il ricorrente si occupava della gestione del personale, ad esempio ferie e permessi dovevano essere richiesti a lui. Teneva i contati con enti esterni, ad esempio Corecons per i “programmi dell'accesso”.
Si occupava degli acquisti per le necessità del settore, di autorizzare gli straordinari, anche dal punto di vista dei costi;
ovviamente era il Direttore che firmava, in quanto autorizzato. C'era anche il settore “programmi”, fino a quando c'è stato il responsabile, dott. era lui che firmava direttamente e poi il tutto passava al Direttore per Testimone_5 la verifica, da quando non è più in servizio Caveri, ci pensa direttamente il direttore.
A.D.R.: Il ricorrente aveva ricevuto una delega per gli acquisti da Roma, poi il Direttore firmava tutto.
A.D.R.: Tutto il personale veniva indicato nelle mail, anch'io venivo inserita per conoscenza;
il ricorrente era sempre indicato come “referente della produzione”, che in pratica era un sinonimo del termine “responsabile della produzione”.
Si occupava di rendicontare l'utilizzo degli apparati di trasmissione;
faceva il CP_4 report per Roma dei turni dei colleghi del settore;
formalmente era il tutor dei Per_2 nuovi assunti, ma in realtà di fatto era il ricorrente che organizzava tutto il percorso formativo di 3 anni di questi neo assunti;
alla fine era il ricorrente che compilava la scheda di valutazione di questi neo assunti, scheda che poi finiva sul tavolo del direttore”.
Si tratta di affermazioni che, per usare un termine in uso nel settore penale, riscontrano pienamente quelle del Direttore, confermando in pieno le tesi attoree.
Del resto, la circostanza che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dovessero giustificare un inquadramento superiore dello stesso viene altresì confermata dalla testimonianza dell'ing. -funzionario addetto alla produzione TV fino al 20.6.2018 Per_1 ed inquadrato proprio al Livello 1 quadro A-, che così descrive la propria attività: “… Come responsabile io mi occupavo di indicare all'ufficio tecnico gli acquisti di beni che servivano per l'attività aziendale del mio settore;
coordinavo, altresì, il personale;
ad esempio, se dovevamo coadiuvare i giornalisti in una diretta in una determinata località, dovevo effettuare un sopralluogo, verificare le necessità di personale e poi organizzare personale e mezzi, è un esempio. Ero poi, io, che autorizzavo le ferie ed i permessi, in modo da garantire l'attività aziendale. Nell'ultimo periodo, prima del pensionamento, erano addetti
7 alla Sezione Produzione (che coordinavo) circa 20 tecnici e 3 specializzati di ripresa, oltre ad una impiegata in segreteria.
A.D.R.: Il mio superiore gerarchico era il Direttore di sede;
i coordinatori del servizio erano miei collaboratori subordinati gerarchicamente, in pratica si occupavano di coordinare colleghi tecnici addetti ad un particolare turno, ma non avevano mansioni di coordinamento generale che avevo io.”
Come è facile rilevare, si tratta di mansioni perfettamente sovrapponibili a quelle indicate in atto introduttivo e confermate dall'istruttoria orale.
Definitiva conferma alle tesi attoree, infine, è data dalla deposizione dei testi Tes_6
. Tes_7
Per il primo “… Le mie mansioni da coordinatore erano diverse da quelle del ricorrente, poiché io mi occupavo della programmazione della singola giornata, ma la supervisione settimanale e mensile ce l'aveva l'ing. in accordo con . In pratica, per Pt_1 Tes_3 la produzione i superiori gerarchici stanno a Roma e il ricorrente si interfacciava con loro direttamente, evidentemente in accordo con . Ovviamente, su decisioni più Tes_3 rilevanti interveniva anche , ma per il resto era il ricorrente che Tes_3 supervisionava e gestiva il settore.
A.D.R.: Il ricorrente doveva avere a disposizione anche un cellulare aziendale, mi capitava di contattarlo su questo cellulare, ce lo avevano i funzionari, ma non i coordinatori….Se ero in servizio io, potevo coprire il turno da coordinatore, così il ricorrente lavorava in un turno centrale, dalle 8.25 alle 17.00 e poteva dedicarsi all'attività di funzionario… Dopo il pensionamento del sig. , quantomeno dal 2019, l'ing. Per_1 ha iniziato a svolgere queste mansioni da funzionario in “orario centrale”, Pt_1 compatibilmente con l'attività di coordinatore.
A.D.R.: Poteva capitare, ripeto, che il ricorrente iniziasse a lavorare alla mattina presto alle 6.00 e poi si trattenesse al lavoro anche nel pomeriggio.
A.D.R.: Per tornare alle mansioni, il ricorrente svolgeva quelle di coordinatore tecnico, in pratica si occupava, per il suo turno, della realizzazione dei programmi coordinando mezzi e personale.
A.D.R.: Come funzionario, svolgeva la pianificazione settimanale e mensile della produzione, sulla base delle richieste dei vari settori, coordinando anche la manutenzione dei macchinari;
non sono a conoscenza di chi firmasse le richieste di manutenzione, sostituzione o smaltimento, Sempre per riferire di attività ulteriori svolte dal ricorrente rispetto ad un coordinatore, come ero io, l'ing. predisponeva il piano ferie, noi ci Pt_1 interfacciavamo con lui, poi non so dire se questo piano ferie dovesse essere vistato o
8 comunque “validato” dall'ing. ; quando l'ing. ci dava l'ok, le ferie erano Tes_3 Pt_1 confermate, altro non so precisare.
A.D.R.: Il ricorrente, inoltre, teneva i contatti con altre sedi per personale in “prestito” ovvero per scambi di macchinari, noi coordinatori al massimo potevamo ricevere la richiesta da altra sede, ma poi la gestione passava all'ing. Pt_1
A.D.R.: Per tornare a permessi e ferie, io mi ricordo che le richieste, inserite a sistema, erano “validate” dal ricorrente, almeno quando era in servizio;
ripeto, non so dire se per la validazione fosse richiesta una qualche conferma dall'ing. , io vedevo solo la Tes_3 validazione Pt_1
A.D.R.: Analogo discorso vale per gli straordinari, si strisciava un badge in entrata ed uscita, se si superava l'orario di lavoro ci doveva essere la validazione del funzionario ed anche in questo caso io vedevo la validazione dell'ing. Ripeto, non so dire se l'ing. Pt_1
desse una sorta di approvazione o visto a queste richieste, posso dire solo Tes_3 quello che vedevo a sistema. ma posso dire che dal punto di vista tecnico le valutazioni ed i contatti li teneva il ricorrente…”.
Parimenti, a detta del sig. “… Il sig. era responsabile della produzione, Tes_7 Per_1 con qualifica di funzionario;
quando è andato in pensione, nel 2018, formalmente l'interim
è stato preso dal direttore di sede, ing. ; in concreto, però, la gestione della Tes_3 produzione è stata presa dall'ing. .Il funzionario ha delle responsabilità diverse Pt_5 rispetto al coordinatore, in pratica, per fare un esempio, il coordinatore è come se fosse in fabbrica il “capo turno” e il funzionario il “capo reparto”; in pratica il funzionario coordina vari coordinatori, che hanno la responsabilità della produzione del singolo turno;
il funzionario, poi, sovraintende la produzione a livello settimanale e non giornaliero, insomma più a lungo termine.
A.D..: Il funzionario, poi, può validare permessi, ferie, straordinari ed anche maggiorazioni speciali previste dal CCNL, mentre il coordinatore non lo può fare;
forse per il piano ferie è prevista una sorta di ulteriore valutazione del direttore, comunque a programma si vede solo la validazione del funzionario.
A.D.R.: Io lo posso dire perché ho svolto mansioni sia di funzionario, sia di coordinatore…
Questo ruolo di funzionario del ricorrente era stato sostanzialmente riconosciuto dal anche all'esterno; mi ricordo in una occasione, quando c'è stata la Tes_3 presentazione del direttore o vicedirettore nazionale della testata giornalistica regionale,
RO TT, che ha presentato il ricorrente come responsabile della Tes_3 produzione. Doveva trattarsi fine 2019 o inizio 2020, poco prima del Covid.
A.D.R.: Come coordinatore ho svolto qualche periodo di formazione ad Persona_5 che ha svolto mansioni di coordinatore dopo il 2018, nei primi mesi del 2019; di recente,
9 nel periodo del mio passaggio da coordinatore a funzionario, ho formato due nuovi coordinatori.
A.D.R.: La formazione del ricorrente per il passaggio a coordinatore è stata seguita dai 2 coordinatori anziani e e dopo da me;
anche eve aver collaborato. Per_3 Per_4 CP_5
A.D.R.: Questa formazione è stata impartita a partire dalla primavera 2018.
A.D.R: Io ora da funzionario ho il cellulare aziendale, da coordinatore non ce l'avevo; non mi risulta che i coordinatori avessero un cellulare aziendale, il ricorrente, invece, ce l'aveva.
A.D.R.: Il funzionario svolge dei turni bisettimanali relativi alla sicurezza della sede, nel senso che se suona qualche allarme o c'è qualche emergenza viene chiamato;
il ricorrente faceva questi turni, io li faccio da quando sono funzionario…Il ricorrente, comunque, quando svolgeva mansioni di funzionario operava anche sui turni da coordinatore, svolgeva le 2 mansioni;
solo nell'ultimo periodo non ha più svolto le mansioni da coordinatore”.
Davvero in poche occasioni la prova dello svolgimento di mansioni superiori è stata così evidente.
Né a differenti conclusioni si può giungere in forza della lettura suggerita dalla società al documento 13 di controparte.
Il senso delle mail -vieppiù polemiche- trasmesse dall'allora dipendente all'Ufficio
Personale è senz'altro quello di non voler perdere la retribuzione di “turnista” (quale coordinatore Livello quadro 1 B effettivamente riconosciuto) in assenza di un formale inquadramento al livello 1 A (quale funzionario de facto, con aumento della retribuzione, ma perdita dell'indennità di turno): solo così può, infatti, spiegarsi la frase “la mia pratica di Cont riconoscimento del quadro A (Funzionario) è al Legale per vertenza;
quindi, come non può decidere più nulla in merito, credo non possa nemmeno discriminarmi CP_6 sulla "limitazione" dei turni, essendo ancora un livello 1 quadro B (Coordinatore), facente o non facente funzione che sia” di cui al messaggio di posta elettronica inviato il
26.1.2023 dall'ing. alla sopra citata collega . Pt_1 Tes_1
Solo partendo, allora, da questo innegabile presupposto, possono comprendersi compiutamente le successive mail.
Non sembra, invece, possibile accogliere le pretese attoree in ordine allo svolgimento di mansioni di coordinatore in periodo antecedente al formale conferimento, poiché tutti i testi escussi hanno sostanzialmente sostenuto che il ricorrente abbia svolto solo un affiancamento con colleghi più anziani, senza autonomamente determinarsi, riferendo di un “doppio salto” in carriera, con passaggio dal livello di “tecnico della produzione” a quello di “funzionario e coordinatore” in un unico momento.
10 Ciò detto in punto svolgimento mansioni superiori di funzionario, deve, ora essere individuato il dies a quo.
Tenuto conto del fatto che, pacificamente, l'onere della prova è a capo dell'attore, ritiene il giudicante che, prudenzialmente, esso può essere individuato, sulla scorta delle dichiarazioni del teste comune , nel periodo immediatamente successivo al Tes_3 riconoscimento quadro B (1.12.2019) per cui a far data dal 1.1.2020.
In tal senso, peraltro, è anche la deposizione della sig.ra , che parimenti Testimone_4 colloca lo svolgimento di mansioni superiori di funzionario immediatamente dopo la formale nomina a coordinatore: secondo la testimone, infatti, “nel 2019 il ricorrente è diventato formalmente coordinatore;
in pratica alla mattina svolgeva mansioni da coordinatore, poi seguiva la messa in onda del telegiornale regionale delle 14.30 ed infine nel pomeriggio svolgeva mansioni da responsabile del Settore Produzione, programmando il lavoro futuro anche a mesi di distanza”.
Non resta, allora, che precisare il quantum della pretesa attorea.
In primis, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa della resistente, ritiene il giudicante che non possano esser detratto dal dovuto le maggiorazioni riservate al personale turnista e percepite dall'ing. Pt_1
Ed invero deve esser tenuto in debito conto il fatto che, come reiteratamente sostenuto dai testi e , il ricorrente svolgeva contemporaneamente mansioni di Tes_6 Tes_7 coordinatore e funzionario (vds. teste , secondo cui “il ricorrente, comunque, Tes_7 quando svolgeva mansioni di funzionario operava anche sui turni da coordinatore, svolgeva le 2 mansioni”), per cui non sembra corretto applicare nel senso proposto dalla società.
Condivisibile, invece, è la tesi della convenuta -anche per la mancanza di specifiche contestazioni dell'onerato- in ordine alla quantificazione del premio di produzione per il periodo successivo all'1.1.2020, pari ad euro 605,25 lordi, per le mensilità di aprile 2020,
2021 e 2022, anziché in euro 627,65 per ciascuna di dette mensilità, per cui il conteggio attoreo deve essere ridotto di euro 67,20 (euro 22,40 di differenza moltiplicata per 3 mesi).
Detto importo deve essere sottratto alla somma capitale dovuta per differenze retributive a far data dal 1.1.2020 fino alla cessazione del rapporto, pari ad euro 14.109,64 lordi, come da conteggio attoreo non specificatamente contestato in parte qua (euro 4.141,87 per l'anno 2020, euro 3.693,77 per l'anno 2021, euro 3.234,47 per l'anno 2022 ed euro
3.039,53 per l'anno 2023), cui, però, vanno aggiunti euro 314,87 lordi per C. RAI P.I.
(anche questi non specificatamente contestati, euro 84,15 per ciascuno degli anni 2020 e
2021, euro 87,08 per l'anno 2022 ed euro 86,49 per l'anno 2023) per complessivi euro
11 14.384,31 lordi, oltre alla relativa incidenza sul TFR (euro 258,78 lordi per l'anno 2020, euro 217,64 lordi per l'anno 2021, euro 212,15 lordi per l'anno 2022 ed euro 220,08 lordi per l'anno 2023): a tali importi, poi, andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento, seppure con le precisazioni di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti -alla luce della condotta processuale della società, che si è ostinata a non aderire alla proposta conciliativa attorea, comportante un esborso ben minore di quello di cui alla presente sentenza- e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai parametri ministeriali medi dello scaglione di riferimento e per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di funzionario e dell'inquadramento non dal livello A quadro A dal 1.1.2020
e per l'effetto,
B) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 14.384,31 lordi Irpef a titolo di differenze retributive, nonché euro
908,65 lordi Irpef a titolo di incidenze TFR, oltre la relativa contribuzione ed interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
C) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 da , che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari ed euro 259,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta, il 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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