Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 512/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 512/2025 , promossa con ricorso depositato il10/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] Lozza (VA) con l'Avv. Benedetta Della Torre
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Lozza
con l'Avv. Benedetta Della Torre
I quali hanno contratto matrimonio civile
In Varese in data 9 agosto 2014
( anno 2014 atto n. 32 parte II Serie C/1)
con il seguente figlio:
nato a [...] in data [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, per quanto concerne la prole, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.155 Cod.Civ..
2. Il SI continuerà ad abitare nella casa familiare, di sua esclusiva Parte_1 proprietà sita in via Dei Frasini nr.2 in 21040 Lozza (VA) mentre la IG
[...] si allontanerà dalla dimora coniugale con il figlio minore non Pt_2 Per_1 Per_2 troverà' una idonea abitazione portando con sé i propri effetti personali.
3. La IG con il figlio minore quando si trasferirà nella nuova Parte_2 Per_1 abitazione (VA) dovrà comunicare la nuova residenza al SI Parte_1 nell'interesse del figlio minore.
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I genitori concordano che la residenza del figlio minore venga trasferita presso la dimora materna, dove il minore vivrà stabilmente.
6. I genitori concordemente hanno indicato i giorni di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Salvo ogni migliore accordo, i genitori concordano di tenere con se' il figlio a settimane alternate dal venerdì (dopo la scuola) e fino al lunedì mattina, quando il minore verrà accompagnato dal genitore con il quale ha passato il fine settimana direttamente a scuola. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore almeno due giorni infra settimanalmente, da dopo la scuola sino alla mattina successiva , quando lo riporterà a scuola.
In particolare, i genitori convengono che infra settimanalmente il figlio pernotterà a casa del padre minimo due notti, quando il fine settimana resterà dalla madre, mentre pernotterà' dal padre solamente due notti, quando nel fine settimana resterà con il padre.
b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale in base ai seguenti periodi: dal 23 al 31 dicembre compresi con un genitore (per l'anno 2025 con la madre); dal 1° al 6 gennaio con l'altro (per l'anno 2026 con il padre); la vigilia di Pasqua e la domenica di Pasqua il figlio stara' con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le altre festività e per il compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà' con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno.
pagina2 di 4 7. Preso atto delle rispettive condizioni economiche dei genitori, il signor erserà Pt_1 la somma di €. 900,00 a titoli di mantenimento del figlio minore.
In particolare verserà alla IG la somma di €. 900,00 tramite Parte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
8. Attualmente la madre percepisce e continuerà nell'interesse del figlio minore, dall'Inps in Italia, l'assegno unico familiare per un importo di €.57,00;
9. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella seguente misura: a carico del padre SI l' 80% mentre il 20 % sarà a Pt_1 carico della madre IG con modalità di pagamento secondo quanto previsto Pt_2 dalle Linee Guida del Tribunale di Varese, da intendersi in questa sede richiamate. Resta inteso che tutte le predette spese straordinarie dovranno essere, qualora necessario, preventivamente concordate tra le parti, ed in ogni caso giustificate da idonea documentazione. I coniugi concordano altresì che possano avvenire compensazioni tra quanto versato a titolo di mantenimento del minore e quanto dovuto a titolo di spese straordinarie del minore, purché preventivamente concordate ed accettate, per semplificare la gestione economica di entrambe le parti.
10. In casi eccezionali, in considerazione dell'attività lavorativa dei genitori, qualora fossero entrambi simultaneamente impossibilitati a tenere con loro il figlio, lo stesso verrà affidato ad una baby sitter scelta di comune accordo il cui costo sarà suddiviso nelle percentuali delle spese straordinarie tra i coniugi.
11. I genitori concordemente convengono che qualora ne risultasse la necessità nell'interesse del minore, non si oppongono all'intervento di un professionista scelto insieme da entrambi i coniugi, per valutare lo stato psico- fisico del figlio.
12. Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti del figlio.
13. I coniugi sono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi obbligazione contratta.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto pagina3 di 4 della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09.08.2014 con rito civile nel Comune di Varese (VA), iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2014 atto al n. 32 parte
II serie C/1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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