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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/09/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8839/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...]il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. FUMAGALLI LORETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/01/1978, rappresentato e difeso dall'avv. FACCOLI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso
1 il difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in MARTINENGO, in data 25.05.2013 (matrimonio trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato civile del Comune di MARTINENGO anno 2013, n. 4, parte II, serie A), dalla cui unione nasceva la figlia il 28 agosto 2012, si rivolgeva al Tribunale di Bergamo domandando di Per_1 pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza del 10 luglio 2025, tenutasi a seguito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con il dott. del monitoraggio tramite i Servizi Sociali, della pronuncia di sentenza parziale Persona_2 di separazione, nonché dell'istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni sui capitoli ammessi dal Giudice relatore, i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane alterne;
- La casa coniugale sita in Martinengo resterà nel godimento esclusivo della signora fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
2 - Obbligo del signor di versare alla signora un assegno a titolo di contributo CP_1 Pt_1 perequativo per il mantenimento della figlia minore di euro 600,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, oltre all'80% delle spese straordinarie per la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
3 parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- La signora si impegna a rimettere le denunce-querele presentate nei confronti di Pt_1 CP_1
- Il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per CP_1 Pt_1 la minore;
- Le parti si impegnano reciprocamente a depositare ricorso congiunto di divorzio alle medesime condizioni della separazione;
- Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito;
- Le parti dichiarano la propria disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio tramite i competenti
Servizi Sociali;
- Spese di lite compensate”.
Le parti domandavano pertanto un breve rinvio a un'udienza da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e rinviava la causa all'udienza del 23 luglio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex ar.t 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 luglio 2025, rilevato che, unitamente alle note scritte, le parti depositavano il testo dell'accordo munito della sottoscrizione personale autenticata di ciascun coniuge e che all'udienza del 15 luglio 2025 le parti dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 22 luglio 2025 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore, condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Tenuto conto del fatto che i coniugi hanno concordemente dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio tramite i competenti Servizi Sociali del territorio, deve essere disposta la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali secondo quanto indicato in dispositivo.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo. Le spese della CTU devono essere definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura tra loro, con il vincolo della solidarietà nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dà atto che con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 941/2024 del 4 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione personale di e Parte_1 [...]
Controparte_1 provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto in data 22 luglio 2025, depositato telematicamente in data 23 luglio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
dispone che i Servizi Sociali mantengano la presa in carico del nucleo famigliare ai fini della prosecuzione dello svolgimento di un'effettiva e marcata attività di monitoraggio per il periodo di un anno;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura tra loro con il vincolo della solidarietà nei confronti del CTU.
5 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'ufficiale di stato civile del Comune di MARTINENGO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai SERVIZI SOCIALI SOLIDALIA
(Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...]il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. FUMAGALLI LORETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/01/1978, rappresentato e difeso dall'avv. FACCOLI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso
1 il difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in MARTINENGO, in data 25.05.2013 (matrimonio trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato civile del Comune di MARTINENGO anno 2013, n. 4, parte II, serie A), dalla cui unione nasceva la figlia il 28 agosto 2012, si rivolgeva al Tribunale di Bergamo domandando di Per_1 pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza del 10 luglio 2025, tenutasi a seguito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con il dott. del monitoraggio tramite i Servizi Sociali, della pronuncia di sentenza parziale Persona_2 di separazione, nonché dell'istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni sui capitoli ammessi dal Giudice relatore, i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento paritario a settimane alterne;
- La casa coniugale sita in Martinengo resterà nel godimento esclusivo della signora fino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
2 - Obbligo del signor di versare alla signora un assegno a titolo di contributo CP_1 Pt_1 perequativo per il mantenimento della figlia minore di euro 600,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, oltre all'80% delle spese straordinarie per la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
3 parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- La signora si impegna a rimettere le denunce-querele presentate nei confronti di Pt_1 CP_1
- Il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per CP_1 Pt_1 la minore;
- Le parti si impegnano reciprocamente a depositare ricorso congiunto di divorzio alle medesime condizioni della separazione;
- Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito;
- Le parti dichiarano la propria disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio tramite i competenti
Servizi Sociali;
- Spese di lite compensate”.
Le parti domandavano pertanto un breve rinvio a un'udienza da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e rinviava la causa all'udienza del 23 luglio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex ar.t 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 luglio 2025, rilevato che, unitamente alle note scritte, le parti depositavano il testo dell'accordo munito della sottoscrizione personale autenticata di ciascun coniuge e che all'udienza del 15 luglio 2025 le parti dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 22 luglio 2025 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore, condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Tenuto conto del fatto che i coniugi hanno concordemente dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio tramite i competenti Servizi Sociali del territorio, deve essere disposta la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali secondo quanto indicato in dispositivo.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo. Le spese della CTU devono essere definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura tra loro, con il vincolo della solidarietà nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dà atto che con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 941/2024 del 4 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione personale di e Parte_1 [...]
Controparte_1 provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto in data 22 luglio 2025, depositato telematicamente in data 23 luglio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
dispone che i Servizi Sociali mantengano la presa in carico del nucleo famigliare ai fini della prosecuzione dello svolgimento di un'effettiva e marcata attività di monitoraggio per il periodo di un anno;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese della CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura tra loro con il vincolo della solidarietà nei confronti del CTU.
5 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'ufficiale di stato civile del Comune di MARTINENGO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai SERVIZI SOCIALI SOLIDALIA
(Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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