Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21490/2022 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DI GENOVA ALESSANDRO, nonché dall'avv. CICCARELLI RAFFAELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_ MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato presso la sede in via De Gasperi 55, Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver ricevuto la comunicazione di riliquidazione, datata 27 marzo 2018, con cui l' lo informava che “la pensione numero 07621141 categoria INVCIV a lei CP_1
intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2015”, ha concluso nei seguenti termini:
“- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito di € 6.019,19, relativo al periodo dal 1.1.2017 al 31.04.2018, per le causali esposte in narrativa, con condanna dell' , in p.l.r.p.t., alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti nelle CP_2
more, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria;
1
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contestato le avverse CP_1
argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con richiesta di documenti alla parte ricorrente.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata discussa e decisa con sentenza letta in udienza e depositata nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato. CP_
1. L' ha dedotto quanto segue:
“ Il ricorrente è titolare di prestazione assistenziale cat. INVCIV, in quanto invalido totale.
In data 16/01/2018 presentava domanda di ricostituzione n. domus
2111768600002 che si concludeva con il provvedimento del 27/03/2018 da cui scaturiva il debito di € 6019,19.
Seguivano varie ricostituzioni inviate dal ricorrente al fine di correggere il detto debito che era scaturito dai redditi da lavoro del coniuge (anni 2016 e
2017) che avevano determinato la decurtazione della maggiorazione sociale per gli anni 2017 - 2018.
La ricostituzione che ha ripristinato in parte la maggiorazione è quella del
12.09.2018 a seguito di domanda n. domus 2111791900004 con cui il ricorrente ha dimostrato che i redditi da lavoro del coniuge, perl'anno 2017, erano effettivamente inferiori a quanto inizialmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate così come modificati con l'invio del nuovo modello 730 corretto in data 03/09/2018.
Detta ricostituzione ha determinato un credito di € 1.710,00 riconoscendo per il 2018 una maggiorazione di importo pari euro 171,68 al mese. Detto credito, tuttavia, è stato compensato con un ulteriore debito del ricorrente, NON oggetto del presente giudizio, afferente alla pratica n. 14051477 relativo agli anni 2015 - 2016 dell'importo originario di euro 8.246,88 (cfr. TE08 del
04.11.2017).
Il debito in questa sede impugnato risulta, ad oggi, in corso di recupero su pensione e parzialmente compensato dalla liquidazione degli arretrati a seguito di decreto di omologa (Tribunale di Napoli RG n. 19395/2021) che ha riconosciuto al ricorrente l'invalidità totale con diritto all'accompagnamento.”
2 L'indebito per cui è causa deriva unicamente dalla verifica dei redditi del ricorrete e del coniuge che complessivamente considerati hanno determinato il superamento del limite di legge per beneficiare della maggiorazione.
Il ricorrente NON ha mai dichiarato i redditi da lavoro del coniuge e soltanto a seguito di accertamenti d'ufficio, l' ha potuto verificare la reale CP_1
situazione reddituale e disporre il recupero.
Ciò ha determinato l'adozione del provvedimento di riliquidazione dell'INVCIV del marzo 2018 con il quale l' ha revocato la CP_1
maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità (cat. INVCIV) per gli anni
2017 e 2018.”
Tanto premesso, si rileva, in primo luogo che il provvedimento impugnato di riliquidazione, con conseguente indebito, reca una motivazione generica, in CP_ quanto solo con la comparsa di risposta l' ha ricolegato la sua richiesta ai
CP_ redditi del coniuge;
in secndo luogo si rileva che l' non ha indicato quali redditi del coniuge avrebbero determinato il superamento dei limiti di legge. CP_ Dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dall' difatti, non emergono redditi ulteriori e diversi da quelli derivanti dal rapporto di lavoro del coniuge.
2. Si rileva, in merito alla sanatoria prevista dalla disciplina speciale, invocata dal ricorrente, che si verte in tema di indebito assistenziale e non previdenziale.
Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, ritiene che nella materia specifica dell'indebito cd. assistenziale, non si applica neppure il principio generale di ripetizione dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c.., invocato CP_ dall'
Si richiamano, in particolare, i passaggi motivazionali di una recente Ordinanza della
Suprema Corte, che ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
“..4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
3 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che n prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Al punto 11. Tale ordinanza precisa: “- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
4 "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est.
; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del Per_1
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del
2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
5 La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . 21.- Infine va osservato che in nessun CP_1 caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo CP_1 di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere……” Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. . Per_1
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 19/11/2019) 30-06-2020, n. 13223, est. Roberto Riverso).
Ne consegue che “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una
6 condizione di affidamento”. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 20/04/2022) 10-
08-2022, n. 24617) È stato altresì affermato, tuttavia, che: “In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili
"ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole” ( Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/10/2022, n. 30516 , est. Luigi Cavallaro).
In un caso analogo a quello in esame la Suprema Corte ha confermato il suo orientamento espresso in tema di indebito assistenziale chiarendo quanto segue:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla
L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento". ( nella specie la Suprema Corte ha rinviato alla Corte di
Appello, al fine di accertare in fatto la sussistenza in concreto della situazione di non addebitabilità alla percipiente dell'erogazione non dovuta) ( cfr.: Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., (ud. 03/02/2021) 20-05-2021, n. 13915).
3. Tanto premesso, si rileva che, da un lato, il ricorrente nella domanda di ricostruzione del 2018, depositata nel novembre 2024, solo su disposizione del Tribunale, non ha dichiarato, come dedotto dall' , i CP_1 CP_ redditi percepiti dal coniuge, dall'altro lato, l' non ha prodotto documentazione tale da dimostrare il superamento dei limiti di reddito previsti dalla maggiorazione sociale.
4. La parte ricorrente, peraltro, non ha comprovato i redditi personali dell'istante. Dalla difesa dell'Ente, però emerge che l'indebito per cui è causa, relativo all'anno 2017 – 2018, è stato determinato, ad avviso CP_ dell' esclusivamente in ragione dei redditi del coniuge. Dalla CP_ documentazione prodotta dall' e dal ricorrente, peraltro, non risulta l'asserito superamento dei limiti di reddito, ai fini della fruizione della maggiorazione sociale.
5. A prescindere da tali rilievi, alla luce dei citati orientamenti, nella specie si ritiene che la prestazione erogata all'assicurato non sia ripetibile dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo
7 comprovato. ( in tal senso si citano anche dei precedenti in termini del
Tribunale di Napoli, sent. n. 4444/22).
Ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, non siano ravvisabili gli estremi del CP_ dolo, in quanto dalla documentazione prodotta dall i redditi del coniuge risultano dalle dichiarazioni dei redditi del coniuge, che l' poteva conoscere ( CP_1
730 prodotti dall ). CP_1
Il ricorso va, pertanto, accolto e per l'effetto va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa. CP_ L' va condannato alla restituzione delle trattenute eventualmente operate.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione di un terzo, tenuto conto della mancata comunicazione dei redditi percepiti dal coniuge, in occasione della presentazione della domanda di ricostituzione della provvidenza del gennaio 2018 ( da cui non risulta dichiarato il reddito del coniuge). La residua metà delle spese di lite segue la soccombenza, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 6.019,19, relativo al periodo dal 1.1.2017 al 31.04.2018; CP_
- condanna l' alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme eventualmente recuperate, oltre agli interessi legali sulle singole trattenute sino al saldo;
CP_
- compensa le spese di lite, in misura della metà e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, della residua metà delle spese, liquidata tale metà, in euro 2000,00,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, il 08/04/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza letta in udienza e depositata in formato digitale, a con firma digitale il 08/04/2025 in Cancelleria
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