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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4859/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4859/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Mariano Avella, elettivamente domiciliata in Nola (NA) al Vicolo Marciano
n. 1;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n.15;
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...] e CP_2
residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, e la CP_2 Controparte_1
rispettivamente nella qualità di proprietario del veicolo Caravan Ford, tg.
[...]
RA597269 e di società obbligata per la responsabilità civile, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto veicolo Caravan Ford nella causazione del sinistro verificatosi in data 15.01.2016 in Nola all'altezza dell'incrocio tra Via Arno e la traversa I Arno e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali occorsi a seguito del sinistro de quo. A fondamento delle proprie richieste deduceva che il conducente del summenzionato veicolo Carvan Ford nell'immettersi su via
Arno, nel senso di marcia corrispondente a quello percorso dal proprio veicolo Fiat
Ulisse, tg. CP362KY, lo tamponava. A seguito di tale impatto, l'autovettura Fiat
Ulisse collideva con la propria parte anteriore contro la parte laterale sinistra del veicolo Mercedes, tg. DZ259KD, terzo veicolo coinvolto, che percorreva la corsia opposta.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa, sulla base delle ragioni in atti, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per violazione degli artt. 145 e 148 del
D.Lgs. 209/2005, nonché l'infondatezza della stessa pretesa attorea, contestando sia l'an che il quantum debeatur, e ne chiedeva il rigetto.
Restava contumace . CP_2 CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione. Rimessa sul ruolo, disposta ed espletata la c.t.u., la causa veniva riservata in decisione. Con la sentenza nr. 98/2021, depositata in data 13 gennaio 2021, l'adito
Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo in particolare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non provata la prospettazione attorea all'esito delle risultanze istruttorie;
pertanto, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, la declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Caravan Ford, tg. RA 597269, nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna al pagamento dei danni subiti dal veicolo di proprietà della stessa appellante, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita tardivamente nel presente giudizio di appello la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha Controparte_1
chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità della CP_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata con Ordinanza del 05.07.2022
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata da parte appellante, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, integrata dai rilievi che seguono (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003 la quale ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo
e la motivazione della sentenza d'appello”; nonché Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza
n. 352 del 10.01.2017 a mente della quale “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”).
In particolare, il Giudice di pace ha correttamente rilevato la inattendibilità del teste escusso il quale nel riconoscere tutti i danni ritratti nelle fotografie prodotte dalla parte attrice, mostrategli in sede di assunzione della prova testimoniale, ha riconosciuto anche alcuni danni che poi la stessa parte attrice ha escluso essere eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa. In particolare, infatti, il summenzionato teste dichiarava: “Riconosco i danni riportati dal veicolo nelle Pt_2
fotografie che mi vengono mostrate e che sottoscrivo”. Ma, a ben vedere, le fotografie agli atti e sottoscritte dal teste ritraggono, tra gli altri danni, anche quelli al terzo anteriore destro e alla parte anteriore destra che erano essere preesistenti al sinistro de quo, come poi riconosciuto dalla stessa parte attrice in sede di accertamento peritale.
Peraltro si rileva una ulteriore discrasia tra quanto dichiarato del teste e quanto dichiarato dalla parte attrice, sia nell'atto di citazione che nella precedente messa in mora in merito ai punti di collisione tra il veicolo attoreo e il veicolo Mercedes Classe
A. Sul punto, infatti, mentre il teste riferiva che il uscendo dalla traversa ivi Pt_3
esistente urtava il veicolo attoreo “con la parte anteriore nella parte laterale destra spingendolo poi con la parte sinistra contro un veicolo Mercedes Classe A”; l'attore deduceva, sia nell'atto di citazione che nella precedente messa in mora, che “ a seguito dell'impatto il veicolo Fiat Ulisse rovinava con la parte anteriore (subendo di fatto danni indiretti) contro la parte laterale sinistra del veicolo Mercedes…”
La evidente contraddittorietà ed inattendibilità dell'unica testimonianza assunta in primo grado rende la domanda attorea infondata in quanto priva del necessario supporto probatorio in ordine alla verificazione del sinistro in oggetto.
Quanto precede rende del tutto recessive le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal CTU circa l'astratta compatibilità dei danni Persona_1
riportati dalle vetture coinvolte con l'asserita dinamica del sinistro. Trattasi, peraltro, di una relazione tecnica il cui valore probatorio è compromesso dall'impossibilità di ispezionare i veicoli coinvolti e, di conseguenza, di effettuarne l'accostamento, correttamente evidenziata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente gravame deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riferimento alle spese processuali, le stesse restano ferme relativamente al primo grado di giudizio stante il costante orientamento della Suprema Corte a mente del quale non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le predette statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia CP_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 98/2021 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro
1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
CP_2
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4859/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Mariano Avella, elettivamente domiciliata in Nola (NA) al Vicolo Marciano
n. 1;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n.15;
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...] e CP_2
residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, e la CP_2 Controparte_1
rispettivamente nella qualità di proprietario del veicolo Caravan Ford, tg.
[...]
RA597269 e di società obbligata per la responsabilità civile, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto veicolo Caravan Ford nella causazione del sinistro verificatosi in data 15.01.2016 in Nola all'altezza dell'incrocio tra Via Arno e la traversa I Arno e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali occorsi a seguito del sinistro de quo. A fondamento delle proprie richieste deduceva che il conducente del summenzionato veicolo Carvan Ford nell'immettersi su via
Arno, nel senso di marcia corrispondente a quello percorso dal proprio veicolo Fiat
Ulisse, tg. CP362KY, lo tamponava. A seguito di tale impatto, l'autovettura Fiat
Ulisse collideva con la propria parte anteriore contro la parte laterale sinistra del veicolo Mercedes, tg. DZ259KD, terzo veicolo coinvolto, che percorreva la corsia opposta.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa, sulla base delle ragioni in atti, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per violazione degli artt. 145 e 148 del
D.Lgs. 209/2005, nonché l'infondatezza della stessa pretesa attorea, contestando sia l'an che il quantum debeatur, e ne chiedeva il rigetto.
Restava contumace . CP_2 CP_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione. Rimessa sul ruolo, disposta ed espletata la c.t.u., la causa veniva riservata in decisione. Con la sentenza nr. 98/2021, depositata in data 13 gennaio 2021, l'adito
Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo in particolare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non provata la prospettazione attorea all'esito delle risultanze istruttorie;
pertanto, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, la declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Caravan Ford, tg. RA 597269, nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna al pagamento dei danni subiti dal veicolo di proprietà della stessa appellante, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita tardivamente nel presente giudizio di appello la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha Controparte_1
chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , nonostante la regolarità della CP_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata con Ordinanza del 05.07.2022
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata da parte appellante, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, integrata dai rilievi che seguono (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003 la quale ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo
e la motivazione della sentenza d'appello”; nonché Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza
n. 352 del 10.01.2017 a mente della quale “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”).
In particolare, il Giudice di pace ha correttamente rilevato la inattendibilità del teste escusso il quale nel riconoscere tutti i danni ritratti nelle fotografie prodotte dalla parte attrice, mostrategli in sede di assunzione della prova testimoniale, ha riconosciuto anche alcuni danni che poi la stessa parte attrice ha escluso essere eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa. In particolare, infatti, il summenzionato teste dichiarava: “Riconosco i danni riportati dal veicolo nelle Pt_2
fotografie che mi vengono mostrate e che sottoscrivo”. Ma, a ben vedere, le fotografie agli atti e sottoscritte dal teste ritraggono, tra gli altri danni, anche quelli al terzo anteriore destro e alla parte anteriore destra che erano essere preesistenti al sinistro de quo, come poi riconosciuto dalla stessa parte attrice in sede di accertamento peritale.
Peraltro si rileva una ulteriore discrasia tra quanto dichiarato del teste e quanto dichiarato dalla parte attrice, sia nell'atto di citazione che nella precedente messa in mora in merito ai punti di collisione tra il veicolo attoreo e il veicolo Mercedes Classe
A. Sul punto, infatti, mentre il teste riferiva che il uscendo dalla traversa ivi Pt_3
esistente urtava il veicolo attoreo “con la parte anteriore nella parte laterale destra spingendolo poi con la parte sinistra contro un veicolo Mercedes Classe A”; l'attore deduceva, sia nell'atto di citazione che nella precedente messa in mora, che “ a seguito dell'impatto il veicolo Fiat Ulisse rovinava con la parte anteriore (subendo di fatto danni indiretti) contro la parte laterale sinistra del veicolo Mercedes…”
La evidente contraddittorietà ed inattendibilità dell'unica testimonianza assunta in primo grado rende la domanda attorea infondata in quanto priva del necessario supporto probatorio in ordine alla verificazione del sinistro in oggetto.
Quanto precede rende del tutto recessive le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal CTU circa l'astratta compatibilità dei danni Persona_1
riportati dalle vetture coinvolte con l'asserita dinamica del sinistro. Trattasi, peraltro, di una relazione tecnica il cui valore probatorio è compromesso dall'impossibilità di ispezionare i veicoli coinvolti e, di conseguenza, di effettuarne l'accostamento, correttamente evidenziata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente gravame deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riferimento alle spese processuali, le stesse restano ferme relativamente al primo grado di giudizio stante il costante orientamento della Suprema Corte a mente del quale non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le predette statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia CP_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 98/2021 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro
1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
CP_2
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi