Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I B E R G A M O terza sezione civile N. 751/2025 R.G.
VERBALE DELL'UDIENZA DA REMOTO DEL GIORNO 04/06/2025
Addì 04/06/2025, alle ore 11:32, innanzi al giudice, dott. Tommaso Del Giudice, presente nella propria stanza in Tribunale, sono comparsi, telematicamente ed a mezzo Teams,
- per e l'avvocato GUARNIERI Parte_1 Parte_2 ANGELO;
- per l'avvocato OFFREDI ISMAELA, in sostituzione Parte_3 dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO, per delega verbale.
Il difensore di e osserva che le Parte_1 Parte_2 proprie clienti avrebbero intenzione di collegarsi all'udienza da remoto. Il Giudice, osservato che non vi è nessun soggetto in attesa di entrare nella stanza virtuale, allo stato, prosegue l'udienza. Il Giudice chiede, anzitutto, ai difensori delle parti se abbiano altro da aggiungere in relazione ai rispettivi e già letti scritti. Il difensore di e rispetto Parte_1 Parte_2 all'eccezione della resistente sulla mediazione, osserva che quest'ultima è già stata fatta, come da verbale depositato, riportandosi, per il resto, a quanto già dedotto. A questo punto, alle ore 11:35, compare telematicamente, a mezzo Teams, la sig.ra collegata da una postazione Parte_1 diversa da quella del proprio difensore. Il Giudice, visto l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c., domanda al difensore delle ricorrenti quali siano i “gravi motivi” che abbiano portato a collegarsi da autonoma Parte_1 postazione e domanda al difensore se tale parte sia dotata di strumentario informatico idoneo a partecipare alla presente udienza, nonché se sia stata resa edotta degli obblighi normativi di cui alla presente udienza. Il difensore delle ricorrenti osserva che la sig.ra Pt_1
è residente in provincia di Verona, sicché si è collegata
[...] autonomamente per la distanza geografica;
rileva che la parte è stata informata degli obblighi normativi dell'udienza da remoto e che ha uno strumentario informatico conforme alle prescrizioni. Il Giudice, autorizzata la partecipazione di Parte_1 all'odierna udienza per le ragioni esposte, visto l'orientamento, ex multis, di Cass., Sez. L, Sentenza n. 6815 del 05/05/2003, Rv. 562650 – 01, che esclude una nullità processuale in caso di mancato esperimento dell'interrogatorio libero, e ritenuto che, concordemente con tale indirizzo, nel caso di specie, l'interrogatorio libero delle parti non sia né indispensabile, né potenzialmente utile, viste le preclusioni già maturate e la
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, osserva che è una condicio sine qua non di una ipotetica Pt_1 soluzione bonaria il rilascio dell'immobile, pur dichiarando disponibilità a concordare un termine per il rilascio, auspicando che non sorgano episodi consimili a quelli accaduti nelle more. Il difensore della resistente osserva che è una condicio sine qua non mantenere la locazione e, dunque, l'utilizzo dell'immobile. Il Giudice, allora, viste le contrapposte posizione e ritenuto che una cesura del rapporto negoziale possa essere maggiormente soddisfacente e meno problematica se condivisa, anche alla luce delle situazioni di salute prospettate dalla resistente, propone ex art. 420 c.p.c. che, a tacitazione bonaria della controversia, le parti concilino la stessa prevedendo cumulativamente a) la continuazione del rapporto locatizio sino al 15/09/2025, cessando gli effetti dello stesso in quest'ultima data, escludendo fin d'ora sia una tacita rinnovazione, sia l'esigenza di disdette e recessi;
b) l'aggiuntiva previsione di una penale di €100,00 a carico di parte resistente, salva la risarcibilità del maggior danno, per ogni inosservanza, da parte della conduttrice, di suoi conviventi o ospiti, del contratto locatizio e del regolamento condominiale prodotto;
c) che la resistente corrisponda, entro un mese da oggi, in favore dei ricorrenti, un contributo alle spese processuali, liquidato in € 278,78 per spese vive ed € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Il Giudice condivide tale proposta conciliativa sullo schermo, via Teams. Il difensore delle ricorrenti e personalmente si Parte_1 dichiarerebbero disponibili ad accettare la proposta conciliativa del Giudice. Il difensore di parte resistente osserva che non vi è disponibilità a conciliare in questi termini, visto l'evidente contrasto tra due conduttori, a fronte del quale la posizione della proprietà è avvicinarsi ad un conduttore a discapito di un altro, osservando che il conduttore privilegiato è anche difeso dall'avv.to GUARNIERI. Il difensore di parte resistente insiste, allora, nell'ammissione delle prove dedotte. Il difensore delle ricorrenti osserva che due inquilini di origine indiana se ne sono andati già nel 2022, anzi nel 2023, appena la resistente è venuta ad abitare nell'immobile, circostanze su cui
2 la sig.ra è stata informata telefonicamente ed a fronte Pt_1 del video depositato. Il Giudice, allora, vista l'attitudine di una soluzione bonaria della controversia a rendere meno traumatico l'effetto di una decisione del Giudice, propone ex art. 420 c.p.c. che, a tacitazione bonaria della controversia, le parti concilino la stessa prevedendo cumulativamente a) la continuazione del rapporto locatizio sino al 15/11/2025, cessando gli effetti dello stesso in quest'ultima data, escludendo fin d'ora sia una tacita rinnovazione, sia l'esigenza di disdette e recessi;
b) l'aggiuntiva previsione di una penale di €100,00 a carico di parte resistente, salva la risarcibilità del maggior danno, per ogni inosservanza, da parte della conduttrice, di suoi conviventi o ospiti, del contratto locatizio e del regolamento condominiale prodotto;
c) che la resistente corrisponda, entro un mese da oggi, in favore dei ricorrenti, un contributo alle spese processuali, liquidato in € 278,78 per spese vive ed € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Il Giudice condivide tale proposta conciliativa sullo schermo, via Teams. Il difensore di parte resistente dichiara che non può accettare tale ulteriore proposta.
Il Giudice, a questo punto, visto il fallimento del tentativo di conciliazione, rilevato quanto segue allo stato e salva diversa decisione in sede di merito1; rilevato che la motivazione sull'ammissione o sulla mancata ammissione delle prove non deve farsi necessariamente capo per capo, potendo essere espressa in termini generali (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 2012); ritenuto che sia superfluo ammettere le istanze istruttorie proposte da entrambe le parti, nonché dare ingresso ad una CTU, stanti, cumulativamente, i principi di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008 inerenti all'onere di contestazione entro la prima difesa utile, l'episodio delle minacce ed il tenore del contratto di locazione;
ritenuta, allora, la causa matura per la decisione e suscettibile di essere decisa ex art. 429 c.p.c. in questa stessa udienza;
1. Rigetta le istanze istruttorie;
1 nel rispetto del dovere di succinta motivazione dell'ordinanza ex art. 134 c.p.c., anche a non voler considerare l'orientamento, ex multis, di Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24934 del 2014, in base al quale “Il processo civile non è caratterizzato - come quello penale - dall'esigenza di assicurare il più possibile l'assenza di qualunque prevenzione nel giudizio in ordine al superiore unitario interesse alla effettività della presunzione di non colpevolezza dell'imputato” 3 2. Invita le parti a precisare le conclusioni, alla discussione, per poi così procedere alla lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
Il difensore delle ricorrenti insiste nelle domande già formulate come da ricorso introduttivo. Il difensore di parte resistente insiste per l'accoglimento delle domande formulate in comparsa.
Il Giudice allora, sentite le parti;
data lettura del suesposto verbale, mandando alla Cancelleria per l'accettazione e la lavorazione, sul SICID, del presente verbale quantomeno anche con l'evento
“proposta conciliativa del magistrato”, proposto utilizzando la funzione “intervento manuale”,
dà lettura del seguente dispositivo:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione – che non sia assorbita - disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di inammissibilità per mancanza della mediazione obbligatoria;
2) Accertato e dichiarato l'inadempimento di in Parte_3 rapporto all'art. 19 del contratto di locazione intercorso tra le parti, risolve tale contratto;
3) Condanna al rilascio, in favore di Parte_3 Pt_1
e dell'immobile locato, per la
[...] Parte_2 data del 30/06/2025, libero da cose e persone;
4) Condanna al pagamento, in favore di Parte_3 Pt_1
e dei canoni e delle spese dovuti
[...] Parte_2 in base al contratto di locazione predetto, dalla data della lettura del dispositivo e sino al rilascio;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
e delle spese processuali,
[...] Parte_2 liquidate in € 278,78 per spese vive ed in € 3.828,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge;
7) Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Parte_3 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato;
8) Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Verbale chiuso alle ore 11:58
4 Il Giudice Tommaso Del Giudice
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