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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Di Gesu Sonia Giudice
Dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 13988/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv.
Caponnetto Riccardo ( ), presso il cui studio legale è elettivamente C.F._2 domiciliata;
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Controparte_1 C.F._3
dif. come in atti dall'Avv. Fagone Massimo ( presso il cui studio C.F._4 legale è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07.07.2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 21/12/2023, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 10.12.2014 ad Aci Castello e dal quale non sono nati figli, era entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con addebito nei confronti del CP_1 ed un assegno per il mantenimento della stessa nella misura di almeno € 300,00, da aggiornarsi automaticamente di anno in anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% della locazione pari ad € 195,00 (€ 390,00) e, ancora, di ordinare a di restituire alla ricorrente la moto KTM 250 tg. BH81137. Controparte_1
Si costituiva il 07.04.2025, il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1
separazione ma proponeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla per Pt_1
i motivi esposti in seno alla comparsa di risposta e contestando ogni altra ulteriore domanda spiegata ex adverso.
All'udienza del 09.11.2024, il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti, constatata la mancata costituzione del e con ordinanza successiva adottava i CP_1
chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti alle seguenti condizioni: “Pone a carico del resistente un contributo per il coniuge di € 250,00 mensili, rivalutabili Controparte_1
secondo l'indice Istat, dalla data della domanda.” ---------------------------
Successivamente, si costituiva il 07.04.2025, il quale non si opponeva Controparte_1 alla richiesta di separazione ma proponeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla per i motivi esposti in seno alla comparsa di risposta e contestando ogni altra Pt_1
ulteriore domanda spiegata ex adverso.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al giudice delegato all'udienza del 07/07/2025 le parti chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni concordate tra le parti e sottoscritte in seno al verbale di udienza e depositato al fascicolo telematico, altresì, ad ogni altra domanda avanzata in seno ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito di trascrivono;
“1 - Le parti chiedono che venga dichiarata la loro separazione personale con relativa annotazione in seno all'atto di matrimonio. I coniugi saranno autorizzati a continuare a vivere separati. continuerà ad abitare nell'immobile di sua proprietà, Controparte_1 sito in Aci Castello, via Livorno n. 14, un tempo destinato ad abitazione coniugale, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, mentre la SI.ra Parte_1 continuerà ad abitare nella casa oggi condotta in locazione sita in Trecastagni (CT), piazza
Sant'Alfio n. 77, ed in futuro ovunque vorrà e riterrà opportuno fissare la sua residenza;
2 - Le parti, rinunciando espressamente alle diverse rispettive domande e conclusioni formulate in corso di giudizio, concordano e pattuiscono in via transattiva e definitiva quanto segue: si impegna ed obbliga al versamento di € 200,00 (duecento/00) mensili Controparte_1
in favore della SI.ra , a decorrere dalla mensilità di Luglio 2025, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, importo che verrà aggiornato, a decorrere dal mese di ottobre 2026, secondo l'indice ISTAT di anno in anno, precisando che per l'aumento dal prossimo anno dovrà tenersi conto e prendere comunque a base l'importo concordato con la rivalutazione già maturata dalla data della domanda
(06.10.2023). Tale importo verrà bonificato entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente bancario Intesa San Paolo intestato a avente le seguenti Parte_1
coordinate IBAN: [...].
Ricevendo regolarmente la superiore somma mensile dal marito a decorrere dalla mensilità di luglio 2025, che verrà corrisposta alla stessa udienza del 07.07.2025, e l'importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) di cui al successivo al punto 3), la SI.ra dichiara di non avere null'altro a pretendere dal sig. Parte_1 [...]
per qualsiasi ragione o titolo, rinunciando definitivamente, tra l'altro, al CP_1 maggior credito nascente dall'ordinanza provvisoria emessa dal Tribunale civile di
Catania nell'ambito del presente procedimento ed alla richiesta di contributo per il pagamento della pigione locativa dell'appartamento in cui vive;
3 – In relazione al credito vantato dalla ricorrente nascente Parte_1 dall'ordinanza emessa in data 06.11.2024 dal Giudice adito nell'ambito del presente procedimento (che ha posto a carico del un contributo per il coniuge Controparte_1 di € 250,00 mensili in favore della moglie, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, dalla data della domanda), le parti espressamente concordano e pattuiscono che, in relazione al superiore credito, corrisponderà alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 tacitazione definitiva della maggiore pretesa nascente dal superiore titolo anche arretrati,
l'importo una tantum di € 2.300,00 ( duemilatrecentoeuro/00), tramite assegno circolare non trasferibile n. 6083029105-10 tratto su Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. ed intestato a , recante data 02.07.2025, che il i impegna ed obbliga Parte_1 CP_1
a consegnare alla resistente dinanzi al Giudice designato all'udienza del 07.07.2025 , allor quando le parti personalmente assistite dal rispettivi difensori, ribadiranno la raggiunta intesa transattiva inerente il contenzioso in oggetto alle superiori concordate condizioni, precisando le conclusioni secondo il presente accordo e chiedendo che la causa venga posta in decisione. 4 – per quanto sopra, ricevendo dal marito il superiore importo una tantum di € 2.300,00
( duemilatrecento/00) tramite il su indicato assegno circolare, Parte_1 dichiarandosi pienamente e integralmente soddisfatta, rinuncia definitivamente ad ogni ulteriore diritto relativo alla restante parte di arretrati dovuti per contribuzione al proprio mantenimento dal momento della domanda (giusta ordinanza sopra menzionata) ed alla relativa azione, rinunciando definitivamente anche all'azione esecutiva servendosi del su indicato titolo nei confronti di anche durane le more del presente Controparte_1
procedimento.
5 – nell'ambito del presente accordo generale, si impegna ed Parte_1 obbliga a trasferire senza corrispettivo al sig. – tramite agenzia – Controparte_1
subito dopo l'udienza del 07.07,2025, o comunque entro e non oltre i termine di giorni quindici (15) decorrenti dalla precisazione congiunta delle conclusioni, il motoveicolo
KTM 250 targato BH81137 alla stessa oggi formalmente intestato ma posseduto dal resistente che ne ha avuto la disponibilità esclusiva, riconoscendo che lo stesso venne acquistato con provvista dal marito. Il sig. conseguentemente assume Controparte_1
su di sé in modo esclusivo qualsiasi responsabilità e l'obbligo di pagamento delle spese di qualsiasi genere, compreso il passaggio di proprietà, di sanzioni e di quant'altro inerente le spese di ristrutturazione della casa di proprietà della a riguardo le parti Pt_1 dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, avendo definitivamente regolato i loro rapporti con l'effettuazione del suddetto bonifico bancario;
7 – il SI. dichiara di non avere null'altro a pretendere ed a qualsiasi Controparte_1 titolo dalla sig.ra per quanto oggetto della presente scrittura, Parte_1
ovvero comunque vi rinuncia (con esclusione di quanto stabilito al par. 5).
9 – le parti, subito dopo la sottoscrizione del presente accordo, e comunque entro l'udienza del 07.07.2025, si impegnano a depositare autonomamente agli atti di causa – per il tramite dei rispettivi difensori – il presente accordo, obbligandosi a comparire personalmente all'udienza del 07.07.2025, ed alle udienze successive eventualmente fissate, innanzi al
Giudice relatore la dott.ssa Gennaro (già Giudice Vittorini), per ribadire il raggiunto accordo transattivo alle sopra riportate condizioni – anche a titolo di definitiva congiunta precisazione delle conclusioni – ed al fine di chiedere che la causa venga posta in decisione con rinuncia ai termini di legge.
9- Data effettiva e concreta esecuzione degli obblighi ed impegni reciprocamente assunti con il presente accordo, le parti dichiarano e riconoscono espressamente di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione o titolo, salva ovviamente la contribuzione mensile di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come sopra precisato al n. 2, a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie;
10- Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, ed i rispettivi difensori delle parti sottoscrivono il presente accordo transattivo per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti e pre rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex articolo13, comma 8 della legge professionale forense;
11- In caso di inadempimento del presente accordo, ciascuna delle parti resterà libera di adire l'autorità giudiziaria competente per la tutela del relativo diritto;
12 – il presente accordo, redatto in due originali, si compone di cinque pagine e cinque facciate, tutte sottoscritte dalle parti.”
Tale accordo può essere accolto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Spese compensate in ragione dell'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva. Controparte_1
Spese compensate.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Aci Castello per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto (atto. N. 44 P 1 anno 2014), ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11.07.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Di Gesu Sonia Giudice
Dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 13988/2023 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv.
Caponnetto Riccardo ( ), presso il cui studio legale è elettivamente C.F._2 domiciliata;
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] ( ), rappr. e Controparte_1 C.F._3
dif. come in atti dall'Avv. Fagone Massimo ( presso il cui studio C.F._4 legale è domiciliato
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07.07.2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 21/12/2023, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 10.12.2014 ad Aci Castello e dal quale non sono nati figli, era entrato irrimediabilmente in crisi.
Chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con addebito nei confronti del CP_1 ed un assegno per il mantenimento della stessa nella misura di almeno € 300,00, da aggiornarsi automaticamente di anno in anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% della locazione pari ad € 195,00 (€ 390,00) e, ancora, di ordinare a di restituire alla ricorrente la moto KTM 250 tg. BH81137. Controparte_1
Si costituiva il 07.04.2025, il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1
separazione ma proponeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla per Pt_1
i motivi esposti in seno alla comparsa di risposta e contestando ogni altra ulteriore domanda spiegata ex adverso.
All'udienza del 09.11.2024, il Giudice delegato tentava invano di conciliare le parti, constatata la mancata costituzione del e con ordinanza successiva adottava i CP_1
chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti alle seguenti condizioni: “Pone a carico del resistente un contributo per il coniuge di € 250,00 mensili, rivalutabili Controparte_1
secondo l'indice Istat, dalla data della domanda.” ---------------------------
Successivamente, si costituiva il 07.04.2025, il quale non si opponeva Controparte_1 alla richiesta di separazione ma proponeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla per i motivi esposti in seno alla comparsa di risposta e contestando ogni altra Pt_1
ulteriore domanda spiegata ex adverso.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al giudice delegato all'udienza del 07/07/2025 le parti chiedevano di precisare le conclusioni alle condizioni concordate tra le parti e sottoscritte in seno al verbale di udienza e depositato al fascicolo telematico, altresì, ad ogni altra domanda avanzata in seno ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito di trascrivono;
“1 - Le parti chiedono che venga dichiarata la loro separazione personale con relativa annotazione in seno all'atto di matrimonio. I coniugi saranno autorizzati a continuare a vivere separati. continuerà ad abitare nell'immobile di sua proprietà, Controparte_1 sito in Aci Castello, via Livorno n. 14, un tempo destinato ad abitazione coniugale, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, mentre la SI.ra Parte_1 continuerà ad abitare nella casa oggi condotta in locazione sita in Trecastagni (CT), piazza
Sant'Alfio n. 77, ed in futuro ovunque vorrà e riterrà opportuno fissare la sua residenza;
2 - Le parti, rinunciando espressamente alle diverse rispettive domande e conclusioni formulate in corso di giudizio, concordano e pattuiscono in via transattiva e definitiva quanto segue: si impegna ed obbliga al versamento di € 200,00 (duecento/00) mensili Controparte_1
in favore della SI.ra , a decorrere dalla mensilità di Luglio 2025, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, importo che verrà aggiornato, a decorrere dal mese di ottobre 2026, secondo l'indice ISTAT di anno in anno, precisando che per l'aumento dal prossimo anno dovrà tenersi conto e prendere comunque a base l'importo concordato con la rivalutazione già maturata dalla data della domanda
(06.10.2023). Tale importo verrà bonificato entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente bancario Intesa San Paolo intestato a avente le seguenti Parte_1
coordinate IBAN: [...].
Ricevendo regolarmente la superiore somma mensile dal marito a decorrere dalla mensilità di luglio 2025, che verrà corrisposta alla stessa udienza del 07.07.2025, e l'importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) di cui al successivo al punto 3), la SI.ra dichiara di non avere null'altro a pretendere dal sig. Parte_1 [...]
per qualsiasi ragione o titolo, rinunciando definitivamente, tra l'altro, al CP_1 maggior credito nascente dall'ordinanza provvisoria emessa dal Tribunale civile di
Catania nell'ambito del presente procedimento ed alla richiesta di contributo per il pagamento della pigione locativa dell'appartamento in cui vive;
3 – In relazione al credito vantato dalla ricorrente nascente Parte_1 dall'ordinanza emessa in data 06.11.2024 dal Giudice adito nell'ambito del presente procedimento (che ha posto a carico del un contributo per il coniuge Controparte_1 di € 250,00 mensili in favore della moglie, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, dalla data della domanda), le parti espressamente concordano e pattuiscono che, in relazione al superiore credito, corrisponderà alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 tacitazione definitiva della maggiore pretesa nascente dal superiore titolo anche arretrati,
l'importo una tantum di € 2.300,00 ( duemilatrecentoeuro/00), tramite assegno circolare non trasferibile n. 6083029105-10 tratto su Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. ed intestato a , recante data 02.07.2025, che il i impegna ed obbliga Parte_1 CP_1
a consegnare alla resistente dinanzi al Giudice designato all'udienza del 07.07.2025 , allor quando le parti personalmente assistite dal rispettivi difensori, ribadiranno la raggiunta intesa transattiva inerente il contenzioso in oggetto alle superiori concordate condizioni, precisando le conclusioni secondo il presente accordo e chiedendo che la causa venga posta in decisione. 4 – per quanto sopra, ricevendo dal marito il superiore importo una tantum di € 2.300,00
( duemilatrecento/00) tramite il su indicato assegno circolare, Parte_1 dichiarandosi pienamente e integralmente soddisfatta, rinuncia definitivamente ad ogni ulteriore diritto relativo alla restante parte di arretrati dovuti per contribuzione al proprio mantenimento dal momento della domanda (giusta ordinanza sopra menzionata) ed alla relativa azione, rinunciando definitivamente anche all'azione esecutiva servendosi del su indicato titolo nei confronti di anche durane le more del presente Controparte_1
procedimento.
5 – nell'ambito del presente accordo generale, si impegna ed Parte_1 obbliga a trasferire senza corrispettivo al sig. – tramite agenzia – Controparte_1
subito dopo l'udienza del 07.07,2025, o comunque entro e non oltre i termine di giorni quindici (15) decorrenti dalla precisazione congiunta delle conclusioni, il motoveicolo
KTM 250 targato BH81137 alla stessa oggi formalmente intestato ma posseduto dal resistente che ne ha avuto la disponibilità esclusiva, riconoscendo che lo stesso venne acquistato con provvista dal marito. Il sig. conseguentemente assume Controparte_1
su di sé in modo esclusivo qualsiasi responsabilità e l'obbligo di pagamento delle spese di qualsiasi genere, compreso il passaggio di proprietà, di sanzioni e di quant'altro inerente le spese di ristrutturazione della casa di proprietà della a riguardo le parti Pt_1 dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, avendo definitivamente regolato i loro rapporti con l'effettuazione del suddetto bonifico bancario;
7 – il SI. dichiara di non avere null'altro a pretendere ed a qualsiasi Controparte_1 titolo dalla sig.ra per quanto oggetto della presente scrittura, Parte_1
ovvero comunque vi rinuncia (con esclusione di quanto stabilito al par. 5).
9 – le parti, subito dopo la sottoscrizione del presente accordo, e comunque entro l'udienza del 07.07.2025, si impegnano a depositare autonomamente agli atti di causa – per il tramite dei rispettivi difensori – il presente accordo, obbligandosi a comparire personalmente all'udienza del 07.07.2025, ed alle udienze successive eventualmente fissate, innanzi al
Giudice relatore la dott.ssa Gennaro (già Giudice Vittorini), per ribadire il raggiunto accordo transattivo alle sopra riportate condizioni – anche a titolo di definitiva congiunta precisazione delle conclusioni – ed al fine di chiedere che la causa venga posta in decisione con rinuncia ai termini di legge.
9- Data effettiva e concreta esecuzione degli obblighi ed impegni reciprocamente assunti con il presente accordo, le parti dichiarano e riconoscono espressamente di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione o titolo, salva ovviamente la contribuzione mensile di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come sopra precisato al n. 2, a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie;
10- Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, ed i rispettivi difensori delle parti sottoscrivono il presente accordo transattivo per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti e pre rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex articolo13, comma 8 della legge professionale forense;
11- In caso di inadempimento del presente accordo, ciascuna delle parti resterà libera di adire l'autorità giudiziaria competente per la tutela del relativo diritto;
12 – il presente accordo, redatto in due originali, si compone di cinque pagine e cinque facciate, tutte sottoscritte dalle parti.”
Tale accordo può essere accolto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Spese compensate in ragione dell'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva. Controparte_1
Spese compensate.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Aci Castello per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto (atto. N. 44 P 1 anno 2014), ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11.07.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco