Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3393/2024 R.G. promosso da nata in [...] il [...], residente a [...](SP, Brasile), Rua Parte_1
da Consolaçao n° 3638, ; nato in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
20.05.1982, residente a [...](SP, Brasile), Avenida Mal. Fiuza de Castro n° 521,
; , nata in [...] il [...], CodiceFiscale_2 Parte_3
residente a [...](SP, Brasile), Rua da Consolaçao n° 3638, ; CodiceFiscale_3 [...]
nata in [...] il [...], residente a [...](SP, Brasile), Rua da Parte_4
Consolaçao n° 3638, , tutti con il patrocinio degli Avv.ti Alfiero CodiceFiscale_4
Costantini, (C.F. ) e Ana Paula Bezerra Santos del Foro di Velletri (C.F. C.F._5
come da procura in atti;
C.F._6
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, ai Sig.ri:
1. nata in [...] il [...];
2. nato in [...]_1 Parte_2
il 20.05.1982; 3. , nata in [...] il [...];
4. Parte_3 [...] nata in [...] il [...]; conseguentemente ordinare al Parte_4 [...]
e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle iscrizioni e CP_1
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Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato il [...] nel Comune di Capannori, (LU) da Persona_1 Persona_2
ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi
[...] Persona_3
brasiliano, (All.1-2).
Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio, essendovi prova in atti della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 4/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 10/03/2025.
1- L'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria,
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San AO tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili.
All'uopo hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi eseguiti, (All. dal n. 16 al n. 19). Hanno prodotto inoltre documentazione estratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale emerge come nel mese di luglio del 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014, (All 21).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Sud America, in particolare quello di San AO del Brasile, si Parte_5
trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile Persona_1
dove, in data 27.05.1933, contraeva matrimonio con (all. 3); dalla loro unione Persona_4 nascevano in Brasile i figli: i) il 27.02.1934 (all.4) e ii) il Persona_5 Persona_6
20.10.1938 (all.5).
contraeva matrimonio in data 28.05.1955 con IN RR (all.6), con la Persona_5 quale generava la figlia nata in [...] in data [...], (all.7), la quale Persona_7 in data 27.11.1980 convolava a nozze con (all.8). Dall'unione coniugale di questi ultimi Persona_8
nasceva in data 20.05.1982, nella città di Jundiai/SP, Brasile, il ricorrente (all.9). Parte_2
contraeva matrimonio il 25.04.1968 con (all.10), con Persona_6 Persona_9
cui generava la figlia e odierna ricorrente , nata il [...] nella città di Parte_1
Jundiai/SP, Brasile, (all.11). Quest'ultima, a sua volta, ha contratto matrimonio il 26.01.1991 con con il quale ha generato le ricorrenti nata in [...] il Persona_10 Parte_3
17.03.1992, (all.13) e nata in [...] il 23.11.1993, (all. 14). La predetta Pt_4 Parte_1
si è sposata il 10.11.2023 con (all.15). Parte_3 Persona_11
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_1
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (All.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli e dai quali i richiedenti discendono. Persona_5 Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile Persona_1
in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_5
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 22.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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