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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9259 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3860/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
31/01/2025 da:
(C.F: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1989, assistito e difeso dall'avv. D'Erasmo Leonardo, presso il cui studio – sito in Roma, via Giovanni
Bettolo n. 2 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dalle avv. Cugnasca Viviana e Zanoni Paola, presso il cui studio – sito in Milano, viale Bianca Maria
n. 33 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale della minore (nata CP_2 C.F._3 Persona_1 il 12/05/2023), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Tanto premesso parte ricorrente, in ossequio a quanto disposto da questo Ill.mo Giudice, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso che ha dato origine al presente procedimento, così come argomentate anche in tutti i successivi scritti da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti ed alla luce di tutti gli ulteriori elementi emersi in corso di causa ed in particolare, contrariis reiectis:
pagina 1 di 16 1) Affidare la minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente le responsabilità Persona_2 genitoriale, pertanto la dovrà considerare il padre nelle scelte di vita della minore;
CP_1
2) Collocare la minore in via prevalente, vista la sua tenera età, presso l'abitazione della madre, Sig.ra Persona_2
sita in Milano, alla Via Maroncelli n.10 o al diverso indirizzo alla stessa riferibile;
Controparte_1 3) Confermare la modalità del diritto di visita del padre così come regolata nel provvedimento del 18/04/2025, ossia:
“il tribunale ritiene adeguato che il padre vada a prendere EL all'asilo per tre giorni a settimana e la riporti alle
19:30 presso l'amica comune che le parti hanno ad oggi utilizzato come tramite” o presso il diverso luogo che questo
Ill.mo Giudice riterrà idoneo per il riaccompagno della minore. Trattasi di richiesta particolarmente urgente ed importante in considerazione del grave ostruzionismo subito dal padre in merito alla frequentazione con la figlia che non incontra dal 25/04/2025. Oltre a ciò si chiede che, durante le festività natalizie, la minore trascorra Persona_2 con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, dal 26 al 30 dicembre alternandosi tra i genitori secondo la calendarizzazione già prevista per l'ordinario diritto di visita, dal 31 dicembre al 1 gennaio con la madre, dal 2 al 6 gennaio con il padre. Durante le festività pasquali, si chiede che resti ad anni alterni tre giorni con la Per_2 madre e tre giorni con il padre o dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì al mercoledì. Durante il periodo estivo, resterà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di giugno (la prima settimana di giugno) e 7 giorni consecutivi nel mese di settembre (la prima settimana di settembre) oppure 15 giorni consecutivi nel rispetto del periodo feriale dei genitori, purché venga comunicato con anticipo di almeno trenta giorni da parte di entrambi i genitori. I compleanni della minore saranno festeggiati un anno con un genitore e l'anno successivo con Persona_2 l'altro genitore e la piccola festeggerà con i rispettivi genitori i loro compleanni. Le parti, qualora impossibilitate a rispettare il proprio turno di spettanza, saranno tenute a darne reciproca e tempestiva comunicazione, rendendosi disponibili e collaborativi l'uno verso l'altro;
4) Quanto al mantenimento della figlia si chiede, in ossequio alla situazione di attuale dissesto economico Persona_2 ampiamente dimostrata che renderebbe impossibile per il padre provvedere al versamento di una maggior somma, che il Sig. sia tenuto a pagare la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, ovvero la diversa somma Pt_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia purché compatibile con le esigenze di una bambina di così tenera età, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla Sig.ra CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, ove previamente concordate con il padre e documentate dalla Sig.ra CP_1
5) I genitori potranno ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
6) I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti della minore diversi da quelli usuali, come viaggi, ecc. e a stabilire congiuntamente a chi sarà affidata la bambina quando la madre sarà lontana per motivi lavorativi, attribuendo in via principale al padre la possibilità di occuparsi della bambina nei periodi di assenza della madre. Nella denegata ipotesi in cui, invece, la bambina sia comunque affidata a terzi, si chiede che sia mantenuto il rispetto del diritto di visita del padre secondo la calendarizzazione già stabilita al punto n.
3);
7) I genitori si impegnano altresì ad evitare che la figlia minore appaia sui social network, sia Persona_2 per ragioni lavorative, sia con riferimento alla pubblicazione quotidiana di fotografie e video privati della piccola;
8) I genitori si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di reperibilità, ivi eleggendo il domicilio ed a comunicare per iscritto tempestivamente eventuali variazioni.
9) Con vittoria di spese competenze e onorari di lite come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del costituito procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE tenuto conto - della gravità dei comportamenti posti in essere dal NO nei Pt_1 confronti della NOa e, indirettamente, della minore, vittima di violenza assistita;
- della pendenza del CP_1 procedimento penale n. 42971/2023 R.G.N.R. a carico del NO per il reato p. e p. dall'art. 612-bis c.p.; - in Pt_1 particolare, di quanto disposto dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza pubblicata
pagina 2 di 16 in data 28 febbraio 2025, divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2025, in seguito a pronuncia di rigetto del Ricorso per
Cassazione presentato dal Sig. avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano;
- delle Parte_1 effettive e concrete capacità economiche del padre;
- dell'intervento delle nuove linee guida del Tribunale di Milano sulle spese extra del giugno 2025; respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, di merito e istruttoria,
NEL MERITO:
1. in coerenza con il provvedimento provvisorio del Giudice Delegato e con le conclusioni del Curatore Speciale, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre;
Persona_2
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre, in ordine alle frequentazioni padre-figlia, in conformità ai provvedimenti assunti (cfr. Ordinanza pubblicata in data 28 febbraio 2025 dal Tribunale del Riesame nell'ambito del procedimento n. 1103/2024 T.d.R. e divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2025 a seguito di pronuncia di rigetto del Ricorso per Cassazione presentato dal Sig. ) e/o che verranno assunti nell'ambito del procedimento penale n. 42971/2023 R.G.N.R. a Parte_1 carico del padre e, in ogni caso, prevedere che le stesse si svolgano tassativamente alla presenza di una persona di fiducia della madre, con eventuale graduale liberalizzazione degli incontri, solo all'esito della valutazione del contegno paterno;
4. autorizzare la NOa a delegare persona di sua fiducia, inclusa la nonna materna, per il prelievo della CP_1 minore dall'asilo;
5. disporre che il padre, con decorrenza dalla data della domanda, contribuisca al mantenimento di Persona_2 corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile non inferiore a complessivi € 1.500,00 e in ogni caso nella misura ritenuta equa e di giustizia, da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, nonché tenendo a proprio carico il
50% delle spese straordinarie della figlia, disciplinate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 che si trascrivono di seguito: − spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
pagina 3 di 16 attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. disporre che l'SE IC sia integralmente percepito dalla madre.
IN VIA ISTRUTTORIA:
7. ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., anche a integrazione di quanto già solo parzialmente depositato, la produzione in giudizio: a) delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero, con ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate;
b) di tutte le fatture emesse negli ultimi 3 anni;
c) degli estratti conto degli ultimi tre anni dei conti correnti e depositi titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) a lui riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro
Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero; d) degli estratti conto degli ultimi tre anni delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero; e) delle visure camerali e dell'ultimo bilancio depositato di ogni società in cui il NO detiene partecipazioni;
f) di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla Pt_1 propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al NO . Nel caso di Pt_1 opposizione del ricorrente, o, in ogni caso, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per la determinazione degli oneri di mantenimento della figlia in capo al padre, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del NO , nonché sul suo tenore di vita;
8. disporre che il NO Pt_1
si sottoponga ad approfondimenti volti ad accertare l'utilizzo, da parte dello stesso, di sostanze stupefacenti, Pt_1 anche attraverso il SERD di zona;
9. disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo del procedimento penale n.
42971/2023 R.G.N.R. – PM dott. Antonio Pansa.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.”.
Per (Curatrice speciale della minore): CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre;
2. Disporre, anche ai fini della residenza anagrafica, che la figlia minore viva abitualmente con la madre;
3. Disporre che il padre trascorra con la figlia due giorni infrasettimanali dall'uscita dall'asilo (ovvero dalle ore 10 in caso di chiusura dell'asilo) sino alle ore 19, inizialmente alla presenza di una persona di fiducia della madre, ovvero, in mancanza, di un educatore professionale;
4. Disporre che, nei giorni in cui non incontra la figlia, il padre possa effettuare una videochiamata al giorno mediata da un adulto diverso dalla madre e scelto a discrezione di quest'ultima;
5. Confermare il divieto, per entrambi i genitori, di pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona, fissando in euro 400,00 l'importo da versare per ogni violazione, ai sensi dell'articolo 614bis cpc;
6. Disporre che le somme dovute in conseguenza delle violazioni di cui al punto precedente vengano versate sul c/c
000016533X36 intestato a , codice IBAN: [...]X36, con vincolo pupillare Controparte_3
pagina 4 di 16 e che in caso di inadempimento del genitore tenuto al pagamento della somma la legittimazione attiva ad agire esecutivamente per il recupero di tale somma sia attribuita all'altro genitore;
7. Porre a carico del padre un assegno periodico per il mantenimento della figlia dell'importo di euro 1.000,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile 2025;
8. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese della figlia: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche
e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
9. Condannare le parti alla rifusione delle spese di lite a favore della minore.”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, – dando atto di aver intrattenuto Parte_1 una relazione con la resistente, dalla quale era nata in data [...], minore riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori – chiedeva al Tribunale di Milano: - di regolamentare ex art. 473bis.15 c.p.c. il diritto di visita padre-figlia; - in via principale, di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 impegno degli stessi a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di reperibilità e gli spostamenti della minore, nonché ad evitare di pubblicare l'immagine della minore sui social network;
- di disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlia come indicato nel pagina 5 di 16 ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente rappresentava che: - nel 2021 le parti intraprendevano una relazione sentimentale e iniziavano a convivere a Roma, ove già viveva il ricorrente e il figlio di quest'ultimo, avuto da una precedente relazione;
- nel maggio 2023 nasceva la figlia della coppia ma Per_1 da allora emergeva un forte conflittualità tra le parti, tanto che nel settembre 2023 la decideva di CP_1 interrompere la relazione con il ricorrente e di traferirsi con la figlia a Milano, instaurando procedimento ex art. 316 c.c. (R.G. n. 43284/2023); - peraltro, nel febbraio 2024 le parti rinunciavano agli atti di tale procedimento, dando atto dell'avvenuta riconciliazione tra le stesse;
- tuttavia, la relazione tra le parti riprendeva solo per pochi mesi, decidendo nuovamente la NOa di interrompere la relazione con CP_1 il ricorrente nell'estate del 2024, ponendo in essere da allora condotte ostacolanti rispetto al rapporto padre- figlia e al coinvolgimento del padre nella gestione delle questioni relative alla minore, tanto che il ricorrente aveva più volte denunciato la resistente per sottrazione di minore (in data 01/07/2024 e in data 27/11/2024, cfr. doc. 2); - inoltre, il ricorrente allegava inidoneità genitoriali materne, in quanto la resistente non seguirebbe adeguatamente la figlia, pubblicherebbe spesso sui social network foto della minore e delegherebbe, inoltre, spesso le cure della figlia alla propria madre;
- in data 14/11/2024 la resistente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 612bis c.p. e in data
21/11/2024 il NO veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, misura poi Pt_1 revocata in data 23/11/2024 a seguito di interrogatorio di garanzia;
- da allora il ricorrente vedeva la figlia solo una volta per poche ore, non essendo possibile concordare con la resistente un calendario di incontri tra il padre e la minore.
Con decreto del 11/02/2025, il Giudice delegato non accoglieva la domanda ex art. 473bis.15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, trattandosi di domanda per la quale risultava necessario instaurare previamente il contradditorio tra le parti;
tenuto conto della complessa situazione familiare come esposta dal ricorrente, nominava l'avv. Alessandro Simeone quale Curatore speciale della minore (poi sostituito con provvedimento del 13/02/2025 con l'avv. . CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 20/03/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale – contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via Per_1 super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente della minore presso la stessa e con un calendario di frequentazioni padre-figlia compatibile con i provvedimenti assunti nell'ambito del procedimento penale a carico del ricorrente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 1.500,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre.
A sostegno delle domande formulate, la resistente precisava che: - dalla nascita della figlia , il Per_1 ricorrente aveva iniziato ad attuare comportamenti controllanti e di violenza verbale e fisica nei confronti della compagna, a seguito delle quali la stessa aveva interrotto la convivenza con il ricorrente nel settembre
2023 e presentato denuncia-querela nei confronti dello stesso nel dicembre 2023; - dopo un breve periodo di riconciliazione, nel maggio 2024 la resistente poneva nuovamente fine alla relazione con il ricorrente a causa di continui comportamenti prevaricatori e aggressivi dello stesso, presentando nuovamente denuncia-querela nei confronti del nel novembre 2024 per il reato di atti persecutori;
- con riguardo alla misura Pt_1 cautelare applicata all'epoca al ricorrente, in data 26/02/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, applicava – in riforma dell'ordinanza del GIP del 23/11/2024 – nei confronti del NO pagina 6 di 16 la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla NOa al luogo di dimora della Pt_1 CP_1 stessa, vietando altresì le comunicazioni con l'ex compagna;
disponeva altresì il divieto di avvicinamento alla figlia e di comunicazione con la stessa se mediata dalla NOa - contrariamente a quanto CP_1 allegato dal ricorrente, il NO non risultava autenticamente interessato alla figlia, utilizzandola Pt_1 quale strumento di controllo della vita della resistente.
Con memoria depositata in data 27/03/2025, si costituiva in giudizio l'avv. in qualità di Curatrice CP_2 speciale della minore , la quale chiedeva al Tribunale adito, con riserva di modificare e/o integrare le Per_1 domande formulate alla luce delle ulteriori risultanze processuali: - di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale durante i rispettivi tempi di cura in relazione a tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
- di disporre il collocamento prevalente presso la madre, con frequentazioni padre-figlia a cadenza bisettimanale alla presenza di una persona di comune fiducia, oltre a videochiamate nei giorni in cui non incontra la figlia mediate da persona diversa dalla madre;
- incaricare i Servizi sociali di Milano di attivare un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore, nonché se ritenuto opportuno il servizio di Spazio neutro per le frequentazioni padre-figlia;
- stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 1.000,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
Sentite le parti all'udienza del 14/04/2025, con ordinanza del 18/04/2025 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa;
disponeva frequentazioni padre-figlia “per tre pomeriggi a settimana, orientativamente lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30 con accompagnamento presso il centro estetico già utilizzato fino ad oggi dalle parti, alla sola presenza di persona di fiducia comune per i primi tre mesi, i cui costi saranno divisi al 50% tra i genitori, riservando ogni ulteriore ampliamento e disciplina alla prosecuzione del giudizio” (con successivo decreto del
28/04/2025, il Giudice delegato chiariva che la persona di fiducia doveva permanere per l'intera durata degli incontri); autorizzava la nonna materna al ritiro della minore dall'asilo; poneva il divieto per entrambi i genitori di pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona, fissando un euro 400,00
l'importo da versare per ogni violazione, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.; stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 900,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
in via istruttoria, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
A seguito di istanza di parte ricorrente del 05/05/2025, instaurato sul punto il contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 19/05/2025, il Giudice delegato accertava la violazione da parte della NOa CP_1 del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore e stabiliva che la somma dovuta a titolo di sanzione ex art. 614bis. c.p.c. dovesse essere versata a favore della minore, incaricando la Curatrice speciale di Per_1 di curare l'apertura di libretto di risparmio o strumento analogo nell'interesse della minore;
vista l'analoga istanza avanzata da parte resistente in data 15/05/2025, assegnava alle altre parti termine per il deposito di replica.
Tenuto conto delle ulteriori violazioni allegate dal ricorrente nelle proprie note di replica del 28/05/2025, con provvedimento del 29/05/2025 il Giudice delegato nominava entrambi i genitori custodi dell'immagine della pagina 7 di 16 minore, con la conseguenza che il divieto di pubblicazione già disposto in data 18/04/2025 si sarebbe configurato anche per omessa vigilanza dei genitori rispetto a pubblicazione svolte da terzi.
A seguito di istanza di parte ricorrente del 19/06/2025, instaurato sul punto il contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 19/07/205 il Giudice delegato accertava la violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore commessa da parte di un amico della NOa per omessa vigilanza CP_1 materna.
All'udienza del 15/07/2025, le parti rappresentavano che a fronte dei provvedimenti cautelari adottati in sede penale il padre di fatto non vedeva la bambina da diversi mesi;
il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c., autorizzando il deposito telematico della documentazione relativa al procedimento penale a carico del ricorrente.
Con provvedimento del 24/09/2025, il Giudice delegato rimetteva al Collegio la decisione sull'istanza di parte ricorrente del 31/07/2025, sempre relativa alla violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore da parte della NOa dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza interpretativa CP_1 avanzata in data 18/09/2025 dalla resistente in punto di frequentazioni . Persona_3
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note depositata dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione (si precisa che veniva altresì rimessa al Collegio la decisione relativa alle istanze del 15/07/2025 e del 17/07/2025 di parte resistente e del 31/07/2025, del
15/09/2025 e del 01/10/2025 di parte ricorrente).
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
*** Sul materiale probatorio:
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendo quanto osservato dal Giudice delegato in via istruttoria con l'ordinanza del 18/04/2025, tenuto conto della documentazione già presente in atti.
Sulla responsabilità genitoriale:
Quanto al regime di affidamento di , il Collegio ritiene rispondente alle esigenze della minore Per_1 confermare il suo affidamento in via esclusiva alla madre, come già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti e come peraltro richiesto dalla resistente e dalla Curatrice speciale della minore.
Si osserva, in primo luogo, che il permanere di un clima di tensione tra le parti, la pendenza del procedimento penale nei confronti del NO e le misure cautelari ad oggi ancora applicate al Pt_1 medesimo, limitative del rapporto tra le parti, sono tutti elementi che allo stato escludono la possibilità di ipotizzare una gestione condivisa da parte dei genitori delle necessità quotidiane di , posto che in Per_1 assenza un confronto diretto e frequente tra le parti nell'interesse della minore si rischierebbe di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse di nella sua quotidianità. Per_1
pagina 8 di 16 Ciò premesso, l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre risulta la soluzione ad oggi più rispondente alle esigenze di , rispecchiando la situazione familiare di fatto esistente, nell'ambito della Per_1 quale la NOa risulta il genitore di riferimento della minore nella sua vita quotidiana, come CP_1 sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, il quale ha sempre proposto un assetto organizzativo familiare con tempi prevalenti della minore presso la madre;
inoltre, la resistente è risultata dotata di adeguate capacità genitoriali ed in particolare è apparsa capace di garantire alla figlia l'accesso all'altro genitore, avendo dimostrato di riuscire a scindere le problematiche legate al rapporto di coppia con il ricorrente dalla relazione genitoriale con il medesimo ed in particolare dal rapporto padre-figlia.
Al contrario – pur non essendo emerse inadeguatezze paterne nell'ambito del rapporto diretto padre-figlia – il padre è risultato di fatto assente dalla quotidianità di per diverso tempo, avendola incontrata solo Per_1 poche volte dall'inizio delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nucleo familiare come meglio si dirà in seguito, risultando peraltro inadempiente rispetto agli propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia (secondo quanto allegato dalla resistente “il Pubblico Ministero, in esito alla conclusione delle indagini, gli ha altresì contestato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art.
570-bis c.p.”).
Peraltro, le decisioni di maggiore interesse per (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza Per_1 abituale della minore) continueranno ad essere assunte di comune accordo tra le parti, non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da escludere il coinvolgimento del padre rispetto a tali questioni, tenuto conto anche delle domande svolte dalla stessa resistente in tal senso in sede di precisazione delle conclusioni.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre, quanto alle frequentazioni tra il ricorrente e , si rileva che con l'ordinanza del Per_1
18/04/2025 erano stati disposti incontri padre-figlia “per tre pomeriggi a settimana, orientativamente lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30 con accompagnamento presso il centro estetico già utilizzato fino ad oggi dalle parti, alla sola presenza di persona di fiducia comune per i primi tre mesi, i cui costi saranno divisi al 50% tra i genitori”, con la successiva precisazione che la persona di fiducia comune avrebbe dovuto presenziare per l'intera durata degli incontri padre-figlia.
Tale regolamentazione era stata disposta in via provvisoria, tenuto conto, da un lato, della necessità che gli incontri padre-figlia fossero mediati dalla presenza di una terza persona al fine di favorire il ripristino di una relazione di fiducia tra i genitori, dall'altro, dell'assenza di segnalazioni di comportamenti inadeguati del padre verso la bambina (al di là delle complesse vicende tra le parti) tali da rendere necessaria l'adozione di maggiori cautele nel rapporto tra il padre e , peraltro non richieste nemmeno dalle stesse parti. Per_1
Tuttavia, per diversi mesi tali modalità di incontro padre-figlia sono rimaste di fatto inattuate a fronte della vigenza del divieto di avvicinamento del NO anche nei confronti della minore, nonché del Pt_1 divieto di comunicazione con la medesima se mediata dalla madre (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, pubblicata in data 26/02/2025, divenuta irrevocabile in data 29/04/2025, cfr. doc. 106).
Peraltro, con recente ordinanza pubblicata in data 15/09/2025, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Riesame ha ridimensionato la portata della misura cautelare sino a quel momento applicata con pagina 9 di 16 riferimento alla minore, disponendo il divieto nei confronti del NO di incontrare e comunicare Pt_1 con la figlia soltanto in caso di incontri e contatti mediati dalla madre.
Nei giorni successivi all'emissione di tale provvedimento, peraltro il NO si è recato a recuperare Pt_1 la figlia all'uscita dell'asilo in assenza della persona di fiducia che avrebbe dovuto presenziare agli incontri padre-figlia, come disposto nel provvedimento del 18/04/2025, chiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine e generando nuove tensioni con la resistente, nonché con gli insegnanti dell'asilo nido frequentato da , i quali hanno sospeso la frequenza della minore nel periodo dal 18 al 30 settembre Per_1
2025 in attesa di chiarimenti rispetto ai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria con riguardo alla gestione della minore.
Successivamente le parti sono riuscite ad attuare la calendarizzazione prevista in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, individuando quale persona di comune fiducia la NOa Sylvia Conception, attesa l'indisponibilità per esigenze lavorative manifestata dalla NOa che in precedenza aveva Parte_2 aiutato il nucleo familiare a gestire le frequentazioni;
peraltro, dopo pochi incontri risulta essere Persona_3 venuta meno la fiducia della NOa rispetto alla NOa (cfr. note scritte di parte CP_1 Parte_3 resistente del 21/10/2025), ponendosi dunque la necessità di individuare un'altra figura di riferimento.
Ciò considerato, nelle rispettive conclusioni le parti hanno aderito di fatto la calendarizzazione prevista in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ma hanno manifestato posizioni contrastanti con riguardo all'individuazione della persona di fiducia che dovrà presenziare agli incontri padre-figlia e alla necessità o meno che questa persona permanga per l'intera durata dell'incontro di con il padre. Per_1
Sul punto il ricorrente – pur accettando temporaneamente la presenza di una persona di fiducia durante l'intero spazio di incontro con la figlia – ha chiesto che tale figura provveda esclusivamente a gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, non ritenendo necessaria la sua permanenza per tutta la durata delle frequentazioni con la figlia né che tale ruolo venga svolto da una figura professionale in ragione delle già adeguate capacità paterne.
Al contrario, la resistente – allegando comportamenti paterni impositivi e irrispettosi delle esigenze della minore – ritiene imprescindibile che la persona di fiducia rimanga presente per tutta la durata dell'incontro padre-figlia, considerando altresì opportuno che tale ruolo venga ricoperto da un educatore professionale, che a seguito dell'apertura di vigilanza ex art. 337 c.c. potrebbe relazionare al Giudice in merito alle capacità paterne al fine di ogni valutazione con riguardo ai tempi e alle modalità di frequentazione padre-figlia.
La necessità che la persona di fiducia comune delle parti permanga per l'intera durata degli spazi padre-figlia
è stata evidenziata anche dalla Curatrice speciale della minore, soprattutto considerando le tensioni da ultimo verificatesi nel settembre 2025.
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene rispondente all'interesse della minore stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, di regola il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30, salvo migliori accordi tra le parti;
tali incontri si svolgeranno solo alla presenza di una persona di fiducia comune individuata dalle parti
(i cui eventuali costi saranno divisi al 50% tra i genitori) che potrà essere delegata per il ritiro della minore all'asilo nido e che permarrà per l'intera durata degli incontri padre-figlia per i primi due mesi dalla data di pagina 10 di 16 pubblicazione della presente sentenza;
successivamente si occuperà solo di gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, tenuto conto della misura cautelare attualmente vigente nei confronti del NO
. Pt_1
Il Collegio, invero, ritiene opportuno che la persona di fiducia individuata dalle parti sia presente per un primo periodo per l'intera durata degli incontri padre-figlia, al fine di favorire la ripresa del rapporto tra gli stessi, tenuto conto della prolungata assenza di contatti tra il ricorrente e , come osservato anche dalla Per_1
Curatrice speciale, svolgendo tale figura anche la funzione di stemperare le tensioni che potrebbero crearsi tra i genitori in questa prima effettiva fase di attuazione delle frequentazioni padre-figlia.
Non appare, peraltro, indispensabile che tale ruolo sia ricoperto da un educatore (pur potendo le parti raggiungere un accordo in tal senso), né risulta necessaria l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., posto che tali interventi risulterebbero eccessivamente cautelativi rispetto alla situazione familiare osservata nell'ambito del presente procedimento, considerato in particolare che sino ad ora non sono stati segnalati comportamenti inadeguati paterni nel rapporto diretto con la minore e ciò anche successivamente alla ripresa della frequentazioni padre-figlia dal settembre 2025.
Quanto all'individuazione della persona di comune fiducia, preso atto del venir meno dell'accordo tra le parti con riguardo alla NOa , si invitano le parti ad individuare concordemente e nel minor tempo Parte_3 possibile un'altra persona di fiducia comune – come peraltro ad oggi hanno dimostrato di essere sempre riuscite a fare – al fine di evitare ulteriori ritardi/sospensioni nello svolgimento del calendario di frequentazioni nel primario interesse di . Persona_3 Per_1
Quanto alle videochiamate tra il padre e la minore, si evidenzia in primo luogo che il ricorrente non ha di fatto mai richiesto che venissero disposte videochiamate padre-figlia, richiesta svolta dalla sola Curatrice speciale della minore e poi di fatto condivisa dal ricorrente solo in sede di memoria di replica;
tuttavia, si ritiene che allo stato la previsione di tali videochiamate non risulti opportuna, comportando l'accoglimento di tale domanda diversi problemi di gestione: invero, la misura cautelare allo stato vigente, limitativa dei contatti tra le parti, imporrebbe la necessità di individuare una persona terza a cui indirizzare tali chiamate, che dovrebbe trovarsi insieme alla minore in orari e giorni prestabiliti, il tutto peraltro in assenza di una richiesta attiva da parte del padre in tal senso.
Si conferma, infine, l'autorizzazione alla madre a delegare la nonna materna al ritiro della bambina all'asilo, alla luce di condivisibili esigenze di lavoro della NOa e della pacifica adeguatezza della madre CP_1 della ricorrente, come riconosciuto da entrambe le parti.
Sul divieto di pubblicazione di immagini e notizie inerenti alla minore:
Posto il permanere del dissenso paterno rispetto alla pubblicazione di immagini e notizie inerenti alla minore, il Tribunale ritiene che debba essere confermato il divieto per entrambi i genitori pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona;
inoltre, i genitori, in qualità di custodi dell'immagini della minore, dovranno continuare vigilare sul loro utilizzo, informando i rispettivi parenti e amici del divieto posto dal Tribunale.
pagina 11 di 16 Ogni violazione di tale divieto comporterà il pagamento della somma di euro 400,00, ai sensi degli artt.
473bis.39 e 614bis c.p.c., da corrispondere a favore di sul conto corrente con vincolo pupillare aperto Per_1 dalla Curatrice speciale della minore.
Sul punto, si premette che nel corso della loro relazione, i genitori – considerata la loro professione – hanno sempre pubblicato fotografie/notizie relative alla minore sui social network;
peraltro, successivamente all'interruzione della relazione tra le parti, il padre ha espresso il suo dissenso rispetto alla prosecuzione di tali pubblicazioni e pertanto, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice delegato aveva già disposto il divieto e le modalità di pagamento di cui sopra.
Ciononostante, nel corso del presente procedimento sono state depositate numerosissime istanze per l'accertamento della violazione di tale divieto, soprattutto avanzate dalla parte ricorrente nei confronti di dovendosi peraltro il Collegio ancora pronunciare su alcune di esse, sulle quali è stato già CP_1 instaurato il contraddittorio tra le parti.
In particolare, esaminando, in primo luogo, le istanze formulate dalla parte resistente in data 15/07/2025 e
17/07/2025, il Collegio ritiene che non sussista la violazione del divieto di pubblicazione di immagini e notizie inerenti a EL: invero, detto divieto mira a escludere la divulgazione di immagini e informazioni riservate relativamente alla vita e alle abitudini della minore ma non può limitare i commenti delle parti, dei loro difensori o dei parenti rispetto ai provvedimenti giudiziari emessi, né tale divieto risulta volto a tutelare la privacy delle parti stesse.
Quanto alle istanze di parte ricorrente depositate in data 31/07/2025, 15/09/2025 e 01/10/2025, si precisa la
NOa ha allegato solamente che, rispetto alla fotografia di cui al doc. 1 allegato all'istanza del CP_1
31/07/2025, la bambina che ha in braccio sarebbe la figlia di un'amica, come dichiarato da quest'ultima (cfr. doc. 135), nulla aggiungendo rispetto alle altre fotografie/video depositati dal ricorrente.
Ciò posto, il Collegio ritiene che quanto allegato dal ricorrente integri la violazione del divieto di cui sopra, trattandosi di immagini/video in cui appare, seppur non in volto, o si sente la voce della minore o comunque forniscono informazioni relative a (all. 2 all'istanza del 31/07/2025, all. 3 all'istanza del 15/09/2025 e Per_1 all. 1 e 2 all'istanza del 01/10/2025).
Sulle questioni economiche:
Quanto al mantenimento di , si premette che in sede di provvedimenti provvisori ed urgente di cui Per_1 all'ordinanza del 18/04/2025 veniva osservato quanto segue:
“Il tema economico si declina nei seguenti termini. La resistente indica, negli ultimi tre anni,
25.178, 34.331 e 56.899 euro annui netti derivanti dalla sua attività di influncer. La signora è socia maggioritaria (ma, di fatto, totalitaria, visto che altra quotista è la madre, la quale non sembra avere delle competenze specifiche) della A bilancio 2023 la società ha un giro Parte_4 di affari di 235.722 euro un utile di 39.282 euro. L'utile di esercizio non è stato distribuito per scelta del soci. La parte indica 13 mila euro annui come retta di asilo per la minore e ha riferito di essersi dotata di una nuova abitazione i cui oneri non sono noti. È ovvio che, o la madre conta su aiuti di terzi o i redditi dichiarati non son completi visto che gli oneri asilo+casa verosimilmente assorbono tutto il redditi dichiarato nell'anno. Il ricorrente indica un lordo 2023 (cioè PF 2024) di
9.433 euro, un lordo 2022 di 83.333+36.637. Il reddito 2022 non è indicato nel modello disclosure
pagina 12 di 16 e l'unica documentazione prodotta è una inspiegabile CU per euro 2.045. Egli occupa una casa – quella in via Casati dove è stata anche la – per 3.100 euro al mese e versa, per il primo CP_1 figlio avuto da altra donna, un contributo complessivo di euro 780 al mese. ha sostenuto Pt_1 di avere speso per la compagna, lo scorso anno, 200 mila euro per vita di lusso, viaggi, ristoranti.
Per il tribunale il discorso è chiuso qui. I dati ufficiali esposti sono radicalmente incompatibili con gli impegni di spesa sostenuti e dichiarati da . Il tribunale rammenta che non è onere Pt_1 dello scrivente ricostruire in dettaglio la situazione economica e reddituale quando questa è intrinsecamente inverosimile. La parte si farà carico di questa inverosimiglianza. Pt_1 sostiene che la sua carriera sarebbe entrata in crisi a seguito dell'arresto avvenuto a novembre
2024. Lo scrivente non dubita che, per un professionista che vive di immagine, il danno possa esserci stato. Tuttavia, questo danno non è – allo stato - definibile. Soprattutto l'incredibile reddito di 9.443 euro si riferisce all'anno solare 2023, cioè ben prima del danno reputazionale. Cioè durante il periodo in cui spendeva quasi 37 mila euro annui per via Casati, 200 mila per Pt_1 vita di lusso, eccetera eccetera. Il reddito è esattamente pari a quello che ha versato per Pt_1 il mantenimento del primo figlio. Si reputa non necessario aggiungere altro.
Alla luce di questi dati, dell'eta della minore e della distribuzione del mantenimento diretto, ritiene lo scrivente che sia congruo un assegno di euro 900,00 oltre al 50% delle spese extra. L'assegno deve decorrere dal momento della domanda”.
Rispetto al momento di emissione di tale provvedimento, le condizioni economico-patrimoniali delle parti appaiono essere rimaste sostanzialmente invariate, permanendo in particolare una rilevata opacità con riguardo alla situazione lavorativa-reddituale del NO , opacità che non risulta essere stata chiarita Pt_1 dallo stesso nel seguito del giudizio.
Invero, anche in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha allegato difficoltà lavorative, soprattutto nel territorio italiano, dovute al danno di immagine subito a fronte delle vicende giudiziarie che lo hanno interessato, rappresentando di aver ricevuto l'intimazione di sfatto per l'immobile condotto in locazione di via Casati;
a fronte di tali allegate difficoltà, il NO si è reso inadempiente rispetto a quanto Pt_1 disposto con ordinanza del 18/04/2025 a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Tali argomentazioni peraltro appaiono in contrasto con quanto si evince dalle note di PG depositate in atti dalla resistente (cfr. doc. 133), dalle quali risulta che il NO avrebbe svolto regolarmente la Pt_1 propria attività di deejay durante l'estate sia in Italia che all'estero; il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna documentazione o informazione utile ad ottenere una verosimile ricostruzione delle proprie disponibilità.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno come già determinato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, risultando adeguato rispetto alla situazione economico-patrimoniali delle parti come sopra esposta e alle attuali limitatissime spese di mantenimento diretto della minore a carico del padre, dati gli ancora limitati spazi di frequentazione padre-figlia.
Infine, l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla resistente, in quanto genitore collocatario della figlia minore.
Sulle spese di lite:
pagina 13 di 16 Le spese del presente procedimento devono essere interamente compensate, considerate le conclusioni concordi delle parti con riguardo agli aspetti sostanziali della ripartizione dei tempi genitori-figlia e alla reciproca soccombenza rispetto alle questioni economiche, tenuto conto che, da un lato, il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di affidamento condiviso della minore e che, dall'altro, è stato confermato il divieto di pubblicazione di fotografie e di notizie di , non richiesto dalla resistente, la Per_1 quale peraltro ha commesso plurime violazione di tale divieto nel corso del presente giudizio.
Infine, si ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore della Curatrice speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che – attese le ragioni per le quali è stato richiesto l'intervento del Curatore e considerata l'attività e l'impegno profuso – si quantifica in euro
3.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Affida la minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_1 Controparte_1 le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, di regola il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30, salvo migliori accordi tra le parti;
tali incontri si svolgeranno solo alla presenza di una persona di fiducia comune individuata dalle parti (i cui eventuali costi saranno divisi al 50% tra i genitori) che potrà essere delegata per il ritiro della minore all'asilo nido e che permarrà per l'intera durata degli incontri padre- figlia per i primi due mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente si occuperà solo di gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, tenuto conto della misura cautelare attualmente vigente nei confronti del NO . Pt_1
4) Dispone il divieto per entrambi i genitori pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona;
inoltre, i genitori, in qualità di custodi dell'immagini della minore, dovranno continuare vigilare sul loro utilizzo, informando i rispettivi parenti e amici del divieto posto dal Tribunale.
5) Dispone che ogni violazione del divieto di cui al precedente punto 4) comporterà il pagamento della somma di euro 400,00, ai sensi degli artt. 473bis.39 e 614bis c.p.c., da corrispondere a favore di Per_1 sul conto corrente con vincolo pupillare aperto a tal fine dalla Curatrice speciale della minore (c/c
000016533X36 intestato a , codice IBAN: [...]X36); Controparte_3
6) Rigetta le istanze formulate dalla parte resistente in data 15/07/2025 e 17/07/2025;
7) Accerta la violazione del divieto di cui al punto 4) da parte di con riferimento Controparte_1 alle istanze del 31/07/2025, del 15/09/2025 e del 01/10/2025 di parte ricorrente;
8) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella Parte_1 Per_1 misura complessiva di euro 900,00 mensili, somma da versarsi a in via Controparte_1
pagina 14 di 16 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
9) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 15 di 16 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 10) Dispone che la madre percepirà interamente l'assegno unico universale;
Controparte_1
11) Compensa le spese di lite;
12) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, i compensi dovuti per l'attività svolta dal
Curatore speciale quantificati in euro 3.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
31/01/2025 da:
(C.F: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1989, assistito e difeso dall'avv. D'Erasmo Leonardo, presso il cui studio – sito in Roma, via Giovanni
Bettolo n. 2 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dalle avv. Cugnasca Viviana e Zanoni Paola, presso il cui studio – sito in Milano, viale Bianca Maria
n. 33 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale della minore (nata CP_2 C.F._3 Persona_1 il 12/05/2023), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Tanto premesso parte ricorrente, in ossequio a quanto disposto da questo Ill.mo Giudice, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso che ha dato origine al presente procedimento, così come argomentate anche in tutti i successivi scritti da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti ed alla luce di tutti gli ulteriori elementi emersi in corso di causa ed in particolare, contrariis reiectis:
pagina 1 di 16 1) Affidare la minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente le responsabilità Persona_2 genitoriale, pertanto la dovrà considerare il padre nelle scelte di vita della minore;
CP_1
2) Collocare la minore in via prevalente, vista la sua tenera età, presso l'abitazione della madre, Sig.ra Persona_2
sita in Milano, alla Via Maroncelli n.10 o al diverso indirizzo alla stessa riferibile;
Controparte_1 3) Confermare la modalità del diritto di visita del padre così come regolata nel provvedimento del 18/04/2025, ossia:
“il tribunale ritiene adeguato che il padre vada a prendere EL all'asilo per tre giorni a settimana e la riporti alle
19:30 presso l'amica comune che le parti hanno ad oggi utilizzato come tramite” o presso il diverso luogo che questo
Ill.mo Giudice riterrà idoneo per il riaccompagno della minore. Trattasi di richiesta particolarmente urgente ed importante in considerazione del grave ostruzionismo subito dal padre in merito alla frequentazione con la figlia che non incontra dal 25/04/2025. Oltre a ciò si chiede che, durante le festività natalizie, la minore trascorra Persona_2 con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, dal 26 al 30 dicembre alternandosi tra i genitori secondo la calendarizzazione già prevista per l'ordinario diritto di visita, dal 31 dicembre al 1 gennaio con la madre, dal 2 al 6 gennaio con il padre. Durante le festività pasquali, si chiede che resti ad anni alterni tre giorni con la Per_2 madre e tre giorni con il padre o dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì al mercoledì. Durante il periodo estivo, resterà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di giugno (la prima settimana di giugno) e 7 giorni consecutivi nel mese di settembre (la prima settimana di settembre) oppure 15 giorni consecutivi nel rispetto del periodo feriale dei genitori, purché venga comunicato con anticipo di almeno trenta giorni da parte di entrambi i genitori. I compleanni della minore saranno festeggiati un anno con un genitore e l'anno successivo con Persona_2 l'altro genitore e la piccola festeggerà con i rispettivi genitori i loro compleanni. Le parti, qualora impossibilitate a rispettare il proprio turno di spettanza, saranno tenute a darne reciproca e tempestiva comunicazione, rendendosi disponibili e collaborativi l'uno verso l'altro;
4) Quanto al mantenimento della figlia si chiede, in ossequio alla situazione di attuale dissesto economico Persona_2 ampiamente dimostrata che renderebbe impossibile per il padre provvedere al versamento di una maggior somma, che il Sig. sia tenuto a pagare la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, ovvero la diversa somma Pt_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia purché compatibile con le esigenze di una bambina di così tenera età, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla Sig.ra CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, ove previamente concordate con il padre e documentate dalla Sig.ra CP_1
5) I genitori potranno ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
6) I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti della minore diversi da quelli usuali, come viaggi, ecc. e a stabilire congiuntamente a chi sarà affidata la bambina quando la madre sarà lontana per motivi lavorativi, attribuendo in via principale al padre la possibilità di occuparsi della bambina nei periodi di assenza della madre. Nella denegata ipotesi in cui, invece, la bambina sia comunque affidata a terzi, si chiede che sia mantenuto il rispetto del diritto di visita del padre secondo la calendarizzazione già stabilita al punto n.
3);
7) I genitori si impegnano altresì ad evitare che la figlia minore appaia sui social network, sia Persona_2 per ragioni lavorative, sia con riferimento alla pubblicazione quotidiana di fotografie e video privati della piccola;
8) I genitori si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di reperibilità, ivi eleggendo il domicilio ed a comunicare per iscritto tempestivamente eventuali variazioni.
9) Con vittoria di spese competenze e onorari di lite come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del costituito procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE tenuto conto - della gravità dei comportamenti posti in essere dal NO nei Pt_1 confronti della NOa e, indirettamente, della minore, vittima di violenza assistita;
- della pendenza del CP_1 procedimento penale n. 42971/2023 R.G.N.R. a carico del NO per il reato p. e p. dall'art. 612-bis c.p.; - in Pt_1 particolare, di quanto disposto dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza pubblicata
pagina 2 di 16 in data 28 febbraio 2025, divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2025, in seguito a pronuncia di rigetto del Ricorso per
Cassazione presentato dal Sig. avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano;
- delle Parte_1 effettive e concrete capacità economiche del padre;
- dell'intervento delle nuove linee guida del Tribunale di Milano sulle spese extra del giugno 2025; respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, di merito e istruttoria,
NEL MERITO:
1. in coerenza con il provvedimento provvisorio del Giudice Delegato e con le conclusioni del Curatore Speciale, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre;
Persona_2
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre, in ordine alle frequentazioni padre-figlia, in conformità ai provvedimenti assunti (cfr. Ordinanza pubblicata in data 28 febbraio 2025 dal Tribunale del Riesame nell'ambito del procedimento n. 1103/2024 T.d.R. e divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2025 a seguito di pronuncia di rigetto del Ricorso per Cassazione presentato dal Sig. ) e/o che verranno assunti nell'ambito del procedimento penale n. 42971/2023 R.G.N.R. a Parte_1 carico del padre e, in ogni caso, prevedere che le stesse si svolgano tassativamente alla presenza di una persona di fiducia della madre, con eventuale graduale liberalizzazione degli incontri, solo all'esito della valutazione del contegno paterno;
4. autorizzare la NOa a delegare persona di sua fiducia, inclusa la nonna materna, per il prelievo della CP_1 minore dall'asilo;
5. disporre che il padre, con decorrenza dalla data della domanda, contribuisca al mantenimento di Persona_2 corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile non inferiore a complessivi € 1.500,00 e in ogni caso nella misura ritenuta equa e di giustizia, da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, nonché tenendo a proprio carico il
50% delle spese straordinarie della figlia, disciplinate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 che si trascrivono di seguito: − spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
pagina 3 di 16 attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. disporre che l'SE IC sia integralmente percepito dalla madre.
IN VIA ISTRUTTORIA:
7. ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., anche a integrazione di quanto già solo parzialmente depositato, la produzione in giudizio: a) delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero, con ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate;
b) di tutte le fatture emesse negli ultimi 3 anni;
c) degli estratti conto degli ultimi tre anni dei conti correnti e depositi titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) a lui riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro
Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero; d) degli estratti conto degli ultimi tre anni delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero; e) delle visure camerali e dell'ultimo bilancio depositato di ogni società in cui il NO detiene partecipazioni;
f) di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla Pt_1 propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al NO . Nel caso di Pt_1 opposizione del ricorrente, o, in ogni caso, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per la determinazione degli oneri di mantenimento della figlia in capo al padre, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del NO , nonché sul suo tenore di vita;
8. disporre che il NO Pt_1
si sottoponga ad approfondimenti volti ad accertare l'utilizzo, da parte dello stesso, di sostanze stupefacenti, Pt_1 anche attraverso il SERD di zona;
9. disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo del procedimento penale n.
42971/2023 R.G.N.R. – PM dott. Antonio Pansa.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.”.
Per (Curatrice speciale della minore): CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre;
2. Disporre, anche ai fini della residenza anagrafica, che la figlia minore viva abitualmente con la madre;
3. Disporre che il padre trascorra con la figlia due giorni infrasettimanali dall'uscita dall'asilo (ovvero dalle ore 10 in caso di chiusura dell'asilo) sino alle ore 19, inizialmente alla presenza di una persona di fiducia della madre, ovvero, in mancanza, di un educatore professionale;
4. Disporre che, nei giorni in cui non incontra la figlia, il padre possa effettuare una videochiamata al giorno mediata da un adulto diverso dalla madre e scelto a discrezione di quest'ultima;
5. Confermare il divieto, per entrambi i genitori, di pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona, fissando in euro 400,00 l'importo da versare per ogni violazione, ai sensi dell'articolo 614bis cpc;
6. Disporre che le somme dovute in conseguenza delle violazioni di cui al punto precedente vengano versate sul c/c
000016533X36 intestato a , codice IBAN: [...]X36, con vincolo pupillare Controparte_3
pagina 4 di 16 e che in caso di inadempimento del genitore tenuto al pagamento della somma la legittimazione attiva ad agire esecutivamente per il recupero di tale somma sia attribuita all'altro genitore;
7. Porre a carico del padre un assegno periodico per il mantenimento della figlia dell'importo di euro 1.000,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile 2025;
8. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese della figlia: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche
e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
9. Condannare le parti alla rifusione delle spese di lite a favore della minore.”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, – dando atto di aver intrattenuto Parte_1 una relazione con la resistente, dalla quale era nata in data [...], minore riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori – chiedeva al Tribunale di Milano: - di regolamentare ex art. 473bis.15 c.p.c. il diritto di visita padre-figlia; - in via principale, di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 impegno degli stessi a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di reperibilità e gli spostamenti della minore, nonché ad evitare di pubblicare l'immagine della minore sui social network;
- di disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlia come indicato nel pagina 5 di 16 ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente rappresentava che: - nel 2021 le parti intraprendevano una relazione sentimentale e iniziavano a convivere a Roma, ove già viveva il ricorrente e il figlio di quest'ultimo, avuto da una precedente relazione;
- nel maggio 2023 nasceva la figlia della coppia ma Per_1 da allora emergeva un forte conflittualità tra le parti, tanto che nel settembre 2023 la decideva di CP_1 interrompere la relazione con il ricorrente e di traferirsi con la figlia a Milano, instaurando procedimento ex art. 316 c.c. (R.G. n. 43284/2023); - peraltro, nel febbraio 2024 le parti rinunciavano agli atti di tale procedimento, dando atto dell'avvenuta riconciliazione tra le stesse;
- tuttavia, la relazione tra le parti riprendeva solo per pochi mesi, decidendo nuovamente la NOa di interrompere la relazione con CP_1 il ricorrente nell'estate del 2024, ponendo in essere da allora condotte ostacolanti rispetto al rapporto padre- figlia e al coinvolgimento del padre nella gestione delle questioni relative alla minore, tanto che il ricorrente aveva più volte denunciato la resistente per sottrazione di minore (in data 01/07/2024 e in data 27/11/2024, cfr. doc. 2); - inoltre, il ricorrente allegava inidoneità genitoriali materne, in quanto la resistente non seguirebbe adeguatamente la figlia, pubblicherebbe spesso sui social network foto della minore e delegherebbe, inoltre, spesso le cure della figlia alla propria madre;
- in data 14/11/2024 la resistente aveva presentato denuncia-querela nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 612bis c.p. e in data
21/11/2024 il NO veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, misura poi Pt_1 revocata in data 23/11/2024 a seguito di interrogatorio di garanzia;
- da allora il ricorrente vedeva la figlia solo una volta per poche ore, non essendo possibile concordare con la resistente un calendario di incontri tra il padre e la minore.
Con decreto del 11/02/2025, il Giudice delegato non accoglieva la domanda ex art. 473bis.15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, trattandosi di domanda per la quale risultava necessario instaurare previamente il contradditorio tra le parti;
tenuto conto della complessa situazione familiare come esposta dal ricorrente, nominava l'avv. Alessandro Simeone quale Curatore speciale della minore (poi sostituito con provvedimento del 13/02/2025 con l'avv. . CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 20/03/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale – contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via Per_1 super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente della minore presso la stessa e con un calendario di frequentazioni padre-figlia compatibile con i provvedimenti assunti nell'ambito del procedimento penale a carico del ricorrente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 1.500,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre.
A sostegno delle domande formulate, la resistente precisava che: - dalla nascita della figlia , il Per_1 ricorrente aveva iniziato ad attuare comportamenti controllanti e di violenza verbale e fisica nei confronti della compagna, a seguito delle quali la stessa aveva interrotto la convivenza con il ricorrente nel settembre
2023 e presentato denuncia-querela nei confronti dello stesso nel dicembre 2023; - dopo un breve periodo di riconciliazione, nel maggio 2024 la resistente poneva nuovamente fine alla relazione con il ricorrente a causa di continui comportamenti prevaricatori e aggressivi dello stesso, presentando nuovamente denuncia-querela nei confronti del nel novembre 2024 per il reato di atti persecutori;
- con riguardo alla misura Pt_1 cautelare applicata all'epoca al ricorrente, in data 26/02/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, applicava – in riforma dell'ordinanza del GIP del 23/11/2024 – nei confronti del NO pagina 6 di 16 la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla NOa al luogo di dimora della Pt_1 CP_1 stessa, vietando altresì le comunicazioni con l'ex compagna;
disponeva altresì il divieto di avvicinamento alla figlia e di comunicazione con la stessa se mediata dalla NOa - contrariamente a quanto CP_1 allegato dal ricorrente, il NO non risultava autenticamente interessato alla figlia, utilizzandola Pt_1 quale strumento di controllo della vita della resistente.
Con memoria depositata in data 27/03/2025, si costituiva in giudizio l'avv. in qualità di Curatrice CP_2 speciale della minore , la quale chiedeva al Tribunale adito, con riserva di modificare e/o integrare le Per_1 domande formulate alla luce delle ulteriori risultanze processuali: - di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale durante i rispettivi tempi di cura in relazione a tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
- di disporre il collocamento prevalente presso la madre, con frequentazioni padre-figlia a cadenza bisettimanale alla presenza di una persona di comune fiducia, oltre a videochiamate nei giorni in cui non incontra la figlia mediate da persona diversa dalla madre;
- incaricare i Servizi sociali di Milano di attivare un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione di ciascun genitore, nonché se ritenuto opportuno il servizio di Spazio neutro per le frequentazioni padre-figlia;
- stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 1.000,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
Sentite le parti all'udienza del 14/04/2025, con ordinanza del 18/04/2025 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, affidava in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 stessa;
disponeva frequentazioni padre-figlia “per tre pomeriggi a settimana, orientativamente lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30 con accompagnamento presso il centro estetico già utilizzato fino ad oggi dalle parti, alla sola presenza di persona di fiducia comune per i primi tre mesi, i cui costi saranno divisi al 50% tra i genitori, riservando ogni ulteriore ampliamento e disciplina alla prosecuzione del giudizio” (con successivo decreto del
28/04/2025, il Giudice delegato chiariva che la persona di fiducia doveva permanere per l'intera durata degli incontri); autorizzava la nonna materna al ritiro della minore dall'asilo; poneva il divieto per entrambi i genitori di pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona, fissando un euro 400,00
l'importo da versare per ogni violazione, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.; stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 900,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
in via istruttoria, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
A seguito di istanza di parte ricorrente del 05/05/2025, instaurato sul punto il contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 19/05/2025, il Giudice delegato accertava la violazione da parte della NOa CP_1 del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore e stabiliva che la somma dovuta a titolo di sanzione ex art. 614bis. c.p.c. dovesse essere versata a favore della minore, incaricando la Curatrice speciale di Per_1 di curare l'apertura di libretto di risparmio o strumento analogo nell'interesse della minore;
vista l'analoga istanza avanzata da parte resistente in data 15/05/2025, assegnava alle altre parti termine per il deposito di replica.
Tenuto conto delle ulteriori violazioni allegate dal ricorrente nelle proprie note di replica del 28/05/2025, con provvedimento del 29/05/2025 il Giudice delegato nominava entrambi i genitori custodi dell'immagine della pagina 7 di 16 minore, con la conseguenza che il divieto di pubblicazione già disposto in data 18/04/2025 si sarebbe configurato anche per omessa vigilanza dei genitori rispetto a pubblicazione svolte da terzi.
A seguito di istanza di parte ricorrente del 19/06/2025, instaurato sul punto il contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 19/07/205 il Giudice delegato accertava la violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore commessa da parte di un amico della NOa per omessa vigilanza CP_1 materna.
All'udienza del 15/07/2025, le parti rappresentavano che a fronte dei provvedimenti cautelari adottati in sede penale il padre di fatto non vedeva la bambina da diversi mesi;
il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c., autorizzando il deposito telematico della documentazione relativa al procedimento penale a carico del ricorrente.
Con provvedimento del 24/09/2025, il Giudice delegato rimetteva al Collegio la decisione sull'istanza di parte ricorrente del 31/07/2025, sempre relativa alla violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine della minore da parte della NOa dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza interpretativa CP_1 avanzata in data 18/09/2025 dalla resistente in punto di frequentazioni . Persona_3
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note depositata dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione (si precisa che veniva altresì rimessa al Collegio la decisione relativa alle istanze del 15/07/2025 e del 17/07/2025 di parte resistente e del 31/07/2025, del
15/09/2025 e del 01/10/2025 di parte ricorrente).
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
*** Sul materiale probatorio:
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendo quanto osservato dal Giudice delegato in via istruttoria con l'ordinanza del 18/04/2025, tenuto conto della documentazione già presente in atti.
Sulla responsabilità genitoriale:
Quanto al regime di affidamento di , il Collegio ritiene rispondente alle esigenze della minore Per_1 confermare il suo affidamento in via esclusiva alla madre, come già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti e come peraltro richiesto dalla resistente e dalla Curatrice speciale della minore.
Si osserva, in primo luogo, che il permanere di un clima di tensione tra le parti, la pendenza del procedimento penale nei confronti del NO e le misure cautelari ad oggi ancora applicate al Pt_1 medesimo, limitative del rapporto tra le parti, sono tutti elementi che allo stato escludono la possibilità di ipotizzare una gestione condivisa da parte dei genitori delle necessità quotidiane di , posto che in Per_1 assenza un confronto diretto e frequente tra le parti nell'interesse della minore si rischierebbe di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse di nella sua quotidianità. Per_1
pagina 8 di 16 Ciò premesso, l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre risulta la soluzione ad oggi più rispondente alle esigenze di , rispecchiando la situazione familiare di fatto esistente, nell'ambito della Per_1 quale la NOa risulta il genitore di riferimento della minore nella sua vita quotidiana, come CP_1 sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, il quale ha sempre proposto un assetto organizzativo familiare con tempi prevalenti della minore presso la madre;
inoltre, la resistente è risultata dotata di adeguate capacità genitoriali ed in particolare è apparsa capace di garantire alla figlia l'accesso all'altro genitore, avendo dimostrato di riuscire a scindere le problematiche legate al rapporto di coppia con il ricorrente dalla relazione genitoriale con il medesimo ed in particolare dal rapporto padre-figlia.
Al contrario – pur non essendo emerse inadeguatezze paterne nell'ambito del rapporto diretto padre-figlia – il padre è risultato di fatto assente dalla quotidianità di per diverso tempo, avendola incontrata solo Per_1 poche volte dall'inizio delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nucleo familiare come meglio si dirà in seguito, risultando peraltro inadempiente rispetto agli propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia (secondo quanto allegato dalla resistente “il Pubblico Ministero, in esito alla conclusione delle indagini, gli ha altresì contestato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art.
570-bis c.p.”).
Peraltro, le decisioni di maggiore interesse per (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza Per_1 abituale della minore) continueranno ad essere assunte di comune accordo tra le parti, non essendo emerse nel corso del giudizio ragioni tali da escludere il coinvolgimento del padre rispetto a tali questioni, tenuto conto anche delle domande svolte dalla stessa resistente in tal senso in sede di precisazione delle conclusioni.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente della minore presso la madre, quanto alle frequentazioni tra il ricorrente e , si rileva che con l'ordinanza del Per_1
18/04/2025 erano stati disposti incontri padre-figlia “per tre pomeriggi a settimana, orientativamente lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30 con accompagnamento presso il centro estetico già utilizzato fino ad oggi dalle parti, alla sola presenza di persona di fiducia comune per i primi tre mesi, i cui costi saranno divisi al 50% tra i genitori”, con la successiva precisazione che la persona di fiducia comune avrebbe dovuto presenziare per l'intera durata degli incontri padre-figlia.
Tale regolamentazione era stata disposta in via provvisoria, tenuto conto, da un lato, della necessità che gli incontri padre-figlia fossero mediati dalla presenza di una terza persona al fine di favorire il ripristino di una relazione di fiducia tra i genitori, dall'altro, dell'assenza di segnalazioni di comportamenti inadeguati del padre verso la bambina (al di là delle complesse vicende tra le parti) tali da rendere necessaria l'adozione di maggiori cautele nel rapporto tra il padre e , peraltro non richieste nemmeno dalle stesse parti. Per_1
Tuttavia, per diversi mesi tali modalità di incontro padre-figlia sono rimaste di fatto inattuate a fronte della vigenza del divieto di avvicinamento del NO anche nei confronti della minore, nonché del Pt_1 divieto di comunicazione con la medesima se mediata dalla madre (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, pubblicata in data 26/02/2025, divenuta irrevocabile in data 29/04/2025, cfr. doc. 106).
Peraltro, con recente ordinanza pubblicata in data 15/09/2025, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Riesame ha ridimensionato la portata della misura cautelare sino a quel momento applicata con pagina 9 di 16 riferimento alla minore, disponendo il divieto nei confronti del NO di incontrare e comunicare Pt_1 con la figlia soltanto in caso di incontri e contatti mediati dalla madre.
Nei giorni successivi all'emissione di tale provvedimento, peraltro il NO si è recato a recuperare Pt_1 la figlia all'uscita dell'asilo in assenza della persona di fiducia che avrebbe dovuto presenziare agli incontri padre-figlia, come disposto nel provvedimento del 18/04/2025, chiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine e generando nuove tensioni con la resistente, nonché con gli insegnanti dell'asilo nido frequentato da , i quali hanno sospeso la frequenza della minore nel periodo dal 18 al 30 settembre Per_1
2025 in attesa di chiarimenti rispetto ai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria con riguardo alla gestione della minore.
Successivamente le parti sono riuscite ad attuare la calendarizzazione prevista in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, individuando quale persona di comune fiducia la NOa Sylvia Conception, attesa l'indisponibilità per esigenze lavorative manifestata dalla NOa che in precedenza aveva Parte_2 aiutato il nucleo familiare a gestire le frequentazioni;
peraltro, dopo pochi incontri risulta essere Persona_3 venuta meno la fiducia della NOa rispetto alla NOa (cfr. note scritte di parte CP_1 Parte_3 resistente del 21/10/2025), ponendosi dunque la necessità di individuare un'altra figura di riferimento.
Ciò considerato, nelle rispettive conclusioni le parti hanno aderito di fatto la calendarizzazione prevista in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ma hanno manifestato posizioni contrastanti con riguardo all'individuazione della persona di fiducia che dovrà presenziare agli incontri padre-figlia e alla necessità o meno che questa persona permanga per l'intera durata dell'incontro di con il padre. Per_1
Sul punto il ricorrente – pur accettando temporaneamente la presenza di una persona di fiducia durante l'intero spazio di incontro con la figlia – ha chiesto che tale figura provveda esclusivamente a gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, non ritenendo necessaria la sua permanenza per tutta la durata delle frequentazioni con la figlia né che tale ruolo venga svolto da una figura professionale in ragione delle già adeguate capacità paterne.
Al contrario, la resistente – allegando comportamenti paterni impositivi e irrispettosi delle esigenze della minore – ritiene imprescindibile che la persona di fiducia rimanga presente per tutta la durata dell'incontro padre-figlia, considerando altresì opportuno che tale ruolo venga ricoperto da un educatore professionale, che a seguito dell'apertura di vigilanza ex art. 337 c.c. potrebbe relazionare al Giudice in merito alle capacità paterne al fine di ogni valutazione con riguardo ai tempi e alle modalità di frequentazione padre-figlia.
La necessità che la persona di fiducia comune delle parti permanga per l'intera durata degli spazi padre-figlia
è stata evidenziata anche dalla Curatrice speciale della minore, soprattutto considerando le tensioni da ultimo verificatesi nel settembre 2025.
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene rispondente all'interesse della minore stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, di regola il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30, salvo migliori accordi tra le parti;
tali incontri si svolgeranno solo alla presenza di una persona di fiducia comune individuata dalle parti
(i cui eventuali costi saranno divisi al 50% tra i genitori) che potrà essere delegata per il ritiro della minore all'asilo nido e che permarrà per l'intera durata degli incontri padre-figlia per i primi due mesi dalla data di pagina 10 di 16 pubblicazione della presente sentenza;
successivamente si occuperà solo di gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, tenuto conto della misura cautelare attualmente vigente nei confronti del NO
. Pt_1
Il Collegio, invero, ritiene opportuno che la persona di fiducia individuata dalle parti sia presente per un primo periodo per l'intera durata degli incontri padre-figlia, al fine di favorire la ripresa del rapporto tra gli stessi, tenuto conto della prolungata assenza di contatti tra il ricorrente e , come osservato anche dalla Per_1
Curatrice speciale, svolgendo tale figura anche la funzione di stemperare le tensioni che potrebbero crearsi tra i genitori in questa prima effettiva fase di attuazione delle frequentazioni padre-figlia.
Non appare, peraltro, indispensabile che tale ruolo sia ricoperto da un educatore (pur potendo le parti raggiungere un accordo in tal senso), né risulta necessaria l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c., posto che tali interventi risulterebbero eccessivamente cautelativi rispetto alla situazione familiare osservata nell'ambito del presente procedimento, considerato in particolare che sino ad ora non sono stati segnalati comportamenti inadeguati paterni nel rapporto diretto con la minore e ciò anche successivamente alla ripresa della frequentazioni padre-figlia dal settembre 2025.
Quanto all'individuazione della persona di comune fiducia, preso atto del venir meno dell'accordo tra le parti con riguardo alla NOa , si invitano le parti ad individuare concordemente e nel minor tempo Parte_3 possibile un'altra persona di fiducia comune – come peraltro ad oggi hanno dimostrato di essere sempre riuscite a fare – al fine di evitare ulteriori ritardi/sospensioni nello svolgimento del calendario di frequentazioni nel primario interesse di . Persona_3 Per_1
Quanto alle videochiamate tra il padre e la minore, si evidenzia in primo luogo che il ricorrente non ha di fatto mai richiesto che venissero disposte videochiamate padre-figlia, richiesta svolta dalla sola Curatrice speciale della minore e poi di fatto condivisa dal ricorrente solo in sede di memoria di replica;
tuttavia, si ritiene che allo stato la previsione di tali videochiamate non risulti opportuna, comportando l'accoglimento di tale domanda diversi problemi di gestione: invero, la misura cautelare allo stato vigente, limitativa dei contatti tra le parti, imporrebbe la necessità di individuare una persona terza a cui indirizzare tali chiamate, che dovrebbe trovarsi insieme alla minore in orari e giorni prestabiliti, il tutto peraltro in assenza di una richiesta attiva da parte del padre in tal senso.
Si conferma, infine, l'autorizzazione alla madre a delegare la nonna materna al ritiro della bambina all'asilo, alla luce di condivisibili esigenze di lavoro della NOa e della pacifica adeguatezza della madre CP_1 della ricorrente, come riconosciuto da entrambe le parti.
Sul divieto di pubblicazione di immagini e notizie inerenti alla minore:
Posto il permanere del dissenso paterno rispetto alla pubblicazione di immagini e notizie inerenti alla minore, il Tribunale ritiene che debba essere confermato il divieto per entrambi i genitori pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona;
inoltre, i genitori, in qualità di custodi dell'immagini della minore, dovranno continuare vigilare sul loro utilizzo, informando i rispettivi parenti e amici del divieto posto dal Tribunale.
pagina 11 di 16 Ogni violazione di tale divieto comporterà il pagamento della somma di euro 400,00, ai sensi degli artt.
473bis.39 e 614bis c.p.c., da corrispondere a favore di sul conto corrente con vincolo pupillare aperto Per_1 dalla Curatrice speciale della minore.
Sul punto, si premette che nel corso della loro relazione, i genitori – considerata la loro professione – hanno sempre pubblicato fotografie/notizie relative alla minore sui social network;
peraltro, successivamente all'interruzione della relazione tra le parti, il padre ha espresso il suo dissenso rispetto alla prosecuzione di tali pubblicazioni e pertanto, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice delegato aveva già disposto il divieto e le modalità di pagamento di cui sopra.
Ciononostante, nel corso del presente procedimento sono state depositate numerosissime istanze per l'accertamento della violazione di tale divieto, soprattutto avanzate dalla parte ricorrente nei confronti di dovendosi peraltro il Collegio ancora pronunciare su alcune di esse, sulle quali è stato già CP_1 instaurato il contraddittorio tra le parti.
In particolare, esaminando, in primo luogo, le istanze formulate dalla parte resistente in data 15/07/2025 e
17/07/2025, il Collegio ritiene che non sussista la violazione del divieto di pubblicazione di immagini e notizie inerenti a EL: invero, detto divieto mira a escludere la divulgazione di immagini e informazioni riservate relativamente alla vita e alle abitudini della minore ma non può limitare i commenti delle parti, dei loro difensori o dei parenti rispetto ai provvedimenti giudiziari emessi, né tale divieto risulta volto a tutelare la privacy delle parti stesse.
Quanto alle istanze di parte ricorrente depositate in data 31/07/2025, 15/09/2025 e 01/10/2025, si precisa la
NOa ha allegato solamente che, rispetto alla fotografia di cui al doc. 1 allegato all'istanza del CP_1
31/07/2025, la bambina che ha in braccio sarebbe la figlia di un'amica, come dichiarato da quest'ultima (cfr. doc. 135), nulla aggiungendo rispetto alle altre fotografie/video depositati dal ricorrente.
Ciò posto, il Collegio ritiene che quanto allegato dal ricorrente integri la violazione del divieto di cui sopra, trattandosi di immagini/video in cui appare, seppur non in volto, o si sente la voce della minore o comunque forniscono informazioni relative a (all. 2 all'istanza del 31/07/2025, all. 3 all'istanza del 15/09/2025 e Per_1 all. 1 e 2 all'istanza del 01/10/2025).
Sulle questioni economiche:
Quanto al mantenimento di , si premette che in sede di provvedimenti provvisori ed urgente di cui Per_1 all'ordinanza del 18/04/2025 veniva osservato quanto segue:
“Il tema economico si declina nei seguenti termini. La resistente indica, negli ultimi tre anni,
25.178, 34.331 e 56.899 euro annui netti derivanti dalla sua attività di influncer. La signora è socia maggioritaria (ma, di fatto, totalitaria, visto che altra quotista è la madre, la quale non sembra avere delle competenze specifiche) della A bilancio 2023 la società ha un giro Parte_4 di affari di 235.722 euro un utile di 39.282 euro. L'utile di esercizio non è stato distribuito per scelta del soci. La parte indica 13 mila euro annui come retta di asilo per la minore e ha riferito di essersi dotata di una nuova abitazione i cui oneri non sono noti. È ovvio che, o la madre conta su aiuti di terzi o i redditi dichiarati non son completi visto che gli oneri asilo+casa verosimilmente assorbono tutto il redditi dichiarato nell'anno. Il ricorrente indica un lordo 2023 (cioè PF 2024) di
9.433 euro, un lordo 2022 di 83.333+36.637. Il reddito 2022 non è indicato nel modello disclosure
pagina 12 di 16 e l'unica documentazione prodotta è una inspiegabile CU per euro 2.045. Egli occupa una casa – quella in via Casati dove è stata anche la – per 3.100 euro al mese e versa, per il primo CP_1 figlio avuto da altra donna, un contributo complessivo di euro 780 al mese. ha sostenuto Pt_1 di avere speso per la compagna, lo scorso anno, 200 mila euro per vita di lusso, viaggi, ristoranti.
Per il tribunale il discorso è chiuso qui. I dati ufficiali esposti sono radicalmente incompatibili con gli impegni di spesa sostenuti e dichiarati da . Il tribunale rammenta che non è onere Pt_1 dello scrivente ricostruire in dettaglio la situazione economica e reddituale quando questa è intrinsecamente inverosimile. La parte si farà carico di questa inverosimiglianza. Pt_1 sostiene che la sua carriera sarebbe entrata in crisi a seguito dell'arresto avvenuto a novembre
2024. Lo scrivente non dubita che, per un professionista che vive di immagine, il danno possa esserci stato. Tuttavia, questo danno non è – allo stato - definibile. Soprattutto l'incredibile reddito di 9.443 euro si riferisce all'anno solare 2023, cioè ben prima del danno reputazionale. Cioè durante il periodo in cui spendeva quasi 37 mila euro annui per via Casati, 200 mila per Pt_1 vita di lusso, eccetera eccetera. Il reddito è esattamente pari a quello che ha versato per Pt_1 il mantenimento del primo figlio. Si reputa non necessario aggiungere altro.
Alla luce di questi dati, dell'eta della minore e della distribuzione del mantenimento diretto, ritiene lo scrivente che sia congruo un assegno di euro 900,00 oltre al 50% delle spese extra. L'assegno deve decorrere dal momento della domanda”.
Rispetto al momento di emissione di tale provvedimento, le condizioni economico-patrimoniali delle parti appaiono essere rimaste sostanzialmente invariate, permanendo in particolare una rilevata opacità con riguardo alla situazione lavorativa-reddituale del NO , opacità che non risulta essere stata chiarita Pt_1 dallo stesso nel seguito del giudizio.
Invero, anche in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha allegato difficoltà lavorative, soprattutto nel territorio italiano, dovute al danno di immagine subito a fronte delle vicende giudiziarie che lo hanno interessato, rappresentando di aver ricevuto l'intimazione di sfatto per l'immobile condotto in locazione di via Casati;
a fronte di tali allegate difficoltà, il NO si è reso inadempiente rispetto a quanto Pt_1 disposto con ordinanza del 18/04/2025 a titolo di contributo al mantenimento di . Per_1
Tali argomentazioni peraltro appaiono in contrasto con quanto si evince dalle note di PG depositate in atti dalla resistente (cfr. doc. 133), dalle quali risulta che il NO avrebbe svolto regolarmente la Pt_1 propria attività di deejay durante l'estate sia in Italia che all'estero; il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna documentazione o informazione utile ad ottenere una verosimile ricostruzione delle proprie disponibilità.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno come già determinato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, risultando adeguato rispetto alla situazione economico-patrimoniali delle parti come sopra esposta e alle attuali limitatissime spese di mantenimento diretto della minore a carico del padre, dati gli ancora limitati spazi di frequentazione padre-figlia.
Infine, l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla resistente, in quanto genitore collocatario della figlia minore.
Sulle spese di lite:
pagina 13 di 16 Le spese del presente procedimento devono essere interamente compensate, considerate le conclusioni concordi delle parti con riguardo agli aspetti sostanziali della ripartizione dei tempi genitori-figlia e alla reciproca soccombenza rispetto alle questioni economiche, tenuto conto che, da un lato, il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di affidamento condiviso della minore e che, dall'altro, è stato confermato il divieto di pubblicazione di fotografie e di notizie di , non richiesto dalla resistente, la Per_1 quale peraltro ha commesso plurime violazione di tale divieto nel corso del presente giudizio.
Infine, si ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore della Curatrice speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che – attese le ragioni per le quali è stato richiesto l'intervento del Curatore e considerata l'attività e l'impegno profuso – si quantifica in euro
3.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Affida la minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_1 Controparte_1 le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, di regola il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dell'asilo (ovvero dalle ore 16:00 se non c'è asilo) fino alle ore 19:30, salvo migliori accordi tra le parti;
tali incontri si svolgeranno solo alla presenza di una persona di fiducia comune individuata dalle parti (i cui eventuali costi saranno divisi al 50% tra i genitori) che potrà essere delegata per il ritiro della minore all'asilo nido e che permarrà per l'intera durata degli incontri padre- figlia per i primi due mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
successivamente si occuperà solo di gestire l'accompagnamento della minore dal padre alla madre, tenuto conto della misura cautelare attualmente vigente nei confronti del NO . Pt_1
4) Dispone il divieto per entrambi i genitori pubblicare su qualsiasi piattaforma social nonché di divulgare con qualsiasi modalità fotografie, notizie, circostanze pertinenti la vita della minore, anche per interposta persona;
inoltre, i genitori, in qualità di custodi dell'immagini della minore, dovranno continuare vigilare sul loro utilizzo, informando i rispettivi parenti e amici del divieto posto dal Tribunale.
5) Dispone che ogni violazione del divieto di cui al precedente punto 4) comporterà il pagamento della somma di euro 400,00, ai sensi degli artt. 473bis.39 e 614bis c.p.c., da corrispondere a favore di Per_1 sul conto corrente con vincolo pupillare aperto a tal fine dalla Curatrice speciale della minore (c/c
000016533X36 intestato a , codice IBAN: [...]X36); Controparte_3
6) Rigetta le istanze formulate dalla parte resistente in data 15/07/2025 e 17/07/2025;
7) Accerta la violazione del divieto di cui al punto 4) da parte di con riferimento Controparte_1 alle istanze del 31/07/2025, del 15/09/2025 e del 01/10/2025 di parte ricorrente;
8) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella Parte_1 Per_1 misura complessiva di euro 900,00 mensili, somma da versarsi a in via Controparte_1
pagina 14 di 16 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
9) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 15 di 16 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 10) Dispone che la madre percepirà interamente l'assegno unico universale;
Controparte_1
11) Compensa le spese di lite;
12) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, i compensi dovuti per l'attività svolta dal
Curatore speciale quantificati in euro 3.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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