Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.N.P.S. - Filiale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione provinciale di -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, ex militare appartenente -OMISSIS-, collocato in quiescenza su domanda a decorrere dal -OMISSIS- chiedeva all’I.N.P.S. la rideterminazione e conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito, solo TFS) a lui attribuito mediante riconoscimento del beneficio economico dell’applicazione di sei scatti stipendiali – ognuno della misura del 2,50% – sancito dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987, da includere nella base di calcolo per la quantificazione del predetto trattamento.
Sosteneva il ricorrente che il suddetto beneficio spetti anche agli ex dipendenti che, come nel suo caso, risultino cessati dal servizio a seguito di domanda al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 55 anni ed a fronte di almeno 35 anni di servizio utile (cd. età contributiva).
2. Poiché l’I.N.P.S. non riscontrava l’istanza, il ricorrente ha adìto questo Tribunale per chiedere l’accertamento del suo diritto a conseguire i benefici economici contemplati dall’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987, previo annullamento dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione provinciale di -OMISSIS-, (Atto Rif. Prot. n. 36796 del 1° febbraio 2021), nella parte in cui era stato negato il corrispondente beneficio, evidenziando che la norma risulta richiamata dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 (cd. codice dell’ordinamento militare, di seguito, solo C.O.M.) con conseguente estensione del beneficio di cui trattasi anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. L’I.N.P.S. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente: a) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, sostenendo che il rapporto relativo al trattamento di fine servizio intercorre fra l’amministrazione di appartenenza degli ex dipendenti e l’Istituto previdenziale; b) l’estinzione del diritto vantato per intervenuta decadenza sul rilievo che la norma invocata dal ricorrente prescrive che la domanda di attribuzione degli scatti venga presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale maturano i requisiti dell’età anagrafica e contributiva.
Nel merito, l’I.N.P.S. contestava la pretesa ritenendola infondata in quanto, trattandosi di soggetto collocato a riposo su domanda, ad esso non potrebbe estendersi il beneficio richiesto venendosi altrimenti ad estendere indebitamente al personale di altra forza di polizia una disposizione dettata esclusivamente per la Polizia di Stato.
4. Il ricorrente depositava memoria di replica con la quale confutava le eccezioni sollevate dall’Istituto, ribadendo le ragioni di fondatezza della pretesa avanzata.
5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare le eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente.
1.1. É infondata l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è proprio l’Istituto previdenziale ( ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 31 marzo 2025, n. 452), per cui l’Amministrazione già datrice di lavoro è del tutto estranea alla vicenda.
1.2. Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza del ricorrente dall’esercizio del diritto, fondata sul rilievo che il già citato art. 6- bis , comma 1, del d.l. n. 387 del 1987 prescrive, al secondo periodo, che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” , anagrafica e contributiva.
Invero, la questione è già stata affrontata e risolta da questo Tribunale nel senso che l’ambiguità della disposizione, che stabilisce un termine senza far discendere alcuna conseguenza dal suo superamento, «non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 ottobre 2024, n. 2552).
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, non è prescritto a pena di decadenza e rappresenta un onere per l’interessato che incide soltanto sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo (così T.A.R. Veneto, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 2924).
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
3. L’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 dispone, al comma 1, che “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali” di seguito indicati.
Il comma 2 della norma recita al primo periodo che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” .
A sua volta, l’art. 1911 del C.O.M. dispone al comma 3 che “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” .
4. Tanto premesso, la questione sottoposta al Collegio concerne l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo delle disposizioni sopra riportate, dovendo accertare se l’attribuzione, ai fini del calcolo della liquidazione del TFS, di sei scatti stipendiali ognuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, sia applicabile esclusivamente al personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 legge n. 121/1981, “che cessa da servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto” , per come previsto dal comma 1 del citato art. 6-bis, ovvero anche al personale che – come il ricorrente – abbia chiesto “di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” come disposto dal comma 2 della norma.
5. Il Collegio osserva che l’individuata questione interpretativa è stata affrontata e risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza di seguito riportata, resa in occasione di un’analoga controversia relativa ad un appartenente alla Guardia di Finanza, ove sono affermati princìpi di diritto applicabili anche agli appartenenti -OMISSIS-.
«La più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023).
L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2).
Precipitato degli approdi interpretativi sopra richiamati è che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, il beneficio indicato deve essere riconosciuto agli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911 comma 3 c.o.m. Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987… . In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto appellante, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 180/1982 e 220/1988, citate anche di parte appellante)» (Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844).
6. Sulla base del quadro normativo di riferimento, così ricostruito, si deve affermare che l’art. 1911, comma 3, del C.O.M. – secondo cui “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” – è intervenuto in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia, ivi compresa-OMISSIS-, alla quale il ricorrente è appartenuto fino al suo collocamento in pensione.
Tale attribuzione, estesa in favore del personale posto in quiescenza a domanda che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, è stata quindi riconosciuta “a regime” e compete anche all’odierno ricorrente.
7. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Ne consegue, oltre all’annullamento dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S con l’atto impugnato indicato in epigrafe, l’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis decreto legge n. 387/1987, con il correlativo obbligo, da parte dell’I.N.P.S., di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis , nonché di corrispondere al ricorrente medesimo le somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto sino all’effettivo soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 ( ex multis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del consolidamento relativamente recente degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della presente controversia, salvo il diritto del ricorrente a conseguire il rimborso del contributo unificato da distrarsi a favore dell’avvocato Santino Spina, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987 (conv. in legge n. 472 del 1987), e alla conseguente corresponsione delle somme aggiuntive spettanti a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6- bis .1, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002, da distrarsi a favore dell’avv. Santino Spina dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.