Articolo 2341 ter del Codice civile
Articolo 2357 terArticolo 2369
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1 gennaio 2004
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27 marzo 2024
Art. 2341-ter

(Pubblicita' dei patti parasociali).

Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ((o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione)) i patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
Entrata in vigore il 27 marzo 2024
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