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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4878 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FOPPA VINCENZINI GIORGIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BENAZZI PIANI MARCO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate da ambo le parti in data 19/05/2025
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in AN OD (MO) in data 28/09/1996 e dalla loro unione sono nati i figli MA, nato il [...] maggiorenne ma non autonomo economicamente, e nato il [...]. Per_1
2. I coniugi si sono separati con sentenza dell'intestato Tribunale n. 215/2021, pubblicata in data 11/02/2021, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 2148/2022, pubblicata il 25/10/2022, passata in giudicato.
3. Con ricorso in data 11/10/2024, ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie di natura personale e patrimoniale inerenti ai rapporti tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita concordando con la CP_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. Successivamente le parti hanno raggiunto complessivo accordo e depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN OD (MO), il 28.09.1996, tra il sig. , nato Parte_1
a San OM LL EG (MN) il 12.02.1961, C.F. , e C.F._1
la sig.ra nata a [...] il [...].1967, C.F. CP_1
, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di C.F._2
AN OD (MO), anno 1996, atto n.93, parte II serie A;
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN OD
(MO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato per le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n.396;
Per_ DISPORRE che sia affidato al padre e alla madre in affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
Per_ ciascun ramo genitoriale. manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa familiare sita in EL, via Fondo Val Tiepido n.164;
pagina 2 di 8 DISPORRE, essendo il minore affidato congiuntamente ai genitori, che la madre e il padre esercitino in forma congiunta la responsabilità sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), gli stessi si impegneranno a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
• DISPORRE, stante le mutate esigenze scolastiche del minore, che (i) dal lunedì Per_ al venerdì, il padre andrà a prendere all'uscita di scuola alle ore 13,00, lo porterà nella sua abitazione di Modena, Via Talete di Mileno n.3., ove ivi trascorrerà tutto il pomeriggio sino alla sera alle ore 19,00 quando la mamma lo
Per_ andrà a prendere nei giorni di sua competenza;
(ii) che il pernottamento di presso il padre avvenga per due notti consecutive durante la settimana;
(iii) che
Per_
trascorra weekend alternati dal venerdì al lunedì con il papà; (iv) che durante Per_ il periodo natalizio, pasquale ed estivo, trascorra con ciascun genitore due settimane continuative nel periodo estivo (da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno), 7 giorni nel periodo natalizio e 3 giorni nel periodo pasquale
(comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo), con alternanza annuale delle principali Festività. Al raggiungimento della pensione da parte di
, le parti valuteranno le anzidette modalità di collocazione settimanale CP_1
del figlio.
• DISPORRE in capo al sig. l'obbligo alla corresponsione, a titolo Parte_1
Per_ di contributo al mantenimento del figlio , della somma di € 267,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario.
pagina 3 di 8 Per_
• DISPORRE che le spese di natura straordinaria necessarie per siano poste a carico dei genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
• Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente e/o messaggi (sms. Whatsapp) e occorrerà l'espressa accettazione scritta. Tuttavia, come previsto dal Tribunale di Modena, in caso di disaccordo sulla spesa da sostenersi, in relazione a dette spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a pagina 4 di 8 mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale sarà riconosciuto nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere
Per_ l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio ed a consegnarne copia all'altro genitore.
DISPORRE che le spese per le vacanze siano sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con il figlio, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi non parenti o da soli, con la precisazione che tali vacanze (con terzi e/o da soli) e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà il pagamento.
CONFERMARE che il sig. provveda in via integrale al Parte_1
mantenimento diretto, sia per spese ordinarie che straordinarie, del figlio MA, maggiorenne ma non autonomo economicamente.
DISPORRE in conformità ai seguenti patti e condizioni: al fine di regolamentare definitivamente i reciproci rapporti economici, i ricorrenti si obbligano al seguente trasferimento immobiliare, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
- A – A fronte del pagamento della somma onnicomprensiva di € 98.000,00= il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la piena proprietà Parte_1 CP_1
del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano sito in Comune di EL (MO), frazione Torre
Maina, via Fondo Val Tiepido n.164, con area cortiliva.
Attualmente la suddetta porzione immobiliare risulta censita:
1) al Catasto Fabbricati di EL (MO) al foglio 31, particelle:
pagina 5 di 8 - 20, subalterno 8 Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 8,0 vani, rendita euro 950,28, via Fondo Val Tiepido n.164, piano T-1-2;
- 20, subalterno 6, Cat. C/6, Classe 6, Consistenza 27 mq, rendita euro 79,48, via
Fondo Val Tiepido n.164, piano T;
- 16, partita , Cat. C/2, Classe 1, Consistenza 19 mq, rendita euro 20,61, P.IVA_1
Via Molino Chierici, piano T-1;
2) al Catasto Terreni di EL (MO) al foglio 31, particelle:
- 81, partita 378, superficie 64 mq, reddito dominicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,50.
Nella cessione sarà compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni per legge, titolo e destinazione ai sensi dell'art.1117 codice civile, tali risultanti dai titoli di provenienza e dal regolamento di condominio, ove esistente.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla sig.ra e comunque libero da iscrizioni e trascrizioni CP_1
pregiudizievoli. Le parti si obbligano a procedere al trasferimento immobiliare sopra identificato davanti a Notaio scelto dalla sig.ra entro e non CP_1
oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Il corrispettivo sopra indicato di € 98.000,00= verrà versato da parte della sig.ra a favore del sig. con le seguenti modalità: CP_1 Parte_1
- € 50.000,00= da versarsi in sede di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita, da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 30.000,00= al momento della liquidazione degli emolumenti spettanti alla sig.ra a titolo di TFR, entro e non oltre la data del 30.06.2028; CP_1
- € 18.000,00= a mezzo rate mensile di € 150,00= cadauna, non produttive di interessi, che la sig.ra provvederà a versare al sig. a Parte_2 Parte_1 far data dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell'atto notarile, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultimo.
Al termine del pagamento del corrispettivo complessivo come sopra specificato, la sig.ra provvederà a trasferire la nuda proprietà dell'immobile, CP_1
oggetto del presente trasferimento immobiliare, ai figli e MA Persona_2
pagina 6 di 8 nella misura del 50% ciascuno, riservando per sé il diritto di usufrutto Pt_1
vitalizio.
- B – Le spese notarili, le spese di esecuzione dei patti, comprese quelle inerenti eventuali sanatorie relative agli immobili per irregolarità scaturite nel periodo successivo all'uscita dalla casa coniugale del sig. gli onorari Parte_1
professionali di eventuali tecnici che la sig.ra dovrà incaricare al fine CP_1
del perfezionamento del presente accordo, eccetto ARE e APE relativi alla compravendita anzidetta, saranno sostenute totalmente da quest'ultima.
- C- Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra estesi.
- D- Il trasferimento immobiliare sopra elencato costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ovvero costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di divorzio, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo) previste dall'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74
e confermate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2E del 21 febbraio 2014.
DISPORRE, che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo nel mantenimento.
DISPORRE che ciascuna parte provvederà al pagamento dei compensi del proprio legale.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28/09/1996 in FIORANO MODENESE (MO) da Parte_1
(nato a [...] il [...]) con CP_1
(nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri
[...]
dello Stato Civile del Comune di FIORANO MODENESE (MO), atto n. 93, parte
II, serie A, anno 1996;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIORANO
MODENESE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
pagina 8 di 8