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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SEN3TENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2021 posta in decisione il 7 giugno 2025, a seguito di note scritte depositate dalla parte convenuta, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP Iatì, giusta proRA in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria al Corso
EP DI n. 468/B
-attore- contro
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore delegato e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Controparte_2
IZ, VO IZ e RA IT giusta proRA in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gaetano e
VO IZ sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tronco n. 121
-convenuta– OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice citava al giudizio di questo
Tribunale la convenuta al fine di ivi sentire accolte le seguenti Controparte_3 conclusioni “voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, in pagina 1 di 14 integrale accoglimento dei superiori motivi, in via preliminare e previa valutazione della necessità e/o dell'opportunità di dar seguito all'invocato procedimento incidentale di querela di falso avverso la cartella clinica e/o la firma apposta sul consenso informato in atti, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per i fatti dedotti in giudizio
e, per l'effetto, condannarla alla refusioni di tutti i danni patiti e patendi dall'attrice così come sopra individuati e con riserva di meglio specificarli in corso di causa, nella misura e nei termini che saranno accertati in corso di giudizio ed a seguito dell'espletanda istruttoria processuale e di CTU medico-legale, con integrale rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende, con ogni accessorio di legge dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva che tra il 2015 e il 2016 – a seguito di una sintomatologia dolorosa al seno – aveva deciso di sottoporsi a visite mediche specialistiche ed esami clinici, all'esito dei quali le era stato consigliato un consulto chirurgico per valutare l'ipotesi di un intervento. Si era rivolto al Prof. operante presso la “ , il quale previa Persona_1 CP_3 Controparte_3 visita aveva confermato il quadro clinico delineato dai precedenti sanitari e “la necessità di intervenire chirurgicamente su entrambi i seni e, precisamente, sul seno destro, consigliava
l'asportazione dei dotti mammari al fine di rimuovere i papillomi insistenti, mentre al seno sinistro, per la rimozione di un fibroadenoma”.
In data 22 febbraio 2017, pertanto, era stato eseguito l'intervento di asportazione e all'esito dello stesso, dichiarato perfettamente riuscito, l'esponente era stata dimessa il giorno successivo con diagnosi “nodulo mammario bilaterale”.
Evidenziava che con il passare dei giorni aveva iniziato ad accusare forti dolori al seno e all'ascella sinistra;
si era, altresì, resa conto che i seni si erano ancora di più ridotti, divenendo, tra l'altro, asimmetrici.
Si era, pertanto, sottoposta a ulteriori esami strumentali dai quali era risultata la “presenza del tutto immutata delle masse che si sarebbero dovute asportare”.
Da dette risultanze faceva discendere il fallimento dell'intervento chirurgico, degli errori diagnostici, tecnici ed esecutivi, con necessità di valutare di sottoporsi “a ben due nuovi interventi chirurgici, di cui uno finalizzato ad eseguire ciò che il primo intervento non aveva fatto, mentre l'altro, finalizzato al tentativo di rimediare sotto il profilo estetico e funzionale, per quanto possibile, agli effetti devastanti degli errori nel primo atto operatorio”.
Tra le altre cose, evidenziava che acquisita la cartella clinica, in data 29 marzo 2017, si era avveduta che il modulo riportante la descrizione dell'intervento, forniva una rappresentazione del tutto diversa da quella inserita nell'atto consegnato al momento delle dimissioni.
pagina 2 di 14 In data 26 aprile 2017, si era sottoposta presso la al secondo Controparte_4 intervento chirurgico di “mammectomia sottocutanea bilaterale” per mastopatia fibrocistica con papillomatosi intradduttale diffusa;
in data 04 maggio 2017, si era sottoposta al terzo atto operatorio di mastoplastica ricostruttiva.
Avanzate dette premesse, ripercorreva le vicende che la avevano interessata, ribadebndo come dal 2012 al 2016 si era sottoposta a controlli periodici ecografici ai seni con riscontro di un quadro displastico da monitorare. Aveva eseguito ecografia mammaria nel settembre
2016, all'esito della quale lo specialista le aveva consigliato un controllo periodico e una visita senologica.
In data 2.11.2016, si era sottoposta, presso il “Policlinico Madonna della Consolazione” di
Reggio Calabria, ad esame citologico attraverso agoaspirazione delle lesioni rilevate all'esito del quale era stato evidenziato, al seno destro, la presenza di una iperplasia papillare e, a quello sinistro, un fibroadenoma ad elevata componente ghiandolare.
In quell'occasione le veniva consigliato di rivolgersi a un medico chirurgo per essere sottoposta ad intervento di exeresi chirurgica.
Si era sottoposta a due consulti chirurgici, entrambi concordavano sul quadro clinico e sulla necessità di procedere ad intervento;
aveva deciso di rivolgersi al Dott. atteso che Per_1 questi aveva prospettato un unico intervento risolutivo, mentre l'altro sanitario avrebbe proceduto con due diversi atti operatori.
Ripercorreva il primo intervento, per il quale al momento delle dimissioni aveva richiesto le specifiche, al fine di mettere a conoscenza il proprio medico RAnte degli esiti chirurgici.
Assumeva che le specifiche consegnate descrivevano un intervento diverso da quello preventivato e pertanto prendeva appuntamento con il Dott. per avere i dovuti Per_1 chiarimenti.
Evidenziava che il “chirurgo visionati i precedenti esami ecografici, non [aveva escluso] la possibilità che vi fosse stato un errore, una inversione del campo operatorio”, invitandola a
“tornare in clinica di lì a qualche giorno, per sottoporsi ad un ulteriore controllo ecografico che sarebbe stato effettuato dal dott. in sua presenza”. Persona_2
Dal controllo eseguito, il dott. aveva concluso per l'impossibilità di visionare in modo Per_2 chiaro le risultanze dell'intervento, stante la presenza di liquido.
Continuando i forti dolori al seno e all'ascella sinistra, aveva deciso di sottoporsi a nuovo controllo ecografico presso la Refertato l'esame, il Controparte_4 professionista sanitario aveva consigliato un consulto chirurgico. All'esito della visita specialistica le era stato consigliato di “sottoporsi in breve termine ad un nuovo atto
pagina 3 di 14 operatorio per risolvere le patologie pregresse, anche per il timore che le stesse potessero degenerare”.
Le era stato rappresentato che il nuovo intervento avrebbe richiesto “la necessaria rimozione di una parte dei tessuti esistenti già compromessi dal precedente atto operatorio e che ciò avrebbe privato i seni di ogni pur minima naturale morfologia”, dacché si sarebbe dovuto procedere con una mastectomia e successivo inserimento di protesi mammarie.
Ripercorreva, pertanto, i successivi interventi subiti e riteneva che i pregiudizi lamentati fossero diretta conseguenza della condotta colposa ascrivibile ai sanitari, connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia gravi.
Richiamava i principi di diritto in materia di responsabilità medica, ritenendo documentato e provato il nesso di causalità tra la condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari e il pregiudizio patito.
Ed ancora, contestava la corrispondenza tra la descrizione dell'intervento contenuta in cartella clinica e quanto rilasciatole in sede di dimissioni.
Nello specifico, esponeva come “non solo tra gli operatori risultava ora inserito anche il Prof.
ma la descrizione dell'intervento era radicalmente diversa, riportando - contro ogni Per_1 evidenza -, l'esecuzione dell'operazione con le modalità con le quali si sarebbe dovuta in teoria realizzare e non invece con quelle in cui fu poi realmente compiuta”.
A ciò aggiungeva che nell'ambito della cartella clinica vi era un “consenso informato” che non ricordava di avere mai sottoscritto, tanto da disconoscerne la sottoscrizione.
Sul punto, sosteneva che “a suffragare la tesi di una compilazione a posteriori ed apocrifa del consenso informato depone poi l'ulteriore constatazione di come lo stesso sarebbe stato prestato solo per l'intervento “di asportazione della patologia mammaria riscontratale:
“Fibroadenoma”, così contraddicendo la stessa diagnosi di accesso di “…asportazione di un fibroadenoma insistente sulla mammella sinistra ed un papilloma intracistico emorragico alla mammella destra”.
Rilevava che il modulo di consenso informato contenuto in cartella fosse apocrifo e non ad ella riferibile.
Formulava querela di falso, atteso che “la cartella clinica così come acquisita dalla convenuta ed allegata in atti attesta(va) una serie di circostanze che l'esponente contesta(va) recisamente”.
Quantificata i danni patiti e rassegnava le conclusioni per come esposte.
2. All'udienza del 15 novembre 2021, presente l'attrice dichiarava di confermare la querela di falso;
il proRAtore chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; il Giudice riservava la decisione. pagina 4 di 14 Con provvedimento del 30 novembre 2021, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e fissava udienza al 25 maggio 2022.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, tardivamente, in data 08 luglio
2022, la che nell'impugnare e contestare tutto quanto dedotto Controparte_3 dall'attrice eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, assumendo che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, attesa la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in RA l'attrice.
Assumeva che l'operato dei sanitari doveva ritenersi conforme al protocollo diagnostico quanto agli esami, alle procedure mirate e alla corretta procedura chirurgica di exeresi eseguita in data 22 febbraio 2017.
Ed ancora, rilevava l'inesistenza dell'errore chirurgico anche in ordine all'ipotetica inversione della tipologia di intervento, per come era stato accertato in sede penale ove era intervenuta l'archiviazione del procedimento per assenza dei profili di responsabilità professionale ascrivibile in capo ai sanitari. Evidenziava come parte attrice avesse sottaciuto l'esistenza e gli esiti del procedimento penale.
Ripercorreva le patologie della CC e rilevava che, con riferimento all'intervento eseguito presso la struttura, i due referti disponibili e offerti dall'attrice riportavano una descrizione del procedimento diversa atteso che in virtù del referto rilasciato all'atto delle dimissioni si sarebbe intervenuto tramite “incisione periareolare sul quandrante infero- interno della mammella sinistra ed “Incisione periareolare mammella destra”; mentre a mente del referto accluso alla cartella clinica n. 2017/138 si sarebbe effettuata “incisione periareolare sul quandrante infero-interno della mammella destra “ ed “Incisione periareolare mammella sinistra”.
Dacché, sul punto, evidenziava che “sulla base dell'esito dell'esame citopatologico l'intervento chirurgico doveva mirare all'asportazione dell'iperplasia papillare al quadrante infero-interno della mammella destra e del fibroadenoma al quadrante supero-esterno della mammella sinistra, risulta(va) evidente che se le incisioni fossero state condotte così come descritte nel referto consegnato alla paziente all'atto delle dimissioni esse non avrebbero potuto essere idonee alla realizzazione dell'obiettivo dell'atto operatorio”. Richiamava le riprese fotografiche e concludeva per la correttezza della procedura chirurgica attuata.
Rilevava, ancora, che l'esame istologico eseguito sulle due ghiandole mammarie asportate durante la procedura chirurgica “oltre che evidenziare la presenza di mastopatia fibrocistica diffusa, specificatamente nelle sedi di precedente intervento del 22.2.2017, documenta(va) la presenza di tessuto di granulazione a fibrosi, tipici dei processi di cicatrizzazione, escludendo pagina 5 di 14 la presenza di patologia residua alla suddetta procedura”. Il secondo intervento (asportazione ghiandola mammaria di entrambi i seni con sostituzione protesica) era stato eseguito senza che vi fosse stata alcuna diagnosi istopatologica di cancro o di lesione precancerosa.
Pertanto, riteneva che la necessità del secondo intervento non dovesse rinvenirsi nell'insorgenza di complicanze ma nei dolori che lamentava e descriveva in atto di citazione.
Ne derivava l'assenza di profili di responsabilità nella condotta tenuta dai sanitari operanti presso la Richiamava gli esiti e le risultanze del procedimento Controparte_3 penale.
Quanto, invece, alle contestazioni sollevate in merito al consenso informato in cartella clinica evidenziava che la paziente era stata, correttamente e sufficientemente, resa edotta sia in merito alla patologia sia in merito alla tipologia di intervento da affrontare. In merito alle sottoscrizioni della paziente dei consensi informati ad oggi riteneva che non vi fossero elementi probatori che potessero confermare la non attendibilità della firma apposta dall'attrice nei detti moduli di consenso informato.
Eccepiva l'assenza di prove circa il nesso di causalità, richiamato dall'attrice in modo generico e senza allegazione alcuna.
Contestava le richieste risarcitorie per come formulate e concludeva chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
4. All'udienza del 13 luglio 2022, il proRAtore di parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di controparte con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta e delle eccezioni proposte;
contestava la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale trattandosi di documentazione irrilevante essendo i due procedimenti autonomi e chiedeva termine per controdedurre. Il proRAtore di parte convenuta insisteva nelle proprie richieste. Il Giudice rinviava all'udienza del 23 novembre 2022, concedendo termine a parte attrice per replicare alla comparsa di controparte.
Parte attrice depositava le proprie controdeduzioni, evidenziando la tardività della costituzione in giudizio della convenuta e l'inutilizzabilità della documentazione depositata.
All'udienza del 23 novembre 2022, le parti si riportavano alle rispettive richieste sulle quali insistevano opponendosi alle richieste di controparte. Il Giudice, visto il carico del ruolo, rinviava all'udienza del 12 aprile 2023.
All'udienza del 12 aprile 2023, le parti reiteravano le rispettive richieste. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, revocava la dichiarazione di contumacia della convenuta e disponeva la non utilizzabilità della documentazione prodotta attesa la costituzione dopo la scadenza dei termini di cui pagina 6 di 14 all'art. 183 comma VI c.p.c.; rilevava l'inammissibilità della querela di falso per come formulata, rigettava la richiesta di ordine di esibizione e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio. Nominava i CTU ed assegnava agli stessi i quesiti;
rinviava all'udienza del 14 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento cartolare.
Disposta la sostituzione dei uno dei consulenti nominati per rinuncia e depositato l'elaborato peritale, in data 01 marzo 2024 si costituiva il nuovo difensore di parte attrice.
All'udienza del 05 giugno 2024, il proRAtore di parte attrice contestava la CTU e si riportava alle proprie richieste;
il proRAtore di parte convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 25 giugno 2024, il Giudice disattesa ogni contraria istanza, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 giugno 2025.
All'udienza del 04 giugno 2025 (sostituita dal deposito di note scritte), la sola parte convenuta precisava le conclusioni;
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Orbene, l'odierna attrice agisce al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento di exeresi chirurgica cui si è sottoposta in data
22.02.2017 presso la Controparte_3
L'attrice, in altri termini, sostiene che il primo intervento eseguito presso la CA di RA convenuta abbia dato luogo ad un fallimento tale da comportare la sottoposizione ad ulteriori due interventi presso altra struttura, l'uno di “mammectomia sottocutanea bilaterale”, con diagnosi di “mastopatia fibrocistica con papillomatosi intraddutale multipla bilaterale” eseguito in data 26.4.2017; l'altro di mastoplastica ricostruttiva bilaterale eseguito in data 04.05.2017.
Tanto precisato, occorre, a questo punto, individuare la regola di giudizio per qualificare la condotta che la struttura privata avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole, oltre che il nesso di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Occorre, ancora, precisare che in capo alla struttura può configurarsi una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente dei professionisti che ivi rendono le proprie prestazioni mediche.
Ciò è confermato, altresì, da granitica giurisprudenza, la quale sin dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione pagina 7 di 14 medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n.
27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un.,
11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). In altri termini, ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e CA di RA (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assiRAtore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della CA di RA (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa
a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della CA di RA (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002;
Cass. n. 13066/2004).
Si precisi, ancora, che con l'anzidetta pronuncia a Sezioni Unite n. 577/2008, la giurisprudenza ha chiarito che “è irrilevante che si tratti di una CA di RA privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi”.
Pertanto, la responsabilità oggi invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria,
pagina 8 di 14 non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177;
Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che
l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa
(cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792;
Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle
"leges artis" nella RA dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, in ossequio al principio del “più probabile che non”, il nesso di causalità si ritiene provato ogni qualvolta gli elementi probatori restituiscano una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Corte di Cassazione n.14759/2007).
6. Alla luce dei principi sin qui esposti ne deriva che nel caso di specie, alcuna responsabilità potrà ascriversi in capo alla convenuta. CP_3
Si rilevi, infatti, che i Consulenti Tecnici d'Ufficio, con motivazione che si ritiene esaustiva ed immune da vizi logici e di ragionamento, concludono escludendo la sussistenza di profili pagina 9 di 14 di responsabilità medica a carico della convenuta. Specificano, difatti, che “le attività chirurgiche e diagnostiche e terapeutiche espletate sono state conformi alla migliore scienza ed esperienza del tempo, alle linee guida, ed ai protocolli esistenti nonché alle condizioni della paziente”, non riscontrando elementi di imperizia, imprudenza e negligenza atteso che “sono stati rispettati i tempi (diagnosi – intervento); la regolarità, la completezza e la compatibilità dell'intervento praticato”.
Ed invero, i Consulenti, dopo aver svolto delle considerazioni generali sulle patologie dell'attrice, ripercorrono la situazione e l'evoluzione clinica della CC rilevando che “la paziente in data 22.09.2016, si sottoponeva ad esame ecografico mammario con rilievo di “fibroadenoma di 0.9 mm di diametro nel QSI, altre due analoghe formazioni venivano rilevate nel QSE sx rispettivamente di 5.5 e 6.0 mm di diametro.
Alcune formazioni di tipo cistico localizzate al QSI dx 8.00mm e QSE dx 5.00 e 9.00mm. QIE dx (5.0mm e 5.5mm) – QSI sx 6.00mm. Quadranti esterni piccole aree di addensamento parenchimale di atteggiamento simil-displasico. Dotti intramammari lievemente ectasici”.
L'esecutore di detta indagine, dr. , consigliava controllo periodico e visita Persona_3 senologica”. Eseguiti successivi esami diagnostici, in data 08 febbraio 2017 presso il
Policlinico Madonna della Consolazione, eseguiva ecografia mammaria bilaterale che rilevava
“il confronto con il precedente esame mostra attenuazione dell'ectasia duttale nello specifico della proliferazione papillomatosa retroareolare del seno di destra, tuttavia, si mappano i noti fibroadenomi.
QSE dx 0.9mm; QII dx 0.7; QSE sx 1 cm”.
Si è rivolta, pertanto, alla odierna convenuta, presso cui ha Controparte_5 programmato il ricovero ai fini dell'intervento.
Eseguito l'intervento, in data 22 febbraio 2017, il giorno successivo è stata dimessa con prescrizione di terapia antibiotica e profilassi antitrombotica e controllo ambulatoriale al 02 marzo 2017.
L'esito dell'esame istologico è stato “mastopatia fibro-cistica con papillomatosi intracistica, aree di aneosi florida. Non atipie citologiche”.
Nel proseguo, i consulenti espongono come in data 14 marzo 2017, la si è Parte_1 rivolta nuovamente al dott. ove ha eseguito esame ecografico che ha restituito il Persona_3 seguente referto “Mammelle con ecostruttura di tipo fibroadiposo con striati parenchima ghiandolare residuo localizzata nelle porzioni centrali disomogeneamente distribuita per evidenza al QSE destro di due formazioni sovrapposte ipoecogene a margini irregolari netti in assenza di flussi intra per il lesionali alle ECD del diametro rispettivamente di 6 e 4.5 mm da riferire verosimilmente a fibroadenoma analoghe formazioni si apprezzano al quadrante infero
pagina 10 di 14 esterno destro del diametro di 5.5 e dal QSE sinistro del diametro di 8 mm evidente e dilatazione del dotti nella porzione terminale a destra con evidenza adesa alle Persona_4 pareti di due formazioni iperecogene da aspetto il diametro rispettivamente di 4 e 3 mm nella porzione terminale dei dotti galattofori sinistro si evidenzia formazione cistica nel cui contesto si apprezza aria debolmente iperecogena adeso alle pareti a margini irregolari con deboli flussi per i lesionali a del diametro di 16.5 per 10.0 circa evidenzia i quadranti supero esterni di aree di addensamento parenchimale ad atteggiamento simil displasico delimitante piccole e limitate zolle di parenchima ad aspetto displasico localizzati prevalentemente al limite tra parenchima tipo ghiandolare nel cui contesto non si apprezzano lesioni focali ecograficamente rilevabili, legamento di Cooper elastico alla compressione dotti intramammarie ectasici bilateralmente Cavo ascella di destra in assenza di linfonodi aumentati di volume, Cavo ascellare di sinistra con evidenza di linfonodo verosimilmente eziologia reattiva o flogistica”.
A distanza di otto giorni è stata eseguita nuova ecografia il cui esito è stato “Formazione anecogena come da ectasia duttale con stratificazione degli echi interni con larga base di impianto e di diametro massimo fino a millimetri 8 a getto formazione polipoide localizzazione quadrante infero interno di destra formazione anecogena cisti millimetri 7 nel quadrante supero esterno seno di destra informazione aggettante nel quadrante super esterno di sinistra di millimetri 10 formazione ipoecogena non vascolarizzata di 8 mm a cavallo del quadrante esterno del seno di sinistra di millimetri 8 già sottoposto a FNAB”.
Ed ancora, i consulenti evidenziano come in data 24 marzo 2017, presso il Policlinico
Madonna della Consolazione, è stata prescritta alla CC rivalutazione chirurgica e terapia farmacologica;
al successivo controllo del 31 marzo 2017, si è segnalata una buona risposta alla terapia e consigliato RM con mezzo di contrasto adenoipofisi e prescrizione e terapia.
Dacché, i Consulenti rilevano come, nonostante le sopradette evidenze, la si Parte_1
è ricoverata in data 26 aprile 2017 presso la con Controparte_6 diagnosi “Mastopatia fibrocistica severa bilaterale con papillomatosi intraduttale multipla bilaterale, ed all'indomani sottoposta a mammectomia sottocutanea bilaterale”.
Dall'esame istologico è risultato “malattia fibrocistica proliferativa con fenomeni di fibrosi stromale, ectasia dei dotti, non si osservano aspetti da carcinoma delle numerose sezioni effettuate”. È seguito intervento di mastoplastica ricostruttiva.
Pertanto, nel rilevare la correttezza dell'operato dei sanitari, i Consulenti escludono la sussistenza di responsabilità imputabile a questi. Di contro questi specificano che la
è stata regolarmente dimessa dalla clinica subito dopo l'intervento e che la Parte_1
pagina 11 di 14 sintomatologia algica riscontrata a distanza di pochi giorni dall'intervento si può “facilmente far risalire al “normale” decorso di guarigione subito dopo un intervento chirurgico”.
Più precisamente, sollecitati dalle osservazioni del proRAtore di parte attrice, ribadiscono che la situazione clinica dopo l'intervento è stata quella di un normale decorso post- operatorio, tanto che la stessa non si è presentata al controllo “come indicato nella lettera di dimissioni”.
Ed ancora, a corredo del corretto operato dei sanitari operanti presso la Controparte_3 specificano che “come si evince dal referto istologico non viene riscontrato alcun
[...] papilloma né fibroadenoma (segno evidente che era stato precedentemente asportato nell'intervento in , come concordato dalla parte attrice con i medici della Controparte_3
. Controparte_3
In definitiva, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU in tema di correttezza dell'operato dei sanitari, anche alla luce dei chiarimenti resi sulle osservazioni avanzate dall'attrice. Ed invero, queste risultano logiche, motivate sul piano medico-legale, coerenti, immuni da vizi di metodo e prive di contraddizioni.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale sanitaria va rigettata.
7. Ed ancora, parte attrice ritiene sussistere una “violazione del diritto della paziente al consenso informato”, atteso che lo stessa risulterebbe apocrifo e non ad ella riferibile, specificando che anche qualora se ne volesse riconoscere la paternità questo “non solo non è stato preceduto dall'esposizione dell'intervento, ma non rappresenta nelle sue previsioni
l'intervento che poi fu effettivamente eseguito, così da non poterne rappresentare un legittimo consenso”
Negli stessi termini contesta la discrasia tra la descrizione dell'intervento rilasciatole in sede di dimissione e quella contenuta in cartella clinica.
Innanzitutto, sul punto, gli stessi Consulenti riferiscono che “l'intervento proposto fu di asportazione locale di lesione di mammella, a cui corrisponde il relativo consenso informato sottoscritto dalla paziente”. Ed invero, i moduli di consenso informato riversati in atti risultano debitamente sottoscritti sia dalla paziente che dall'operatore, risultando, altresì chiari ed espliciti nel loro contenuto. Dacché, non si comprende, in assenza di supporto probatorio, in che termini lo stesso debba intendersi non rappresentativo di un legittimo consenso;
e ciò anche alla luce di quanto concluso dai CTU in ordine alla corrispondenza tra quanto eseguito e quanto ivi contenuto.
pagina 12 di 14 Infine, quanto alla lamentata discrasia tra la descrizione dell'intervento contenuta in cartella clinica e quella consegnata in sede di dimissioni, valga in questa sede ricordare che, per come già ampiamente illustrato, i CTU hanno rilevato la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico con assenza di errori imputabili ai sanitari. D'altro canto, che il documento contenuto in cartella clinica riporti la corretta e concordata esecuzione dell'intervento è dato confermato dalla stessa attrice nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Ed infatti, gli stessi consulenti hanno inteso precisare che il secondo intervento eseguito dalla non può ritenersi causalmente collegato alla mancata riuscita del Parte_1 primo intervento, per come assunto da parte attrice.
Ed invero, i Consulenti, con riferimento a detto intervento hanno assunto che l'intervento
“ha avuto come indicazione: Scopo terapeutico: asportazione di lesione dubbia in paziente portatrice di mutazione genetica;
Scopo profilattico: asportazione di lesioni dubbio e possibile evoluzione carcinomatosa;
Perizianda affetta da una struttura ghiandolare affetta da neoformazioni benigne pertanto rendono dubbie gli esami strumentali effettuati;
Richiesta della stessa per stato di ansia a fronte di una diagnosi di patologia benigna”.
Ne deriva anche in detti termini la domanda spiegata da parte attrice deve essere respinta.
8. Quanto alle spese di lite, queste vengono compensate alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti peritali. Quanto alle spese di CTU che si liquidano con separato decreto, queste vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti e nello specifico nella misura del 50% su parte attrice, con anticipazione a carico dello Stato, e nella restante eguale misura a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di CTU che si liquidano con separato decreto, nella misura del 50% su parte attrice, con anticipazione a carico dello Stato, e nella restante eguale misura a carico della convenuta.
Reggio Calabria, 28.10.2025 pagina 13 di 14 Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SEN3TENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2021 posta in decisione il 7 giugno 2025, a seguito di note scritte depositate dalla parte convenuta, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP Iatì, giusta proRA in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria al Corso
EP DI n. 468/B
-attore- contro
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore delegato e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Controparte_2
IZ, VO IZ e RA IT giusta proRA in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gaetano e
VO IZ sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tronco n. 121
-convenuta– OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice citava al giudizio di questo
Tribunale la convenuta al fine di ivi sentire accolte le seguenti Controparte_3 conclusioni “voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, in pagina 1 di 14 integrale accoglimento dei superiori motivi, in via preliminare e previa valutazione della necessità e/o dell'opportunità di dar seguito all'invocato procedimento incidentale di querela di falso avverso la cartella clinica e/o la firma apposta sul consenso informato in atti, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per i fatti dedotti in giudizio
e, per l'effetto, condannarla alla refusioni di tutti i danni patiti e patendi dall'attrice così come sopra individuati e con riserva di meglio specificarli in corso di causa, nella misura e nei termini che saranno accertati in corso di giudizio ed a seguito dell'espletanda istruttoria processuale e di CTU medico-legale, con integrale rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende, con ogni accessorio di legge dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva che tra il 2015 e il 2016 – a seguito di una sintomatologia dolorosa al seno – aveva deciso di sottoporsi a visite mediche specialistiche ed esami clinici, all'esito dei quali le era stato consigliato un consulto chirurgico per valutare l'ipotesi di un intervento. Si era rivolto al Prof. operante presso la “ , il quale previa Persona_1 CP_3 Controparte_3 visita aveva confermato il quadro clinico delineato dai precedenti sanitari e “la necessità di intervenire chirurgicamente su entrambi i seni e, precisamente, sul seno destro, consigliava
l'asportazione dei dotti mammari al fine di rimuovere i papillomi insistenti, mentre al seno sinistro, per la rimozione di un fibroadenoma”.
In data 22 febbraio 2017, pertanto, era stato eseguito l'intervento di asportazione e all'esito dello stesso, dichiarato perfettamente riuscito, l'esponente era stata dimessa il giorno successivo con diagnosi “nodulo mammario bilaterale”.
Evidenziava che con il passare dei giorni aveva iniziato ad accusare forti dolori al seno e all'ascella sinistra;
si era, altresì, resa conto che i seni si erano ancora di più ridotti, divenendo, tra l'altro, asimmetrici.
Si era, pertanto, sottoposta a ulteriori esami strumentali dai quali era risultata la “presenza del tutto immutata delle masse che si sarebbero dovute asportare”.
Da dette risultanze faceva discendere il fallimento dell'intervento chirurgico, degli errori diagnostici, tecnici ed esecutivi, con necessità di valutare di sottoporsi “a ben due nuovi interventi chirurgici, di cui uno finalizzato ad eseguire ciò che il primo intervento non aveva fatto, mentre l'altro, finalizzato al tentativo di rimediare sotto il profilo estetico e funzionale, per quanto possibile, agli effetti devastanti degli errori nel primo atto operatorio”.
Tra le altre cose, evidenziava che acquisita la cartella clinica, in data 29 marzo 2017, si era avveduta che il modulo riportante la descrizione dell'intervento, forniva una rappresentazione del tutto diversa da quella inserita nell'atto consegnato al momento delle dimissioni.
pagina 2 di 14 In data 26 aprile 2017, si era sottoposta presso la al secondo Controparte_4 intervento chirurgico di “mammectomia sottocutanea bilaterale” per mastopatia fibrocistica con papillomatosi intradduttale diffusa;
in data 04 maggio 2017, si era sottoposta al terzo atto operatorio di mastoplastica ricostruttiva.
Avanzate dette premesse, ripercorreva le vicende che la avevano interessata, ribadebndo come dal 2012 al 2016 si era sottoposta a controlli periodici ecografici ai seni con riscontro di un quadro displastico da monitorare. Aveva eseguito ecografia mammaria nel settembre
2016, all'esito della quale lo specialista le aveva consigliato un controllo periodico e una visita senologica.
In data 2.11.2016, si era sottoposta, presso il “Policlinico Madonna della Consolazione” di
Reggio Calabria, ad esame citologico attraverso agoaspirazione delle lesioni rilevate all'esito del quale era stato evidenziato, al seno destro, la presenza di una iperplasia papillare e, a quello sinistro, un fibroadenoma ad elevata componente ghiandolare.
In quell'occasione le veniva consigliato di rivolgersi a un medico chirurgo per essere sottoposta ad intervento di exeresi chirurgica.
Si era sottoposta a due consulti chirurgici, entrambi concordavano sul quadro clinico e sulla necessità di procedere ad intervento;
aveva deciso di rivolgersi al Dott. atteso che Per_1 questi aveva prospettato un unico intervento risolutivo, mentre l'altro sanitario avrebbe proceduto con due diversi atti operatori.
Ripercorreva il primo intervento, per il quale al momento delle dimissioni aveva richiesto le specifiche, al fine di mettere a conoscenza il proprio medico RAnte degli esiti chirurgici.
Assumeva che le specifiche consegnate descrivevano un intervento diverso da quello preventivato e pertanto prendeva appuntamento con il Dott. per avere i dovuti Per_1 chiarimenti.
Evidenziava che il “chirurgo visionati i precedenti esami ecografici, non [aveva escluso] la possibilità che vi fosse stato un errore, una inversione del campo operatorio”, invitandola a
“tornare in clinica di lì a qualche giorno, per sottoporsi ad un ulteriore controllo ecografico che sarebbe stato effettuato dal dott. in sua presenza”. Persona_2
Dal controllo eseguito, il dott. aveva concluso per l'impossibilità di visionare in modo Per_2 chiaro le risultanze dell'intervento, stante la presenza di liquido.
Continuando i forti dolori al seno e all'ascella sinistra, aveva deciso di sottoporsi a nuovo controllo ecografico presso la Refertato l'esame, il Controparte_4 professionista sanitario aveva consigliato un consulto chirurgico. All'esito della visita specialistica le era stato consigliato di “sottoporsi in breve termine ad un nuovo atto
pagina 3 di 14 operatorio per risolvere le patologie pregresse, anche per il timore che le stesse potessero degenerare”.
Le era stato rappresentato che il nuovo intervento avrebbe richiesto “la necessaria rimozione di una parte dei tessuti esistenti già compromessi dal precedente atto operatorio e che ciò avrebbe privato i seni di ogni pur minima naturale morfologia”, dacché si sarebbe dovuto procedere con una mastectomia e successivo inserimento di protesi mammarie.
Ripercorreva, pertanto, i successivi interventi subiti e riteneva che i pregiudizi lamentati fossero diretta conseguenza della condotta colposa ascrivibile ai sanitari, connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia gravi.
Richiamava i principi di diritto in materia di responsabilità medica, ritenendo documentato e provato il nesso di causalità tra la condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari e il pregiudizio patito.
Ed ancora, contestava la corrispondenza tra la descrizione dell'intervento contenuta in cartella clinica e quanto rilasciatole in sede di dimissioni.
Nello specifico, esponeva come “non solo tra gli operatori risultava ora inserito anche il Prof.
ma la descrizione dell'intervento era radicalmente diversa, riportando - contro ogni Per_1 evidenza -, l'esecuzione dell'operazione con le modalità con le quali si sarebbe dovuta in teoria realizzare e non invece con quelle in cui fu poi realmente compiuta”.
A ciò aggiungeva che nell'ambito della cartella clinica vi era un “consenso informato” che non ricordava di avere mai sottoscritto, tanto da disconoscerne la sottoscrizione.
Sul punto, sosteneva che “a suffragare la tesi di una compilazione a posteriori ed apocrifa del consenso informato depone poi l'ulteriore constatazione di come lo stesso sarebbe stato prestato solo per l'intervento “di asportazione della patologia mammaria riscontratale:
“Fibroadenoma”, così contraddicendo la stessa diagnosi di accesso di “…asportazione di un fibroadenoma insistente sulla mammella sinistra ed un papilloma intracistico emorragico alla mammella destra”.
Rilevava che il modulo di consenso informato contenuto in cartella fosse apocrifo e non ad ella riferibile.
Formulava querela di falso, atteso che “la cartella clinica così come acquisita dalla convenuta ed allegata in atti attesta(va) una serie di circostanze che l'esponente contesta(va) recisamente”.
Quantificata i danni patiti e rassegnava le conclusioni per come esposte.
2. All'udienza del 15 novembre 2021, presente l'attrice dichiarava di confermare la querela di falso;
il proRAtore chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; il Giudice riservava la decisione. pagina 4 di 14 Con provvedimento del 30 novembre 2021, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e fissava udienza al 25 maggio 2022.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, tardivamente, in data 08 luglio
2022, la che nell'impugnare e contestare tutto quanto dedotto Controparte_3 dall'attrice eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, assumendo che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, attesa la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in RA l'attrice.
Assumeva che l'operato dei sanitari doveva ritenersi conforme al protocollo diagnostico quanto agli esami, alle procedure mirate e alla corretta procedura chirurgica di exeresi eseguita in data 22 febbraio 2017.
Ed ancora, rilevava l'inesistenza dell'errore chirurgico anche in ordine all'ipotetica inversione della tipologia di intervento, per come era stato accertato in sede penale ove era intervenuta l'archiviazione del procedimento per assenza dei profili di responsabilità professionale ascrivibile in capo ai sanitari. Evidenziava come parte attrice avesse sottaciuto l'esistenza e gli esiti del procedimento penale.
Ripercorreva le patologie della CC e rilevava che, con riferimento all'intervento eseguito presso la struttura, i due referti disponibili e offerti dall'attrice riportavano una descrizione del procedimento diversa atteso che in virtù del referto rilasciato all'atto delle dimissioni si sarebbe intervenuto tramite “incisione periareolare sul quandrante infero- interno della mammella sinistra ed “Incisione periareolare mammella destra”; mentre a mente del referto accluso alla cartella clinica n. 2017/138 si sarebbe effettuata “incisione periareolare sul quandrante infero-interno della mammella destra “ ed “Incisione periareolare mammella sinistra”.
Dacché, sul punto, evidenziava che “sulla base dell'esito dell'esame citopatologico l'intervento chirurgico doveva mirare all'asportazione dell'iperplasia papillare al quadrante infero-interno della mammella destra e del fibroadenoma al quadrante supero-esterno della mammella sinistra, risulta(va) evidente che se le incisioni fossero state condotte così come descritte nel referto consegnato alla paziente all'atto delle dimissioni esse non avrebbero potuto essere idonee alla realizzazione dell'obiettivo dell'atto operatorio”. Richiamava le riprese fotografiche e concludeva per la correttezza della procedura chirurgica attuata.
Rilevava, ancora, che l'esame istologico eseguito sulle due ghiandole mammarie asportate durante la procedura chirurgica “oltre che evidenziare la presenza di mastopatia fibrocistica diffusa, specificatamente nelle sedi di precedente intervento del 22.2.2017, documenta(va) la presenza di tessuto di granulazione a fibrosi, tipici dei processi di cicatrizzazione, escludendo pagina 5 di 14 la presenza di patologia residua alla suddetta procedura”. Il secondo intervento (asportazione ghiandola mammaria di entrambi i seni con sostituzione protesica) era stato eseguito senza che vi fosse stata alcuna diagnosi istopatologica di cancro o di lesione precancerosa.
Pertanto, riteneva che la necessità del secondo intervento non dovesse rinvenirsi nell'insorgenza di complicanze ma nei dolori che lamentava e descriveva in atto di citazione.
Ne derivava l'assenza di profili di responsabilità nella condotta tenuta dai sanitari operanti presso la Richiamava gli esiti e le risultanze del procedimento Controparte_3 penale.
Quanto, invece, alle contestazioni sollevate in merito al consenso informato in cartella clinica evidenziava che la paziente era stata, correttamente e sufficientemente, resa edotta sia in merito alla patologia sia in merito alla tipologia di intervento da affrontare. In merito alle sottoscrizioni della paziente dei consensi informati ad oggi riteneva che non vi fossero elementi probatori che potessero confermare la non attendibilità della firma apposta dall'attrice nei detti moduli di consenso informato.
Eccepiva l'assenza di prove circa il nesso di causalità, richiamato dall'attrice in modo generico e senza allegazione alcuna.
Contestava le richieste risarcitorie per come formulate e concludeva chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
4. All'udienza del 13 luglio 2022, il proRAtore di parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di controparte con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta e delle eccezioni proposte;
contestava la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale trattandosi di documentazione irrilevante essendo i due procedimenti autonomi e chiedeva termine per controdedurre. Il proRAtore di parte convenuta insisteva nelle proprie richieste. Il Giudice rinviava all'udienza del 23 novembre 2022, concedendo termine a parte attrice per replicare alla comparsa di controparte.
Parte attrice depositava le proprie controdeduzioni, evidenziando la tardività della costituzione in giudizio della convenuta e l'inutilizzabilità della documentazione depositata.
All'udienza del 23 novembre 2022, le parti si riportavano alle rispettive richieste sulle quali insistevano opponendosi alle richieste di controparte. Il Giudice, visto il carico del ruolo, rinviava all'udienza del 12 aprile 2023.
All'udienza del 12 aprile 2023, le parti reiteravano le rispettive richieste. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, revocava la dichiarazione di contumacia della convenuta e disponeva la non utilizzabilità della documentazione prodotta attesa la costituzione dopo la scadenza dei termini di cui pagina 6 di 14 all'art. 183 comma VI c.p.c.; rilevava l'inammissibilità della querela di falso per come formulata, rigettava la richiesta di ordine di esibizione e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio. Nominava i CTU ed assegnava agli stessi i quesiti;
rinviava all'udienza del 14 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento cartolare.
Disposta la sostituzione dei uno dei consulenti nominati per rinuncia e depositato l'elaborato peritale, in data 01 marzo 2024 si costituiva il nuovo difensore di parte attrice.
All'udienza del 05 giugno 2024, il proRAtore di parte attrice contestava la CTU e si riportava alle proprie richieste;
il proRAtore di parte convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 25 giugno 2024, il Giudice disattesa ogni contraria istanza, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 giugno 2025.
All'udienza del 04 giugno 2025 (sostituita dal deposito di note scritte), la sola parte convenuta precisava le conclusioni;
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Orbene, l'odierna attrice agisce al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento di exeresi chirurgica cui si è sottoposta in data
22.02.2017 presso la Controparte_3
L'attrice, in altri termini, sostiene che il primo intervento eseguito presso la CA di RA convenuta abbia dato luogo ad un fallimento tale da comportare la sottoposizione ad ulteriori due interventi presso altra struttura, l'uno di “mammectomia sottocutanea bilaterale”, con diagnosi di “mastopatia fibrocistica con papillomatosi intraddutale multipla bilaterale” eseguito in data 26.4.2017; l'altro di mastoplastica ricostruttiva bilaterale eseguito in data 04.05.2017.
Tanto precisato, occorre, a questo punto, individuare la regola di giudizio per qualificare la condotta che la struttura privata avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidatole, oltre che il nesso di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Occorre, ancora, precisare che in capo alla struttura può configurarsi una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente dei professionisti che ivi rendono le proprie prestazioni mediche.
Ciò è confermato, altresì, da granitica giurisprudenza, la quale sin dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione pagina 7 di 14 medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n.
27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un.,
11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). In altri termini, ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e CA di RA (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assiRAtore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della CA di RA (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa
a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della CA di RA (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002;
Cass. n. 13066/2004).
Si precisi, ancora, che con l'anzidetta pronuncia a Sezioni Unite n. 577/2008, la giurisprudenza ha chiarito che “è irrilevante che si tratti di una CA di RA privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi”.
Pertanto, la responsabilità oggi invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria,
pagina 8 di 14 non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177;
Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che
l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa
(cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792;
Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle
"leges artis" nella RA dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, in ossequio al principio del “più probabile che non”, il nesso di causalità si ritiene provato ogni qualvolta gli elementi probatori restituiscano una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Corte di Cassazione n.14759/2007).
6. Alla luce dei principi sin qui esposti ne deriva che nel caso di specie, alcuna responsabilità potrà ascriversi in capo alla convenuta. CP_3
Si rilevi, infatti, che i Consulenti Tecnici d'Ufficio, con motivazione che si ritiene esaustiva ed immune da vizi logici e di ragionamento, concludono escludendo la sussistenza di profili pagina 9 di 14 di responsabilità medica a carico della convenuta. Specificano, difatti, che “le attività chirurgiche e diagnostiche e terapeutiche espletate sono state conformi alla migliore scienza ed esperienza del tempo, alle linee guida, ed ai protocolli esistenti nonché alle condizioni della paziente”, non riscontrando elementi di imperizia, imprudenza e negligenza atteso che “sono stati rispettati i tempi (diagnosi – intervento); la regolarità, la completezza e la compatibilità dell'intervento praticato”.
Ed invero, i Consulenti, dopo aver svolto delle considerazioni generali sulle patologie dell'attrice, ripercorrono la situazione e l'evoluzione clinica della CC rilevando che “la paziente in data 22.09.2016, si sottoponeva ad esame ecografico mammario con rilievo di “fibroadenoma di 0.9 mm di diametro nel QSI, altre due analoghe formazioni venivano rilevate nel QSE sx rispettivamente di 5.5 e 6.0 mm di diametro.
Alcune formazioni di tipo cistico localizzate al QSI dx 8.00mm e QSE dx 5.00 e 9.00mm. QIE dx (5.0mm e 5.5mm) – QSI sx 6.00mm. Quadranti esterni piccole aree di addensamento parenchimale di atteggiamento simil-displasico. Dotti intramammari lievemente ectasici”.
L'esecutore di detta indagine, dr. , consigliava controllo periodico e visita Persona_3 senologica”. Eseguiti successivi esami diagnostici, in data 08 febbraio 2017 presso il
Policlinico Madonna della Consolazione, eseguiva ecografia mammaria bilaterale che rilevava
“il confronto con il precedente esame mostra attenuazione dell'ectasia duttale nello specifico della proliferazione papillomatosa retroareolare del seno di destra, tuttavia, si mappano i noti fibroadenomi.
QSE dx 0.9mm; QII dx 0.7; QSE sx 1 cm”.
Si è rivolta, pertanto, alla odierna convenuta, presso cui ha Controparte_5 programmato il ricovero ai fini dell'intervento.
Eseguito l'intervento, in data 22 febbraio 2017, il giorno successivo è stata dimessa con prescrizione di terapia antibiotica e profilassi antitrombotica e controllo ambulatoriale al 02 marzo 2017.
L'esito dell'esame istologico è stato “mastopatia fibro-cistica con papillomatosi intracistica, aree di aneosi florida. Non atipie citologiche”.
Nel proseguo, i consulenti espongono come in data 14 marzo 2017, la si è Parte_1 rivolta nuovamente al dott. ove ha eseguito esame ecografico che ha restituito il Persona_3 seguente referto “Mammelle con ecostruttura di tipo fibroadiposo con striati parenchima ghiandolare residuo localizzata nelle porzioni centrali disomogeneamente distribuita per evidenza al QSE destro di due formazioni sovrapposte ipoecogene a margini irregolari netti in assenza di flussi intra per il lesionali alle ECD del diametro rispettivamente di 6 e 4.5 mm da riferire verosimilmente a fibroadenoma analoghe formazioni si apprezzano al quadrante infero
pagina 10 di 14 esterno destro del diametro di 5.5 e dal QSE sinistro del diametro di 8 mm evidente e dilatazione del dotti nella porzione terminale a destra con evidenza adesa alle Persona_4 pareti di due formazioni iperecogene da aspetto il diametro rispettivamente di 4 e 3 mm nella porzione terminale dei dotti galattofori sinistro si evidenzia formazione cistica nel cui contesto si apprezza aria debolmente iperecogena adeso alle pareti a margini irregolari con deboli flussi per i lesionali a del diametro di 16.5 per 10.0 circa evidenzia i quadranti supero esterni di aree di addensamento parenchimale ad atteggiamento simil displasico delimitante piccole e limitate zolle di parenchima ad aspetto displasico localizzati prevalentemente al limite tra parenchima tipo ghiandolare nel cui contesto non si apprezzano lesioni focali ecograficamente rilevabili, legamento di Cooper elastico alla compressione dotti intramammarie ectasici bilateralmente Cavo ascella di destra in assenza di linfonodi aumentati di volume, Cavo ascellare di sinistra con evidenza di linfonodo verosimilmente eziologia reattiva o flogistica”.
A distanza di otto giorni è stata eseguita nuova ecografia il cui esito è stato “Formazione anecogena come da ectasia duttale con stratificazione degli echi interni con larga base di impianto e di diametro massimo fino a millimetri 8 a getto formazione polipoide localizzazione quadrante infero interno di destra formazione anecogena cisti millimetri 7 nel quadrante supero esterno seno di destra informazione aggettante nel quadrante super esterno di sinistra di millimetri 10 formazione ipoecogena non vascolarizzata di 8 mm a cavallo del quadrante esterno del seno di sinistra di millimetri 8 già sottoposto a FNAB”.
Ed ancora, i consulenti evidenziano come in data 24 marzo 2017, presso il Policlinico
Madonna della Consolazione, è stata prescritta alla CC rivalutazione chirurgica e terapia farmacologica;
al successivo controllo del 31 marzo 2017, si è segnalata una buona risposta alla terapia e consigliato RM con mezzo di contrasto adenoipofisi e prescrizione e terapia.
Dacché, i Consulenti rilevano come, nonostante le sopradette evidenze, la si Parte_1
è ricoverata in data 26 aprile 2017 presso la con Controparte_6 diagnosi “Mastopatia fibrocistica severa bilaterale con papillomatosi intraduttale multipla bilaterale, ed all'indomani sottoposta a mammectomia sottocutanea bilaterale”.
Dall'esame istologico è risultato “malattia fibrocistica proliferativa con fenomeni di fibrosi stromale, ectasia dei dotti, non si osservano aspetti da carcinoma delle numerose sezioni effettuate”. È seguito intervento di mastoplastica ricostruttiva.
Pertanto, nel rilevare la correttezza dell'operato dei sanitari, i Consulenti escludono la sussistenza di responsabilità imputabile a questi. Di contro questi specificano che la
è stata regolarmente dimessa dalla clinica subito dopo l'intervento e che la Parte_1
pagina 11 di 14 sintomatologia algica riscontrata a distanza di pochi giorni dall'intervento si può “facilmente far risalire al “normale” decorso di guarigione subito dopo un intervento chirurgico”.
Più precisamente, sollecitati dalle osservazioni del proRAtore di parte attrice, ribadiscono che la situazione clinica dopo l'intervento è stata quella di un normale decorso post- operatorio, tanto che la stessa non si è presentata al controllo “come indicato nella lettera di dimissioni”.
Ed ancora, a corredo del corretto operato dei sanitari operanti presso la Controparte_3 specificano che “come si evince dal referto istologico non viene riscontrato alcun
[...] papilloma né fibroadenoma (segno evidente che era stato precedentemente asportato nell'intervento in , come concordato dalla parte attrice con i medici della Controparte_3
. Controparte_3
In definitiva, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU in tema di correttezza dell'operato dei sanitari, anche alla luce dei chiarimenti resi sulle osservazioni avanzate dall'attrice. Ed invero, queste risultano logiche, motivate sul piano medico-legale, coerenti, immuni da vizi di metodo e prive di contraddizioni.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale sanitaria va rigettata.
7. Ed ancora, parte attrice ritiene sussistere una “violazione del diritto della paziente al consenso informato”, atteso che lo stessa risulterebbe apocrifo e non ad ella riferibile, specificando che anche qualora se ne volesse riconoscere la paternità questo “non solo non è stato preceduto dall'esposizione dell'intervento, ma non rappresenta nelle sue previsioni
l'intervento che poi fu effettivamente eseguito, così da non poterne rappresentare un legittimo consenso”
Negli stessi termini contesta la discrasia tra la descrizione dell'intervento rilasciatole in sede di dimissione e quella contenuta in cartella clinica.
Innanzitutto, sul punto, gli stessi Consulenti riferiscono che “l'intervento proposto fu di asportazione locale di lesione di mammella, a cui corrisponde il relativo consenso informato sottoscritto dalla paziente”. Ed invero, i moduli di consenso informato riversati in atti risultano debitamente sottoscritti sia dalla paziente che dall'operatore, risultando, altresì chiari ed espliciti nel loro contenuto. Dacché, non si comprende, in assenza di supporto probatorio, in che termini lo stesso debba intendersi non rappresentativo di un legittimo consenso;
e ciò anche alla luce di quanto concluso dai CTU in ordine alla corrispondenza tra quanto eseguito e quanto ivi contenuto.
pagina 12 di 14 Infine, quanto alla lamentata discrasia tra la descrizione dell'intervento contenuta in cartella clinica e quella consegnata in sede di dimissioni, valga in questa sede ricordare che, per come già ampiamente illustrato, i CTU hanno rilevato la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico con assenza di errori imputabili ai sanitari. D'altro canto, che il documento contenuto in cartella clinica riporti la corretta e concordata esecuzione dell'intervento è dato confermato dalla stessa attrice nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Ed infatti, gli stessi consulenti hanno inteso precisare che il secondo intervento eseguito dalla non può ritenersi causalmente collegato alla mancata riuscita del Parte_1 primo intervento, per come assunto da parte attrice.
Ed invero, i Consulenti, con riferimento a detto intervento hanno assunto che l'intervento
“ha avuto come indicazione: Scopo terapeutico: asportazione di lesione dubbia in paziente portatrice di mutazione genetica;
Scopo profilattico: asportazione di lesioni dubbio e possibile evoluzione carcinomatosa;
Perizianda affetta da una struttura ghiandolare affetta da neoformazioni benigne pertanto rendono dubbie gli esami strumentali effettuati;
Richiesta della stessa per stato di ansia a fronte di una diagnosi di patologia benigna”.
Ne deriva anche in detti termini la domanda spiegata da parte attrice deve essere respinta.
8. Quanto alle spese di lite, queste vengono compensate alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti peritali. Quanto alle spese di CTU che si liquidano con separato decreto, queste vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti e nello specifico nella misura del 50% su parte attrice, con anticipazione a carico dello Stato, e nella restante eguale misura a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di CTU che si liquidano con separato decreto, nella misura del 50% su parte attrice, con anticipazione a carico dello Stato, e nella restante eguale misura a carico della convenuta.
Reggio Calabria, 28.10.2025 pagina 13 di 14 Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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