TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1449/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (Scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALLE PHILIPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Asti (AT), Via Stefania Taricco 17, con le annesse pertinenze e con gli arredi ivi esistenti, è assegnata alla SInora . Parte_1
3. Il SInor trasferirà la residenza altrove, prelevando i suoi effetti personali, non appena la Pt_2
Cooperativa UNIC. metterà a disposizione del predetto ulteriore immobile in locazione e CP_1
comunque entro 90 giorni dalla sentenza di omologa dei patti di separazione.
4. Il SI. sino a quando non avrà trasferito la propria residenza sosterrà il canone di locazione Pt_2 dell'immobile assegnato alla SI.ra , mentre le utenze verranno dagli stessi sostenute Parte_1
equamente.
5. La SI.ra , dopo che il SI. avrà trasferito la propria residenza, sosterrà interamente Pt_1 Pt_2 il canone di locazione a favore della Cooperativa UNIC.A.P, nonché le utenze dell'immobile che saranno a lei volturate entro 30 giorni decorrenti dalla nuova residenza del SI. Pt_2
6. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza fissata presso la già casa famigliare.
7. Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati a partire dal sabato mattina (dalle ore
10) sino alla domenica sera (alle ore 21), e almeno due giorni infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, al momento del rientro a scuola), compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio medesimo, previa - alla luce degli impegni lavorativi del padre - individuazione e conseguente comunicazione alla moglie dei giorni infrasettimanali prescelti almeno nei tre giorni antecedenti. Con facoltà di recupero - previa individuazione in accordo con la madre - per il padre dei giorni di sua spettanza con altri, in caso di impossibilità alla frequentazione per ragioni lavorative o impedimento del figlio. La possibilità di pernotto del figlio presso il padre è condizionata all'allestimento di ambienti all'uopo deputati nell'abitazione di cui il SInor dispone e/o Pt_2
disporrà. I genitori potranno delegare le operazioni di prelievo e riaccompagnamento del minore da scuola e ai rispettivi domicili e la sua vigilanza/custodia a parenti o a persone di fiducia di entrambe le parti.
8. Quanto alla regolamentazione delle principali festività, esse saranno modulate con il criterio dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore: in particolare, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, nonché il 31 Dicembre con un genitore e il 1 Gennaio con l'altro (per il corrente anno Natale con la madre e 31 Dicembre con il padre); inoltre, essi trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro (per l'anno 2026 il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre).
9. Per quanto riguarda il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti, in periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. In occasione di altre festività infrasettimanali e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. Con l'obbligo per entrambi i genitori di una pronta reperibilità e di comunicazione tra gli stessi in caso di ritardo o di impossibilità ad attenersi alle modalità di visita e frequentazione come sopra statuite.
9. Le parti convengono che eventuali nuove figure che si affiancheranno ai genitori, quali nuovi compagni, dovranno essere introdotti con le opportune cautele, nel rispetto delle necessità di adattamento del figlio a nuove situazioni sentimentali dei rispettivi genitori.
10. Posto e considerato che il SInor rinuncia alla propria quota dell'assegno unico Parte_2
(attualmente nella misura totale di € 220,00 o in quella eventualmente aumentata per effetto della separazione), con conseguente integrale attribuzione e percezione del medesimo in capo alla SInora
quale forma di sostentamento e a titolo di contribuzione alle eSIenze del figlio, il Parte_1
medesimo verserà quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma Persona_2 mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
11. Il SInor si accollerà nella misura del 70% il pagamento delle spese straordinarie Parte_2
del figlio così come indicate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017, da intendersi, sullo specifico punto e fermo quanto seguirà, integralmente richiamato, mentre la SInora
si farà carico del restante 30%. Parte_1 12. Attesi la capacità lavorativa, l'indipendenza economica e l'aspirazione di non gravare sul marito, la SInora nulla richiede al SInor in proprio favore a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento.
13. Le autovetture di cui i coniugi sono intestatari, ovvero l'autovettura Ford targata GA 599 MG del SInor e l'autovettura MG targata GS482ZZ della SInora , rimarranno nell'esclusiva Pt_2 Pt_1
disponibilità, rispettivamente, della moglie e del marito.
14. La SInora , all'atto del trasferimento del marito, si farà carico dei costi di manutenzione Pt_1 ordinaria dell'immobile oggetto di assegnazione, delle spese per le utenze e forniture e di quelle condominiali legate alla disponibilità dei locali.
15. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per il figlio minore.
16. Spese legali di giudizio integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato/a a ASTI (AT) il 04/04/1985 e da nato/a a ASTI Parte_1 Parte_2
il 30/09/1969, celebrato in ASTI in data 13/06/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte I, Serie, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1449/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (Scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALLE PHILIPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Asti (AT), Via Stefania Taricco 17, con le annesse pertinenze e con gli arredi ivi esistenti, è assegnata alla SInora . Parte_1
3. Il SInor trasferirà la residenza altrove, prelevando i suoi effetti personali, non appena la Pt_2
Cooperativa UNIC. metterà a disposizione del predetto ulteriore immobile in locazione e CP_1
comunque entro 90 giorni dalla sentenza di omologa dei patti di separazione.
4. Il SI. sino a quando non avrà trasferito la propria residenza sosterrà il canone di locazione Pt_2 dell'immobile assegnato alla SI.ra , mentre le utenze verranno dagli stessi sostenute Parte_1
equamente.
5. La SI.ra , dopo che il SI. avrà trasferito la propria residenza, sosterrà interamente Pt_1 Pt_2 il canone di locazione a favore della Cooperativa UNIC.A.P, nonché le utenze dell'immobile che saranno a lei volturate entro 30 giorni decorrenti dalla nuova residenza del SI. Pt_2
6. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza fissata presso la già casa famigliare.
7. Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati a partire dal sabato mattina (dalle ore
10) sino alla domenica sera (alle ore 21), e almeno due giorni infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, al momento del rientro a scuola), compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio medesimo, previa - alla luce degli impegni lavorativi del padre - individuazione e conseguente comunicazione alla moglie dei giorni infrasettimanali prescelti almeno nei tre giorni antecedenti. Con facoltà di recupero - previa individuazione in accordo con la madre - per il padre dei giorni di sua spettanza con altri, in caso di impossibilità alla frequentazione per ragioni lavorative o impedimento del figlio. La possibilità di pernotto del figlio presso il padre è condizionata all'allestimento di ambienti all'uopo deputati nell'abitazione di cui il SInor dispone e/o Pt_2
disporrà. I genitori potranno delegare le operazioni di prelievo e riaccompagnamento del minore da scuola e ai rispettivi domicili e la sua vigilanza/custodia a parenti o a persone di fiducia di entrambe le parti.
8. Quanto alla regolamentazione delle principali festività, esse saranno modulate con il criterio dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore: in particolare, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, nonché il 31 Dicembre con un genitore e il 1 Gennaio con l'altro (per il corrente anno Natale con la madre e 31 Dicembre con il padre); inoltre, essi trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro (per l'anno 2026 il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre).
9. Per quanto riguarda il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti, in periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. In occasione di altre festività infrasettimanali e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. Con l'obbligo per entrambi i genitori di una pronta reperibilità e di comunicazione tra gli stessi in caso di ritardo o di impossibilità ad attenersi alle modalità di visita e frequentazione come sopra statuite.
9. Le parti convengono che eventuali nuove figure che si affiancheranno ai genitori, quali nuovi compagni, dovranno essere introdotti con le opportune cautele, nel rispetto delle necessità di adattamento del figlio a nuove situazioni sentimentali dei rispettivi genitori.
10. Posto e considerato che il SInor rinuncia alla propria quota dell'assegno unico Parte_2
(attualmente nella misura totale di € 220,00 o in quella eventualmente aumentata per effetto della separazione), con conseguente integrale attribuzione e percezione del medesimo in capo alla SInora
quale forma di sostentamento e a titolo di contribuzione alle eSIenze del figlio, il Parte_1
medesimo verserà quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma Persona_2 mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
11. Il SInor si accollerà nella misura del 70% il pagamento delle spese straordinarie Parte_2
del figlio così come indicate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017, da intendersi, sullo specifico punto e fermo quanto seguirà, integralmente richiamato, mentre la SInora
si farà carico del restante 30%. Parte_1 12. Attesi la capacità lavorativa, l'indipendenza economica e l'aspirazione di non gravare sul marito, la SInora nulla richiede al SInor in proprio favore a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento.
13. Le autovetture di cui i coniugi sono intestatari, ovvero l'autovettura Ford targata GA 599 MG del SInor e l'autovettura MG targata GS482ZZ della SInora , rimarranno nell'esclusiva Pt_2 Pt_1
disponibilità, rispettivamente, della moglie e del marito.
14. La SInora , all'atto del trasferimento del marito, si farà carico dei costi di manutenzione Pt_1 ordinaria dell'immobile oggetto di assegnazione, delle spese per le utenze e forniture e di quelle condominiali legate alla disponibilità dei locali.
15. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per il figlio minore.
16. Spese legali di giudizio integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato/a a ASTI (AT) il 04/04/1985 e da nato/a a ASTI Parte_1 Parte_2
il 30/09/1969, celebrato in ASTI in data 13/06/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte I, Serie, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.