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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2024, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
MARROCCO dr.ssa Maria Gabriella - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 16 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA con l'Avv. Roberto Romei, Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Francesco Alessandrini Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 287/2022 del 15 marzo
2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita riformare ed annullare, per i motivi enunciati nel presente atto, la sentenza del Tribunale di Latina meglio indicata in epigrafe, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della parte appellata, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna della sig.ra a restituire alla quanto Parte_2 Pt_1
1 eventualmente percepito in esecuzione della sentenza impugnata ovvero la mino somma che sarà accertata secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata: “rigettare l'appello così come proposto da erché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e confermare la sentenza appellata del Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Lavoro n.287/2022 perché giusta e corretta;
condannare l'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, comprensive dei compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa
Avvocati, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv.
Francesco Alessandrini.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio la (di seguito anche: Parte_2 Parte_1 Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro 8.756,52 a titolo di differenze retributive in relazione all'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro in somministrazione per il periodo 13.2.2012 –
22.11.2015. ha infatti esposto di essere stata assunta a tempo indeterminato dalla con Pt_1
inquadramento nella categoria E1, livello E1 del CCNL applicato dall'utilizzatore Chimica
Farmaceutica Industria;
di essere stata somministrata presso la con Parte_3
orario a tempo pieno;
di avere pertanto diritto all'intera retribuzione mensile mentre invece la sua retribuzione era stata commisurata alle ore di fatto svolte inferiori per calendario a quelle dell'intero orario contrattuale;
che inoltre le spettavano differenze a titolo di festività, ferie, malattia, mensilità aggiuntive, voci corrisposte senza tenere conto delle maggiorazioni dovute per il lavoro su turni avvicendati.
La si era costituita per resistere al ricorso, sottolineando di avere applicato per la Pt_1
determinazione della retribuzione i criteri di calcolo del CCNL per le imprese di somministrazione e dunque anche i relativi criteri sull'orario di lavoro;
e di avere invece applicato le maggiorazioni per turni avvicendati previsti per il CCNL invocato dalla;
aveva inoltre contestato i conteggi Pt_2
avversari in quanto basati su un CCNL non applicato dalla somministratrice.
Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso, ricordando che l'art. 23 del D.Lgs. n. 276 del 2003 prevee che i lavoratori somministrati hanno diritto ad un trattamento complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
argomentando che il
2 “trattamento complessivo” è concetto più ampio della retribuzione base di cui all'art. 36 Cost., anche alla luce della Direttiva 2008/104/CE; che dalle buste paga risulta che la si era assentata solo Pt_2
per ferie o festività ma non le è stata corrisposta la retribuzione calcolata per l'intero orario di lavoro contrattuale come prevede l'art. 18, lettera b) del CCNL Chimica Farmaceutica;
e che anche nel calcolo della maggiorazioni per turni avvicendati si è utilizzato il CCNL della società (benché Pt_1
esso contenga una norma analoga al citato art. 23) e non quello dell'utilizzatrice.
Pertanto, ha condannato la a pagare alla euro 8.756,52 oltre accessori per i Parte_1 Pt_2
predetti titoli, nonché a rimborsarle le spese di lite del grado.
La ha appellato la sentenza. TE . Esperita CTU contabile, Parte_1 Parte_2 all'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Part In punto di fatto, la ha somministrato la presso la applicando al rapporto il Pt_1 Pt_2
CCNL imprese di somministrazione, che ne differisce sotto una serie di profili fra i quali un diverso conteggio dell'orario di lavoro, e non il CCNL Chimica Farmaceutica Industria, applicato invece dalla utilizzatrice ai propri dipendenti.
Nella lettera di missione, questo il CCNL Chimica Farmaceutica Industria è indicato come
“CCNL dell'utilizzatore” (e non come quello che verrà applicato al rapporto), mentre nelle condizioni integrative (cfr. all.
1-bis al ricorso) il CCNL indicato come regolatore del rapporto è quello delle imprese di somministrazione.
Di tanto si era doluta la , alla luce dell'art. 23, comma primo, del D.Lgs. n. 276/2003; Pt_2
nella sentenza è presente una versione dell'art. 23, primo comma, non perfettamente coincidente con quello applicabile alla fattispecie ratione temporis, che per comodità si riporta: “Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.”.
3 2.
Con un primo motivo di appello la lamenta che la ha chiesto ed ottenuto la Pt_1 Pt_2
retribuzione mensile prevista dal CCNL Chimica Farmaceutica Industria per un rapporto a tempo pieno pur avendo lavorato sempre per meno di quaranta ore.
Il motivo non si confronta adeguatamente con il passaggio motivazionale gravato, il quale ha riconosciuto la fondatezza della domanda della prima dichiarando applicabile il CCNL Pt_2 dell'utilizzatrice (statuizione oggetto del secondo motivo di appello) e poi rilevando che “l'art. 18 lett. b) del CCNL Chimica Farmaceutica Industria applicabile ratione temporis, prevede la corresponsione dell'intera retribuzione mensile (cfr. doc 17 e 18 all.to ricorso). La suddetta norma pattizia infatti dispone: “ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile”.
Orbene, l'appellante non contesta in fatto l'affermazione del Tribunale secondo la quale la lavoratrice non si è mai assentata per cause non codificate, come ferie, festività e malattia, ed in ogni caso tanto risulta anche dalle buste paga in atti;
e pertanto la circostanza che il suo monte ore non arrivasse a quaranta ore settimanali appare totalmente irrilevante, alla luce della riportata disposizione collettiva.
3.
Con un secondo motivo di appello la società torna a sostenere che vada applicato al rapporto non già il CCNL Chimica Farmaceutica Industria, in uso alla società utilizzatrice, bensì il CCNL delle imprese di somministrazione, il quale non reca alcuna disposizione analoga al citato art. 18, lettera b) e all'opposto prevede l'erogazione di una paga oraria (pacificamente corrisposta), in relazione alle ore effettivamente lavorate (art. 30) e con la sola salvaguardia delle “condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori” a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore, in base all'art. 23.
Il motivo è infondato. Che le condizioni di base del CCNL utilizzato dalla siano inferiori Pt_1
a quelle del CCNL Chimica Farmaceutica Industria non è un postulato astratto, bensì concretamente riscontrato alla luce dei conteggi allegati al ricorso di primo grado e della CTU contabile espletata nel grado di appello.
4 Infatti il consulente della Corte, con relazione che il Collegio condivide in quanto immune da errori di calcolo e vizi logico-ricostruttivi e senza che siano pervenute osservazioni dalle parti di segno diverso, ha concluso nel senso che, in relazione alle concrete caratteristiche del rapporto e della prestazione resa dall'appellata, “la retribuzione complessiva per il periodo dal 13/02/2012 al 22/11/2015 sulla base della cat. E1 e delle precisazioni indicate nel ammonta: ad euro
107.607,08 nell'ipotesi di applicazione del CCNL chimici farmaceutici;
ad euro 99.179,97 nell'ipotesi di applicazione del CCNL imprese di somministrazione.”.
Il consulente ha infatti precisato: “la maggiore retribuzione indicata alla voce “sub totale” per il
CCNL chimici farmaceutici industria (euro 96.546,37), rispetto a quella relativa al CCNL imprese di somministrazione (euro 88.168,31), è da ascrivere alla quantità di ore mensili (175 oppure
173,33) rilevanti per stabilire la “paga oraria”. Tale parametro assume rilievo nell'ambito del
CCNL imprese di somministrazione perché la paga oraria che deriva viene utilizzata per retribuire non già le 175 o 173,33 ore teoriche mensili, ma solo le 163,58 ore lavorabili, come ordinarie, dai turnisti, e detta discrasia si riflette anche: (a) sulla remunerazione delle assenza retribuite (ferie, festività, permessi, malattie) e della 13,ma mensilità; (b) sulla quantità di ferie e di permessi maturati. Il compenso relativo alla maggiorazione per turni avvicendati (euro 8.342) non diverge tra le due ipotesi in quanto entrambe prendono in considerazione l'art. 10 del CCNL chimica farmaceutica e ed il medesimo numero di ore. Le differenze tra le porzioni della retribuzione complessiva riguardanti la maggiorazione turni avvicendati su festività, ferie, malattie e 13ma mensilità trovano origine dalle correlative basi di calcolo, essendo identica la percentuale (14%) di maggiorazione utilizzata.”.
È chiaro, quindi, che applicare, come impone l'art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003, il CCNL della impresa utilizzatrice conduce ad un diverso concetto di “paga oraria” rispetto a quello tenuto in conto per elaborare le buste paga della e che tanto si riflette anche su numero e Pt_2
retribuzione di ferie, festività, permessi e malattie.
4.
Con un terzo motivo di appello si contesta quanto indicato dalla nei propri conteggi a Pt_2 titolo di “percepito” rispetto a quanto risulta dalle buste paga. Il motivo è ormai superato dalla
CTU contabile, che ha avuto ad oggetto il seguente quesito, idoneo non solo a consentire un confronto fra la retribuzione dovuta ex art. 23 e quella effettivamente erogata, ma anche alla valutazione della fondatezza in fatto di tali allegazioni:
5 “Esegua il CTU, sulla base della documentazione in atti o che riterrà di acquisire dalle parti, il calcolo di quanto spetti all'appellata a titolo di retribuzione complessiva, formulando due distinte ipotesi a seconda che si applichi il CCNL delle imprese di somministrazione tempo per tempo vigente ovvero il CCNL Chimica Farmaceutica Industria tempo per tempo vigente, in relazione al rapporto di lavoro fra le parti;
le ipotesi dovranno entrambe essere formulate sulla scorta dei seguenti parametri:
1. Periodo di lavoro: 13.2.2012 - 22.11.2015; 2. Mansioni e inquadramento: come risultanti dalla lettera di assegnazione e dalle buste paga in atti;
3.
Ferie godute e non godute, festività godute e non godute, permessi goduti e non goduti, malattia: come risultanti dalle buste paga in atti;
3. Orario: - a tempo pieno, per l'ipotesi in cui applicare il CCNL Chimica Farmaceutica Industria (art. 18, lettere b) e c) del CCNL); - retribuendo le ore effettivamente lavorate, cui aggiungere le ore non lavorate ma che vanno comunque retribuite, per l'ipotesi in cui applicare il CCNL imprese di somministrazione;
4. Maggiorazione per turni avvicendati: da quantificare, in entrambe le ipotesi, utilizzando il solo CCNL Chimica Farmaceutica Industria (art. 10), anche ai fini delle festività, delle ferie, della malattia, della tredicesima mensilità.”.
Si è già accennato che il CTU ha, nella sostanza, concordato con la ricostruzione contabile della e che deve concordarsi con le sue conclusioni. Deve rilevarsi, infatti, la sommatoria del Pt_2
percepito in busta paga, così come effettuata dall'appellante, include somme percepite dalla a titolo di istituti contrattuali, quali indennità di disagio, indennità notturna e Pt_2
maggiorazione per lavoro effettuato in turni, non considerate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che invece indicano come dovuto solo la retribuzione mensile – senza le predette voci - calcolata applicando i criteri di calcolo prescritti dal C.C.N.L.
Chimica – Farmaceutica Industria. Per questo il Collegio ha inteso definitivamente chiarire la questione correlando il quesito al consulente non già ai conteggi allegati al ricorso bensì ad un generale confronto fra le due “retribuzioni complessive”.
5.
Con un quarto motivo di appello, in merito alla domanda basata sull'art. 10 del CCNL Chimica
Farmaceutica Industria (riflessi della maggiorazione per turni avvicendati sugli altri istituti), la afferma che la sentenza abbia acriticamente recepito i conteggi della lavoratrice, benché Pt_1
la non si sia sottratta il percepito a tale titolo, pari a euro 1423,88, da ritenere satisfattivi Pt_2
ovvero, in subordine, da sottrarre dal totale richiesto.
6 La CTU contabile, con il suo riferimento alla retribuzione complessiva, ha fatto ragione anche di questo motivo: infatti al CTU era stato richiesto di quantificare la maggiorazione per turni avvicendati utilizzando il solo CCNL Chimica Farmaceutica Industria (art. 10), anche ai fini delle festività, delle ferie, della malattia, della tredicesima mensilità.
Ne emerge una differenza fra le due retribuzioni complessive che addirittura eccede quanto richiesto con il ricorso di primo grado, verosimilmente perché il consulente ha tenuto conto anche di tutti quegli istituti contrattuali che, come accennato a proposito del terzo motivo di appello,
l'originaria ricorrente aveva depurato dal proprio calcolo a fini comparativi.
Infatti la stessa sostiene di averle corrisposto complessivamente euro 84.849,36 mentre il Pt_1
CTU ha riconosciuto il suo diritto a ricevere “euro 107.607,08 nell'ipotesi di applicazione del
CCNL chimici farmaceutici;
euro 99.179,97 nell'ipotesi di applicazione del CCNL imprese di somministrazione”. La considerazione è idonea al rigetto del motivo di appello mentre nessuna altra emenda della condanna di primo grado è possibile in mancanza di appello incidentale.
6.
Ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere conclusivamente respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Alessandrini, dichiaratosi antistatario.
Inoltre all'appellante farà definitivo carico l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto.
Infine, si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 27.4.2022 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 287/2022 del 15 Parte_1
marzo 2022 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 4.300,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
7 - Pone a definitivo carico dell'appellante l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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