CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 139 /2025 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa per legge Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di (CF ; FAX 0755736656; PEC : Pt_1 P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in , via degli Offici n. 14 Email_1 Pt_1 APPELLANTE contro
(C.F.: ) , in persona del titolare Controparte_1 C.F._1 APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di
( ) in qualità di titolare della ditta (cessata) Controparte_2 CodiceFiscale_2 Agenzia Diffusion APPELLATO CONTUMACE
E di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici sulle
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di opposizione proposta da all'ingiunzione notificatagli dall CP_2 Parte_1 Pt_1
ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 per il credito di € 23.569,35, fondato sulla convenzione stipulata il 28/9/2018
tra l'Ateneo e l'Agenzia di cui il sig. era titolare, in base alla quale l'Agenzia avrebbe dovuto CP_2
somministrare agli studenti all'uopo iscritti, l'esame per il rilascio della certificazione linguistica CELL, il
Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1576/2024 del 28/11/2024 revocava l'ingiunzione opposta, condannava e al pagamento, in solido, in favore della Controparte_4 Controparte_5 [...]
dell'importo di euro 23.569,35 oltre interessi legali (accogliendo la prospettazione Parte_1
dell'Ateneo in ordine alla responsabilità del e della sig. -titolare della circa il CP_2 CP_6 Controparte_7
mancato riversamento all delle tasse di iscrizione incassate) e al pagamento a favore dell'Ateneo delle Parte_1
spese di lite, ma condannava anche l' in solido con e con alla CP_8 Controparte_2 Controparte_5
refusione delle spese legali sostenute dal terzo chiamato sig. CP_1
L' con il presente appello impugna la sentenza contestando esclusivamente la statuizione riguardante le CP_8
spese legali del chiamato in causa ) chiedendo l'esclusione del relativo obbligo CP_1 Controparte_1
solidale in capo all' , e che esso venga posto a carico esclusivo delle altre parti. CP_8
Nella contumacia degli appellati, con le note per l'udienza del 11.12.2025 l'Avvocatura ha significato che il sig ha fatto pervenire formale rinuncia al credito nascente in suo favore dalla sentenza impugnata e ha CP_1
chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non residuando, anche in mancanza di appello incidentale delle altre parti, alcun thema decidendum e concordando le parti per la compensazione delle spese del presente grado.
Le parti appellate non sono costituite.
La rinuncia al credito per le spese di lite da parte del fa cessare la materia del contendere sull'appello CP_1
proposto esclusivamente dall' , senza necessità -non trattandosi di rinuncia agli atti – di accettazione delle CP_8
controparti, peraltro non interessate alla prosecuzione del giudizio essendo rimaste contumaci.
Le spese di lite sono irripetibili, attesa la mancata costituzione degli appellati.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo di condanna dell'appellante in solido al pagamento delle spese di lite a favore del sig. oggetto del presente appello;
CP_1
dichiara le spese irripetibili
Perugia, 11/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 139 /2025 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa per legge Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di (CF ; FAX 0755736656; PEC : Pt_1 P.IVA_2
presso i cui uffici domicilia in , via degli Offici n. 14 Email_1 Pt_1 APPELLANTE contro
(C.F.: ) , in persona del titolare Controparte_1 C.F._1 APPELLATO CONTUMACE
e nei confronti di
( ) in qualità di titolare della ditta (cessata) Controparte_2 CodiceFiscale_2 Agenzia Diffusion APPELLATO CONTUMACE
E di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici sulle
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di opposizione proposta da all'ingiunzione notificatagli dall CP_2 Parte_1 Pt_1
ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 per il credito di € 23.569,35, fondato sulla convenzione stipulata il 28/9/2018
tra l'Ateneo e l'Agenzia di cui il sig. era titolare, in base alla quale l'Agenzia avrebbe dovuto CP_2
somministrare agli studenti all'uopo iscritti, l'esame per il rilascio della certificazione linguistica CELL, il
Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1576/2024 del 28/11/2024 revocava l'ingiunzione opposta, condannava e al pagamento, in solido, in favore della Controparte_4 Controparte_5 [...]
dell'importo di euro 23.569,35 oltre interessi legali (accogliendo la prospettazione Parte_1
dell'Ateneo in ordine alla responsabilità del e della sig. -titolare della circa il CP_2 CP_6 Controparte_7
mancato riversamento all delle tasse di iscrizione incassate) e al pagamento a favore dell'Ateneo delle Parte_1
spese di lite, ma condannava anche l' in solido con e con alla CP_8 Controparte_2 Controparte_5
refusione delle spese legali sostenute dal terzo chiamato sig. CP_1
L' con il presente appello impugna la sentenza contestando esclusivamente la statuizione riguardante le CP_8
spese legali del chiamato in causa ) chiedendo l'esclusione del relativo obbligo CP_1 Controparte_1
solidale in capo all' , e che esso venga posto a carico esclusivo delle altre parti. CP_8
Nella contumacia degli appellati, con le note per l'udienza del 11.12.2025 l'Avvocatura ha significato che il sig ha fatto pervenire formale rinuncia al credito nascente in suo favore dalla sentenza impugnata e ha CP_1
chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non residuando, anche in mancanza di appello incidentale delle altre parti, alcun thema decidendum e concordando le parti per la compensazione delle spese del presente grado.
Le parti appellate non sono costituite.
La rinuncia al credito per le spese di lite da parte del fa cessare la materia del contendere sull'appello CP_1
proposto esclusivamente dall' , senza necessità -non trattandosi di rinuncia agli atti – di accettazione delle CP_8
controparti, peraltro non interessate alla prosecuzione del giudizio essendo rimaste contumaci.
Le spese di lite sono irripetibili, attesa la mancata costituzione degli appellati.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo di condanna dell'appellante in solido al pagamento delle spese di lite a favore del sig. oggetto del presente appello;
CP_1
dichiara le spese irripetibili
Perugia, 11/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3