Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 10Articolo 12
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13 gennaio 1993
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Versione
25 novembre 1993
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , nonche' per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
(( 2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione degli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ))
Entrata in vigore il 25 novembre 1993