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26 maggio 1989
26 maggio 1989
Art. 1. (Istituzione) 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell' articolo 9 della Costituzione , la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "universita'". 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da' attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall' articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
- L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
- L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Commentari • 3
- 1. Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 23/07/2019Autorità nazionale anticorruzione · 23 luglio 2019 · 3.1247156
[…] dominante, non ha carattere vincolante; stessa natura deve peraltro riconoscersi all'atto di indirizzo emanato dalla Ministra dell'Istruzione (n. 35 del 17 maggio 2018), adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, co. l, lett. a), del d.lgs.165/2001, e dell'art. 1, co. 2, della legge 168/1989 che, recependo integralmente il contenuto del PNA, si traduce in una serie di raccomandazioni rivolte ai diversi enti universitari ad adottare misure adeguate a garantire la trasparenza e la prevenzione della
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Giurisprudenza • 21
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 21/06/2021, n. 1077Provvedimento: […] Alle Università si affiancano gli Istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale, compresi dal legislatore nella denominazione «università» (v. art. 1 della legge n. 168/1989), come la Scuola Normale Superiore, il cui organo di vertice è il Direttore, cui si applicano le norme sui rettori (cfr. ad es. l'art. 16, comma 8, della legge n. 168/1989).Leggi di più...