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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21927/22 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, presso lo studio professionale degli avv.ti
Patrizia Serasso, Marzia Galleano e Stefano Resta che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
C.F. , in persona del suo presidente e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, IG. , elettivamente domiciliato in Bari, Via. S. Cognetti Controparte_2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Azzone, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Patronato Controparte_3
di 23
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 relazione ai fatti di cui in narrativa e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e condannare il Patronato medesimo al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 62.520,82 (ovvero di altra somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, ex artt. 1224 e 1284, comma quarto, c.c., su tale importo a far data dal 2 novembre 2020 (data dell'avvenuta costituzione in mora del
Patronato) sino alla data della sentenza, e con gli ulteriori interessi legali sull'intero importo così ottenuto dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
- dichiarare tenuto e condannare il Patronato Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso del
[...] compenso professionale e delle spese tutte di giudizio (incluse quelle generali ex art. 2
D.M. 55/2014 e s.m.i.), oltre ad Iva e cpa., con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del citato D.M. 55/2014.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino - IV^ Sezione Civile, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza,
1) nel merito in via principale, rigettare la domanda di risarcimento formulata dal Sig.
, poiché infondata in fatto ed in diritto, non avendo l'attore fornito la Parte_1 prova dell'esistenza di uno specifico contratto tra le parti successivo al mandato conferito in data 19.06.2014, dell'inadempimento del convenuto e del nesso CP_1 causale tra la condotta (commissiva od omissiva) ed il danno patito;
2) sempre nel merito, accertare e dichiarare che l'evento dannoso è stato eziologicamente determinato dal comportamento colposo dell'attore, come tale idoneo a configurare la fattispecie prevista dall'art. 1227, commi 1 e 2, c. c.;
3) in via subordinata, ai sensi dell'art. 1710 c. c., valutare con minor rigore l'eventuale responsabilità del Patronato nell'espletamento dell'incarico conferito, in ragione CP_1 della sua gratuità;
4) sempre in via subordinata, in caso di accertamento del diritto del Sig. alla Pt_1 percezione dell'assegno d'invalidità ordinaria e della responsabilità del Patronato CP_1
pagina 2 di 23 nella causazione del danno, rideterminare l'ammontare dei ratei oggetto della richiesta risarcitoria, conteggiando gli stessi soltanto per il periodo dal 01.02.2015 al 01.02.2018;
5) il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 il IG. ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, anche solo “ ”), onde
[...] CP_1 vederlo condannare alla refusione dei danni patiti in conseguenza della negligente assistenza da quest'ultimo fornita nell'ambito della procedura volta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità richiesto dall'attore e, a suffragio della propria istanza, ha rappresentato:
I. di essere stato vittima, in data 8.8.2013, di un gravissimo incidente stradale a seguito del quale ha riportato serie menomazioni psico-fisiche che gli hanno impedito di proseguire la propria attività lavorativa di agente immobiliare, circostanza, quest'ultima, che ha portato alla cancellazione dell'impresa individuale “Agenzia Piemme Case di
Pirotta Domenico” da lui gestita dalla camera di commercio e dalla Gestione speciale
NP Artigiani e Commercianti, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2013;
II di aver provveduto a mantenere economicamente la propria famiglia - composta dalla compagna e da due figli - con i proventi del proprio lavoro almeno fino al momento del sinistro, momento a far data dal quale l'unica fonte di sostentamento della famiglia è stata rappresentata dalle prestazioni assistenziali e pensionistiche cui lo stesso aveva - ed ha - diritto;
III. di essersi recato, in data 21.3.2014, assieme con la compagna, IG.ra
[...] presso il convenuto - cui già si era affidato, nel settembre del Per_1 CP_1
2013, per farsi assistere nella presentazione della domanda per il riconoscimento dello stato di invalido civile e di portatore di handicap - per verificare la propria posizione contributiva e di essersi rivolto all'allora Direttore Provinciale dell'ente, IG.ra
[...]
la quale lo aveva informato della possibilità di accedere all'“assegno ordinario Per_2 di invalidità”, previsto dall'ordinamento a favore di coloro che abbiano maturato durante la vita lavorativa determinati requisiti contributivi e la cui capacità di lavoro sia stata pagina 3 di 23 ridotta in modo permanente, a causa di un'infermità, a meno di un terzo;
IV. che in quella sede la IG.ra verificava la sussistenza del requisito CP_5 contributivo, mediante estrazione dal portale on-line dell'NP dell'estratto conto previdenziale del IG. ; Pt_1
V. che in data 17.4.2014 la IG.ra inviava al patronato, all'attenzione della Per_1 IGnora , il certificato medico, c.d. “Mod. SS3” - attestante, nella sezione CP_5
“diagnosi”, la presenza di “postumi di TCE gravissimo—GCS 3—e politrauma da incidente stradale”;
VI. che il presentava la domanda di assegno ordinario di invalidità in data CP_1
19.06.2014, pratica identificata dall'NP con il n. 2180637900209 e protocollata dall'Istituto con il n. NP.8100.19/06/2014.0154856 che, alla prima pagina, recava la seguente dicitura: “Delego il patronato: 033-ENASC presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps per la trattazione della pratica:B40000476” ;
VII. che la IG.ra informava telefonicamente il IG. e la compagna CP_5 Pt_1 del fatto che, a seguito dell'accoglimento, sarebbe spettato, a decorrere dal 1° luglio
2014, un importo mensile - pari ad euro 695,32, come indicato dall'NP il successivo
16.09.2020 - per 13 mensilità;
VIII. che con provvedimento del 21.08.2014 l'NP respingeva la domanda del IG.
, e, nel motivare il diniego, l' previdenziale dava atto del fatto che “Negli Pt_1 CP_1 ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 19/06/2009 al 30/06/2014 n. 145 contributi settimanali di cui: n. 145 nella gestione autonoma dei commercianti” ed informava il richiedente della possibilità di presentare il ricorso avverso la suddetta determinazione
“entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione” e di promuovere, entro 3 anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso da parte dell'Ente, l'azione giudiziaria;
IX. che, informata del diniego, la IG.ra riferiva alla IG.ra della CP_5 Per_1 possibilità di chiedere il riesame della domanda in seguito al versamento della parte di contribuzione mancante e che, appreso dell'avvenuto pagamento di dette somme -
pagina 4 di 23 circostanza comunicata dall'attore in data 23.01.2015 recandosi presso la sede del la stessa rassicurava il IG. affermando che, nei giorni CP_1 Pt_1 successivi, avrebbe provveduto a inviare all'NP la richiesta di riesame;
X. che, non avendo avuto notizie della pratica, il IG. e la compagna si Pt_1 recavano, in data 19.06.2015, presso il ed in quella occasione la IG.ra CP_1
presentava un ricorso telematico in nome e per conto dell'attore, di cui CP_5 rilasciava copia e su cui la stessa appuntava la dicitura “RICORSO SU IO DEL
/01.07.2014”, spiegando loro che “IO” era l'acronimo con cui generalmente si indica la prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, mentre la data indicata “01.07.2014” corrispondeva al periodo dal quale avrebbe dovuto decorrere l'erogazione del trattamento economico collegato all'assegno d'invalidità;
XI. che a seguito delle reiterate richieste di aggiornamento avanzate da parte del IG.
e dalla compagna relativamente al silenzio serbato dall'ente previdenziale - Pt_1 silenzio costantemente ricondotto dal ai tempi tecnico-burocratici richiesti CP_1 da tale pratica - la IG.ra presentava in data 5.2.2019 un ricorso CP_5 amministrativo all'NP volto ad ottenere il riesame del provvedimento NP del
21.08.2014;
XII. che, stante l'assenza di risposta alcuna - silenzio ancora una volta addebitato dalla IG.ra ai tempi tecnici dell'amministrazione - la IG.ra nel mese di CP_5 Per_1 gennaio 2020, si rivolgeva direttamente all'NP ove le veniva comunicato che il ricorso del 5 febbraio 2019 era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e che la posizione del di lei compagno risultava ancora aperta;
XIII. che la IG.ra , responsabile dell'unità competente, convocava la Persona_3 IG.ra presso la sede NP di Torino e durante l'incontro, avvenuto in data Per_1
7.02.2020, nel ribadire la tardività del ricorso del 5 febbraio 2019 contro il provvedimento NP del 21 agosto 2014, le comunicava che, prima di quella data, a differenza di quanto loro riferito dalla IGnora , come evincibile dalla pagina CP_5 personale del IG. , non era stato presentato alcun altro ricorso avverso il Pt_1 medesimo provvedimento di diniego dell'NP;
pagina 5 di 23 XIV. che, anche su sollecitazione della IG.ra , l'NP, con comunicazione del Per_3
19.02.2020, evadeva il ricorso presentato dall'odierno attore rilevandone la “irricevibilità”
e, sotto il profilo amministrativo, la “inammissibilità”, per essere “Decorsi i termini di legge per il riesame del provvedimento impugnato che è stato emesso in data
21/08/2014 ” e, con provvedimento del 31.07.2020, emetteva provvedimento di rigetto;
XV. di aver provveduto a notificare al un atto di costituzione in mora CP_1 datato 2.11.2020 e richiesta di risarcimento danni, nonché in data 17 maggio 2022, a comunicare l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, entrambi rimasti senza risposta;
XVI. di aver presentato in data 31.5.2021 domanda di pensione ordinaria di inabilità nella gestione Commercianti per il tramite di altro patronato, cui è seguito un diniego da parte dell'amministrazione - che, con comunicazione del 5.11.2021 ha opposto la carenza del requisito contributivo necessario per accedere alla misura indennitaria, come per altro ribadito nel provvedimento reso all'esito del ricorso amministrativo conseguentemente presentato in data 20.01.2022 dall'odierno attore avverso il diniego -
- e di essere in procinto di agire giudizialmente per l'ottenimento della prestazione previdenziale.
Ritenuta dimostrata l'esistenza del conferimento di un incarico di mandato da parte del IG. nei confronti del , l'attore ha allegato Pt_1 CP_1
l'inadempimento contrattuale del convenuto, consistito:
. nell'aver presentato una pratica (per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità) carente del requisito contributivo e senza aver svolto le opportune verifiche preliminari in merito alla posizione contributiva dell'attore;
. nell'aver omesso di avviare le opportune iniziative volte ad ottenere il riesame della domanda od il conseguimento della prestazione, nonostante l'informativa ricevuta dall'attore il 23.1.2015, in merito all'avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria degli anni 2012 e 2013 ed in particolare, nell'aver omesso di attivarsi nel termine di decadenza previsto dalla legge per la proposizione della domanda giudiziale;
. nell'aver coltivato iniziative che si sono rilevate inutili e inefficaci, quali la presentazione del ricorso del 19.6.2015 che tuttavia non risultava riferito alla pratica pagina 6 di 23 dell'assegno di invalidità e l'invio della richiesta di riesame del 5.2.2019 che veniva dichiarata irricevibile / inammissibile per decorso dei termini di legge.
Ha quindi concluso instando per la condanna del convenuto a risarcire la somma di € 62.520,82 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex artt. 1224 e
1284, comma quarto, c.c., - importo ottenuto moltiplicando il
contro
-valore economico dell'assegno di invalidità (che, come conteggiato dall'NP, sarebbe stato pari nella specie ad Euro 695,32 mensili), per il numero di mesi intercorsi tra il 1° luglio 2014, o, al più, dal 1° febbraio 2015 ed il 31 maggio 2021 e sommando, poi, al risultato così ottenuto, il valore della tredicesima mensilità (o dei relativi ratei) per ciascun anno dal
2014 (o al più dal 2015) al 2021.
Con comparsa del 28.02.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo:
a. che il IG. si recava presso la propria Sede Provinciale di Torino onde Pt_1 richiedere informazioni sulla possibilità di ottenere indennità ulteriori, oltre alla pensione di invalidità già riconosciutagli dal 2013 e che, appreso dalla IG.ra della CP_5 possibilità, a fronte di determinati requisiti contributivi - almeno tre anni di contributi nel quinquennio precedente alla data della domanda - e sanitari - riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo -, di ottenere dall'NP le provvidenze economiche dell'assegno ordinario di invalidità previste dalla legge n. 222/1984, l'attore, in data 19.06.2014, conferiva mandato di assistenza e di rappresentanza per la presentazione all'NP della domanda di assegno ordinario di invalidità ex legge n.
222/84, contestualmente confermando di essere in possesso dei requisiti indicatigli;
b. di aver provveduto a chiudere la pratica del IG. , per esaurimento Pt_1 dell'oggetto dell'incarico conferito in data 19.06.2014, a seguito del ricevimento del provvedimento di diniego del 21.08.2014 dell'NP, posto che a mente dell'art. 4, comma 5, del D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 il mandato rilasciato all'Istituto di Patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa del cittadino, si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo e che l'art 6 del D.M. n. 193/08 prevede espressamente pagina 7 di 23 che ““Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio”;
c. di aver invitato il IG. PIRROTA, nel corso di un incontro svoltosi nei giorni successivi la comunicazione di reiezione della domanda, ad effettuare il versamento volontario dei contributi per le 11 settimane che risultavano carenti ed a consegnare al Patronato le ricevute dell'avvenuto pagamento oltre ad un nuovo certificato medico Mod. SS3, in modo da poter presentare, previa sottoscrizione di un ulteriore mandato di assistenza, una nuova domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
d. di non aver ricevuto detta documentazione né nel gennaio del 2015 né successivamente nel giugno 2015, né in quest'ultima occasione il conferiva Pt_1 all'Ente nuovo incarico per l'inoltro della domanda, essendosi recato presso il convenuto per l'espletamento di una diversa pratica;
CP_1
e. che nel corso dell'incontro del 19.6.2015 la IG.ra non presentò per conto CP_5 del IG. alcun ricorso telematico all'NP afferente la domanda di assegno Pt_1 ordinario di invalidità, contestando la genuinità del doc. 13 prodotto da controparte non riferibile alla IG.ra ; CP_5
f. che solamente in data 5 febbraio 2019 il IG. e la di lui compagna Pt_1 comunicavano di aver provveduto a versare i contributi mancanti relativi agli anni 2012
e 2013 e chiedevano alla IG.ra di rielaborare la pratica per l'ottenimento CP_5 dell'assegno ordinario di invalidità, benché quest'ultima, in quella stessa occasione, li avesse resi edotti circa il decorso, tanto del termine utile a presentare un ricorso avverso il provvedimento dell'agosto 2014, quanto di quello utile all'avvio dell'azione giudiziaria;
g. che tuttavia l'odierno attore insisteva affinché il presentasse all'NP CP_1 richiesta di riesame d'ufficio, a tal fine provvedendo a sottoscrivere un ulteriore e specifico mandato, così conferendo all'Ente un nuovo incarico di assistenza e rappresentanza;
h. che con provvedimento del 31.07.2020, l'NP comunicava al Sig. Parte_1
l'irricevibilità della domanda di riesame presentata per il tramite del
[...]
pagina 8 di 23 in data 05.02.2019, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di Controparte_1 decadenza dalla data di emissione del provvedimento di rigetto del 21.08.2014;
i. che la richiesta di risarcimento inoltrata dall'attore veniva riscontrata e contestata per il tramite dell'Avv. Paola Farfariello.
Ha concluso contestando il proprio inadempimento e ritenendo come soltanto il comportamento colposo del Sig. , rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., avesse Pt_1 determinato la perdita della prestazione indennitaria, lo spirare del termine decadenziale ed il conseguente rigetto dell'istanza volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto:
. in occasione del conferimento dell'incarico in data 19.6.2014 per la presentazione all'NP della domanda di assegno ordinario di invalidità, la Direttrice IG.ra aveva informato l'attore della necessità di essere in possesso di almeno CP_5 tre anni di contribuzione negli ultimi cinque antecedenti la domanda e che il IG.
, pur consapevole di non aver versato interamente i contributi previdenziali Pt_1 relativi agli anni 2012 e 2013, chiedeva al di presentare ugualmente la CP_1 domanda;
. in esito alla comunicazione del diniego avvenuta nell'agosto del 2014, avendo il esaurito l'oggetto dell'incarico conferito in data 19.6.2014, il IG. CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto conferire ulteriore mandato di assistenza per la presentazione di nuova domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
. da tale momento e fino al febbraio 2019 il non ha più ricevuto CP_1 dall'attore alcuna informativa/documentazione attestante la regolarizzazione della propria posizione contributiva, rendendo di fatto impossibile qualsiasi azione per l'ottenimento della prestazione richiesta;
. in data 5.2.2019 su richiesta dell'attore che all'uopo sottoscriveva nuovo incarico, il avanzava all'NP richiesta di riesame del provvedimento di CP_1 rigetto dell'agosto 2014, il quale tuttavia non poteva che avere esito negativo essendo ormai inesorabilmente decorso il termine di decadenza triennale previsto dalla legge.
Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni come operata da controparte osservando come l'eventuale decorrenza della percezione dell'assegno ordinario di pagina 9 di 23 invalidità avrebbe potuto riconoscersi esclusivamente dall'01.02.2015, in quanto il versamento volontario dei contributi necessari al riconoscimento della prestazione da parte del Sig. è avvenuto soltanto in data 23.01.2015; inoltre, i ratei mensili Pt_1 dell'assegno ordinario di invalidità asseritamente spettanti, non avrebbero potuto essere riconosciuti sino alla data del 31.05.2021, così come richiesto da controparte, posto che la provvidenza economica in oggetto ha durata triennale, con la conseguenza che le somme mensili a tale titolo eventualmente dovute, avrebbero potuto conteggiarsi solamente sino all'01.02.2018.
Ha quindi concluso, instando per il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e diritto;
in subordine, nel caso di positivo accertamento del diritto del IG. alla percezione dell'assegno d'invalidità ordinaria e della responsabilità Pt_1 del nella causazione del danno, ha chiesto la rideterminazione dei ratei CP_1 oggetto di richiesta attorea, instando affinché gli stessi vengano conteggiati solo per il periodo intercorrente tra l'1.2.2015 e il 1.2.2018.
In corso di causa, assegnati i termini di cui l'art. 183 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi ed autorizzate le produzioni documentali indicate dall'attore, in quanto sopravvenute rispetto ai termini delle preclusioni istruttorie.
Quindi, precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza dell'11.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
********
1) Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda dispiegata da Parte_1
che assume aver subito un danno, consistito nella perdita dei ratei
[...] dell'assegno ordinario di invalidità cui avrebbe avuto diritto, in conseguenza dell'attività professionale negligente ed omissiva posta in essere dal convenuto, al CP_1 quale si era rivolto affinché presentasse e coltivasse la relativa pratica.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del patronato, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte e recentemente pagina 10 di 23 ribadito, a mente del quale: “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza” (Cass. 34475/2023 conf. Cass. n. 18057/2018, n.
18814/2008 e 17997/2002).
In particolare, l'art. 7 della legge n. 152 del 2001, recante la “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”, attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato
e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno.
In tale attività rientra anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori ed ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici (art. 7 comma 2).
Peraltro, deve ritenersi che rientri nei poteri del PATRONATO anche la facoltà di proporre ricorso amministrativo avverso il diniego da parte dell'Ente previdenziale, senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte dell'assistito (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
34475 del 11/12/2023, in parte motiva).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, ne discende l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 11 di 23 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Con particolare riferimento, poi, al conferimento dell'incarico ad un istituto di patronato, la Cassazione ha chiarito che ai fini della validità, non sia necessaria la forma scritta, “atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato” (Cass. 16316/23) e la prova dell'avvenuto conferimento, sotto il profilo dell'estensione dell'oggetto, grava sull'attore (Cass.
3016/2006).
pagina 12 di 23 2) Sull'istruttoria svolta
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, si osserva che il IG.
abbia provato l'effettivo conferimento dell'incarico di assistenza al Pt_1 convenuto, ciò desumendosi pacificamente dall'avvenuta Controparte_1 presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità da parte dell'ente in data
19.6.2014 su mandato dell'attore (cfr. doc. 8 fasc. attoreo).
Sul punto è appena il caso di osservare come parte convenuta, che pur contesta l'ultrattività di tale mandato agli adempimenti successivi resisi necessari a seguito del provvedimento di diniego dell'NP in data 21.8.2014, non abbia tuttavia prodotto alcun mandato di assistenza sottoscritto dalla parte attrice, risultando a ben vedere esclusivamente depositato in atti il mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dall'attore per la presentazione del ricorso del 5.2.2019 (doc. 5 fasc. convenuto).
Anche alla luce della giurisprudenza sopra citata, può dunque ragionevolmente ritenersi che seppur non sia stato sottoscritto alcun mandato di assistenza da parte dell'attore per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, ciò nonostante il abbia dato seguito alle attività finalizzate CP_1 proprio a consentire all'assistito l'ottenimento della prestazione indennitaria, in forza di un mandato ricevuto, quantomeno, verbalmente.
Né può di contro ritenersi che l'incarico fosse limitato alla sola presentazione della prima domanda poi rigettata, posto che in assenza di specifiche pattuizioni scritte atte a delimitarne l'oggetto e tenuto conto degli assidui rapporti intercorsi a partire dal periodo immediatamente successivo al grave incidente automobilistico che ha coinvolto l'attore, compromettendone definitivamente la capacità lavorativa, deve certamente ritenersi che il fosse stato investito dall'attore del compimento di tutte le attività CP_1 propedeutiche all'ottenimento dei benefici previdenziali cui aveva necessità e diritto.
Tale ricostruzione relativa al rapporto di mandato professionale intercorso con il
è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste CP_1 Tes_1
, all'epoca Direttrice Provinciale del cui peraltro le parti si
[...] Controparte_1 erano direttamente rivolte per seguire la pratica in oggetto, la quale ha chiarito di aver seguito per conto del IG. anche la domanda relativa all'ottenimento Pt_1
pagina 13 di 23 dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e di aver fatto sottoscrivere alla IGnora (compagna dell'attore) il mandato d'incarico al momento della Per_1 presentazione della prima istanza per l'assegno ordinario di invalidità e per l'invalidità civile nel 2014 e che ne avrebbe dovuto sottoscriverne un altro per presentare un'eventuale nuova domanda ma che “per presentare il riesame non era necessario”.
Ne consegue che a fronte del primo diniego ricevuto dall'ente previdenziale, il aveva già assunto l'incarico di fornire all'attore assistenza per richiedere CP_1
l'eventuale riesame della pratica, senza necessità di fargli sottoscrivere un nuovo mandato, salva ovviamente la necessità od opportunità di presentare ex novo un'ulteriore domanda.
La doglianza mossa dunque dal convenuto in merito al fatto che non CP_1 vi fosse stato ulteriore specifico incarico per proporre il riesame della pratica inizialmente rigettata, deve ritenersi infondata.
Il era dunque contrattualmente vincolato nei confronti dell'attore a CP_1 porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate al conseguimento del beneficio indennitario, così come da mandato originariamente conferito, ivi compresa l'eventuale presentazione di istanza di riesame e con il limite della presentazione di una nuova domanda.
Ritenuta dimostrata l'esistenza del conferimento di un incarico di mandato da parte del IG. nei confronti del convenuto, si passa all'analisi dei Pt_1 CP_1 profili di inadempimento allegati dall'attore e consistiti:
. nell'aver presentato una pratica (per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità) in data 19.6.2014, carente del requisito contributivo e senza aver svolto le opportune verifiche preliminari in merito alla posizione contributiva dell'attore;
. nell'aver omesso di avviare le opportune iniziative volte ad ottenere il riesame della domanda od il conseguimento della prestazione, nonostante l'informativa ricevuta dall'attore il 23.1.2015, in merito all'avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria degli anni 2012 e 2013 ed in particolare, nell'aver omesso di attivarsi nel termine di decadenza previsto dalla legge per la proposizione della domanda giudiziale;
pagina 14 di 23 . nell'aver coltivato iniziative che si sono rilevate inutili ed inefficaci, quali la presentazione del ricorso del 19.6.2015 che tuttavia non risultava riferito alla pratica dell'assegno di invalidità e l'invio della richiesta di riesame del 5.2.2019 che veniva dichiarata irricevibile / inammissibile per decorso dei termini di legge.
Venendo al primo punto si osserva come non sia contestato né che l'attore, per il tramite della compagna IG.ra si fosse rivolto al nel marzo 2014 Pt_2 CP_1 al fine di avere informazioni sulla possibilità di ottenere ulteriori indennità, oltre alla pensione di invalidità civile già riconosciutagli dal 2013 per il tramite dello stesso ente di patronato, né che il quell'occasione la IGnora , Direttrice della sede CP_5
Provinciale, avesse chiarito quali fossero i requisiti per l'ottenimento della prestazione prevista ai sensi della l. 222/1984, né infine che al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in data 19.6.2014, il IG. non fosse in possesso dei necessari requisiti per il positivo esito della Pt_1 stessa.
Sotto quest'ultimo profilo, si evince dall'estratto conto previdenziale (doc. 6 fasc. attoreo) che venne rilasciato dalla IG.ra il giorno del colloquio presso il CP_5
il 21.3.2014, ove si trattò della possibilità di accedere all'assegno ordinario CP_1 di invalidità, come il IG. non avesse i contributi richiesti dalla normativa per Pt_1
l'ottenimento della prestazione (almeno tre anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda), come poi effettivamente rilevato nel provvedimento di diniego del 21.8.2014 che appunto osservava “negli ultimi 5 anni non risultano versati n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 19/6/2009 al
30/6/2014 n. 145 contributi settimanali”) (cfr. doc. 10 fasc. attoreo).
Infatti, analizzando l'estratto conto previdenziale del 21.3.2014 si apprezza l'assenza totale di contributi per l'anno 2012 ed appena tre mesi di versamenti per l'anno 2013, mentre ai fini della verifica del possesso dei contributi nel quinquennio precedente la domanda, non si sarebbe potuto tenere in considerazione i versamenti effettuati nelle prime cinque mensilità dell'anno 2009, in quanto il quinquennio di riferimento partiva dal 19.6.2009, essendo stata la domanda presentata il 19.6.2016
(art. 4 comma 2 l. 222/1984) (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
pagina 15 di 23 Ora, fermo restando che il secondo requisito per il riconoscimento delle provvidenze economiche previste dalla l. 222/1984, oltre a quello contributivo poc'anzi indicato, legato alla presenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, fosse assodato ed effettivamente presente al momento della presentazione della domanda (come da certificato medico Mod. SS3 elaborato ed inviato all'NP in data 11.4.2014, dal medico di base dell'attore, dott. , cfr. Controparte_6 doc. 7 fasc. attoreo), occorre valutare l'inadempimento del convenuto CP_1 sotto il profilo della mancata informativa rispetto alla posizione contributiva dell'assistito, con invito alla regolarizzazione prima dell'inoltro della domanda.
Si è già avuto modo di rilevare come l'art. 7 al comma 2 della LEGGE 30 marzo
2001, n. 52, indichi espressamente tra le funzioni riservate all'Ente di Patronato anche quelle di informazione e consulenza dei propri assistiti e d'altronde gli obblighi informativi sono tradizionalmente ricompresi tra le prestazioni normalmente eIGibili dal professionista, se rientranti nel suo ambito di competenza, in quanto finalizzate a consentire al cliente di prendere le proprie autonome determinazioni, finanche decidendo di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass. 14639/15, 13007/16 e
14387/19 in tema di obblighi informativi gravanti sul commercialista e Cass. 14597/04 e
Cass. 24544/09 in tema di obblighi informativi imposti all'avvocato).
Nel caso di specie non può condividersi la ricostruzione offerta dal CP_1 convenuto, che ha invocato il concorso colposo del danneggiato nella causazione del pregiudizio ex art. 1227 c.c. eccependo come la IG.ra si sarebbe limitata, in CP_5 sede di colloquio a marzo 2014, a chiarire all'attore i requisiti necessari all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia verificarli personalmente e, dunque, che il IG. “pur consapevole di non aver versato interamente i contributi Pt_1 previdenziali relativi all'anno 2012 e 2013, chiedeva al Patronato convenuto di presentare ugualmente la domanda all'NP, anche a fini esplorativi” (cfr. comparsa costituzione pag. 9).
Ciò invero è smentito sia dalla documentazione prodotta che dall'istruttoria orale condotta.
pagina 16 di 23 Per un verso, infatti, l'estratto contributivo dell'attore è stato rilasciato allo stesso in copia proprio il giorno del colloquio con la , ove la stessa espose i requisiti CP_5 per l'accesso al beneficio;
detta circostanza, non contestata peraltro dall'ente convenuto, avvalora la tesi attorea secondo cui la stessa ebbe a verificare ed a confermare
(errando) la sussistenza del requisito contributivo.
Per altro verso, inoltre, la IG.ra in sede di escussione testimoniale, pur CP_5 negando di aver ricevuto copia della documentazione attestante i versamenti volontari poi effettuati dall'attore nel gennaio 2015 al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva, ha affermato di averne verificato l'esistenza “scaricando l'estratto contributivo”.
Deve, dunque, ritenersi inverosimile che la IG.ra non avesse CP_5 comunicato all'attore l'esistenza del requisito, peraltro presentando la domanda nonostante la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dell'attore ed in ogni caso senza prima verificarla (come in effetti ha dichiarato di aver fatto in seguito, nel
2019).
In ogni caso, sia che ella abbia commesso un errore nella valutazione della condizione contributiva dell'attore – senza dunque invitarlo a regolarizzarla – sia che abbia omesso di condurre detto accertamento, prima di formalizzare l'istanza e dunque avviando una pratica errata, deve ritenersi sussistente un inadempimento e conseguente responsabilità della parte convenuta, essendo detto vaglio di regolarità contributiva certamente ricompreso nelle prestazioni conferite al e rientrante CP_1 nell'ambito della diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., qual è, appunto, quella di consulenza in materia contributiva/assistenziale.
Peraltro, non è contestato il fatto che l'attore, una volta appreso del diniego da parte dell'NP con riferimento alla prima domanda presentata, informato in merito anche dalla stessa IG.ra , per il tramite della compagna IG.ra (cfr. CP_5 Per_1 dich. testimoniali “le avevo conIGliato che la cosa più opportuna sarebbe stata fare dei versamenti volontari per regolarizzare la situazione contributiva”), abbia provveduto ad effettuare i necessari pagamenti pochi mesi dopo, in data 23.1.2015 (cfr. doc. 11 fasc.
pagina 17 di 23 attoreo) e ciò, unitamente considerato all'ammontare della somma sborsata per la regolarizzazione (complessivamente € 12.704,71, doc. 11 fasc. attoreo) ed all'assenza di deduzioni/prove in merito alla necessità per gli attori di ricorrere a forme di finanziamento per reperirla, rende ragionevole ipotizzare che se debitamente informato già a marzo 2014, il IG. vi avrebbe fatto fronte in tempo per presentare la Pt_1 domanda entro gli stessi termini in cui venne effettivamente presentata l'istanza, vale a dire entro il successivo mese di giugno.
Conducendo il giudizio controfattuale che va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita (presentazione della domanda corretta dopo la regolarizzazione dei contributi mancanti), con l'evento concretamente verificatosi
(perdita dell'assegno ordinario di invalidità), e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa, può ragionevolmente ritenersi che se l'attore fosse stato reso edotto della non sussistenza del requisito contributivo fin dal primo incontro del marzo
2014, vi avrebbe posto rimedio, attivandosi per regolarizzarlo e dunque, essendo pacificamente già all'epoca sussistente il requisito sanitario, la domanda sarebbe stata presentata correttamente ed avrebbe condotto all'ottenimento della prestazione indennitaria.
Sussiste dunque il nesso di causa tra l'inadempimento del sotto il CP_1 profilo dell'omessa informativa, invito alla regolarizzazione ed inoltro di una domanda errata, ed il danno patito dall'attore che non ha conseguito i ratei dell'assegno ordinario di invalidità a partire dal mese successivo quello dell'inoltro della pratica, vale a dire dall'1.7.2014.
Inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova, dispiegata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in via definitiva, è l'istanza volta all'applicazione della previsione contenuta nell'art. 1710 c.c. per l'ipotesi del mandato gratuito.
La stessa, peraltro, deve ritenersi infondata e va in ogni caso disattesa, posto che la valutazione della diligenza dell'adempimento dell'incarico, in caso di mandato gratuito
(che peraltro la Cassazione riconduce all'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, dell'”esecuzione dell'incarico per amichevole favore”, Cass. 2200/1980 conf. Cass.
pagina 18 di 23 2437/1962) che deve effettuata con maggior tenuità, non può trovare applicazione nel caso di specie, avuto riguardo all'oggetto della prestazione omessa – mancata informativa / verifica dei requisiti contributivi dell'assistito – che rientra tra le obbligazioni statutarie dell'ente di , chiamato appunto ad assistere privati CP_1 cittadini, privi evidentemente delle necessarie competenze tecnico/professionali, per l'ottenimento di emolumenti erogati da pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza sociale (si veda sul punto Cass. 11/1969, secondo cui “Il criterio del 'minor rigore' con cui, a sensi del primo comma dell'art. 1710 cod. civ., deve valutarsi la colpa del mandatario non retribuito non può esimerlo da responsabilità nel caso ch'egli abbia provocato, a carico del mandante, un Onere di spesa che si sarebbe potuto evitare impiegando una diligenza da considerarsi normale in relazione alla natura dell'incarico e ad ogni altra circostanza del caso”).
L'accertamento di detto profilo di responsabilità e la sua idoneità eziologica alla verificazione del danno lamentato, rende superflua l'analisi delle ulteriori condotte di inadempimento prospettate dall'attore.
3) Sulla quantificazione del danno
Venendo alla quantificazione dei danni operata da parte attrice, occorre considerare come l'importo dell'assegno ordinario di invalidità emerge dal conteggio allegato e condotto dall'NP (doc. 9 fasc. attoreo), il quale non è stato fatto oggetto di contestazione da parte del convenuto – che ne ha invero richiesto circoscrivere la debenza in termini di minor durata – e che è stato determinato nell'importo mensile di €
695,32.
In merito al momento a partire dal quale esso può essere riconosciuto, deve richiamarsi quanto osservato nel precedente paragrafo, prendendo dunque quale dies a quo il primo luglio 2014.
Onde considerare la durata della debenza dell'assegno, perduto dall'attore, occorre fare riferimento alla l. 222/1984 che lo disciplina, la quale all'art. 1 comma 10 dispone che “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia,
l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
pagina 19 di 23 Nel caso di specie, in forza della sentenza n. 406/2024 emessa da questo
Tribunale - sezione lavoro (divenuta irrevocabile, cfr. doc. 32 e 33 fasc. attoreo) l'NP
è stata condannata a riconoscere al IG. la pensione ordinaria di inabilità ex Pt_1 art. 2 L. 222/1984, nella misura di legge, con decorrenza 31/05/2021.
Ne consegue che l'ammontare del risarcimento deve essere determinato, come indicato dall'attore, moltiplicando il
contro
-valore economico mensile dell'assegno ordinario di invalidità pari ad Euro 695,32 (cfr. doc. 9) per il numero di mesi intercorsi tra luglio 2014 e maggio 2021 (pari a 83 mesi), aggiungendo poi la tredicesima mensilità per ciascun anno dal 2014 al 2020 (7), così ottenendosi l'importo complessivo di € 62.520,82.
Non può condividersi la doglianza della parte convenuta secondo cui l'assegno dovrebbe essere riconosciuto per soli tre anni;
la citata disciplina dell'assegno ordinario di invalidità infatti prevede all'art. 1 comma 7 che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza” ed al successivo comma 8 dispone che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione”.
Ne consegue che nel caso di specie, permanendo il requisito sanitario (peraltro pacificamente accertato con efficacia di giudicato anche nella sentenza n. 406/2024 che ha confermato come, a seguito di CTU medico legale ivi disposta, “il ricorrente si trovava pertanto, nel quinquennio antecedente il 31/05/2021, in uno stato di malattia di lunga durata ai sensi dell'art. 37 DPR 818/1957”), non vi sarebbero stati ostacoli alla conferma della provvidenza anche per i successivi anni e sino appunto al raggiungimento dell'età pensionabile.
Il convenuto viene dunque condannato a corrispondere al IG. CP_1
a titolo risarcitorio la somma di € 75.650,19, tenuto conto della sola Pt_1 rivalutazione monetaria calcolata dall'1.7.2014.
pagina 20 di 23 Non possono essere invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Non si ritiene in ogni caso di riconoscere alcun incremento neppure a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli pagina 21 di 23 aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 52.001 a €
260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta (così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca), con esclusione dell'aumento richiesto del 30% in forza dell'art. 4 comma 1 bis DM
55/2014 non sussistendone i presupposti (difettando negli atti la presenza di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 75.650,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_1
pagina 22 di 23 complessivi € 9.500,00, oltre € 434,63 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21927/22 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, presso lo studio professionale degli avv.ti
Patrizia Serasso, Marzia Galleano e Stefano Resta che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
C.F. , in persona del suo presidente e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, IG. , elettivamente domiciliato in Bari, Via. S. Cognetti Controparte_2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Azzone, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Patronato Controparte_3
di 23
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 relazione ai fatti di cui in narrativa e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e condannare il Patronato medesimo al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 62.520,82 (ovvero di altra somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, ex artt. 1224 e 1284, comma quarto, c.c., su tale importo a far data dal 2 novembre 2020 (data dell'avvenuta costituzione in mora del
Patronato) sino alla data della sentenza, e con gli ulteriori interessi legali sull'intero importo così ottenuto dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
- dichiarare tenuto e condannare il Patronato Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso del
[...] compenso professionale e delle spese tutte di giudizio (incluse quelle generali ex art. 2
D.M. 55/2014 e s.m.i.), oltre ad Iva e cpa., con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del citato D.M. 55/2014.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino - IV^ Sezione Civile, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza,
1) nel merito in via principale, rigettare la domanda di risarcimento formulata dal Sig.
, poiché infondata in fatto ed in diritto, non avendo l'attore fornito la Parte_1 prova dell'esistenza di uno specifico contratto tra le parti successivo al mandato conferito in data 19.06.2014, dell'inadempimento del convenuto e del nesso CP_1 causale tra la condotta (commissiva od omissiva) ed il danno patito;
2) sempre nel merito, accertare e dichiarare che l'evento dannoso è stato eziologicamente determinato dal comportamento colposo dell'attore, come tale idoneo a configurare la fattispecie prevista dall'art. 1227, commi 1 e 2, c. c.;
3) in via subordinata, ai sensi dell'art. 1710 c. c., valutare con minor rigore l'eventuale responsabilità del Patronato nell'espletamento dell'incarico conferito, in ragione CP_1 della sua gratuità;
4) sempre in via subordinata, in caso di accertamento del diritto del Sig. alla Pt_1 percezione dell'assegno d'invalidità ordinaria e della responsabilità del Patronato CP_1
pagina 2 di 23 nella causazione del danno, rideterminare l'ammontare dei ratei oggetto della richiesta risarcitoria, conteggiando gli stessi soltanto per il periodo dal 01.02.2015 al 01.02.2018;
5) il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 il IG. ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, anche solo “ ”), onde
[...] CP_1 vederlo condannare alla refusione dei danni patiti in conseguenza della negligente assistenza da quest'ultimo fornita nell'ambito della procedura volta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità richiesto dall'attore e, a suffragio della propria istanza, ha rappresentato:
I. di essere stato vittima, in data 8.8.2013, di un gravissimo incidente stradale a seguito del quale ha riportato serie menomazioni psico-fisiche che gli hanno impedito di proseguire la propria attività lavorativa di agente immobiliare, circostanza, quest'ultima, che ha portato alla cancellazione dell'impresa individuale “Agenzia Piemme Case di
Pirotta Domenico” da lui gestita dalla camera di commercio e dalla Gestione speciale
NP Artigiani e Commercianti, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2013;
II di aver provveduto a mantenere economicamente la propria famiglia - composta dalla compagna e da due figli - con i proventi del proprio lavoro almeno fino al momento del sinistro, momento a far data dal quale l'unica fonte di sostentamento della famiglia è stata rappresentata dalle prestazioni assistenziali e pensionistiche cui lo stesso aveva - ed ha - diritto;
III. di essersi recato, in data 21.3.2014, assieme con la compagna, IG.ra
[...] presso il convenuto - cui già si era affidato, nel settembre del Per_1 CP_1
2013, per farsi assistere nella presentazione della domanda per il riconoscimento dello stato di invalido civile e di portatore di handicap - per verificare la propria posizione contributiva e di essersi rivolto all'allora Direttore Provinciale dell'ente, IG.ra
[...]
la quale lo aveva informato della possibilità di accedere all'“assegno ordinario Per_2 di invalidità”, previsto dall'ordinamento a favore di coloro che abbiano maturato durante la vita lavorativa determinati requisiti contributivi e la cui capacità di lavoro sia stata pagina 3 di 23 ridotta in modo permanente, a causa di un'infermità, a meno di un terzo;
IV. che in quella sede la IG.ra verificava la sussistenza del requisito CP_5 contributivo, mediante estrazione dal portale on-line dell'NP dell'estratto conto previdenziale del IG. ; Pt_1
V. che in data 17.4.2014 la IG.ra inviava al patronato, all'attenzione della Per_1 IGnora , il certificato medico, c.d. “Mod. SS3” - attestante, nella sezione CP_5
“diagnosi”, la presenza di “postumi di TCE gravissimo—GCS 3—e politrauma da incidente stradale”;
VI. che il presentava la domanda di assegno ordinario di invalidità in data CP_1
19.06.2014, pratica identificata dall'NP con il n. 2180637900209 e protocollata dall'Istituto con il n. NP.8100.19/06/2014.0154856 che, alla prima pagina, recava la seguente dicitura: “Delego il patronato: 033-ENASC presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps per la trattazione della pratica:B40000476” ;
VII. che la IG.ra informava telefonicamente il IG. e la compagna CP_5 Pt_1 del fatto che, a seguito dell'accoglimento, sarebbe spettato, a decorrere dal 1° luglio
2014, un importo mensile - pari ad euro 695,32, come indicato dall'NP il successivo
16.09.2020 - per 13 mensilità;
VIII. che con provvedimento del 21.08.2014 l'NP respingeva la domanda del IG.
, e, nel motivare il diniego, l' previdenziale dava atto del fatto che “Negli Pt_1 CP_1 ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 19/06/2009 al 30/06/2014 n. 145 contributi settimanali di cui: n. 145 nella gestione autonoma dei commercianti” ed informava il richiedente della possibilità di presentare il ricorso avverso la suddetta determinazione
“entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione” e di promuovere, entro 3 anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso da parte dell'Ente, l'azione giudiziaria;
IX. che, informata del diniego, la IG.ra riferiva alla IG.ra della CP_5 Per_1 possibilità di chiedere il riesame della domanda in seguito al versamento della parte di contribuzione mancante e che, appreso dell'avvenuto pagamento di dette somme -
pagina 4 di 23 circostanza comunicata dall'attore in data 23.01.2015 recandosi presso la sede del la stessa rassicurava il IG. affermando che, nei giorni CP_1 Pt_1 successivi, avrebbe provveduto a inviare all'NP la richiesta di riesame;
X. che, non avendo avuto notizie della pratica, il IG. e la compagna si Pt_1 recavano, in data 19.06.2015, presso il ed in quella occasione la IG.ra CP_1
presentava un ricorso telematico in nome e per conto dell'attore, di cui CP_5 rilasciava copia e su cui la stessa appuntava la dicitura “RICORSO SU IO DEL
/01.07.2014”, spiegando loro che “IO” era l'acronimo con cui generalmente si indica la prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, mentre la data indicata “01.07.2014” corrispondeva al periodo dal quale avrebbe dovuto decorrere l'erogazione del trattamento economico collegato all'assegno d'invalidità;
XI. che a seguito delle reiterate richieste di aggiornamento avanzate da parte del IG.
e dalla compagna relativamente al silenzio serbato dall'ente previdenziale - Pt_1 silenzio costantemente ricondotto dal ai tempi tecnico-burocratici richiesti CP_1 da tale pratica - la IG.ra presentava in data 5.2.2019 un ricorso CP_5 amministrativo all'NP volto ad ottenere il riesame del provvedimento NP del
21.08.2014;
XII. che, stante l'assenza di risposta alcuna - silenzio ancora una volta addebitato dalla IG.ra ai tempi tecnici dell'amministrazione - la IG.ra nel mese di CP_5 Per_1 gennaio 2020, si rivolgeva direttamente all'NP ove le veniva comunicato che il ricorso del 5 febbraio 2019 era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e che la posizione del di lei compagno risultava ancora aperta;
XIII. che la IG.ra , responsabile dell'unità competente, convocava la Persona_3 IG.ra presso la sede NP di Torino e durante l'incontro, avvenuto in data Per_1
7.02.2020, nel ribadire la tardività del ricorso del 5 febbraio 2019 contro il provvedimento NP del 21 agosto 2014, le comunicava che, prima di quella data, a differenza di quanto loro riferito dalla IGnora , come evincibile dalla pagina CP_5 personale del IG. , non era stato presentato alcun altro ricorso avverso il Pt_1 medesimo provvedimento di diniego dell'NP;
pagina 5 di 23 XIV. che, anche su sollecitazione della IG.ra , l'NP, con comunicazione del Per_3
19.02.2020, evadeva il ricorso presentato dall'odierno attore rilevandone la “irricevibilità”
e, sotto il profilo amministrativo, la “inammissibilità”, per essere “Decorsi i termini di legge per il riesame del provvedimento impugnato che è stato emesso in data
21/08/2014 ” e, con provvedimento del 31.07.2020, emetteva provvedimento di rigetto;
XV. di aver provveduto a notificare al un atto di costituzione in mora CP_1 datato 2.11.2020 e richiesta di risarcimento danni, nonché in data 17 maggio 2022, a comunicare l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, entrambi rimasti senza risposta;
XVI. di aver presentato in data 31.5.2021 domanda di pensione ordinaria di inabilità nella gestione Commercianti per il tramite di altro patronato, cui è seguito un diniego da parte dell'amministrazione - che, con comunicazione del 5.11.2021 ha opposto la carenza del requisito contributivo necessario per accedere alla misura indennitaria, come per altro ribadito nel provvedimento reso all'esito del ricorso amministrativo conseguentemente presentato in data 20.01.2022 dall'odierno attore avverso il diniego -
- e di essere in procinto di agire giudizialmente per l'ottenimento della prestazione previdenziale.
Ritenuta dimostrata l'esistenza del conferimento di un incarico di mandato da parte del IG. nei confronti del , l'attore ha allegato Pt_1 CP_1
l'inadempimento contrattuale del convenuto, consistito:
. nell'aver presentato una pratica (per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità) carente del requisito contributivo e senza aver svolto le opportune verifiche preliminari in merito alla posizione contributiva dell'attore;
. nell'aver omesso di avviare le opportune iniziative volte ad ottenere il riesame della domanda od il conseguimento della prestazione, nonostante l'informativa ricevuta dall'attore il 23.1.2015, in merito all'avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria degli anni 2012 e 2013 ed in particolare, nell'aver omesso di attivarsi nel termine di decadenza previsto dalla legge per la proposizione della domanda giudiziale;
. nell'aver coltivato iniziative che si sono rilevate inutili e inefficaci, quali la presentazione del ricorso del 19.6.2015 che tuttavia non risultava riferito alla pratica pagina 6 di 23 dell'assegno di invalidità e l'invio della richiesta di riesame del 5.2.2019 che veniva dichiarata irricevibile / inammissibile per decorso dei termini di legge.
Ha quindi concluso instando per la condanna del convenuto a risarcire la somma di € 62.520,82 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex artt. 1224 e
1284, comma quarto, c.c., - importo ottenuto moltiplicando il
contro
-valore economico dell'assegno di invalidità (che, come conteggiato dall'NP, sarebbe stato pari nella specie ad Euro 695,32 mensili), per il numero di mesi intercorsi tra il 1° luglio 2014, o, al più, dal 1° febbraio 2015 ed il 31 maggio 2021 e sommando, poi, al risultato così ottenuto, il valore della tredicesima mensilità (o dei relativi ratei) per ciascun anno dal
2014 (o al più dal 2015) al 2021.
Con comparsa del 28.02.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo:
a. che il IG. si recava presso la propria Sede Provinciale di Torino onde Pt_1 richiedere informazioni sulla possibilità di ottenere indennità ulteriori, oltre alla pensione di invalidità già riconosciutagli dal 2013 e che, appreso dalla IG.ra della CP_5 possibilità, a fronte di determinati requisiti contributivi - almeno tre anni di contributi nel quinquennio precedente alla data della domanda - e sanitari - riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo -, di ottenere dall'NP le provvidenze economiche dell'assegno ordinario di invalidità previste dalla legge n. 222/1984, l'attore, in data 19.06.2014, conferiva mandato di assistenza e di rappresentanza per la presentazione all'NP della domanda di assegno ordinario di invalidità ex legge n.
222/84, contestualmente confermando di essere in possesso dei requisiti indicatigli;
b. di aver provveduto a chiudere la pratica del IG. , per esaurimento Pt_1 dell'oggetto dell'incarico conferito in data 19.06.2014, a seguito del ricevimento del provvedimento di diniego del 21.08.2014 dell'NP, posto che a mente dell'art. 4, comma 5, del D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 il mandato rilasciato all'Istituto di Patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa del cittadino, si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo e che l'art 6 del D.M. n. 193/08 prevede espressamente pagina 7 di 23 che ““Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio”;
c. di aver invitato il IG. PIRROTA, nel corso di un incontro svoltosi nei giorni successivi la comunicazione di reiezione della domanda, ad effettuare il versamento volontario dei contributi per le 11 settimane che risultavano carenti ed a consegnare al Patronato le ricevute dell'avvenuto pagamento oltre ad un nuovo certificato medico Mod. SS3, in modo da poter presentare, previa sottoscrizione di un ulteriore mandato di assistenza, una nuova domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
d. di non aver ricevuto detta documentazione né nel gennaio del 2015 né successivamente nel giugno 2015, né in quest'ultima occasione il conferiva Pt_1 all'Ente nuovo incarico per l'inoltro della domanda, essendosi recato presso il convenuto per l'espletamento di una diversa pratica;
CP_1
e. che nel corso dell'incontro del 19.6.2015 la IG.ra non presentò per conto CP_5 del IG. alcun ricorso telematico all'NP afferente la domanda di assegno Pt_1 ordinario di invalidità, contestando la genuinità del doc. 13 prodotto da controparte non riferibile alla IG.ra ; CP_5
f. che solamente in data 5 febbraio 2019 il IG. e la di lui compagna Pt_1 comunicavano di aver provveduto a versare i contributi mancanti relativi agli anni 2012
e 2013 e chiedevano alla IG.ra di rielaborare la pratica per l'ottenimento CP_5 dell'assegno ordinario di invalidità, benché quest'ultima, in quella stessa occasione, li avesse resi edotti circa il decorso, tanto del termine utile a presentare un ricorso avverso il provvedimento dell'agosto 2014, quanto di quello utile all'avvio dell'azione giudiziaria;
g. che tuttavia l'odierno attore insisteva affinché il presentasse all'NP CP_1 richiesta di riesame d'ufficio, a tal fine provvedendo a sottoscrivere un ulteriore e specifico mandato, così conferendo all'Ente un nuovo incarico di assistenza e rappresentanza;
h. che con provvedimento del 31.07.2020, l'NP comunicava al Sig. Parte_1
l'irricevibilità della domanda di riesame presentata per il tramite del
[...]
pagina 8 di 23 in data 05.02.2019, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di Controparte_1 decadenza dalla data di emissione del provvedimento di rigetto del 21.08.2014;
i. che la richiesta di risarcimento inoltrata dall'attore veniva riscontrata e contestata per il tramite dell'Avv. Paola Farfariello.
Ha concluso contestando il proprio inadempimento e ritenendo come soltanto il comportamento colposo del Sig. , rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., avesse Pt_1 determinato la perdita della prestazione indennitaria, lo spirare del termine decadenziale ed il conseguente rigetto dell'istanza volta al riconoscimento in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto:
. in occasione del conferimento dell'incarico in data 19.6.2014 per la presentazione all'NP della domanda di assegno ordinario di invalidità, la Direttrice IG.ra aveva informato l'attore della necessità di essere in possesso di almeno CP_5 tre anni di contribuzione negli ultimi cinque antecedenti la domanda e che il IG.
, pur consapevole di non aver versato interamente i contributi previdenziali Pt_1 relativi agli anni 2012 e 2013, chiedeva al di presentare ugualmente la CP_1 domanda;
. in esito alla comunicazione del diniego avvenuta nell'agosto del 2014, avendo il esaurito l'oggetto dell'incarico conferito in data 19.6.2014, il IG. CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto conferire ulteriore mandato di assistenza per la presentazione di nuova domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
. da tale momento e fino al febbraio 2019 il non ha più ricevuto CP_1 dall'attore alcuna informativa/documentazione attestante la regolarizzazione della propria posizione contributiva, rendendo di fatto impossibile qualsiasi azione per l'ottenimento della prestazione richiesta;
. in data 5.2.2019 su richiesta dell'attore che all'uopo sottoscriveva nuovo incarico, il avanzava all'NP richiesta di riesame del provvedimento di CP_1 rigetto dell'agosto 2014, il quale tuttavia non poteva che avere esito negativo essendo ormai inesorabilmente decorso il termine di decadenza triennale previsto dalla legge.
Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni come operata da controparte osservando come l'eventuale decorrenza della percezione dell'assegno ordinario di pagina 9 di 23 invalidità avrebbe potuto riconoscersi esclusivamente dall'01.02.2015, in quanto il versamento volontario dei contributi necessari al riconoscimento della prestazione da parte del Sig. è avvenuto soltanto in data 23.01.2015; inoltre, i ratei mensili Pt_1 dell'assegno ordinario di invalidità asseritamente spettanti, non avrebbero potuto essere riconosciuti sino alla data del 31.05.2021, così come richiesto da controparte, posto che la provvidenza economica in oggetto ha durata triennale, con la conseguenza che le somme mensili a tale titolo eventualmente dovute, avrebbero potuto conteggiarsi solamente sino all'01.02.2018.
Ha quindi concluso, instando per il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e diritto;
in subordine, nel caso di positivo accertamento del diritto del IG. alla percezione dell'assegno d'invalidità ordinaria e della responsabilità Pt_1 del nella causazione del danno, ha chiesto la rideterminazione dei ratei CP_1 oggetto di richiesta attorea, instando affinché gli stessi vengano conteggiati solo per il periodo intercorrente tra l'1.2.2015 e il 1.2.2018.
In corso di causa, assegnati i termini di cui l'art. 183 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi ed autorizzate le produzioni documentali indicate dall'attore, in quanto sopravvenute rispetto ai termini delle preclusioni istruttorie.
Quindi, precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza dell'11.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
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1) Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda dispiegata da Parte_1
che assume aver subito un danno, consistito nella perdita dei ratei
[...] dell'assegno ordinario di invalidità cui avrebbe avuto diritto, in conseguenza dell'attività professionale negligente ed omissiva posta in essere dal convenuto, al CP_1 quale si era rivolto affinché presentasse e coltivasse la relativa pratica.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del patronato, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte e recentemente pagina 10 di 23 ribadito, a mente del quale: “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza” (Cass. 34475/2023 conf. Cass. n. 18057/2018, n.
18814/2008 e 17997/2002).
In particolare, l'art. 7 della legge n. 152 del 2001, recante la “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”, attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato
e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno.
In tale attività rientra anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori ed ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici (art. 7 comma 2).
Peraltro, deve ritenersi che rientri nei poteri del PATRONATO anche la facoltà di proporre ricorso amministrativo avverso il diniego da parte dell'Ente previdenziale, senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte dell'assistito (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
34475 del 11/12/2023, in parte motiva).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, ne discende l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 11 di 23 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Con particolare riferimento, poi, al conferimento dell'incarico ad un istituto di patronato, la Cassazione ha chiarito che ai fini della validità, non sia necessaria la forma scritta, “atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato” (Cass. 16316/23) e la prova dell'avvenuto conferimento, sotto il profilo dell'estensione dell'oggetto, grava sull'attore (Cass.
3016/2006).
pagina 12 di 23 2) Sull'istruttoria svolta
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, si osserva che il IG.
abbia provato l'effettivo conferimento dell'incarico di assistenza al Pt_1 convenuto, ciò desumendosi pacificamente dall'avvenuta Controparte_1 presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità da parte dell'ente in data
19.6.2014 su mandato dell'attore (cfr. doc. 8 fasc. attoreo).
Sul punto è appena il caso di osservare come parte convenuta, che pur contesta l'ultrattività di tale mandato agli adempimenti successivi resisi necessari a seguito del provvedimento di diniego dell'NP in data 21.8.2014, non abbia tuttavia prodotto alcun mandato di assistenza sottoscritto dalla parte attrice, risultando a ben vedere esclusivamente depositato in atti il mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dall'attore per la presentazione del ricorso del 5.2.2019 (doc. 5 fasc. convenuto).
Anche alla luce della giurisprudenza sopra citata, può dunque ragionevolmente ritenersi che seppur non sia stato sottoscritto alcun mandato di assistenza da parte dell'attore per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, ciò nonostante il abbia dato seguito alle attività finalizzate CP_1 proprio a consentire all'assistito l'ottenimento della prestazione indennitaria, in forza di un mandato ricevuto, quantomeno, verbalmente.
Né può di contro ritenersi che l'incarico fosse limitato alla sola presentazione della prima domanda poi rigettata, posto che in assenza di specifiche pattuizioni scritte atte a delimitarne l'oggetto e tenuto conto degli assidui rapporti intercorsi a partire dal periodo immediatamente successivo al grave incidente automobilistico che ha coinvolto l'attore, compromettendone definitivamente la capacità lavorativa, deve certamente ritenersi che il fosse stato investito dall'attore del compimento di tutte le attività CP_1 propedeutiche all'ottenimento dei benefici previdenziali cui aveva necessità e diritto.
Tale ricostruzione relativa al rapporto di mandato professionale intercorso con il
è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste CP_1 Tes_1
, all'epoca Direttrice Provinciale del cui peraltro le parti si
[...] Controparte_1 erano direttamente rivolte per seguire la pratica in oggetto, la quale ha chiarito di aver seguito per conto del IG. anche la domanda relativa all'ottenimento Pt_1
pagina 13 di 23 dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e di aver fatto sottoscrivere alla IGnora (compagna dell'attore) il mandato d'incarico al momento della Per_1 presentazione della prima istanza per l'assegno ordinario di invalidità e per l'invalidità civile nel 2014 e che ne avrebbe dovuto sottoscriverne un altro per presentare un'eventuale nuova domanda ma che “per presentare il riesame non era necessario”.
Ne consegue che a fronte del primo diniego ricevuto dall'ente previdenziale, il aveva già assunto l'incarico di fornire all'attore assistenza per richiedere CP_1
l'eventuale riesame della pratica, senza necessità di fargli sottoscrivere un nuovo mandato, salva ovviamente la necessità od opportunità di presentare ex novo un'ulteriore domanda.
La doglianza mossa dunque dal convenuto in merito al fatto che non CP_1 vi fosse stato ulteriore specifico incarico per proporre il riesame della pratica inizialmente rigettata, deve ritenersi infondata.
Il era dunque contrattualmente vincolato nei confronti dell'attore a CP_1 porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate al conseguimento del beneficio indennitario, così come da mandato originariamente conferito, ivi compresa l'eventuale presentazione di istanza di riesame e con il limite della presentazione di una nuova domanda.
Ritenuta dimostrata l'esistenza del conferimento di un incarico di mandato da parte del IG. nei confronti del convenuto, si passa all'analisi dei Pt_1 CP_1 profili di inadempimento allegati dall'attore e consistiti:
. nell'aver presentato una pratica (per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità) in data 19.6.2014, carente del requisito contributivo e senza aver svolto le opportune verifiche preliminari in merito alla posizione contributiva dell'attore;
. nell'aver omesso di avviare le opportune iniziative volte ad ottenere il riesame della domanda od il conseguimento della prestazione, nonostante l'informativa ricevuta dall'attore il 23.1.2015, in merito all'avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria degli anni 2012 e 2013 ed in particolare, nell'aver omesso di attivarsi nel termine di decadenza previsto dalla legge per la proposizione della domanda giudiziale;
pagina 14 di 23 . nell'aver coltivato iniziative che si sono rilevate inutili ed inefficaci, quali la presentazione del ricorso del 19.6.2015 che tuttavia non risultava riferito alla pratica dell'assegno di invalidità e l'invio della richiesta di riesame del 5.2.2019 che veniva dichiarata irricevibile / inammissibile per decorso dei termini di legge.
Venendo al primo punto si osserva come non sia contestato né che l'attore, per il tramite della compagna IG.ra si fosse rivolto al nel marzo 2014 Pt_2 CP_1 al fine di avere informazioni sulla possibilità di ottenere ulteriori indennità, oltre alla pensione di invalidità civile già riconosciutagli dal 2013 per il tramite dello stesso ente di patronato, né che il quell'occasione la IGnora , Direttrice della sede CP_5
Provinciale, avesse chiarito quali fossero i requisiti per l'ottenimento della prestazione prevista ai sensi della l. 222/1984, né infine che al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in data 19.6.2014, il IG. non fosse in possesso dei necessari requisiti per il positivo esito della Pt_1 stessa.
Sotto quest'ultimo profilo, si evince dall'estratto conto previdenziale (doc. 6 fasc. attoreo) che venne rilasciato dalla IG.ra il giorno del colloquio presso il CP_5
il 21.3.2014, ove si trattò della possibilità di accedere all'assegno ordinario CP_1 di invalidità, come il IG. non avesse i contributi richiesti dalla normativa per Pt_1
l'ottenimento della prestazione (almeno tre anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda), come poi effettivamente rilevato nel provvedimento di diniego del 21.8.2014 che appunto osservava “negli ultimi 5 anni non risultano versati n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 19/6/2009 al
30/6/2014 n. 145 contributi settimanali”) (cfr. doc. 10 fasc. attoreo).
Infatti, analizzando l'estratto conto previdenziale del 21.3.2014 si apprezza l'assenza totale di contributi per l'anno 2012 ed appena tre mesi di versamenti per l'anno 2013, mentre ai fini della verifica del possesso dei contributi nel quinquennio precedente la domanda, non si sarebbe potuto tenere in considerazione i versamenti effettuati nelle prime cinque mensilità dell'anno 2009, in quanto il quinquennio di riferimento partiva dal 19.6.2009, essendo stata la domanda presentata il 19.6.2016
(art. 4 comma 2 l. 222/1984) (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
pagina 15 di 23 Ora, fermo restando che il secondo requisito per il riconoscimento delle provvidenze economiche previste dalla l. 222/1984, oltre a quello contributivo poc'anzi indicato, legato alla presenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, fosse assodato ed effettivamente presente al momento della presentazione della domanda (come da certificato medico Mod. SS3 elaborato ed inviato all'NP in data 11.4.2014, dal medico di base dell'attore, dott. , cfr. Controparte_6 doc. 7 fasc. attoreo), occorre valutare l'inadempimento del convenuto CP_1 sotto il profilo della mancata informativa rispetto alla posizione contributiva dell'assistito, con invito alla regolarizzazione prima dell'inoltro della domanda.
Si è già avuto modo di rilevare come l'art. 7 al comma 2 della LEGGE 30 marzo
2001, n. 52, indichi espressamente tra le funzioni riservate all'Ente di Patronato anche quelle di informazione e consulenza dei propri assistiti e d'altronde gli obblighi informativi sono tradizionalmente ricompresi tra le prestazioni normalmente eIGibili dal professionista, se rientranti nel suo ambito di competenza, in quanto finalizzate a consentire al cliente di prendere le proprie autonome determinazioni, finanche decidendo di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass. 14639/15, 13007/16 e
14387/19 in tema di obblighi informativi gravanti sul commercialista e Cass. 14597/04 e
Cass. 24544/09 in tema di obblighi informativi imposti all'avvocato).
Nel caso di specie non può condividersi la ricostruzione offerta dal CP_1 convenuto, che ha invocato il concorso colposo del danneggiato nella causazione del pregiudizio ex art. 1227 c.c. eccependo come la IG.ra si sarebbe limitata, in CP_5 sede di colloquio a marzo 2014, a chiarire all'attore i requisiti necessari all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia verificarli personalmente e, dunque, che il IG. “pur consapevole di non aver versato interamente i contributi Pt_1 previdenziali relativi all'anno 2012 e 2013, chiedeva al Patronato convenuto di presentare ugualmente la domanda all'NP, anche a fini esplorativi” (cfr. comparsa costituzione pag. 9).
Ciò invero è smentito sia dalla documentazione prodotta che dall'istruttoria orale condotta.
pagina 16 di 23 Per un verso, infatti, l'estratto contributivo dell'attore è stato rilasciato allo stesso in copia proprio il giorno del colloquio con la , ove la stessa espose i requisiti CP_5 per l'accesso al beneficio;
detta circostanza, non contestata peraltro dall'ente convenuto, avvalora la tesi attorea secondo cui la stessa ebbe a verificare ed a confermare
(errando) la sussistenza del requisito contributivo.
Per altro verso, inoltre, la IG.ra in sede di escussione testimoniale, pur CP_5 negando di aver ricevuto copia della documentazione attestante i versamenti volontari poi effettuati dall'attore nel gennaio 2015 al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva, ha affermato di averne verificato l'esistenza “scaricando l'estratto contributivo”.
Deve, dunque, ritenersi inverosimile che la IG.ra non avesse CP_5 comunicato all'attore l'esistenza del requisito, peraltro presentando la domanda nonostante la mancata regolarizzazione della posizione contributiva dell'attore ed in ogni caso senza prima verificarla (come in effetti ha dichiarato di aver fatto in seguito, nel
2019).
In ogni caso, sia che ella abbia commesso un errore nella valutazione della condizione contributiva dell'attore – senza dunque invitarlo a regolarizzarla – sia che abbia omesso di condurre detto accertamento, prima di formalizzare l'istanza e dunque avviando una pratica errata, deve ritenersi sussistente un inadempimento e conseguente responsabilità della parte convenuta, essendo detto vaglio di regolarità contributiva certamente ricompreso nelle prestazioni conferite al e rientrante CP_1 nell'ambito della diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., qual è, appunto, quella di consulenza in materia contributiva/assistenziale.
Peraltro, non è contestato il fatto che l'attore, una volta appreso del diniego da parte dell'NP con riferimento alla prima domanda presentata, informato in merito anche dalla stessa IG.ra , per il tramite della compagna IG.ra (cfr. CP_5 Per_1 dich. testimoniali “le avevo conIGliato che la cosa più opportuna sarebbe stata fare dei versamenti volontari per regolarizzare la situazione contributiva”), abbia provveduto ad effettuare i necessari pagamenti pochi mesi dopo, in data 23.1.2015 (cfr. doc. 11 fasc.
pagina 17 di 23 attoreo) e ciò, unitamente considerato all'ammontare della somma sborsata per la regolarizzazione (complessivamente € 12.704,71, doc. 11 fasc. attoreo) ed all'assenza di deduzioni/prove in merito alla necessità per gli attori di ricorrere a forme di finanziamento per reperirla, rende ragionevole ipotizzare che se debitamente informato già a marzo 2014, il IG. vi avrebbe fatto fronte in tempo per presentare la Pt_1 domanda entro gli stessi termini in cui venne effettivamente presentata l'istanza, vale a dire entro il successivo mese di giugno.
Conducendo il giudizio controfattuale che va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita (presentazione della domanda corretta dopo la regolarizzazione dei contributi mancanti), con l'evento concretamente verificatosi
(perdita dell'assegno ordinario di invalidità), e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa, può ragionevolmente ritenersi che se l'attore fosse stato reso edotto della non sussistenza del requisito contributivo fin dal primo incontro del marzo
2014, vi avrebbe posto rimedio, attivandosi per regolarizzarlo e dunque, essendo pacificamente già all'epoca sussistente il requisito sanitario, la domanda sarebbe stata presentata correttamente ed avrebbe condotto all'ottenimento della prestazione indennitaria.
Sussiste dunque il nesso di causa tra l'inadempimento del sotto il CP_1 profilo dell'omessa informativa, invito alla regolarizzazione ed inoltro di una domanda errata, ed il danno patito dall'attore che non ha conseguito i ratei dell'assegno ordinario di invalidità a partire dal mese successivo quello dell'inoltro della pratica, vale a dire dall'1.7.2014.
Inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova, dispiegata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in via definitiva, è l'istanza volta all'applicazione della previsione contenuta nell'art. 1710 c.c. per l'ipotesi del mandato gratuito.
La stessa, peraltro, deve ritenersi infondata e va in ogni caso disattesa, posto che la valutazione della diligenza dell'adempimento dell'incarico, in caso di mandato gratuito
(che peraltro la Cassazione riconduce all'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, dell'”esecuzione dell'incarico per amichevole favore”, Cass. 2200/1980 conf. Cass.
pagina 18 di 23 2437/1962) che deve effettuata con maggior tenuità, non può trovare applicazione nel caso di specie, avuto riguardo all'oggetto della prestazione omessa – mancata informativa / verifica dei requisiti contributivi dell'assistito – che rientra tra le obbligazioni statutarie dell'ente di , chiamato appunto ad assistere privati CP_1 cittadini, privi evidentemente delle necessarie competenze tecnico/professionali, per l'ottenimento di emolumenti erogati da pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza sociale (si veda sul punto Cass. 11/1969, secondo cui “Il criterio del 'minor rigore' con cui, a sensi del primo comma dell'art. 1710 cod. civ., deve valutarsi la colpa del mandatario non retribuito non può esimerlo da responsabilità nel caso ch'egli abbia provocato, a carico del mandante, un Onere di spesa che si sarebbe potuto evitare impiegando una diligenza da considerarsi normale in relazione alla natura dell'incarico e ad ogni altra circostanza del caso”).
L'accertamento di detto profilo di responsabilità e la sua idoneità eziologica alla verificazione del danno lamentato, rende superflua l'analisi delle ulteriori condotte di inadempimento prospettate dall'attore.
3) Sulla quantificazione del danno
Venendo alla quantificazione dei danni operata da parte attrice, occorre considerare come l'importo dell'assegno ordinario di invalidità emerge dal conteggio allegato e condotto dall'NP (doc. 9 fasc. attoreo), il quale non è stato fatto oggetto di contestazione da parte del convenuto – che ne ha invero richiesto circoscrivere la debenza in termini di minor durata – e che è stato determinato nell'importo mensile di €
695,32.
In merito al momento a partire dal quale esso può essere riconosciuto, deve richiamarsi quanto osservato nel precedente paragrafo, prendendo dunque quale dies a quo il primo luglio 2014.
Onde considerare la durata della debenza dell'assegno, perduto dall'attore, occorre fare riferimento alla l. 222/1984 che lo disciplina, la quale all'art. 1 comma 10 dispone che “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia,
l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
pagina 19 di 23 Nel caso di specie, in forza della sentenza n. 406/2024 emessa da questo
Tribunale - sezione lavoro (divenuta irrevocabile, cfr. doc. 32 e 33 fasc. attoreo) l'NP
è stata condannata a riconoscere al IG. la pensione ordinaria di inabilità ex Pt_1 art. 2 L. 222/1984, nella misura di legge, con decorrenza 31/05/2021.
Ne consegue che l'ammontare del risarcimento deve essere determinato, come indicato dall'attore, moltiplicando il
contro
-valore economico mensile dell'assegno ordinario di invalidità pari ad Euro 695,32 (cfr. doc. 9) per il numero di mesi intercorsi tra luglio 2014 e maggio 2021 (pari a 83 mesi), aggiungendo poi la tredicesima mensilità per ciascun anno dal 2014 al 2020 (7), così ottenendosi l'importo complessivo di € 62.520,82.
Non può condividersi la doglianza della parte convenuta secondo cui l'assegno dovrebbe essere riconosciuto per soli tre anni;
la citata disciplina dell'assegno ordinario di invalidità infatti prevede all'art. 1 comma 7 che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza” ed al successivo comma 8 dispone che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione”.
Ne consegue che nel caso di specie, permanendo il requisito sanitario (peraltro pacificamente accertato con efficacia di giudicato anche nella sentenza n. 406/2024 che ha confermato come, a seguito di CTU medico legale ivi disposta, “il ricorrente si trovava pertanto, nel quinquennio antecedente il 31/05/2021, in uno stato di malattia di lunga durata ai sensi dell'art. 37 DPR 818/1957”), non vi sarebbero stati ostacoli alla conferma della provvidenza anche per i successivi anni e sino appunto al raggiungimento dell'età pensionabile.
Il convenuto viene dunque condannato a corrispondere al IG. CP_1
a titolo risarcitorio la somma di € 75.650,19, tenuto conto della sola Pt_1 rivalutazione monetaria calcolata dall'1.7.2014.
pagina 20 di 23 Non possono essere invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Non si ritiene in ogni caso di riconoscere alcun incremento neppure a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli pagina 21 di 23 aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 52.001 a €
260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta (così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca), con esclusione dell'aumento richiesto del 30% in forza dell'art. 4 comma 1 bis DM
55/2014 non sussistendone i presupposti (difettando negli atti la presenza di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 75.650,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in
[...] Parte_1
pagina 22 di 23 complessivi € 9.500,00, oltre € 434,63 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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