TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 500/2025 promossa da:
(c.f. ) e c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GUANCIOLI GIANLUCA C.F._1
del Foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Roma, via Antonio Bertoloni nr. 41
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MENAPACE CP_1 P.IVA_2
IE del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Europa Unita nr. 5
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Promessa di pagamento - ricognizione di debito
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
Come da note scritte per l'udienza cartolare del 21.10.25 che si riportano all'istanza congiunta del 17.10.25: pagina 1 di 5 I sottoscritti Avvocati Pierantonio Menapace e Gianluca Guancioli, con riferimento al procedimento in epigrafe,
DICHIARANO
congiuntamente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un accordo transattivo tombale, e
CHIEDONO
pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, con revoca del decreto emesso e rinuncia all'opposizione proposta, con integrale compensazione delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (già s.p.a.) e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al d.i. n. 2135/2024 (R.G. 5313/2024) emesso in data
17/18.12.24 dal Tribunale di Vicenza con il quale era stato loro ingiunto di pagare, immediatamente, a l'importo di € 549.000, oltre interessi CP_1
come da domanda e spese e compensi della procedura di ingiunzione.
In particolare gli opponenti concludevano, previa sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, perché fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di per le motivazioni di cui all'atto di CP_1
citazione con conseguente revoca del d.i. opposto e, in via subordinata, perché
fosse accertata e dichiarata la compensazione.
pagina 2 di 5 II. Era fissata udienza anticipata per decidere sull'istanza di sospensiva,
concessa con decreto inaudita altera parte del 13.03.25 e nella contumacia dell'opposta la stessa era confermata come da ordinanza del 03.04.25 emessa nel subprocedimento nr. 1.
III. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 02.05.25, CP_1
concludendo per la conferma del d.i. opposto e, in ogni caso, per la condanna di (già al pagamento in Parte_1 Controparte_2
favore della della somma di € 549.000,00 o della diversa somma che CP_1
risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa.
IV. Con ordinanza del 14.07.25 erano ammesse parzialmente le prove orali e fissata udienza per l'espletamento dell'incombente. Nelle more le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe.
V. Le conclusioni congiunte delle parti meritano accoglimento.
V.
1. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali,
incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche pagina 3 di 5 precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, così esplicitando il venir meno di ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti a seguito della raggiunta transazione.
Come da conforme richiesta delle stesse deve essere disposta la revoca del d.i. opposto.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca conseguentemente e come da conforme richiesta delle parti il decreto ingiuntivo opposto (n. 2135/2024 R. Ing – R.G. 5313/2024 emesso in data 17/18.12.24 dal Tribunale di Vicenza);
pagina 4 di 5 3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 29/10/2025
Il Giudice
GA NT
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 500/2025 promossa da:
(c.f. ) e c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GUANCIOLI GIANLUCA C.F._1
del Foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Roma, via Antonio Bertoloni nr. 41
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MENAPACE CP_1 P.IVA_2
IE del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Europa Unita nr. 5
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Promessa di pagamento - ricognizione di debito
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
Come da note scritte per l'udienza cartolare del 21.10.25 che si riportano all'istanza congiunta del 17.10.25: pagina 1 di 5 I sottoscritti Avvocati Pierantonio Menapace e Gianluca Guancioli, con riferimento al procedimento in epigrafe,
DICHIARANO
congiuntamente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un accordo transattivo tombale, e
CHIEDONO
pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, con revoca del decreto emesso e rinuncia all'opposizione proposta, con integrale compensazione delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (già s.p.a.) e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al d.i. n. 2135/2024 (R.G. 5313/2024) emesso in data
17/18.12.24 dal Tribunale di Vicenza con il quale era stato loro ingiunto di pagare, immediatamente, a l'importo di € 549.000, oltre interessi CP_1
come da domanda e spese e compensi della procedura di ingiunzione.
In particolare gli opponenti concludevano, previa sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, perché fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di per le motivazioni di cui all'atto di CP_1
citazione con conseguente revoca del d.i. opposto e, in via subordinata, perché
fosse accertata e dichiarata la compensazione.
pagina 2 di 5 II. Era fissata udienza anticipata per decidere sull'istanza di sospensiva,
concessa con decreto inaudita altera parte del 13.03.25 e nella contumacia dell'opposta la stessa era confermata come da ordinanza del 03.04.25 emessa nel subprocedimento nr. 1.
III. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 02.05.25, CP_1
concludendo per la conferma del d.i. opposto e, in ogni caso, per la condanna di (già al pagamento in Parte_1 Controparte_2
favore della della somma di € 549.000,00 o della diversa somma che CP_1
risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa.
IV. Con ordinanza del 14.07.25 erano ammesse parzialmente le prove orali e fissata udienza per l'espletamento dell'incombente. Nelle more le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe.
V. Le conclusioni congiunte delle parti meritano accoglimento.
V.
1. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali,
incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche pagina 3 di 5 precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, così esplicitando il venir meno di ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti a seguito della raggiunta transazione.
Come da conforme richiesta delle stesse deve essere disposta la revoca del d.i. opposto.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca conseguentemente e come da conforme richiesta delle parti il decreto ingiuntivo opposto (n. 2135/2024 R. Ing – R.G. 5313/2024 emesso in data 17/18.12.24 dal Tribunale di Vicenza);
pagina 4 di 5 3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 29/10/2025
Il Giudice
GA NT
pagina 5 di 5