Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 296
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità notifica cartelle e iscrizione ipotecaria

    Il motivo è inammissibile in quanto la questione non era stata sottoposta al giudice di primo grado, il quale aveva rigettato il ricorso per omessa notifica delle cartelle.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito tributario

    Il motivo è inammissibile in quanto si limita a reiterare le affermazioni del ricorso introduttivo, senza contestare la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato la regolarità delle notifiche e il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale al momento della notifica del preavviso di ipoteca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 296
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 296
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo