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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1781/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028119137000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572023007364449000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572023007364449000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4013/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1, con ricorso notificato il 6/11/2023, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300003274000, notificatagli dall'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE in data del
08/09/2023, con invito al pagamento dell'importo di € 24.319,591, ivi così dettagliato:
Cartella n. 05720220028119137000, notificata il 14/11/2022 per Euro 9.738,18, comprensiva di interessi di mora, relativa all'anno 2018; Cartella n. 05720230007364449000, notificata il 25/04/2023 per Euro 14.004,93 relativa all'anno 2017; Avviso di accertamento Ente n. 2208, notificato il 18/12/2020 per Euro 570,60 relativo all'anno 2015.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per essersi prescritto il credito tributario attesa l'omessa o inesitente notifica delle sottostanti cartelle esattoriali.
La Corte di primo grado rilevato che le cartelle risultavano regolarmente notificate a mezzo pec e che dalla data di notifica delle cartelle a quella di notifica dell'ingiunzione non erano trascorsi dieci anni rigettava il ricorso e condannava il ricorente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ater.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente chiedendo l'annulamento della sentenza impugnata ed il conseguente accogliemnto del ricorso in quanto irregolare la notifica delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria, prescritte le cartelle perchè soggette alla prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto trattasi di questione mai sottoposta all'attenzione del giudice di primo grado . Infatti in primo grado il ricorrente ha solo eccepito di non aver avuto la notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento della richiesta di iscrizione ipotecaria. Con l'atto di appello invece per la prima volta ci si duole dell'irregoarità della notifica dell'iscrizione ipotecarie e delle cartelle perchè la notifica, avvenuta sempre a mezzo pec, sarebbe partita da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non contesta afatto la decisione del giudice di primo grado ma si limita a reiterare le affermazioni già presenti nel ricorso introduttivo. Orbene nella sentenza impuganta si dice Detto onere probatorio risulta puntualmente assolto. Infatti per, quanto concerne la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (n. 05776202300003274000) risulta dagli atti che è stata notificata, a mezzo pec, in data 08/09/2023, laddove le cartelle sottese risultano notificate, sempre a mezzo pec, rispettivamente la n. 057 2022 00281191 37 000 in data 14/11/2022 e la n. 05720230007364449000 in data 25/04/2023. Quindi il termien prescrizionale quinquennale che viene fatto valere in ricorso non era affatto decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali direttamente liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarata anticipataria che si liquidano in euro 1.153,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1781/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028119137000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572023007364449000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572023007364449000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4013/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1, con ricorso notificato il 6/11/2023, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202300003274000, notificatagli dall'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE in data del
08/09/2023, con invito al pagamento dell'importo di € 24.319,591, ivi così dettagliato:
Cartella n. 05720220028119137000, notificata il 14/11/2022 per Euro 9.738,18, comprensiva di interessi di mora, relativa all'anno 2018; Cartella n. 05720230007364449000, notificata il 25/04/2023 per Euro 14.004,93 relativa all'anno 2017; Avviso di accertamento Ente n. 2208, notificato il 18/12/2020 per Euro 570,60 relativo all'anno 2015.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per essersi prescritto il credito tributario attesa l'omessa o inesitente notifica delle sottostanti cartelle esattoriali.
La Corte di primo grado rilevato che le cartelle risultavano regolarmente notificate a mezzo pec e che dalla data di notifica delle cartelle a quella di notifica dell'ingiunzione non erano trascorsi dieci anni rigettava il ricorso e condannava il ricorente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ater.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente chiedendo l'annulamento della sentenza impugnata ed il conseguente accogliemnto del ricorso in quanto irregolare la notifica delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria, prescritte le cartelle perchè soggette alla prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto trattasi di questione mai sottoposta all'attenzione del giudice di primo grado . Infatti in primo grado il ricorrente ha solo eccepito di non aver avuto la notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento della richiesta di iscrizione ipotecaria. Con l'atto di appello invece per la prima volta ci si duole dell'irregoarità della notifica dell'iscrizione ipotecarie e delle cartelle perchè la notifica, avvenuta sempre a mezzo pec, sarebbe partita da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non contesta afatto la decisione del giudice di primo grado ma si limita a reiterare le affermazioni già presenti nel ricorso introduttivo. Orbene nella sentenza impuganta si dice Detto onere probatorio risulta puntualmente assolto. Infatti per, quanto concerne la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (n. 05776202300003274000) risulta dagli atti che è stata notificata, a mezzo pec, in data 08/09/2023, laddove le cartelle sottese risultano notificate, sempre a mezzo pec, rispettivamente la n. 057 2022 00281191 37 000 in data 14/11/2022 e la n. 05720230007364449000 in data 25/04/2023. Quindi il termien prescrizionale quinquennale che viene fatto valere in ricorso non era affatto decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali direttamente liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'avv. Difensore_2 che se ne è dichiarata anticipataria che si liquidano in euro 1.153,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.