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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTUCCI BRUNO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIEMONTI LAURA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. BERTUCCI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Voglia l'Illmo Tribunale di Bologna, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, disporre l'affidamento del figlio minore nato a Bologna il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 sig.ra alle seguenti condizioni: - che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla Parte_1 madre e fissata la residenza anagrafica nella residenza della madre con regolamentazione della pagina 1 di 12 frequentazione con il padre disposta in misura protetta e affidata ai Sevizi Sociali di Bologna, previa verifica delle condizioni di sicurezza necessari a tutelare l'integrità psicofisica del minore;
- che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT; - che il padre contribuisca inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, come da protocollo in materia.
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: DISPORRE l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
DISPORRE che il padre possa incontrare il figlio secondo le seguenti modalità: - tutti i lunedì della settimana, come di fatto già avviene, dall'uscita da scuola alle ore 13,00 fino alle ore 20,00, quando il minore farà rientro presso l'abitazione materna;
- un altro giorno della settimana da concordare con la madre in base ai turni di lavoro del sig. - a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera con CP_1 riaccompagnamento presso l'abitazione materna prima dell'orario di cena;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
DISPORRE l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del CP_1 Pt_1 figlio la somma mensile di euro 300,00 con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Bologna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio nato a [...] il [...]. Si Persona_1 apprende dal ricorso della donna: L'escalation di vessazioni e violenza fisica e psicologica ha avuto il suo epilogo il 19/06/2022 allorquando il Sig. aggrediva nuovamente la Sig.ra colpendola CP_1 Pt_1 con una cinghia e una mazza da baseball, durante una lite alla presenza dei due minori, a seguito della quale interveniva la Polizia, allertata da alcuni vicini che avevano sentito le grida di aiuto della Sig.ra provvedendo all'arresto dell' - Con provvedimento del 22/06/2022 il GIP del Tribunale di Pt_1 CP_1
Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, nel procedimento penale n. 7183/2022 RGNR n. 5741/2022 RG
GIP del Tribunale di Bologna convalidava il suddetto arresto e applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati: a) art. 572 co. 2 c.p.; B) Artt. 582 585 576 n. 1, 61 n. 2), 576 n.
5), 577 n. 1) c.p., 61 n. quinques) c.p.. - Successivamente la Sig.ra , al fine di tentare una Parte_1
pagina 2 di 12 riconciliazione, decideva di ritirare la querela presentata per i maltrattamenti e le aggressioni subite anche alla presenza dei minori e non si costituiva parte civile nel suddetto procedimento. - In virtù della disponibilità della Sig.ra il Sig. ha potuto così ottenere notevoli benefici in Parte_1 CP_1 termini di sconto di pena e di esecuzione della stessa e potuto ricostruire il nucleo familiare riprendendo la convivenza. - Tuttavia poco dopo la ricostituzione del nucleo familiare il Sig. ha CP_1 iniziato nuovamente ad assumete comportamenti aggressivi nei confronti della sig.ra soprattutto Pt_1
a seguito di abuso di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. La ripresa di ali atteggiamenti e lo stato di costante timore ingenerato nella Sig.ra rendevano nuovamente necessario l'intervento Pt_1 della Polizia ed un nuovo allontanamento del Sig. - In esito al procedimento penale 7183/2022 CP_1
RGNR per i reati di cui sopra il Tribunale di Bologna ha condannato il Sig. alla pena CP_1 della reclusione di anni 2 mesi 1 giorni 10 concedendo al condannato i benefici della semilibertà.
Si apprende dalla comparsa dell'uomo: Il resistente sta attualmente scontando la pena che gli è stata comminata nell'ambito del procedimento penale RGNR 7183/2022, definito con sentenza di patteggiamento del GIP presso il Tribunale di Bologna del 22.11.2022 per una pena di anni 2, mesi 1, giorni 10. (doc. 1). Sul punto si evidenzia come già in data 22.11.22, alla luce del tempo trascorso in regime detentivo, del buon contegno tenuto e della presa di consapevolezza dei propri agiti da parte del sig. (il quale manifestava la volontà di sottoporsi ad un percorso riabilitativo e di cura) il CP_1
Gip dott.ssa Zavaglia revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari rimettendo in libertà il sig.
Il resistente rimaneva libero fino alla notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta in data 25 CP_1 ottobre 2023, quando veniva ricondotto in carcere. Successivamente, in data 8 novembre 2023 i difensori del sig. presentavano istanza di concessione di misura alternativa al Tribunale di CP_1
Sorveglianza, che in data 5 gennaio 2024, disponeva la misura della semilibertà. Ad oggi, quindi, il sig. si trova in esecuzione pena, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà. Il CP_1 programma trattamentale comprende l'esercizio di attività lavorativa (il sig. è aiuto cuoco CP_1 presso la Trattoria "Re di Coppe" sita a Bologna in via Scandellara n. 7/2/A, come si dirà meglio nel prosieguo del presente atto). Inoltre, di sua iniziativa, il sig. si è rivolto al Centro Senza CP_1
Violenza (Centro di rieducazione per uomini maltrattanti) dove ha effettuato i colloqui individuali ed è in lista d'attesa per cominciare quelli di gruppo (doc. 2). Si precisa come ad oggi la pena residua da scontare ammonti a mesi 14, tempo che il resistente investirà di certo nel prosieguo dell'attività lavorativa e per la propria riabilitazione (doc. 2 bis). La scrivente difesa vuole infatti evidenziare come il resistente sia profondamente pentito per gli avvenimenti verificatisi e stia cercando di fare di tutto per poter rimediare a quanto accaduto come dimostrato dalla documentazione offerta in produzione con la presente memoria. Il resistente sta pertanto portando avanti in modo assolutamente regolare il pagina 3 di 12 proprio percorso riabilitativo e riparativo. Le attività che il sig. sta ponendo in essere e di cui a CP_1 breve si dirà, sono pienamente rispondenti al princìpio della finalità rieducativa della pena, secondo cui, come ben noto, le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società. Innanzittutto, come già sopra anticipato, il sig. sta partecipando con regolarità ad un CP_1 percorso di gestione della rabbia per uomini maltrattanti. Ciò a piena dimostrazione della sua resipiscienza e della sua piena volontà ad impegnarsi nel proprio percorso riparativo, affinchè non si ripetano più episodi di violenza. Lo stesso, inoltre, sta svolgendo regolare attività lavorativa come aiuto cuoco in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato fino al 30 settembre 2024 e grazie al quale percepisce mensilmente una retribuzione pari a circa euro
1.100/1.200,00 netti (docc. 3-4-5).
Dalla relazione del Servizio Sociale del 25-6-2024 è emerso, fra l'altro: Attualmente, da quanto riferito Per_ dalla sig.ra il padre vede una volta a settimana presso l'abitazione della zia materna, e si Pt_1 sentono telefonicamente, a tal proposito, la stessa ha riportato che insieme giocano molto, ed ha descritto il minore come “molto vivace a casa, mentre all'asilo è più autonomo, quando usciamo chiede spesso del papà” “dopo molti mesi dall'ultimo episodio a cui ha assistito, era molto aggressivo, urlava per chiedere le cose, e piangeva, adesso è più tranquillo, gioca molto con la sorella ed il cane”; rispetto alla relazione con il sig. ha riferito “lui nel corso del tempo non è cambiato, litiga con CP_1 tutti, è così per via dell'alcool, non riconosce il problema, sono io che lo faccio arrabbiare”, “adesso sono tranquilla, mia figlia è in contatto con lui ma non vuole che torni a vivere con noi”. Ha pertanto comunicato di essere convinta nel voler procedere rispetto alla separazione “l'ho già perdonato tante volte”. A sua volta, il padre ha confermato di vedere il figlio una volta a settimana, presso sua sorella, ed ha riportato “è un bravo bambino, un angelo”, “quando mi vede mi abbraccia forte, non vuole che vada via, mi chiede quando torno a casa”. Rispetto al suo stato di detenzione, ha riportato di stare frequentando attualmente il percorso LDV una volta a settimana, e di essere in attesa per la presa in carico rispetto al Servizio Alcologico dell'Ospedale Maggiore. In merito al rapporto di coppia con l'ex compagna, lo stesso ha espresso il desiderio di voler ricostruire il legame con la sig.ra e di Pt_1 averne parlato con lei, che a sua volta sarebbe d'accordo “vogliamo tornare insieme e trovare un'altra casa”.
Il Servizio ha così concluso: “Valutazioni conclusive e proposte del Servizio. Alla luce degli elementi emersi, il Servizio scrivente è a sottolineare come ad oggi sia la figura materna, la principale figura di riferimento per il minore, sostenuta anche dalla presenza dei nonni materni. La madre ha riferito di gravi episodi di maltrattamento, (in particolare rispetto al primo episodio) che sono stati sottovalutati pagina 4 di 12 e non riconosciuti dal sig. nonché un abuso di alcol connesso agli episodi di maltrattamento, CP_1 riferiti dalla sig.ra Si sottolinea inoltre che entrambi hanno dato versioni differenti rispetto al Pt_1 progetto futuro di coppia. Alla luce di tali informazioni il Servizio scrivente ritiene importante richiedere a codesta Autorità Giudiziaria una valutazione in merito alla genitorialità, da attuare in collaborazione con i servizi sanitari, l'attivazione di incontri protetti per un'osservazione in merito alla relazione padre-figlio; e l'invio della figura paterna presso il SERDP del territorio rispetto all'uso di alcool”.
All'udienza del 4-7-2024 le parti, entrambe personalmente presenti, hanno concordato quanto segue:
Si dà atto che le parti concordano che il padre continui a vedere il figlio tutti i lunedì prendendolo da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della stessa;
durante gli incontri liberi sarà sempre presente un familiare del padre;
inoltre il padre vedrà il figlio negli incontri protetti richiesti dal Servizio. Si dà atto che dal 15 al 25 luglio questi incontri saranno sospesi perché la madre andrà a Rimini col figlio. Si dà atto che il padre sta spontaneamente versando alla madre euro 300 mensili.
Circa le rispettive situazioni economico-lavorative è stato verbalizzato: La ricorrente dichiara: faccio la segretaria per una ditta che ha sede in Via Martin Luther King 35 ma lavoro da casa per la maggior parte del tempo. A casa vivo da sola con i miei figli [la maggiore è nata da una relazione precedente a quella con il convenuto], sono in affitto e pago euro 850 mensili. I miei genitori abitano in Albania ma trascorrono lunghi periodi di tempo presso di me soprattutto mia mamma. Faccio questo lavoro di segretaria da 4 mesi, prima facevo sempre la segretaria ma in un'altra azienda. Adesso sono assunta a tempo indeterminato e prendo 1.300-1.400 euro di stipendio mensile, per 13 mensilità. Non ho altre fonti di reddito. […] La difesa del convenuto rappresenta che egli ha ottenuto la semilibertà come da provvedimento che depositerà in pct entro domani e adesso abita presso la sorella in via degli
Ortolani, il convenuto dichiara che sta lavorando, faccio il cuoco in una trattoria, guadagno 1.200-
1.300 euro mensili, ho un contratto temporaneo fino a settembre poi spero che me lo rinnovino. Fa presente di essere in attesa di convocazione da parte del centro antiviolenza, negli ultimi mesi il convenuto su accordo delle parti ha sempre visto il figlio prendendolo da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della madre, se era bello andavamo in giro sennò stavamo a casa di mia sorella. La attrice dichiara che è stato così, la cosa le andava bene, era tranquilla perché sapeva che l'ex compagno aveva smesso di bere, sapeva che andava un po' in giro anche da solo col figlio ma che per la maggior parte del tempo stavano insieme anche alla sorella e ai genitori. Mio figlio vedeva il padre volentieri. La mia preoccupazione nasce dalla paura di cosa succede se lui ricomincia a bere. pagina 5 di 12 Alla luce di quanto sopra, in via provvisoria e urgente, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.7.2024 il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
26/08/2021, alla madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta della residenza abituale e le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute;
con facoltà altresì di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e provvedere a tutte le pratiche amministrative nell'interesse del minore;
ha disposto inoltre il collocamento prevalente del minore presso la madre;
visite paterne: tutti i lunedì prendendo il figlio da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della stessa, con incontri liberi sempre alla presenza di un familiare del padre e sospensione dal 15 al 25 luglio 2024 per le vacanze estive del figlio a Rimini con la madre;
oltre a questi incontri liberi, sono stati previsti gli incontri protetti come richiesti dal
Servizio, al quale è stato conferito mandato di vigilanza sul nucleo familiare e mandato di effettuare una valutazione in merito alla genitorialità di entrambe le parti, da attuare in collaborazione con i servizi sanitari, l'attivazione di incontri protetti per un'osservazione in merito alla relazione padre- figlio;
l'invio della figura paterna presso il SERDP del territorio rispetto all'uso di alcool;
il monitoraggio del suddetto percorso paterno, nonché del percorso antiviolenza già intrapreso dal padre;
il monitoraggio della condizione del minore, anche attraverso colloqui col pediatra e con la scuola, oltre che con i genitori e le altre figure familiari di riferimento (nonni materni e paterni, zii paterni); con facoltà di sospensione degli incontri, sia protetti che liberi, se le circostanze lo consiglieranno (ad esempio, gli incontri risulteranno disturbanti per il figlio, ovvero le parti non saranno più in grado di gestire in autonomia gli incontri liberi, ovvero il Servizio avrà elementi per dubitare del buon andamento degli stessi); con facoltà, viceversa, di stabilire, con l'accordo delle parti, un calendario ampliativo dei tempi di frequentazione padre-figlio. Dalla data della domanda, è stato altresì posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300 da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui definizione si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico, in forza dell'affido esclusivo, è stato attribuito integralmente dalla madre.
Con relazione dell'11.2.2025 il Servizio ha riferito che dalla relazione del .P in merito al percorso Pt_2 sanitario è emerso ”un uso sporadico non problematico né compulsivo di alcolici”; per contro, nel corso degli incontri protetti padre-figlio è emerso un buon legame affettivo tra padre e minore, ma in alcuni momenti sono emerse criticità nel comportamento del bambino nei confronti del padre e come quest'ultimo reagisce;
inoltre, dopo alcuni mesi in cui gli incontri padre-figlio si erano svolti alla pagina 6 di 12 presenza della madre a seguito del ritiro della disponibilità da parte dei parenti del padre, la madre ha riferito che il padre avrebbe ripreso a bere e in un'occasione le avrebbe urlato contro.
Con successiva relazione del 20.6.2025 il Servizio, all'esito della valutazione delle competenze genitoriali, dell'acquisizione di informazioni da parte della scuola e della pediatra, di un colloquio anche con la zia paterna del minore, presso la quale il padre continua ad abitare e presso la quale sono tornati a svolgersi gli incontri padre-figlio del lunedì pomeriggio, ha concluso: Alla luce degli elementi emersi, il Servizio scrivente è a sottolineare nuovamente come ad oggi sia la madre, la principale figura di riferimento per il minore, la quale si occupa in maniera prevalente dell'accudimento del minore e degli aspetti scolastici e sanitari. Il padre appare una figura più periferica, ma emerge tuttavia un buon legame affettivo tra loro, seppur continuino ad emergere elementi di criticità come riferito dall'educatrice “emergono criticità nel comportamento del bambino nei confronti del padre e come quest'ultimo reagisce, il sig. fatica a sintonizzarsi con le emozioni ed i bisogni del figlio;
è CP_1 stato osservato che rispetto ai primi mesi, in cui non reagiva o rispondeva con tono neutrale al figlio, nell'ultimo periodo interviene con tono serio e con ammonimenti educativi”. Nel corso dei colloqui entrambi i genitori hanno ad oggi manifestato e riferito l'intenzione di procedere con la separazione, a differenza di mesi fa in cui il progetto di coppia sembrava essere quello di poter ricongiungere la coppia. Il sig. in merito agli episodi accaduti con la ex moglie, ha mostrato sempre una CP_1 difficoltà di messa in discussione rispetto ai suoi agiti, e di minimizzazione, mentre la sig.ra nel Pt_1 corso del tempo è riuscita a riflettere maggiormente sulla situazione e sugli episodi di maltrattamento Per_ a suo danno a cui ha assistito mostrando un comportamento maggiormente tutelante sia verso se stessa che verso il minore. Dati gli elementi emersi sia dalla valutazione genitoriale, sia dalle osservazioni educative, l'equipe valuta importante che la collocazione del minore sia prevalente dalla madre, e che il padre possa continuare a vedere il figlio un pomeriggio a settimana tramite incontri liberi presso l'abitazione della zia materna, ad oggi importante figura di sostegno per il padre e per la relazione con il minore;
e in altra giornata della settimana alternando incontri vigilati presso il
Servizio e incontri presso il contesto abitativo della zia paterna, alla presenza di una figura educativa che possa continuare ad osservare la relazione e sostenere il padre nella sua funzione genitoriale. Si ritiene inoltre importante un monitoraggio da parte del Servizio, nonché come riferito dalla Psicologa che “il sig prosegua il percorso di gestione della violenza presso il centro senza violenza, e CP_1
l'individuazione se necessario, di un supporto per la madre alla sua funzione genitoriale ed un monitoraggio dello stato psicologico del minore”
All'udienza del 20.6.2025 è stato verbalizzato, fra l'altro, che la difesa dell' ha dichiarato “il CP_1 convenuto ha finito di scontare la pena in misura alternativa, da poco. Attualmente è libero ed è in pagina 7 di 12 attesa della dichiarazione di estinzione del reato. Sottolinea che da due mesi un mercoledì sì e uno no frequenta incontri di gruppo presso il centro Senzaviolenza, ha finito il percorso individuale presso quel centro. Sta versando regolarmente il mantenimento e vede regolarmente il figlio come descritto nella relazione del Servizio. Fa presente che dal 7 al 13 luglio sarà in ferie e vorrebbe poter trascorrere questo periodo di ferie col bimbo a Cattolica presso l'Hotel Nautico”; la difesa della attrice “sottolinea che a suo avviso dalla relazione del Servizio emerge una condotta caratterizzata da aggressività verbale nei confronti del figlio e quindi ritiene che ciò non deponga in favore della disposizione di incontri liberi né di mutamento dell'affido esclusivo alla madre. La madre non è disponibile ad accordi per visite libere e insiste per il mantenimento dell'attuale organizzazione delle visite come descritto dal Servizio senza liberalizzazioni degli incontri diverse da quelle già in essere”.
Il Giudice ha respinto l'istanza del padre di trascorrere una settimana di vacanza da solo col figlio e rinviato per la rimessione della causa in decisione. Il Servizio ha trasmesso ulteriore relazione del
17.9.2025, nella quale riferisce che in merito agli incontri tra il padre ed il minore, proseguono al lunedì, gli incontri in autonomia tra padre e figlio, presso l'abitazione della zia paterna, e a partire da luglio 2025, sono stati attivati gli incontri protetti oltre che presso il servizio, anche presso l'abitazione paterna al fine di osservare la relazione nel contesto quotidiano. Per quanto riguarda il mese di agosto, tali incontri sono però stati sospesi su richiesta del padre in quanto lo stesso si è recato per lavoro in altra città per la stagione estiva, e sono ripresi a partire dal mese di settembre. In merito a quanto osservato durante gli incontri protetti, sia presso il Servizio che presso l'abitazione paterna,
l'Educatrice riporta “il bambino è sempre felice di vedere il papà, gli incontri, dal mese di luglio, sono avvenuti in due contesti alternati, alcuni presso la sede del servizio sociale, altri programmati all'interno della dimora della sorella del signor dove quest'ultimo soggiorna e dove trascorre il CP_1 lunedì pomeriggio in autonomia con il figlio. Dalle ultime osservazioni è emerso come il minore cerchi Per_ sin da subito la partecipazione del padre per scegliere l'attività o il gioco da praticare. accetta entusiasta le proposte del genitore e rispetto ai mesi precedenti è più accogliente e paziente nell'interazione con l'adulto. Se il padre gli fornisce spiegazioni, il bambino appare predisposto all'ascolto, in alcuni momenti si irrita se il padre parla troppo o se non si eseguono le attività a suo modo. Nonostante questa intolleranza del minore nei confronti di alcuni comportamenti del padre, sono stati meno frequenti i momenti di intensa rabbia espressa con urla e agiti auto-eteroaggressivi, sia nella stanza presso il servizio che a casa”; il Servizio ha ribadito la centralità della figura materna come punto di riferimento per il minore, la necessità di mantenere il collocamento prevalente del figlio presso di lei e di proseguire con l'attuale organizzazione delle visite, con graduale inserimento di incontri liberi padre-figlio e con la prosecuzione da parte del Servizio, del monitoraggio sul nucleo, pagina 8 di 12 tramite colloqui e verifiche scolastiche, nonché come riferito dalla Psicologa che “il sig CP_1 prosegua il percorso di gestione della violenza presso il centro senza violenza, e l'individuazione se necessario, di un supporto per la madre alla sua funzione genitoriale ed un monitoraggio dello stato psicologico del minore”..
Alla luce di quanto sopra riportato, va respinta la domanda di affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, formulata dal padre. Infatti, come recentemente ribadito da Cass. Ord. 7409/2025, che richiama l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, la definizione di violenza domestica ivi formulata e gli obblighi di tutela nei confronti delle vittime che lo Stato italiano si è assunto, “il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. n. 4595 del 21/02/2025)”. Nel caso in esame non è nemmeno specificamente contestato che il convenuto si si reso responsabile dei gravi fatti di violenza contro la attrice, avvenuti alla presenza del figlio, per i quali è stato condannato in via definitiva a due anni, un mese e 10 giorni di reclusione, scontati con il beneficio della semilibertà.
Secondo una valutazione attuale della capacità genitoriale del padre, egli tuttora minimizza quanto accaduto e non sa cogliere quanto vissuto dal minore presente alle situazioni di conflitto e tende a deresponsabilizzarsi rispetto a quanto agito, e ciò rappresenta un fattore di rischio nella relazione col minore. Tali circostanze, unitamente al fatto che la madre costituisca indubitabilmente un genitore idoneo, che si occupa in tutto e per tutto del figlio, nonché diversi momenti anche recenti nei quali la madre riferisce che il padre abbia tenuto atteggiamenti di rabbia nei suoi confronti (non specificamente contestati), inducono a confermare l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso di lei. SI ritiene inoltre di seguire le indicazioni del Servizio relativamente allo svolgimento degli incontri padre-figlio, dal momento che la frequenza anche pomeridiana alla scuola materna e ad attività extrascolastiche, entrambe solo recentemente introdotte, si ritiene che abbiano un rilievo secondario rispetto all'importanza di coltivare il rapporto del bambino con il padre e con la zia paterna e i cuginetti. Quanto agli aspetti economici, vi è accordo fra le parti, nel senso di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre la somma di euro 300 mensili, che egli risulta avere sempre pagato, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna. Non è, del resto, contestato che la madre percepisca uno stipendio di circa euro 1.300-1.400 euro mensili per 13 mensilità lavorando a tempo indeterminato, oltre al 100% dell'assegno unico, e che paghi un canone di pagina 9 di 12 locazione mensile di euro 850; né che il padre viva a casa della propria sorella e percepisca circa euro
1.200-1.300 mensili per 12 mensilità. Pertanto quanto concordato risulta anche congruo. Si conferma, infine, il mandato di vigilanza al Servizio come dal medesimo indicato nelle proprie conclusioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto, e liquidate nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, dato che la trattazione si è limitata all'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e la fase decisoria si è limitata alla redazione del solo foglio di pc e della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...], alla madre, Persona_1 con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta della residenza abituale e le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute;
con facoltà altresì di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e provvedere a tutte le pratiche amministrative nell'interesse del minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – per la durata di 24 mesi, attribuisce al Servizio Sociale con riferimento al minore nato Persona_1
a Bologna il 26/08/2021, mandato di continuare a calendarizzare gli incontri padre-figlio, una volta alla settimana alla presenza della zia paterna, indicativamente dalle 13,30 fino alle 19-20, nonchè una volta alla settimana alla presenza di un educatore, secondo le modalità che riterrà più opportune, dando atto che attualmente si svolgono presso il domicilio paterno;
attribuisce al Servizio facoltà di sospenderli se disturbanti, ovvero ampliarli e renderli liberi, col consenso della madre e alla luce dell'andamento del percorso del padre presso il centro senza violenza;
dispone che il Servizio prosegua col monitoraggio dello stato psicologico del minore, anche tramite acquisizione periodica di notizie dalla scuola frequentata nonché dai genitori e dalla zia paterna;
invita il padre a proseguire con il percorso di gestione della rabbia presso il centro senza violenza;
dispone che il Servizio, qualora ne ravvisi la necessità, disponga per la madre un supporto alla sua funzione genitoriale;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 10 di 12 4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto stabilito al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. pagina 11 di 12 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva e collocataria prevalente.
7 - Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTUCCI BRUNO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIEMONTI LAURA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. BERTUCCI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BITONTI ILARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
Voglia l'Illmo Tribunale di Bologna, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, disporre l'affidamento del figlio minore nato a Bologna il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 sig.ra alle seguenti condizioni: - che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla Parte_1 madre e fissata la residenza anagrafica nella residenza della madre con regolamentazione della pagina 1 di 12 frequentazione con il padre disposta in misura protetta e affidata ai Sevizi Sociali di Bologna, previa verifica delle condizioni di sicurezza necessari a tutelare l'integrità psicofisica del minore;
- che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT; - che il padre contribuisca inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, come da protocollo in materia.
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: DISPORRE l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
DISPORRE che il padre possa incontrare il figlio secondo le seguenti modalità: - tutti i lunedì della settimana, come di fatto già avviene, dall'uscita da scuola alle ore 13,00 fino alle ore 20,00, quando il minore farà rientro presso l'abitazione materna;
- un altro giorno della settimana da concordare con la madre in base ai turni di lavoro del sig. - a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera con CP_1 riaccompagnamento presso l'abitazione materna prima dell'orario di cena;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
DISPORRE l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del CP_1 Pt_1 figlio la somma mensile di euro 300,00 con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Bologna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio nato a [...] il [...]. Si Persona_1 apprende dal ricorso della donna: L'escalation di vessazioni e violenza fisica e psicologica ha avuto il suo epilogo il 19/06/2022 allorquando il Sig. aggrediva nuovamente la Sig.ra colpendola CP_1 Pt_1 con una cinghia e una mazza da baseball, durante una lite alla presenza dei due minori, a seguito della quale interveniva la Polizia, allertata da alcuni vicini che avevano sentito le grida di aiuto della Sig.ra provvedendo all'arresto dell' - Con provvedimento del 22/06/2022 il GIP del Tribunale di Pt_1 CP_1
Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, nel procedimento penale n. 7183/2022 RGNR n. 5741/2022 RG
GIP del Tribunale di Bologna convalidava il suddetto arresto e applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati: a) art. 572 co. 2 c.p.; B) Artt. 582 585 576 n. 1, 61 n. 2), 576 n.
5), 577 n. 1) c.p., 61 n. quinques) c.p.. - Successivamente la Sig.ra , al fine di tentare una Parte_1
pagina 2 di 12 riconciliazione, decideva di ritirare la querela presentata per i maltrattamenti e le aggressioni subite anche alla presenza dei minori e non si costituiva parte civile nel suddetto procedimento. - In virtù della disponibilità della Sig.ra il Sig. ha potuto così ottenere notevoli benefici in Parte_1 CP_1 termini di sconto di pena e di esecuzione della stessa e potuto ricostruire il nucleo familiare riprendendo la convivenza. - Tuttavia poco dopo la ricostituzione del nucleo familiare il Sig. ha CP_1 iniziato nuovamente ad assumete comportamenti aggressivi nei confronti della sig.ra soprattutto Pt_1
a seguito di abuso di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. La ripresa di ali atteggiamenti e lo stato di costante timore ingenerato nella Sig.ra rendevano nuovamente necessario l'intervento Pt_1 della Polizia ed un nuovo allontanamento del Sig. - In esito al procedimento penale 7183/2022 CP_1
RGNR per i reati di cui sopra il Tribunale di Bologna ha condannato il Sig. alla pena CP_1 della reclusione di anni 2 mesi 1 giorni 10 concedendo al condannato i benefici della semilibertà.
Si apprende dalla comparsa dell'uomo: Il resistente sta attualmente scontando la pena che gli è stata comminata nell'ambito del procedimento penale RGNR 7183/2022, definito con sentenza di patteggiamento del GIP presso il Tribunale di Bologna del 22.11.2022 per una pena di anni 2, mesi 1, giorni 10. (doc. 1). Sul punto si evidenzia come già in data 22.11.22, alla luce del tempo trascorso in regime detentivo, del buon contegno tenuto e della presa di consapevolezza dei propri agiti da parte del sig. (il quale manifestava la volontà di sottoporsi ad un percorso riabilitativo e di cura) il CP_1
Gip dott.ssa Zavaglia revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari rimettendo in libertà il sig.
Il resistente rimaneva libero fino alla notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta in data 25 CP_1 ottobre 2023, quando veniva ricondotto in carcere. Successivamente, in data 8 novembre 2023 i difensori del sig. presentavano istanza di concessione di misura alternativa al Tribunale di CP_1
Sorveglianza, che in data 5 gennaio 2024, disponeva la misura della semilibertà. Ad oggi, quindi, il sig. si trova in esecuzione pena, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà. Il CP_1 programma trattamentale comprende l'esercizio di attività lavorativa (il sig. è aiuto cuoco CP_1 presso la Trattoria "Re di Coppe" sita a Bologna in via Scandellara n. 7/2/A, come si dirà meglio nel prosieguo del presente atto). Inoltre, di sua iniziativa, il sig. si è rivolto al Centro Senza CP_1
Violenza (Centro di rieducazione per uomini maltrattanti) dove ha effettuato i colloqui individuali ed è in lista d'attesa per cominciare quelli di gruppo (doc. 2). Si precisa come ad oggi la pena residua da scontare ammonti a mesi 14, tempo che il resistente investirà di certo nel prosieguo dell'attività lavorativa e per la propria riabilitazione (doc. 2 bis). La scrivente difesa vuole infatti evidenziare come il resistente sia profondamente pentito per gli avvenimenti verificatisi e stia cercando di fare di tutto per poter rimediare a quanto accaduto come dimostrato dalla documentazione offerta in produzione con la presente memoria. Il resistente sta pertanto portando avanti in modo assolutamente regolare il pagina 3 di 12 proprio percorso riabilitativo e riparativo. Le attività che il sig. sta ponendo in essere e di cui a CP_1 breve si dirà, sono pienamente rispondenti al princìpio della finalità rieducativa della pena, secondo cui, come ben noto, le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società. Innanzittutto, come già sopra anticipato, il sig. sta partecipando con regolarità ad un CP_1 percorso di gestione della rabbia per uomini maltrattanti. Ciò a piena dimostrazione della sua resipiscienza e della sua piena volontà ad impegnarsi nel proprio percorso riparativo, affinchè non si ripetano più episodi di violenza. Lo stesso, inoltre, sta svolgendo regolare attività lavorativa come aiuto cuoco in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato fino al 30 settembre 2024 e grazie al quale percepisce mensilmente una retribuzione pari a circa euro
1.100/1.200,00 netti (docc. 3-4-5).
Dalla relazione del Servizio Sociale del 25-6-2024 è emerso, fra l'altro: Attualmente, da quanto riferito Per_ dalla sig.ra il padre vede una volta a settimana presso l'abitazione della zia materna, e si Pt_1 sentono telefonicamente, a tal proposito, la stessa ha riportato che insieme giocano molto, ed ha descritto il minore come “molto vivace a casa, mentre all'asilo è più autonomo, quando usciamo chiede spesso del papà” “dopo molti mesi dall'ultimo episodio a cui ha assistito, era molto aggressivo, urlava per chiedere le cose, e piangeva, adesso è più tranquillo, gioca molto con la sorella ed il cane”; rispetto alla relazione con il sig. ha riferito “lui nel corso del tempo non è cambiato, litiga con CP_1 tutti, è così per via dell'alcool, non riconosce il problema, sono io che lo faccio arrabbiare”, “adesso sono tranquilla, mia figlia è in contatto con lui ma non vuole che torni a vivere con noi”. Ha pertanto comunicato di essere convinta nel voler procedere rispetto alla separazione “l'ho già perdonato tante volte”. A sua volta, il padre ha confermato di vedere il figlio una volta a settimana, presso sua sorella, ed ha riportato “è un bravo bambino, un angelo”, “quando mi vede mi abbraccia forte, non vuole che vada via, mi chiede quando torno a casa”. Rispetto al suo stato di detenzione, ha riportato di stare frequentando attualmente il percorso LDV una volta a settimana, e di essere in attesa per la presa in carico rispetto al Servizio Alcologico dell'Ospedale Maggiore. In merito al rapporto di coppia con l'ex compagna, lo stesso ha espresso il desiderio di voler ricostruire il legame con la sig.ra e di Pt_1 averne parlato con lei, che a sua volta sarebbe d'accordo “vogliamo tornare insieme e trovare un'altra casa”.
Il Servizio ha così concluso: “Valutazioni conclusive e proposte del Servizio. Alla luce degli elementi emersi, il Servizio scrivente è a sottolineare come ad oggi sia la figura materna, la principale figura di riferimento per il minore, sostenuta anche dalla presenza dei nonni materni. La madre ha riferito di gravi episodi di maltrattamento, (in particolare rispetto al primo episodio) che sono stati sottovalutati pagina 4 di 12 e non riconosciuti dal sig. nonché un abuso di alcol connesso agli episodi di maltrattamento, CP_1 riferiti dalla sig.ra Si sottolinea inoltre che entrambi hanno dato versioni differenti rispetto al Pt_1 progetto futuro di coppia. Alla luce di tali informazioni il Servizio scrivente ritiene importante richiedere a codesta Autorità Giudiziaria una valutazione in merito alla genitorialità, da attuare in collaborazione con i servizi sanitari, l'attivazione di incontri protetti per un'osservazione in merito alla relazione padre-figlio; e l'invio della figura paterna presso il SERDP del territorio rispetto all'uso di alcool”.
All'udienza del 4-7-2024 le parti, entrambe personalmente presenti, hanno concordato quanto segue:
Si dà atto che le parti concordano che il padre continui a vedere il figlio tutti i lunedì prendendolo da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della stessa;
durante gli incontri liberi sarà sempre presente un familiare del padre;
inoltre il padre vedrà il figlio negli incontri protetti richiesti dal Servizio. Si dà atto che dal 15 al 25 luglio questi incontri saranno sospesi perché la madre andrà a Rimini col figlio. Si dà atto che il padre sta spontaneamente versando alla madre euro 300 mensili.
Circa le rispettive situazioni economico-lavorative è stato verbalizzato: La ricorrente dichiara: faccio la segretaria per una ditta che ha sede in Via Martin Luther King 35 ma lavoro da casa per la maggior parte del tempo. A casa vivo da sola con i miei figli [la maggiore è nata da una relazione precedente a quella con il convenuto], sono in affitto e pago euro 850 mensili. I miei genitori abitano in Albania ma trascorrono lunghi periodi di tempo presso di me soprattutto mia mamma. Faccio questo lavoro di segretaria da 4 mesi, prima facevo sempre la segretaria ma in un'altra azienda. Adesso sono assunta a tempo indeterminato e prendo 1.300-1.400 euro di stipendio mensile, per 13 mensilità. Non ho altre fonti di reddito. […] La difesa del convenuto rappresenta che egli ha ottenuto la semilibertà come da provvedimento che depositerà in pct entro domani e adesso abita presso la sorella in via degli
Ortolani, il convenuto dichiara che sta lavorando, faccio il cuoco in una trattoria, guadagno 1.200-
1.300 euro mensili, ho un contratto temporaneo fino a settembre poi spero che me lo rinnovino. Fa presente di essere in attesa di convocazione da parte del centro antiviolenza, negli ultimi mesi il convenuto su accordo delle parti ha sempre visto il figlio prendendolo da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della madre, se era bello andavamo in giro sennò stavamo a casa di mia sorella. La attrice dichiara che è stato così, la cosa le andava bene, era tranquilla perché sapeva che l'ex compagno aveva smesso di bere, sapeva che andava un po' in giro anche da solo col figlio ma che per la maggior parte del tempo stavano insieme anche alla sorella e ai genitori. Mio figlio vedeva il padre volentieri. La mia preoccupazione nasce dalla paura di cosa succede se lui ricomincia a bere. pagina 5 di 12 Alla luce di quanto sopra, in via provvisoria e urgente, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.7.2024 il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
26/08/2021, alla madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta della residenza abituale e le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute;
con facoltà altresì di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e provvedere a tutte le pratiche amministrative nell'interesse del minore;
ha disposto inoltre il collocamento prevalente del minore presso la madre;
visite paterne: tutti i lunedì prendendo il figlio da casa della ex compagna verso le 13,30 e riportandolo alle 19-20 a casa della stessa, con incontri liberi sempre alla presenza di un familiare del padre e sospensione dal 15 al 25 luglio 2024 per le vacanze estive del figlio a Rimini con la madre;
oltre a questi incontri liberi, sono stati previsti gli incontri protetti come richiesti dal
Servizio, al quale è stato conferito mandato di vigilanza sul nucleo familiare e mandato di effettuare una valutazione in merito alla genitorialità di entrambe le parti, da attuare in collaborazione con i servizi sanitari, l'attivazione di incontri protetti per un'osservazione in merito alla relazione padre- figlio;
l'invio della figura paterna presso il SERDP del territorio rispetto all'uso di alcool;
il monitoraggio del suddetto percorso paterno, nonché del percorso antiviolenza già intrapreso dal padre;
il monitoraggio della condizione del minore, anche attraverso colloqui col pediatra e con la scuola, oltre che con i genitori e le altre figure familiari di riferimento (nonni materni e paterni, zii paterni); con facoltà di sospensione degli incontri, sia protetti che liberi, se le circostanze lo consiglieranno (ad esempio, gli incontri risulteranno disturbanti per il figlio, ovvero le parti non saranno più in grado di gestire in autonomia gli incontri liberi, ovvero il Servizio avrà elementi per dubitare del buon andamento degli stessi); con facoltà, viceversa, di stabilire, con l'accordo delle parti, un calendario ampliativo dei tempi di frequentazione padre-figlio. Dalla data della domanda, è stato altresì posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300 da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui definizione si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico, in forza dell'affido esclusivo, è stato attribuito integralmente dalla madre.
Con relazione dell'11.2.2025 il Servizio ha riferito che dalla relazione del .P in merito al percorso Pt_2 sanitario è emerso ”un uso sporadico non problematico né compulsivo di alcolici”; per contro, nel corso degli incontri protetti padre-figlio è emerso un buon legame affettivo tra padre e minore, ma in alcuni momenti sono emerse criticità nel comportamento del bambino nei confronti del padre e come quest'ultimo reagisce;
inoltre, dopo alcuni mesi in cui gli incontri padre-figlio si erano svolti alla pagina 6 di 12 presenza della madre a seguito del ritiro della disponibilità da parte dei parenti del padre, la madre ha riferito che il padre avrebbe ripreso a bere e in un'occasione le avrebbe urlato contro.
Con successiva relazione del 20.6.2025 il Servizio, all'esito della valutazione delle competenze genitoriali, dell'acquisizione di informazioni da parte della scuola e della pediatra, di un colloquio anche con la zia paterna del minore, presso la quale il padre continua ad abitare e presso la quale sono tornati a svolgersi gli incontri padre-figlio del lunedì pomeriggio, ha concluso: Alla luce degli elementi emersi, il Servizio scrivente è a sottolineare nuovamente come ad oggi sia la madre, la principale figura di riferimento per il minore, la quale si occupa in maniera prevalente dell'accudimento del minore e degli aspetti scolastici e sanitari. Il padre appare una figura più periferica, ma emerge tuttavia un buon legame affettivo tra loro, seppur continuino ad emergere elementi di criticità come riferito dall'educatrice “emergono criticità nel comportamento del bambino nei confronti del padre e come quest'ultimo reagisce, il sig. fatica a sintonizzarsi con le emozioni ed i bisogni del figlio;
è CP_1 stato osservato che rispetto ai primi mesi, in cui non reagiva o rispondeva con tono neutrale al figlio, nell'ultimo periodo interviene con tono serio e con ammonimenti educativi”. Nel corso dei colloqui entrambi i genitori hanno ad oggi manifestato e riferito l'intenzione di procedere con la separazione, a differenza di mesi fa in cui il progetto di coppia sembrava essere quello di poter ricongiungere la coppia. Il sig. in merito agli episodi accaduti con la ex moglie, ha mostrato sempre una CP_1 difficoltà di messa in discussione rispetto ai suoi agiti, e di minimizzazione, mentre la sig.ra nel Pt_1 corso del tempo è riuscita a riflettere maggiormente sulla situazione e sugli episodi di maltrattamento Per_ a suo danno a cui ha assistito mostrando un comportamento maggiormente tutelante sia verso se stessa che verso il minore. Dati gli elementi emersi sia dalla valutazione genitoriale, sia dalle osservazioni educative, l'equipe valuta importante che la collocazione del minore sia prevalente dalla madre, e che il padre possa continuare a vedere il figlio un pomeriggio a settimana tramite incontri liberi presso l'abitazione della zia materna, ad oggi importante figura di sostegno per il padre e per la relazione con il minore;
e in altra giornata della settimana alternando incontri vigilati presso il
Servizio e incontri presso il contesto abitativo della zia paterna, alla presenza di una figura educativa che possa continuare ad osservare la relazione e sostenere il padre nella sua funzione genitoriale. Si ritiene inoltre importante un monitoraggio da parte del Servizio, nonché come riferito dalla Psicologa che “il sig prosegua il percorso di gestione della violenza presso il centro senza violenza, e CP_1
l'individuazione se necessario, di un supporto per la madre alla sua funzione genitoriale ed un monitoraggio dello stato psicologico del minore”
All'udienza del 20.6.2025 è stato verbalizzato, fra l'altro, che la difesa dell' ha dichiarato “il CP_1 convenuto ha finito di scontare la pena in misura alternativa, da poco. Attualmente è libero ed è in pagina 7 di 12 attesa della dichiarazione di estinzione del reato. Sottolinea che da due mesi un mercoledì sì e uno no frequenta incontri di gruppo presso il centro Senzaviolenza, ha finito il percorso individuale presso quel centro. Sta versando regolarmente il mantenimento e vede regolarmente il figlio come descritto nella relazione del Servizio. Fa presente che dal 7 al 13 luglio sarà in ferie e vorrebbe poter trascorrere questo periodo di ferie col bimbo a Cattolica presso l'Hotel Nautico”; la difesa della attrice “sottolinea che a suo avviso dalla relazione del Servizio emerge una condotta caratterizzata da aggressività verbale nei confronti del figlio e quindi ritiene che ciò non deponga in favore della disposizione di incontri liberi né di mutamento dell'affido esclusivo alla madre. La madre non è disponibile ad accordi per visite libere e insiste per il mantenimento dell'attuale organizzazione delle visite come descritto dal Servizio senza liberalizzazioni degli incontri diverse da quelle già in essere”.
Il Giudice ha respinto l'istanza del padre di trascorrere una settimana di vacanza da solo col figlio e rinviato per la rimessione della causa in decisione. Il Servizio ha trasmesso ulteriore relazione del
17.9.2025, nella quale riferisce che in merito agli incontri tra il padre ed il minore, proseguono al lunedì, gli incontri in autonomia tra padre e figlio, presso l'abitazione della zia paterna, e a partire da luglio 2025, sono stati attivati gli incontri protetti oltre che presso il servizio, anche presso l'abitazione paterna al fine di osservare la relazione nel contesto quotidiano. Per quanto riguarda il mese di agosto, tali incontri sono però stati sospesi su richiesta del padre in quanto lo stesso si è recato per lavoro in altra città per la stagione estiva, e sono ripresi a partire dal mese di settembre. In merito a quanto osservato durante gli incontri protetti, sia presso il Servizio che presso l'abitazione paterna,
l'Educatrice riporta “il bambino è sempre felice di vedere il papà, gli incontri, dal mese di luglio, sono avvenuti in due contesti alternati, alcuni presso la sede del servizio sociale, altri programmati all'interno della dimora della sorella del signor dove quest'ultimo soggiorna e dove trascorre il CP_1 lunedì pomeriggio in autonomia con il figlio. Dalle ultime osservazioni è emerso come il minore cerchi Per_ sin da subito la partecipazione del padre per scegliere l'attività o il gioco da praticare. accetta entusiasta le proposte del genitore e rispetto ai mesi precedenti è più accogliente e paziente nell'interazione con l'adulto. Se il padre gli fornisce spiegazioni, il bambino appare predisposto all'ascolto, in alcuni momenti si irrita se il padre parla troppo o se non si eseguono le attività a suo modo. Nonostante questa intolleranza del minore nei confronti di alcuni comportamenti del padre, sono stati meno frequenti i momenti di intensa rabbia espressa con urla e agiti auto-eteroaggressivi, sia nella stanza presso il servizio che a casa”; il Servizio ha ribadito la centralità della figura materna come punto di riferimento per il minore, la necessità di mantenere il collocamento prevalente del figlio presso di lei e di proseguire con l'attuale organizzazione delle visite, con graduale inserimento di incontri liberi padre-figlio e con la prosecuzione da parte del Servizio, del monitoraggio sul nucleo, pagina 8 di 12 tramite colloqui e verifiche scolastiche, nonché come riferito dalla Psicologa che “il sig CP_1 prosegua il percorso di gestione della violenza presso il centro senza violenza, e l'individuazione se necessario, di un supporto per la madre alla sua funzione genitoriale ed un monitoraggio dello stato psicologico del minore”..
Alla luce di quanto sopra riportato, va respinta la domanda di affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, formulata dal padre. Infatti, come recentemente ribadito da Cass. Ord. 7409/2025, che richiama l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, la definizione di violenza domestica ivi formulata e gli obblighi di tutela nei confronti delle vittime che lo Stato italiano si è assunto, “il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. n. 4595 del 21/02/2025)”. Nel caso in esame non è nemmeno specificamente contestato che il convenuto si si reso responsabile dei gravi fatti di violenza contro la attrice, avvenuti alla presenza del figlio, per i quali è stato condannato in via definitiva a due anni, un mese e 10 giorni di reclusione, scontati con il beneficio della semilibertà.
Secondo una valutazione attuale della capacità genitoriale del padre, egli tuttora minimizza quanto accaduto e non sa cogliere quanto vissuto dal minore presente alle situazioni di conflitto e tende a deresponsabilizzarsi rispetto a quanto agito, e ciò rappresenta un fattore di rischio nella relazione col minore. Tali circostanze, unitamente al fatto che la madre costituisca indubitabilmente un genitore idoneo, che si occupa in tutto e per tutto del figlio, nonché diversi momenti anche recenti nei quali la madre riferisce che il padre abbia tenuto atteggiamenti di rabbia nei suoi confronti (non specificamente contestati), inducono a confermare l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso di lei. SI ritiene inoltre di seguire le indicazioni del Servizio relativamente allo svolgimento degli incontri padre-figlio, dal momento che la frequenza anche pomeridiana alla scuola materna e ad attività extrascolastiche, entrambe solo recentemente introdotte, si ritiene che abbiano un rilievo secondario rispetto all'importanza di coltivare il rapporto del bambino con il padre e con la zia paterna e i cuginetti. Quanto agli aspetti economici, vi è accordo fra le parti, nel senso di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre la somma di euro 300 mensili, che egli risulta avere sempre pagato, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna. Non è, del resto, contestato che la madre percepisca uno stipendio di circa euro 1.300-1.400 euro mensili per 13 mensilità lavorando a tempo indeterminato, oltre al 100% dell'assegno unico, e che paghi un canone di pagina 9 di 12 locazione mensile di euro 850; né che il padre viva a casa della propria sorella e percepisca circa euro
1.200-1.300 mensili per 12 mensilità. Pertanto quanto concordato risulta anche congruo. Si conferma, infine, il mandato di vigilanza al Servizio come dal medesimo indicato nelle proprie conclusioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto, e liquidate nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, dato che la trattazione si è limitata all'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e la fase decisoria si è limitata alla redazione del solo foglio di pc e della comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...], alla madre, Persona_1 con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta della residenza abituale e le decisioni in materia di educazione, istruzione, salute;
con facoltà altresì di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità del minore anche validi per l'espatrio e provvedere a tutte le pratiche amministrative nell'interesse del minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – per la durata di 24 mesi, attribuisce al Servizio Sociale con riferimento al minore nato Persona_1
a Bologna il 26/08/2021, mandato di continuare a calendarizzare gli incontri padre-figlio, una volta alla settimana alla presenza della zia paterna, indicativamente dalle 13,30 fino alle 19-20, nonchè una volta alla settimana alla presenza di un educatore, secondo le modalità che riterrà più opportune, dando atto che attualmente si svolgono presso il domicilio paterno;
attribuisce al Servizio facoltà di sospenderli se disturbanti, ovvero ampliarli e renderli liberi, col consenso della madre e alla luce dell'andamento del percorso del padre presso il centro senza violenza;
dispone che il Servizio prosegua col monitoraggio dello stato psicologico del minore, anche tramite acquisizione periodica di notizie dalla scuola frequentata nonché dai genitori e dalla zia paterna;
invita il padre a proseguire con il percorso di gestione della rabbia presso il centro senza violenza;
dispone che il Servizio, qualora ne ravvisi la necessità, disponga per la madre un supporto alla sua funzione genitoriale;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 10 di 12 4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto stabilito al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. pagina 11 di 12 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva e collocataria prevalente.
7 - Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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