Sentenza 9 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2026REG.PROV.COLL.
N. 07663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7663 del 2024, proposto da
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Cristina Bernardi Spagnolli e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Hans-Magnus Egger e Chiara Pacifici, con domicilio eletto presso la seconda, in Roma, via Sardegna n. 29;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00180/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RC PO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giugno del 2021 la Signora -OMISSIS- avanzava richiesta di concessione di un’agevolazione edilizia consistente nell’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prima casa ai sensi della L. P. n. 13/1998 recante « Ordinamento dell’edilizia agevolata » procedendo alla stipula nella dichiarata convinzione di essere in possesso di tutti i prescritti requisiti.
La domanda, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, veniva presentata ritenendo di aver già provveduto alla presentazione presso il Tribunale di Bolzano della Dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico (di seguito Dichiarazione ), costituente requisito per l’ammissione all’agevolazione richiesta: convinzione fondata su una irrituale conferma dall’Ufficio giudiziario inviata, su richiesta dell’interessata, con email del 6 giugno 2020.
Tuttavia, al momento del ritiro del Certificato di appartenenza al gruppo linguistico (di seguito Certificato ) successivo all’acquisto, lo stesso Tribunale smentiva di aver precedentemente ricevuto la Dichiarazione inducendo la Signora -OMISSIS-a ripresentarla in data 18 gennaio 2021 con le prescritte formalità (in busta gialla chiusa recante, oltre all’indicazione delle proprie generalità, la precisazione che « avrà efficacia decorsi 18 mesi dalla consegna », ovvero non prima del luglio 2022 e quindi in tempo non utile per conseguire il beneficio richiesto).
Al fine di regolarizzare la propria posizione la Signora -OMISSIS-, con ricorso al Presidente del Tribunale, chiedeva la declaratoria di immediata efficacia della dichiarazione presentata.
L’istanza veniva respinta con atto del 9 luglio 2021 rilevando come « non vi è alcuna dichiarazione da parte di -OMISSIS--OMISSIS-entro il termine previsto di un anno dalla notifica della richiesta, ma solo la dichiarazione resa per la prima volta il 18.01.2021, che, secondo la legge, diventa valida dopo 18 mesi ».
Con atto del 23 gennaio 2023 la Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito Provincia) comunicava all’interessata ex art. 11 bis della L.P. 17/1993 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione individuandoli nell’omessa allegazione del « Certificato di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici » in violazione di quanto prevedono « l’articolo 5, comma 4 della legge sulla promozione dell’edilizia abitativa, nonché l’articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 42 del 15 luglio 1999 ».
In data 19 aprile 2023, in sede di audizione endoprocedimentale, la Signora -OMISSIS-si giustificava allegando di aver richiesto nel 2020 al Tribunale di Bolzano conferma circa l’avvenuta ricezione della Dichiarazione ricevendo assicurazione a mezzo email del 6 giugno 2020 rivelatasi successivamente errata.
Con provvedimento del 4 luglio 2023 la Provincia definiva il procedimento adottando il definitivo diniego del beneficio sul rilievo:
- che « non possono essere considerate incomprensioni con il Tribunale Provinciale di Bolzano in merito alla presentazione della dichiarazione come condizione preliminare per l’assegnazione del contributo »;
- che, ai sensi dei già richiamati artt. 5, comma 4, della L.P. n. 13/1998, dell’art. 15 dello Statuto Speciale del RE Adige e dell’art. 20 ter del d.P.G.P. « la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico deve essere presentata in allegato alla domanda; vale a dire che non è possibile una presentazione successiva ».
Avverso detto esito la Signora -OMISSIS-presentava ricorso gerarchico che la Provincia respingeva con provvedimento del 15 dicembre 2023 rinviando alle considerazioni esposte nell’allegato verbale n. 21 del 29 novembre 2023, confermativo delle motivazioni già spese a sostegno dell’impugnato diniego.
Con ricorso iscritto al n. 72/2024 R.R. la Signora -OMISSIS-impugnava dinanzi al Tar Trentino - Alto Adige, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, gli atti in virtù dei quali le veniva negata l’ammissione al beneficio e contestualmente chiedeva l’accertamento della spettanza del contributo con determinazione del relativo importo.
Il Tar, con sentenza n. 180 del 9 luglio 2024, accoglieva il ricorso disconoscendo il carattere perentorio del termine di presentazione dell’istanza nella sua completezza riconoscendo di fatto, sulla base di una interpretazione orientata ai principi dello Statuto di autonomia (così definita), la sufficienza dell’efficacia sopravvenuta della Dichiarazione ad integrare il requisito richiesto.
La Provincia impugnava la sentenza con appello depositato il 14 ottobre 2024 deducendo:
1. « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 della legge provinciale del 17 dicembre 1998 e dell’art. 15 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il RE Adige (approvato con DPR del 31 agosto 1972, n. 670), nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20ter DPR del 26 luglio 1976, n. 752 e dell’art. 9, comma 5, DPGP del 15 luglio 1999, n. 42 »;
2. « Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 DLT 10/2010 e dell’art. 91 c.p.c. ».
Con memoria depositata il 9 dicembre 2024 l’appellata confutava le avverse censure e impugnava a propria volta la sentenza del Tar con appello incidentale condizionato deducendone l’erroneità per « Violazione del principio di affidamento (anche ex art. 1, comma 2-bis L. 241/1990; art. 1 comma 1bis LP (PAB) 17/1993); valutazione errata della fattispecie concreta, anche per mancante e comunque superficiale esame di atti, fatti e documenti agli atti ».
La Provincia, con memoria depositata il 6 febbraio 2025, confutava le censure formulate con l’appello incidentale chiedendone il rigetto.
Provincia e appellata depositavano memoria ex art. 73 c.p.a., rispettivamente, il 19 e 22 dicembre 2025.
La Provincia e l’appellata replicavano alle avverse difese con depositi, rispettivamente, del 23 e 30 dicembre 2025 chiedendo entrambe, il 16 e 19 gennaio 2026, il passaggio in decisione della causa sugli scritti.
All’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2022 la causa veniva decisa.
Come in parte anticipato è controversa l’esclusione dell’appellata dal finanziamento per l’acquisto di un’abitazione ai sensi della L.P. n. 13/1998 per omessa presentazione, nei termini di legge, del Certificato di appartenenza linguistica.
Si evidenzia che l’agevolazione in questione viene erogata nel rispetto dei criteri di cui all’art. 15, comma 2, dello Statuto, a norma del quale « la Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».
L’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici riconosciuti è pertanto configurata quale requisito necessario per l’ammissione al beneficio da comprovarsi, nella prospettazione dell’amministrazione, producendo un’apposita Dichiarazione da rendere secondo modalità prestabilite che viene custodita presso il Tribunale di Bolzano che, a decorrere dallo spirare del termine di 18 mesi decorrente dalla presentazione, a richiesta degli interessati rilascia ai cittadini la relativa Certificazione per gli usi consentiti.
Il Tar accoglieva il ricorso nei termini sopra sintetizzati affermando, ad ulteriore supporto della dichiarata illegittimità dell’esclusione, l’illegittimità del mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dalla L.P. n. 17/1993, che affermerebbe il principio della generale integrabilità delle domande ogni qual volta non si verta in tema di procedure concorsuali.
Preliminarmente allo scrutinio delle censure di parte appellante, si procede ad un sintetico richiamo del contesto normativo di riferimento.
L’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/1976, recante « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione RE Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego », per quanto qui di interesse, dispone:
- al comma 1 che « qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino »;
- al comma 2 che « le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica »;
- al comma 3 che « il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all’atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l’appartenenza o l’aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell’autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta … Ai fini dell’appartenenza o dell’aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti »;
- al comma 4 che « le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica ».
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.G.P. n. 42/1999 « le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall’articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall’ufficio e munita della documentazione ivi indicata » mentre, ai sensi del successivo comma 5, « i richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso ».
L’art. 5, comma 1, della L.P. n. 17/1988 dispone che « le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo ».
L’art. 15, comma 2, dello Statuto di Autonomia della Provincia (d.P.R. n. 670/1976) afferma infine che « la Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».
Procedendo ora allo scrutinio delle censure di merito, con il primo motivo la Provincia contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che « il Collegio è del parere che la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico nel caso di contributi per l’edilizia abitativa non debba essere considerata come un prerequisito per l’accesso al contributo, ma piuttosto come una conditio iuris per la distribuzione del beneficio. Solo in caso di esaurimento del budget per un determinato gruppo linguistico non è possibile concedere la corrispondente prestazione » (capo 72).
Sono altresì censurate le successive considerazioni esposte dal Tar a sostegno della decisione (capi 73-77) fondate (in estrema sintesi) sulla circostanza che si sarebbe in presenza di un requisito accertabile in corso di procedura, come comproverebbe la disciplina di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 42/1999 che imporrebbe la produzione dell’attestato in busta chiusa sigillata alla cui apertura si procede solo una volta accertata la ricorrenza delle condizioni necessarie per la concessione della prestazione richiesta: modalità dalle quali il Tar deduce che il documento rilevi unicamente « in un secondo tempo della procedura » incidendo solo sul quomodo dell’erogazione e non sull’ an .
A parere dell’appellante il dato sostanziale dell’appartenenza e l’elemento formale della dichiarazione non potrebbero invece essere scissi essendo la seconda il mezzo con il quale si comprova la qualità di appartenente ad un gruppo linguistico e quindi la posizione giuridica che legittima l’accesso alle risorse.
In altri termini la dichiarazione di appartenenza/aggregazione non potrebbe essere considerata una conditio iuris dell’erogazione ma « un vero e proprio requisito per l’ammissione all’agevolazione ».
Ciò comporterebbe:
- l’irrilevanza della disciplina relativa alla concreta gestione della dichiarazione illustrata in sentenza (capi 76 e 77 cui si rinvia);
- l’assenza di carattere decisivo della circostanza che tanto la L.P. n. 13/1988 che disciplina edilizia agevolata che il Regolamento di esecuzione della stessa (d.P.G.P. n. 42/1999) disciplinino in « punti diversi » la consegna della dichiarazione di appartenenza e la dichiarazione circa i restanti presupposti (v. capi 78 e 79);
- l’erroneità delle conclusioni cui perviene il giudice di prime cure quando afferma che « dalla formulazione stessa di queste disposizioni risulta chiaro che il certificato è necessario per un'equa distribuzione dei fondi tra i gruppi linguistici in base al fabbisogno. Dalla sovrapposizione delle norme non risulta alcun motivo esplicito di esclusione dal beneficio o di rigetto della domanda di contributo per violazione dell'obbligo di presentare il certificato insieme alla domanda » (capo 80).
L’rappellante contesta altresì la statuizione (capo 85) per la quale i termini previsti dalla disciplina di settore (L.P. n. 13/19888 e d.P.G.P. n. 42/1999), con particolare riferimento al deposito della Dichiarazione , non sarebbero perentori « perché non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto dello stesso »
È ancora contestata la statuizione per la quale (capo 82) la concessione delle agevolazioni edilizie non rientrerebbe nella tipologia delle procedure concorsuali « in quanto non è prevista la creazione di una graduatoria delle persone che richiedono i contributi » che, a parere dell’appellante, troverebbe smentita nel testo dell’art. 48, comma 3, della L.P. n. 13/1998, ai sensi del quale « le domande vengono ammesse correntemente secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate »
L’appellante censura ulteriormente la sentenza nella parte in cui afferma:
- che la previsione dell’allegazione della dichiarazione in busta chiusa della domanda, non precluderebbe la « possibilità di integrare le domande » (capo 89);
- che l’assegnazione al gruppo linguistico costituirebbe oggetto di una fase procedimentale successiva a quella di verifica degli ulteriori requisiti generali e specifici pertinenti (capo 90);
- che la presenza di una « dichiarazione giuridicamente valida » al momento dell’esame della domanda (4 luglio 2023) non potrebbe impedire l’assegnazione dei fondi, a condizione che siano ancora disponibili, non potendo «una norma procedurale meramente formalistica» prevalere sulla « norma sostanziale di esecuzione allo Statuto di autonomia di rango superiore per il corretto trattamento della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico » (capi 90 e 91).
Le suesposte censure sono fondate.
In coerenza con i suesposti dati normativi i fondi destinati ai richiedenti devono essere ripartiti in misura proporzionale fra i tre gruppi linguistici e ciò presupporre la dichiarata appartenenza del singolo percettore da intendersi alla stregua di una indispensabile qualità personale.
La circostanza che le risorse vengano ripartite fra gli appartenenti ai tre gruppi linguistici riconosciuti in relazione alla loro consistenza, implica necessariamente che l’accertamento di appartenenza debba preesistere alla presentazione della domanda.
Tale certezza è garantita dalla sopra illustrata disciplina che regola il procedimento di presentazione e acquisizione differita dell’efficacia della Dichiarazione prevenendo la possibilità di scelte dettate da ragioni di opportunità.
Coerente con detta esigenza è pertanto il testo dell’art. 9, comma 1, del d.P.G.P. n. 42/1999 laddove dispone che « le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall’articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall’ufficio e munita della documentazione ivi indicata » precisando al successivo comma 5, che « i richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso ».
Tale ultima previsione (il comma 5) è peraltro coerente con quanto disposto dall’ultimo periodo del sopra richiamato comma 3 dell’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/1976, attuativo dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige, che prevede come « ai fini dell’appartenenza o dell’aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti ».
La formulazione della norma è univoca nell’individuare nella Certificazione rilasciata dal Cancelliere del Tribunale in conformità nella Dichiarazione resa (che dovrà essere già efficace), l’unico mezzo di prova del requisito di appartenenza per chiunque intenda beneficiare, come nel caso di specie, degli effetti giuridici derivanti dall’appartenenza o dall’aggregazione ad un gruppo linguistico (nei sensi ci sui al comma 1 del medesimo articolo).
Che la prova del requisito come esistente debba essere documentata sin dal momento della presentazione dell’istanza, trova infine conferma, oltre che nella già illustrata ratio , nell’art. 46, comma 3, della L.P. n. 13/1998 « Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni » nel testo ratione temporis vigente, a norma del quale « i requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ».
Deve pertanto ritenersi che la necessaria preventiva cristallizzazione dell’appartenenza linguistica, e quindi l’efficacia della Dichiarazione che consente il rilascio del relativo Certificato , non possa integrare, come affermato in sentenza, una « conditio iuris per distribuzione del beneficio » ma un requisito da documentarsi nelle prescritte forme ai fini dell’ammissibilità della domanda di agevolazione con conseguente riconoscimento del carattere perentorio del termine in questione che escludela possibilità del ricorso al rimedio del soccorso istruttorio.
Sul punto deve disattendersi la tesi del Tar per la quale graverebbe sul responsabile del procedimento il dovere di integrare la domanda incompleta.
La posizione viene sostenuta (si precisa per esigenze di completezza espositiva) allegando come la giurisprudenza abbia già avuto modo di affermare:
- che « il c.d. soccorso istruttorio di cui all'articolo 6 della L. n. 241 del 1990, costituisce istituto generale del procedimento amministrativo, avente massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo (nei quali; come nella specie, non si pone un problema di alterazione della par condicio) » (Cons. Stato, Sez IV, 12 gennaio 2017, n. 50);
- che l’istituto sia « consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenuta incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenenti il fondamento sostanziale negli arti. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione » (Cons. Stato, VII Sezione, 30 agosto 2023, n. 8083 e 8 agosto 2022, n. 7000).
Partendo dagli illustrati arresti giurisprudenziali il Tar approda alla conclusione che il procedimento amministrativo preveda in via generale la possibilità di integrare le domande, a condizione che non si tratti di procedure comparative.
Pur condividendo in astratto i suesposti principi, non può non rilevarsi come gli stessi siano inconferenti al caso di specie posto che, come precisato in tempi più recenti in presenza di procedure avviate per « l’assegnazione di contributi, con plafond di risorse predeterminato, e termini perentori», «l’obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, va temperato con i principi di buona fede e collaborazione che gravano sull’interessato (cfr. art. 1, comma 2 bis, della stessa legge), oltre che di autoresponsabilità e di par condicio fra concorrenti in particolare nell'ambito delle procedure c.d. di massa» pervenendo alla conclusione «che a tali procedure non sia applicabile il soccorso istruttorio (come da sentenze elencate nell'atto di appello, tra cui Cons. Stato, V, 6 settembre 2024 n. 7471 ed altre, anche di diverse Sezioni) » (Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7118).
Ne deriva l’erroneità della statuizione (capo 82) per la quale la concessione delle agevolazioni edilizie non rientrerebbe nella tipologia delle procedure concorsuali « in quanto non è prevista la creazione di una graduatoria delle persone che richiedono i contributi » posto che la procedura in questione deve ai presenti fini essere in ogni caso ricondotta a quelle che la giurisprudenza da ultimo richiamata definisce « procedure c.d. di massa ».
Si è infatti in presenza dell’offerta di contributi finanziari, in misura predeterminata e quindi potenzialmente insufficiente, ad una vasta platea di possibili fruitori non risultando garantita la soddisfazione di tutte le pretese, come conferma la previsione di cui all’art. 48, comma 3, della L.P. n. 13/1998 ai sensi del quale « le domande vengono ammesse correntemente secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate ».
L’erogazione dei fondi è quindi effettuata sulla base di un predefinito ordine di priorità (ai fini in esame assimilabile ad una graduatoria) definito sulla base della tempestività della presentazione dell’istanza.
Consentire, in simili fattispecie, l’invocata regolarizzazione postuma di un’istanza (posizionando l’appellante in una posizione più favorevole rispetto a quanti avessero comprovato il possesso del requisito in un momento anteriore) integrerebbe una inammissibile violazione del principio di par condicio .
L’accoglimento dell’appello principale comporta lo scrutinio dell’appello incidentale condizionato proposto dall’appellata censurando la sentenza nella parte in cui respinge il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era dedotta la lesione del proprio affidamento nell’attendibilità dell’informazione fornita dal Tribunale di Bolzano circa l’avvenuta presentazione della Dichiarazione e « in ogni caso » il difetto di motivazione del diniego ed il rigetto del ricorso gerarchico.
La sentenza è censurata nella parte in cui afferma che « questa censura non coglie il segno » (capo 96) precisando che;
- « la ricorrente non può invocare la tutela del legittimo affidamento, dovendo essa stessa sapere se avesse mai reso una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici, anche perché, secondo la decisione della Presidente del Tribunale provinciale, aveva ricevuto una richiesta in tal senso » (capo 97);
- « il principio generale della responsabilità personale esige che le conseguenze delle omissioni siano a carico dell'interessato. La responsabilità personale esclude quindi la tutela del legittimo affidamento » (capo 98).
A sostegno della censura allega, come già evidenziato, di aver richiesto conferma della presentazione della Dichiarazione al Tribunale che confermava il deposito della stessa tramite un’ email del seguente tenore: « Buongiorno, sì è dichiarata ».
Evidenzia l’appellata/appellante incidentale che avrebbe fatto affidamento in buona fede sull’ email in quanto di contenuto privo di ambiguità e proveniente da un indirizzo ufficiale.
In ossequio al principio di tutela dell’affidamento, la propria domanda avrebbe dovuto pertanto essere esaminata come se l’attestazione fosse presente sin dalla sua presentazione posto che quanto esposto d a sostegno del diniego sarebbe imputabile alla condotta dell’amministrazione.
Erronea sarebbe pertanto la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico ove si afferma che « le incomprensioni con il Tribunale Provinciale di Bolzano circa la presentazione della dichiarazione non possono essere considerate come presupposti per l'assegnazione del contributo ».
L’appello incidentale è infondato.
In primis deve rilevarsi la singolarità della condotta della Signora -OMISSIS-che, non solo non è in possesso di alcun formale atto di ricezione (una ricevuta, una attestazione di deposito, o altro avente analoga efficacia) che comprovi l’avvenuta presentazione della dichiarazione, ma non si premurava nemmeno di richiederne copia in presenza di una conferma informale, quale è da ritenersi l’invocata email che è di contenuto generico, priva di protocollo e di indicazione circa il ruolo ricoperto dalla firmataria del comunicazione.
Sotto un secondo e decisivo profilo l’Ufficio, in ipotesi responsabile dell’errore, non coincide con quello titolare del potere di concessione delle agevolazioni (la Provincia) che adottava i provvedimenti impugnati. Da ciò consegue l’inammissibilità di una domanda di annullamento riferita ad un provvedimento adottato da un’autorità in ragione di un vizio imputabile ad un Ente terzo.
Le suesposte ragioni sono ben rappresentate nelle narrative dei provvedimenti impugnati che devono essere considerati immuni dal dedotto difetto di motivazione.
Nessun rilievo assume infine l’allegata circostanza che come da «prassi amministrativa», la Signora -OMISSIS-sarebbe stata « seguita e consigliata » dagli uffici amministrativi nella preparazione della domanda di agevolazione edilizia posto che, a tacere del fatto che ciò viene smentito dall’amministrazione, tale assistenza non è in alcun modo comprovata, né viene specificato in cosa siano consistiti i consigli e le indicazioni suscettibili di ingenerare un affidamento circa la ritualità della propria domanda.
Per quanto precede l’appello principale deve essere accolto e l’appello incidentale deve essere respinto.
La specificità della fattispecie e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, consentono di procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti superando in tal modo le deduzioni di cui al secondo motivo dell’appello principale con il quale è censurata la condanna alla rifusione delle spese a carico dell’amministrazione disposta dal Tar pur in presenza di un esito solo parzialmente favorevole alla ricorrente.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellata/appellante incidentale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De EL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
RC PO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PO | IO De EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.